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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8769/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 21.10.2021 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Salvino Brancaccio attrice nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Isabella Ferrario convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha convenuto in giudizio la Parte_2 per sentirla condannare al pagamento della somma di euro Controparte_1
9.520,86, oltre interessi, a titolo di provvigioni per attività di mediazione immobiliare.
Si costituiva la con comparsa 3.2.2022 chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda attrice.
Venivano sottoposti all'interrogatorio formale i legali rappresentanti delle parti e venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Asserisce l'attrice, a sostegno della propria domanda, di aver provveduto a mettere in contatto la nella persona della SIa , e la Società SS Controparte_1 Parte_3 ZA, nelle persone dei SIi e , in merito alla locazione dell'unità CP_2 Persona_1 immobiliare sita ad Arcore in Via Matteucci 50, di proprietà della convenuta, nonché di aver curato tutte le trattative concluse con la sottoscrizione del contratto di locazione tra i suddetti soggetti.
Le risultanze istruttorie non hanno confermato l'assunto sostenuto dall'attrice.
Dall'esame delle deposizioni testimoniali è emerso che la e la Controparte_1 SS ZA sono state messe in contatto tra loro dal geom. Controparte_3
Il teste , che ha partecipato alle trattative per l'affitto del capannone della Persona_1 in qualità di consulente della SS ZA S.r.l., all'epoca dei fatti Controparte_1 SS ZA di , ha riferito di essere venuto a conoscenza di un immobile da Testimone_1 ristrutturare da porre in locazione da parte del geom. Il medesimo teste ha Controparte_3 dichiarato di aver visionato una sola volta il capannone dall'esterno, in quanto era inagibile, alla presenza del geom. e del SI , padre della SIa Controparte_3 Parte_4 Pt_5
, legale rappresentante della Il teste ha anche riferito che il
[...] Controparte_1 geom. non aveva comunicato all'inizio il nominativo della proprietà, appreso Controparte_3 successivamente nel corso delle trattative. Il medesimo teste ha anche dichiarato che dopo aver visitato il capannone dall'esterno alla presenza del geom. e dei SIi Controparte_3
era stato contattato dal SI , che gli aveva proposto la locazione Pt_3 Parte_1 dello stesso capannone.
Il teste ha riferito di essersi recato con l'arch. presso la sede Controparte_3 Persona_2 della dove lavorava la SIa , per comunicare che avevano un Parte_6 Parte_5 cliente interessato a prendere in locazione l'immobile di proprietà della Controparte_1
che era la SS ZA, il cui nominativo non veniva inizialmente rivelato alla proprietà
[...] in quanto il SI non voleva che trapelasse per motivi commerciali. Il medesimo R_ teste ha anche riferito che si era proposto alla SIa come tecnico incaricato Parte_5 dalla SS ZA quando erano state formulate le proposte di locazione. Il teste ha anche riferito di aver saputo dal SI che il SI della SS ZA Parte_1 R_ era interessato alla locazione dell'immobile. Il teste ha confermato di essersi recato presso la madre della SIa per ritirare le chiavi dell'immobile per poter effettuare le visite. Parte_5
Anche il teste ha riferito che, dopo aver saputo tramite il SI Persona_2 Parte_1 che i SIi erano alla ricerca di un nuovo immobile, suo padre –
[...] R_ [...]
– si era recato presso il capannone della SIa comunicando che c'erano delle CP_3 Pt_3 persone interessate a prendere in locazione il capannone. Il medesimo teste ha anche dichiarato che il geom. si era recato presso la madre della SIa Controparte_3 Parte_5 per ritirare le chiavi dell'immobile al fine di poter effettuare le visite.
Anche il teste , padre della SIa , ha confermato che il geom. Testimone_2 Parte_5 e l'arch. si erano recati presso la per Controparte_3 Persona_2 Parte_6 comunicare che avevano un cliente interessato a prendere in locazione l'immobile di proprietà della e che le chiavi dell'immobile erano state consegnate al geom. Controparte_1 per poter predisporre le visite. Controparte_3
È da escludere, pertanto, alla luce delle richiamate deposizioni che il SI Parte_1 abbia messo in contatto tra loro e SS ZA.
[...] Controparte_1 Sempre dall'esame delle risultanze testimoniali è emerso che l'accordo precontrattuale è stato sottoscritto da nella persona della SIa , e da SS Controparte_1 Parte_5 ZA, nelle persone dei SIi ed , presso la sede di R_ Testimone_1 Parte_6 con contestuale consegna dell'assegno di euro 10.000,00 da parte del SI
[...] _1
.
[...]
Il teste ha dichiarato di aver sottoscritto il contratto presso gli uffici della Testimone_1 contestualmente alla SIa lo stesso giorno e di aver Controparte_1 Parte_5 consegnato in quella sede alla SIa l'assegno di euro 10.000,00. Il medesimo Parte_5 teste ha dichiarato che le modifiche al contratto erano state apportate lo stesso giorno della sottoscrizione. Il teste ha confermato gli incontri del 5 e del 6 dicembre 2018 precisando che il SI non era presente. Parte_1
Il teste , pur non ricordandosi le date, ha confermato che al testo Persona_1 dell'accordo erano state apportate dalle parti delle modifiche e ha dichiarato che il SI
era stato presente ad un solo incontro, quello al quale aveva partecipato Parte_1 anche il commercialista della SS ZA, con ciò escludendo la presenza dei SI
agli incontri del 5 e del 6 dicembre 2018. Parte_1
Il teste ha dichiarato che all'incontro del 5 dicembre 2018 le parti avevano Controparte_3 apportato delle modifiche all'accordo e che non era presente il SI . Parte_1
Il teste ha dichiarato che nel corso degli incontri del 5 e 6 dicembre 2018 Testimone_2 l'accordo era stato sottoscritto dalle parti alla sua presenza presso i locali della Parte_6
che erano state apposte delle modifiche dalle parti e che i SIi
[...] R_ consegnavano l'assegno di euro 10.000,00, e ha precisato che il SI Parte_1 era assente.
Il teste ha confermato che e SS ZA Persona_2 Controparte_1 avevano sottoscritto l'accordo precontrattuale presso la sede della e che Parte_6 contestualmente i SIi avevano consegnato l'assegno di euro 10.000,00. R_
Non è stato, pertanto, dimostrato l'assunto sostenuto dall'attrice che il SI Parte_1 avrebbe raccolto separatamente le firme delle parti contraenti dell'accordo
[...] precontrattuale e che avrebbe ritirato l'assegno di euro 10.000,00 intestato a
[...]
Controparte_1
I testi escussi hanno anche confermato che il SI aveva partecipato ad Parte_1 un solo incontro.
Precisamente i testi , e hanno riferito che il Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 SI aveva partecipato, su esplicita richiesta del SI , Parte_1 Testimone_1 soltanto ad un unico incontro, quello nel quale era presente anche il commercialista della
SS ZA, dott. Risoli, svoltosi in data 15.10.2019, allontanandosi prima della sua conclusione.
Inoltre i testi escussi hanno confermato che il SI non aveva condotto Parte_1 le trattative, né predisposto i documenti e gli atti che hanno determinato la stipulazione del contratto di locazione. In particolare il teste ha confermato che nel mese di marzo 2019 la SIa Testimone_1
gli aveva inviato il contratto standard per la locazione degli immobili di Parte_5 [...] e che i SIi ed avevano chiesto di apportarvi CP_1 R_ Testimone_1 modifiche.
Tale circostanza è stata confermata anche dal teste , che ha anche riferito Testimone_2 che il contratto di locazione era stato predisposto dall'avv. Gandini, legale della
[...]
Controparte_1
Il teste avv. ha riferito di aver personalmente condotto le trattative e redatto Testimone_3 gli atti che hanno portato alla stipulazione del contratto di locazione, da lui predisposto, compresa una parte del testo del documento n. 3 (fascicolo convenuta) relativo all'accordo precontrattuale. Il medesimo teste ha anche precisato di non aver mai interagito con il SI
, ma di avere avuto come unici referenti la SIa , i SIi Parte_1 Parte_5
, l'avv. Paolo Galli e il dott. Risoli, rispettivamente legale e commercialista della SS R_
ZA. Il teste ha anche dichiarato che la SIa gli aveva riferito che il SI Parte_5 le aveva inviato mail, documenti che già aveva ricevuto in precedenza dai SIi Pt_1
, e dott. Risoli. R_ CP_3
Alla luce di tutte le risultanze istruttorie è, pertanto, emerso che alcuna attività di mediazione è stata espletata dal SI : le parti sono state messe in contatto dal geom. Parte_1
che ha anche ritirato dalla proprietà le chiavi per gli accessi all'immobile; le Controparte_3 trattative sono state condotte direttamente dalla SIa e dai SIi , con Parte_5 R_ l'apporto dell'avv. che ha predisposto il contratto di locazione e parte del Testimone_3 testo dell'accordo precontrattuale, e dell'avv. Paolo Galli e del dott. Risoli per conto di SS ZA;
l'accordo precontrattuale è stato sottoscritto, in assenza del SI Parte_1
dalle parti contemporaneamente presso i locali della e l'assegno di
[...] Parte_6 euro 10.000,00 è stato consegnato contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo dal SI
alla SIa;
il SI ha partecipato ad un solo Testimone_1 Parte_5 Parte_1 incontro su esplicita richiesta del SI , allontanandosi prima della sua Testimone_1 conclusione.
A nulla rilevano le mail intercorse tra la SIa e il SI . Con mail Pt_3 Parte_1 del 7.12.2018 il SI si è limitato a trasmettere alla SIa Parte_1 Parte_5 copia dell'accordo precontrattuale firmato dalle parti, che la stessa SIa Parte_5 possedeva di già per averlo sottoscritto con i SIi in data 5/6.12.2018 (v. doc. 3 R_ fascicolo attrice). Come non assume rilievo la mail del 20.3.2019 con in allegato il contratto di locazione, predisposto dall'avv. legale della stessa Testimone_3 Controparte_1 (doc. 4 fascicolo attrice). Lo stesso dicasi per la mail del 31.10.2019 con la quale la SIa
invitava il SI a non inviare bozze di contratti in quanto la Parte_5 Parte_1 trattativa era già in essere e gestita dai professionisti delle parti (v. doc. 20 fascicolo convenuta).
Secondo costante orientamento della Suprema Corte “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, si da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. n. 11443 dell'8.4.2022).
Ancora ”…il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto, con la conseguenza che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass.
2.2.2022 n. 3134).
Non sussistendo, pertanto, i requisiti di cui agli artt. 1754 e 1755 c.c., la domanda dell'attrice deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di ZA, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta la domanda formulata dalla Parte_1
2) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di euro 34,60 per anticipazioni e della somma di euro CP_1
5.000,00 per compensi, oltre spese 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 10 gennaio 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 21.10.2021 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Salvino Brancaccio attrice nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Isabella Ferrario convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha convenuto in giudizio la Parte_2 per sentirla condannare al pagamento della somma di euro Controparte_1
9.520,86, oltre interessi, a titolo di provvigioni per attività di mediazione immobiliare.
Si costituiva la con comparsa 3.2.2022 chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda attrice.
Venivano sottoposti all'interrogatorio formale i legali rappresentanti delle parti e venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Asserisce l'attrice, a sostegno della propria domanda, di aver provveduto a mettere in contatto la nella persona della SIa , e la Società SS Controparte_1 Parte_3 ZA, nelle persone dei SIi e , in merito alla locazione dell'unità CP_2 Persona_1 immobiliare sita ad Arcore in Via Matteucci 50, di proprietà della convenuta, nonché di aver curato tutte le trattative concluse con la sottoscrizione del contratto di locazione tra i suddetti soggetti.
Le risultanze istruttorie non hanno confermato l'assunto sostenuto dall'attrice.
Dall'esame delle deposizioni testimoniali è emerso che la e la Controparte_1 SS ZA sono state messe in contatto tra loro dal geom. Controparte_3
Il teste , che ha partecipato alle trattative per l'affitto del capannone della Persona_1 in qualità di consulente della SS ZA S.r.l., all'epoca dei fatti Controparte_1 SS ZA di , ha riferito di essere venuto a conoscenza di un immobile da Testimone_1 ristrutturare da porre in locazione da parte del geom. Il medesimo teste ha Controparte_3 dichiarato di aver visionato una sola volta il capannone dall'esterno, in quanto era inagibile, alla presenza del geom. e del SI , padre della SIa Controparte_3 Parte_4 Pt_5
, legale rappresentante della Il teste ha anche riferito che il
[...] Controparte_1 geom. non aveva comunicato all'inizio il nominativo della proprietà, appreso Controparte_3 successivamente nel corso delle trattative. Il medesimo teste ha anche dichiarato che dopo aver visitato il capannone dall'esterno alla presenza del geom. e dei SIi Controparte_3
era stato contattato dal SI , che gli aveva proposto la locazione Pt_3 Parte_1 dello stesso capannone.
Il teste ha riferito di essersi recato con l'arch. presso la sede Controparte_3 Persona_2 della dove lavorava la SIa , per comunicare che avevano un Parte_6 Parte_5 cliente interessato a prendere in locazione l'immobile di proprietà della Controparte_1
che era la SS ZA, il cui nominativo non veniva inizialmente rivelato alla proprietà
[...] in quanto il SI non voleva che trapelasse per motivi commerciali. Il medesimo R_ teste ha anche riferito che si era proposto alla SIa come tecnico incaricato Parte_5 dalla SS ZA quando erano state formulate le proposte di locazione. Il teste ha anche riferito di aver saputo dal SI che il SI della SS ZA Parte_1 R_ era interessato alla locazione dell'immobile. Il teste ha confermato di essersi recato presso la madre della SIa per ritirare le chiavi dell'immobile per poter effettuare le visite. Parte_5
Anche il teste ha riferito che, dopo aver saputo tramite il SI Persona_2 Parte_1 che i SIi erano alla ricerca di un nuovo immobile, suo padre –
[...] R_ [...]
– si era recato presso il capannone della SIa comunicando che c'erano delle CP_3 Pt_3 persone interessate a prendere in locazione il capannone. Il medesimo teste ha anche dichiarato che il geom. si era recato presso la madre della SIa Controparte_3 Parte_5 per ritirare le chiavi dell'immobile al fine di poter effettuare le visite.
Anche il teste , padre della SIa , ha confermato che il geom. Testimone_2 Parte_5 e l'arch. si erano recati presso la per Controparte_3 Persona_2 Parte_6 comunicare che avevano un cliente interessato a prendere in locazione l'immobile di proprietà della e che le chiavi dell'immobile erano state consegnate al geom. Controparte_1 per poter predisporre le visite. Controparte_3
È da escludere, pertanto, alla luce delle richiamate deposizioni che il SI Parte_1 abbia messo in contatto tra loro e SS ZA.
[...] Controparte_1 Sempre dall'esame delle risultanze testimoniali è emerso che l'accordo precontrattuale è stato sottoscritto da nella persona della SIa , e da SS Controparte_1 Parte_5 ZA, nelle persone dei SIi ed , presso la sede di R_ Testimone_1 Parte_6 con contestuale consegna dell'assegno di euro 10.000,00 da parte del SI
[...] _1
.
[...]
Il teste ha dichiarato di aver sottoscritto il contratto presso gli uffici della Testimone_1 contestualmente alla SIa lo stesso giorno e di aver Controparte_1 Parte_5 consegnato in quella sede alla SIa l'assegno di euro 10.000,00. Il medesimo Parte_5 teste ha dichiarato che le modifiche al contratto erano state apportate lo stesso giorno della sottoscrizione. Il teste ha confermato gli incontri del 5 e del 6 dicembre 2018 precisando che il SI non era presente. Parte_1
Il teste , pur non ricordandosi le date, ha confermato che al testo Persona_1 dell'accordo erano state apportate dalle parti delle modifiche e ha dichiarato che il SI
era stato presente ad un solo incontro, quello al quale aveva partecipato Parte_1 anche il commercialista della SS ZA, con ciò escludendo la presenza dei SI
agli incontri del 5 e del 6 dicembre 2018. Parte_1
Il teste ha dichiarato che all'incontro del 5 dicembre 2018 le parti avevano Controparte_3 apportato delle modifiche all'accordo e che non era presente il SI . Parte_1
Il teste ha dichiarato che nel corso degli incontri del 5 e 6 dicembre 2018 Testimone_2 l'accordo era stato sottoscritto dalle parti alla sua presenza presso i locali della Parte_6
che erano state apposte delle modifiche dalle parti e che i SIi
[...] R_ consegnavano l'assegno di euro 10.000,00, e ha precisato che il SI Parte_1 era assente.
Il teste ha confermato che e SS ZA Persona_2 Controparte_1 avevano sottoscritto l'accordo precontrattuale presso la sede della e che Parte_6 contestualmente i SIi avevano consegnato l'assegno di euro 10.000,00. R_
Non è stato, pertanto, dimostrato l'assunto sostenuto dall'attrice che il SI Parte_1 avrebbe raccolto separatamente le firme delle parti contraenti dell'accordo
[...] precontrattuale e che avrebbe ritirato l'assegno di euro 10.000,00 intestato a
[...]
Controparte_1
I testi escussi hanno anche confermato che il SI aveva partecipato ad Parte_1 un solo incontro.
Precisamente i testi , e hanno riferito che il Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 SI aveva partecipato, su esplicita richiesta del SI , Parte_1 Testimone_1 soltanto ad un unico incontro, quello nel quale era presente anche il commercialista della
SS ZA, dott. Risoli, svoltosi in data 15.10.2019, allontanandosi prima della sua conclusione.
Inoltre i testi escussi hanno confermato che il SI non aveva condotto Parte_1 le trattative, né predisposto i documenti e gli atti che hanno determinato la stipulazione del contratto di locazione. In particolare il teste ha confermato che nel mese di marzo 2019 la SIa Testimone_1
gli aveva inviato il contratto standard per la locazione degli immobili di Parte_5 [...] e che i SIi ed avevano chiesto di apportarvi CP_1 R_ Testimone_1 modifiche.
Tale circostanza è stata confermata anche dal teste , che ha anche riferito Testimone_2 che il contratto di locazione era stato predisposto dall'avv. Gandini, legale della
[...]
Controparte_1
Il teste avv. ha riferito di aver personalmente condotto le trattative e redatto Testimone_3 gli atti che hanno portato alla stipulazione del contratto di locazione, da lui predisposto, compresa una parte del testo del documento n. 3 (fascicolo convenuta) relativo all'accordo precontrattuale. Il medesimo teste ha anche precisato di non aver mai interagito con il SI
, ma di avere avuto come unici referenti la SIa , i SIi Parte_1 Parte_5
, l'avv. Paolo Galli e il dott. Risoli, rispettivamente legale e commercialista della SS R_
ZA. Il teste ha anche dichiarato che la SIa gli aveva riferito che il SI Parte_5 le aveva inviato mail, documenti che già aveva ricevuto in precedenza dai SIi Pt_1
, e dott. Risoli. R_ CP_3
Alla luce di tutte le risultanze istruttorie è, pertanto, emerso che alcuna attività di mediazione è stata espletata dal SI : le parti sono state messe in contatto dal geom. Parte_1
che ha anche ritirato dalla proprietà le chiavi per gli accessi all'immobile; le Controparte_3 trattative sono state condotte direttamente dalla SIa e dai SIi , con Parte_5 R_ l'apporto dell'avv. che ha predisposto il contratto di locazione e parte del Testimone_3 testo dell'accordo precontrattuale, e dell'avv. Paolo Galli e del dott. Risoli per conto di SS ZA;
l'accordo precontrattuale è stato sottoscritto, in assenza del SI Parte_1
dalle parti contemporaneamente presso i locali della e l'assegno di
[...] Parte_6 euro 10.000,00 è stato consegnato contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo dal SI
alla SIa;
il SI ha partecipato ad un solo Testimone_1 Parte_5 Parte_1 incontro su esplicita richiesta del SI , allontanandosi prima della sua Testimone_1 conclusione.
A nulla rilevano le mail intercorse tra la SIa e il SI . Con mail Pt_3 Parte_1 del 7.12.2018 il SI si è limitato a trasmettere alla SIa Parte_1 Parte_5 copia dell'accordo precontrattuale firmato dalle parti, che la stessa SIa Parte_5 possedeva di già per averlo sottoscritto con i SIi in data 5/6.12.2018 (v. doc. 3 R_ fascicolo attrice). Come non assume rilievo la mail del 20.3.2019 con in allegato il contratto di locazione, predisposto dall'avv. legale della stessa Testimone_3 Controparte_1 (doc. 4 fascicolo attrice). Lo stesso dicasi per la mail del 31.10.2019 con la quale la SIa
invitava il SI a non inviare bozze di contratti in quanto la Parte_5 Parte_1 trattativa era già in essere e gestita dai professionisti delle parti (v. doc. 20 fascicolo convenuta).
Secondo costante orientamento della Suprema Corte “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, si da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. n. 11443 dell'8.4.2022).
Ancora ”…il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto, con la conseguenza che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass.
2.2.2022 n. 3134).
Non sussistendo, pertanto, i requisiti di cui agli artt. 1754 e 1755 c.c., la domanda dell'attrice deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di ZA, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta la domanda formulata dalla Parte_1
2) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di euro 34,60 per anticipazioni e della somma di euro CP_1
5.000,00 per compensi, oltre spese 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 10 gennaio 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia