Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 16/06/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I S U L M O N A
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Maria Cristina De Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 28/2023 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Gaetano Biasella e Claudia Iacobucci, elettivamente domic. in Castel di Sangro
(AQ) presso lo studio degli stessi, come da procura in atti
Attore
E
(già c.f. Controparte_1 Controparte_2
), in persona dell'Amministratore Unico e l.r. pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Emilio Potena, elettivamente domic. in Castel di Sangro (AQ) presso lo studio dello stesso, come da mandato in atti
Convenuto
Conclusioni delle parti: come da note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il rag. evocava in giudizio la Parte_1 società esponendo: Controparte_2
- di aver svolto prestazioni professionali continuative dal 2010 e sino al 2019 in favore della società convenuta sulla base di lettera di incarico professionale sottoscritta in data 01.01.2010
(all.1), in cui si sarebbe occupato: 1) della tenuta della contabilità ordinaria;
2) della redazione del bilancio e relativi allegati;
3) delle dichiarazioni fiscali;
4) dell'amministrazione del personale dipendente, ricevendo e per lo svolgimento di queste mansioni l'importo annuale di € 18.000,00;
- di aver nel corso degli anni ricevuto degli acconti sui suoi compensi e con missiva pec dell'11.06.2019 comunicava alla società quanto ricevuto sino al 31.12.2018 (€ 103.555,75 su €
1
- detta missiva veniva riscontrata con mail pec del 21.07.2019 dal legale della società oggi convenuta che opponeva al riguardo un fermo diniego e successivamente, con mail P.E.C. del 29.11.2019, comunicava la risoluzione dell'incarico professionale intercorrente con lo studio a far data dal 31.12.2019 (all.3 e 4); Pt_1
- seguiva ulteriore corrispondenza tra le parti, anche a mezzo dei rispettivi legali incaricati, che ugualmente non sortiva l'effetto auspicato e, pertanto, al rag. non rimaneva che adire Pt_1 l'Autorità Giudiziaria per vedersi riconosciuto quanto legittimamente richiesto.
- il credito vantato ammontava complessivamente ad € 157.594,25, oltre C.P.C. ed I.V.A. come per legge, di cui € 71.194,25 a titolo di residuo compensi maturati dal 01.01.2010 al 31.12.2019,
€ 14.400,00 (80% di € 18.000,00) dovute a titolo di indennità per l'anno 2020, €72.000,00 (80% di € 90.000,00) dovute a titolo di indennità per il quinquennio successivo, come previsti al punto 2) della lettera di incarico. Tali somme risultavano dovute, stante l'assenza di una valida comunicazione di esclusione del rinnovo tacito ai sensi dell'art.2 della lettera di incarico del 01.01.2010 per avergli la società revocato l'incarico CP_2 Controparte_2 professionale. Tanto premesso, l'istante concludeva affinchè l'adito Tribunale provvedesse a:
“- in accoglimento della spiegata domanda principale, condannare la
[...] convenuta al pagamento della complessiva somma di € 157.594,25 Controparte_2
(centocinquantasettemilacinquecentonovantaquattro/25), oltre C.P.C., I.V.A. come per legge ed oltre interessi ex art.1224 c.c. dalla data 21.09.2020;
- con condanna della convenuta al pagamento dei compensi e spese di causa.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.03.2023 la società convenuta, ora impugnava e contestava punto per punto la domanda attrice, Controparte_1 e chiedendo l'accoglimento delle “seguenti conclusioni il cui ordine di subordinazione corrisponde all'ordine in cui sono esposte: I. accertata la nullità della lettera di incarico per violazione di legge, voglia rigettare per intero l'avversa domanda;
II. accertata la carenza di legittimazione passiva della convenuta, voglia rigettare per intero l'avversa domanda;
III. voglia autorizzare la citazione in giudizio del Sig. al fine di ottenerne la Parte_2 condanna in favore della convenuta per le ragioni di cui in parte motiva;
IV. rilevata l'infondatezza della seconda (€ 14.400,00) e terza componente (€ 72.000,00) della complessiva somma richiesta dall'attore, ridurre in misura corrispondente il quantum debeatur;
V. rilevata la prescrizione parziale del credito, ridurre in misura corrispondente il quantum debeatur;
VI. rilevata la sussistenza dei presupposti ex art. 2233 c.c., rideterminare in riduzione il compenso da applicarsi alla prestazione professionale e quantificare il residuo da corrispondere;
VII. accertata la violazione dei doveri del professionista nella predisposizione e redazione dei bilanci, condannare in via riconvenzionale il Rag. al risarcimento del danno Pt_1 prodotto.”. Venivano in seguito depositate le memorie istruttorie, nei termini concessi di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. ed all'esito, ammessa la documentazione prodotta e la prova orale richiesta dalle parti. Assegnato successivamente il fascicolo alla scrivente, conclusa l'istruttoria, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, la causa era pertanto trattenuta in decisione, concessi i termini di cui all'art.190 c.p.c. richiesti dalle parti.
*******
2 Così brevemente riassunti i termini della controversia, occorre, preliminarmente evidenziare che la domanda ha ad oggetto il pagamento di compensi professionali spettanti sulla base unicamente di preteso accordo tra le parti. L'attore agisce, infatti, allegando che la società gli Controparte_3 avrebbe conferito l'incarico professionale della gestione amministrativo-fiscale e contabile con lettera di incarico sottoscritta in data 01.01.2010, e di aver svolto tale attività continuativamente dall'anno 2010 sino al 31.12.2019 a seguito di revoca dell'incarico da parte della società. Premesso di essere stato pagato nel corso degli anni secondo importi inferiori a quanto pattuito, il rag. afferma di essere creditore nei confronti della società convenuta per le Pt_1 prestazioni svolte dall'inizio dell'incarico della complessiva somma di €71.194,25 (periodo dal 1.01.2010 al 31.12.2019) come dettagliato nelle missive a mezzo pec in data 11.06.2019, e
5.12.2019 e di seguito riportati:
DATA FATT. ACCONTI COMP. SPETT.
06/04/2010 3966,00
12/07/2010 4462,80
04/10/2010 3221,00
20/01/2011 3606,00 18000,00
14/04/2011 3816,80
14/04/2011 118,32
08/07/2011 3816,80
17/10/2011 3306,88
13/01/2012 4611,00 18000,00
11/04/2012 3338,43
09/08/2012 3873,77
09/10/2012 2985,64
17/01/2013 3637,56 18000,00
11/04/2013 3306,90
10/07/2013 3117,92
09/10/2013 2807,94
15/01/2014 3088,73 18000,00
08/04/2014 2231,47
10/07/2014 2250,00
09/10/2014 2250,00
02/01/2015 2250,00 18000,00
08/04/2015 2250,00
22/07/2015 2250,00
13/10/2015 2250,00
22/01/2016 2250,00 18000,00
05/05/2016 3742,53 1500,00 DIC. INT. 10,11,12,13 E RIMB. IVA
01/08/2016 2250,00
11/10/2016 2250,00
10/01/2017 2249,26 18000,00
10/04/2017 2250,00
15/08/2017 2250,00
13/10/2017 2250,00
03/01/2018 2250,00 18000,00
18/04/2018 2250,00
19/07/2018 2250,00
15/10/2018 2250,00
03/01/2019 2250,00 18000,00
3 31/05/2019 2250,00
17/07/2019 2250,00
06/11/2019 2250,00
31/12/2019 18000,00
Totali 110.305,75 181.500,00
DIFFERENZA A CREDITO al 31/12/2019 - 71.194,25
Non è contestato tra le parti né il conferimento dell' incarico al rag. da parte della Pt_1 società convenuta, né l'effettivo svolgimento delle relative prestazioni professionali da parte dello stesso. A tale ultimo riguardo, a parte l' indicazione nella lettera in questione quale oggetto dell'incarico, “Tenuta della contabilità ordinaria;
Redazione bilancio e relativi allegati;
Dichiarazioni fiscali;
Amministrazione del personale dipendente” il rag. nulla deduce, Pt_1 né documenta, circa le attività concretamente svolte nonchè la mole e la complessità delle stesse, a supporto della pretesa avanzata in questa sede, valendosi esclusivamente della determinazione del compenso di cui alla predetta lettera di incarico.
Sul punto controparte, oltre a contestare la validità formale della lettera di incarico, di cui avrebbe avuto conoscenza soltanto nel giugno 2019 a seguito del relativo invio da parte dello stesso attore (lettera non registrata, né presente agli atti della società, né oggetto delle proprie deliberazioni), evidenziava che il compenso preteso nell'importo annuale netto di € 18.000,00 risultasse in ogni caso incongruo ed eccessivo, allegando al riguardo preventivo già richiesto nel gennaio 2014 ad altro studio contabile (all. 13 – ) ed ammontante ad un importo Controparte_4 annuo netto di €3.600,00 oltre al corrispettivo per le buste paga, e la lettera di incarico professionale dello studio attualmente incaricato, per un compenso annuale netto di €8.500,00 (all. 12 ). Parte_3 Premessa la prova del conferimento dell'incarico e dell'attività svolta, (come genericamente indicata dall'attore) profilo controverso riguarda anzitutto l'accordo circa il corrispettivo della prestazione professionale. Segnatamente, la convenuta contesta in particolare l'importo esposto nella disconosciuta lettera di incarico posta a fondamento della domanda, producendo documentazione proveniente dall'attore, quali fatture e richieste di compenso a mezzo email da parte di quest'ultimo (all.ti 2 e 3 fascicolo di parte convenuta) che indicano compensi quantificati in misura notevolmente ridotta;
al contrario, il insiste nella sussistenza dell' accordo sul compenso come Pt_1 risultante dalla predetta lettera. Deve tuttavia essere rilevato, all'esito dell'esame delle produzioni documentali in atti, che:
- come si riscontra anche dalla stessa documentazione prodotta dall'attore, le fatture emesse e pagate hanno sin dall'inizio dell'incarico recano importi inferiori ad € 18.000,00 annui ed in particolare, dall'aprile 2014 al novembre 2019, l'importo annuo versato a fronte delle fatture emesse risulta di totali €9.000,00 in rate trimestrali di € 2.250,00 ciascuna (vedi sopra l'elenco delle fatture e dei relativi versamenti);
- nel lungo periodo intercorso dall'inizio dell'incarico nessuna richiesta di ulteriori compensi, oltre quelli fatturati e pagati, veniva avanzata dal rag. né venivano emesse dallo stesso Pt_1 ulteriori parcelle, e nemmeno fatture pro-forma, relativamente ai pretesi residui compensi oggetto di causa (vedi all.3 di parte convenuta): le uniche richieste di pagamento al riguardo venivano avanzate dall'attore soltanto con le missive a mezzo pec in data 11.06.2019 (all. 2 atto di citazione), 5.12.2019 (all. 5 atto di citazione), 21.09.2020 (a mezzo avv. Biasella - all. 7 atto di citazione);
- anche dall'esame del Bilancio e dello Stato Patrimoniale della società convenuta (all.ti 10 e 11 comparsa di costituzione) relativi all'anno 2018 e redatti dal rag. non risultano debiti Pt_1 della società per somme in favore di quest'ultimo;
4 - l'attore formulava proposta conciliativa all'odierna convenuta con comunicazione a mezzo pec in 24.12.2019 (all. 5 parte convenuta) “Ad ogni buon conto, faccio presente che al fine di risolvere in via bonaria la questione avevo proposto la Mia rinuncia al credito, a fronte di una congrua proroga della scadenza dell'incarico.” specificandone le condizioni con successiva pec in data 14.01.2020 (all. 7 di parte convenuta): “In particolare saremmo disposti a rinunciare alla differenza tra le competenze fissate nella lettera d'incarico dell'1/1/2010 e quanto già pagato, a condizione che l'incarico si protragga per ulteriori 10 anni. Inoltre accetteremmo un compenso annuale di euro 12000,00 ferme restando le altre condizioni previste nella lettera d'incarico citata. Infine, a garanzia dell'impegno assunto, il committente si impegnerebbe, nell'ipotesi di cessazione dell'incarico per cause a noi non imputabili , alla corresponsione di tanti decimi del credito, oggetto della rinuncia, per quanti anni mancherebbero alla scadenza dell'incarico.”. Dalla disamina delle prove orali è inoltre emerso che la lettera di incarico 1.01.2010 non era presente tra i documenti della società o comunque nessuno dei testi sentiti ne conosceva l'esistenza ad eccezione del teste all'epoca legale rappresentante della Parte_2 convenuta sino al maggio 2011, e cognato dell'istante nonché firmatario della predetta lettera e che ha dichiarato al riguardo: “Si, la lasciai tra i documenti da portare poi al commercialista. Se ne occuparono i miei collaboratori, che avevano il compito di consegnare la documentazione al commercialista. Penso, quindi, che sia stato inserito, perché il commercialista ha il documento” (verbale di udienza del 25.10.2023). Tutti gli altri testi dichiarano di non sapere nulla dell'accordo scritto di conferimento di incarico professionale datato 1.1.2010 con il rag. per la tenuta della contabilità e delle Parte_1 buste paga e recante il compenso di € 18.000,00 annui, ed in particolare sui capitoli ammessi di cui alla 2^ memoria ex art. 183 com. 6 cp.c. di parte convenuta:
- il teste membro del Consiglio di Amministrazione della società convenuta Testimone_1 dal 2006 al 2011, sentito all'udienza del 25.10.2023, riferisce di non essere a conoscenza della circostanza, di non sapere nulla del predetto accordo, né del relativo deposito tra gli atti della società; inoltre, in risposta al cap. 4. “vero che, nel periodo in cui lei è stato membro del C.d.A., risultavano richieste di ulteriori compensi da parte del Rag. rispetto a quanto corrisposto Pt_1 per ciascun anno” risponde:
“No, non è vera la circostanza”;
- il teste , dipendente della società dal 2010 al 2019 con mansioni di Testimone_2 responsabile tecnico amministrativo e unico dipendente che si occupava dei pagamenti di fornitori e consulenti, conferma all'udienza del 29.01.2024 di essere stato all'epoca incaricato del pagamento delle competenze del rag. ed inoltre: Pt_1 sul cap. 13) “vero che lei era a conoscenza di un accordo scritto di conferimento di incarico professionale datato 1.1.2010 con il Rag. per la tenuta della contabilità , delle Parte_1 buste paga recante il compenso di € 18.000,00 annui” così risponde:
“No, non è vero, non ero a conoscenza di tale accordo, ne sono venuto a conoscenza negli ultimi anni, di recente, non ricordo di preciso quando;
io provvedevo al pagamento delle spettanze del rag. con cadenza trimestrale, se non ricordo male, su parcelle pro-forma Pt_1
o richiesta via email che mi inviava il consulente, e comunque l'importo annuale era inferiore a Euro 18.000,00”; sul cap. 14) “vero che risultava copia di tale accordo scritto negli archivi della società” così risponde:
“No, non è vero, io non l'ho mai visto”; sul cap. 15) “vero che, nel periodo citato, risultavano richieste di ulteriori compensi da parte del Rag. rispetto a quanto corrisposto per ciascun anno” così risponde: Pt_1
“No, non è vero”;
- il teste legale rappresentante, quale presidente del CdA della società convenuta Testimone_3 dal 2013 all'agosto 2015, all'udienza del 29.01.2024:
5 sul cap. 7) “vero che lei era a conoscenza di un accordo scritto di conferimento di incarico professionale datato 1.1.2010 con il Rag. per la tenuta della contabilità e delle Parte_1 buste paga recante il compenso di € 18.000,00 annui” così risponde:
“No non è vero, sapevo che il dott. era il commercialista della società, ma non ho mai Pt_1 visto contratti;
ricordo di aver chiesto al dott. una scontistica sulle sue parcelle, ma Pt_1 non posso essere più preciso perché sono passati tanti anni”; sul cap. 8) “vero che risultava copia di tale accordo scritto negli archivi della società” così risponde:
“No, non è vero, non ho mai visto alcun accordo scritto”; sul cap. 9) “vero che, nel periodo in cui lei è stato amministratore, risultavano richieste di ulteriori compensi da parte del Rag. rispetto a quanto corrisposto per ciascun anno” così Pt_1 risponde:
“No, non è vero, a me non risulta”; sentito inoltre sui capitoli ammessi di cui alla 3^ memoria ex art. 183 com. 6 di parte attrice:
- sul cap. 4) “Vero, che nell'anno 2014, Lei giunse ad un accordo verbale con il rag. Parte_1 in ordine al suo compenso per i servizi dallo stesso resi in favore della
[...] [...]
così risponde: Controparte_2
“Si è vero, come ho riferito prima, ebbi un'interlocuzione con il rag. non ricordo se Pt_1 soltanto oralmente o a mezzo comunicazioni scritte, ricordo però che gli chiesi uno sconto e comunque se poteva avere un'attenzione particolare sulla parcella che corrispondevamo”; - sul cap. 5) “Vero che tale accordo prevedeva una diminuzione della somma precedentemente concordata?” così risponde:
“Si è vero, penso di si”. In punto di diritto, occorre evidenziare, per ciò che concerne la tematica relativa al conferimento di incarico professionale, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il conferimento degli incarichi professionali può avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, non essendo necessaria la forma scritta né, a fortiori, un contratto che stabilisca il contenuto dell'incarico e il relativo importo, ad eccezione delle ipotesi in cui il committente sia una Pubblica amministrazione (Cass. 22.10.2013 n. 23957; Cass. 27.1.2010 n. 1741); in particolare, come evidenziato dalla Cassazione “Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, …, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocamente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente…” (Cass. n. 23957/2013 cit.) . Ciò posto, sulla base dell'istruttoria espletata, deve rilevarsi che la circostanza della conclusione di accordo contrattuale, secondo il quale veniva concordato un compenso annuale di € 18.000,00, era confermata dal solo sig. presidente del consiglio di Parte_2 amministrazione della società soltanto sino al maggio 2011 e peraltro legato da vincoli di parentela all'attore in quanto cognato dello stesso . Tutti gli altri testi escussi hanno escluso la circostanza, dichiarando insussistente un incarico scritto, e comunque di non essere mai venuti a conoscenza della contestata lettera di incarico del
1.01.2010 e tutti confermando, inoltre, che mai nessuna richiesta veniva avanzata nel corso degli anni dal rag. oltre quanto dallo stesso fatturato e regolarmente pagato dalla società. Pt_1
In particolare il teste presidente del CdA della società conferma di aver portato Testimone_3 avanti una trattativa con il rag. per la riduzione del compenso ed in effetti risulta anche Pt_1 dalla documentazione in atti sia il preventivo richiesto in data 25.01.2014 dalla società ad altro studio (all. 13 – in data 31.01.2014) evidenziante compensi di gran lunga Controparte_4 inferiori a quanto sin ad allora versato al (nei precedenti quattro anni venivano emesse Pt_1 dall'attore fatture fino ad oltre €15.000,00 annui – vedi elenco allegato da parte attrice). In definitiva, in ragione di quanto esposto, risulta accertato o quanto meno altamente verosimile che nell'aprile 2014 le parti raggiunsero un accordo sulla regolamentazione dell'aspetto
6 economico, concordando una riduzione del compenso annuo da corrispondersi nella somma annuale di €9.000,00 suddiviso in 4 rate di € 2.250,00. Gli elementi emersi all'esito dell'istruttoria svolta e sopra posti in evidenza inducono a svolgere le considerazioni che seguono.
- Indipendentemente da quanto previsto nella predetta lettera di incarico, di cui peraltro erano a conoscenza i soli stipulanti, non vi è dubbio che:
- il rag. sia stato sempre regolarmente pagato a fronte della periodica emissione delle Pt_1 proprie fatture;
- che nel corso di circa dieci anni l'attore non ha mai avanzato richieste per ulteriori compensi, né risultavano passività in suo favore nei bilanci della società;
- che successivamente, nel periodo in cui il sig. assumeva la carica di presidente Testimone_3 del CdA e legale rappresentante della società le parti raggiunsero un accordo per la riduzione del compenso da corrispondersi nella misura di € 9.000,00 annui, diviso in quattro rate trimestrali di
€ 2.250,00 ciascuna, ed in questi termini risultano infatti emesse e pagate le relative fatture dall'aprile 2014 sino alla conclusione dell'incarico, con l'ultima fattura del novembre 2019;
- che anche il comportamento concludente delle parti avvalora le predette circostanze, dovendosi inoltre sottolineare al riguardo che soltanto a partire dal giugno 2019 il Pt_1 iniziava ad inviare le richieste di pagamento oggetto di causa, offrendo poi però di rinunciarvi, pur di ottenere il prolungamento dell' incarico per i successivi dieci anni (all.ti 5 e 7 sopra evidenziati);
Ed in effetti è lo stesso attore ad avvalorare tali considerazioni affermando in particolare nella prima memoria ex art. 183 com. 6 c.p.c. : “Facilmente comprensibile, inoltre, risulta essere il motivo per cui il rag. solo nel 2019 chiedeva alla convenuta di provvedere al saldo dei Pt_1 compensi maturati per l'espletamento del suo incarico: perché mai avrebbe dovuto farlo prima visti i cordiali rapporti non negati neanche dalla controparte? Il rag. classe Parte_1 1949, avendo ben compreso che il rapporto fiduciario, con l'avvento del “nuovo” amministratore, non era più tale provvedeva semplicemente a richiedere tutto quanto gli era ancora dovuto. Nella comparsa di costituzione e risposta, tra l'altro, la convenuta fa ripetutamente riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il rag. e l'amministratore p.t. al momento del Pt_1 conferimento dell'incarico, sig. omettendo però di precisare che quest'ultimo Parte_2 cessava dalle sue funzioni nel maggio 2011, ovvero dopo appena un anno, come facilmente rilevabile dalla visura che si produce (all.1). Da questa data si sono succeduti altri amministratori, con i quali proseguiva il rapporto di collaborazione, sino alla nomina dell'attuale amministratore che, pretestuosamente e artificiosamente, interrompeva il rapporto di collaborazione con lo studio rifiutando però di corrispondere allo stesso il dovuto Pt_1 compenso (all.2)”. Riguardo alle ulteriori richieste avanzate in giudizio e dovute dalla società convenuta, secondo la prospettazione attorea, a titolo di indennità ai sensi del punto 2) di cui alla lettera di incarico 1.01.2010, e precisamente € 14.400,00 (80% di €18.000,00) per l'anno 2020 ed €72.000,00 (80% di € 90.000,00) per il quinquennio successivo, deve rilevarsi che il detto punto 2) così stabilisce:
“L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito in regime di abbonamento fino al 31 dicembre 2020, con rinnovo tacito quinquennale.
Ciascuna delle parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire, a pena di nullità, nel primo semestre dell'anno di scadenza dell'incarico. In mancanza di disdetta sarà dovuto al professionista una indennità pari all'80% del compenso pattuito fino alla scadenza dell'incarico”. Dalla documentazione in atti (vedi all. 4 parte attrice) risulta tuttavia che con comunicazione a mezzo pec in data 29.11.2019 la società convenuta comunicava il recesso dal rapporto professionale intercorrente con il rag. ai sensi dell'art. 2237 c.c., comunicazione Pt_1
7 certamente valida ad escludere qualsiasi rinnovo tacito e peraltro, come previsto dal suddetto punto 2, pervenuta all'indirizzo pec del precedentemente al semestre ivi indicato, per Pt_1 cui anche a prescindere dalla validità ed efficacia della lettera di incarico in contestazione, nessuna somma può essere riconosciuta all'istante a tale titolo. Deve sottolinearsi, inoltre, che alla suddetta lettera di recesso seguiva altra comunicazione della società a mezzo del proprio legale di fiducia in data 13.02.2020, in cui valutate le condizioni di rinnovo proposte dal nella missiva inviata tramite pec in data 14.01.2020 e Pt_1 riscontrandone la eccessiva onerosità, sensibilmente maggiore rispetto a quanto preventivato da altri studi professionali a parità di prestazioni offerte, e rilevando altresì che a causa del contenzioso insorto si era incrinato il rapporto di fiducia “intuitu personae”, alla base invece di ogni relazione con il proprio professionista contabile, e pertanto confermava di non poter aderire alla domanda di prolungare la durata dell'incarico. In conclusione, il quadro probatorio, così come sopra tratteggiato va ritenuto senza dubbio idoneo ad escludere la fondatezza della pretesa attorea che pertanto deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in persona del Giudice onorario dott.ssa Maria Cristina De Luca, definitivamente pronunciando, assorbita e/o disattesa ogni altra questione, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dal rag. Parte_1
- condanna l' attore al pagamento in favore della società convenuta Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre rimb. forf. per spese generali
[...] nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, come per legge;
Sulmona, 15.06.2025.
Il G.O.
Maria Cristina De Luca
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