Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11515/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MANGIAGLI Parte_1 C.F._1
RITA GIUSI e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.
MANGIAGLI RITA GIUSI
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LAURETTA PAOLO e elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 72
CATANIA presso lo studio dell'avv. LAURETTA PAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_2
NAPOLITANO SIMONA e elettivamente domiciliato in VIA CORTINA D'AMPEZZO 201 00135
ROMA presso lo studio dell'avv. NAPOLITANO SIMONA
CONVENUTI
Rimessa in decisione all'udienza del 14 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie in atti.
pagina 1 di 5
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale l e proponeva opposizione Controparte_1
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. chiedendo al Tribunale adito : “In via preliminare, sospendere
l'esecutorietà della cartella impugnata ritenendone tutti i motivi e presupposti di legge meglio sopra specificati, e tenuto conto del grave pregiudizio che ne discenderebbe in capo all'odierna attrice della sua esecutorietà; Nel merito, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dall'opposta e quindi il diritto dell' Controparte_1
a procedere ad esecuzione forzata, per inesistenza del titolo e conseguentemente disporre
[...] la cancellazione del ruolo con ordine di ottemperanza nei confronti della concessionaria convenuta.”
Premetteva l'opponente che: “In data 18.04.2018 l'odierna attrice sottoscriveva l'atto di “costituzione di fideiussore”, unitamente al Sig. , in favore alla oggi fallita, a Persona_1 Parte_4
garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni verso derivante CP_2 dall'accesso al credito concesso dalla . […] Controparte_3
Nelle more la incassava dal la somma di €102.760,24 a seguito CP_2 Controparte_3 dell'escussione del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 che assisteva la linea di credito derivante dal mutuo chirografario Creditpiù. Quindi l'Ente Creditore poneva a carico della fideiubenda Parte_1
la somma di € 102.760,24 oltre accessori, spese e diritti di notifica, affidando alla
[...] Pt_2
la relativa riscossione;
sicché Controparte_4 quest'ultima notificava la cartella oggi opposta.”
Con l'unico motivo di opposizione eccepiva l'illegittimità e/o infondatezza della Parte_1
pretesa creditoria per inesistenza del titolo esecutivo.
Si costituiva in giudizio , eccependo il difetto di legittimazione Parte_2 passiva e l'infondatezza dell'opposizione.
Si costituiva altresì contestando puntualmente la Controparte_5 fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
Con decreto ex art. 171 bis cpc il GI, verificata la regolare costituzione dei convenuti, confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti e d assegnava contestualmente i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
All'udienza del 17 aprile 2024 la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 14 aprile 2025 per la rimessione in decisione.
Indi all' udienza del 17.4.2025, sulle conclusioni come precisate nelle memorie depositate in atti la causa veniva rimessa in decisione.
pagina 2 di 5 Orbene risulta in fatto che in data 13.3.2018 , in qualità di legale rappresentante p.t. Parte_1
della richiedeva le agevolazioni del Fondo delle piccole e medie imprese;
il Parte_4
Consiglio di gestione del Fondo - Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. con nota datata 11.04.2018 aveva ammesso la Società al godimento delle somme erogate Parte_4
dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito ex. art. 2, comma 100, lettera a, L.
662/96; in data 27.4.2018, la società beneficiava di mutuo chirografario garantito Parte_4 dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (FGPMI) di €.128.450,30; il predetto contratto di finanziamento ha comportato l'erogazione da parte della dell'importo di € 200.000,00 a favore CP_3
della con ammortamento in 24 rate;
in relazione al suddetto contratto Parte_4 Per_2
, , e sottoscrivevano l'atto di
[...] Persona_1 Parte_1 Persona_3
costituzione di fideiussione in favore della con lettera del 23.7.2019 inviata Parte_4
tramite pec alla società debitrice ed ai garanti, la Banca comunicava il mancato Parte_4
pagamento di n. 5 rate dal 27.2.2019 al 30.6.2019 e, in considerazione del mancato pagamento nel termine contrattuale previsto, veniva comunicata la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. e richiesto l'immediato pagamento del dovuto;
la Parte_4
veniva dichiarata fallita, giusta sentenza del Tribunale civile di Catania n. 152/2019, pubblicata in data
01.08.2019 e pertanto, in data 30.08.2019, la Banca comunicava alla la decadenza Parte_4 dal beneficio del termine circa il mutuo chirografario CreditPiù, a tasso variabile, di € 200.000,00, in considerazione all'insolvenza di n. 5 rate, e si rivolgeva ai fideiussori per l'adempimento del debito;
con nota del 27.11.2020, la comunicava di aver dato avvio alle procedure Controparte_6
di recupero del credito;
in data 22.11.2019 e in data 28.11.2019 è stata intrapresa la procedura di ammissione al passivo fallimentare;
il Fondo di garanzia, attestando l'insolvenza della Società, proponeva al Consiglio di gestione di deliberare la liquidazione della perdita per importo di €
102.760,24 con diritto di rivalsa del Fondo, in surroga legale, sul soggetto beneficiario finale per la somma pagata e, in data 30.06.2021, deliberava quindi la liquidazione della perdita di CP_1
cui supra. .
Tanto premesso, risulta documentato e non contestato che il credito concesso alla sia Parte_4 stato ammesso all'intervento agevolativo da il quale ha concesso una Controparte_1
garanzia sul finanziamento erogato da pari ad euro 200.000,00. CP_2
A causa dell'intervenuto inadempimento contrattuale della parte mutuataria, relativamente al suddetto finanziamento, ha provveduto ad escutere la garanzia del Fondo ex l. n. 662/96, così come CP_2
previsto dalle vigenti disposizioni, inviando le comunicazioni di surroga e contestuale invito di pagamento.
pagina 3 di 5 A seguito della predetta escussione “a prima richiesta”, il Comitato ha deliberato il provvedimento di liquidazione della perdita e, pertanto, il gestore ha erogato alla banca Controparte_1 finanziatrice l'importo stabilito, acquisendo per conto del Fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Parte_
Ciò detto l'opponente contesta il diritto di e di ad agire in via esecutiva nei suoi confronti CP_7
Parte_ per mancanza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., eccependo che la garanzia prestata da avrebbe soltanto natura privatistica in quanto derivante dal mutuo e, di conseguenza, il ruolo non assumerebbe natura di titolo esecutivo.
La doglianza non è fondata.
In diritto si osserva che, a seguito dell'escussione del fondo, Parte_6 può giovarsi della procedura di riscossione disciplinata dall'art. 9 comma 5 del
[...]
d.lgs. 123/98, secondo cui “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Inoltre, l'art. 8 bis, comma 3, della legge 33/2015 ha stabilito che: “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Pertanto, una volta constatata e liquidata la perdita in favore dell'istituto di credito richiedente, se, a seguito della comunicazione della surroga legale con contestuale costituzione in mora inviata da all'impresa debitrice, scadono infruttuosamente i termini indicati nella diffida Controparte_1
pagina 4 di 5 medesima, l'ufficio finanziario competente deve formare il ruolo per la riscossione coattiva nei confronti del debitore, esattamente come avvenuto nella fattispecie in parola.
In ordine alla legittimità della procedura di esecuzione esattoriale ex art. 17 d. lgs. 46/1999 peraltro è intervenuta la Corte di legittimità, affermando che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la Controparte_1
nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508).
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” (tra le tante, si veda Cass. 9657/2024; si veda Anche Cass. n. 32148/2024).
In applicazione di tale principio, è ormai definitivamente superata la tesi sostenuta da parte opponente secondo cui mancherebbe un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. idoneo a legittimare la pretesa coattiva nei confronti della debitrice.
L'opposizione proposta va, pertanto, rigettata, restando assorbite le ulteriori questioni proposte.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11515/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 29320220065993708002;
CONDANNA. al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle Parte_1
parti opposte, che liquida per ciascuna in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.).
Così deciso in data 05/06/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Giudice
Dott. Vera Marletta
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