Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario avv.
Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.
5379/2022 R.G. promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1
costituito in giudizio con gli avv.ti Teresa Sorrentino
e Antonella Cosma Alai, PEC
.salerno. e Email_1 CP_1
.salerno.it Email_3 CP_1
attrice contro p.iva in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., con sede legale in
Caserta, via Ferrara n. 26 e sede operativa in
Maddaloni (CE) alla via Napoli n. 311
Convenuta contumace
Posizione delle parti
Con atto di citazione notificato in data 15.06.2022
conveniva in giudizio la Parte_1 CP_2
per l'udienza dell'01.12.2022 (differita d'ufficio al
1
Consumo, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
Conseguentemente, Voglia il Tribunale adito, condannare la società alla restituzione Controparte_2
di tutte le somme versate dal prof. in Pt_1
esecuzione del medesimo e indebitamente trattenute, pari ad € 11.000,00, oltre interessi come da domanda, ex art. 1458 cc, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;
Voglia, altresì, l'On.le Giudicante adito, condannare la società al Controparte_2
risarcimento del maggior danno, da liquidarsi in via equitativa, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218 cc., 1226 cc e 1453 cc per le ragioni meglio esposte in narrativa, il tutto entro il limite di €
26.000,00. Vittoria di spese ed onorari con attribuzione ai procuratori antistatari (…)”.
La società convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
Svolgimento del processo
2 Alla prima udienza la causa veniva rinviata al
10.05.2023 con la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, cpc. Con memoria “secondo termine” del 26.01.2023 l'attore dichiarava che era provato per tabulas la sussistenza del rapporto negoziale, il pagamento del prezzo e l'inadempimento della società convenuta. Chiedeva, pertanto, fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni ed all'esito decidersi la causa in base alla prova documentale offerta. All'udienza del 10.05.2023 la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al
28.02.2024, con termine sino a 30 giorni prima per il deposito di note conclusionali, poi rinviata al
23.10.2024 ed all'11.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e come tale va accolta.
L'attore chiede dichiararsi risolto il contratto in applicazione dell'art. 61 Codice del Consumo secondo cui, salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista (intendendosi per tale la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. Se il professionista non adempie
3 all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine previsto dal comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Risulta documentalmente provato che la società convenuta avrebbe dovuto consegnare la merce ordinata entro il termine di 30 giorni dal pagamento dell'importo concordato, ovvero entro il 18.07.2021.
La è rimasta invece inadempiente, Controparte_2
non ritenendo di dare seguito agli impegni contrattuali assunti, non consegnando la merce, trattenendo l'importo versato di 11 mila euro, come da ricevuta del bonifico bancario in atti del 18.06.2021
(in produzione attorea), non riscontrando i solleciti di pagamento, non presentandosi al tavolo della negoziazione assistita, decidendo di rimanere contumace in giudizio.
Su quest'ultimo punto, autorevole giurisprudenza, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia "possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice" (ex multis Cass. Civ., 29.3.2007 n. 7739; Cass. Civ.,
4 20.02.2006, n. 3601). In particolare, la S.C. ha statuito che "la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda (...) tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione” (cfr. ex multis
Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n.
4301). Nel medesimo senso anche la giurisprudenza di merito, con orientamento ormai costante, ha affermato che, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto costituisce, in ogni caso, elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando - come nel caso di specie - l'atto di citazione già contenga nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio (Trib. Bari, sent. 15.07.2015, n.
3275; Trib. Roma, sent. 04.10.2017, n. 8040; Trib.
Roma, sent. 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, sent.
28.05.2016, n. 10898; Trib. Genova sent. 20.1.2016 n.
209; Trib. Napoli, sez. lav., sent. 05.11.2012, n. 27275;
5 Trib. Pavia, sez. III, sent. del 24.02.2022).
L'inadempimento della società convenuta può ritenersi così provato. Le circostanze, per come dedotte, documentate (e denunciate all'autorità giudiziaria penale con dichiarazione di querela dell'01.06.2022), consentono di definirlo grave e quindi di accogliere le domande attoree di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 cc - 1455 cc e 61
Codice del Consumo, nonchè di condanna del convenuto alla restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto ed indebitamente trattenute.
La restituzione è ricollegabile alla risoluzione negoziale come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione (Cass. civ., II sez., sent. n.
19801/2021), senza alcuna necessità di specifica prova ulteriore, essendo in re ipsa nella mancata esecuzione del contratto (Trib. Torino, sez. III, sent.
n.1746 /2021).
Risulta rispettato il criterio di riparto dell'onere della prova regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc. e quello della vicinanza della prova. Spetta, ovvero, a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché allegare l'inadempimento dell'altro contraente totale o
6 parziale, mentre spetta al debitore allegare di aver esattamente adempiuto o provare la ragione a giustificazione dell'inadempimento (Trib. Milano, sent. 27.11.2015; Cass. S.U. sent. 30.10.2001, n. 13533).
Riguardo, invece, la domanda di risarcimento danni,
l'art. 1218 c.c. dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Potrà, quindi, liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. con la precisazione che l'esercizio del potere discrezionale dà luogo in tal caso non già ad un giudizio di equità, ma a giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa. Tale valutazione però è subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. Civ., sent. n.
4310/2018).
Nel caso di specie, tale condizione non risulta soddisfatta non avendo l'attore prodotto, ad esempio, fattura di altra azienda che ha successivamente eseguito i medesimi lavori, inutilmente commissionati alla società convenuta, ad un prezzo
7 maggiore e/o con un aggravamento degli oneri.
P.Q.M.
Il G.O., in funzione di Giudice Unico del Tribunale di
Salerno, ogni altra questione assorbita o disattesa, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per effetto, dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti in causa;
2) condanna la convenuta a restituire all'attore l'importo di euro 11 mila con gli interessi legali dalla domanda;
3) condanna parte convenuta al pagamento del compenso di avvocato in favore dei procuratori di parte attrice, che liquida secondo i vigenti parametri in €. 4.100,00, oltre spese di giudizio, rimborso forfettario, iva se dovuta e cassa previdenziale.
Così deciso in Salerno lì, 18 maggio 2025.
Il G.O. avv. Gennaro Porpora
8