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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 11460/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lucia Bitetti presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Angela Maria Ferrario presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernusco sul Naviglio (MI) il 17.09.2000
(atto iscritto al n. 76, anno 2000, serie A, parte II)
Separati con decreto di omologa n. 7265/2021 del Tribunale di Milano emesso il 28.04.2021
con i seguenti figli:
nato a [...] in data [...] Pt_3
Emanuele, nato a [...] in data [...]
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica del decreto di omologa n. 7265/2021 del Tribunale di Milano emesso il 28.04.2021, dando atto dell'intervenuta maggiore età e dell'indipendenza economica della figlia . Pt_3
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) con decorrenza dalla data del 1 luglio 2024, attesa la raggiunta indipendenza economica della figlia , il signor contribuirà al mantenimento del figlio oggi Pt_3 Pt_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, versando alla signora entro il Pt_1 giorno 30 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00 (duecento/00), soggetto a rivalutazione annuale Istat a partire dal mese di settembre 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora noto alle parti;
Pt_1
2) le spese straordinarie relative al figlio – così come meglio dettagliate nelle Linee Per_1
Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre
2017, da intendersi qui integralmente trascritte – saranno suddivise fra i genitori nella misura del
50%;
3) spese compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al di omologa n. 7265/2021 del Tribunale di
Milano emesso il 28.04.2021, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 20.11.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lucia Bitetti presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Angela Maria Ferrario presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernusco sul Naviglio (MI) il 17.09.2000
(atto iscritto al n. 76, anno 2000, serie A, parte II)
Separati con decreto di omologa n. 7265/2021 del Tribunale di Milano emesso il 28.04.2021
con i seguenti figli:
nato a [...] in data [...] Pt_3
Emanuele, nato a [...] in data [...]
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica del decreto di omologa n. 7265/2021 del Tribunale di Milano emesso il 28.04.2021, dando atto dell'intervenuta maggiore età e dell'indipendenza economica della figlia . Pt_3
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) con decorrenza dalla data del 1 luglio 2024, attesa la raggiunta indipendenza economica della figlia , il signor contribuirà al mantenimento del figlio oggi Pt_3 Pt_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, versando alla signora entro il Pt_1 giorno 30 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00 (duecento/00), soggetto a rivalutazione annuale Istat a partire dal mese di settembre 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora noto alle parti;
Pt_1
2) le spese straordinarie relative al figlio – così come meglio dettagliate nelle Linee Per_1
Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre
2017, da intendersi qui integralmente trascritte – saranno suddivise fra i genitori nella misura del
50%;
3) spese compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al di omologa n. 7265/2021 del Tribunale di
Milano emesso il 28.04.2021, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 20.11.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato