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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2503/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2503/2019
promossa da:
CF: rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
PETRELLA RAFFAELE CF: C.F._2
APPELLANTE
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. RIANNA Controparte_1
ARTURO CF: C.F._3
APPELLATA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.12.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
unitamente ad altri 13 promittenti acquirenti di altrettanti Parte_1
appartamenti, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la società per ottenere l'adempimento in forma specifica dei Controparte_2
preliminari di vendita da loro rispettivamente conclusi, la condanna per i danni consequenziali da loro patiti e sentir pronunciare sentenza di trasferimento degli immobili in favore di essi attori, previo pagamento del saldo, decurtato degli acconti e danni, nonché sentir ordinare al conservatore dei RR. II. di Santa
Maria Capua Vetere di trascrivere l'emananda sentenza.
Si costituiva la società la quale assumeva che la Controparte_2
medesima questione era già stata decisa con sentenza n. 869/05 del Tribunale di Nola, che i contratti preliminari di vendita erano stati sciolti dal Curatore
Fallimentare ex art. 72 L.F., che l'azione si era prescritta per decorso del termine decennale. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni ex art. 96 cpc dovuti alla impossibilità di commercializzare il bene stante la trascrizione della domanda attorea.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 3721/09 del 20.03.2009 rigettava la domanda attorea e quella riconvenzionale della convenuta società compensando le spese tra le parti.
Avverso tale sentenza unitamente a , Parte_1 Controparte_3
e proponevano giudizio di appello. CP_4 CP_5
Argomentando motivi a sostegno del gravame, chiedevano ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore del fallimento CP_2
pagina 2 di 11 delle la sospensione del processo sino all'esito del giudizio RG CP_2
008489/07 pendente fra le stesse parti innanzi alla Corte di Cassazione,
l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in I grado;
emettere sentenza di accoglimento della loro domanda ex art. 2932 cc di adempimento in forma specifica dei preliminari di vendita e di trasferimento delle proprietà immobiliari previo versamento del saldo dovuto, sentenza da non opporre alla massa dei creditori ma da far valere contro la convenuta società Controparte_2
all'esito del suo ritorno in bonis, come risultante dai preliminari di acquisto.
Chiedevano, in via subordinata, accertarsi che il fallimento era ancora pendente e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società CP_2
in bonis.
[...]
Si costituiva la società quale società incorporante la Controparte_1
che, argomentando in confutazione del gravame, Controparte_2
reiterava l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto all'azione ex art. 2932 cc, e chiedeva comunque il rigetto della domanda attorea per intervenuto scioglimento del vincolo contrattuale con vittoria delle spese del grado.
Con sentenza n. 4449/2013 del 19.12. 2013, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata, per quanto rileva in questa sede, rigettava l'appello proposto da per avvenuta cessazione del Parte_1
vincolo contrattuale tra questi e la società promissaria alienante in seguito all'esercizio da parte del curatore fallimentare del potere di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare ex art. 72 L.F.
Avverso tale sentenza di rigetto della Corte di Appello di Napoli, Parte_1
ricorreva per revocazione ex art. 395 cpc ed il relativo giudizio si
[...]
concludeva con la sentenza di rigetto n. 4344/2018.
pagina 3 di 11 Con ricorso per Cassazione, ritualmente notificato, Parte_1
impugnava ancora la sentenza della Corte d'Appello di Napoli e chiedeva tra l'altro, per quanto interessa in questa sede, accertarsi la nullità della stessa, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per l'omesso esame da parte della Corte territoriale di un fatto decisivo, avendo essa ritenuto che tutti i contratti preliminari di vendita conclusi dalla società in bonis, successivamente fallita, fossero stati sciolti dal curatore, senza tener conto di quanto da lui dedotto, ovvero che non era stato posto in essere dal curatore fallimentare alcun atto di scioglimento, ex art. 72 legge fall., del contratto preliminare di vendita immobiliare da lui sottoscritto oggetto della controversia.
Con controricorso notificato in data 11.06.2014 resisteva Controparte_1
eccependo l'infondatezza dell'avversa impugnativa e reiterando le proprie eccezioni.
Con ordinanza n. 5739/19, depositata il 27.02.2019, la Suprema Corte di
Cassazione accoglieva il ricorso, e per l'effetto cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Secondo
i giudici di legittimità la Corte d'appello avrebbe omesso di precisare con quale atto il curatore avrebbe esercitato, ex art. 72 legge fall., la facoltà di scioglimento dal contratto preliminare concluso dal ricorrente nonostante la Pt_1
specifica contestazione sul punto dello stesso che, nell'atto di appello, aveva eccepito che il contratto preliminare da lui concluso non era mai stato sciolto dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 72 L.F. poiché' non era mai stata esercitata nei suoi confronti la facoltà di scioglimento.
Pertanto, con atto di riassunzione notificato in data 17.05.2019, Parte_1
rovvedeva, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a riassumere il giudizio innanzi
[...]
pagina 4 di 11 alla Corte di Appello di Napoli, citando la nonché Controparte_1 CP_5
e (quali meri litisconsorti processuali essendo cessata nei
[...] CP_4
loro confronti la materia del contendere), insistendo affinchè l'Adita Corte, in diversa composizione, in ottemperanza del pronunciamento della Suprema
Corte, rilevata la assenza nei suoi confronti di un atto di scioglimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare, emettesse sentenza ex art. 2932 cc. in danno di ex società Controparte_1 Controparte_6
tornata in bonis, dando esecuzione in forma specifica al preliminare di vendita e disponendo il trasferimento in favore di dell'immobile sito in Parte_1
Acerra via Madonnella con ogni accessione e pertinenza, nonchè del posto auto su area esterna, come da contratto, previa corresponsione da parte del Parte_1
del saldo del prezzo di vendita pattuito. Chiedeva altresì di
[...]
condannare la convenuta società ad un equo risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. per avere agito o resistito in tutti i gradi del giudizio con mala fede o colpa grave, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio comprensive di quelle di tutti i precedenti gradi con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la quale impugnava Controparte_1
l'avverso dedotto, reiterava anche in questa sede l'eccezione preliminare di prescrizione, e chiedeva comunque rigettarsi la domanda proposta da Parte_1
con conferma di quanto statuito nella sentenza n. 4449/2013 emessa
[...]
dalla Corte d'appello di Napoli in data 19.12.2013.
A seguito della regolare riassunzione della causa, successiva alla sopra indicata ordinanza della Corte di Cassazione, questa Corte d'Appello, quale giudice del rinvio, uniformandosi alla statuizione della Suprema Corte sopra illustrata, deve dunque pronunciarsi nuovamente nel merito esaminando preliminarmente la questione, - oggetto di rituale contestazione da parte del e sulla quale Pt_1
è stata riscontrata dal giudice di legittimità l'omessa pronuncia della Corte di pagina 5 di 11 Appello - della sussistenza o meno nei suoi confronti di uno specifico atto di scioglimento del contratto preliminare posto in essere dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 72 Legge Fallimentare.
Al riguardo ritiene questa Corte che tale contestazione sollevata dal è Pt_1
fondata. L'atto ritenuto dalla società immobiliare (in concreto l'atto di citazione notificato dalla società al avente ad oggetto la domanda di rilascio per Pt_1
illegittima occupazione dell'immobile) idoneo a sciogliere nei confronti del il vincolo contrattuale ex art 72 L. Fall. non può infatti considerarsi tale Pt_1
da produrre detto effetto estintivo, in quanto contenente soltanto una generica manifestazione di volontà senza alcuna specifica indicazione del contratto in virtù del quale il occupa l'immobile e che, attraverso tale atto negoziale Pt_1
recettizio, si sarebbe inteso sciogliere ai sensi all'art. 72 Legge Fallimentare.
Difatti sul punto l'atto di citazione richiamato dalla società così recita: “eventuali negozi e/o contratti in virtù dei quali i convenuti occupano gli immobili in discorso devono considerarsi ad essa inopponibili ex art. 45 I.f. ed eventualmente ex art. 2704 c.c. e solo, subordinatamente, sciolti ex art. 72 co. 4
I.f. per effetto della volontà di essa curatela di sciogliersi, quale in ogni caso con il presente atto ribadita”.
Ebbene dalla lettura di quanto sopra si evince chiaramente la mancanza di riferimento ad uno specifico contratto preliminare stipulato con il Pt_1
circostanza che, per l'appunto, impedisce di configurare un concreto ed effettivo esercizio del potere di scioglimento del contratto nei confronti del da Pt_1
parte del curatore fallimentare ex art. 72 Legge Fallimentare.
Accertata dunque la mancanza di un atto del curatore fallimentare di scioglimento del vincolo contrattuale che sia riferibile al preliminare concluso dal e dunque a lui opponibile, e rilevato dunque che il contratto in oggetto Pt_1
non può ritenersi sciolto ai sensi dell'art. 72 Legge Fallimentare, a questo punto pagina 6 di 11 si impone l'esame dell'eccezione preliminare di merito di prescrizione per decorso del termine decennale dell'azione ex art. 2932 cc, eccezione ritualmente sollevata dalla promissaria venditrice sin dal primo grado, puntualmente reiterata nei successivi gradi, ma mai esaminata sino a questo momento poiché ritenuta evidentemente assorbita dalle precedenti pronunce del
Tribunale e della Corte di Appello di rigetto nel merito della domanda ex art. 2932 cc per intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale.
Ciò premesso tutti i diritti nascenti dal contratto preliminare di vendita immobiliare, nella specie sottoscritto dalle parti in data 27.11.1993, compreso quello di cui è causa di proporre azione di esecuzione in forma specifica dello stesso ex art. 2932 cc, si prescrivono nel termine ordinario decennale stabilito dall'art. 2946 cc, decorso il quale si determina l'effetto estintivo ivi stabilito.
Quanto al “dies a quo”, ovvero alla data a partire dalla quale detto termine prescrizionale comincia a decorrere, l'art. 2935 cc dispone che esso va individuato nel giorno a partire dal quale il diritto può essere fatto valere. Con specifico riguardo all' azione prevista dall'art. 2932 c.c., essa è esperibile dal momento in cui uno dei contraenti possa considerarsi inadempiente all'obbligo nascente dal preliminare di concludere il contratto definitivo. Nel caso in esame il ha concluso il contratto preliminare di vendita in data 27.11.1993 con Pt_1
contestuale immissione nell'immobile, mentre solo nell'anno 2006 citava in giudizio la società promittente venditrice per sentirla condannare all'adempimento in forma specifica del già menzionato preliminare ex art. 2932 cc. Ciò premesso, in applicazione del principio generale relativo al tempo dell'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 1183 co 1 cc, qualora, come nel caso di specie, nel contratto preliminare non è espressamente previsto un termine entro cui la prestazione (ovvero la stipula del contratto definitivo) deve essere eseguita, essa è immediatamente esigibile dall'avente diritto nei pagina 7 di 11 confronti della controparte. È dunque da quel momento che il diritto alla esecuzione in forma specifica poteva essere fatto valere dal promissario acquirente, e da quella data ha cominciato quindi a decorrere il termine prescrizionale ordinario di dieci anni, con la conseguenza che, a norma degli art. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'inattività delle parti, protrattasi per oltre un decennio a partire da detto “dies a quo” del 27.11.1993, ha comportato l'estinzione del diritto medesimo per intervenuta prescrizione. Difatti dal 1993 al 2006 (data quest'ultima di proposizione dell'azione giudiziaria) sono decorsi 13 anni senza che risulti provato, sulla base degli atti e documenti di causa, né il compimento da parte di colui che intende far valere il diritto di alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cc, né alcun atto di riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale si intende far valere il diritto avente ugualmente effetto interruttivo ai sensi dell'art. 2944 cc.
A tal riguardo non giova in queste sede il richiamo fatto dalla parte appellante agli acconti pagati successivamente alla stipula del contratto preliminare che, unitamente alla lunga attività giudiziaria, avrebbero interrotto la prescrizione e mantenuto in vita il diritto dello stesso alla proposizione dell'azione ex art. 2932 cc. Difatti da un puntuale esame degli assegni prodotti in atti versati dal Pt_1
a titolo di acconto, e seppur per mera ipotesi si volesse ritenere la ricevuta di tali pagamenti come atto di riconoscimento del diritto al trasferimento dell'immobile da cui far decorrere il termine prescrizionale, in ogni caso si evince da detta documentazione che detti assegni e relative ricevute risalgono anch'essi all'anno 1993 per cui risultano comunque atti inidonei ad interrompere il termine prescrizionale decennale che si sarebbe comunque, anche in tal caso, consumato alla fine dell'anno 2003. Inconferente appare infine il riferimento dell'appellante ad altre azioni giudiziarie intentate nei confronti della medesima società venditrice in quanto o relative a giudizi di cui non è parte l'appellante o pagina 8 di 11 aventi un diverso oggetto e non implicanti l'esercizio del diritto di cui all'art. 2932 cc
Va dunque accolta l'eccezione di prescrizione formulata dall'appellata società, con conseguente estinzione del diritto del alla esecuzione in forma Pt_1
specifica del preliminare di vendita ex art. 2932 c.c., ovvero al trasferimento coattivo della proprietà dell'immobile, con rigetto quindi della relativa domanda da questi proposta nei confronti della società promissaria venditrice.
Naturalmente il rigetto della domanda proposta dal per intervenuta Pt_1
estinzione per prescrizione del diritto con essa azionato, assorbe la domanda dallo stesso avanzata di condanna della società al Controparte_1
risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 comma 1 cpc, presupponendo quest'ultima la fondatezza e l'accoglimento della domanda principale del invece rigettata per le predette ragioni. Pt_1
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da lite temeraria, a sua volta proposta sin dall'inizio, ex art. 96 comma 2 cpc, dalla società resistente va invece rigettata per mancanza sia del presupposto Controparte_1
soggettivo della violazione da parte del delle regole di normale Pt_1
prudenza stante l'obiettiva complessità della fattispecie da cui può evincersi l'assenza di colpa del medesimo nella proposizione dell'azione, sia dell'elemento oggettivo, non risultando né allegate, né provate dalla società convenuta circostanze idonee da cui desumere sia la trascrizione della domanda giudiziale, sia il verificarsi di concreti danni dovuti a detta presunta trascrizione della domanda da parte dell'attore.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la condanna Parte_1
dello stesso al pagamento, in favore dell'appellata Controparte_7
delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio sin qui svolti che si liquidano pagina 9 di 11 come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00), e delle fasi di giudizio effettivamente per ciascun grado svolte.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), risultando l'appello respinto integralmente, l'appellante ha l'obbligo di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando a seguito di giudizio di rinvio ex artt. 392 e ss. cpc, così provvede:
1)Rigetta per intervenuta prescrizione la domanda proposta ex art. 2932 cc da nei confronti di di esecuzione in forma Parte_1 Controparte_1
specifica del preliminare di compravendita immobiliare in oggetto;
2) Rigetta le domande di risarcimento del danno ex art. 96 cpc reciprocamente proposte dalle parti;
3) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida: per il primo grado in € 7.051,50 per
[...]
compensi di avvocato oltre rimborso forf. del 15 % sui compensi, iva e cpa;
per il grado di appello in € 4.995,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forf. del
15 % sui compensi, iva e cpa;
per il giudizio di Cassazione in € 3.827,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forf. del 15 % sui compensi, iva e cpa;
per il presente giudizio di rinvio in € 4.995,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forf. del 15 % sui compensi, iva e cpa, il tutto con attribuzione all'avv. Arturo
Rianna;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti, a norma dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante Pt_1
pagina 10 di 11 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Pt_1
dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli il 30.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2503/2019
promossa da:
CF: rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
PETRELLA RAFFAELE CF: C.F._2
APPELLANTE
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. RIANNA Controparte_1
ARTURO CF: C.F._3
APPELLATA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.12.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
unitamente ad altri 13 promittenti acquirenti di altrettanti Parte_1
appartamenti, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la società per ottenere l'adempimento in forma specifica dei Controparte_2
preliminari di vendita da loro rispettivamente conclusi, la condanna per i danni consequenziali da loro patiti e sentir pronunciare sentenza di trasferimento degli immobili in favore di essi attori, previo pagamento del saldo, decurtato degli acconti e danni, nonché sentir ordinare al conservatore dei RR. II. di Santa
Maria Capua Vetere di trascrivere l'emananda sentenza.
Si costituiva la società la quale assumeva che la Controparte_2
medesima questione era già stata decisa con sentenza n. 869/05 del Tribunale di Nola, che i contratti preliminari di vendita erano stati sciolti dal Curatore
Fallimentare ex art. 72 L.F., che l'azione si era prescritta per decorso del termine decennale. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni ex art. 96 cpc dovuti alla impossibilità di commercializzare il bene stante la trascrizione della domanda attorea.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 3721/09 del 20.03.2009 rigettava la domanda attorea e quella riconvenzionale della convenuta società compensando le spese tra le parti.
Avverso tale sentenza unitamente a , Parte_1 Controparte_3
e proponevano giudizio di appello. CP_4 CP_5
Argomentando motivi a sostegno del gravame, chiedevano ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore del fallimento CP_2
pagina 2 di 11 delle la sospensione del processo sino all'esito del giudizio RG CP_2
008489/07 pendente fra le stesse parti innanzi alla Corte di Cassazione,
l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in I grado;
emettere sentenza di accoglimento della loro domanda ex art. 2932 cc di adempimento in forma specifica dei preliminari di vendita e di trasferimento delle proprietà immobiliari previo versamento del saldo dovuto, sentenza da non opporre alla massa dei creditori ma da far valere contro la convenuta società Controparte_2
all'esito del suo ritorno in bonis, come risultante dai preliminari di acquisto.
Chiedevano, in via subordinata, accertarsi che il fallimento era ancora pendente e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società CP_2
in bonis.
[...]
Si costituiva la società quale società incorporante la Controparte_1
che, argomentando in confutazione del gravame, Controparte_2
reiterava l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto all'azione ex art. 2932 cc, e chiedeva comunque il rigetto della domanda attorea per intervenuto scioglimento del vincolo contrattuale con vittoria delle spese del grado.
Con sentenza n. 4449/2013 del 19.12. 2013, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata, per quanto rileva in questa sede, rigettava l'appello proposto da per avvenuta cessazione del Parte_1
vincolo contrattuale tra questi e la società promissaria alienante in seguito all'esercizio da parte del curatore fallimentare del potere di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare ex art. 72 L.F.
Avverso tale sentenza di rigetto della Corte di Appello di Napoli, Parte_1
ricorreva per revocazione ex art. 395 cpc ed il relativo giudizio si
[...]
concludeva con la sentenza di rigetto n. 4344/2018.
pagina 3 di 11 Con ricorso per Cassazione, ritualmente notificato, Parte_1
impugnava ancora la sentenza della Corte d'Appello di Napoli e chiedeva tra l'altro, per quanto interessa in questa sede, accertarsi la nullità della stessa, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per l'omesso esame da parte della Corte territoriale di un fatto decisivo, avendo essa ritenuto che tutti i contratti preliminari di vendita conclusi dalla società in bonis, successivamente fallita, fossero stati sciolti dal curatore, senza tener conto di quanto da lui dedotto, ovvero che non era stato posto in essere dal curatore fallimentare alcun atto di scioglimento, ex art. 72 legge fall., del contratto preliminare di vendita immobiliare da lui sottoscritto oggetto della controversia.
Con controricorso notificato in data 11.06.2014 resisteva Controparte_1
eccependo l'infondatezza dell'avversa impugnativa e reiterando le proprie eccezioni.
Con ordinanza n. 5739/19, depositata il 27.02.2019, la Suprema Corte di
Cassazione accoglieva il ricorso, e per l'effetto cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Secondo
i giudici di legittimità la Corte d'appello avrebbe omesso di precisare con quale atto il curatore avrebbe esercitato, ex art. 72 legge fall., la facoltà di scioglimento dal contratto preliminare concluso dal ricorrente nonostante la Pt_1
specifica contestazione sul punto dello stesso che, nell'atto di appello, aveva eccepito che il contratto preliminare da lui concluso non era mai stato sciolto dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 72 L.F. poiché' non era mai stata esercitata nei suoi confronti la facoltà di scioglimento.
Pertanto, con atto di riassunzione notificato in data 17.05.2019, Parte_1
rovvedeva, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a riassumere il giudizio innanzi
[...]
pagina 4 di 11 alla Corte di Appello di Napoli, citando la nonché Controparte_1 CP_5
e (quali meri litisconsorti processuali essendo cessata nei
[...] CP_4
loro confronti la materia del contendere), insistendo affinchè l'Adita Corte, in diversa composizione, in ottemperanza del pronunciamento della Suprema
Corte, rilevata la assenza nei suoi confronti di un atto di scioglimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare, emettesse sentenza ex art. 2932 cc. in danno di ex società Controparte_1 Controparte_6
tornata in bonis, dando esecuzione in forma specifica al preliminare di vendita e disponendo il trasferimento in favore di dell'immobile sito in Parte_1
Acerra via Madonnella con ogni accessione e pertinenza, nonchè del posto auto su area esterna, come da contratto, previa corresponsione da parte del Parte_1
del saldo del prezzo di vendita pattuito. Chiedeva altresì di
[...]
condannare la convenuta società ad un equo risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. per avere agito o resistito in tutti i gradi del giudizio con mala fede o colpa grave, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio comprensive di quelle di tutti i precedenti gradi con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la quale impugnava Controparte_1
l'avverso dedotto, reiterava anche in questa sede l'eccezione preliminare di prescrizione, e chiedeva comunque rigettarsi la domanda proposta da Parte_1
con conferma di quanto statuito nella sentenza n. 4449/2013 emessa
[...]
dalla Corte d'appello di Napoli in data 19.12.2013.
A seguito della regolare riassunzione della causa, successiva alla sopra indicata ordinanza della Corte di Cassazione, questa Corte d'Appello, quale giudice del rinvio, uniformandosi alla statuizione della Suprema Corte sopra illustrata, deve dunque pronunciarsi nuovamente nel merito esaminando preliminarmente la questione, - oggetto di rituale contestazione da parte del e sulla quale Pt_1
è stata riscontrata dal giudice di legittimità l'omessa pronuncia della Corte di pagina 5 di 11 Appello - della sussistenza o meno nei suoi confronti di uno specifico atto di scioglimento del contratto preliminare posto in essere dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 72 Legge Fallimentare.
Al riguardo ritiene questa Corte che tale contestazione sollevata dal è Pt_1
fondata. L'atto ritenuto dalla società immobiliare (in concreto l'atto di citazione notificato dalla società al avente ad oggetto la domanda di rilascio per Pt_1
illegittima occupazione dell'immobile) idoneo a sciogliere nei confronti del il vincolo contrattuale ex art 72 L. Fall. non può infatti considerarsi tale Pt_1
da produrre detto effetto estintivo, in quanto contenente soltanto una generica manifestazione di volontà senza alcuna specifica indicazione del contratto in virtù del quale il occupa l'immobile e che, attraverso tale atto negoziale Pt_1
recettizio, si sarebbe inteso sciogliere ai sensi all'art. 72 Legge Fallimentare.
Difatti sul punto l'atto di citazione richiamato dalla società così recita: “eventuali negozi e/o contratti in virtù dei quali i convenuti occupano gli immobili in discorso devono considerarsi ad essa inopponibili ex art. 45 I.f. ed eventualmente ex art. 2704 c.c. e solo, subordinatamente, sciolti ex art. 72 co. 4
I.f. per effetto della volontà di essa curatela di sciogliersi, quale in ogni caso con il presente atto ribadita”.
Ebbene dalla lettura di quanto sopra si evince chiaramente la mancanza di riferimento ad uno specifico contratto preliminare stipulato con il Pt_1
circostanza che, per l'appunto, impedisce di configurare un concreto ed effettivo esercizio del potere di scioglimento del contratto nei confronti del da Pt_1
parte del curatore fallimentare ex art. 72 Legge Fallimentare.
Accertata dunque la mancanza di un atto del curatore fallimentare di scioglimento del vincolo contrattuale che sia riferibile al preliminare concluso dal e dunque a lui opponibile, e rilevato dunque che il contratto in oggetto Pt_1
non può ritenersi sciolto ai sensi dell'art. 72 Legge Fallimentare, a questo punto pagina 6 di 11 si impone l'esame dell'eccezione preliminare di merito di prescrizione per decorso del termine decennale dell'azione ex art. 2932 cc, eccezione ritualmente sollevata dalla promissaria venditrice sin dal primo grado, puntualmente reiterata nei successivi gradi, ma mai esaminata sino a questo momento poiché ritenuta evidentemente assorbita dalle precedenti pronunce del
Tribunale e della Corte di Appello di rigetto nel merito della domanda ex art. 2932 cc per intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale.
Ciò premesso tutti i diritti nascenti dal contratto preliminare di vendita immobiliare, nella specie sottoscritto dalle parti in data 27.11.1993, compreso quello di cui è causa di proporre azione di esecuzione in forma specifica dello stesso ex art. 2932 cc, si prescrivono nel termine ordinario decennale stabilito dall'art. 2946 cc, decorso il quale si determina l'effetto estintivo ivi stabilito.
Quanto al “dies a quo”, ovvero alla data a partire dalla quale detto termine prescrizionale comincia a decorrere, l'art. 2935 cc dispone che esso va individuato nel giorno a partire dal quale il diritto può essere fatto valere. Con specifico riguardo all' azione prevista dall'art. 2932 c.c., essa è esperibile dal momento in cui uno dei contraenti possa considerarsi inadempiente all'obbligo nascente dal preliminare di concludere il contratto definitivo. Nel caso in esame il ha concluso il contratto preliminare di vendita in data 27.11.1993 con Pt_1
contestuale immissione nell'immobile, mentre solo nell'anno 2006 citava in giudizio la società promittente venditrice per sentirla condannare all'adempimento in forma specifica del già menzionato preliminare ex art. 2932 cc. Ciò premesso, in applicazione del principio generale relativo al tempo dell'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 1183 co 1 cc, qualora, come nel caso di specie, nel contratto preliminare non è espressamente previsto un termine entro cui la prestazione (ovvero la stipula del contratto definitivo) deve essere eseguita, essa è immediatamente esigibile dall'avente diritto nei pagina 7 di 11 confronti della controparte. È dunque da quel momento che il diritto alla esecuzione in forma specifica poteva essere fatto valere dal promissario acquirente, e da quella data ha cominciato quindi a decorrere il termine prescrizionale ordinario di dieci anni, con la conseguenza che, a norma degli art. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'inattività delle parti, protrattasi per oltre un decennio a partire da detto “dies a quo” del 27.11.1993, ha comportato l'estinzione del diritto medesimo per intervenuta prescrizione. Difatti dal 1993 al 2006 (data quest'ultima di proposizione dell'azione giudiziaria) sono decorsi 13 anni senza che risulti provato, sulla base degli atti e documenti di causa, né il compimento da parte di colui che intende far valere il diritto di alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cc, né alcun atto di riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale si intende far valere il diritto avente ugualmente effetto interruttivo ai sensi dell'art. 2944 cc.
A tal riguardo non giova in queste sede il richiamo fatto dalla parte appellante agli acconti pagati successivamente alla stipula del contratto preliminare che, unitamente alla lunga attività giudiziaria, avrebbero interrotto la prescrizione e mantenuto in vita il diritto dello stesso alla proposizione dell'azione ex art. 2932 cc. Difatti da un puntuale esame degli assegni prodotti in atti versati dal Pt_1
a titolo di acconto, e seppur per mera ipotesi si volesse ritenere la ricevuta di tali pagamenti come atto di riconoscimento del diritto al trasferimento dell'immobile da cui far decorrere il termine prescrizionale, in ogni caso si evince da detta documentazione che detti assegni e relative ricevute risalgono anch'essi all'anno 1993 per cui risultano comunque atti inidonei ad interrompere il termine prescrizionale decennale che si sarebbe comunque, anche in tal caso, consumato alla fine dell'anno 2003. Inconferente appare infine il riferimento dell'appellante ad altre azioni giudiziarie intentate nei confronti della medesima società venditrice in quanto o relative a giudizi di cui non è parte l'appellante o pagina 8 di 11 aventi un diverso oggetto e non implicanti l'esercizio del diritto di cui all'art. 2932 cc
Va dunque accolta l'eccezione di prescrizione formulata dall'appellata società, con conseguente estinzione del diritto del alla esecuzione in forma Pt_1
specifica del preliminare di vendita ex art. 2932 c.c., ovvero al trasferimento coattivo della proprietà dell'immobile, con rigetto quindi della relativa domanda da questi proposta nei confronti della società promissaria venditrice.
Naturalmente il rigetto della domanda proposta dal per intervenuta Pt_1
estinzione per prescrizione del diritto con essa azionato, assorbe la domanda dallo stesso avanzata di condanna della società al Controparte_1
risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 comma 1 cpc, presupponendo quest'ultima la fondatezza e l'accoglimento della domanda principale del invece rigettata per le predette ragioni. Pt_1
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da lite temeraria, a sua volta proposta sin dall'inizio, ex art. 96 comma 2 cpc, dalla società resistente va invece rigettata per mancanza sia del presupposto Controparte_1
soggettivo della violazione da parte del delle regole di normale Pt_1
prudenza stante l'obiettiva complessità della fattispecie da cui può evincersi l'assenza di colpa del medesimo nella proposizione dell'azione, sia dell'elemento oggettivo, non risultando né allegate, né provate dalla società convenuta circostanze idonee da cui desumere sia la trascrizione della domanda giudiziale, sia il verificarsi di concreti danni dovuti a detta presunta trascrizione della domanda da parte dell'attore.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la condanna Parte_1
dello stesso al pagamento, in favore dell'appellata Controparte_7
delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio sin qui svolti che si liquidano pagina 9 di 11 come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00), e delle fasi di giudizio effettivamente per ciascun grado svolte.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), risultando l'appello respinto integralmente, l'appellante ha l'obbligo di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando a seguito di giudizio di rinvio ex artt. 392 e ss. cpc, così provvede:
1)Rigetta per intervenuta prescrizione la domanda proposta ex art. 2932 cc da nei confronti di di esecuzione in forma Parte_1 Controparte_1
specifica del preliminare di compravendita immobiliare in oggetto;
2) Rigetta le domande di risarcimento del danno ex art. 96 cpc reciprocamente proposte dalle parti;
3) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida: per il primo grado in € 7.051,50 per
[...]
compensi di avvocato oltre rimborso forf. del 15 % sui compensi, iva e cpa;
per il grado di appello in € 4.995,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forf. del
15 % sui compensi, iva e cpa;
per il giudizio di Cassazione in € 3.827,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forf. del 15 % sui compensi, iva e cpa;
per il presente giudizio di rinvio in € 4.995,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forf. del 15 % sui compensi, iva e cpa, il tutto con attribuzione all'avv. Arturo
Rianna;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti, a norma dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante Pt_1
pagina 10 di 11 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Pt_1
dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli il 30.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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