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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 03/04/2025 N. 4326/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CIANNIELLO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE RICORRENTE contro
( P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUIDA ROBERTO RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 3.4.24, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
l'On.le Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza eccezione, deduzione e/o conclusione, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) Accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, come documentati e/o provati, con conseguente riconoscimento della fondatezza e/o della titolarità della pretesa ad ottenere il connesso e/o correlato compenso per l'attività resa;
b) Per l'effetto, condannare l in persona del Direttore Generale Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 1.971,78 salvo errori e/o omissioni, ovvero dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche a seguito di CTU contabile, a titolo di indennità e/o compenso, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dovuto per lavoro straordinario festivo infrasettimanale per i periodi e/o le ore di lavoro indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara antistatario.
si è regolarmente Controparte_1 costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto la pretesa avversaria, nonché in via riconvenzionale chiedendo rideterminarsi l'importo dovuto al ricorrente ex art 9 CCNL 2001, avuto riguardo ai riposi compensativi a questi comunque accordati e goduti nei turni festivi infrasettimanali lavorati in mensilità specificamente indicate. Fallito il tentativo di conciliazione, alla udienza del 3.4.25, la causa è stata discussa e decisa con pubblicazione del dispositivo e riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. Tanto premesso si rileva quanto segue. Il ricorrente è ex dipendente della azienda sanitaria convenuta, con mansioni di infermiere, categoria D ed in servizio presso il P.O. di Garbagnate;
il lavoratore risulta assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 18.2.19 sino alla cessazione del 1.6.22. Nella presente sede il lavoratore premette di aver sempre svolto la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali, su turnazione mattino/pomeriggio/notte; egli chiede l'accertamento del proprio diritto e vedersi corrisposta l'indennità prevista dall'art 9 del CCNL comparto sanità del 1999, così come richiamato dall'art 29 CCNL comparto sanità 2016/18, non avendo comunque fruito dell'equivalente risposo compensativo. La convenuta ha preliminarmente eccepito come, il ricorrente avrebbe comunque goduto, pur in assenza di sua esplicita richiesta, del riposo compensativo ex art. 9 CCNL 2001, con conseguente infondatezza della pretesa in questa sede avanzata. A dire dell'azienda sanitaria il tenore letterale della disposizione invocata attribuirebbe al dipendente la possibilità di dover esercitare la scelta di godere del riposo compensativo o, viceversa, vedersi retribuita la relativa indennità nel termine tassativo e perentorio ivi indicato (termine nel caso di specie pacificamente non rispettato dal ricorrente). La valorizzazione della pacifica circostanza per la quale, il sig. mai avrebbe Pt_1 comunicato la propria scelta per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva entro il termine di 30 giorni indicato dalla norma, comporterebbe dunque la decadenza da tale diritto, essendo comunque esclusa alcuna insorgenza automatica del diritto al pagamento della relativa indennità retributiva (pur a fronte del mancato godimento del corrispondente riposo compensativo). La resistente ha peraltro evidenziato come, nel corso del rapporto lavorativo, vista la mancata esplicita richiesta del dipendente di monetizzare la propria lavorazione prestata in turno festivo infrasettimanale, fosse stato sempre attribuito il relativo riposo compensativo, con retribuzione della sola indennità ex art. 44 CCNL 1995. A dire della convenuta, il sistema informatico automatizzato in uso alla Azienda
“raccoglierebbe”, ogni mese, tutte le eccedenze orarie maturate dal singolo dipendente (comprese le ore lavorate nei festivi infrasettimanali) così da consentire successivamente, al responsabile di reparto, nella fissazione dei turni mensili, la attribuzione dei necessari riposi per “smaltire” eccedenze orarie eventualmente maturate. Tanto sarebbe avvenuto anche nel caso concreto. Il ricorso appare meritevole di accoglimento. Il ricorrente chiede l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, ai fini del riconoscimento del compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
2 Giova muovere dall'esame della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali anche avuto riguardo alla disciplina peculiare del settore. La L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, ha previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo". Per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è contemplato dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro, ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". Il CCNL 1 settembre 1995, agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto, specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità ed, al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario. L'art. 9 del CNNL 2001 (poi confermato dall'art. 29, comma 6 del CCNL 2016) prevede che
“ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Il contratto del 21 maggio 2018, per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82
3 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "). La cumulabilità delle indennità di cui all'art. 9 e di quella prevista dall'art. 44 del medesimo CCNL appare non discutibile. Sul punto si è peraltro reiteratamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità – che qui si intende richiamata- chiarendo che “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (tra le molte: Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 1505/2021). La pronuncia citata, e numerose altre, hanno ritenuto che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'abbiano espressamente previsto. La clausola contrattuale di cui viene invocata l'applicazione è peraltro collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. L'art. 9 riconosce all'evidenza il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Il mancato esercizio, nei 30 giorni successivi, del diritto di opzione tra riposo compensativo o pagamento del lavoro straordinario svolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del CCNL integrativo citato, non appare dirimente. La lettura del disposto di cui all'art. 9 CCNL 1999 e art. 29 CCNL 2016/2018, diversamente da quanto argomentato dalla convenuta, consente di affermare che con il disposto negoziale in esame le Parti contrattuali abbiano previsto un'obbligazione alternativa la cui scelta risulta attribuita al creditore- lavoratore.
4 Ove quindi quest'ultimo ometta d'esercitare la propria scelta, chiedendo di fruire del riposo compensativo nel termine di 30 giorni dalla prestazione resa in giorno festivo infrasettimanale, questi diventa titolare del correlato diritto di credito a percepire gli importi previsti per il lavoro reso in giorno festivo infrasettimanale (non essendo il decorso del termine di 30 giorni previsto dalla disposizione in questione correlato ad alcuna esplicita decadenza). Parte resistente sostiene di avere fatto comunque fruire al dipendente molteplici riposi compensativi;
tale circostanza avrebbe carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere. Dall'esame della documentazione in questione emerge per vero come si tratti di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro, riposi che comunque muoverebbero, secondo quanto dedotto dalla convenuta, da rilievi di eccedenze orarie del dipendente effettuati mensilmente. L'inconferenza della allegazione emerge chiara ove solo si consideri come, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario (in eccedenza appunto). Non appare peraltro ragionevole ipotizzare che l , pur avendo sostanzialmente Controparte_1 negato l'applicabilità dell'art 9 al personale turnista, abbia comunque e del tutto spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo e per di più, senza alcuna richiesta del dipendente turnista. La parte ricorrente ha depositato i cartellini marcatempo ed i cedolini;
dalla documentazione di causa emerge la indicazione delle giornate lavorate e dei turni osservati. La parte resistente ha sostanzialmente prodotto la medesima documentazione (sebbene in misura parziaria). Le attestazioni di rilevazione delle presenze (cd. cartellini) in uno alla copia delle corrispondenti buste paga per i periodi indicati provano peraltro l'inesistenza di qualsivoglia corresponsione degli importi quivi pretesi (circostanza comunque del tutto pacifica) e consentono di individuare la base di calcolo dell'importo orario che il dipendente avrebbe dovuto percepire. Difatti, considerato l'inquadramento contrattuale ed il livello economico attribuito all'istante, gli importi (orari) appaiono correttamente calcolati ai sensi dell'art. 31 c. 7 e 8 del vigente CCNL di Categoria. Sempre in punto quantificazione del dovuto, merita rilevare come, non sia contestato che, nelle annualità 2019, 2020 e 2021, il ricorrente abbia inserito come turno festivo lavorato la data del 8 maggio, presumibilmente facendo riferimento alla festività del Santo Patrono del Comune di Rho. La convenuta ha quindi dato atto di conformarsi alla festività del Santo Controparte_1
Patrono del Comune di Milano, cadente in data 7 dicembre. Pertanto, in considerazione del fatto che parte ricorrente nulla ha replicato sul punto, dal monte ore indicato andranno sicuramente decurtate quelle prestate in data 8 maggio, per un totale pari a 17 ore. Il relativo ammontare dovuto sarà dunque pari ad euro 1.687,71, invece che euro 1.971,78, come indicato in ricorso;
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di parte resistente e liquidate, avuto riguardo alla natura documentale della controversia, ex DM 55/2014, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
5 1) accerta il diritto di parte ricorrente al pagamento della indennità prevista all'art. 9 CCNL 1999 e 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali oggetto di domanda e per l'effetto condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente la predetta maggiorazione a titolo di compenso per lavoro straordinario festivo prevista dal citato art. 9 pari ad euro 1687,71, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per ogni turno di lavoro effettivamente svolto in un giorno festivo infrasettimanale;
2) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 700 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge, con distrazione;
3) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 03/04/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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