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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/06/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RG. N. 426/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 426/ 2024 avente ad oggetto costituzione di servitù ex art. 1051 cc e pendente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RAGNO SANTANA DILCIA MARIA come da procura in atti ATTORE
CONTRO
( Controparte_1 C.F._2
( Controparte_2 C.F._3 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. David DE CRESCENZI come da procura in atti CONVENUTE
( ) Controparte_3 C.F._4
( ) Controparte_4 C.F._5
( Controparte_5 C.F._6
( ) Controparte_6 C.F._7 rappresentati e difesi dall'Avv. Michele MANCINI come da procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.04.2025 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le rispettive conclusioni da intendersi riportate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. , in qualità di proprietario di un fondo agricolo sito in Parte_1
Bagnoregio che assumeva essere intercluso, ha citato in giudizio gli odierni convenuti
- proprietari dei terreni confinanti con il terreno dell'attore - chiedendo la costituzione di una servitù di passaggio con contestuale determinazione dell'indennità ex art. 1053 cod. civ. A fondamento della domanda l'attore rappresentava di essere proprietario di un terreno sito in Bagnoregio località San Salvatore contraddistinto al Catasto terreni al Foglio 35 Particella 16,17,18,19 e 123, il quale non aveva alcun accesso alla pubblica risultando intercluso su tre lati dai fondi di proprietà dei convenuti. Ha aggiunto che rendendosi necessaria la costituzione di una servitù di passaggio in suo favore al fine di accedere alla pubblica via denominata Pierone, la relativa strada poteva essere individuata in quella da realizzare sulla proprietà dei convenuti, che veniva dalla stessa parte indicata, risultando tale percorso, secondo le prospettazioni dell'istante, il più agevole, diretto, breve e meno gravoso. Inoltre una parte della strada era già esistente, mentre la restante era facilmente realizzabile. Deduceva, ancora, che prima della instaurazione del presente giudizio, aveva tentato di comporre bonariamente la controversia, senza essere però riuscito a trovare un accordo con le controparti in quanto le proposte formulate dai convenuti erano, a suo dire, tutte impraticabili ed irrealizzabili. Ritenuti, quindi, sussistenti i presupposti occorrenti ex art. 1032 c.c., l'attore ha dunque concluso chiedendo, in via principale, costituirsi la servitù di passaggio (pedonale e carraio) a carico dei fondi serventi a vantaggio del fondo dominante di sua proprietà, sulla base del percorso che veniva indicato;
in subordine, di costituire con sentenza ex art 1032 c.c. la servitù di passaggio ritenuta secondo giustizia maggiormente idonea e meno dispendiosa.
Nel costituirsi in giudizio gli odierni convenuti con i rispettivi procuratori, hanno contestato la domanda proposta dall'attore deducendo, in via preliminare, la nullità della citazione, in ragione dell'indeterminatezza del petitum ed eccependo nel merito l'insussistenza dei presupposti occorrenti per la costituzione della richiesta servitù. A tale ultimo riguardo i convenuti facevano, in particolare, rilevare come il fondo dell'attore - peraltro rimasto abbandonato per anni e allo stato completamente incolto e spoglio - godesse già di una strada più breve e meno dannosa per i fondi serventi idonea a garantire all'istante l'accesso alla pubblica via, in particolare, la strada vicinale ad uso pubblico “ ”, strada che distava soli 55 metri dalla Parte_2 proprietà del che aveva una lunghezza di 390 metri tutti agevolmente Parte_1 percorribili, sia pure con opportuni interventi di ripristino. Concludevano pertanto per il rigetto di entrambe le domande di parte attrice. Nel corso del processo, rigettate le richieste istruttorie, alla luce della documentazione già depositata in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 10.4.2025.
Preliminarmente, va disattesa l'eccepita nullità della citazione. Infatti, alla luce di autorevole orientamento (SS.UU n.8077/2012), la domanda di parte attrice risulta sufficientemente determinata tanto nella causa petendi quanto nel petitum1 (domanda ex art. 1032 c.c. volta alla costituzione della servitù di passaggio a carico del fondo servente identificato al Catasto Terreni particelle F 26 Particelle n. 284 – 151 – 281 – 155 – 285 – 282 – 152 – 153 – 283 sub AA – 283 sub AB – 149 – 278 – 331).
Quanto al merito, la domanda non risulta provata. Giova precisare, in primo luogo, che nel caso in esame debba escludersi l' applicazione della disciplina di cui all'art. 1052 c.c., prospettata da parte attrice seppur in via subordinata (pag, 3 citazione), postulando tale disciplina, al fine della costituzione di un diritto di passaggio, l'esistenza di esigenze di interesse generale, della agricoltura o dell'industria, circostanze, queste, rispetto alla quale alcuna allegazione v'è stata da parte attrice, né alcuna prova è stata articolata, né mai richiesta. Ritiene questo giudice, invece, che nel caso in esame la disciplina di riferimento sia quella di cui all'art. 1051 c.c. , Tale norma, come è noto, riconosce al proprietario di un fondo cd. intercluso - che non ha una uscita sulla via pubblica, né la possibilità di procurarsela - il diritto ad ottenere un passaggio sul fondo del vicino, evitando, in ogni caso, un eccessivo dispendio e/o disagio al cd. fondo servente. Quanto al relativo onere probatorio, il proprietario del fondo che intende richiedere la costituzione di una tale servitù è tenuto dimostrare la sussistenza dei seguenti dei presupposti: a) la interclusione del proprio fondo, sia essa assoluta o relativa;
b) l'esistenza di una coltivazione o di un uso conveniente del fondo;
c) la rispondenza del passaggio richiesto al principio del minimo mezzo, dovendo, il percorso oggetto di servitù individuarsi nella parte cui l'accesso alla via pubblica risultare il più breve così da arrecare il minore pregiudizio al fondo servente. Nella specie tali elementi non sono stati sufficientemente provati dall'attore. In primo luogo, si rileva che l'attore ha mancato di dimostrare l'esistenza della prospettata interclusione assoluta del fondo. A tal riguardo si segnala che parte istante con l'atto introduttivo si è limitato a dedurre che il proprio terreno, privo di uno sbocco sulla pubblica via, era circondato su tre lati dai fondi di proprietà dai convenuti caratterizzati da “impervia area boschiva”. A supporto di tali deduzioni ha prodotto una relazione a firma di un tecnico di fiducia (Geom. , elaborato che è risultato scarno, generica e privo dei basilari Per_1 elementi idonei a confermare le deduzioni dell'istante. Con l'indicata relazione, infatti, il tecnico di parte si era limitato a rappresentare che
“il tratto stradale in fase di rilievo e rappresentato nella tavole di seguito allegata che attraversa le p.lle 21, 218, 413, 152 e 157 per una lunghezza di 350 metri risulta estremamente complicato da realizzare a causa della morfologia del terreno”. Null'altro. In tal modo mancando di fornire una descrizione dettagliata sia dei fondi dell'attore che dei convenuti riportando anche le necessarie misurazioni, nonché il relativo stato dei luoghi;
di effettuare una descrizione delle strade limitrofe al fondo ritenuto intercluso, essendo state le stesse valutate ex ante dall'attore come inidonee e non percorribili, senza specificarne i motivi e produrre elementi probatori a supporto. Tale accertamento è risultato, infine, privo sia dei rilievi fotografici che delle mappe catastali non contenendo neanche una individuazione chiara e precisa del passaggio richiesto risultando, infatti, unicamente indicato un percorso segnato in rosso in una mappa priva di riferimenti e dati catastali. Le indicate carenze hanno reso tale elaborato di parte del tutto inidoneo non solo a suffragare le prospettazioni di parte attrice con riguardo alla dedotta interclusione;
le stesse sono apparse, inoltre, inidonee a legittimare la richiesta di CTU, avanzata nell'atto introduttivo e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, istanza rigettata sulla base di determinazioni che devono essere confermate in questa sede. Giova, poi, rilevare che la ulteriore relazione redata da altro tecnico di parte attrice e depositata in data 13.07.2024 – relazione molto articolata e corredate dalla necessarie allegazioni mancanti nel precedente elaborato - è risultata tardiva, non utilizzabile, alla luce della operata chiara contestazione operata dai procuratori dei convenuti (cfr udienza del 18.7.2024), proprio in relazione al mancato rispetto dei termini di deposito. Deve rilevarsi, infine, che, ferma la mancata dimostrazione del presupposto finora esaminato, tale circostanza è risultata anche efficacemente contestata dai convenuti. Questi ultimi, infatti, hanno prodotto copiosa documentazione dalla quale è emersa l'esistenza di una strada vicinale ad uso pubblico, denominata “la Mulinella” distante solo 55 metri dal fondo di proprietà dell'attore (a fronte dei 510 metri dalla strada vicinale Pierone proposta dallo stesso) astrattamente idonea a consentire l'accesso al fondo dell'istante evitando la costituzione della servitù a carico dei fondi dei convenuti. Oltre a ciò occorre osservare che parte attrice ha mancato di dimostratore anche gli ulteriori requisiti necessari per la costituzione di una servitù rappresentati: a) dalla sussistenza di esigenze di coltivazione od uso conveniente del fondo, essendo state le medesime, nella specie, solo dedotte (contestate) e mai provate;
b) dal rispetto del cd. principio del minimo mezzo, essendo - come già rilevato - per contro, emersa l'esistenza di una strada più breve e meno gravosa rispetto a quella proposta dall'attore. In merito a tali presupposti, parte istante, infatti, non ha avanzato alcuna altra prova, essendosi limitato, come detto, a richiedere la sola CTU. Difettando dunque la prova in relazione agli indicati presupposti di legge la domanda, sia quella principale che quella subordinata deve essere rigettata. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 (tre fasi di legge, scaglione indeterminabile
- complessità bassa, valori prossimi ai medi con aumento, per ogni procuratore, in ragione del numero di parti difese)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, spese che si liquidano, in favore di ogni procuratore costituito, in euro € 7.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie come per legge. Così deciso in Viterbo, 05.06.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077 la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 426/ 2024 avente ad oggetto costituzione di servitù ex art. 1051 cc e pendente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RAGNO SANTANA DILCIA MARIA come da procura in atti ATTORE
CONTRO
( Controparte_1 C.F._2
( Controparte_2 C.F._3 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. David DE CRESCENZI come da procura in atti CONVENUTE
( ) Controparte_3 C.F._4
( ) Controparte_4 C.F._5
( Controparte_5 C.F._6
( ) Controparte_6 C.F._7 rappresentati e difesi dall'Avv. Michele MANCINI come da procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.04.2025 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le rispettive conclusioni da intendersi riportate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. , in qualità di proprietario di un fondo agricolo sito in Parte_1
Bagnoregio che assumeva essere intercluso, ha citato in giudizio gli odierni convenuti
- proprietari dei terreni confinanti con il terreno dell'attore - chiedendo la costituzione di una servitù di passaggio con contestuale determinazione dell'indennità ex art. 1053 cod. civ. A fondamento della domanda l'attore rappresentava di essere proprietario di un terreno sito in Bagnoregio località San Salvatore contraddistinto al Catasto terreni al Foglio 35 Particella 16,17,18,19 e 123, il quale non aveva alcun accesso alla pubblica risultando intercluso su tre lati dai fondi di proprietà dei convenuti. Ha aggiunto che rendendosi necessaria la costituzione di una servitù di passaggio in suo favore al fine di accedere alla pubblica via denominata Pierone, la relativa strada poteva essere individuata in quella da realizzare sulla proprietà dei convenuti, che veniva dalla stessa parte indicata, risultando tale percorso, secondo le prospettazioni dell'istante, il più agevole, diretto, breve e meno gravoso. Inoltre una parte della strada era già esistente, mentre la restante era facilmente realizzabile. Deduceva, ancora, che prima della instaurazione del presente giudizio, aveva tentato di comporre bonariamente la controversia, senza essere però riuscito a trovare un accordo con le controparti in quanto le proposte formulate dai convenuti erano, a suo dire, tutte impraticabili ed irrealizzabili. Ritenuti, quindi, sussistenti i presupposti occorrenti ex art. 1032 c.c., l'attore ha dunque concluso chiedendo, in via principale, costituirsi la servitù di passaggio (pedonale e carraio) a carico dei fondi serventi a vantaggio del fondo dominante di sua proprietà, sulla base del percorso che veniva indicato;
in subordine, di costituire con sentenza ex art 1032 c.c. la servitù di passaggio ritenuta secondo giustizia maggiormente idonea e meno dispendiosa.
Nel costituirsi in giudizio gli odierni convenuti con i rispettivi procuratori, hanno contestato la domanda proposta dall'attore deducendo, in via preliminare, la nullità della citazione, in ragione dell'indeterminatezza del petitum ed eccependo nel merito l'insussistenza dei presupposti occorrenti per la costituzione della richiesta servitù. A tale ultimo riguardo i convenuti facevano, in particolare, rilevare come il fondo dell'attore - peraltro rimasto abbandonato per anni e allo stato completamente incolto e spoglio - godesse già di una strada più breve e meno dannosa per i fondi serventi idonea a garantire all'istante l'accesso alla pubblica via, in particolare, la strada vicinale ad uso pubblico “ ”, strada che distava soli 55 metri dalla Parte_2 proprietà del che aveva una lunghezza di 390 metri tutti agevolmente Parte_1 percorribili, sia pure con opportuni interventi di ripristino. Concludevano pertanto per il rigetto di entrambe le domande di parte attrice. Nel corso del processo, rigettate le richieste istruttorie, alla luce della documentazione già depositata in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 10.4.2025.
Preliminarmente, va disattesa l'eccepita nullità della citazione. Infatti, alla luce di autorevole orientamento (SS.UU n.8077/2012), la domanda di parte attrice risulta sufficientemente determinata tanto nella causa petendi quanto nel petitum1 (domanda ex art. 1032 c.c. volta alla costituzione della servitù di passaggio a carico del fondo servente identificato al Catasto Terreni particelle F 26 Particelle n. 284 – 151 – 281 – 155 – 285 – 282 – 152 – 153 – 283 sub AA – 283 sub AB – 149 – 278 – 331).
Quanto al merito, la domanda non risulta provata. Giova precisare, in primo luogo, che nel caso in esame debba escludersi l' applicazione della disciplina di cui all'art. 1052 c.c., prospettata da parte attrice seppur in via subordinata (pag, 3 citazione), postulando tale disciplina, al fine della costituzione di un diritto di passaggio, l'esistenza di esigenze di interesse generale, della agricoltura o dell'industria, circostanze, queste, rispetto alla quale alcuna allegazione v'è stata da parte attrice, né alcuna prova è stata articolata, né mai richiesta. Ritiene questo giudice, invece, che nel caso in esame la disciplina di riferimento sia quella di cui all'art. 1051 c.c. , Tale norma, come è noto, riconosce al proprietario di un fondo cd. intercluso - che non ha una uscita sulla via pubblica, né la possibilità di procurarsela - il diritto ad ottenere un passaggio sul fondo del vicino, evitando, in ogni caso, un eccessivo dispendio e/o disagio al cd. fondo servente. Quanto al relativo onere probatorio, il proprietario del fondo che intende richiedere la costituzione di una tale servitù è tenuto dimostrare la sussistenza dei seguenti dei presupposti: a) la interclusione del proprio fondo, sia essa assoluta o relativa;
b) l'esistenza di una coltivazione o di un uso conveniente del fondo;
c) la rispondenza del passaggio richiesto al principio del minimo mezzo, dovendo, il percorso oggetto di servitù individuarsi nella parte cui l'accesso alla via pubblica risultare il più breve così da arrecare il minore pregiudizio al fondo servente. Nella specie tali elementi non sono stati sufficientemente provati dall'attore. In primo luogo, si rileva che l'attore ha mancato di dimostrare l'esistenza della prospettata interclusione assoluta del fondo. A tal riguardo si segnala che parte istante con l'atto introduttivo si è limitato a dedurre che il proprio terreno, privo di uno sbocco sulla pubblica via, era circondato su tre lati dai fondi di proprietà dai convenuti caratterizzati da “impervia area boschiva”. A supporto di tali deduzioni ha prodotto una relazione a firma di un tecnico di fiducia (Geom. , elaborato che è risultato scarno, generica e privo dei basilari Per_1 elementi idonei a confermare le deduzioni dell'istante. Con l'indicata relazione, infatti, il tecnico di parte si era limitato a rappresentare che
“il tratto stradale in fase di rilievo e rappresentato nella tavole di seguito allegata che attraversa le p.lle 21, 218, 413, 152 e 157 per una lunghezza di 350 metri risulta estremamente complicato da realizzare a causa della morfologia del terreno”. Null'altro. In tal modo mancando di fornire una descrizione dettagliata sia dei fondi dell'attore che dei convenuti riportando anche le necessarie misurazioni, nonché il relativo stato dei luoghi;
di effettuare una descrizione delle strade limitrofe al fondo ritenuto intercluso, essendo state le stesse valutate ex ante dall'attore come inidonee e non percorribili, senza specificarne i motivi e produrre elementi probatori a supporto. Tale accertamento è risultato, infine, privo sia dei rilievi fotografici che delle mappe catastali non contenendo neanche una individuazione chiara e precisa del passaggio richiesto risultando, infatti, unicamente indicato un percorso segnato in rosso in una mappa priva di riferimenti e dati catastali. Le indicate carenze hanno reso tale elaborato di parte del tutto inidoneo non solo a suffragare le prospettazioni di parte attrice con riguardo alla dedotta interclusione;
le stesse sono apparse, inoltre, inidonee a legittimare la richiesta di CTU, avanzata nell'atto introduttivo e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, istanza rigettata sulla base di determinazioni che devono essere confermate in questa sede. Giova, poi, rilevare che la ulteriore relazione redata da altro tecnico di parte attrice e depositata in data 13.07.2024 – relazione molto articolata e corredate dalla necessarie allegazioni mancanti nel precedente elaborato - è risultata tardiva, non utilizzabile, alla luce della operata chiara contestazione operata dai procuratori dei convenuti (cfr udienza del 18.7.2024), proprio in relazione al mancato rispetto dei termini di deposito. Deve rilevarsi, infine, che, ferma la mancata dimostrazione del presupposto finora esaminato, tale circostanza è risultata anche efficacemente contestata dai convenuti. Questi ultimi, infatti, hanno prodotto copiosa documentazione dalla quale è emersa l'esistenza di una strada vicinale ad uso pubblico, denominata “la Mulinella” distante solo 55 metri dal fondo di proprietà dell'attore (a fronte dei 510 metri dalla strada vicinale Pierone proposta dallo stesso) astrattamente idonea a consentire l'accesso al fondo dell'istante evitando la costituzione della servitù a carico dei fondi dei convenuti. Oltre a ciò occorre osservare che parte attrice ha mancato di dimostratore anche gli ulteriori requisiti necessari per la costituzione di una servitù rappresentati: a) dalla sussistenza di esigenze di coltivazione od uso conveniente del fondo, essendo state le medesime, nella specie, solo dedotte (contestate) e mai provate;
b) dal rispetto del cd. principio del minimo mezzo, essendo - come già rilevato - per contro, emersa l'esistenza di una strada più breve e meno gravosa rispetto a quella proposta dall'attore. In merito a tali presupposti, parte istante, infatti, non ha avanzato alcuna altra prova, essendosi limitato, come detto, a richiedere la sola CTU. Difettando dunque la prova in relazione agli indicati presupposti di legge la domanda, sia quella principale che quella subordinata deve essere rigettata. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 (tre fasi di legge, scaglione indeterminabile
- complessità bassa, valori prossimi ai medi con aumento, per ogni procuratore, in ragione del numero di parti difese)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, spese che si liquidano, in favore di ogni procuratore costituito, in euro € 7.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie come per legge. Così deciso in Viterbo, 05.06.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077 la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.