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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 11760/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ZANOTTI ERMELINDA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. ZANOTTI ERMELINDA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 26/06/2024, con cui e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Gussago-BS in data 19.7.2004 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gussago-BS al numero 26, parte II, serie A, dell'anno 2004), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 8.7.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale con l'obbligo del mutuo rispetto. Essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno. I coniugi assumono l'impegno, ai sensi della legge 154/2013, ad informarsi reciprocamente in merito al cambio della propria residenza a mezzo di raccomandata A.R. sino a che la figlia minore abbia raggiunto la maggiore età.
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2. La casa coniugale, sita in Castegnato (BS), alla Via Ambrosetti n. 12, intestata ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, resterà assegnata al signor che vi abiterà. All'uopo, il signor si obbliga a Controparte_1 CP_1 provvedere integralmente al pagamento dell'intera rata mensile del mutuo inerente la casa ex coniugale, manlevando ad ogni effetto sul punto la signora Il signor dichiara di aver già rilasciato alla signora il Pt_1 Controparte_1 Pt_1 consenso al suo trasferimento in una nuova abitazione.
3. Quanto alle frequentazioni della figlia con entrambi i genitori si stabilisce quanto segue. La figlia minore verrà Per_1 affidata ad entrambi i genitori in forma condivisa nella modalità dell'affido alternato: la figlia, infatti, verrà gestita da entrambi i genitori per una settimana ciascuno, dal lunedì alla Domenica (dal lunedì alla Domenica starà con la madre e, nella settimana successiva, starà con il padre sempre dal lunedì alla Domenica). Tale modalità viene assunta concordemente dai genitori in conseguenza e conformità a loro esigenze lavorative ed in risposta alle esigenze organizzative della figlia ormai prossima alla maggiore età: di tal guisa, non sarà previsto alcun versamento a titolo di mantenimento della figlia da parte dei genitori in quanto il tempo di gestione e cura della prole da parte degli stessi risulterà in misura totalmente paritaria. - per quanto concerne i ponti di vacanza vigerà il regime dell'alternanza; - per quanto concerne le festività di Natale/ Santo Stefano e Capodanno/Epifania vigerà il regime dell'alternanza salvo diversi accordi tra le Parti. Per il restante periodo natalizio di vacanza dovranno essere garantiti per ciascun genitore almeno 7 giorni anche non consecutivi;
- per quanto riguarda le vacanze Pasquali, per 3 giorni consecutivi, comprensivi del giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
- per quanto concerne le vacanze estive, i genitori potranno vedere e tenere con sé la figlia minore almeno 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi all'altro genitore entro il 30 giugno di ciascun anno. E' fatta salva la facoltà dei genitori di concordare diverse modalità di frequentazione genitori/figlia in relazione a specifiche esigenze di quest'ultima o a loro esigenze di lavoro.
4. I coniugi parteciperanno altresì in misura del 50% ciascuno alle spese mediche e straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della figlia. Ai fini dell'individuazione di dette spese si specifica come segue in conformità al Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia in data 14.07.2016 e successive modifiche e/o integrazioni:
SPESE PER LA SALUTE
SPESE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari;
SPESE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari.
SPESE PER L'ISTRUZIONE
SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico.
SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria.
SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tempo prolungato, pre - scuola e dopo - scuola.
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE
SPESE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: spese per la custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra
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dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
SPESE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze.
5. L'assegno Unico verrà goduto da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le detrazioni per familiari a carico verranno godute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. I coniugi concordano che nessun mantenimento verrà versato in favore l'uno dell'altro in quanto entrambi economicamente autosufficienti. Gli stessi, quindi, dichiarano, di non aver quindi nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento o per qualsiasi altra ragione, fatto salvo gli accordi infra descritti.
7. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio dei passaporti con iscrizione della figlia minore su quello di entrambi»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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