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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2024, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice, dott. ssa Marianna Molinario, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa n. R.G. del R.G. 711 del 2024 avente ad oggetto: Parte_1 opposizione ad atp
T R A
, nata a [...] il [...] c.f. e residente Parte_2 C.F._1 in Pompei (NA), alla via Andolfi, 1, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. ANTONIO SCARPATO c.f. , e dell'Avv. C.F._2
ANGELOANTONIO IMPERATORE c.f. , tutti elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Scarpato, sito in Scafati (SA), alla Via Dante Alighieri, n. 102
RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 2.2.2024 l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla legge 104 del 1992, evidenziava che all'esito della fase di atp (rg. 1320/2023) era stato riconosciuto solo l'art. 3 comma 3 legge 104 del 1992. Tanto premesso diva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento della indennità di accompagnamento sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disponeva un'integrazione peritale. All'esito del deposito della integrazione peritale, lette le note di udienza, il Tribunale decideva la causa, come da presente sentenza.
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Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del Tribunale. Invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali in atti.
Risulta, inoltre, che il ricorso in esame contiene, ad un approccio formale della questione, la specificazione dei motivi della contestazione.
1 Pertanto, il ricorso risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. Ciò precisato, sempre in via preliminare, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U., officiato nella fase
“preventiva”, sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale.
La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito.
Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del
Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U.. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione Tanto premesso, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei limiti di seguito precisati.
Invero, tenuto conto delle doglianze specifiche formulate dalla parte, avverso l'elaborato espletato nella pregressa fase, il Tribunale ha disposto una integrazione peritale. Il ctu nominato ha concluso per il riconoscimento della condizione sanitaria ai fini della percezione della indennità di accompagnamento dal mese di marzo 2024 ( Dalla nuova certificazione esibita emerge che il dr che ha sottoposto in data 26- Persona_1
03-2024 a visita medica ha riscontrato nella signora una condizione di Parte_2
NON autosufficienza, intesa come il non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente. La nuova documentazione sanitaria ha evidenziato una condizione peggiorativa da me accertata in fase di A.T.P..).
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, anche in riferimento alla decorrenza del beneficio. Va escluso che si debba procedere, nel presente giudizio, all'esame circa la sussistenza dei requisiti socio-economici e dunque, che debba essere esaminata la domanda di condanna
2 al pagamento dei ratei. L'inammissibilità di un accertamento dei suddetti requisiti si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei requisiti socio- economici. Infatti l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali
“subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni. Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso i requisiti socio-economici. Ciò è confermato dal contenuto dell'ultimo comma che sancisce l'inappellabilità per la
“sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente ….” che non può essere diverso dal giudizio relativo a “domanda diretta al riconoscimento del proprio diritto …..alla prestazione assistenziale/previdenziale di cui al primo comma”. E', peraltro, coerente con il sistema così ricostruito, la previsione di inappellabilità a seguito di un doppio giudizio sul requisito sanitario, mentre non lo sarebbe con riferimento ai requisiti socio-economici sottoposti a valutazione solo a seguito del ricorso di cui all'ultimo comma. La esigenza di esemplificazioni/celerità voluta dal legislatore dell'art. 445 bis trova conforto e giustificazione nella lungaggine e difficoltà del sistema previgente che costringeva la parte privata a provare i requisiti socio economici, prova non realizzabile attraverso autocertificazioni, come, di norma, in sede amministrativa. Da ciò conseguiva dispendio di attività processuale diretta all'accertamento dei suddetti requisiti spesso non sempre documentabili o di facile documentabilità quale, ad esempio, la cosiddetta incollocabilità con il corredo dei diversi orientamenti da parte della giurisprudenza.
Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, va, dunque, dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei maturati. Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento da epoca successiva alla domanda ed al ricorso in opposizione devono essere compensate sia nella presente fase che in quella di atp, attesa, nella pregressa fase, la reciproca soccombenza.
Le spese di ctu, comprensive anche della integrazione peritale sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento della opposizione, dichiara che la ricorrente versa nella condizione sanitaria per fruire della indennità di accompagnamento da marzo 2024; omologa l'accertamento sanitario di cui al ricorso 1320 del 2023, per i benefici di cui all'art. 3 comma 3 legge 104 del 1992 da ottobre 2022; compensa le spese;
pone le spese del ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Torre Annunziata, 19.11.2024 Il Giudice dott.ssa Marianna Molinario
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