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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2811 /2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Trapani nella via Rocco Parte_1
Solina n.2 presso lo studio dell'avv. Sugamele Antonino che lo rappresenta e difende giusta procura acclusa all'atto di citazione
ATTORE
E
elettivamente domiciliato in Trapani Piazzale Controparte_1
Falcone e Borsellino n. 32 presso lo studio dell'avv. Esposito Vincenzo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note ex art. 127
ter cpc cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di esser Parte_1
proprietario di un lotto di terreno in San Vito Lo Capo, fraz. Castelluzzo, censito al foglio 52 p.lla 82 - ha convenuto in giudizio , proprietario di Controparte_1
lotto di terreno confinante a quello dell'attore, esponendo che:
- lungo la linea di confine tra la particella 82 e la particella 83 (corte di proprietà
del convenuto) insiste una cisterna che è in comproprietà tra le parti;
- il convenuto ha recintato l'intera linea di confine (con una rete a maglie romboidali, sostenuta da paletti metallici), sino all'ingresso alla cisterna;
- tale recinzione priva l'attore della possibilità di approvvigionarsi dell'acqua dalla stessa promanante;
- vani sono stati i tentativi di bonario componimento, anche in sede di media-
conciliazione.
Tanto premesso in fatto, l'attore ha chiesto al Tribunale di “Accertare e dichiarare l'illegittimità della recinzione della cisterna operata dal signor
e, conseguentemente, dichiarare che la stessa privi il signor Controparte_1
dell'utilizzo del bene comune, ex articolo 1102 del c.c. Parte_1
Conseguentemente, ordinare al signor la rimozione della Controparte_1
predetta recinzione, così come descritta nel corpo del presente atto e di
ripristinare lo stato dei luoghi precedente alla collocazione della predetta recinzione”.
, con memoria di costituzione depositata in data 30.3.2022, ha Controparte_1
contestato la fondatezza delle pretese attoree, chiedendone l'integrale rigetto. In
particolare, preliminarmente eccependo la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ha eccepito la carenza di interesse ad agire dell'attore sull'assunto della intervenuta modifica dello stato dei luoghi rispetto a quanto relazionato dalla ctp di parte avversa, ed in particolare della spontanea rimozione (in data 13.12.2019, e quindi in un tempo di molto antecedente rispetto all'introduzione del giudizio) da parte del convenuto di una porzione della recinzione tale da consentire l'utilizzo della cisterna al
Vultaggio; secondo la tesi difensiva del l'attuale stato dei luoghi – CP_1
2 espressione del diritto ex art. 841 c.c. da questi esercitato - non sarebbe tale da pregiudicare il diritto di cui è titolare l'attore, ovverosia quello di attingere l'acqua dalla stessa cisterna dal lato nord-est, corrispondente al fondo di sua proprietà.
Concessi i termini ex art. 183, comma sei, c.p.c., espletata consulenza tecnica d'ufficio (cfr. relazione del 31.1.23 e del 29.8.23) e fallito il tentativo di conciliazione, la causa è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc.
*****
Preliminarmente, la domanda attorea è procedibile, atteso l'esperimento del procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione della parte convenuta, per come attestato nel verbale di mediazione in atti.
Invero, il verbale fa piena prova fino a querela di falso ed il mediatore assurge la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé e la verifica della documentazione ai suoi atti. Ed invero, dal verbale (cfr. all. 6 – 7
fascicolo parte attrice) emerge chiaramente come il convenuto sia stato reso edotto, in maniera puntuale e completa, di quello che era l'oggetto della mediazione attraverso la trasmissione della pec dell'avv. Sugamele in seno alla quale è stato meglio descritto ed integrato l'oggetto e le ragioni della domanda. Il ha, CP_1
peraltro, una volta avuta contezza della integrazione in questione, manifestato la volontà di non aderire alla mediazione .
Tanto premesso, nel merito, va rilevato che è pacifico – oltre che provato per
tabulas (cfr. all. 1 fascicolo parte attrice) - che la cisterna per cui è causa è oggetto di comproprietà, in ragione di metà indivisa, tra le odierne parti in causa.
Risulta altrettanto pacifica la avvenuta apposizione da parte del convenuto di una recinzione che delimita in parte la cisterna in oggetto, come emerge dalle ritrazioni fotografiche e dalle planimetrie allegate alla relazione del CTU geom.
(cfr. relazione depositata in data 31.1.23). Persona_1
3 Orbene, come è noto, ai sensi dell'art. 1102 c.c. l' uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti in uso secondo il loro diritto. Pertanto, a rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni, sicché anche l'alterazione della destinazione della cosa comune,
determinata non soltanto dal mutamento della funzione ma anche dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto divieto stabilito dall'articolo 1102
c.c. (cfr. ex multis Cass. 19615/2012).
Nella fattispecie, parte attrice ha allegato che la collocazione della rete sull'intera linea di confine e lungo il perimetro della parte di cisterna posta fuori terra sia tale da rendergli impossibile l'approvvigionamento dell'acqua. Ha, in particolare, eccepito come tale rete sia tale da impedirgli di poter usufruire del bene con le medesime modalità con le quali se ne è sempre avvalso, determinando una inammissibile compromissione del suo diritto sulla cosa comune.
La CTU espletata in corso di causa - le cui conclusioni vanno appieno condivise, essendo argomentate in maniera puntuale ed esaustiva, in piena rispondenza ai quesiti formulati – ha permesso di evidenziare che “la recinzione apposta dalla parte convenuta non preclude l'accesso alla bocca di
approvvigionamento della cisterna alla parte attrice tuttavia ne limita il pieno
godimento della comproprietà del solaio, in quanto trattasi di proprietà indivisa in
tutte le sue parti, solaio che da una prima ricognizione appare integro e non interessato da lesioni o cedimenti”.
Ciò che emerge dalle ritrazioni fotografiche in atti e dalla suddetta perizia è, dunque, che, sebbene l'utilizzo della cisterna (con conseguente approvvigionamento d'acqua) sia ancora possibile per l'odierno attore, risulta sussistere una condizione di sostanziale alterazione res tale da pregiudicare il diritto del comproprietario, il quale è privato della facoltà di godimento della intera
4 superficie del solaio della cisterna, posto che una porzione dello stesso risulta recintata ed usufruibile dal solo CP_1
Ed infatti, la stabile occupazione in via esclusiva di una porzione del solaio della cisterna da parte dell'odierno convenuto va certamente qualificata in termini di illegittima alterazione della cosa comune, con pregiudizio del diritto di comproprietà vantato dal (cfr. Cass. 36480/2021, secondo cui: Parte_1
L'occupazione stabile di parte della soffitta condominiale realizzata mediante la
sua chiusura tramite tamponamento ed implicante la definitiva sottrazione di tale
porzione ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri condomini, è
illegittima, determinandone, in violazione dell'art. 1102 c.c., l'esclusione all'uso ed
al godimento di costoro ed un'alterazione della destinazione del bene
condominiale, né rilevando, in senso contrario, che la residua parte, non oggetto
di occupazione per uso esclusivo, rimanga a disposizione della collettività
condominiale).
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità “L'uso della
cosa comune, in quanto sottoposto dall'art. 1102, cod. civ. ai limiti consistenti nel
divieto di ciascun partecipante di alterare la destinazione della stessa e di
impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, non
può estendersi all'occupazione di una parte del bene tale da portare, nel concorso
degli altri requisiti di legge, all'usucapione della porzione attratta nella propria
esclusiva disponibilità” (cfr. Cass. 4372/2015).
Per tali motivi va, dunque, ordinato al convenuto di rimuovere la porzione di recinzione che è posta al di sopra del solaio della suddetta cisterna comune
(raffigurata, nella planimetria sotto riportata, con linee tratteggiate all'interno del perimetro della cisterna).
5 È, dunque, entro tali limiti che la domanda attorea appare suscettibile di accoglimento, non apparendo, al contrario, meritevole di tutela la richiesta di rimozione dell'intera recinzione apposta dal convenuto, in quanto costituente esercizio del suo diritto ex art. 841 c.c.
Ed infatti, con le note di trattazione scritta del 21.9.23 parte attrice ha allegato che sarebbe il notevole dislivello del proprio fondo rispetto la parete ovest della cisterna ad impedire l'accesso e la presa d'acqua dal proprio fondo, cosicché
l'unica possibilità per il di attingere l'acqua dalla cisterna sarebbe Parte_1
mediante accesso dal lato est della stessa, ovvero dal fondo del convenuto,
attualmente recintato.
Tali assunti, oltre ad esser tardivamente allegati dall'attore, non sono stati in alcun modo provati dallo stesso, né tantomeno hanno trovato riscontro alla luce della espletata consulenza tecnica d'ufficio, che, come sopra evidenziato, ha dato conto della possibilità dell'attore di accedere alla bocca di approvvigionamento della cisterna così da poter attingere l'acqua dalla stessa.
La domanda va, pertanto, solo parzialmente accolta.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esisto del giudizio e dunque della parziale soccombenza reciproca, nonché del contegno processuale del convenuto, vanno integralmente compensate.
6 Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione e difesa, così provvede:
- Condanna alla rimozione della porzione di recinzione che Controparte_1
è posta al di sopra del solaio della cisterna per cui è causa (ricadente sulla particella 83 del foglio di mappa 52 del Comune di San Vito Lo Capo);
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Trapani, 2/1/2025
IL GIUDICE
Federica Emanuela Lipari
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma
digitale dal Giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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