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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/12/2024, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta iscritto al n. 1787/2024 R.G. instaurato da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a DA IO RM Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. RIVADOSSI GIULIO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Sovere (BG), Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. LUNA EDOARDO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 20.11.2024)
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con successiva dichiarazione in ossequio all'art. 473-bis.51 c.p.c., rinunciando alla comparizione personale dinanzi al Presidente delegato per il tentativo di conciliazione: “I) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 Pt_1
in DA B.T. in data 9.9.2021, trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di DA B.T.
[...] al n. 20, parte I, dell'anno 2021; II) ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di DA B.T. di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
III) dichiarare compensate le spese legali;
IV) omologare le seguenti condizioni dello scioglimento del matrimonio:
A) la casa familiare sita a DA B.T., via Padre Sergio Mossoni nn. 35-37, resterà in uso a Parte_2 con gli arredi presenti che rimarranno di sua proprietà esclusiva;
[...]
B) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti tanto da ritenere non dovuto e comunque non pretendere alcun contributo economico l'uno dall'altro. Si danno atto reciprocamente, altresì, di aver definito e regolato prima d'ora ogni ulteriore questione economica e patrimoniale.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a DA IO RM (BS) in data 9.9.2021, iscritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 20, Parte I, anno 2021, unione dalla quale non sono nati i figli, si sono separate con sentenza n. 175/2024, pubblicata in data 12.7.2024 e passata in giudicato, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 28.11.2024
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta iscritto al n. 1787/2024 R.G. instaurato da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a DA IO RM Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. RIVADOSSI GIULIO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Sovere (BG), Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. LUNA EDOARDO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 20.11.2024)
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con successiva dichiarazione in ossequio all'art. 473-bis.51 c.p.c., rinunciando alla comparizione personale dinanzi al Presidente delegato per il tentativo di conciliazione: “I) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 Pt_1
in DA B.T. in data 9.9.2021, trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di DA B.T.
[...] al n. 20, parte I, dell'anno 2021; II) ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di DA B.T. di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
III) dichiarare compensate le spese legali;
IV) omologare le seguenti condizioni dello scioglimento del matrimonio:
A) la casa familiare sita a DA B.T., via Padre Sergio Mossoni nn. 35-37, resterà in uso a Parte_2 con gli arredi presenti che rimarranno di sua proprietà esclusiva;
[...]
B) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti tanto da ritenere non dovuto e comunque non pretendere alcun contributo economico l'uno dall'altro. Si danno atto reciprocamente, altresì, di aver definito e regolato prima d'ora ogni ulteriore questione economica e patrimoniale.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a DA IO RM (BS) in data 9.9.2021, iscritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 20, Parte I, anno 2021, unione dalla quale non sono nati i figli, si sono separate con sentenza n. 175/2024, pubblicata in data 12.7.2024 e passata in giudicato, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 28.11.2024
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209