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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/06/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 33/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Maria Antonella Sechi Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 33 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin e
Teodoro Rodin, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Nuoro .50, rappresentato e difeso dagli avvocati
Giuliana Murino e Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 14 maggio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 la Corte ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
voglia:
1)- condannare l'Istituito appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella misura complessiva di € 2.250,50, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, e quelle di questo grado secondo giustizia, disponendo la distrazione in favore dei sottoscritti
procuratori, antistatari;
2)- nella denegata ipotesi di rigetto, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle
spese e compensi di giudizio, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., che il proprio nucleo familiare convivente ha un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e ss.
ii. e mm.) e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi nell'anno precedente.
Nell'interesse dell'appellato:
L'adita Corte, contrariis reiectis, voglia respingere l'appello perchè infondato;
condannando l'appellante al pagamento delle competenze di questo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 14 settembre 2020 Pt_1
ha lamentato l'insufficiente indennizzo pari al 12 % riconosciutogli dall'
[...] CP_1
siccome correlato ai postumi di due infortuni occorsigli in occasione dello svolgimento del suo lavoro il 15 marzo 2017 ed il 28 gennaio 2019, rispettivamente indennizzati in misura pari al 5 % ed al 2 %, ed al danno biologico originato da protrusioni discali del rachide lombare responsabili di un pregiudizio stimato dall'Istituto in ragione di un valore percentuale pari al 6 %.
Ha quindi chiesto il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 19 % ovvero nella diversa misura da accertarsi in causa con la conseguente condanna dell' alla CP_1
erogazione dell'indennizzo in rendita ovvero in capitale.
L' si è ritualmente costituito in giudizio ed ai soli fini conciliativi ha offerto la CP_1
percentuale del 10% per la spondilodiscopatia che conglobata con le altre componenti determina un danno complessivo del 16% invitando controparte a pronunciarsi sull'offerta.
2 La difesa del ha aderito alla proposta formulata dall' nella memoria Pt_1 CP_1
difensiva e ribadita nelle note sostitutive del 21 novembre 2020 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
La causa è stata quindi definita in conformità a quanto domandato dalle parti con la sentenza n. 1131/2020 del 12 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha condannato, utilizzando il criterio della cd. soccombenza virtuale, l' alla rifusione delle spese di CP_1
lite in favore del quantificandole in complessivi 812,50 euro, oltre spese generali in Pt_1
ragione del 15 % ed accessori di legge.
Il giudice di prime cure a tale riguardo ha applicato i valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 e successive modifiche per lo scaglione di valore fino a 26.000,00 euro relativamente alle cause previdenziali limitando il compenso riconoscibile alle prime due fasi ivi previste ossia quella di studio e quella introduttiva.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
14 settembre 2020, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito concludendo nei termini sopra esposti. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il lavoratore appellante con un unico articolato motivo di doglianza ha censurato la decisione del giudice di prime cure sotto tre distinti profili.
Con il primo lamenta il mancato riconoscimento del compenso dovuto relativamente alle fasi istruttoria e decisoria che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, si sono effettivamente svolte.
In particolare deduce l'appellante che la prima di tali fasi si è articolata nell'esame della proposta transattiva formulata dall'Istituto che ha richiesto una consultazione col cliente ed ha poi ricompreso l'esame degli scritti e documenti di parte convenuta, i provvedimenti giudiziali e le deduzioni inserite a verbale.
La seconda delle predette fasi ha invece incluso: la precisazione delle conclusioni, le note illustrative, la redazione ed il deposito della nota spese ed altri adempimenti successivi al deposito della sentenza.
3 Altro motivo di censura concerne la quantificazione dei compensi in maniera sommaria e
onnicomprensiva posto che non viene specificato quale sia l'importo rispettivamente liquidato per ciascuna delle due fasi ritenute meritevoli di ristoro, ossia quella di studio e quella introduttiva del giudizio, restando di conseguenza preclusa la verifica sulla corretta applicazione dei criteri previsti dal D.M. n. 55/2014.
Il terzo ed ultimo motivo di doglianza si incentra sulla mancata indicazione, in violazione dell'insegnamento della Corte di Cassazione, delle ragioni che giustificano, in presenza di una nota spese prodotta dalla parte interessata, la riduzione dei compensi riconoscibili al di sotto di quelli ivi richiesti.
L'appellante ha quindi concluso deducendo che i compensi minimi per scaglione di riferimento dovuti ammontano a complessivi 2.250,00 euro, oltre spese generali del 15 % ed accessori di legge secondo, l'elencazione ivi esposta (ossia euro 442,50 per la fase di studio della controversia, euro 370,50 per la fase introduttiva del giudizio, euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 962,50 per la fase decisionale).
*
1. Il motivo di appello sopra citato, ad avviso della Corte, è solo in parte fondato e come tale
è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
2. Il Collegio reputa anzitutto che sia esente dai vizi lamentati la decisione del primo giudice di non liquidare i compensi per la fase istruttoria e/o di trattazione, neppure in limiti estremamente ridotti.
Difatti dall'esame degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo del giudizio di prime cure risulta che la stessa non si è nella sostanza svolta.
Emerge infatti che l' nel costituirsi in giudizio con una memoria difensiva CP_1
alquanto concisa ha formulato l'offerta transattiva di cui si è già dato conto ed ha sinteticamente contestato, per il caso di mancata accettazione dell'offerta, il fondamento dell'avversa domanda.
La controversia risulta esser stata definita (con sentenza peraltro resa a distanza di meno di tre mesi dal deposito del ricorso introduttivo) all'esito di un'unica udienza virtuale, perché celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ove la difesa del ha dichiarato di Pt_1
4 accettare la proposta avversa ed ha chiesto la rifusione delle spese di lite in base alla nota depositata in atti.
Le stringate note sostitutive a tal fine depositate recano le conclusioni della parte talchè
l'appellante non ha compiuto, onde legittimare il diritto al relativo compenso, nessuna tra le attività contemplate dal D.M. n. 55 del 2014 per quanto attiene alla fase di trattazione e/o istruttoria.
Nella sostanza egli si è limitato ad esaminare la memoria difensiva avversa e la documentazione ad essa allegata (attività questa che ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b) del
D.M. rientra nella fase introduttiva) ed ha dichiarato di aderire alla proposta transattiva previa consultazione col cliente, attività del pari espressamente ricompresa nell'ultimo inciso del richiamato paragrafo b) del predetto comma 5.
Ha quindi curato la precisazione delle conclusioni ed il deposito della nota spese, attività
entrambe riferibili non alla fase istruttoria/trattazione ma alla fase decisionale come prevede l'art. 4, c. 5, lett. d) del D.M. n. 55/2014.
Tale disposizione contempla, infatti, l'esame del provvedimento giudiziale con il quale è stata disposta la trattazione scritta della causa per l'unica udienza svoltasi e del verbale telematico reso all'esito di tale udienza virtuale col quale il primo giudice ha laconicamente dato atto della pronuncia della sentenza, con l'evidente fine di garantire la continuità degli eventi nel registro telematico.
La sentenza appellata sul punto appare quindi rispettosa dell'art. 4, comma 5, e in particolare della lettera c), ultimo capoverso del D.M. 55/2014 vigente che, significativamente, prevede che “la fase istruttoria”, al pari peraltro di quella di trattazione, “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
D'altra parte la sentenza gravata risulta del tutto in linea con l'orientamento ormai consolidatosi in seno alla Suprema Corte, che il Collegio, come già avvenuto in precedenti recenti pronunce, intende recepire anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c..
Secondo la Corte di legittimità infatti “in tema di liquidazione delle spese processuali, in base al DM n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la
produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella
decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per
5 quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce
di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima
udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero
sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie
e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente
direttamente fissata l'udienza di precisazione conclusioni, senza il compimento di nessuna
ulteriore attività e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto
d'appello ovvero, successivamente, con o gli scritti conclusionali” (cfr. . Cass. sent. n.
10206/2021e n. Cass. sent. n. 21329/2022).
Va soggiunto che se è vero che la Suprema Corte con le pronunzie n. 8561/2023 e
28627/2023, il DM 55 del 2014, ha chiarito che la disciplina in esame prevede un compenso
unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria, dando quindi rilievo non solo allo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, quale l'espletamento di prove orali o di una consulenza tecnica d'ufficio, ma anche di trattazione della causa, è anche vero che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria/di trattazione, ai sensi del citato art. 4, comma quinto, lettera c, del D.M.
55 del 2014, ciò che rileva è comunque lo svolgimento effettivo dell'attività di trattazione, effettività dalla quale non si può comunque prescindere.
Difatti, a riprova della necessità di adottare un approccio sostanziale e non di tipo meramente formale quanto alla delimitazione della esatta portata della disciplina in questione, con l'ordinanza n. 8561/2023, la Suprema Corte ha rilevato che in quel caso vi era stata effettivamente, all'esito della prima udienza, una fase di trattazione, nell'ambito della quale era stata disposta “dapprima l'integrazione del contraddittorio agli appellati non costituiti”, essendosi in seguito “proceduto alla ricostruzione dei fascicoli smarriti, con fissazione di apposite udienze per la cura dei suddetti incombenti”, ovvero “nell'ambito della fase di trattazione, un'attività difensiva idonea a giustificare la liquidazione del compenso previsto per la predetta fase processuale, dalla tariffa in vigore”, del tutto assente invece, per le ragioni già sopra precisate, nel caso del come si è avuto modo di chiarire. Pt_1
Appare quindi corretta la decisione del primo giudice quanto al mancato riconoscimento del compenso per tale fase alla luce dei principi sopra esposti.
6 3. Diverse le conclusioni cui è possibile pervenire per quanto concerne la fase decisionale rispetto alla quale le doglianze avanzate dall'appellante appaiono condivisibili, anche alla luce di quanto già esposto nel capo che precede relativamente alla sussunzione di talune delle attività defensionali ivi richiamate proprio nella fase decisionale.
Tale fase infatti, avuto riguardo al disposto del citato art. 4, a ben vedere attiene non solo alla mera precisazione delle conclusioni e all'esame di quelle formulate dalle altre parti del giudizio, attività che comunque la difesa appellante ha svolto seppur rispetto ad atti difensivi di assai modesta complessità, ma ricomprende altri incombenti per i quali è quindi giustificato il riconoscimento di un compenso.
Si intende far riferimento, in particolare, all'esame ed alla registrazione o pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio, comprese le richieste di copia al cancelliere e il ritiro del fascicolo (in tal senso si è pronunciata la Corte di legittimità con la recente ordinanza n.
5289/2023, cui è seguita la conforme ordinanza n. 26843/2023, a mente della quale In tema
di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse
conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la
fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del D.M. n. 55 del 2014,
ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del
provvedimento conclusivo del giudizio).
4. Il Collegio reputa infine infondate le ulteriori doglianze avanzate dalla difesa appellante:
quanto alla sommaria ed onnicomprensiva determinazione del compenso professionale osserva la Corte che il giudice di prime cure ha chiaramente manifestato la volontà di liquidarlo per le sole fasi studio ed introduttiva e non per quelle istruttoria e decisoria,
applicando a tal fine i valori tariffari minimi per lo scaglione di riferimento.
D'altronde che tale fosse la volontà del giudice lo si ricava dal tenore delle difese dell'appellante che riportano a pag. 4 dell'atto di appello, laddove viene prospettata l'entità
dei compensi rivendicati in causa, proprio i valori minimi (ossia euro 442,50 ed euro 370,50
pari a complessivi euro 813,00) previsti per le due fasi anzidette dal D.M. n. 55/2014
relativamente alle cause previdenziali.
4.1. Con riguardo, invece, all'immotivato scostamento del Tribunale rispetto ai valori indicati nella nota spese, in disparte il riferimento a precedenti giurisprudenziali che non
7 paiono pertinenti con la disciplina prevista dal D.M. n. 55/2014 posto che fanno riferimento alle voci diritti di procuratore ed onorari di avvocato ormai da tempo non più utilizzate, le ragioni di doglianza non sono fondate.
La Suprema Corte ha chiarito (cfr. Cass. sent. n. 1972/2014) che La nota delle spese di cui
all'art. 75 c.p.c. non è vincolante per il giudice, il quale, nel condannare la parte
soccombente alla rifusione delle spese in favore di quella vittoriosa (art. 91, comma primo,
c.p.c.), può tuttavia escludere la ripetizione delle spese ritenute eccessive o superflue (art. 92,
comma primo, c.p.c.).
La sentenza gravata appare pertanto adottata in coerenza con tale insegnamento avendo il
Tribunale debitamente spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto (erroneamente per quanto testè osservato per la sola fase decisionale, profilo che tuttavia non assume rilievo per quanto attiene alla disamina di tale autonoma ragione di doglianza) di dover liquidare il compenso per le fasi istruttoria/trattazione ed appunto decisionale.
5. Ritiene, pertanto, in conclusione questa Corte di dover procedere, in parziale accoglimento dell'atto di appello, alla rideterminazione dei compensi del primo grado del giudizio, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiungendo quindi all'importo di 812,50 euro, correttamente liquidato in sentenza per le fasi di studio e introduttiva e qui non censurato,
l'ulteriore importo che la parte ha quantificato in 962,50 € per la fase decisoria, invero conforme a quello previsto nella tabella delle cause di previdenza in base ai valori minimi
(ottenuti riducendo il valore medio di 1.925,00 € del 50%) dello scaglione pacificamente applicabile (ossia quello tra 5.200,01 e 26.000,00 euro (così a pag. 4 del ricorso in appello), in considerazione della evidente semplicità della lite, definita come detto all'esito di un'unica udienza virtuale nell'arco di meno di tre mesi a partire dal deposito del ricorso introduttivo.
Tali compensi minimi sono quindi pari, per la fase di studio, introduttiva e decisoria,
complessivamente a 1.775,00 euro, ottenuti riducendo del 50% gli importi previsti per le controversie di questo valore nella tabella delle cause di previdenza dal D.M. n. 55/2014,
oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
6. Quanto alle spese del giudizio di appello va considerata la parziale soccombenza della parte appellante, le cui ragioni sono state, come visto, solo in parte riconosciute.
8 Conseguentemente appare ragionevole disporne la compensazione per metà tra le parti mentre la residua metà, da liquidarsi come da dispositivo in favore della parte appellante parzialmente vittoriosa, va quantificata considerando i parametri minimi previsti per i giudizi davanti alla Corte d'Appello per le controversie di valore pari alla differenza tra la somma spettante a titolo di spese legali (1.775,00 euro) e quella di 812,50 euro liquidata dal giudice di primo grado ovvero di valore compreso tra 1.100,01 e 5.200,00 euro, includendo nella stessa anche le spese generali al 15% (v. su tale criterio Cass. Ord. sez. lav. n. 4159/2017).
L'ammontare della stessa è quindi pari ad euro 480,75 considerando le fasi di studio, introduttiva e decisionale (euro 536,00 + euro 536,00 + euro 851,00 ridotti del 50% per calcolare i valori minimi e questi ultimi poi compensati per metà tra le parti), oltre spese generali al 15% e gli accessori dovuti per legge.
Non spetta, infatti, neppure per questo grado la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza delle attività previste dalla lettera c) dell'art. 4, comma 4, del D.M. n. 55 del 2014 in ragione sempre dei principi sopra evidenziati (la presente causa, dopo vari rinvii per ragioni organizzative che non hanno comportato lo svolgimento di particolari attività difensive, è stata trattenuta in decisione all'esito della udienza del 15 maggio 2025).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori dell'appellante che si sono dichiarati antistatari nei relativi atti difensivi.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da nei confronti Parte_1
dell' avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1131/2020 CP_1
del 2 dicembre 2020 e, in parziale riforma della stessa, liquida in euro 1.775,00 le spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre spese generali al 15% e accessori CP_1
dovuti per legge;
2. Dichiara compensate per metà tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna l alla rifusione della restante parte in favore dell'appellante, che liquida in CP_1
complessivi euro 480,75, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge;
9 3. Dispone la distrazione delle spese di lite, nella misura liquidata ai capi che precedono per entrambi i gradi del giudizio in favore dei difensori di i quali si sono Parte_1
dichiarati antistatari negli atti difensivi depositati in primo grado ed in grado di appello.
Così deciso in Cagliari il 27 giugno 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Maria Antonella Sechi Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 33 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin e
Teodoro Rodin, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Nuoro .50, rappresentato e difeso dagli avvocati
Giuliana Murino e Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 14 maggio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 la Corte ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
voglia:
1)- condannare l'Istituito appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella misura complessiva di € 2.250,50, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, e quelle di questo grado secondo giustizia, disponendo la distrazione in favore dei sottoscritti
procuratori, antistatari;
2)- nella denegata ipotesi di rigetto, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle
spese e compensi di giudizio, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., che il proprio nucleo familiare convivente ha un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e ss.
ii. e mm.) e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi nell'anno precedente.
Nell'interesse dell'appellato:
L'adita Corte, contrariis reiectis, voglia respingere l'appello perchè infondato;
condannando l'appellante al pagamento delle competenze di questo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 14 settembre 2020 Pt_1
ha lamentato l'insufficiente indennizzo pari al 12 % riconosciutogli dall'
[...] CP_1
siccome correlato ai postumi di due infortuni occorsigli in occasione dello svolgimento del suo lavoro il 15 marzo 2017 ed il 28 gennaio 2019, rispettivamente indennizzati in misura pari al 5 % ed al 2 %, ed al danno biologico originato da protrusioni discali del rachide lombare responsabili di un pregiudizio stimato dall'Istituto in ragione di un valore percentuale pari al 6 %.
Ha quindi chiesto il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 19 % ovvero nella diversa misura da accertarsi in causa con la conseguente condanna dell' alla CP_1
erogazione dell'indennizzo in rendita ovvero in capitale.
L' si è ritualmente costituito in giudizio ed ai soli fini conciliativi ha offerto la CP_1
percentuale del 10% per la spondilodiscopatia che conglobata con le altre componenti determina un danno complessivo del 16% invitando controparte a pronunciarsi sull'offerta.
2 La difesa del ha aderito alla proposta formulata dall' nella memoria Pt_1 CP_1
difensiva e ribadita nelle note sostitutive del 21 novembre 2020 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
La causa è stata quindi definita in conformità a quanto domandato dalle parti con la sentenza n. 1131/2020 del 12 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha condannato, utilizzando il criterio della cd. soccombenza virtuale, l' alla rifusione delle spese di CP_1
lite in favore del quantificandole in complessivi 812,50 euro, oltre spese generali in Pt_1
ragione del 15 % ed accessori di legge.
Il giudice di prime cure a tale riguardo ha applicato i valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 e successive modifiche per lo scaglione di valore fino a 26.000,00 euro relativamente alle cause previdenziali limitando il compenso riconoscibile alle prime due fasi ivi previste ossia quella di studio e quella introduttiva.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
14 settembre 2020, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito concludendo nei termini sopra esposti. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il lavoratore appellante con un unico articolato motivo di doglianza ha censurato la decisione del giudice di prime cure sotto tre distinti profili.
Con il primo lamenta il mancato riconoscimento del compenso dovuto relativamente alle fasi istruttoria e decisoria che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, si sono effettivamente svolte.
In particolare deduce l'appellante che la prima di tali fasi si è articolata nell'esame della proposta transattiva formulata dall'Istituto che ha richiesto una consultazione col cliente ed ha poi ricompreso l'esame degli scritti e documenti di parte convenuta, i provvedimenti giudiziali e le deduzioni inserite a verbale.
La seconda delle predette fasi ha invece incluso: la precisazione delle conclusioni, le note illustrative, la redazione ed il deposito della nota spese ed altri adempimenti successivi al deposito della sentenza.
3 Altro motivo di censura concerne la quantificazione dei compensi in maniera sommaria e
onnicomprensiva posto che non viene specificato quale sia l'importo rispettivamente liquidato per ciascuna delle due fasi ritenute meritevoli di ristoro, ossia quella di studio e quella introduttiva del giudizio, restando di conseguenza preclusa la verifica sulla corretta applicazione dei criteri previsti dal D.M. n. 55/2014.
Il terzo ed ultimo motivo di doglianza si incentra sulla mancata indicazione, in violazione dell'insegnamento della Corte di Cassazione, delle ragioni che giustificano, in presenza di una nota spese prodotta dalla parte interessata, la riduzione dei compensi riconoscibili al di sotto di quelli ivi richiesti.
L'appellante ha quindi concluso deducendo che i compensi minimi per scaglione di riferimento dovuti ammontano a complessivi 2.250,00 euro, oltre spese generali del 15 % ed accessori di legge secondo, l'elencazione ivi esposta (ossia euro 442,50 per la fase di studio della controversia, euro 370,50 per la fase introduttiva del giudizio, euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 962,50 per la fase decisionale).
*
1. Il motivo di appello sopra citato, ad avviso della Corte, è solo in parte fondato e come tale
è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
2. Il Collegio reputa anzitutto che sia esente dai vizi lamentati la decisione del primo giudice di non liquidare i compensi per la fase istruttoria e/o di trattazione, neppure in limiti estremamente ridotti.
Difatti dall'esame degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo del giudizio di prime cure risulta che la stessa non si è nella sostanza svolta.
Emerge infatti che l' nel costituirsi in giudizio con una memoria difensiva CP_1
alquanto concisa ha formulato l'offerta transattiva di cui si è già dato conto ed ha sinteticamente contestato, per il caso di mancata accettazione dell'offerta, il fondamento dell'avversa domanda.
La controversia risulta esser stata definita (con sentenza peraltro resa a distanza di meno di tre mesi dal deposito del ricorso introduttivo) all'esito di un'unica udienza virtuale, perché celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ove la difesa del ha dichiarato di Pt_1
4 accettare la proposta avversa ed ha chiesto la rifusione delle spese di lite in base alla nota depositata in atti.
Le stringate note sostitutive a tal fine depositate recano le conclusioni della parte talchè
l'appellante non ha compiuto, onde legittimare il diritto al relativo compenso, nessuna tra le attività contemplate dal D.M. n. 55 del 2014 per quanto attiene alla fase di trattazione e/o istruttoria.
Nella sostanza egli si è limitato ad esaminare la memoria difensiva avversa e la documentazione ad essa allegata (attività questa che ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b) del
D.M. rientra nella fase introduttiva) ed ha dichiarato di aderire alla proposta transattiva previa consultazione col cliente, attività del pari espressamente ricompresa nell'ultimo inciso del richiamato paragrafo b) del predetto comma 5.
Ha quindi curato la precisazione delle conclusioni ed il deposito della nota spese, attività
entrambe riferibili non alla fase istruttoria/trattazione ma alla fase decisionale come prevede l'art. 4, c. 5, lett. d) del D.M. n. 55/2014.
Tale disposizione contempla, infatti, l'esame del provvedimento giudiziale con il quale è stata disposta la trattazione scritta della causa per l'unica udienza svoltasi e del verbale telematico reso all'esito di tale udienza virtuale col quale il primo giudice ha laconicamente dato atto della pronuncia della sentenza, con l'evidente fine di garantire la continuità degli eventi nel registro telematico.
La sentenza appellata sul punto appare quindi rispettosa dell'art. 4, comma 5, e in particolare della lettera c), ultimo capoverso del D.M. 55/2014 vigente che, significativamente, prevede che “la fase istruttoria”, al pari peraltro di quella di trattazione, “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
D'altra parte la sentenza gravata risulta del tutto in linea con l'orientamento ormai consolidatosi in seno alla Suprema Corte, che il Collegio, come già avvenuto in precedenti recenti pronunce, intende recepire anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c..
Secondo la Corte di legittimità infatti “in tema di liquidazione delle spese processuali, in base al DM n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la
produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella
decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per
5 quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce
di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima
udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero
sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie
e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente
direttamente fissata l'udienza di precisazione conclusioni, senza il compimento di nessuna
ulteriore attività e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto
d'appello ovvero, successivamente, con o gli scritti conclusionali” (cfr. . Cass. sent. n.
10206/2021e n. Cass. sent. n. 21329/2022).
Va soggiunto che se è vero che la Suprema Corte con le pronunzie n. 8561/2023 e
28627/2023, il DM 55 del 2014, ha chiarito che la disciplina in esame prevede un compenso
unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria, dando quindi rilievo non solo allo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, quale l'espletamento di prove orali o di una consulenza tecnica d'ufficio, ma anche di trattazione della causa, è anche vero che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria/di trattazione, ai sensi del citato art. 4, comma quinto, lettera c, del D.M.
55 del 2014, ciò che rileva è comunque lo svolgimento effettivo dell'attività di trattazione, effettività dalla quale non si può comunque prescindere.
Difatti, a riprova della necessità di adottare un approccio sostanziale e non di tipo meramente formale quanto alla delimitazione della esatta portata della disciplina in questione, con l'ordinanza n. 8561/2023, la Suprema Corte ha rilevato che in quel caso vi era stata effettivamente, all'esito della prima udienza, una fase di trattazione, nell'ambito della quale era stata disposta “dapprima l'integrazione del contraddittorio agli appellati non costituiti”, essendosi in seguito “proceduto alla ricostruzione dei fascicoli smarriti, con fissazione di apposite udienze per la cura dei suddetti incombenti”, ovvero “nell'ambito della fase di trattazione, un'attività difensiva idonea a giustificare la liquidazione del compenso previsto per la predetta fase processuale, dalla tariffa in vigore”, del tutto assente invece, per le ragioni già sopra precisate, nel caso del come si è avuto modo di chiarire. Pt_1
Appare quindi corretta la decisione del primo giudice quanto al mancato riconoscimento del compenso per tale fase alla luce dei principi sopra esposti.
6 3. Diverse le conclusioni cui è possibile pervenire per quanto concerne la fase decisionale rispetto alla quale le doglianze avanzate dall'appellante appaiono condivisibili, anche alla luce di quanto già esposto nel capo che precede relativamente alla sussunzione di talune delle attività defensionali ivi richiamate proprio nella fase decisionale.
Tale fase infatti, avuto riguardo al disposto del citato art. 4, a ben vedere attiene non solo alla mera precisazione delle conclusioni e all'esame di quelle formulate dalle altre parti del giudizio, attività che comunque la difesa appellante ha svolto seppur rispetto ad atti difensivi di assai modesta complessità, ma ricomprende altri incombenti per i quali è quindi giustificato il riconoscimento di un compenso.
Si intende far riferimento, in particolare, all'esame ed alla registrazione o pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio, comprese le richieste di copia al cancelliere e il ritiro del fascicolo (in tal senso si è pronunciata la Corte di legittimità con la recente ordinanza n.
5289/2023, cui è seguita la conforme ordinanza n. 26843/2023, a mente della quale In tema
di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse
conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la
fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del D.M. n. 55 del 2014,
ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del
provvedimento conclusivo del giudizio).
4. Il Collegio reputa infine infondate le ulteriori doglianze avanzate dalla difesa appellante:
quanto alla sommaria ed onnicomprensiva determinazione del compenso professionale osserva la Corte che il giudice di prime cure ha chiaramente manifestato la volontà di liquidarlo per le sole fasi studio ed introduttiva e non per quelle istruttoria e decisoria,
applicando a tal fine i valori tariffari minimi per lo scaglione di riferimento.
D'altronde che tale fosse la volontà del giudice lo si ricava dal tenore delle difese dell'appellante che riportano a pag. 4 dell'atto di appello, laddove viene prospettata l'entità
dei compensi rivendicati in causa, proprio i valori minimi (ossia euro 442,50 ed euro 370,50
pari a complessivi euro 813,00) previsti per le due fasi anzidette dal D.M. n. 55/2014
relativamente alle cause previdenziali.
4.1. Con riguardo, invece, all'immotivato scostamento del Tribunale rispetto ai valori indicati nella nota spese, in disparte il riferimento a precedenti giurisprudenziali che non
7 paiono pertinenti con la disciplina prevista dal D.M. n. 55/2014 posto che fanno riferimento alle voci diritti di procuratore ed onorari di avvocato ormai da tempo non più utilizzate, le ragioni di doglianza non sono fondate.
La Suprema Corte ha chiarito (cfr. Cass. sent. n. 1972/2014) che La nota delle spese di cui
all'art. 75 c.p.c. non è vincolante per il giudice, il quale, nel condannare la parte
soccombente alla rifusione delle spese in favore di quella vittoriosa (art. 91, comma primo,
c.p.c.), può tuttavia escludere la ripetizione delle spese ritenute eccessive o superflue (art. 92,
comma primo, c.p.c.).
La sentenza gravata appare pertanto adottata in coerenza con tale insegnamento avendo il
Tribunale debitamente spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto (erroneamente per quanto testè osservato per la sola fase decisionale, profilo che tuttavia non assume rilievo per quanto attiene alla disamina di tale autonoma ragione di doglianza) di dover liquidare il compenso per le fasi istruttoria/trattazione ed appunto decisionale.
5. Ritiene, pertanto, in conclusione questa Corte di dover procedere, in parziale accoglimento dell'atto di appello, alla rideterminazione dei compensi del primo grado del giudizio, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiungendo quindi all'importo di 812,50 euro, correttamente liquidato in sentenza per le fasi di studio e introduttiva e qui non censurato,
l'ulteriore importo che la parte ha quantificato in 962,50 € per la fase decisoria, invero conforme a quello previsto nella tabella delle cause di previdenza in base ai valori minimi
(ottenuti riducendo il valore medio di 1.925,00 € del 50%) dello scaglione pacificamente applicabile (ossia quello tra 5.200,01 e 26.000,00 euro (così a pag. 4 del ricorso in appello), in considerazione della evidente semplicità della lite, definita come detto all'esito di un'unica udienza virtuale nell'arco di meno di tre mesi a partire dal deposito del ricorso introduttivo.
Tali compensi minimi sono quindi pari, per la fase di studio, introduttiva e decisoria,
complessivamente a 1.775,00 euro, ottenuti riducendo del 50% gli importi previsti per le controversie di questo valore nella tabella delle cause di previdenza dal D.M. n. 55/2014,
oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
6. Quanto alle spese del giudizio di appello va considerata la parziale soccombenza della parte appellante, le cui ragioni sono state, come visto, solo in parte riconosciute.
8 Conseguentemente appare ragionevole disporne la compensazione per metà tra le parti mentre la residua metà, da liquidarsi come da dispositivo in favore della parte appellante parzialmente vittoriosa, va quantificata considerando i parametri minimi previsti per i giudizi davanti alla Corte d'Appello per le controversie di valore pari alla differenza tra la somma spettante a titolo di spese legali (1.775,00 euro) e quella di 812,50 euro liquidata dal giudice di primo grado ovvero di valore compreso tra 1.100,01 e 5.200,00 euro, includendo nella stessa anche le spese generali al 15% (v. su tale criterio Cass. Ord. sez. lav. n. 4159/2017).
L'ammontare della stessa è quindi pari ad euro 480,75 considerando le fasi di studio, introduttiva e decisionale (euro 536,00 + euro 536,00 + euro 851,00 ridotti del 50% per calcolare i valori minimi e questi ultimi poi compensati per metà tra le parti), oltre spese generali al 15% e gli accessori dovuti per legge.
Non spetta, infatti, neppure per questo grado la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza delle attività previste dalla lettera c) dell'art. 4, comma 4, del D.M. n. 55 del 2014 in ragione sempre dei principi sopra evidenziati (la presente causa, dopo vari rinvii per ragioni organizzative che non hanno comportato lo svolgimento di particolari attività difensive, è stata trattenuta in decisione all'esito della udienza del 15 maggio 2025).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori dell'appellante che si sono dichiarati antistatari nei relativi atti difensivi.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da nei confronti Parte_1
dell' avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1131/2020 CP_1
del 2 dicembre 2020 e, in parziale riforma della stessa, liquida in euro 1.775,00 le spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre spese generali al 15% e accessori CP_1
dovuti per legge;
2. Dichiara compensate per metà tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna l alla rifusione della restante parte in favore dell'appellante, che liquida in CP_1
complessivi euro 480,75, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge;
9 3. Dispone la distrazione delle spese di lite, nella misura liquidata ai capi che precedono per entrambi i gradi del giudizio in favore dei difensori di i quali si sono Parte_1
dichiarati antistatari negli atti difensivi depositati in primo grado ed in grado di appello.
Così deciso in Cagliari il 27 giugno 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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