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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/02/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9066/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9066/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VARENNA SIMONA del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. FRONTINI ORIETTA del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito così pronunciare: A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi (matrimonio concordatario contratto il 22.6.85 nel comune di Adrano - CT-, atto trascritto nel registro anno 1985, al n. 88, parte 2, S.A.); B) Assegnare la casa coniugale sita in Cinisello Balsamo alla moglie;
C) Disporre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie di Euro 800,00 mensili, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria da aprile 2024 D) Disporre a carico del marito un contributo al 75% delle spese straordinarie della moglie come da protocollo, con la modalità di rimborso analoga a quella della figlia;
E) La figlia, pur prevalentemente collocata anagraficamente presso la madre, resta affidata in via condivisa e paritaria ad entrambi i genitori, i quali condivideranno la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri. Più specificatamente i genitori continueranno a predisporre e attuare un programma condiviso per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione della figlia nel rispetto delle sue esigenze. F) Il padre potrà tenere con sé la figlia a week end alternati, dal venerdì sera al lunedì, previo accordo con la minore;
pagina 1 di 8 G) Durante le vacanze natalizie, in difetto di altri accordi, la minore trascorrerà ad anni alterni il 24 dicembre con pernottamento sino alle ore 11.00 del 25 dicembre con un genitore e il 25 dicembre dalle ore 11.00 sino all'ora di cena del 26 dicembre con l'altro genitore, così come ad anni alterni il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro. Il giorno di Natale 2022 dalle 11 fino all'ora di cena il minore starà con la madre. I restanti periodi di vacanze natalizie dal 27 dicembre al 30 dicembre e dal 2 gennaio al 6 gennaio verranno trascorsi in via alternata con i genitori. Durante le vacanze pasquali, in difetto di altri accordi, la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e quello di pasquetta con l'altro. Il giorno di Pasqua 2023 lo trascorrerà con il padre;
la figlia trascorrerà altri eventuali ponti scolastici in via alternata con i genitori, previo accordo. H) La figlia trascorrerà con il padre due settimane durante le vacanze estive, nel mese di agosto, in periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Il contributo al mantenimento ordinario verrà versato anche durante detto periodo. I) Disporre a carico del marito un contributo al mantenimento della figlia di Euro 400,00 mensili, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dall'aprile 2024;
L) Disporre che l'assegno unico sia versato al 50% a favore di entrambi i coniugi, M) Disporre ogni utile indagine, anche tramite la Guardia di Finanza e l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. A) di tutti gli estratti conto del marito con decorrenza dal gennaio 2022 all'attualità, posto che allo stato nulla si sa delle somme investite a titolo di risparmi;
B) che il Giudice ordini a di esibire tutta la documentazione Parte_2 relativa al contratto in essere con controparte e i relativi rimborsi predisposti negli ultimi 10 anni o, quanto meno, dal maggio 2022 ad oggi;
C) che il Giudice ordini a Banca Intesa San Paolo, filiale 07543, l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione bancaria del conto n. 100/60434 intestato al marito con decorrenza dal 2022 ad oggi, nonché a Uniabita soc coop, con sede in Cinisello Balsamo, piazza Soncino, 1, P.I. l'esibizione in giudizio di ogni investimento P.IVA_1 intestato al marito, D) che il Giudice ordini a aste giudiziarie presso il Tribunale di Milano l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione relativa a partecipazioni ad aste giudiziarie da parte del marito negli anni 2022 e 2023 e a Credipass S.r.l. l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione relativa all'atto giudiziario notificato al marito;
E) che il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. a di produrre in giudizio l'ordine effettuato il 24.8.19 e consegnato il 26.9.19. Controparte_2 N) Disporre la restituzione a favore della moglie A) dell'importo di Euro 4.000,00 prelevato dal libretto agli atti a favore della moglie, B) del 50% degli eventuali investimenti incassati dal marito dal 2022 all'attualità e C) del 25% delle spese straordinarie della figlia minore versate dalla moglie, stante l'intervenuto rimborso al 100% ricevuto dal marito da
[...]
, con decorrenza dal maggio 2022; Parte_2 O) il padre e la madre contribuiranno al mantenimento della figlia minore versando reciprocamente il 25% la madre e il 75% il padre delle spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo, quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate;
dispostivi per assistenza protesica e integrativa quali occhiali e scarpe ortopediche se prescritte dal medico, nei limiti del costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi quali fisioterapia non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante;
quanto alle spese scolastiche e di istruzione: mensa scolastica, iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno richieste dalla scuola, partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Enti Pubblici o da Istituti Religiosi senza fini di lucro. P) il padre e la madre contribuiranno al mantenimento della figlia minore versando reciprocamente il 25% la madre e il 75% il padre delle spese straordinarie erogabili previo accordo fra i genitori, quanto alle spese mediche: esami e trattamenti e visite specialistiche presso strutture private, cure dentistiche, pur se presso strutture pubbliche, interventi chirurgici e trattamenti invasivi, anche se eseguite presso strutture pubbliche, farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
quanto alle altre spese: gite scolastiche con pernottamento, iscrizione a scuole private, a corsi extrascolastici, ad attività sportive e all'università, acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto e motore e conseguimento della patente. Q) il padre e la madre contribuiranno al mantenimento della figlia minore versando reciprocamente il 25% la madre e il 75% il padre di spese scolastiche (per iscrizione ed acquisto di libri), ludiche (relative a corsi di vario genere), mediche non mutuabili, comprese quelle odontoiatriche, previo preventivo accordo sull'opportunità delle stesse e previa esibizione delle relative ricevute da parte del genitore che le ha sostenute, ad eccezione delle spese straordinarie obbligatorie per tasse scolastiche e libri di testo. R) Il genitore che anticipa le spese che gravano su entrambi i genitori è tenuto ad inviare all'altro genitore il conto con i relativi giustificativi di spesa, nonché i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da consentirgli pagina 2 di 8 di utilizzare il documento per le deduzioni fiscali che spettano ad entrambi nella misura del 50% ciascuno, salvo diversi accordi, ivi compreso l'assegno unico, che spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. S) Il genitore tenuto al rimborso delle spese dovrà provvedervi entro 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi;
disporre che il marito mensilmente versi l'importo di Euro 100,00 mensili unitamente al mantenimento ordinario, da imputare al 75% delle spese straordinarie, salvo conguaglio da effettuare ogni 6 mesi;
T) I coniugi si danno reciprocamente autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio. U) Condannare il resistente alla refusione delle spese di lite, oltre oneri di legge. IN OGNI CASO
Z) Confermare i Provvedimenti Presidenziali.
3) Respingere tutte le domande avversarie in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti nella narrativa degli atti;
4) Ammettere i mezzi istruttori dedotti in sede di memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e respingere quelli avversari per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c..
Per Controparte_1
Pronunciare la separazione personale dei coniugi sig.ra e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in data 22/6/1985 nel comune di Adrano (CT), atto trascritto nel Registro Anno 1985, al n° 88, Parte 2 S.A.; Rigettare per tutte le ragioni esposte in atti le domande tutte formulate dalla ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto In via riconvenzionale Assegnare la casa familiare sita in Cinisello Balsamo (MI), Via Rossini 30 con quanto l'arreda al sig. CP_1
che ne è proprietario e in forza della collocazione prevalente e della resi-denza della minor
[...] Per_1 presso di lui come da domanda che segue;
Disporre l'affido congiunto della minore con collocamento prevalente presso il padre e Persona_2 residenza anagrafica presso lo stesso;
Stabilire in € 200,00 mensili (rivalutabili secondo gli indici ISTAT impiegati, operai), o nella diversa somma ritenuta di giustizia, il contributo di mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 come da Protocollo del Tribunale di Monza del 7/05/2018. Disporre che i periodi di vacanza siano regolati secondo le seguenti modalità:
- per le vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre in periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
b) per le vacanze natalizie la minore si alternerà di anno in anno con l'uno o l'altro genitore nel periodo intercorrente tra la chiusura della scuola e il 30 dicembre sera e dal 30 dicembre sera sino alla sua riapertura. Per le vacanze pasquali vi sarà alternanza annuale tra il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Stabilire in euro 500,00 il contributo di mantenimento della moglie o in quell'altra somma ritenuta di giustizia In via subordinata, anche riconvenzionale CONFERMARE, quantomeno, i provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale datata 20/04/2023 il cui contenuto è da intendersi qui interamente richiamato e trascritto. In via di ulteriore subordine, anche riconvenzionale Nella denegata ipotesi di assegnazione della casa familiare alla moglie determinarsi l'assegno di mantenimento della stessa tenendo conto dell'ammontare delle ingenti spese che già gravano sul resistente, del canone di locazione mensile del quale dovrà farsi carico e quantificabile in euro 700/900 per la locazione di un immobile di due locali, del mantenimento di e della utilità conseguita dalla ricorrente dall'assegnazione a suo Per_1 favore della casa familiare. In via istruttoria Ammettersi, previa, se del caso, revoca dell'ordinanza istruttoria, prova per testi sui capitoli di prova dedotti dal resistente nella memoria ex art. 183 VI comma n° 2 cpc da intendersi qui integralmente trascritti, con i testi ivi indicati. Ci si oppone, per tutti i motivi esposti in atti, alle istanze istruttorie ex adverso dedotte chiedendone il rigetto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le allegazioni delle parti, le risultanze processuali e la cessazione della coabitazione ancor prima dell'udienza di comparizione parti evidenziato l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va quindi emessa la pronuncia richiesta.
II. Dal matrimonio delle parti sono nate tre figlie, di cui due maggiorenni e non più conviventi con i genitori e ancora minore, essendo nata il [...]. Per_1
Nulla quaestio in ordine all'affidamento di ad entrambi e genitori, non essendo emersi Per_1 elementi ostativi e stante la concorde richiesta delle parti.
Quanto al collocamento della minore, va confermato presso la madre come disposto nell'ordinanza in data 20 aprile 2023 dopo aver sentito che, nel corso del suo ascolto, ha manifestato un Per_1 legame affettivo con entrambe le figure genitoriali, ma ha riferito di avere un dialogo maggiore con la madre e di propendere per una soluzione che desse continuità ad una convivenza quotidiana con la madre con la quale aveva convissuto anche dopo la separazione di fatto dei genitori.
Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figlia, stante l'età della minore che ha ormai compiuto 17 anni, verranno gestiti direttamente dagli interessati, fermi restando i fine settimana alternati e quanto già previsto nell'ordinanza presidenziale per i periodi di vacanza scolastica.
III. La casa coniugale, di proprietà esclusiva di viene assegnata a in Controparte_1 Parte_1 quanto genitore collocatario in misura prevalente della figlia in modo da consentire alla minore Per_1 di continuare ad usufruire della abitazione in cui è cresciuta e ove può godere di spazi autonomi. Del resto, il padre, in esecuzione dell'ordinanza presidenziale, ha rilasciato l'immobile e ha reperito altra idonea soluzione abitativa in cui tenere con sè regolarmente la figlia.
IV. Anche sotto il profilo economico non sono intervenuti mutamenti significativi rispetto alla data dell'ordinanza presidenziale. La ricorrente è attualmente disoccupata, svolge occasionali lavori di pulizie presso terzi e, data l'età (61 anni), prevedibilmente non potrà reperire un'occupazione lavorativa stabile.
Il resistente è pensionato e fruisce di introiti netti mensili di circa 2600,00 per dodici mensilità, con i quali far fronte a costi fissi, pari a € 700,00 mensili per la locazione dell'immobile in cui è andato a vivere.
A fronte di tale quadro economico e tenuto conto che il resistente concorre al mantenimento di moglie e figlia anche con la messa a disposizione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà, vanno confermati gli oneri economici già posti a suo carico nell'ordinanza presidenziale, ovvero € 450,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della moglie ed € 350,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, oltre il 75% delle spese di carattere straordinario della figlia come individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Le parti percepiranno in ragione del 50% ciascuno l'assegno unico ed universale per la prole.
V. Vanno dichiarate inammissibili le domande restitutorie formulate dalla ricorrente, attesa la loro estraneità al petitum e causa petendi del presente giudizio e l'assenza di connessione qualificata richiesta dall'art. 40 c.p.c. per la trattazione unitaria delle domande soggette a riti diversi. VI. Vanno infine disattese le richieste istruttorie reiterate dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, stante il loro carattere esplorativo e l'irrilevanza ai fini della decisione.
VII. Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e all'esito del giudizio, ricorrono i presupposti di legge per compensare le spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , così provvede: Controparte_1
pagina 4 di 8 I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio nel Comune di Adrano il 22.06.1985 (atto di matrimonio n. 88 parte II serie A anno 1985);
II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata a cura del
Cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Adrano per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
III. Dispone l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con suo collocamento Per_1 prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di tenerla con sé, fatti salvi diversi migliori accordi, nei fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, e nei giorni infrasettimanali secondo modalità e tempi direttamente concordati con la figlia, una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie con alternanza dei giorni festivi, tre giorni durante quelle pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua, nonché due settimane, anche non consecutive durante il periodo estivo;
IV. Assegna la casa coniugale, sita in Cinisello Balsamo, Via Rossini, n.30, con quanto l'arreda, alla ricorrente;
V. Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 15 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, a titolo di concorso nel suo mantenimento, l'importo di € 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
pagina 5 di 8 VI. Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 15 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia l'importo di € 350,00, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre- scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico del medesimo il settantacinque per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento pagina 6 di 8 ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 7 di 8 VII. Dispone che l'assegno unico ed universale erogato dall' per la prole venga corrisposto in CP_3 ragione del 50% a ciascun genitore, salvo diverso accordo;
VIII. Dichiara inammissibili le ulteriori domande della ricorrente IX compensa le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio, in data 20 febbraio 2025
Il Presidente estensore Laura Gaggiotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9066/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VARENNA SIMONA del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. FRONTINI ORIETTA del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito così pronunciare: A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi (matrimonio concordatario contratto il 22.6.85 nel comune di Adrano - CT-, atto trascritto nel registro anno 1985, al n. 88, parte 2, S.A.); B) Assegnare la casa coniugale sita in Cinisello Balsamo alla moglie;
C) Disporre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie di Euro 800,00 mensili, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria da aprile 2024 D) Disporre a carico del marito un contributo al 75% delle spese straordinarie della moglie come da protocollo, con la modalità di rimborso analoga a quella della figlia;
E) La figlia, pur prevalentemente collocata anagraficamente presso la madre, resta affidata in via condivisa e paritaria ad entrambi i genitori, i quali condivideranno la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri. Più specificatamente i genitori continueranno a predisporre e attuare un programma condiviso per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione della figlia nel rispetto delle sue esigenze. F) Il padre potrà tenere con sé la figlia a week end alternati, dal venerdì sera al lunedì, previo accordo con la minore;
pagina 1 di 8 G) Durante le vacanze natalizie, in difetto di altri accordi, la minore trascorrerà ad anni alterni il 24 dicembre con pernottamento sino alle ore 11.00 del 25 dicembre con un genitore e il 25 dicembre dalle ore 11.00 sino all'ora di cena del 26 dicembre con l'altro genitore, così come ad anni alterni il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro. Il giorno di Natale 2022 dalle 11 fino all'ora di cena il minore starà con la madre. I restanti periodi di vacanze natalizie dal 27 dicembre al 30 dicembre e dal 2 gennaio al 6 gennaio verranno trascorsi in via alternata con i genitori. Durante le vacanze pasquali, in difetto di altri accordi, la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e quello di pasquetta con l'altro. Il giorno di Pasqua 2023 lo trascorrerà con il padre;
la figlia trascorrerà altri eventuali ponti scolastici in via alternata con i genitori, previo accordo. H) La figlia trascorrerà con il padre due settimane durante le vacanze estive, nel mese di agosto, in periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Il contributo al mantenimento ordinario verrà versato anche durante detto periodo. I) Disporre a carico del marito un contributo al mantenimento della figlia di Euro 400,00 mensili, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dall'aprile 2024;
L) Disporre che l'assegno unico sia versato al 50% a favore di entrambi i coniugi, M) Disporre ogni utile indagine, anche tramite la Guardia di Finanza e l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. A) di tutti gli estratti conto del marito con decorrenza dal gennaio 2022 all'attualità, posto che allo stato nulla si sa delle somme investite a titolo di risparmi;
B) che il Giudice ordini a di esibire tutta la documentazione Parte_2 relativa al contratto in essere con controparte e i relativi rimborsi predisposti negli ultimi 10 anni o, quanto meno, dal maggio 2022 ad oggi;
C) che il Giudice ordini a Banca Intesa San Paolo, filiale 07543, l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione bancaria del conto n. 100/60434 intestato al marito con decorrenza dal 2022 ad oggi, nonché a Uniabita soc coop, con sede in Cinisello Balsamo, piazza Soncino, 1, P.I. l'esibizione in giudizio di ogni investimento P.IVA_1 intestato al marito, D) che il Giudice ordini a aste giudiziarie presso il Tribunale di Milano l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione relativa a partecipazioni ad aste giudiziarie da parte del marito negli anni 2022 e 2023 e a Credipass S.r.l. l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione relativa all'atto giudiziario notificato al marito;
E) che il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. a di produrre in giudizio l'ordine effettuato il 24.8.19 e consegnato il 26.9.19. Controparte_2 N) Disporre la restituzione a favore della moglie A) dell'importo di Euro 4.000,00 prelevato dal libretto agli atti a favore della moglie, B) del 50% degli eventuali investimenti incassati dal marito dal 2022 all'attualità e C) del 25% delle spese straordinarie della figlia minore versate dalla moglie, stante l'intervenuto rimborso al 100% ricevuto dal marito da
[...]
, con decorrenza dal maggio 2022; Parte_2 O) il padre e la madre contribuiranno al mantenimento della figlia minore versando reciprocamente il 25% la madre e il 75% il padre delle spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo, quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate;
dispostivi per assistenza protesica e integrativa quali occhiali e scarpe ortopediche se prescritte dal medico, nei limiti del costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi quali fisioterapia non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante;
quanto alle spese scolastiche e di istruzione: mensa scolastica, iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno richieste dalla scuola, partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Enti Pubblici o da Istituti Religiosi senza fini di lucro. P) il padre e la madre contribuiranno al mantenimento della figlia minore versando reciprocamente il 25% la madre e il 75% il padre delle spese straordinarie erogabili previo accordo fra i genitori, quanto alle spese mediche: esami e trattamenti e visite specialistiche presso strutture private, cure dentistiche, pur se presso strutture pubbliche, interventi chirurgici e trattamenti invasivi, anche se eseguite presso strutture pubbliche, farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
quanto alle altre spese: gite scolastiche con pernottamento, iscrizione a scuole private, a corsi extrascolastici, ad attività sportive e all'università, acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto e motore e conseguimento della patente. Q) il padre e la madre contribuiranno al mantenimento della figlia minore versando reciprocamente il 25% la madre e il 75% il padre di spese scolastiche (per iscrizione ed acquisto di libri), ludiche (relative a corsi di vario genere), mediche non mutuabili, comprese quelle odontoiatriche, previo preventivo accordo sull'opportunità delle stesse e previa esibizione delle relative ricevute da parte del genitore che le ha sostenute, ad eccezione delle spese straordinarie obbligatorie per tasse scolastiche e libri di testo. R) Il genitore che anticipa le spese che gravano su entrambi i genitori è tenuto ad inviare all'altro genitore il conto con i relativi giustificativi di spesa, nonché i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da consentirgli pagina 2 di 8 di utilizzare il documento per le deduzioni fiscali che spettano ad entrambi nella misura del 50% ciascuno, salvo diversi accordi, ivi compreso l'assegno unico, che spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. S) Il genitore tenuto al rimborso delle spese dovrà provvedervi entro 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi;
disporre che il marito mensilmente versi l'importo di Euro 100,00 mensili unitamente al mantenimento ordinario, da imputare al 75% delle spese straordinarie, salvo conguaglio da effettuare ogni 6 mesi;
T) I coniugi si danno reciprocamente autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio. U) Condannare il resistente alla refusione delle spese di lite, oltre oneri di legge. IN OGNI CASO
Z) Confermare i Provvedimenti Presidenziali.
3) Respingere tutte le domande avversarie in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti nella narrativa degli atti;
4) Ammettere i mezzi istruttori dedotti in sede di memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e respingere quelli avversari per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c..
Per Controparte_1
Pronunciare la separazione personale dei coniugi sig.ra e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in data 22/6/1985 nel comune di Adrano (CT), atto trascritto nel Registro Anno 1985, al n° 88, Parte 2 S.A.; Rigettare per tutte le ragioni esposte in atti le domande tutte formulate dalla ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto In via riconvenzionale Assegnare la casa familiare sita in Cinisello Balsamo (MI), Via Rossini 30 con quanto l'arreda al sig. CP_1
che ne è proprietario e in forza della collocazione prevalente e della resi-denza della minor
[...] Per_1 presso di lui come da domanda che segue;
Disporre l'affido congiunto della minore con collocamento prevalente presso il padre e Persona_2 residenza anagrafica presso lo stesso;
Stabilire in € 200,00 mensili (rivalutabili secondo gli indici ISTAT impiegati, operai), o nella diversa somma ritenuta di giustizia, il contributo di mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 come da Protocollo del Tribunale di Monza del 7/05/2018. Disporre che i periodi di vacanza siano regolati secondo le seguenti modalità:
- per le vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre in periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
b) per le vacanze natalizie la minore si alternerà di anno in anno con l'uno o l'altro genitore nel periodo intercorrente tra la chiusura della scuola e il 30 dicembre sera e dal 30 dicembre sera sino alla sua riapertura. Per le vacanze pasquali vi sarà alternanza annuale tra il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Stabilire in euro 500,00 il contributo di mantenimento della moglie o in quell'altra somma ritenuta di giustizia In via subordinata, anche riconvenzionale CONFERMARE, quantomeno, i provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale datata 20/04/2023 il cui contenuto è da intendersi qui interamente richiamato e trascritto. In via di ulteriore subordine, anche riconvenzionale Nella denegata ipotesi di assegnazione della casa familiare alla moglie determinarsi l'assegno di mantenimento della stessa tenendo conto dell'ammontare delle ingenti spese che già gravano sul resistente, del canone di locazione mensile del quale dovrà farsi carico e quantificabile in euro 700/900 per la locazione di un immobile di due locali, del mantenimento di e della utilità conseguita dalla ricorrente dall'assegnazione a suo Per_1 favore della casa familiare. In via istruttoria Ammettersi, previa, se del caso, revoca dell'ordinanza istruttoria, prova per testi sui capitoli di prova dedotti dal resistente nella memoria ex art. 183 VI comma n° 2 cpc da intendersi qui integralmente trascritti, con i testi ivi indicati. Ci si oppone, per tutti i motivi esposti in atti, alle istanze istruttorie ex adverso dedotte chiedendone il rigetto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le allegazioni delle parti, le risultanze processuali e la cessazione della coabitazione ancor prima dell'udienza di comparizione parti evidenziato l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va quindi emessa la pronuncia richiesta.
II. Dal matrimonio delle parti sono nate tre figlie, di cui due maggiorenni e non più conviventi con i genitori e ancora minore, essendo nata il [...]. Per_1
Nulla quaestio in ordine all'affidamento di ad entrambi e genitori, non essendo emersi Per_1 elementi ostativi e stante la concorde richiesta delle parti.
Quanto al collocamento della minore, va confermato presso la madre come disposto nell'ordinanza in data 20 aprile 2023 dopo aver sentito che, nel corso del suo ascolto, ha manifestato un Per_1 legame affettivo con entrambe le figure genitoriali, ma ha riferito di avere un dialogo maggiore con la madre e di propendere per una soluzione che desse continuità ad una convivenza quotidiana con la madre con la quale aveva convissuto anche dopo la separazione di fatto dei genitori.
Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figlia, stante l'età della minore che ha ormai compiuto 17 anni, verranno gestiti direttamente dagli interessati, fermi restando i fine settimana alternati e quanto già previsto nell'ordinanza presidenziale per i periodi di vacanza scolastica.
III. La casa coniugale, di proprietà esclusiva di viene assegnata a in Controparte_1 Parte_1 quanto genitore collocatario in misura prevalente della figlia in modo da consentire alla minore Per_1 di continuare ad usufruire della abitazione in cui è cresciuta e ove può godere di spazi autonomi. Del resto, il padre, in esecuzione dell'ordinanza presidenziale, ha rilasciato l'immobile e ha reperito altra idonea soluzione abitativa in cui tenere con sè regolarmente la figlia.
IV. Anche sotto il profilo economico non sono intervenuti mutamenti significativi rispetto alla data dell'ordinanza presidenziale. La ricorrente è attualmente disoccupata, svolge occasionali lavori di pulizie presso terzi e, data l'età (61 anni), prevedibilmente non potrà reperire un'occupazione lavorativa stabile.
Il resistente è pensionato e fruisce di introiti netti mensili di circa 2600,00 per dodici mensilità, con i quali far fronte a costi fissi, pari a € 700,00 mensili per la locazione dell'immobile in cui è andato a vivere.
A fronte di tale quadro economico e tenuto conto che il resistente concorre al mantenimento di moglie e figlia anche con la messa a disposizione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà, vanno confermati gli oneri economici già posti a suo carico nell'ordinanza presidenziale, ovvero € 450,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della moglie ed € 350,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, oltre il 75% delle spese di carattere straordinario della figlia come individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Le parti percepiranno in ragione del 50% ciascuno l'assegno unico ed universale per la prole.
V. Vanno dichiarate inammissibili le domande restitutorie formulate dalla ricorrente, attesa la loro estraneità al petitum e causa petendi del presente giudizio e l'assenza di connessione qualificata richiesta dall'art. 40 c.p.c. per la trattazione unitaria delle domande soggette a riti diversi. VI. Vanno infine disattese le richieste istruttorie reiterate dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, stante il loro carattere esplorativo e l'irrilevanza ai fini della decisione.
VII. Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e all'esito del giudizio, ricorrono i presupposti di legge per compensare le spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , così provvede: Controparte_1
pagina 4 di 8 I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio nel Comune di Adrano il 22.06.1985 (atto di matrimonio n. 88 parte II serie A anno 1985);
II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata a cura del
Cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Adrano per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
III. Dispone l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con suo collocamento Per_1 prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di tenerla con sé, fatti salvi diversi migliori accordi, nei fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, e nei giorni infrasettimanali secondo modalità e tempi direttamente concordati con la figlia, una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie con alternanza dei giorni festivi, tre giorni durante quelle pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua, nonché due settimane, anche non consecutive durante il periodo estivo;
IV. Assegna la casa coniugale, sita in Cinisello Balsamo, Via Rossini, n.30, con quanto l'arreda, alla ricorrente;
V. Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 15 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, a titolo di concorso nel suo mantenimento, l'importo di € 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
pagina 5 di 8 VI. Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 15 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia l'importo di € 350,00, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre- scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico del medesimo il settantacinque per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento pagina 6 di 8 ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 7 di 8 VII. Dispone che l'assegno unico ed universale erogato dall' per la prole venga corrisposto in CP_3 ragione del 50% a ciascun genitore, salvo diverso accordo;
VIII. Dichiara inammissibili le ulteriori domande della ricorrente IX compensa le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio, in data 20 febbraio 2025
Il Presidente estensore Laura Gaggiotti
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