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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2007/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZITELLI MARA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4807/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 053 2024 00021823 89 000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1263/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma, Ufficio Territoriale di Roma
6 e ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Provincia di Isernia, in data 20/01/2025 e depositato il 17/02/2025 la Ricorrente_1 SPA con sede in Venafro impugna la cartella di pagamento n. 053 2024 00021823 89 000 notificata il 26/11/2024.
L'iscrizione a ruolo scaturisce dalla presunta decadenza di una rateazione di avviso di irregolarità.
Deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato e comunque sia il tempestivo pagamento della rata n.
17 e dell'ultima rata, la n. 23, versata in data 11/06/2024.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione facendo presente che In relazione all'atto impugnato, in data 19/01/2025 l'Ufficio ha sottoscritto con la controparte un accordo conciliativo fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/92.
Chiede venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, preso atto dell'intervenuta definizione della controversia a seguito dell'accordo conciliativo fuori udienza depositato in atti e della regolarità dello stesso, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese vengono compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZITELLI MARA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4807/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 053 2024 00021823 89 000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1263/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma, Ufficio Territoriale di Roma
6 e ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Provincia di Isernia, in data 20/01/2025 e depositato il 17/02/2025 la Ricorrente_1 SPA con sede in Venafro impugna la cartella di pagamento n. 053 2024 00021823 89 000 notificata il 26/11/2024.
L'iscrizione a ruolo scaturisce dalla presunta decadenza di una rateazione di avviso di irregolarità.
Deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato e comunque sia il tempestivo pagamento della rata n.
17 e dell'ultima rata, la n. 23, versata in data 11/06/2024.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione facendo presente che In relazione all'atto impugnato, in data 19/01/2025 l'Ufficio ha sottoscritto con la controparte un accordo conciliativo fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/92.
Chiede venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, preso atto dell'intervenuta definizione della controversia a seguito dell'accordo conciliativo fuori udienza depositato in atti e della regolarità dello stesso, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese vengono compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.