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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Vittoria
Contino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 40 dell'anno 2015 vertente
TRA
(P.IVA: ) in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Pacileo e Luigi Pacileo con studio sito in Napoli, alla Via G. Carducci n°42.
- Opponente
E
(CF: ; P.IVA: ) in persona del CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Izar, Paolo
Colombo e Amedeo Chiantera, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Diego Cinque in S. Maria C.V. (CE), alla Via Sant'Agata
n°8.
- Opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 7.10.2024 e da comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art
132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009, mediante la concisa
1 esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con espresso rinvio ad atti, verbali e documenti di causa, omettendosi lo svolgimento del processo.
Tanto premesso si rileva che con atto di riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, la al fine di ottenere la revoca del CP_1 decreto ingiuntivo n° 39581/2012 emesso dal Tribunale di Milano il
16.10.2012 e pubblicato il 31.10.2012.
In particolare deduceva:
- che con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva al Tribunale CP_1 di Milano di ingiungere alla il pagamento della somma di € Pt_1
512.792,54 in virtù di fatture relative alla fornitura di energia elettrica e gas (forniture derivanti, rispettivamente, da un contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto in data 3.08.2009 e di somministrazione del gas sottoscritto in data 7.12.2009);
- che con riferimento al contratto di somministrazione dell'energie elettrica, la aveva inoltrato diversi reclami al fine di segnalare Pt_1 ripetute interruzioni e buchi di tensione, che avevano inficiato il corretto funzionamento delle apparecchiature industriali;
- che con atto notificato il 21.12.2012 proponeva opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo di cui in premessa, formulando altresì domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale alle apparecchiature industriali, a causa delle interruzioni di energia elettrica e dei buchi di tensione, e dei danni non patrimoniali all'immagine della società;
- che, con ordinanza emessa il 9.10.2014, il Tribunale di Milano, rilevando profili di connessione oggettiva con il giudizio recante RG n° 338/2012 pendente innanzi all'intestato Tribunale, assegnava alle parti termine perentorio per la riassunzione del giudizio;
- che l'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere competenti il Tribunale di Napoli o il
2 Tribunale di Roma;
eccepiva la connessione con il giudizio recante RG n.
338/2012 avente ad oggetto l'inadempimento contrattuale del fornitore e del distributore nell'esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica;
- nel merito eccepiva che l'avversa pretesa creditoria non era dovuta, a causa della errata ricostruzione dei consumi per errore di registrazione del misuratore, con ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc della parte opposta fondato sull'abuso di diritto derivante dalla posizione contrattuale della stessa;
CP_1
- formulava domanda riconvenzionale per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e all'immagine derivanti da responsabilità contrattuale di parte opposta.
In sintesi chiedeva, in via preliminare, di riunire il presente giudizio con quello oggettivamente connesso e recante RG n° 338/2012; in subordine, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e sospendere l'odierno giudizio in attesa di definizione di quello connesso;
sempre in via preliminare, per il caso di omessa riunione dei procedimenti, chiedeva di autorizzare la chiamata in causa di EN , in quanto responsabile di Parte_2 tutte le problematiche connesse alla distribuzione e al trasporto dell'energia elettrica;
nel merito chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo, in quanto le somme ivi contenute non erano dovute;
in subordine, per il caso di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, chiedeva di accertare l'ingiustificato arricchimento della e, per l'effetto, di condannarla CP_1 alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte;
in via riconvenzionale, chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale della
, per violazione del principio di buona fede, e di condannarla al CP_1 pagamento dei danni patrimoniali e all'immagine, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva l'opposta la quale contestava le richieste di parte CP_1 opponente.
In particolare deduceva:
3 - che e avevano intrattenuto due rapporti di CP_1 Parte_1 somministrazione: uno, riguardante l'erogazione del gas, originato dal contratto sottoscritto il 7.12.2009 e decorrente dall'1.1.2010 al
31.12.2010; l'altro, riguardante l'erogazione dell'energia elettrica, originato dal contratto sottoscritto il 3.8.2009, decorrente dal 1.8.2009 al
31.7.2010, nel quale era stato convenuto anche che eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura, conseguenti ad operazioni di manutenzione svolte dal trasportatore, non costituivano inadempimento contrattuale e non comportavano obblighi di risarcimento del danno a carico dell'opposta, né motivo di risoluzione del contratto;
- che entrambi i rapporti erano disciplinati dal Codice di trasmissione, sviluppo e sicurezza della rete e dal Codice di Rete per la distribuzione gas naturale, nel quale era previsto che in caso di contestazioni da parte dell'utente, circa l'importo fatturato, quest'ultimo avrebbe dovuto comunque provvedere al pagamento integrale (senza differimenti o riduzioni) della fattura, in virtù della clausola solve et repete, mentre in caso di contestazione fondata, la Rete gas avrebbe provveduto ad emettere la relativa nota di credito;
- che la si era resa inadempiente agli obblighi di pagamento nei Pt_1
Contr confronti di per € 512.792,54, di cui € 40.277,75 a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas e relativi a nove fatture emesse dal
12.03.2010 al 30.11.2011, ed € 472.514,79 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e riguardanti dieci fatture dal 15.02.2010 al
22.07.2011; Contr
- che dopo tre mesi dalla stipulazione del relativo contratto la aveva appreso dall'opponente dell'esistenza di un pregresso contenzioso tra quest'ultima, ENEL ENERGIA Spa ed ENEL DISTRIBUZIONE Spa, per un malfunzionamento nella trasmissione dell'energia elettrica;
Contr
- che più volte la veva rammentato alla che la gestione e la Pt_1 manutenzione della rete e la trasmissione dell'energia elettrica erano di
4 responsabilità del distributore nazionale e di quello locale, rispettivamente e ENEL CP_2 Parte_2
- che, dopo pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto, la non Pt_1
Contr aveva provveduto a pagare ad i costi di trasporto dell'energia, nonostante quest'ultima avesse regolarmente corrisposto, al distributore locale, i costi per la consegna dell'energia;
- che anche nell'ambito del rapporto di somministrazione di gas, in relazione al quale non aveva mai lamentato alcun disservizio, la Pt_1 si era resa inadempiente, interrompendo il pagamento delle fatture dal secondo mese di sottoscrizione del contratto;
Contr
- che, a seguito di ogni diffida rivelatasi vana, la aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto per l'importo di € 512.792,54, vantato dalla stessa per la somministrazione di gas e di energia elettrica;
- che in data 21.03.2012 la aveva instaurato un giudizio (con RG Pt_1
n° 338/2012) nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE Spa ed CP_1
ENEL Spa per ottenere il risarcimento dei danni a seguito di inadempimento del contratto di fornitura e distribuzione ex art 1453 cc;
- che i disservizi lamentati da riguardanti la trasmissione e Pt_1 misurazione dell'energia elettrica, in quanto attinenti al rapporto con il Contr distributore, non potevano imputarsi ad e non costituivano inadempimento del contratto di somministrazione;
- che l'opposizione e la documentazione depositata dall'opponente riguardavano circostanze che non attenevano ai contratti intercorsi con la odierna opposta;
- che la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente risultava carente di prova circa il nesso di causalità tra la presunta violazione dei Contr principi di buona fede e correttezza da parte dell' e gli asseriti danni subiti.
Pertanto, chiedeva di respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n°39581/2012, condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 477.813,68 (tenuto conto che parte
5 del credito derivante dalla somministrazione di gas era stata estinta dalla dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) oltre interessi, Pt_1
a titolo di corrispettivi per la somministrazione di energia elettrica e di gas, con vittoria di spesa del giudizio di opposizione, inclusa la fase tenutasi innanzi al Tribunale di Milano, nonché le spese della procedura monitoria.
Tanto premesso in punto di fatto, nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla è solo in parte fondata, nei limiti e per Pt_1 le ragioni di seguito indicate.
Invero, parte opposta ha chiesto il pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo n° 39581/2012, pubblicato in data 31.10.2012, originato dall'inadempimento dell'odierna opponente nel pagamento delle fatture emesse nel periodo da febbraio 2010 al 2011 per la somministrazione di gas e di energia elettrica.
Ebbene, dalla documentazione prodotta e dalle difese svolte dalle parti può ritenersi che l'opposta abbia dato adeguata e idonea prova del titolo alla base della sua richiesta di pagamento, producendo i contratti di somministrazione sottoscritti dalla per la somministrazione di Pt_1 energia elettrica e del gas.
Va, inoltre, osservato che nel presente giudizio il rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda di adempimento non è stato oggetto di alcuna contestazione o disconoscimento da parte dell'opponente; né quest'ultima ne ha contestato il contenuto.
Piuttosto parte opponente ha contestato la ricostruzione dei consumi afferenti alla somministrazione di energia elettrica, contestando le fatture poste alla base dell'istanza monitoria e deducendo un errore di misurazione dei consumi stessi.
Ciò posto, occorre evidenziare, in punto di onere della prova, come chiarito dalla Suprema Corte, che “…Il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è
l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai
6 sensi dell'art. 1218 c.c.. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'"onus probandi" va così regolata:
- L'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo
"normalmente" rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante - deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza)
e si è verificato "invito domino" ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)…” (cfr. ex multis Cass.
21/05/2019, n. 13605).
Orbene, nel caso di specie dagli atti di causa (in particolare dalle stesse difese delle parti e dalle rispettive missive e documenti versati in atti) si evince l'effettiva esistenza di un errore di registrazione del complesso di misura dell'energia installato presso la (cfr. in particolare verbale Pt_1
7 di verifica del 24 e 27 novembre 2009 e verbale di sostituzione del
21.1.2010 – all.ti 10 e 15 della produzione di parte opponente).
In particolare dal verbale di verifica del complesso di misura dell'energia installato presso la del 24.11.2009, emerge che “il misuratore Pt_1 marca actaris con matricola n. 96203792 installato presso la fornitura di cui sopra alla odierna verifica presenta un errore di registrazione negativo del circa 42% di energia attiva e circa 36% di energia reattiva..”.
Detto malfunzionamento è confermato anche nel verbale di verifica del
27.11.2009 effettuato in contraddittorio.
Infine, il misuratore risulta sostituito nel gennaio 2010.
Dagli atti di causa, inoltre, non è stata acquisita alcuna prova sul momento iniziale in cui detto errore di registrazione si è verificato: l'unico dato certo è che esso è stato appurato nel novembre 2009.
Anzi, dalle sentenze depositate in atti dalla (che, sebbene non Pt_1 vincolanti in quanto attinenti a periodi di fatturazione differenti e, in parte,
a soggetti diversi, possono tuttavia fungere da argomenti di prova, al fine di valutare l'ulteriore materiale probatorio acquisito nel presente giudizio) si evince che non è stato possibile individuare il momento iniziale di detto malfunzionamento del misuratore.
Ebbene, a fronte di dette circostanze, può osservarsi quanto segue.
In primis, la problematica dell'erronea ricostruzione e quantificazione dei consumi ha riguardato esclusivamente la somministrazione di energia elettrica (con esclusione, dunque, della somministrazione del gas, rispetto alla quale non sono emerse problematiche o contestazioni, né per la relativa erogazione né per la quantificazione dei consumi); in ogni caso detta problematica non ha riguardato i consumi indicati nelle fatture alla base del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, bensì periodi differenti, se non con riferimento ad una singola fattura.
Più in particolare, dall'esame della documentazione presente in atti si evince che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto consumi relativi ai mesi da febbraio 2010 al luglio 2011, dunque non ha riguardato il periodo
8 interessato dal ricalcolo dei consumi pregressi, conseguente all'errore di misurazione emerso nel novembre 2009, bensì il periodo successivo alla sostituzione del misuratore.
L'unica fattura che attiene (peraltro solo in parte) a detto periodo risulta essere la n. 1113349 del 17.12.2010 di euro 295.056,81 (che include i consumi di fornitura di energia elettrica per i mesi da agosto 2009 a gennaio 2010, nonché per il mese di maggio 2010).
Con riferimento ai consumi ivi contenuti, può osservarsi che quelli relativi al mese di maggio 2010 (ivi indicati nella somma di euro 60.421,06 oltre iva al 10%) non risultano affetti da errori, in quanto successivi alla sostituzione del misuratore avvenuta nel gennaio 2010.
Rispetto ai consumi delle restanti mensilità ivi indicate (dunque da agosto
2009 a gennaio 2010, in cui è avvenuta la sostituzione del misuratore), viene in rilievo la delibera ARERA n. 348/2007 all.to A TIT (Applicabile ratione temporis) secondo cui “…22.5 Per il periodo in cui si è verificata
l'irregolarità di funzionamento di cui al comma 22.4, la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica è effettuata dal soggetto di cui al comma 21.2, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del misuratore, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata.
Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo…” (cfr. all.ti parti).
Nel caso in esame, risulta acclarato un malfunzionamento del misuratore accertato nel mese di novembre 2009, sulla cui base sono stati effettuati i ricalcoli dei consumi indicati nelle fatture alla base del decreto ingiuntivo;
non vi è alcuna prova del momento in cui detto malfunzionamento si sia verificato, tantomeno che esso fosse già presente dal mese di agosto 2009, come indicato nella fattura in esame n. 1113349 del 17.12.2010: pertanto
9 il ricalcolo dei consumi può ritenersi legittimo solo a partire dal mese di novembre 2009, ovvero dall'inizio del mese in cui – in conformità anche della delibera ARERA – è stato accertato il malfunzionamento, fino alla sua sostituzione.
In altri termini, per le mensilità pregresse (agosto 2009- ottobre 2009) era onere della parte opposta dare compiuta prova che vi fosse già l'errore di registrazione (nella misura poi di fatto accertata) e quindi la correttezza del ricalcolo dei consumi effettuato sulla base di detto errore.
Tale prova non è stata raggiunta, per cui dalla fattura in esame vanno detratti gli importi relativi alle mensilità in questione.
In particolare dall'importo indicato nella fattura n. 1113349 del
17.12.2010, di complessivi euro 295.056,81, va detratto l'importo di euro
128.861,29 (ovvero l'importo dei consumi ricalcolati in detta fattura per le mensilità di agosto, settembre e ottobre 2009 con IVA al 10%), per un residuo di euro 166.195,52.
Rispetto alle ulteriori mensilità, va invece osservato che l'opponente non ha contestato, in modo specifico e puntuale, le modalità di Pt_1
Contr ricalcolo dei consumi effettuato dall' ulla base dell'entità dell'errore di registrazione emerso, ma piuttosto il dies a quo di detto ricalcolo, in assenza della prova del momento in cui l'errore (sulla cui base è stato effettuato il ricalcolo) aveva iniziato a manifestarsi.
Ne deriva che il ricalcolo dei consumi effettuato a partire dal mese di novembre 2009 in poi va confermato, in assenza di specifiche, puntuali e diverse contestazioni da parte opponente.
Inoltre dal momento dell'avvenuta sostituzione (ovvero dal gennaio 2010) il misuratore risultava funzionante, per cui era onere dell'odierna opponente dimostrare che i consumi effettivi successivi erano Pt_1 diversi da quelli indicati e, in ogni caso, contestare tempestivamente e in modo puntuale la quantificazione indicata nelle fatture.
Detta prova non è stata raggiunta.
10 In sintesi, sulla base dei rispettivi oneri della prova e di contestazione, nonché della documentazione in atti e delle delibere dell'Autorità garante applicabili alla fattispecie in esame, vanno confermati i consumi indicati nelle fatture in atti, oggetto del presente giudizio, ad eccezione delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2009, per le ragioni sopra evidenziate.
Sotto diverso profilo può inoltre osservarsi che i malfunzionamenti e i disservizi allegati dalla (per le diverse interruzioni e cali di tensione Pt_1 nella somministrazione dell'energia) non sono idonee, di per sé, a provare l'erroneità dei consumi indicati nella fattura in questione, in quanto non possono essere imputati alla odierna opposta, né possono giustificare il mancato pagamento delle fatture oggetto di causa o una loro riduzione
(salvo quanto già sopra dedotto), per quanto emerso dagli atti. Contr Ed infatti dai contratti in atti emerge che l'odierna opposta la mera fornitrice dell'energia; di contro la distribuzione dell'energia (con il conseguente potere/dovere di controllo e di manutenzione degli impianti) risulta essere di competenza delle (diverse) società di distribuzione (ovvero la - cfr. artt 6.1. e 6.2 del contratto - e EN IO SP). CP_2
Sia dal contratto in atti che dalla normativa di settore applicabile ratione temporis emerge, infatti, che la società opposta è estranea all'attività di distribuzione.
Al fornitore non compete l'attività di trasmissione e misurazione dell'energia elettrica destinata all'utente finale;
ciò anche in virtù del
Codice di trasmissione, diSPcciamento sviluppo e sicurezza dell'energia elettrica espressamente richiamato e non contestato dall'opponente.
In particolare, all'art. 17 delle CGC del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con la è previsto che “… la trasmissione Pt_1
e il diSPcciamento sono affidati alla responsabilità di , mentre la CP_2 distribuzione fino al punto di prelievo del Cliente è di competenza del Contr RI. non è pertanto responsabile in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica che afferiscono
11 esclusivamente ai rapporti tra Cliente e RN e/o RI (ad esempio variazione di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzione della continuità del servizio, micro-interruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del punto di prelievo del Cliente alla rete elettrica). Il Fornitore non risponde dei danni causati dall'energia a valle del punto di prelievo, ancorché originati a monte del punto medesimo”.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che “In caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art.
1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica” (cfr. ex multis Cass. Ordinanza n. 1581 del
23/01/2018).
Dunque il mero fornitore non è tenuto a rispondere della mancata erogazione di energia elettrica per un irregolare funzionamento della linea di trasmissione, per il quale è responsabile la società che si occupa della distribuzione della tensione.
Ebbene, nel caso di specie, sebbene dall'istruttoria espletata possa ritenersi acclarato il verificarsi dei lamentati fenomeni di interruzione e cali di tensione nell'erogazione di energia elettrica allo stabilimento della tuttavia non risulta provato che detti fenomeni siano Pt_1 riconducibili a cause imputabili alla società fornitrice opposta ovvero a cause differenti ascrivibili, invece, agli impianti della stessa opponente o alla società di distribuzione (sulla quale, come innanzi evidenziato, grava l'obbligo di manutenzione della rete di distribuzione).
12 Nè a detta carenza probatoria poteva sopperire una eventuale CTU, pur richiesta, in quanto inammissibile ed esplorativa (si rimanda all'ordinanza emessa in corso di causa dal precedente istruttore).
La genericità delle allegazioni, inoltre, non consente di verificare se venga in rilievo un danno non patrimoniale giuridicamente rilevante e dunque risarcibile, né consente di effettuare alcuna quantificazione, neppure di carattere equitativo.
In sintesi, pur essendo stato appurato il verificarsi delle micro-interruzioni di energia elettrica, non è stata acquisita alcuna idonea prova del nesso causale tra le anomalie riscontrate dall'odierna opponente e la condotta Contr tenuta dalla
Infine, non può ritenersi provato neanche l'ulteriore inadempimento che parte opponente addebita alla parte opposta, ovvero un'avvenuta violazione dell'obbligo di diligenza e buona fede incombente su quest'ultima, anche nella sua qualità di mandataria, per non aver sospeso i pagamenti in favore della società di distribuzione pur a fronte dei reclami e delle contestazioni ritualmente sollevate dall'opponente sia con Pt_1 riferimento all'errore di misurazione che alle interruzioni di energia.
Ebbene, da un lato non può dirsi sussistente alcuna violazione, anche alla luce delle clausole contrattuali intercorse tra le parti (in particolare della clausola solve et repete - art 12.4 del contratto per il servizio di trasporto concluso tra la EN IO SP e la;
cfr. anche art.
8.3 del CP_1 contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato tra la Pt_1
e la ). CP_1
In via assorbente può osservarsi da un lato che parte opponente si è limitata a dedurre in via del tutto generica di aver subito danni patrimoniali e all'immagine, senza alcuna specifica e puntuale allegazione degli stessi.
In ogni caso non è stata fornita alcuna idonea prova né delle perdite o del mancato guadagno subito per effetto e in conseguenza degli
13 inadempimenti contestati all'Eni, né di un danno all'immagine, tantomeno del relativo nesso causale.
La domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente va quindi rigettata.
Va infine rigettata anche l'ulteriore domanda avanzata dalla parte opponente ai sensi dell'art 2041 c.c.
Com'è noto detto istituto si fonda sul generale principio del divieto di arricchirsi senza causa.
Gli elementi costitutivi dell'azione di arricchimento senza causa vanno individuati nell'arricchimento nella sfera patrimoniale di un soggetto con pregiudizio nella sfera patrimoniale di altro soggetto e sulla correlazione tra pregiudizio ed arricchimento, nonché sull'assenza di una causa che giustifichi lo spostamento di ricchezza da una sfera giuridica ad un'altra e, infine, sulla sussidiarietà dell'azione.
Sotto il profilo del quantum la norma pone il limite dell'arricchimento.
Deve dunque venire in rilievo uno spostamento di ricchezza non giustificato né da contratto, né da spirito di liberalità né da altra causa idonea a sorreggerlo alla luce dei principi del nostro ordinamento.
Va altresì evidenziato che la domanda in esame risulta caratterizzata anche dall'ulteriore requisito della sussidiarietà: infatti, ai sensi dell'art. 2042 c.c. “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
Orbene, la norma in esame deve essere interpretata nel senso di escludere la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ingiustificato arricchimento, allorquando sia astrattamente esperibile altra azione.
Nel caso di specie deve ritenersi che la domanda ex art. 2041 c.c., azionata dall'opponente in relazione al dedotto abuso di diritto e Pt_1 all'inadempimento contrattuale addebitato all' , difetti del requisito CP_1 in esame, sussistendo tra le parti un contratto ed essendosi rivelata infondata l'azione contrattuale.
La domanda va quindi rigettata.
14 Infine, con riguardo al contratto di somministrazione del gas, occorre procedere all'accertamento delle somme effettivamente dovute dalla parte opponente: se infatti, come già evidenziato, rispetto a detta fornitura non
è emerso alcun malfunzionamento del misuratore (che ha riguardato esclusivamente la somministrazione di energia elettrica), tuttavia è emerso un acclarato e incontestato pagamento di alcune somme dovute, prima ancora della notifica del decreto ingiuntivo opposto alla Pt_1
In particolare dagli atti di causa risulta che l'opponente ha già corrisposto l'importo di € 34.978,86 a saldo di sei fatture relative al rapporto di somministrazione di gas (cfr. bonifico del 5.11.2012 relativo alle fatture n.
117241, 120792, 122651,128059, 109628 e 110099 dell'anno 2010, oggetto del decreto ingiuntivo opposto).
Alla luce di detto pagamento parziale residua, quindi, un debito relativo alla fornitura del gas di euro 7.335,47 corrispondente alle fatture n.
141917 del 2010 (relativa al mese di ottobre 2010) e n. 301001313 del
2011.
Pertanto l'importo di cu al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Milano va ridotto, alla luce di quanto evidenziato sia per la somministrazione di energia elettrica (ovvero dell'errore di misurazione per alcune mensilità) che del gas (dunque per l'avvenuto parziale pagamento di alcune somme dalla parte opponente).
Pertanto il credito della parte opposta va accertato nella misura di CP_1 euro 348.952,39: parte opponente va quindi condannata al pagamento di detta somma, oltre interessi nella misura legale sino al soddisfo.
Restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni e domande sollevate dalle parti.
Le spese di lite (comprese quelle del giudizio innanzi il Tribunale di Milano) seguono la sostanziale soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 (come da ultimo aggiornato), con scaglione di riferimento determinato sulla base del decisum, tenendo conto di ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (ovvero della natura
15 documentale della causa), del tenore delle difese svolte e della concreta attività espletata, nonché del parziale accoglimento dei motivi di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n°39581/2012 emesso dal Tribunale di Milano in data 16.10.2012 e pubblicato il 31.10.2012, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, condanna l'opponente Parte_1 al pagamento, in favore della parte opposta , della somma di
[...] CP_1
€ 348.952,39 oltre interessi, per le causali e come indicato in parte motiva;
• rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti in causa;
• condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte Parte_1 opposta , delle spese di lite che liquida in euro 14.597,05 per CP_1 compensi professionali, oltre rimb. forf. del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Santa Maria Capua Vetere, l'8.4.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Vittoria
Contino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 40 dell'anno 2015 vertente
TRA
(P.IVA: ) in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Pacileo e Luigi Pacileo con studio sito in Napoli, alla Via G. Carducci n°42.
- Opponente
E
(CF: ; P.IVA: ) in persona del CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Izar, Paolo
Colombo e Amedeo Chiantera, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Diego Cinque in S. Maria C.V. (CE), alla Via Sant'Agata
n°8.
- Opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 7.10.2024 e da comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art
132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009, mediante la concisa
1 esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con espresso rinvio ad atti, verbali e documenti di causa, omettendosi lo svolgimento del processo.
Tanto premesso si rileva che con atto di riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, la al fine di ottenere la revoca del CP_1 decreto ingiuntivo n° 39581/2012 emesso dal Tribunale di Milano il
16.10.2012 e pubblicato il 31.10.2012.
In particolare deduceva:
- che con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva al Tribunale CP_1 di Milano di ingiungere alla il pagamento della somma di € Pt_1
512.792,54 in virtù di fatture relative alla fornitura di energia elettrica e gas (forniture derivanti, rispettivamente, da un contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto in data 3.08.2009 e di somministrazione del gas sottoscritto in data 7.12.2009);
- che con riferimento al contratto di somministrazione dell'energie elettrica, la aveva inoltrato diversi reclami al fine di segnalare Pt_1 ripetute interruzioni e buchi di tensione, che avevano inficiato il corretto funzionamento delle apparecchiature industriali;
- che con atto notificato il 21.12.2012 proponeva opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo di cui in premessa, formulando altresì domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale alle apparecchiature industriali, a causa delle interruzioni di energia elettrica e dei buchi di tensione, e dei danni non patrimoniali all'immagine della società;
- che, con ordinanza emessa il 9.10.2014, il Tribunale di Milano, rilevando profili di connessione oggettiva con il giudizio recante RG n° 338/2012 pendente innanzi all'intestato Tribunale, assegnava alle parti termine perentorio per la riassunzione del giudizio;
- che l'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere competenti il Tribunale di Napoli o il
2 Tribunale di Roma;
eccepiva la connessione con il giudizio recante RG n.
338/2012 avente ad oggetto l'inadempimento contrattuale del fornitore e del distributore nell'esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica;
- nel merito eccepiva che l'avversa pretesa creditoria non era dovuta, a causa della errata ricostruzione dei consumi per errore di registrazione del misuratore, con ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc della parte opposta fondato sull'abuso di diritto derivante dalla posizione contrattuale della stessa;
CP_1
- formulava domanda riconvenzionale per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e all'immagine derivanti da responsabilità contrattuale di parte opposta.
In sintesi chiedeva, in via preliminare, di riunire il presente giudizio con quello oggettivamente connesso e recante RG n° 338/2012; in subordine, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e sospendere l'odierno giudizio in attesa di definizione di quello connesso;
sempre in via preliminare, per il caso di omessa riunione dei procedimenti, chiedeva di autorizzare la chiamata in causa di EN , in quanto responsabile di Parte_2 tutte le problematiche connesse alla distribuzione e al trasporto dell'energia elettrica;
nel merito chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo, in quanto le somme ivi contenute non erano dovute;
in subordine, per il caso di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, chiedeva di accertare l'ingiustificato arricchimento della e, per l'effetto, di condannarla CP_1 alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte;
in via riconvenzionale, chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale della
, per violazione del principio di buona fede, e di condannarla al CP_1 pagamento dei danni patrimoniali e all'immagine, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva l'opposta la quale contestava le richieste di parte CP_1 opponente.
In particolare deduceva:
3 - che e avevano intrattenuto due rapporti di CP_1 Parte_1 somministrazione: uno, riguardante l'erogazione del gas, originato dal contratto sottoscritto il 7.12.2009 e decorrente dall'1.1.2010 al
31.12.2010; l'altro, riguardante l'erogazione dell'energia elettrica, originato dal contratto sottoscritto il 3.8.2009, decorrente dal 1.8.2009 al
31.7.2010, nel quale era stato convenuto anche che eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura, conseguenti ad operazioni di manutenzione svolte dal trasportatore, non costituivano inadempimento contrattuale e non comportavano obblighi di risarcimento del danno a carico dell'opposta, né motivo di risoluzione del contratto;
- che entrambi i rapporti erano disciplinati dal Codice di trasmissione, sviluppo e sicurezza della rete e dal Codice di Rete per la distribuzione gas naturale, nel quale era previsto che in caso di contestazioni da parte dell'utente, circa l'importo fatturato, quest'ultimo avrebbe dovuto comunque provvedere al pagamento integrale (senza differimenti o riduzioni) della fattura, in virtù della clausola solve et repete, mentre in caso di contestazione fondata, la Rete gas avrebbe provveduto ad emettere la relativa nota di credito;
- che la si era resa inadempiente agli obblighi di pagamento nei Pt_1
Contr confronti di per € 512.792,54, di cui € 40.277,75 a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas e relativi a nove fatture emesse dal
12.03.2010 al 30.11.2011, ed € 472.514,79 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e riguardanti dieci fatture dal 15.02.2010 al
22.07.2011; Contr
- che dopo tre mesi dalla stipulazione del relativo contratto la aveva appreso dall'opponente dell'esistenza di un pregresso contenzioso tra quest'ultima, ENEL ENERGIA Spa ed ENEL DISTRIBUZIONE Spa, per un malfunzionamento nella trasmissione dell'energia elettrica;
Contr
- che più volte la veva rammentato alla che la gestione e la Pt_1 manutenzione della rete e la trasmissione dell'energia elettrica erano di
4 responsabilità del distributore nazionale e di quello locale, rispettivamente e ENEL CP_2 Parte_2
- che, dopo pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto, la non Pt_1
Contr aveva provveduto a pagare ad i costi di trasporto dell'energia, nonostante quest'ultima avesse regolarmente corrisposto, al distributore locale, i costi per la consegna dell'energia;
- che anche nell'ambito del rapporto di somministrazione di gas, in relazione al quale non aveva mai lamentato alcun disservizio, la Pt_1 si era resa inadempiente, interrompendo il pagamento delle fatture dal secondo mese di sottoscrizione del contratto;
Contr
- che, a seguito di ogni diffida rivelatasi vana, la aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto per l'importo di € 512.792,54, vantato dalla stessa per la somministrazione di gas e di energia elettrica;
- che in data 21.03.2012 la aveva instaurato un giudizio (con RG Pt_1
n° 338/2012) nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE Spa ed CP_1
ENEL Spa per ottenere il risarcimento dei danni a seguito di inadempimento del contratto di fornitura e distribuzione ex art 1453 cc;
- che i disservizi lamentati da riguardanti la trasmissione e Pt_1 misurazione dell'energia elettrica, in quanto attinenti al rapporto con il Contr distributore, non potevano imputarsi ad e non costituivano inadempimento del contratto di somministrazione;
- che l'opposizione e la documentazione depositata dall'opponente riguardavano circostanze che non attenevano ai contratti intercorsi con la odierna opposta;
- che la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente risultava carente di prova circa il nesso di causalità tra la presunta violazione dei Contr principi di buona fede e correttezza da parte dell' e gli asseriti danni subiti.
Pertanto, chiedeva di respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n°39581/2012, condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 477.813,68 (tenuto conto che parte
5 del credito derivante dalla somministrazione di gas era stata estinta dalla dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) oltre interessi, Pt_1
a titolo di corrispettivi per la somministrazione di energia elettrica e di gas, con vittoria di spesa del giudizio di opposizione, inclusa la fase tenutasi innanzi al Tribunale di Milano, nonché le spese della procedura monitoria.
Tanto premesso in punto di fatto, nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla è solo in parte fondata, nei limiti e per Pt_1 le ragioni di seguito indicate.
Invero, parte opposta ha chiesto il pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo n° 39581/2012, pubblicato in data 31.10.2012, originato dall'inadempimento dell'odierna opponente nel pagamento delle fatture emesse nel periodo da febbraio 2010 al 2011 per la somministrazione di gas e di energia elettrica.
Ebbene, dalla documentazione prodotta e dalle difese svolte dalle parti può ritenersi che l'opposta abbia dato adeguata e idonea prova del titolo alla base della sua richiesta di pagamento, producendo i contratti di somministrazione sottoscritti dalla per la somministrazione di Pt_1 energia elettrica e del gas.
Va, inoltre, osservato che nel presente giudizio il rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda di adempimento non è stato oggetto di alcuna contestazione o disconoscimento da parte dell'opponente; né quest'ultima ne ha contestato il contenuto.
Piuttosto parte opponente ha contestato la ricostruzione dei consumi afferenti alla somministrazione di energia elettrica, contestando le fatture poste alla base dell'istanza monitoria e deducendo un errore di misurazione dei consumi stessi.
Ciò posto, occorre evidenziare, in punto di onere della prova, come chiarito dalla Suprema Corte, che “…Il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è
l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai
6 sensi dell'art. 1218 c.c.. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'"onus probandi" va così regolata:
- L'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo
"normalmente" rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante - deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza)
e si è verificato "invito domino" ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)…” (cfr. ex multis Cass.
21/05/2019, n. 13605).
Orbene, nel caso di specie dagli atti di causa (in particolare dalle stesse difese delle parti e dalle rispettive missive e documenti versati in atti) si evince l'effettiva esistenza di un errore di registrazione del complesso di misura dell'energia installato presso la (cfr. in particolare verbale Pt_1
7 di verifica del 24 e 27 novembre 2009 e verbale di sostituzione del
21.1.2010 – all.ti 10 e 15 della produzione di parte opponente).
In particolare dal verbale di verifica del complesso di misura dell'energia installato presso la del 24.11.2009, emerge che “il misuratore Pt_1 marca actaris con matricola n. 96203792 installato presso la fornitura di cui sopra alla odierna verifica presenta un errore di registrazione negativo del circa 42% di energia attiva e circa 36% di energia reattiva..”.
Detto malfunzionamento è confermato anche nel verbale di verifica del
27.11.2009 effettuato in contraddittorio.
Infine, il misuratore risulta sostituito nel gennaio 2010.
Dagli atti di causa, inoltre, non è stata acquisita alcuna prova sul momento iniziale in cui detto errore di registrazione si è verificato: l'unico dato certo è che esso è stato appurato nel novembre 2009.
Anzi, dalle sentenze depositate in atti dalla (che, sebbene non Pt_1 vincolanti in quanto attinenti a periodi di fatturazione differenti e, in parte,
a soggetti diversi, possono tuttavia fungere da argomenti di prova, al fine di valutare l'ulteriore materiale probatorio acquisito nel presente giudizio) si evince che non è stato possibile individuare il momento iniziale di detto malfunzionamento del misuratore.
Ebbene, a fronte di dette circostanze, può osservarsi quanto segue.
In primis, la problematica dell'erronea ricostruzione e quantificazione dei consumi ha riguardato esclusivamente la somministrazione di energia elettrica (con esclusione, dunque, della somministrazione del gas, rispetto alla quale non sono emerse problematiche o contestazioni, né per la relativa erogazione né per la quantificazione dei consumi); in ogni caso detta problematica non ha riguardato i consumi indicati nelle fatture alla base del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, bensì periodi differenti, se non con riferimento ad una singola fattura.
Più in particolare, dall'esame della documentazione presente in atti si evince che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto consumi relativi ai mesi da febbraio 2010 al luglio 2011, dunque non ha riguardato il periodo
8 interessato dal ricalcolo dei consumi pregressi, conseguente all'errore di misurazione emerso nel novembre 2009, bensì il periodo successivo alla sostituzione del misuratore.
L'unica fattura che attiene (peraltro solo in parte) a detto periodo risulta essere la n. 1113349 del 17.12.2010 di euro 295.056,81 (che include i consumi di fornitura di energia elettrica per i mesi da agosto 2009 a gennaio 2010, nonché per il mese di maggio 2010).
Con riferimento ai consumi ivi contenuti, può osservarsi che quelli relativi al mese di maggio 2010 (ivi indicati nella somma di euro 60.421,06 oltre iva al 10%) non risultano affetti da errori, in quanto successivi alla sostituzione del misuratore avvenuta nel gennaio 2010.
Rispetto ai consumi delle restanti mensilità ivi indicate (dunque da agosto
2009 a gennaio 2010, in cui è avvenuta la sostituzione del misuratore), viene in rilievo la delibera ARERA n. 348/2007 all.to A TIT (Applicabile ratione temporis) secondo cui “…22.5 Per il periodo in cui si è verificata
l'irregolarità di funzionamento di cui al comma 22.4, la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica è effettuata dal soggetto di cui al comma 21.2, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del misuratore, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata.
Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo…” (cfr. all.ti parti).
Nel caso in esame, risulta acclarato un malfunzionamento del misuratore accertato nel mese di novembre 2009, sulla cui base sono stati effettuati i ricalcoli dei consumi indicati nelle fatture alla base del decreto ingiuntivo;
non vi è alcuna prova del momento in cui detto malfunzionamento si sia verificato, tantomeno che esso fosse già presente dal mese di agosto 2009, come indicato nella fattura in esame n. 1113349 del 17.12.2010: pertanto
9 il ricalcolo dei consumi può ritenersi legittimo solo a partire dal mese di novembre 2009, ovvero dall'inizio del mese in cui – in conformità anche della delibera ARERA – è stato accertato il malfunzionamento, fino alla sua sostituzione.
In altri termini, per le mensilità pregresse (agosto 2009- ottobre 2009) era onere della parte opposta dare compiuta prova che vi fosse già l'errore di registrazione (nella misura poi di fatto accertata) e quindi la correttezza del ricalcolo dei consumi effettuato sulla base di detto errore.
Tale prova non è stata raggiunta, per cui dalla fattura in esame vanno detratti gli importi relativi alle mensilità in questione.
In particolare dall'importo indicato nella fattura n. 1113349 del
17.12.2010, di complessivi euro 295.056,81, va detratto l'importo di euro
128.861,29 (ovvero l'importo dei consumi ricalcolati in detta fattura per le mensilità di agosto, settembre e ottobre 2009 con IVA al 10%), per un residuo di euro 166.195,52.
Rispetto alle ulteriori mensilità, va invece osservato che l'opponente non ha contestato, in modo specifico e puntuale, le modalità di Pt_1
Contr ricalcolo dei consumi effettuato dall' ulla base dell'entità dell'errore di registrazione emerso, ma piuttosto il dies a quo di detto ricalcolo, in assenza della prova del momento in cui l'errore (sulla cui base è stato effettuato il ricalcolo) aveva iniziato a manifestarsi.
Ne deriva che il ricalcolo dei consumi effettuato a partire dal mese di novembre 2009 in poi va confermato, in assenza di specifiche, puntuali e diverse contestazioni da parte opponente.
Inoltre dal momento dell'avvenuta sostituzione (ovvero dal gennaio 2010) il misuratore risultava funzionante, per cui era onere dell'odierna opponente dimostrare che i consumi effettivi successivi erano Pt_1 diversi da quelli indicati e, in ogni caso, contestare tempestivamente e in modo puntuale la quantificazione indicata nelle fatture.
Detta prova non è stata raggiunta.
10 In sintesi, sulla base dei rispettivi oneri della prova e di contestazione, nonché della documentazione in atti e delle delibere dell'Autorità garante applicabili alla fattispecie in esame, vanno confermati i consumi indicati nelle fatture in atti, oggetto del presente giudizio, ad eccezione delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2009, per le ragioni sopra evidenziate.
Sotto diverso profilo può inoltre osservarsi che i malfunzionamenti e i disservizi allegati dalla (per le diverse interruzioni e cali di tensione Pt_1 nella somministrazione dell'energia) non sono idonee, di per sé, a provare l'erroneità dei consumi indicati nella fattura in questione, in quanto non possono essere imputati alla odierna opposta, né possono giustificare il mancato pagamento delle fatture oggetto di causa o una loro riduzione
(salvo quanto già sopra dedotto), per quanto emerso dagli atti. Contr Ed infatti dai contratti in atti emerge che l'odierna opposta la mera fornitrice dell'energia; di contro la distribuzione dell'energia (con il conseguente potere/dovere di controllo e di manutenzione degli impianti) risulta essere di competenza delle (diverse) società di distribuzione (ovvero la - cfr. artt 6.1. e 6.2 del contratto - e EN IO SP). CP_2
Sia dal contratto in atti che dalla normativa di settore applicabile ratione temporis emerge, infatti, che la società opposta è estranea all'attività di distribuzione.
Al fornitore non compete l'attività di trasmissione e misurazione dell'energia elettrica destinata all'utente finale;
ciò anche in virtù del
Codice di trasmissione, diSPcciamento sviluppo e sicurezza dell'energia elettrica espressamente richiamato e non contestato dall'opponente.
In particolare, all'art. 17 delle CGC del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con la è previsto che “… la trasmissione Pt_1
e il diSPcciamento sono affidati alla responsabilità di , mentre la CP_2 distribuzione fino al punto di prelievo del Cliente è di competenza del Contr RI. non è pertanto responsabile in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica che afferiscono
11 esclusivamente ai rapporti tra Cliente e RN e/o RI (ad esempio variazione di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzione della continuità del servizio, micro-interruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del punto di prelievo del Cliente alla rete elettrica). Il Fornitore non risponde dei danni causati dall'energia a valle del punto di prelievo, ancorché originati a monte del punto medesimo”.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che “In caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art.
1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica” (cfr. ex multis Cass. Ordinanza n. 1581 del
23/01/2018).
Dunque il mero fornitore non è tenuto a rispondere della mancata erogazione di energia elettrica per un irregolare funzionamento della linea di trasmissione, per il quale è responsabile la società che si occupa della distribuzione della tensione.
Ebbene, nel caso di specie, sebbene dall'istruttoria espletata possa ritenersi acclarato il verificarsi dei lamentati fenomeni di interruzione e cali di tensione nell'erogazione di energia elettrica allo stabilimento della tuttavia non risulta provato che detti fenomeni siano Pt_1 riconducibili a cause imputabili alla società fornitrice opposta ovvero a cause differenti ascrivibili, invece, agli impianti della stessa opponente o alla società di distribuzione (sulla quale, come innanzi evidenziato, grava l'obbligo di manutenzione della rete di distribuzione).
12 Nè a detta carenza probatoria poteva sopperire una eventuale CTU, pur richiesta, in quanto inammissibile ed esplorativa (si rimanda all'ordinanza emessa in corso di causa dal precedente istruttore).
La genericità delle allegazioni, inoltre, non consente di verificare se venga in rilievo un danno non patrimoniale giuridicamente rilevante e dunque risarcibile, né consente di effettuare alcuna quantificazione, neppure di carattere equitativo.
In sintesi, pur essendo stato appurato il verificarsi delle micro-interruzioni di energia elettrica, non è stata acquisita alcuna idonea prova del nesso causale tra le anomalie riscontrate dall'odierna opponente e la condotta Contr tenuta dalla
Infine, non può ritenersi provato neanche l'ulteriore inadempimento che parte opponente addebita alla parte opposta, ovvero un'avvenuta violazione dell'obbligo di diligenza e buona fede incombente su quest'ultima, anche nella sua qualità di mandataria, per non aver sospeso i pagamenti in favore della società di distribuzione pur a fronte dei reclami e delle contestazioni ritualmente sollevate dall'opponente sia con Pt_1 riferimento all'errore di misurazione che alle interruzioni di energia.
Ebbene, da un lato non può dirsi sussistente alcuna violazione, anche alla luce delle clausole contrattuali intercorse tra le parti (in particolare della clausola solve et repete - art 12.4 del contratto per il servizio di trasporto concluso tra la EN IO SP e la;
cfr. anche art.
8.3 del CP_1 contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato tra la Pt_1
e la ). CP_1
In via assorbente può osservarsi da un lato che parte opponente si è limitata a dedurre in via del tutto generica di aver subito danni patrimoniali e all'immagine, senza alcuna specifica e puntuale allegazione degli stessi.
In ogni caso non è stata fornita alcuna idonea prova né delle perdite o del mancato guadagno subito per effetto e in conseguenza degli
13 inadempimenti contestati all'Eni, né di un danno all'immagine, tantomeno del relativo nesso causale.
La domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente va quindi rigettata.
Va infine rigettata anche l'ulteriore domanda avanzata dalla parte opponente ai sensi dell'art 2041 c.c.
Com'è noto detto istituto si fonda sul generale principio del divieto di arricchirsi senza causa.
Gli elementi costitutivi dell'azione di arricchimento senza causa vanno individuati nell'arricchimento nella sfera patrimoniale di un soggetto con pregiudizio nella sfera patrimoniale di altro soggetto e sulla correlazione tra pregiudizio ed arricchimento, nonché sull'assenza di una causa che giustifichi lo spostamento di ricchezza da una sfera giuridica ad un'altra e, infine, sulla sussidiarietà dell'azione.
Sotto il profilo del quantum la norma pone il limite dell'arricchimento.
Deve dunque venire in rilievo uno spostamento di ricchezza non giustificato né da contratto, né da spirito di liberalità né da altra causa idonea a sorreggerlo alla luce dei principi del nostro ordinamento.
Va altresì evidenziato che la domanda in esame risulta caratterizzata anche dall'ulteriore requisito della sussidiarietà: infatti, ai sensi dell'art. 2042 c.c. “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
Orbene, la norma in esame deve essere interpretata nel senso di escludere la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ingiustificato arricchimento, allorquando sia astrattamente esperibile altra azione.
Nel caso di specie deve ritenersi che la domanda ex art. 2041 c.c., azionata dall'opponente in relazione al dedotto abuso di diritto e Pt_1 all'inadempimento contrattuale addebitato all' , difetti del requisito CP_1 in esame, sussistendo tra le parti un contratto ed essendosi rivelata infondata l'azione contrattuale.
La domanda va quindi rigettata.
14 Infine, con riguardo al contratto di somministrazione del gas, occorre procedere all'accertamento delle somme effettivamente dovute dalla parte opponente: se infatti, come già evidenziato, rispetto a detta fornitura non
è emerso alcun malfunzionamento del misuratore (che ha riguardato esclusivamente la somministrazione di energia elettrica), tuttavia è emerso un acclarato e incontestato pagamento di alcune somme dovute, prima ancora della notifica del decreto ingiuntivo opposto alla Pt_1
In particolare dagli atti di causa risulta che l'opponente ha già corrisposto l'importo di € 34.978,86 a saldo di sei fatture relative al rapporto di somministrazione di gas (cfr. bonifico del 5.11.2012 relativo alle fatture n.
117241, 120792, 122651,128059, 109628 e 110099 dell'anno 2010, oggetto del decreto ingiuntivo opposto).
Alla luce di detto pagamento parziale residua, quindi, un debito relativo alla fornitura del gas di euro 7.335,47 corrispondente alle fatture n.
141917 del 2010 (relativa al mese di ottobre 2010) e n. 301001313 del
2011.
Pertanto l'importo di cu al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Milano va ridotto, alla luce di quanto evidenziato sia per la somministrazione di energia elettrica (ovvero dell'errore di misurazione per alcune mensilità) che del gas (dunque per l'avvenuto parziale pagamento di alcune somme dalla parte opponente).
Pertanto il credito della parte opposta va accertato nella misura di CP_1 euro 348.952,39: parte opponente va quindi condannata al pagamento di detta somma, oltre interessi nella misura legale sino al soddisfo.
Restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni e domande sollevate dalle parti.
Le spese di lite (comprese quelle del giudizio innanzi il Tribunale di Milano) seguono la sostanziale soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 (come da ultimo aggiornato), con scaglione di riferimento determinato sulla base del decisum, tenendo conto di ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (ovvero della natura
15 documentale della causa), del tenore delle difese svolte e della concreta attività espletata, nonché del parziale accoglimento dei motivi di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n°39581/2012 emesso dal Tribunale di Milano in data 16.10.2012 e pubblicato il 31.10.2012, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, condanna l'opponente Parte_1 al pagamento, in favore della parte opposta , della somma di
[...] CP_1
€ 348.952,39 oltre interessi, per le causali e come indicato in parte motiva;
• rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti in causa;
• condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte Parte_1 opposta , delle spese di lite che liquida in euro 14.597,05 per CP_1 compensi professionali, oltre rimb. forf. del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Santa Maria Capua Vetere, l'8.4.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
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