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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/10/2024, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1099/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il consigliere relatore, all'esito della discussione fra le parti all'udienza in data 11.10.2024, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1099/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Nicola Campana
contro
: titolare della ditta individuale "Bar Ristorante Kursaal di Manetti Daniele" Controparte_1
Avv.ti Milena Barbara Bartolino e Tommaso La Greca
In punto a: locazione
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, adì il Tribunale di Rimini Parte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 809/2020 con cui le era ingiunto il pagamento della somma di €18.216,38, oltre interessi e spese, in favore di quale titolare della ditta Controparte_1
individuale Bar Ristorante Kursaal di Manetti Daniele, per i canoni, non pagati, maturati nel 2019 e nelle prime due scadenze del 2020, in forza del contratto di affitto dell'azienda, fra le parti stipulato il
17.4.2018, avente ad oggetto attività di bar e somministrazione alimenti, sita in Riccione, via Milano n.
8.
L'opponente sostenne che detto contratto dovesse ritenersi risolto per inadempimento del concedente, in ragione dell'inagibilità dei locali che componevano l'azienda, giacché il Comune di Riccione, aveva verificato d'ufficio che l'unità immobiliare era sprovvista di idoneo certificato di conformità edilizia,
pagina 1 di 9 agibilità e abitabilità e con atto del 5.8.2020 aveva vietato la prosecuzione dell'attività economica e rimosso gli effetti di legge del titolo abilitativo (SCIA telematica per sub ingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presentata il 20.4.2018 per conto dell'impresa individuale
[...]
. Con tale provvedimento, il Comune le aveva imposto di non Controparte_2 proseguire l'attività di bar-somministrazione di alimenti, svolta nel locale oggetto del contratto di affitto di azienda, disponendo anche l'annullamento, in autotutela, dell'autorizzazione alla gestione del pubblico esercizio del 10.4.2018 lic. n. 1835 rilasciata a quale titolare del Bar Controparte_1
Ristorante Kursaal e della conseguente SCIA di subentro a favore della opponente.
Ai sensi dell'art. 9 del contratto di affitto di azienda e dell'art. 1575 c.c, il concedente aveva il preciso obbligo di garantire alla affittuaria il regolare subentro nelle licenze d'esercizio e/o autorizzazioni sanitarie. La clausola contrattuale, poi, prevedeva che l'impossibilità e/o la limitazione di queste, avrebbe comportato la risoluzione del contratto di affitto d'azienda e, dunque, l'assenza di agibilità abitabilità e conformità edilizia configuravano un'interruzione del godimento del bene da parte dell'affittuaria ed il conseguente mancato rispetto da parte del concedente della relativa obbligazione.
In ultimo, contestò il reclamato pagamento dei canoni per l'anno 2019, affermando di averli versati in parte con un assegno e in parte in contanti e che non aveva rilasciato quietanza. CP_1
Pertanto, l'opponente chiese di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del CP_1
ex art. 1460 c.c. e la condanna del medesimo alla restituzione dei canoni percepiti nel 2018 (€ 9.200) e
2019 (€ 6.300) a titolo di risarcimento dei danni.
costituendosi nell'indicata qualità, chiese di rigettare l'opposizione, in quanto Controparte_1
infondata.
Convertito il rito a norma dell'art. 426 c.c. ed istruita la causa mediante produzioni documentali, il
Tribunale, con sentenza n. 563/2022 preliminarmente ritenne infondata l'eccezione, sollevata dall'opponente nelle memorie autorizzate, di carenza di legittimazione processuale in capo a in CP_1
quanto l'impresa individuale era stata già cancellata dal registro delle imprese al momento del deposito del ricorso monitorio. Affermò il giudice che, ai fini della legittimazione, rilevava il fatto che la ditta individuale non è dotata di soggettività giuridica autonoma rispetto a quella dell'individuo che esercita la relativa attività, distinguendosi sotto tale profilo dagli enti organizzati in forma societaria.
Nel merito, il Tribunale ritenne fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, in quanto a far data dal 5.8.2020 parte opposta era inadempiente alle obbligazioni sorte dal contratto di affitto di azienda del 17.4.2018, tra cui quella di consentire alla parte affittuaria di godere dell'azienda affittata, esito impedito dalle carenze, in punto di conformità edilizia dell'immobile componente la pagina 2 di 9 stessa, in ragione delle quali era stato emesso l'ordine di sospensione dell'attività da parte del Comune di Riccione.
Quanto all'individuazione del momento a partire dal quale parte opposta doveva ritenersi inadempiente, il Tribunale ritenne che per il periodo anteriore alla data in cui era stata disposta la sospensione dell'attività da parte del Comune, la prospettazione di parte attrice fosse generica in punto di concrete conseguenze, sul sinallagma negoziale, delle difformità edilizie dell'immobile, ciò che non consentiva di operare una valutazione a norma dell'art. 1455 c.c. circa la “non scarsa importanza” dell'inadempimento allegato. Infatti, non poteva darsi rilevanza, nella concreta valutazione circa l'incidenza dell'inadempimento sull'assetto di interessi delineato dalle parti nel contratto, al mero dato formale relativo all'esistenza della difformità edilizia, in quanto fino all'emissione del provvedimento con cui l'attività era stata sospesa non vi erano elementi per ritenere che la parte affittuaria non avesse potuto trarre dall'azienda le utilità che costituivano oggetto dell'interesse dedotto nel contratto. Sotto questo profilo, peraltro, l'allegazione di parte attrice non era specifica in quanto non forniva, neanche sotto il profilo meramente assertivo, elementi da porre a fondamento di una valutazione di gravità dell'inadempimento.
Diversamente, per il periodo successivo al provvedimento del Comune che aveva disposto la sospensione dell'attività di impresa svolta dall'affittuaria mediante i beni aziendali e che l'aveva privata, per fatto imputabile al concedente, della possibilità di trarre dall'azienda le utilità cui la stessa era deputata, sussisteva quella gravità dell'inadempimento richiesta dall'art. 1455 c.c. ai fini della pronuncia di risoluzione.
Rilevò poi come, trattandosi di rapporto di durata, la risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1458
c.c., non si estendesse alla “porzione” di rapporto che aveva già trovato completa esecuzione, con la conseguenza che la risoluzione non elideva il diritto della parte concedente di ottenere il pagamento dei canoni di locazione per il periodo anteriore al 5.8.2020. Dunque, poiché il ricorso monitorio aveva ad oggetto il pagamento dei canoni relativi all'annualità 2019 ed alle prime due scadenze dell'anno 2020
(31.1.2020 e 30.4.2020, pag. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo), la risoluzione del contratto a far luogo dal 5.8.2020 non spiegava rilevanza in relazione alla pretesa avanzata da parte opposta, relativa ad un arco temporale anteriore a tale data.
Per le stesse ragioni, la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'opponente, accessoria a quella di risoluzione, “pur a voler condividere la deduzione degli stessi all'interno di una domanda di risarcimento piuttosto che di restituzione”, non era fondata in relazione ai canoni corrisposti fino alla data della risoluzione, mentre i canoni corrisposti per l'anno 2020 non erano richiesti, sotto forma di danno, da parte opponente.
pagina 3 di 9 Secondo il Tribunale, poi, l'eccezione svolta dall'opponente in relazione al prospettato pagamento di una parte dei canoni per l'annualità 2019, era infondata perché: 1) la scrittura prodotta sub doc. 3, allegato alla memoria integrativa di parte opponente del 22.3.2021, non era dotata di alcuna rilevanza probatoria in quanto non sottoscritta da nessuna parte e priva di data;
2) la matrice dell'assegno di cui al doc. 6 allegato alla citazione non aveva rilevanza ai fini della prova dell'avvenuto pagamento delle somme indicate (nonché circa l'effettiva riferibilità dei pagamenti alle rate indicate nella matrice stessa); 3) la copia della contabile prodotta sub doc. 1 allegato alla memoria integrativa del 22.3.2021 non costituiva prova dell'avvenuto pagamento in quanto, pur letta in collegamento con la matrice dell'assegno di cui sopra, nulla indicava in relazione al soggetto destinatario del pagamento ed alle mensilità a cui tale pagamento si riferiva. Pertanto, non poteva ritenersi provata l'effettiva corresponsione dei canoni oggetto della pretesa monitoria.
Né, peraltro, poteva ritenersi rilevante la prova per testi articolata da parte opponente, in quanto i capitoli di prova non erano idonei, per le modalità con cui erano formulati, a far ritenere provata la riferibilità dei pagamenti effettuati in contanti ai canoni oggetto di domanda monitoria. Analogamente era a dirsi in relazione alla dichiarazione stragiudiziale resa da un terzo prodotta da parte opponente sub doc. 5 allegato alla memoria del 22.5.2022, in quanto si trattava di dichiarazione priva di contenuto probatorio vincolante ed il cui contenuto non consentiva di ricostruire con certezza l'imputazione dei pagamenti in essa indicati, indispensabile al fine di determinare, secondo la stessa prospettazione attorea, il quantum ancora dovuto per l'annualità 2019.
Da ultimo, le argomentazioni di parte opponente circa il prospettato pagamento di utenze idriche mediante bonifico effettuato in favore di HE non potevano essere accolte in quanto dalla mera contabile di bonifico in favore di HE non poteva desumersi la prova dell'effettiva riconducibilità del pagamento al rapporto oggetto di causa.
Il Tribunale, quindi, rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo, dichiarò la risoluzione del contratto di affitto di azienda per grave inadempimento del concedente a far data dal 5.8.2020 e pose a carico dell'opponente 3/4 delle spese processuali che compensò per la rimanente quota.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto appello alla sentenza, Parte_1
affidandolo a tre motivi, ha cui resistito nella qualità, che ne ha chiesto il rigetto, Controparte_1 instando per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e mutato il rito. Le parti hanno discusso la causa all'udienza dell'11.10.2024 ed all'esito la Corte ha deciso come da separato dispositivo, dandone lettura.
Ragioni della decisione
pagina 4 di 9 L'appellante censura la sentenza per i seguenti motivi:
1) il Tribunale ha erroneamente mancato di rilevare come la “società creditrice” non avesse legittimazione processuale ab origine, avendola persa ai sensi dell'art. 2495 c.c. prima del ricorso per decreto ingiuntivo, proposto a nome di quale titolare della ditta individuale Bar Controparte_1
Ristorante Bar Kursaal, “che non agiva pertanto anche in proprio, ma solo quale titolare di una società già cessata”. In tal senso, richiama quanto affermato dalla S.C nella sentenza n. 6070/2013, ossia che deve essere dichiarata inammissibile l'azione giudiziaria intrapresa dalla società estinta a seguito cancellazione dal registro delle imprese;
2) la decisione è contraddittoria, perché risolve il contratto per grave inadempimento del concedente, ma a far data dal 5.8.2020, ossia dalla notifica del provvedimento del Comune di Riccione e, pur ritenendo provata la non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., respinge la domanda di risarcimento dei danni – quantificati nei canoni versati – mentre quest'ultima è accessoria alla domanda di risoluzione. Tale domanda di risarcimento si basa sull'art. 9 del contratto che imponeva al concedente di garantire alla affittuaria il regolare subentro nelle licenze d'esercizio e/o CP_1 autorizzazioni sanitarie, prevedendo espressamente che l'impossibilità e/o la limitazione di queste, avrebbe comportato la risoluzione del contratto di affitto d'azienda. Il medesimo articolo prevedeva, altresì, il reciproco obbligo di restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del contratto, in conseguenza dell'assenza o dell'impossibilità di essere in regola con le autorizzazioni amministrative, come in effetti accaduto. La sentenza è quindi errata e contraddittoria perché dimentica che l'immobile era sprovvisto del certificato di conformità edilizia, agibilità ed abitabilità, fin dal momento della stipula del contratto nell'aprile 2018.
La risoluzione del contratto per inadempimento doveva quindi essere pronunciata con effetto ex tunc e non nella fase conclusiva del rapporto;
3) il giudice erroneamente ha ritenuto non provato l'integrale pagamento dell'annualità del 2019. Già con comunicazione del 3.3.2020, (doc. 5 opposizione) il precedente difensore aveva precisato che l'affittuaria aveva versato € 2.550 con assegno nr 0534 Riviera Banca del 3.10.2019 al concedente, che non aveva rilasciato quietanza, e alla presenza di testimoni, aveva versato in contanti, sempre nel mese di ottobre, la somma di € 6.300 con tre distinte dazioni di € 1.500, € 2.800 ed € 2.000, anche in questo caso senza ricevere alcuna quietanza dal concedente Nella medesima circostanza, CP_1 CP_1
aveva acconsentito alla riduzione del canone per il 2020, ovviamente senza alcuna modifica scritta del contratto.
Nella memoria difensiva integrativa, poi, sono state indicate prove testimoniali per dimostrare la dazione delle somme sopra indicate al concedente da parte della ricorrente;
con le note conclusive, è
pagina 5 di 9 stato prodotto il verbale di escussione a sommarie informazioni di nel quale questi Persona_1 rappresenta che la aveva versato la somma di € 2.800 al proprietario quale parte del canone Parte_1
di locazione, senza ricevere ricevuta.
Nonostante ciò, il Giudice ha rigettato la domanda rilevando che la stessa non fosse provata e che la documentazione descritta non costituisse prova dell'avvenuto pagamento dei canoni e, allo stesso tempo, ha respinto la richiesta di prove testimoniali, liquidandole come non idonee a provare le dazioni dei canoni, in questo modo impedendo all'appellante di difendersi in maniera compiuta.
***
La Corte ritiene infondato il primo motivo.
La norma ed i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamati dall'appellante sono senz'altro validi in materia di società, ma non si attagliano al caso di specie, dato che ha CP_1
sottoscritto il contratto non quale legale rappresentante di una società, bensì quale titolare di una ditta individuale e, come correttamente osserva il Tribunale, quest'ultima non è dotata di soggettività diversa, distinta ed autonoma rispetto a quella dell'individuo che la esercita.
La cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese, dunque, non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti (Cass. Civ. 35962/2021).
Il secondo motivo è, per un verso, inammissibile, in quanto generico, perché non censura in modo specifico la motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione.
Il primo giudice, infatti, ha correttamente qualificato il contratto fra le parti come contratto di durata cui si applica l'art. 1458 c.c. in forza del quale la risoluzione “non si estende alla “porzione” di rapporto che ha già trovato completa esecuzione” traendone la conseguenza che la risoluzione del contratto non elide il diritto della parte concedente di ottenere il pagamento dei canoni di locazione per il periodo anteriore al 5.8.2020, avendo specificamente e motivatamente accertato che nella fattispecie “Per il periodo anteriore alla data in cui è stata disposta la sospensione dell'attività da parte del Comune di
Riccione, la prospettazione di parte attrice è generica in punto di concrete conseguente, sul sinallagma negoziale, delle difformità edilizie dell'immobile, ciò che non consente di operare una valutazione a norma dell'art. 1455 c.c. circa la “non scarsa importanza” dell'inadempimento allegato. Infatti, non può darsi rilevanza, nella concreta valutazione circa l'incidenza dell'inadempimento sull'assetto di interessi delineato dalle parti nel contratto, al mero dato formale relativo all'esistenza della difformità edilizia, in quanto fino all'emissione del provvedimento con cui l'attività veniva sospesa non vi sono elementi per ritenere che la parte affittuaria non potesse trarre dall'azienda le utilità che costituivano
pagina 6 di 9 oggetto dell'interesse dedotto nel contratto. Sotto questo profilo, peraltro, l'allegazione di parte attrice non è specifica in quanto non fornisce (neanche sotto il profilo meramente assertivo) elementi da porre
a fondamento di una valutazione di gravità dell'inadempimento”.
Orbene, tale motivazione – oltre che corretta in diritto, coerente ed esaustiva nella valutazione in fatto e, dunque, del tutto condivisibile – in nessun modo è oggetto di censura da parte dell'appellante la quale si limita ad affermare che l'immobile era sprovvisto di conformità edilizia, agibilità ed abitabilità fin dalla stipula del contratto che, pertanto, dovrebbe essere dichiarato risolto “con effetto ex tunc”.
L'appellante, infatti, in alcun modo censura la motivazione laddove afferma che si tratta di un contratto di durata e che la risoluzione non si estende a quella parte del rapporto già eseguito prima della sospensione dell'attività in forza del provvedimento del Comune di Riccione e nemmeno laddove il giudice accerta ed afferma che la domanda dell'affittuaria di restituzione dei canoni versati nel periodo precedente è carente sin a livello assertivo non avendo la parte prospettato “elementi per ritenere che la parte affittuaria non potesse trarre dall'azienda le utilità che costituivano oggetto dell'interesse dedotto nel contratto. Sotto questo profilo, peraltro, l'allegazione di parte attrice non è specifica in quanto non fornisce (neanche sotto il profilo meramente assertivo) elementi da porre a fondamento di una valutazione di gravità dell'inadempimento”.
Per altro verso, le difese dell'appellante che invocano l'art. 9 del contratto sono infondate, perché tale clausola non disciplina il caso di specie;
essa prevedeva l'obbligo della parte concedente di adoperarsi
“fin d'ora” affinché la parte affittuaria subentrasse nell'intestazione delle licenze e/o autorizzazioni necessarie all'esercizio, che l'eventuale impossibilità a subentrare “per fatto non dipendente dalla volontà delle parti, e/o da limitazioni amministrative” avrebbe comportato la risoluzione del contratto e che, in tal caso, le parti si obbligavano alla reciproca restituzione di quanto ricevuto.
Orbene, è evidente che la clausola disciplinava il caso, in tutto diverso da quello oggetto di causa, in cui nella fase iniziale di esecuzione del rapporto, nonostante l'impegno ad adoperarsi dell'affittante, all'affittuaria non fosse risultato possibile subentrare nelle licenze e/o autorizzazioni necessarie all'esercizio per fatto diverso dall'inadempimento di uno dei contraenti ed anche indipendente da limitazioni amministrative. Non a caso, infatti, tale clausola non richiama l'art. 1458 c.c. che disciplina gli effetti della risoluzione del contratto nella diversa ipotesi per inadempimento di una delle parti ed è del tutto compatibile con la clausola pattizia.
Il terzo motivo di appello è inammissibile, perché, incombendo sull'affittuaria, parte debitrice, l'onere di provare il pagamento in forza dei criteri di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale
(Cass. Civ. SU n. 13533/2001), in alcun modo censura la sentenza che – come sopra riportato – con motivazione diffusa ed analitica non riconosce alcun valore probatorio ai documenti depositati a pagina 7 di 9 sostegno dei prospettati pagamenti dei canoni del 2019 e nega rilevanza alle prove testimoniali indicate dalla stessa affittuaria. Sotto altro profilo, la lamentata mancata ammissione delle prove testimoniali non produce alcun effetto, perché l'appellante non ha riproposto in questo grado le istanze istruttorie non accolte dal primo giudice.
L'appello, dunque, è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore ed alla natura della causa, nonché all'attività difensiva effettivamente svolta.
In ultimo, deve essere respinta la domanda di parte convenuta di condanna ex art. 96 c.p.c., poiché è onere della parte che richiede il risarcimento di allegare e prospettare i danni che siano conseguenza del comportamento processuale della controparte. Sul punto, si richiama Cass. Civ. sentenza n. 17902/2010 secondo cui “La facoltà, concessa dall'art. 96 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 cod. civ., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività: tale facoltà, invero, non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere invece, carattere sanzionatorio od afflittivo;
tale interpretazione
è, altresì, avvalorata dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario”.
Atteso l'esito dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, come introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. Parte_1
563/2022 e la condanna alla rifusione in favore di titolare della ditta individuale "Bar Controparte_1
Ristorante Kursaal di Manetti Daniele" delle spese processuali del presente grado che liquida in € 3.000
per compensi oltre a spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
pagina 8 di 9 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002,
introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 11.10.2024.
Il Consigliere relatore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente
dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il consigliere relatore, all'esito della discussione fra le parti all'udienza in data 11.10.2024, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1099/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Nicola Campana
contro
: titolare della ditta individuale "Bar Ristorante Kursaal di Manetti Daniele" Controparte_1
Avv.ti Milena Barbara Bartolino e Tommaso La Greca
In punto a: locazione
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, adì il Tribunale di Rimini Parte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 809/2020 con cui le era ingiunto il pagamento della somma di €18.216,38, oltre interessi e spese, in favore di quale titolare della ditta Controparte_1
individuale Bar Ristorante Kursaal di Manetti Daniele, per i canoni, non pagati, maturati nel 2019 e nelle prime due scadenze del 2020, in forza del contratto di affitto dell'azienda, fra le parti stipulato il
17.4.2018, avente ad oggetto attività di bar e somministrazione alimenti, sita in Riccione, via Milano n.
8.
L'opponente sostenne che detto contratto dovesse ritenersi risolto per inadempimento del concedente, in ragione dell'inagibilità dei locali che componevano l'azienda, giacché il Comune di Riccione, aveva verificato d'ufficio che l'unità immobiliare era sprovvista di idoneo certificato di conformità edilizia,
pagina 1 di 9 agibilità e abitabilità e con atto del 5.8.2020 aveva vietato la prosecuzione dell'attività economica e rimosso gli effetti di legge del titolo abilitativo (SCIA telematica per sub ingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presentata il 20.4.2018 per conto dell'impresa individuale
[...]
. Con tale provvedimento, il Comune le aveva imposto di non Controparte_2 proseguire l'attività di bar-somministrazione di alimenti, svolta nel locale oggetto del contratto di affitto di azienda, disponendo anche l'annullamento, in autotutela, dell'autorizzazione alla gestione del pubblico esercizio del 10.4.2018 lic. n. 1835 rilasciata a quale titolare del Bar Controparte_1
Ristorante Kursaal e della conseguente SCIA di subentro a favore della opponente.
Ai sensi dell'art. 9 del contratto di affitto di azienda e dell'art. 1575 c.c, il concedente aveva il preciso obbligo di garantire alla affittuaria il regolare subentro nelle licenze d'esercizio e/o autorizzazioni sanitarie. La clausola contrattuale, poi, prevedeva che l'impossibilità e/o la limitazione di queste, avrebbe comportato la risoluzione del contratto di affitto d'azienda e, dunque, l'assenza di agibilità abitabilità e conformità edilizia configuravano un'interruzione del godimento del bene da parte dell'affittuaria ed il conseguente mancato rispetto da parte del concedente della relativa obbligazione.
In ultimo, contestò il reclamato pagamento dei canoni per l'anno 2019, affermando di averli versati in parte con un assegno e in parte in contanti e che non aveva rilasciato quietanza. CP_1
Pertanto, l'opponente chiese di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del CP_1
ex art. 1460 c.c. e la condanna del medesimo alla restituzione dei canoni percepiti nel 2018 (€ 9.200) e
2019 (€ 6.300) a titolo di risarcimento dei danni.
costituendosi nell'indicata qualità, chiese di rigettare l'opposizione, in quanto Controparte_1
infondata.
Convertito il rito a norma dell'art. 426 c.c. ed istruita la causa mediante produzioni documentali, il
Tribunale, con sentenza n. 563/2022 preliminarmente ritenne infondata l'eccezione, sollevata dall'opponente nelle memorie autorizzate, di carenza di legittimazione processuale in capo a in CP_1
quanto l'impresa individuale era stata già cancellata dal registro delle imprese al momento del deposito del ricorso monitorio. Affermò il giudice che, ai fini della legittimazione, rilevava il fatto che la ditta individuale non è dotata di soggettività giuridica autonoma rispetto a quella dell'individuo che esercita la relativa attività, distinguendosi sotto tale profilo dagli enti organizzati in forma societaria.
Nel merito, il Tribunale ritenne fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, in quanto a far data dal 5.8.2020 parte opposta era inadempiente alle obbligazioni sorte dal contratto di affitto di azienda del 17.4.2018, tra cui quella di consentire alla parte affittuaria di godere dell'azienda affittata, esito impedito dalle carenze, in punto di conformità edilizia dell'immobile componente la pagina 2 di 9 stessa, in ragione delle quali era stato emesso l'ordine di sospensione dell'attività da parte del Comune di Riccione.
Quanto all'individuazione del momento a partire dal quale parte opposta doveva ritenersi inadempiente, il Tribunale ritenne che per il periodo anteriore alla data in cui era stata disposta la sospensione dell'attività da parte del Comune, la prospettazione di parte attrice fosse generica in punto di concrete conseguenze, sul sinallagma negoziale, delle difformità edilizie dell'immobile, ciò che non consentiva di operare una valutazione a norma dell'art. 1455 c.c. circa la “non scarsa importanza” dell'inadempimento allegato. Infatti, non poteva darsi rilevanza, nella concreta valutazione circa l'incidenza dell'inadempimento sull'assetto di interessi delineato dalle parti nel contratto, al mero dato formale relativo all'esistenza della difformità edilizia, in quanto fino all'emissione del provvedimento con cui l'attività era stata sospesa non vi erano elementi per ritenere che la parte affittuaria non avesse potuto trarre dall'azienda le utilità che costituivano oggetto dell'interesse dedotto nel contratto. Sotto questo profilo, peraltro, l'allegazione di parte attrice non era specifica in quanto non forniva, neanche sotto il profilo meramente assertivo, elementi da porre a fondamento di una valutazione di gravità dell'inadempimento.
Diversamente, per il periodo successivo al provvedimento del Comune che aveva disposto la sospensione dell'attività di impresa svolta dall'affittuaria mediante i beni aziendali e che l'aveva privata, per fatto imputabile al concedente, della possibilità di trarre dall'azienda le utilità cui la stessa era deputata, sussisteva quella gravità dell'inadempimento richiesta dall'art. 1455 c.c. ai fini della pronuncia di risoluzione.
Rilevò poi come, trattandosi di rapporto di durata, la risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1458
c.c., non si estendesse alla “porzione” di rapporto che aveva già trovato completa esecuzione, con la conseguenza che la risoluzione non elideva il diritto della parte concedente di ottenere il pagamento dei canoni di locazione per il periodo anteriore al 5.8.2020. Dunque, poiché il ricorso monitorio aveva ad oggetto il pagamento dei canoni relativi all'annualità 2019 ed alle prime due scadenze dell'anno 2020
(31.1.2020 e 30.4.2020, pag. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo), la risoluzione del contratto a far luogo dal 5.8.2020 non spiegava rilevanza in relazione alla pretesa avanzata da parte opposta, relativa ad un arco temporale anteriore a tale data.
Per le stesse ragioni, la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'opponente, accessoria a quella di risoluzione, “pur a voler condividere la deduzione degli stessi all'interno di una domanda di risarcimento piuttosto che di restituzione”, non era fondata in relazione ai canoni corrisposti fino alla data della risoluzione, mentre i canoni corrisposti per l'anno 2020 non erano richiesti, sotto forma di danno, da parte opponente.
pagina 3 di 9 Secondo il Tribunale, poi, l'eccezione svolta dall'opponente in relazione al prospettato pagamento di una parte dei canoni per l'annualità 2019, era infondata perché: 1) la scrittura prodotta sub doc. 3, allegato alla memoria integrativa di parte opponente del 22.3.2021, non era dotata di alcuna rilevanza probatoria in quanto non sottoscritta da nessuna parte e priva di data;
2) la matrice dell'assegno di cui al doc. 6 allegato alla citazione non aveva rilevanza ai fini della prova dell'avvenuto pagamento delle somme indicate (nonché circa l'effettiva riferibilità dei pagamenti alle rate indicate nella matrice stessa); 3) la copia della contabile prodotta sub doc. 1 allegato alla memoria integrativa del 22.3.2021 non costituiva prova dell'avvenuto pagamento in quanto, pur letta in collegamento con la matrice dell'assegno di cui sopra, nulla indicava in relazione al soggetto destinatario del pagamento ed alle mensilità a cui tale pagamento si riferiva. Pertanto, non poteva ritenersi provata l'effettiva corresponsione dei canoni oggetto della pretesa monitoria.
Né, peraltro, poteva ritenersi rilevante la prova per testi articolata da parte opponente, in quanto i capitoli di prova non erano idonei, per le modalità con cui erano formulati, a far ritenere provata la riferibilità dei pagamenti effettuati in contanti ai canoni oggetto di domanda monitoria. Analogamente era a dirsi in relazione alla dichiarazione stragiudiziale resa da un terzo prodotta da parte opponente sub doc. 5 allegato alla memoria del 22.5.2022, in quanto si trattava di dichiarazione priva di contenuto probatorio vincolante ed il cui contenuto non consentiva di ricostruire con certezza l'imputazione dei pagamenti in essa indicati, indispensabile al fine di determinare, secondo la stessa prospettazione attorea, il quantum ancora dovuto per l'annualità 2019.
Da ultimo, le argomentazioni di parte opponente circa il prospettato pagamento di utenze idriche mediante bonifico effettuato in favore di HE non potevano essere accolte in quanto dalla mera contabile di bonifico in favore di HE non poteva desumersi la prova dell'effettiva riconducibilità del pagamento al rapporto oggetto di causa.
Il Tribunale, quindi, rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo, dichiarò la risoluzione del contratto di affitto di azienda per grave inadempimento del concedente a far data dal 5.8.2020 e pose a carico dell'opponente 3/4 delle spese processuali che compensò per la rimanente quota.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto appello alla sentenza, Parte_1
affidandolo a tre motivi, ha cui resistito nella qualità, che ne ha chiesto il rigetto, Controparte_1 instando per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e mutato il rito. Le parti hanno discusso la causa all'udienza dell'11.10.2024 ed all'esito la Corte ha deciso come da separato dispositivo, dandone lettura.
Ragioni della decisione
pagina 4 di 9 L'appellante censura la sentenza per i seguenti motivi:
1) il Tribunale ha erroneamente mancato di rilevare come la “società creditrice” non avesse legittimazione processuale ab origine, avendola persa ai sensi dell'art. 2495 c.c. prima del ricorso per decreto ingiuntivo, proposto a nome di quale titolare della ditta individuale Bar Controparte_1
Ristorante Bar Kursaal, “che non agiva pertanto anche in proprio, ma solo quale titolare di una società già cessata”. In tal senso, richiama quanto affermato dalla S.C nella sentenza n. 6070/2013, ossia che deve essere dichiarata inammissibile l'azione giudiziaria intrapresa dalla società estinta a seguito cancellazione dal registro delle imprese;
2) la decisione è contraddittoria, perché risolve il contratto per grave inadempimento del concedente, ma a far data dal 5.8.2020, ossia dalla notifica del provvedimento del Comune di Riccione e, pur ritenendo provata la non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., respinge la domanda di risarcimento dei danni – quantificati nei canoni versati – mentre quest'ultima è accessoria alla domanda di risoluzione. Tale domanda di risarcimento si basa sull'art. 9 del contratto che imponeva al concedente di garantire alla affittuaria il regolare subentro nelle licenze d'esercizio e/o CP_1 autorizzazioni sanitarie, prevedendo espressamente che l'impossibilità e/o la limitazione di queste, avrebbe comportato la risoluzione del contratto di affitto d'azienda. Il medesimo articolo prevedeva, altresì, il reciproco obbligo di restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del contratto, in conseguenza dell'assenza o dell'impossibilità di essere in regola con le autorizzazioni amministrative, come in effetti accaduto. La sentenza è quindi errata e contraddittoria perché dimentica che l'immobile era sprovvisto del certificato di conformità edilizia, agibilità ed abitabilità, fin dal momento della stipula del contratto nell'aprile 2018.
La risoluzione del contratto per inadempimento doveva quindi essere pronunciata con effetto ex tunc e non nella fase conclusiva del rapporto;
3) il giudice erroneamente ha ritenuto non provato l'integrale pagamento dell'annualità del 2019. Già con comunicazione del 3.3.2020, (doc. 5 opposizione) il precedente difensore aveva precisato che l'affittuaria aveva versato € 2.550 con assegno nr 0534 Riviera Banca del 3.10.2019 al concedente, che non aveva rilasciato quietanza, e alla presenza di testimoni, aveva versato in contanti, sempre nel mese di ottobre, la somma di € 6.300 con tre distinte dazioni di € 1.500, € 2.800 ed € 2.000, anche in questo caso senza ricevere alcuna quietanza dal concedente Nella medesima circostanza, CP_1 CP_1
aveva acconsentito alla riduzione del canone per il 2020, ovviamente senza alcuna modifica scritta del contratto.
Nella memoria difensiva integrativa, poi, sono state indicate prove testimoniali per dimostrare la dazione delle somme sopra indicate al concedente da parte della ricorrente;
con le note conclusive, è
pagina 5 di 9 stato prodotto il verbale di escussione a sommarie informazioni di nel quale questi Persona_1 rappresenta che la aveva versato la somma di € 2.800 al proprietario quale parte del canone Parte_1
di locazione, senza ricevere ricevuta.
Nonostante ciò, il Giudice ha rigettato la domanda rilevando che la stessa non fosse provata e che la documentazione descritta non costituisse prova dell'avvenuto pagamento dei canoni e, allo stesso tempo, ha respinto la richiesta di prove testimoniali, liquidandole come non idonee a provare le dazioni dei canoni, in questo modo impedendo all'appellante di difendersi in maniera compiuta.
***
La Corte ritiene infondato il primo motivo.
La norma ed i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamati dall'appellante sono senz'altro validi in materia di società, ma non si attagliano al caso di specie, dato che ha CP_1
sottoscritto il contratto non quale legale rappresentante di una società, bensì quale titolare di una ditta individuale e, come correttamente osserva il Tribunale, quest'ultima non è dotata di soggettività diversa, distinta ed autonoma rispetto a quella dell'individuo che la esercita.
La cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese, dunque, non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti (Cass. Civ. 35962/2021).
Il secondo motivo è, per un verso, inammissibile, in quanto generico, perché non censura in modo specifico la motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione.
Il primo giudice, infatti, ha correttamente qualificato il contratto fra le parti come contratto di durata cui si applica l'art. 1458 c.c. in forza del quale la risoluzione “non si estende alla “porzione” di rapporto che ha già trovato completa esecuzione” traendone la conseguenza che la risoluzione del contratto non elide il diritto della parte concedente di ottenere il pagamento dei canoni di locazione per il periodo anteriore al 5.8.2020, avendo specificamente e motivatamente accertato che nella fattispecie “Per il periodo anteriore alla data in cui è stata disposta la sospensione dell'attività da parte del Comune di
Riccione, la prospettazione di parte attrice è generica in punto di concrete conseguente, sul sinallagma negoziale, delle difformità edilizie dell'immobile, ciò che non consente di operare una valutazione a norma dell'art. 1455 c.c. circa la “non scarsa importanza” dell'inadempimento allegato. Infatti, non può darsi rilevanza, nella concreta valutazione circa l'incidenza dell'inadempimento sull'assetto di interessi delineato dalle parti nel contratto, al mero dato formale relativo all'esistenza della difformità edilizia, in quanto fino all'emissione del provvedimento con cui l'attività veniva sospesa non vi sono elementi per ritenere che la parte affittuaria non potesse trarre dall'azienda le utilità che costituivano
pagina 6 di 9 oggetto dell'interesse dedotto nel contratto. Sotto questo profilo, peraltro, l'allegazione di parte attrice non è specifica in quanto non fornisce (neanche sotto il profilo meramente assertivo) elementi da porre
a fondamento di una valutazione di gravità dell'inadempimento”.
Orbene, tale motivazione – oltre che corretta in diritto, coerente ed esaustiva nella valutazione in fatto e, dunque, del tutto condivisibile – in nessun modo è oggetto di censura da parte dell'appellante la quale si limita ad affermare che l'immobile era sprovvisto di conformità edilizia, agibilità ed abitabilità fin dalla stipula del contratto che, pertanto, dovrebbe essere dichiarato risolto “con effetto ex tunc”.
L'appellante, infatti, in alcun modo censura la motivazione laddove afferma che si tratta di un contratto di durata e che la risoluzione non si estende a quella parte del rapporto già eseguito prima della sospensione dell'attività in forza del provvedimento del Comune di Riccione e nemmeno laddove il giudice accerta ed afferma che la domanda dell'affittuaria di restituzione dei canoni versati nel periodo precedente è carente sin a livello assertivo non avendo la parte prospettato “elementi per ritenere che la parte affittuaria non potesse trarre dall'azienda le utilità che costituivano oggetto dell'interesse dedotto nel contratto. Sotto questo profilo, peraltro, l'allegazione di parte attrice non è specifica in quanto non fornisce (neanche sotto il profilo meramente assertivo) elementi da porre a fondamento di una valutazione di gravità dell'inadempimento”.
Per altro verso, le difese dell'appellante che invocano l'art. 9 del contratto sono infondate, perché tale clausola non disciplina il caso di specie;
essa prevedeva l'obbligo della parte concedente di adoperarsi
“fin d'ora” affinché la parte affittuaria subentrasse nell'intestazione delle licenze e/o autorizzazioni necessarie all'esercizio, che l'eventuale impossibilità a subentrare “per fatto non dipendente dalla volontà delle parti, e/o da limitazioni amministrative” avrebbe comportato la risoluzione del contratto e che, in tal caso, le parti si obbligavano alla reciproca restituzione di quanto ricevuto.
Orbene, è evidente che la clausola disciplinava il caso, in tutto diverso da quello oggetto di causa, in cui nella fase iniziale di esecuzione del rapporto, nonostante l'impegno ad adoperarsi dell'affittante, all'affittuaria non fosse risultato possibile subentrare nelle licenze e/o autorizzazioni necessarie all'esercizio per fatto diverso dall'inadempimento di uno dei contraenti ed anche indipendente da limitazioni amministrative. Non a caso, infatti, tale clausola non richiama l'art. 1458 c.c. che disciplina gli effetti della risoluzione del contratto nella diversa ipotesi per inadempimento di una delle parti ed è del tutto compatibile con la clausola pattizia.
Il terzo motivo di appello è inammissibile, perché, incombendo sull'affittuaria, parte debitrice, l'onere di provare il pagamento in forza dei criteri di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale
(Cass. Civ. SU n. 13533/2001), in alcun modo censura la sentenza che – come sopra riportato – con motivazione diffusa ed analitica non riconosce alcun valore probatorio ai documenti depositati a pagina 7 di 9 sostegno dei prospettati pagamenti dei canoni del 2019 e nega rilevanza alle prove testimoniali indicate dalla stessa affittuaria. Sotto altro profilo, la lamentata mancata ammissione delle prove testimoniali non produce alcun effetto, perché l'appellante non ha riproposto in questo grado le istanze istruttorie non accolte dal primo giudice.
L'appello, dunque, è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore ed alla natura della causa, nonché all'attività difensiva effettivamente svolta.
In ultimo, deve essere respinta la domanda di parte convenuta di condanna ex art. 96 c.p.c., poiché è onere della parte che richiede il risarcimento di allegare e prospettare i danni che siano conseguenza del comportamento processuale della controparte. Sul punto, si richiama Cass. Civ. sentenza n. 17902/2010 secondo cui “La facoltà, concessa dall'art. 96 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 cod. civ., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività: tale facoltà, invero, non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere invece, carattere sanzionatorio od afflittivo;
tale interpretazione
è, altresì, avvalorata dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario”.
Atteso l'esito dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, come introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. Parte_1
563/2022 e la condanna alla rifusione in favore di titolare della ditta individuale "Bar Controparte_1
Ristorante Kursaal di Manetti Daniele" delle spese processuali del presente grado che liquida in € 3.000
per compensi oltre a spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
pagina 8 di 9 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002,
introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 11.10.2024.
Il Consigliere relatore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente
dott. Giampiero Fiore
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