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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7834 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, ad esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.429 co.1 c.p.c. nella causa n. 13731/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. ZAPPULLI AUGUSTO) Parte_1 contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore (Avv. SPINOSO ONOFRIO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare il diritto della ricorrente quale “interessato” jure successionis (o, in via subordinata, jure proprio) alla presentazione della domanda per il riconoscimento del trattamento pensionistico spettante al di lei padre, Notaio Dr. dalla data della cessazione alla Persona_1 data del decesso, relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 e ratei altrimenti esclusi dalla Cassa Nazionale del Notariato, con conseguente condanna della convenuta a corrispondere il trattamento pensionistico per il predetto arco temporale, pari ad € 7.432,66=/mese oltre ai 3/12 a titolo di ratei di tredicesima mensilità pari ad € 1,858,16= per come dovuti al dr. e/o nella somma ritenuta di giustizia con interessi come Pt_1 per legge. Il tutto, con favore di spese, diritti ed onorari di causa. Deduceva, a sostegno della domanda, che il padre aveva raggiunto l'età di anni 75 con conseguente dispensa dall'esercizio della professione dal 2 luglio 2022, maturando, in pari data, il diritto ad ogni trattamento economico;
che era deceduto in data 30 settembre 2022; che il 9 novembre 2022 ella, quale erede a titolo universale del de cuius, presentava domanda di pensione corredata di tutta la documentazione richiesta, come da Regolamento della;
che in data 20 marzo 2023 la accreditava, Controparte_1 CP_1 oltre alla indennità di cessazione, la somma di € 23.306= relativa ai mesi di ottobre, novembre, dicembre e relativi 2/12 del 2022 oltre al primo trimestre 2023, non riconoscendo peraltro le mensilità di luglio, agosto, settembre 2022 ed i relativi 3/12, nonostante in tale arco temporale il de cuius avesse ottenuto dall'Archivio Notarile successive proroghe per la consegna degli Atti e dei Repertori, per motivi di salute, fino al 13 settembre 2022 (data nella quale aveva completato la consegna di tutto il materiale richiesto); che aveva richiesto formalmente la corresponsione di tali arretrati, che sarebbero comunque spettati al padre non più in esercizio, dal 2 luglio 2022 e sino al giorno del decesso;
che erroneamente, la aveva negato tale diritto, ritenendo che CP_1
“…il procedimento di riconoscimento del diritto a pensione ha, come presupposto indefettibile, la presentazione di domanda da parte dell'interessato (Artt.25 e 26 del Regolamento della ). Al momento della scomparsa del Notaio … tale CP_1 Pt_1 procedimento non era stato avviato, per non essere stata presentata alcuna domanda.” Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto perché infondata. La causa, all'esito del fallimento delle trattative per una composizione bonaria, veniva istruita con prova documentale e, quindi, rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.; all'esito la causa veniva decisa mediante sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata perché non fondata. E' pacifico che il dante causa della ricorrente, iscritto alla Cassa professionale convenuta, abbia avuto la dispensa dall'esercizio della professione in data 2 luglio 2022, per raggiunti limiti di età ed è, altresì, pacifico che lo stesso sia deceduto in data 30 settembre 2022, senza aver presentato domanda di pensione diretta alla CP_1
Dai documenti versati in atti, emerge incontestato che, in data 9 novembre 2022, la ricorrente, quale “figlia maggiorenne studentessa” (a carico del professionista nelle more deceduto), abbia inoltrato alla domanda per ottenere il trattamento di CP_1 quiescenza afferente alla posizione previdenziale del padre (comprensivo di pensione indiretta ed indennità una tantum di cessazione). Non è stato contestato in giudizio che la domanda de qua sia stata proposta jure proprio, sulla base della normativa della in assenza di coniuge superstite del notaio CP_1 deceduto. Ebbene, il Regolamento per l'attività di Previdenza e Solidarietà della Controparte_1
, vigente al 2 luglio 2022, prevede espressamente che per ottenere la
[...] liquidazione del trattamento di quiescenza, occorra una apposita domanda presentata alla con la documentazione specificamente indicata nelle norme dedicate e secondo le CP_1 modalità previste dal regolamento stesso. Preliminarmente, giova ricordare, ai fini del decidere, il perimetro in cui deve essere collocata la potestà regolamentare della convenuta, come anche ricostruita CP_1
pagina 2 di 7 recentemente dalla Suprema Corte, nell'ambito di ipotesi analoga al caso di specie (cfr. Cass. Civ. sez. lav., 18/01/2021, n.693). Ricorda la Suprema Corte che “la Cassa Nazionale del Notariato, la più risalente tra le casse di previdenza professionali (prevista dal R.D.L. 9 novembre 1919, n. 2239, modif. dal R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324), ha, nel tempo, gestito la previdenza dei Notai sulla base di un articolato tessuto normativo costituito, oltre che dalla L. 3 agosto 1949, n. 577 e relative modificazioni, dal precedente D.M. 26 aprile 1948, di approvazione di un testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni, indennità ed assegni ai notai e alle loro famiglie contenute nel R.D.L. n. 1324 del 1923, conv. In L. n. 473 del 1925; al citato T.U. si è aggiunta la disciplina contenuta nei regolamenti emanati dall in virtù della delega contenuta del cit. R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, artt. 3 e CP_1
17, convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473; sulla base di tale impianto normativo e della L. n. 400 del 1988, successivo art. 17, fu emanato il D.P.R. 12 ottobre 1990, n. 317, avendo all'epoca la natura giuridica di ente pubblico non economico secondo le CP_1 previsioni della L. n. 75 del 1970; con tale D.P.R., ritenuto da questa Corte di cassazione di natura regolamentare e non legislativa (Cass. 13 novembre 2001, n. 14095), fu approvato il Regolamento per il coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di concessione di provvidenze a favore dei notai e delle loro famiglie con le leggi di portata generale incidenti anche sul regime delle pensioni. Successivamente alla trasformazione degli enti che gestivano le assicurazioni obbligatorie in soggetti privati (a seguito del D.Lgs. n. 509 del 1994, di attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32), la ha CP_1 adottato il Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà, del tutto corrispondente, nel contenuto al regolamento adottato con D.P.R. n. 317 del 1990”. Precisa la Corte che “la trasformazione in enti privati dei soggetti pubblici che gestivano le assicurazioni obbligatorie dei professionisti, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 509 del 1994, non ha modificato la funzione dell'ente nel sistema, come centro d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto. Difatti, all'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti, in ragione della loro mutata veste giuridica, fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, nonchè una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti. Tale trasformazione, dunque, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un pagina 3 di 7 corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale (Corte Costituzionale n. 248 del 2007)”. La rilevanza da riconoscere all'attività regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, secondo la Corte di Cassazione (ex multis Cass. n. 1841 del 2019; Cass. n. 3461 del 2019) si fonda sul principio di autonomia riconosciuto agli enti previdenziali privati e sulla natura obbligatoria del regime assicurativo che gli stessi gestiscono;
tale legame comporta necessariamente una relazione con la fonte legislativa nei cui confronti esiste un obbligo di conformazione.
Dunque, la realizzazione del fine pubblico, imposto dall'art. 38 Cost., è mediata dalla legge ed è la legge che, di volta in volta, fissa i corretti parametri di riferimento dei poteri regolamentari, imponendo ai medesimi poteri i limiti al cui interno la detta potestà può estendersi. La validità del regolamento in questione deve ritenersi conforme agli ambiti attribuiti dalla legge alla potestà regolamentare degli enti previdenziali e coerente con i parametri costituzionali e le disposizioni imperative di legge ovvero inderogabili. Difatti, la lettura sistematica delle predette norme regolamentari, in uno con la ritenuta legittimità della a disciplinare in tale senso la materia previdenziale dei propri CP_1 iscritti, induce ragionevolmente ad assegnare alla prescritta domanda (dell'assicurato o avente causa), non l'invocato valore di strumento attinente alla fase di liquidazione, ma il requisito necessario per il conseguimento di qualunque prestazione in materia previdenziale, sia che essa integri un trattamento pensionistico, sia che essa tenda ad un rimborso. Vige, in materia, il cd. principio della domanda, avente portata generale e sistematica, secondo il quale “il diritto alla prestazione è espressamente subordinato, ai fini della validità e della efficacia, all'assolvimento di oneri di comportamento da parte dell'interessato ed in particolare ad un atto di iniziativa dell'assicurato, in mancanza del quale l'ente non può provvedere” (cfr. fra le altre, in materia, Cass. 24 maggio 2004, n. 9941). In tal senso, espressamente prevedono l'art.28 e il successivo art. 29 del regolamento. Testualmente, l'art. 28, rubricato “Trattamento di quiescenza Domanda e documentazione”, prevede che “
1. Per conseguire il trattamento di quiescenza gli interessati debbono fare domanda alla , con le modalità disposte dal successivo CP_1 articolo 29. 2. La domanda deve contenere le generalità dei richiedenti, il titolo per cui ritengono di avere diritto al trattamento di quiescenza, la loro residenza, la dichiarazione circa eventuali limitazioni della capacità di agire, la situazione integrale di famiglia, la data del decreto di nomina o di trasferimento, quella di iscrizione a ruolo e di cancellazione dal medesimo nonché quella di consegna degli atti all'Archivio Notarile, la menzione delle eventuali interruzioni di esercizio, con l'indicazione della pagina 4 di 7 causa e della durata di esse, ovvero la dichiarazione esplicita che l'esercizio è stato continuativo”. Nella stessa norma, nel successivo comma 3 sono poi identificati i soggetti interessati a presentare la domanda, vale a dire il Notaio cessato dall'esercizio, oppure il coniuge superstite del Notaio, o gli orfani, il coniuge superstite con figli anche di precedente matrimonio del Notaio, nonché gli altri soggetti specificamente indicati nella norma. L'art. 24, rubricato come “Pensione Decadenza - Prescrizione dei ratei”, espressamente prevede che “
1. La domanda di pensione deve essere presentata, con i documenti prescritti, entro un anno dal giorno in cui l'avente diritto avrebbe potuto goderne.
2. Decorso tale termine, la pensione viene erogata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.
3. I ratei di pensione non richiesti entro due anni dalla scadenza si prescrivono a favore della .” CP_1
Quanto alla decorrenza, l'art. 27 stabilisce che “1. Il godimento del trattamento di quiescenza decorre per il Notaio dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione e, per gli altri aventi diritto, dal giorno successivo a quello della morte del Notaio;
…2. La cessazione dall'esercizio prima del raggiungimento del limite di età si considera definitiva alla data del deposito degli atti all'Archivio Notarile.” Ebbene, per quanto rileva ai fini del decidere, e alla luce delle argomentazioni che precedono sul principio della domanda, in materia previdenziale, deve osservarsi che l'art. 24 in materia di decorrenza si riferisce in generale alle pensioni erogate dalla CP_1
La norma, al fine di consentire che l'erogazione del trattamento sia correlata alla data in cui si verifica l'evento che la legittima (raggiungimento dell'età prevista, stato di inabilità
o decesso), richiede che la domanda di pensione sia proposta entro un anno dal predetto accadimento;
in caso contrario, la pensione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda e la necessaria documentazione sarà ricevuta dalla con conseguente impossibilità di ottenere i ratei astrattamente maturati nel CP_1 periodo precedente. Ciò in quanto non può connettersi la maturazione di ratei rispetto ad un trattamento non ancora costituito, per assenza di domanda. Secondo la giurisprudenza di legittimità recente, già citata (cfr. Cass. N.693\2021), tale
“meccanismo non contrasta con principi costituzionali, da ritenere come norme imperative. Ad ulteriore precisazione di quanto già precisato, sulla legittimità costituzionale della previsione che impone di presentare domanda per ottenere il trattamento pensionistico, già si era espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 345 del 22/07/1999, in ragione del dubbio di violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., della L. n. 1646 del 1962, art. 13, pagina 5 di 7 commi 1 e 3 (disciplinante gli istituti di previdenza dipendenti dal Ministero del Tesoro), che prevedevano l'onere della domanda da parte dell'interessato entro un termine, decorrente dalla data dell'acquisizione del diritto, ai fini del conferimento della pensione con la stessa decorrenza.
Il giudice delle leggi ha affermato che non comporta violazione dell'art. 3 Cost., il solo fatto che, nel sistema previdenziale di talune categorie, a differenze di altre, sia previsto l'onere della domanda per conseguire il trattamento di quiescenza, in quanto i diversi sistemi pensionistici hanno una loro specificità, e la circostanza che le discipline in essi previste non siano uniformi non lede di per sè il principio di eguaglianza, salvo il caso di una evidente irragionevolezza della differenza di disciplina (cfr. sentenze n. 26 del 1980, n. 454 del 1993), ed occorrerebbe dimostrare la manifesta arbitrarietà di tale differenza. Ciò può fondarsi solo ove si dimostri che si tratti di un onere tale da incidere sostanzialmente sulla garanzia costituzionale di effettività della tutela previdenziale. Se poi all'onere della domanda si colleghi un termine di decadenza, decorso il quale si perde non già il diritto alla pensione, ma solo quello a percepire le quote del trattamento relative al periodo di tempo anteriore alla domanda stessa, ad avviso della Corte Costituzionale, ciò sarebbe solo frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento. E, tale scelta non darebbe luogo, per le stesse ragioni già dette, ad una illegittima disparità di trattamento. Né si è ravvisata violazione degli artt. 36 e 38 Cost., giacchè tale meccanismo non contraddice i caratteri del diritto alla pensione, come "situazione finale" sottratta "a conseguenze negative astrattamente collegabili all'inerzia del titolare in ragione delle esigenze di certezza e di stabilità connesse alla sua funzione. Non sarebbe incompatibile con le predette norme, prevedere che le vicende volte a determinare i presupposti di consistenza quantitativa, o addirittura di esistenza del diritto alla pensione, si svolgano entro limiti temporali;
né, in particolare, che l'azionamento di tali vicende sia rimesso dalla legge all'iniziativa dell'interessato, “atteggiata come esercizio di un distinto diritto strumentale, e che questo sia sottoposto a decadenza in caso di mancato esercizio entro un termine” (sentenza n. 203 del 1985). Pertanto, la Corte delle leggi ha esplicitato che non vi è dubbio che il diritto a pensione sia un diritto fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile, ma ciò non significa che il suo concreto esercizio non possa dalla legge essere subordinato ad adempimenti, non gravosi, dell'interessato, come è la presentazione di una domanda. Ne consegue che, solo qualora si collegasse al decorso del termine per la presentazione della domanda, la decadenza anche per il futuro dal diritto sostanziale, la relativa disciplina potrebbe essere ritenuta incompatibile con i caratteri di tale diritto pagina 6 di 7 costituzionalmente tutelato, finalizzato ad assicurare le esigenze primarie di vita della persona;
ma non altrettanto può dirsi ove ci si limiti, come nel caso di specie, a far discendere dalla mancata osservanza del termine, la decadenza dal diritto alla corresponsione dei ratei di pensione relativi ai periodi di tempo anteriori alla domanda stessa. E ancora, la medesima pronuncia della Suprema Corte richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 345 del 1999, la quale ha precisato che “la mancata presentazione della domanda, secondo una ragionevole presunzione, va ricondotta ad una consapevole scelta dell'interessato, per cui deve riaffermarsi che "l'esercizio di ogni diritto, anche quello costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e così sottoposto a limite, sempre che questo sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta (...) e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilità dell'esercizio in parola" (sentenza n. 203 del 1985; e cfr. anche, tra le altre, sentenze n. 10 del 1970, n. 33 del 1974, n. 33 del 1977, n. 71 del 1993)”.
Ha quindi precisato che “non vengono, infine, lesi nè il principio di proporzionalità della pensione al lavoro prestato (nei limiti in cui esso possa essere riconosciuto nell'ambito del concreto sistema previdenziale), nè quello di adeguatezza della stessa alle esigenze di vita del lavoratore, poichè l'effetto sospensivo nell'erogazione della pensione prima della domanda, opera sul piano procedurale e non su quello sostanziale, nulla opponendosi a che l'interessato, fin dal momento in cui matura il suo diritto, ottenga, attraverso un adempimento certo non gravoso come la presentazione della domanda, il trattamento che gli spetta” (cfr. Cass. Cit.). Alla luce delle argomentazioni che precedono, pertanto, pacifici i fatti storici che hanno dato luogo alla materia del contendere, il ricorso dovrà essere deciso come da dispositivo, con totale assorbimento delle questioni non espressamente trattate, in ragione delle argomentazioni che precedono. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €2.143,00 oltre iva e cpa come per legge. Cosi deciso in Roma, 7 maggio 2025. Il giudice Antonianna Colli
pagina 7 di 7
(Avv. ZAPPULLI AUGUSTO) Parte_1 contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore (Avv. SPINOSO ONOFRIO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare il diritto della ricorrente quale “interessato” jure successionis (o, in via subordinata, jure proprio) alla presentazione della domanda per il riconoscimento del trattamento pensionistico spettante al di lei padre, Notaio Dr. dalla data della cessazione alla Persona_1 data del decesso, relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 e ratei altrimenti esclusi dalla Cassa Nazionale del Notariato, con conseguente condanna della convenuta a corrispondere il trattamento pensionistico per il predetto arco temporale, pari ad € 7.432,66=/mese oltre ai 3/12 a titolo di ratei di tredicesima mensilità pari ad € 1,858,16= per come dovuti al dr. e/o nella somma ritenuta di giustizia con interessi come Pt_1 per legge. Il tutto, con favore di spese, diritti ed onorari di causa. Deduceva, a sostegno della domanda, che il padre aveva raggiunto l'età di anni 75 con conseguente dispensa dall'esercizio della professione dal 2 luglio 2022, maturando, in pari data, il diritto ad ogni trattamento economico;
che era deceduto in data 30 settembre 2022; che il 9 novembre 2022 ella, quale erede a titolo universale del de cuius, presentava domanda di pensione corredata di tutta la documentazione richiesta, come da Regolamento della;
che in data 20 marzo 2023 la accreditava, Controparte_1 CP_1 oltre alla indennità di cessazione, la somma di € 23.306= relativa ai mesi di ottobre, novembre, dicembre e relativi 2/12 del 2022 oltre al primo trimestre 2023, non riconoscendo peraltro le mensilità di luglio, agosto, settembre 2022 ed i relativi 3/12, nonostante in tale arco temporale il de cuius avesse ottenuto dall'Archivio Notarile successive proroghe per la consegna degli Atti e dei Repertori, per motivi di salute, fino al 13 settembre 2022 (data nella quale aveva completato la consegna di tutto il materiale richiesto); che aveva richiesto formalmente la corresponsione di tali arretrati, che sarebbero comunque spettati al padre non più in esercizio, dal 2 luglio 2022 e sino al giorno del decesso;
che erroneamente, la aveva negato tale diritto, ritenendo che CP_1
“…il procedimento di riconoscimento del diritto a pensione ha, come presupposto indefettibile, la presentazione di domanda da parte dell'interessato (Artt.25 e 26 del Regolamento della ). Al momento della scomparsa del Notaio … tale CP_1 Pt_1 procedimento non era stato avviato, per non essere stata presentata alcuna domanda.” Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto perché infondata. La causa, all'esito del fallimento delle trattative per una composizione bonaria, veniva istruita con prova documentale e, quindi, rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.; all'esito la causa veniva decisa mediante sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata perché non fondata. E' pacifico che il dante causa della ricorrente, iscritto alla Cassa professionale convenuta, abbia avuto la dispensa dall'esercizio della professione in data 2 luglio 2022, per raggiunti limiti di età ed è, altresì, pacifico che lo stesso sia deceduto in data 30 settembre 2022, senza aver presentato domanda di pensione diretta alla CP_1
Dai documenti versati in atti, emerge incontestato che, in data 9 novembre 2022, la ricorrente, quale “figlia maggiorenne studentessa” (a carico del professionista nelle more deceduto), abbia inoltrato alla domanda per ottenere il trattamento di CP_1 quiescenza afferente alla posizione previdenziale del padre (comprensivo di pensione indiretta ed indennità una tantum di cessazione). Non è stato contestato in giudizio che la domanda de qua sia stata proposta jure proprio, sulla base della normativa della in assenza di coniuge superstite del notaio CP_1 deceduto. Ebbene, il Regolamento per l'attività di Previdenza e Solidarietà della Controparte_1
, vigente al 2 luglio 2022, prevede espressamente che per ottenere la
[...] liquidazione del trattamento di quiescenza, occorra una apposita domanda presentata alla con la documentazione specificamente indicata nelle norme dedicate e secondo le CP_1 modalità previste dal regolamento stesso. Preliminarmente, giova ricordare, ai fini del decidere, il perimetro in cui deve essere collocata la potestà regolamentare della convenuta, come anche ricostruita CP_1
pagina 2 di 7 recentemente dalla Suprema Corte, nell'ambito di ipotesi analoga al caso di specie (cfr. Cass. Civ. sez. lav., 18/01/2021, n.693). Ricorda la Suprema Corte che “la Cassa Nazionale del Notariato, la più risalente tra le casse di previdenza professionali (prevista dal R.D.L. 9 novembre 1919, n. 2239, modif. dal R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324), ha, nel tempo, gestito la previdenza dei Notai sulla base di un articolato tessuto normativo costituito, oltre che dalla L. 3 agosto 1949, n. 577 e relative modificazioni, dal precedente D.M. 26 aprile 1948, di approvazione di un testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni, indennità ed assegni ai notai e alle loro famiglie contenute nel R.D.L. n. 1324 del 1923, conv. In L. n. 473 del 1925; al citato T.U. si è aggiunta la disciplina contenuta nei regolamenti emanati dall in virtù della delega contenuta del cit. R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, artt. 3 e CP_1
17, convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473; sulla base di tale impianto normativo e della L. n. 400 del 1988, successivo art. 17, fu emanato il D.P.R. 12 ottobre 1990, n. 317, avendo all'epoca la natura giuridica di ente pubblico non economico secondo le CP_1 previsioni della L. n. 75 del 1970; con tale D.P.R., ritenuto da questa Corte di cassazione di natura regolamentare e non legislativa (Cass. 13 novembre 2001, n. 14095), fu approvato il Regolamento per il coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di concessione di provvidenze a favore dei notai e delle loro famiglie con le leggi di portata generale incidenti anche sul regime delle pensioni. Successivamente alla trasformazione degli enti che gestivano le assicurazioni obbligatorie in soggetti privati (a seguito del D.Lgs. n. 509 del 1994, di attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32), la ha CP_1 adottato il Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà, del tutto corrispondente, nel contenuto al regolamento adottato con D.P.R. n. 317 del 1990”. Precisa la Corte che “la trasformazione in enti privati dei soggetti pubblici che gestivano le assicurazioni obbligatorie dei professionisti, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 509 del 1994, non ha modificato la funzione dell'ente nel sistema, come centro d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto. Difatti, all'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti, in ragione della loro mutata veste giuridica, fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, nonchè una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti. Tale trasformazione, dunque, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un pagina 3 di 7 corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale (Corte Costituzionale n. 248 del 2007)”. La rilevanza da riconoscere all'attività regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, secondo la Corte di Cassazione (ex multis Cass. n. 1841 del 2019; Cass. n. 3461 del 2019) si fonda sul principio di autonomia riconosciuto agli enti previdenziali privati e sulla natura obbligatoria del regime assicurativo che gli stessi gestiscono;
tale legame comporta necessariamente una relazione con la fonte legislativa nei cui confronti esiste un obbligo di conformazione.
Dunque, la realizzazione del fine pubblico, imposto dall'art. 38 Cost., è mediata dalla legge ed è la legge che, di volta in volta, fissa i corretti parametri di riferimento dei poteri regolamentari, imponendo ai medesimi poteri i limiti al cui interno la detta potestà può estendersi. La validità del regolamento in questione deve ritenersi conforme agli ambiti attribuiti dalla legge alla potestà regolamentare degli enti previdenziali e coerente con i parametri costituzionali e le disposizioni imperative di legge ovvero inderogabili. Difatti, la lettura sistematica delle predette norme regolamentari, in uno con la ritenuta legittimità della a disciplinare in tale senso la materia previdenziale dei propri CP_1 iscritti, induce ragionevolmente ad assegnare alla prescritta domanda (dell'assicurato o avente causa), non l'invocato valore di strumento attinente alla fase di liquidazione, ma il requisito necessario per il conseguimento di qualunque prestazione in materia previdenziale, sia che essa integri un trattamento pensionistico, sia che essa tenda ad un rimborso. Vige, in materia, il cd. principio della domanda, avente portata generale e sistematica, secondo il quale “il diritto alla prestazione è espressamente subordinato, ai fini della validità e della efficacia, all'assolvimento di oneri di comportamento da parte dell'interessato ed in particolare ad un atto di iniziativa dell'assicurato, in mancanza del quale l'ente non può provvedere” (cfr. fra le altre, in materia, Cass. 24 maggio 2004, n. 9941). In tal senso, espressamente prevedono l'art.28 e il successivo art. 29 del regolamento. Testualmente, l'art. 28, rubricato “Trattamento di quiescenza Domanda e documentazione”, prevede che “
1. Per conseguire il trattamento di quiescenza gli interessati debbono fare domanda alla , con le modalità disposte dal successivo CP_1 articolo 29. 2. La domanda deve contenere le generalità dei richiedenti, il titolo per cui ritengono di avere diritto al trattamento di quiescenza, la loro residenza, la dichiarazione circa eventuali limitazioni della capacità di agire, la situazione integrale di famiglia, la data del decreto di nomina o di trasferimento, quella di iscrizione a ruolo e di cancellazione dal medesimo nonché quella di consegna degli atti all'Archivio Notarile, la menzione delle eventuali interruzioni di esercizio, con l'indicazione della pagina 4 di 7 causa e della durata di esse, ovvero la dichiarazione esplicita che l'esercizio è stato continuativo”. Nella stessa norma, nel successivo comma 3 sono poi identificati i soggetti interessati a presentare la domanda, vale a dire il Notaio cessato dall'esercizio, oppure il coniuge superstite del Notaio, o gli orfani, il coniuge superstite con figli anche di precedente matrimonio del Notaio, nonché gli altri soggetti specificamente indicati nella norma. L'art. 24, rubricato come “Pensione Decadenza - Prescrizione dei ratei”, espressamente prevede che “
1. La domanda di pensione deve essere presentata, con i documenti prescritti, entro un anno dal giorno in cui l'avente diritto avrebbe potuto goderne.
2. Decorso tale termine, la pensione viene erogata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.
3. I ratei di pensione non richiesti entro due anni dalla scadenza si prescrivono a favore della .” CP_1
Quanto alla decorrenza, l'art. 27 stabilisce che “1. Il godimento del trattamento di quiescenza decorre per il Notaio dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione e, per gli altri aventi diritto, dal giorno successivo a quello della morte del Notaio;
…2. La cessazione dall'esercizio prima del raggiungimento del limite di età si considera definitiva alla data del deposito degli atti all'Archivio Notarile.” Ebbene, per quanto rileva ai fini del decidere, e alla luce delle argomentazioni che precedono sul principio della domanda, in materia previdenziale, deve osservarsi che l'art. 24 in materia di decorrenza si riferisce in generale alle pensioni erogate dalla CP_1
La norma, al fine di consentire che l'erogazione del trattamento sia correlata alla data in cui si verifica l'evento che la legittima (raggiungimento dell'età prevista, stato di inabilità
o decesso), richiede che la domanda di pensione sia proposta entro un anno dal predetto accadimento;
in caso contrario, la pensione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda e la necessaria documentazione sarà ricevuta dalla con conseguente impossibilità di ottenere i ratei astrattamente maturati nel CP_1 periodo precedente. Ciò in quanto non può connettersi la maturazione di ratei rispetto ad un trattamento non ancora costituito, per assenza di domanda. Secondo la giurisprudenza di legittimità recente, già citata (cfr. Cass. N.693\2021), tale
“meccanismo non contrasta con principi costituzionali, da ritenere come norme imperative. Ad ulteriore precisazione di quanto già precisato, sulla legittimità costituzionale della previsione che impone di presentare domanda per ottenere il trattamento pensionistico, già si era espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 345 del 22/07/1999, in ragione del dubbio di violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., della L. n. 1646 del 1962, art. 13, pagina 5 di 7 commi 1 e 3 (disciplinante gli istituti di previdenza dipendenti dal Ministero del Tesoro), che prevedevano l'onere della domanda da parte dell'interessato entro un termine, decorrente dalla data dell'acquisizione del diritto, ai fini del conferimento della pensione con la stessa decorrenza.
Il giudice delle leggi ha affermato che non comporta violazione dell'art. 3 Cost., il solo fatto che, nel sistema previdenziale di talune categorie, a differenze di altre, sia previsto l'onere della domanda per conseguire il trattamento di quiescenza, in quanto i diversi sistemi pensionistici hanno una loro specificità, e la circostanza che le discipline in essi previste non siano uniformi non lede di per sè il principio di eguaglianza, salvo il caso di una evidente irragionevolezza della differenza di disciplina (cfr. sentenze n. 26 del 1980, n. 454 del 1993), ed occorrerebbe dimostrare la manifesta arbitrarietà di tale differenza. Ciò può fondarsi solo ove si dimostri che si tratti di un onere tale da incidere sostanzialmente sulla garanzia costituzionale di effettività della tutela previdenziale. Se poi all'onere della domanda si colleghi un termine di decadenza, decorso il quale si perde non già il diritto alla pensione, ma solo quello a percepire le quote del trattamento relative al periodo di tempo anteriore alla domanda stessa, ad avviso della Corte Costituzionale, ciò sarebbe solo frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento. E, tale scelta non darebbe luogo, per le stesse ragioni già dette, ad una illegittima disparità di trattamento. Né si è ravvisata violazione degli artt. 36 e 38 Cost., giacchè tale meccanismo non contraddice i caratteri del diritto alla pensione, come "situazione finale" sottratta "a conseguenze negative astrattamente collegabili all'inerzia del titolare in ragione delle esigenze di certezza e di stabilità connesse alla sua funzione. Non sarebbe incompatibile con le predette norme, prevedere che le vicende volte a determinare i presupposti di consistenza quantitativa, o addirittura di esistenza del diritto alla pensione, si svolgano entro limiti temporali;
né, in particolare, che l'azionamento di tali vicende sia rimesso dalla legge all'iniziativa dell'interessato, “atteggiata come esercizio di un distinto diritto strumentale, e che questo sia sottoposto a decadenza in caso di mancato esercizio entro un termine” (sentenza n. 203 del 1985). Pertanto, la Corte delle leggi ha esplicitato che non vi è dubbio che il diritto a pensione sia un diritto fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile, ma ciò non significa che il suo concreto esercizio non possa dalla legge essere subordinato ad adempimenti, non gravosi, dell'interessato, come è la presentazione di una domanda. Ne consegue che, solo qualora si collegasse al decorso del termine per la presentazione della domanda, la decadenza anche per il futuro dal diritto sostanziale, la relativa disciplina potrebbe essere ritenuta incompatibile con i caratteri di tale diritto pagina 6 di 7 costituzionalmente tutelato, finalizzato ad assicurare le esigenze primarie di vita della persona;
ma non altrettanto può dirsi ove ci si limiti, come nel caso di specie, a far discendere dalla mancata osservanza del termine, la decadenza dal diritto alla corresponsione dei ratei di pensione relativi ai periodi di tempo anteriori alla domanda stessa. E ancora, la medesima pronuncia della Suprema Corte richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 345 del 1999, la quale ha precisato che “la mancata presentazione della domanda, secondo una ragionevole presunzione, va ricondotta ad una consapevole scelta dell'interessato, per cui deve riaffermarsi che "l'esercizio di ogni diritto, anche quello costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e così sottoposto a limite, sempre che questo sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta (...) e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilità dell'esercizio in parola" (sentenza n. 203 del 1985; e cfr. anche, tra le altre, sentenze n. 10 del 1970, n. 33 del 1974, n. 33 del 1977, n. 71 del 1993)”.
Ha quindi precisato che “non vengono, infine, lesi nè il principio di proporzionalità della pensione al lavoro prestato (nei limiti in cui esso possa essere riconosciuto nell'ambito del concreto sistema previdenziale), nè quello di adeguatezza della stessa alle esigenze di vita del lavoratore, poichè l'effetto sospensivo nell'erogazione della pensione prima della domanda, opera sul piano procedurale e non su quello sostanziale, nulla opponendosi a che l'interessato, fin dal momento in cui matura il suo diritto, ottenga, attraverso un adempimento certo non gravoso come la presentazione della domanda, il trattamento che gli spetta” (cfr. Cass. Cit.). Alla luce delle argomentazioni che precedono, pertanto, pacifici i fatti storici che hanno dato luogo alla materia del contendere, il ricorso dovrà essere deciso come da dispositivo, con totale assorbimento delle questioni non espressamente trattate, in ragione delle argomentazioni che precedono. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €2.143,00 oltre iva e cpa come per legge. Cosi deciso in Roma, 7 maggio 2025. Il giudice Antonianna Colli
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