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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 831 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/12/1978, rappresentata e difesa dall'avvocato Serena Polo
e
, C.F. , nato a [...] il [...], P_ C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fabris
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: voglia pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi prendendo atto dei seguenti accordi ed omologando le seguenti
1 CONDIZIONI
1- I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di trasferire altrove la propria residenza, con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicare all'altro coniuge ogni mutamento di residenza.
2- La casa familiare con i relativi arredi, sita a Rosà (VI), via Padre Marco d'Aviano, 4,
rimarrà nella disponibilità della IG.ra - che è proprietà esclusiva della stessa Parte_1
- affinché vi viva unitamente alle figlie ed che qui manterranno la residenza. Si Per_1 Per_2
dà atto che il sig. , d'accordo con la moglie, si trasferirà a vivere altrove entro e non P_
oltre il giorno in cui sarà fissata l'udienza cartolare per la comparizione delle parti. Il
trasferimento del IG. ed il relativo rilascio della casa coniugale entro il termine P_
sopra identificato costituisce condizione fondante gli accordi del presente ricorso. Pertanto
i ricorrenti prendono fin d'ora atto che, il mancato adempimento del trasferimento sopra previsto nei termini sopra indicati, potrà costituire motivo di modifica delle condizioni congiunte di separazione successivamente elencate e potrà costituire motivo fondante la revoca del consenso alla separazione consensuale da parte della IG.ra . T_
Il IG. potrà prelevare dall'abitazione familiare gli arredi di sua proprietà esclusiva, P_
nonché gli arredi e corredi che sono stati oggetto di separato accordo tra i coniugi.
3 - Le figlie minori ed verranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Conseguenza di tale scelta sarà l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità
genitoriale, in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione, che comporterà la condivisione delle scelte di istruzione, educazione e crescita della prole, nonché
l'individuazione di ampi e adeguati spazi di frequentazione secondo gli impegni di ciascun genitore e la volontà delle figlie. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo disteso e costruttivo al fine di garantire una piena co-genitorialità nell'interesse e per il benessere delle figlie.
4 - I genitori, salvo diversi e migliori accordi tra gli stessi che tengano conto del maggior interesse delle figlie, dei loro impegni scolastici, sportivi e relazionali, seguiranno il seguente
2 calendario di visita ed Per_1 Per_2
trascorreranno con le figlie i weekend in alternanza tra di loro, da venerdì sera (curando di portarle ad allenamento) a domenica sera (indicativamente fino alle ore 20.00). Nelle settimane in cui il padre non trascorrerà il weekend con le figlie, starà con loro due giorni a settimana:
un giorno in cui le ragazze avranno l'impegno dell'allenamento di pallavolo
(indicativamente il mercoledì) in cui le figlie verranno poi riaccompagnate a casa della mamma dove ceneranno. Il padre curerà i trasporti da casa alla palestra e viceversa per entrambe le ragazze;
un giorno senza l'impegno dell'allenamento di pallavolo (indicativamente il martedì alle ore
17.30 – 18.00) in cui le ragazze trascorreranno la notte a casa del padre.
Nelle settimane in cui il padre trascorrerà il weekend con le figlie, starà con loro un giorno a settimana, indicativamente il martedì dalle ore 17.30 – 18.00, giorno in cui le ragazze trascorreranno anche la notte presso la sua abitazione.
I genitori si impegnano di anno in anno a rivedere il calendario sopra riportato a seconda degli impegni delle figlie, cercando di mantenere identici i tempi di frequentazione;
Durante i periodi di sospensione scolastica (sia invernali che estivi), il padre potrà ampliare i pernotti rispetto al calendario ordinario e frequentare maggiormente le figlie, previo accordo con la madre e con le stesse;
Durante le vacanze scolastiche invernali, i genitori alterneranno di anno in anno i giorni della Vigilia di Natale e Natale, Capodanno e Epifania. Il padre terrà le figlie tre giorni continuativi includendo una delle predette Festività;
Per facilitare la gestione delle figlie e dei genitori i ponti scolastici (anche quelli di Carnevale
e Pasqua) non saranno spezzati così le figlie trascorreranno l'intero ponte o festività con uno dei genitori. Negli anni pari la mamma starà con le figlie le festività (e relativi ponti) del
Carnevale /25 aprile / 2 giugno / 1° novembre e il papà le festività del 1° maggio / Pasqua/ 8
dicembre, gli anni dispari il papà Carnevale /25 aprile / 2 giugno / 1° novembre e la mamma
3 del 1° maggio / Pasqua/ 8 dicembre;
Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con le figlie due settimane, anche non consecutive (in accordo con la mamma anche periodi superiori), e i genitori avranno cura di comunicarsi il periodo di ferie entro il 30 aprile di ogni anno;
Nel giorno del compleanno del papà/ festa del papà, così come nel giorno del compleanno della mamma / festa della mamma, le figlie staranno con il genitore festeggiato,
eventualmente con pernottamento presso la sua abitazione, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie. Il giorno del compleanno delle figlie, il genitore che non le ha con sé potrà comunque vederle o far loro visita, previo avviso all'altro genitore;
In caso di assenze o impedimenti andrà privilegiato l'accudimento da parte dell'altro genitore, che dovrà essere avvisato per tempo e che si occuperà delle figlie, salvo abbia altri impegni per il periodo richiesto;
I genitori concordano che nel periodo iniziale della sua applicazione il calendario potrà
subire delle modificazioni e che lo stesso andrà gradualmente applicato consentendo alle figlie il miglior adattamento possibile ai nuovi ritmi. I genitori pertanto prendono atto che il benessere delle figlie dovrà sempre essere privilegiato rispetto alla pedissequa applicazione dei turni di responsabilità sopra definiti.
5 - A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, a decorrere dal mese stesso in cui abbandonerà la casa familiare, il padre corrisponderà alla IG.ra l'importo Parte_1
di 250,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento di ciascuna figlia, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, per un importo complessivo di 500,00 euro,
mediante bonifico da eseguirsi entro il giorno sedici di ogni mese sul conto corrente,
intestato alla IG.ra , le cui coordinate verranno comunicate al IG. Parte_1 P_
. L'assegno di mantenimento, come sopra stabilito, sarà rivalutabile annualmente
[...]
secondo gli indici ISTAT. A decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, l'assegno unico familiare, attualmente percepito dal IG. , sarà ripartito tra i genitori e sarà P_
versato al 50% sui rispettivi conti correnti.
4 6 - A regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali la sig.ra si Parte_1
obbliga a versare al IG. , entro la data in cui egli abbandonerà la casa P_
coniugale, la somma di € 5.000,00.
7– I coniugi concordano che, a decorrere dal momento della sottoscrizione del presente accordo e fino al definitivo rilascio dell'immobile adibito a casa familiare da parte del marito,
le spese per le utenze domestiche, così come ogni altra spesa relativa all'immobile e di manutenzione ordinaria/straordinaria dello stesso resteranno a carico della IG.ra T_
.
[...]
8 - Entrambi i coniugi dichiarano di essere provvisti di adeguati redditi propri e di non pretendere alcunché reciprocamente a titolo di mantenimento.
9 - I coniugi si rilasciano reciproco consenso alla richiesta, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio delle figlie minori.
10 - Tutte le eventuali altre questioni patrimoniali tra i coniugi sono già state definite e concordate dagli stessi, i quali dichiarano di nulla avere più a che pretendere reciprocamente fatto salvo quanto previsto nel presente atto.
11 - I signori e , salvo quanto allegato al presente ricorso, si esonerano T_ P_
reciprocamente dall'allegazione di ulteriori documenti, impegnandosi a produrli ove richiesto del Tribunale.
12 – spese di lite interamente compensate tra le parti
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Rosà (VI) in data 22.08.2008, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 05.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni
5 riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori e alla prevalente collocazione delle stesse presso Per_1 Per_2
la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Rosà (VI),
via Padre Marco D'Aviano n.4, in favore di quale genitore convivente con Parte_1
le figlie minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio delle figlie minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
6 -le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 P_
uniti in matrimonio in Rosà (VI) in data 22.08.2008 con atto trascritto al n. 8, parte I, anno
2008 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rosà (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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