Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/06/2025, n. 12275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12275 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12275/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05606/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5606 del 2021, proposto dalla ditta individuale “ VO TA ” in persona del legale rappresentante pro tempore e dal sig. VO TA, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Cardarelli e Diego Campugiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Gestore dei servizi energetici, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Ministero delle imprese e del made in Italy , in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
a) del provvedimento prot P20210009082 del 23 marzo 2021, con il quale GSE ha respinto l'istanza presentata dall'odierno ricorrente ai sensi dell'art.42 comma 3 secondo periodo del dlgs 28/2011 come modificato dall'art.1 comma 960 lett.a della Legge n.205 del 27 dicembre 2017 e dell'art. 13 bis secondo comma del DL n.101 del 3 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.128 del 2 novembre 2019 in relazione all'impianto fotovoltaico n. 230006 di potenza pari a 16,1 kW, sito in via Artigiani 17 nel Comune di Castenedolo (BS);
b) di ogni atto connesso presupposto e consequenziale al provvedimento impugnato sub a),
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del G.S.E.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento in epigrafe, di conferma della decadenza dagli incentivi da questi percepiti, contestandone l'illegittimità sulla scorta di un unico motivo di ricorso, così rubricato " 1.Violazione e falsa applicazione dell’art.97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art 13 bis comma 2 del DL n.101/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.128/2019, non-ché dell’art. 42 comma 3, secondo periodo del D.Lgs 28/2011. Eccesso di potere per sviamento e per disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione ".
2. Si è costituito il G.S.E. che, con successiva memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il 18 marzo 2022 il ricorrente ha formulato istanza di prelievo.
4. Il 28 marzo 2025 il ricorrente ha depositato un atto da questi sottoscritto di rinuncia al ricorso, previamente notificato alla controparte. Con tale atto il ricorrente ha rappresentato di aver già provveduto a riconoscere e corrispondere al GSE il quantum oggetto di contestazione ed ha altresì chiesto la compensazione delle spese di lite.
5. Il 31 marzo 2025 il G.S.E. ha dichiarato di aderire alla rinuncia, anche sotto il profilo della compensazione delle spese di lite.
6. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato estinto per rinuncia (art. 35, c. 2, lett. c, c.p.a.), posta la sussistenza dei relativi requisiti (cfr. art. 84, c.p.a.).
2. Le spese di lite possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della concorde richiesta delle parti in causa, mentre non è luogo a provvedere sulle suddette spese con riguardo al Ministero intimato, in quanto non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo al Ministero intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO