Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 299/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Maria Rosaria PUNZO Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1 BOLOGNA appellato e nei confronti dei controinteressati, notiziati ex art. 151 cpc, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MIM. contumaci
Oggetto: Altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 15/5/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come riassunto dalla stessa appellante, “1.- La ricorrente ha presentato nel 2021 istanza di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, III fascia, allora redigende presso le scuole della provincia di Bologna A tale scopo ha indicato nell'I.C. n. 1 di Bologna la scuola capofila (ossia la scuola che – ai sensi del DM 50/2021 - avrebbe gestito la sua istanza di inclusione ai fini della valutazione titoli e attribuzione di punteggio) e altre 29 scuole nelle cui graduatorie chiedeva di essere inserita.
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4.- Negli anni scolastici, 2021/2022 e 2022/2023, la ricorrente ha sottoscritto i contratti a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo n. 1 di Bologna.- Per l'effetto, ai sensi dell'art. 6 del DM. 50/2021, li Dirigente Scolastico dell'IC ha avviato le procedure relative al controllo delle dichiarazioni rese dalla ricorrente con la sua istanza di inclusione nelle graduatorie di istituto di III fascia.
5.- Con provvedimento 06/03/2023 n. prot. 1711, il Dirigente Scolastico dell'IC n. 1 di Bologna ha decretato illegittimamente il depennamento della ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente dei collaboratori scolastici, redatta in virtù del DM 50/2021. Allo stato la ricorrente è illegittimamente depennata dalla predetta graduatoria, non potrà prendere parte alle procedure di conferimento di incarico di supplenza per l'a.s. 2024/2025, a cui l'Amministrazione ha dato avvio fin dal mese di settembre scorso, al fine di garantire la presenza in servizio del personale necessario fin dall'avvio delle attività scolastiche.
6.- Avverso i provvedimenti di depennamento, la ricorrente ha presentato il ricorso RG 2041/2023 dinanzi al Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro.
7.- In data 22/2/24 la ricorrente è stata autorizzata ex art. 151 cpc alla notifica per pubblici proclami sul sito del;
In data 24/2/2024 è stato pubblicato sul CP_1 sito del è stato depositato il ricorso così come autorizzato,. Controparte_1
8.- Con la sentenza 379/24, l'Ecc.mo Tribunale adito ha rigettato il ricorso Vetrano.”
2. Ha proposto appello la ricorrente e si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del appellato. La causa è stata istruita con l'acquisizione della CP_1 documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. L'appello è inammissibile prima ancora che infondato. Accreditata dottrina evidenzia, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che
“l'appello ... non rappresenta più, nella configurazione datagli dal codice di rito attualmente vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, secondo il modello del novum iudicium, ma consiste in una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, sicché l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole statuizioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato. Aveva spiegato in proposito la S.C. che l'appello deve contenere, “i motivi specifici dell'impugnazione”. Il che sta ad indicare che l'atto d'appello non può limitarsi ad individuare le “statuizioni” concretamente impugnate e cosi i capi di sentenza non pag. 2 di 5 ancora destinati a passare in giudicato ex art. 329, cpv., ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione... e, quindi, non può non indicare le singole “questioni” sulle quali il giudice ad quem e chiamato a decidere..., sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure (Cass.S.U., n. 28498/2005). L'appello, in altre parole, è dato alla parte contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado ed è rimessa alla stessa parte, per il principio dispositivo, la determinazione dei fatti nei quali l'ingiustizia si concreta, con la conseguenza della esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile dalla postulazione dell'ingiustizia e con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di tale motivazione del vizio denunciato, il giudice del gravame non può procedere alla revisio prioris instantiae (Cass.S.U., n. 16/2000; sulla qualificazione dell'appello in termini di semplice revisio v. pure Cass. n. 2855/2016). In tale ottica, è divenuto ius receptum, nella giurisprudenza della S.C., il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 (richiesto anche in caso di mancata ammissione di mezzi istruttori: Cass. n. 5812/2016) postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. L'appello deve cioè necessariamente contenere una parte argomentativa (da ult. tra le tante Cass. n. 12280/2016) idonea a contrastare la motivazione delle sentenza impugnata. Né — ha più volte ribadito la giurisprudenza di legittimità — v'è la possibilità di rinviare l'esposizione delle argomentazioni ad un momento successivo del giudizio o addirittura alla comparsa conclusionale, essendo l'atto d'appello quello che fissa i limiti della controversia in sede di gravame ed esaurisce il diritto potestativo di impugnazione (Cass.S.U., n. 1151/1982; Cass. n. 6335/1998; Cass. n. 7088/2001). L'atto d'appello, ha ripetuto la S.C., deve rivolgere alla sentenza impugnata «censure puntuali e precise», ovvero deve contenere la specificazione «sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado» (Cass. n. 875/2001; Cass. n. 11710/2002; Cass. n. 27727/2005; Cass. n. 1707/2009). Val quanto dire che la formulazione dell'atto d'appello deve consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, onde consentire all'appellato e al giudice di valutare esattamente la portata dell'impugnazione”. In sintesi, la pronuncia deve essere confutata con argomenti volti a convincere di una diversa lettura del materiale istruttorio o delle norme regolatrici del caso. Nella presente fattispecie, l'appellante ha di fatto riproposto le ragioni dedotte in prime cure, senza affatto tenere conto del nucleo motivazionale della decisione impugnata, ove si legge (enfasi aggiunta): “... Ad ogni modo, la documentazione prodotta dalla ricorrente, tanto nel giudizio cautelare quanto nel presente giudizio di pag. 3 di 5 merito, è e resta del tutto inidonea a dimostrare il possesso del titolo vantato, posto che non è l'originale del diploma né reca menzione del valore sostitutivo del diploma. La ricorrente, inoltre, non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto smarrimento del diploma, unica circostanza che giustifica ex lege il rilascio di un certificato di qualifica, che comunque deve contenere esplicita menzione del suo valore sostitutivo e deve essere rilasciato dal provveditore agli studi.
... Si evidenzia poi che, del pari, non ha alcun valore certificatorio la dichiarazione del dott. , responsabile dell'istituto datata 3.04.2023 e Persona_1 Parte_2 prodotta da parte ricorrente nel presente giudizio;
ed infatti, la dichiarazione in esame, non provenendo da un pubblico ufficiale, deve considerarsi alla stregua di una dichiarazione resa da un privato. È irrilevante, da ultimo, quanto evidenziato dalla ricorrente che ha lamentato l'applicazione del “provvedimento maggiormente sanzionatorio”, non discorrendosi chiaramente di sanzione disciplinare, ma di depennamento dalla graduatoria conseguente all'accertata assenza del titolo dichiarato nella domanda. Sotto altro profilo, la ricorrente si duole di essere stata depennata dalla graduatoria per collaboratore scolastico, nonostante ella fosse in possesso anche di altro titolo (Diploma di Maturità presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato “Alfredo Amatucci” di Avellino) astrattamente utile all'accesso a tale graduatoria, oltre che a quella per Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico nelle quali essa ricorrente lo aveva indicato. Anche tale assunto non può essere condiviso. Ed invero, è pacifico che il diploma di maturità non è stato utilizzato dalla ricorrente per l'accesso alla graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico (poiché le avrebbe attribuito un punteggio inferiore a quello riconosciutole in forza del diploma di maestro d'arte).” [pagg. 7-8]. Tanto basterebbe per la conferma della decisione appellata. Si può peraltro soggiungere che le valutazioni del Tribunale sono condivisibili anche nel merito e che sembra difettare lo stesso interesse ad agire nella presente sede – come eccepito dall'Amministrazione appellata – poichè il petitum della era Pt_3 ed è riferito, per la parte ammissibile, alla sua reiscrizione in graduatorie ormai non più utili (poichè riferite al triennio 2021/2024 e sostituite da quelle 2024/2027) – mentre non è tutelabile l'invocato riconoscimento “ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dalla ricorrente nel profilo professionale di collaboratore scolastico nell'a.s. 2022/2023” per l'indeterminatezza del concetto, non essendo noti nè indicati i fini della declaratoria.
pag. 4 di 5 4. Le spese del grado – liquidate tenendo conto dell'indeterminatezza del valore di causa e della stessa esiguità degli adempimenti processuali – seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 379/2024 del Tribunale di Parte_1
Bologna resa e pubblicata il giorno 3/4/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.2.000,00 per compenso, oltre spese generali, CU se versato, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto. Bologna, 15/5/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “A) accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento 06/03/2023 n. prot. 1711 del Dirigente Scolastico dell'IC n. 1 di Bologna, disporne la disapplicazione, e per l'effetto B) ordinare all'Amministrazione di reinserire la ricorrente nelle graduatorie di III fascia redatte ai sensi e per gli effetti di cui al DM 50/2021, in cui era inclusa in virtù della sua istanza 16/04/2021, con il punteggio cui ha diritto;
C) accertata e dichiarata l'illegittimità dell'azione amministrativa, disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dalla ricorrente nel profilo professionale di collaboratore scolastico nell'a.s. 2022/2023.