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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/05/2024, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1478/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1478/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Valentina Castagnoli, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore in Cervia (RA) Via XX Settembre n°203
ATTORE contro
(c.f. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/05/2024 il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , nella sua qualità di proprietario e Parte_1
locatore in forza di contratto 01/04/2020 reg.to il 29/05/2020, dell'immobile ad uso abitativo sito in
Cervia (RA) Via XX Settembre n°189, intimava sfratto per finita locazione nei confronti del proprio conduttore Controparte_1
Esponeva l'attore che l'immobile era stato locato per uso transitorio per esigenze di ristrutturazione con scadenza al 30/09/2021 e che a tale data, nonostante la disdetta inviata, l'immobile non era stato restituito.
L'intimato rimaneva contumace.
Con ordinanza 29/05/2023 veniva rigettata la richiesta di ordinanza di rilascio e disposto il mutamento del rito.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 La mediazione obbligatoria sortiva esito negativo e nessuna delle parti depositava memorie integrative.
La causa è stata istruita mediante interpello ed è passata quindi in decisione all'udienza del 13/05/2024 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è infondata e va rigettata.
La materia dei contratti di locazione ad uso abitativo transitorio è disciplinata dall'art. 5 L. 431/98 con rimando espresso, quanto alle modalità e condizioni di stipula, al decreto interministeriale previsto dall'art. 4, comma 2, L. 431/98.
Con DM 30/12/2002, all'art. 2 n°4, l'esigenza transitoria doveva essere esplicitata in apposita clausola, con allegazione della relativa documentazione probatoria e con onere delle parti di confermare il permanere dell'esigenza prima della scadenza con lettera raccomandata.
Recentemente, con DM 16/01/2017, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia confermando, all'art. 2 n°4, la necessità di apposita clausola esplicitante l'esigenza transitoria e l'allegazione della documentazione probatoria senza più necessità della raccomandata di conferma alla scadenza, prevedendo poi al n°6, in caso di violazione, la riconduzione del contratto alla fattispecie ordinaria di cui all'art. 2, comma 1, L. 431/98.
Nel caso di specie nel testo contrattuale non appare alcuna clausola che espliciti le eventuali esigenze di transitorietà e quindi il contratto, non possedendo i requisiti per la transitorietà, per giurisprudenza assolutamente univoca andrà pertanto ricondotto allo schema della locazione quadriennale prevista dall'art. 2 comma 1 L. 431/98 (cfr. Trib. Milano 27/06/2019 n°6333 – Trib. Pisa 10/07/2018 n°623 –
Cass. Civ. 25/05/2018 n°13058 – Trib. Trento 09/12/2015 n°1168 – Trib. Bari 07/04/2005) con canone libero coincidente con quello risultante dal contratto stipulato di € 600,00 mensili, pattuizione che rimane valida e non subisce alcuna caducazione (cfr. Trib. Massa 06/07/2018 n°496 – Trib. Grosseto
29/06/2018 n°655).
Il contratto, così etero integrato, avrà quindi la sua prima scadenza quadriennale al 31/03/2024 con rinnovo di uguale periodo.
Parte attrice nell'atto d'intimazione per convalida ha introdotto esclusivamente la domanda di risoluzione per finita locazione, domanda che in alcun modo risulta poi integrata nella memoria integrativa che neppure è stata depositata e nella quale ben avrebbe potuto introdurre la domanda subordinata di risoluzione per grave inadempimento del conduttore in relazione alla morosità maturata.
L'unica domanda proposta va pertanto rigettata.
Spese compensate.
P.Q.M.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
rigetta la domanda di sfratto per finita locazione accertando e dichiarando che il Controparte_1
contratto di locazione abitativa stipulato inter-partes il 01/04/2020 e reg.to il 29/05/2020 ha natura ordinaria quadriennale con prima scadenza al 31/03/2024 al canone mensile di € 600,00;
- spese compensate.
Ravenna, 13 maggio 2024
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1478/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Valentina Castagnoli, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore in Cervia (RA) Via XX Settembre n°203
ATTORE contro
(c.f. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/05/2024 il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , nella sua qualità di proprietario e Parte_1
locatore in forza di contratto 01/04/2020 reg.to il 29/05/2020, dell'immobile ad uso abitativo sito in
Cervia (RA) Via XX Settembre n°189, intimava sfratto per finita locazione nei confronti del proprio conduttore Controparte_1
Esponeva l'attore che l'immobile era stato locato per uso transitorio per esigenze di ristrutturazione con scadenza al 30/09/2021 e che a tale data, nonostante la disdetta inviata, l'immobile non era stato restituito.
L'intimato rimaneva contumace.
Con ordinanza 29/05/2023 veniva rigettata la richiesta di ordinanza di rilascio e disposto il mutamento del rito.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 La mediazione obbligatoria sortiva esito negativo e nessuna delle parti depositava memorie integrative.
La causa è stata istruita mediante interpello ed è passata quindi in decisione all'udienza del 13/05/2024 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è infondata e va rigettata.
La materia dei contratti di locazione ad uso abitativo transitorio è disciplinata dall'art. 5 L. 431/98 con rimando espresso, quanto alle modalità e condizioni di stipula, al decreto interministeriale previsto dall'art. 4, comma 2, L. 431/98.
Con DM 30/12/2002, all'art. 2 n°4, l'esigenza transitoria doveva essere esplicitata in apposita clausola, con allegazione della relativa documentazione probatoria e con onere delle parti di confermare il permanere dell'esigenza prima della scadenza con lettera raccomandata.
Recentemente, con DM 16/01/2017, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia confermando, all'art. 2 n°4, la necessità di apposita clausola esplicitante l'esigenza transitoria e l'allegazione della documentazione probatoria senza più necessità della raccomandata di conferma alla scadenza, prevedendo poi al n°6, in caso di violazione, la riconduzione del contratto alla fattispecie ordinaria di cui all'art. 2, comma 1, L. 431/98.
Nel caso di specie nel testo contrattuale non appare alcuna clausola che espliciti le eventuali esigenze di transitorietà e quindi il contratto, non possedendo i requisiti per la transitorietà, per giurisprudenza assolutamente univoca andrà pertanto ricondotto allo schema della locazione quadriennale prevista dall'art. 2 comma 1 L. 431/98 (cfr. Trib. Milano 27/06/2019 n°6333 – Trib. Pisa 10/07/2018 n°623 –
Cass. Civ. 25/05/2018 n°13058 – Trib. Trento 09/12/2015 n°1168 – Trib. Bari 07/04/2005) con canone libero coincidente con quello risultante dal contratto stipulato di € 600,00 mensili, pattuizione che rimane valida e non subisce alcuna caducazione (cfr. Trib. Massa 06/07/2018 n°496 – Trib. Grosseto
29/06/2018 n°655).
Il contratto, così etero integrato, avrà quindi la sua prima scadenza quadriennale al 31/03/2024 con rinnovo di uguale periodo.
Parte attrice nell'atto d'intimazione per convalida ha introdotto esclusivamente la domanda di risoluzione per finita locazione, domanda che in alcun modo risulta poi integrata nella memoria integrativa che neppure è stata depositata e nella quale ben avrebbe potuto introdurre la domanda subordinata di risoluzione per grave inadempimento del conduttore in relazione alla morosità maturata.
L'unica domanda proposta va pertanto rigettata.
Spese compensate.
P.Q.M.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
rigetta la domanda di sfratto per finita locazione accertando e dichiarando che il Controparte_1
contratto di locazione abitativa stipulato inter-partes il 01/04/2020 e reg.to il 29/05/2020 ha natura ordinaria quadriennale con prima scadenza al 31/03/2024 al canone mensile di € 600,00;
- spese compensate.
Ravenna, 13 maggio 2024
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3