CA
Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 373/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, tenutasi in trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CARABBA ROCCO
APPELLANTE E
(C.F. Controparte_1
, assistito e difeso dall'Avv. GRAPPONE CRISTINA P.IVA_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 72/2024 in data 21 febbraio 2024 del
Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del lavoro
Con ricorso depositato il 19 agosto 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe, pubblicata in data 21 febbraio 2024, non notificata, che ha accolto parzialmente la domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto dell' a CP_1 procedere alla ripetizione delle somme versate a titolo di indennità di disoccupazione negli anni 2019,2020 e 2021, richieste con nota del 30.8.2021 per un importo pari a € 3.010,90, dichiarando l'obbligo della ricorrente di restituire la minor somma di € 1.538,27, così come riconteggiata dall' , compensando le spese di lite. CP_1 Il Tribunale di Chieti nella sentenza impugnata ha ritenuto che l'importo doveva ritenersi indebito e dunque da restituire, in considerazione dei redditi percepiti, nel medesimo periodo, dalla in forza del concomitante rapporto di lavoro alle dipendenze di Parte_1
. Parte_2
L'appellante ha impugnato la sentenza, deducendo l'irripetibilità delle somme, in ragione di circostanze già conosciute dall' ed incidenti sul diritto e sulla misura della CP_1 prestazione, ostative ab origine all'erogazione della stessa.
L' si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello, limitatosi a CP_1 riproporre le doglianze formulate in primo grado, oltre alla sua infondatezza nel merito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'odierna udienza, celebrata mediante trattazione cartolare, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
L'appello non è fondato.
Nel merito, è assorbente, rispetto agli altri motivi di ricorso, il profilo non esaminato dal giudice di primo grado, circa la conoscibilità da parte dell' della situazione ostativa CP_1 all'erogazione della prestazione in questione, che precluderebbe la restituzione di quanto versato.
La sentenza di primo grado in particolare evidenzia che “Dall'estratto conto contributivo allegato agli atti risulta che nei periodi indicati dall'ente il ricorrente ha effettivamente prestato attività di lavoro dipendente sicchè, in assenza di specifiche contestazioni sulla misura del recupero appare legittima la procedura attivata dall'ente, avendo il ricorrente cessato lo stato di disoccupazione ed in assenza delle dovute comunicazione di legge all . CP_1
Secondo l'appellante, l'istituto risulta aver preso atto della (dedotta) insussistenza dei presupposti per la liquidazione del beneficio dall'estratto contributivo, cioè da un documento di propria formazione, basato su informazioni acquisite dallo stesso ente, sulla base di dichiarazioni ad esso indirizzate, da parte del datore di lavoro della contribuente. Non avendo l' dedotto sul punto (né in primo grado né in appello), tantomeno fornito CP_1 indicazioni sulle tempistiche dell'acquisizione di tali informazioni (generalmente precedenti o contestuali all'assunzione) e di eventuali ritardi nelle dichiarazioni, che avrebbero determinato la sua inconsapevolezza circa lo stato occupazionale dell'appellante al momento dell'erogazione della NASPI, non ha limitato l'erogazione del beneficio alla minor somma spettante, avrebbero dovuto trovare applicazione i principi enunciati dalla Suprema Corte
(cfr. ex multis Cassazione sent. 12608/2020) secondo cui: "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
pag. 2/7 Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." I giudici di legittimità hanno inoltre specificato che “allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte
Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”. L'applicazione pratica di tali principi comporterebbe, a parere dell'appellante, che nessun obbligo di restituzione si configuri nell'ipotesi – come quella in esame – in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA e questi fossero quindi conoscibili e conosciuti dall' , che dunque aveva l'onere di controllare la persistenza dei requisiti reddituali. La CP_1 infatti aveva sempre, per gli anni 2019, 2020 e 2021 comunicato attraverso la Parte_1 procedura Naspicom – come pacificamente riconosciuto dall' – i redditi presunti CP_1 derivanti dal rapporto di lavoro in corso, rispetto ai quali verificare per tempo quelli effettivi.
Trattasi peraltro di principi pienamente in linea con quelli enunciati dalla Corte di
Strasburgo, proprio con riferimento alla ripetizione di indebito avente ad oggetto un sussidio di disoccupazione, nella sentenza del 26 aprile 2018 v. Croazia in cui la Corte ha Per_1 ravvisato come l'interferenza statale - rappresentata dalla condanna alla restituzione dell'indebito – rispetto al diritto di proprietà della ricorrente, tutelato dall'art. 1 prot. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, pur fondata sulla legge e perseguendo uno scopo legittimo, non può ritenersi proporzionata rispetto allo scopo perseguito.
Tanto premesso, deve darsi atto che, con recente pronuncia (Cass. n.11659/2024) la
Suprema Corte, proprio con riguardo alla prestazione oggetto di causa, ha precisato che “La
Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033
pag. 3/7 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale”.
La Cassazione ha infatti affermato che da tali principi non si può desumere la regola dell'indistinta irripetibilità dell'indebito, atteso che la pronuncia della Corte costituzionale è nitida nell'escludere che l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, imponga «di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione» (punto 12.2.1. del Considerato in diritto) e che, alla stregua dell'art. 2033 cod. civ., a torto ritenuto inapplicabile, si rendono ineludibili più articolati accertamenti di fatto, dovendosi ponderare anche la tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita, che rileva, secondo un canone di buona fede, nell'ambito del «tipo di relazione fra solvens e accipiens», in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit., punto 12.1. del Considerato in diritto), atteso che la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l'azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l'esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva.
In tale disamina, è demandato al giudice di merito lo scrutinio di tutti gli elementi rilevanti, puntualmente dedotti e suffragati dalle parti, tra cui il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto «lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita» dell'accipiens (sentenza n. 8 del 2023, cit. punto 12.2.1.), il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita, s'instaura. Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale. Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione.
In particolare, secondo la Corte costituzionale, “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato dell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”. Quindi, se da un lato l'impianto della CEDU impone agli Stati di predisporre una normativa interna tale da tutelare il legittimo affidamento riposto dai percipienti di una prestazione indebita circa la sussistenza del diritto a percepire le somme, è anche vero che il sistema giuridico interno pag. 4/7 consente di effettuare tale bilanciamento di interessi, senza sacrificare il diritto del creditore, ma, al tempo stesso, di tutelare il legittimo affidamento del percipiente. Pertanto, “la norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033 c.c., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU”. L'indennità di disoccupazione non dovuta sarà quindi ripetibile, anche se percepita in buona fede, ma in ogni singolo caso si dovrà applicare il meccanismo di cui all'art. 2033 c.c. in modo tale da consentire, in ogni caso, di non sacrificare eccessivamente la posizione del percipiente in buona fede che, comunque, sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Nel caso in esame, con riguardo al legittimo affidamento dell'accipiens, occorre rilevare che è espressamente previsto dalla legge che l'erogazione della prestazione (NASPI) effettuata sulla base del reddito presunto, è oggetto di ricalcolo sulla base dei redditi definitivi.
L'art. 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, al comma 3, prevede testualmente “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il CP_1 datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione,
l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla
NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro CP_1 trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto” L'art. 10 prevede testualmente:
pag. 5/7 Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attivita', dichiarando il reddito annuo CP_1 che prevede di trarne. La NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all' un'apposita autodichiarazione CP_1 concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale (1) .
2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del
1989”.
Emerge dalla documentazione depositata in atti da , che: CP_1
- con comunicazione del 25 luglio 2019 l' rendeva noto all'interessata CP_1
l'accoglimento della domanda di NASPI e la quantificazione dei giorni (704) per i quali era corrisposta, specificando la diversa base di calcolo e misura della prestazione in ragione della media mensile, con espresso avvertimento che, in caso di inizio attività lavorativa, soggiorno estero, maternità, malattia, raggiungimento requisiti per il pensionamento e servizio di volontariato civile, l'interessato avrebbe dovuto comunicare in via telematica la circostanza, procedendo l'Istituto all'eventuale recupero di quanto percepito indebitamente.
- con comunicazione NASPI COM in data 18 ottobre 2019, l'interessata indicava un reddito presunto da attività lavorativa per il 2019 pari a € 2000
- con comunicazione NASPI COM in data 3 febbraio 2021 l'interessata indicava un reddito presunto da attività lavorativa pari a € 6500 per il 2020 e per il 2021
- in data 30 agosto 2021 l' procedeva ad un primo recupero dell'indebito per CP_1
l'importo di € 3.010,90.
- con successivo provvedimento in data 22 settembre 2023, agendo in autotutela,
l'Istituto rideterminava l'importo da recuperare in € 1.538,27. Dunque l' , sulla base delle dichiarazioni fatte pervenire dall'interessata, in data 18 CP_1 ottobre 2019 e 3 febbraio 2021, ha provveduto a ridurre la prestazione, tenendo conto del reddito presunto, poi da una prima verifica dei redditi effettivi, così come risultanti dalla pag. 6/7 banca dati dell' , ha quantificato un indebito pari a € 3.010,90, da una seconda verifica CP_1 sulla base dei redditi inseriti in Punto Fisco ha rideterminato l'indebito in € 1.538,27. Considerata la non rilevante entità dell'importo da recuperare, la circostanza che l'interessata era stata messa a conoscenza del meccanismo operante in ragione dei redditi presunti, salvo conguaglio e successivo recupero, a seguito di verifica dei redditi effettivi ed infine l'ulteriore circostanza che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio, tra la dichiarazione dei redditi presunti da parte dell'interessata (l'ultima del febbraio 2021) e il primo provvedimento di recupero dell'indebito da parte di (agosto 2021) poi CP_1 rettificato in autotutela, non può ritenersi sussistere, nella relazione fra solvens e accipiens, nè un legittimo affidamento della che ha percepito la prestazione indebita, nè un Parte_1 abuso nel contegno del solvens nelle modalità e nei tempi che hanno contraddistinto l'esercizio del diritto alla restituzione, non avendo la ricorrente, odierna appellante, nè in primo grado nè nel presente grado, evidenziato ulteriori elementi afferenti le proprie condizioni economiche e patrimoniali ed il correlato impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle proprie condizioni di vita.
D'altra parte l'indebito, tempestivamente evidenziato dall' , sebbene poi consolidato CP_1 nella misura ridotta di € 1.538,27, si è generato proprio per effetto del meccanismo di riduzione della NASPI, in funzione della percezione, nel medesimo periodo, di redditi da lavoro dipendente, che necessitano di successiva verifica nella loro effettività, nella specie risultati pari a € 5.024,12 per il 2019, a € 5.361 per il 2020 e a € 5.494,08 per il 2021. Va pertanto confermata la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'obbligo della ricorrente di restituire all' , ai sensi dell'art. 2033 c.c., la somma di € 1.538,27, fatta CP_1 salva l'eventualità, in esecutivis e ove richiesto dall'interessata, di rimodulare temporalmente l'obbligazione restitutoria, secondo principi di gradualità e di proporzione, come altresì raccomandato dalla Corte Costituzionale.
L'appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza di primo grado confermata, con compensazione delle spese del grado, stante la recente pronuncia chiarificatrice della
Suprema Corte. Sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Compensa tra le parti le spese del grado
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 373/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, tenutasi in trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CARABBA ROCCO
APPELLANTE E
(C.F. Controparte_1
, assistito e difeso dall'Avv. GRAPPONE CRISTINA P.IVA_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 72/2024 in data 21 febbraio 2024 del
Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del lavoro
Con ricorso depositato il 19 agosto 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe, pubblicata in data 21 febbraio 2024, non notificata, che ha accolto parzialmente la domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto dell' a CP_1 procedere alla ripetizione delle somme versate a titolo di indennità di disoccupazione negli anni 2019,2020 e 2021, richieste con nota del 30.8.2021 per un importo pari a € 3.010,90, dichiarando l'obbligo della ricorrente di restituire la minor somma di € 1.538,27, così come riconteggiata dall' , compensando le spese di lite. CP_1 Il Tribunale di Chieti nella sentenza impugnata ha ritenuto che l'importo doveva ritenersi indebito e dunque da restituire, in considerazione dei redditi percepiti, nel medesimo periodo, dalla in forza del concomitante rapporto di lavoro alle dipendenze di Parte_1
. Parte_2
L'appellante ha impugnato la sentenza, deducendo l'irripetibilità delle somme, in ragione di circostanze già conosciute dall' ed incidenti sul diritto e sulla misura della CP_1 prestazione, ostative ab origine all'erogazione della stessa.
L' si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello, limitatosi a CP_1 riproporre le doglianze formulate in primo grado, oltre alla sua infondatezza nel merito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'odierna udienza, celebrata mediante trattazione cartolare, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
L'appello non è fondato.
Nel merito, è assorbente, rispetto agli altri motivi di ricorso, il profilo non esaminato dal giudice di primo grado, circa la conoscibilità da parte dell' della situazione ostativa CP_1 all'erogazione della prestazione in questione, che precluderebbe la restituzione di quanto versato.
La sentenza di primo grado in particolare evidenzia che “Dall'estratto conto contributivo allegato agli atti risulta che nei periodi indicati dall'ente il ricorrente ha effettivamente prestato attività di lavoro dipendente sicchè, in assenza di specifiche contestazioni sulla misura del recupero appare legittima la procedura attivata dall'ente, avendo il ricorrente cessato lo stato di disoccupazione ed in assenza delle dovute comunicazione di legge all . CP_1
Secondo l'appellante, l'istituto risulta aver preso atto della (dedotta) insussistenza dei presupposti per la liquidazione del beneficio dall'estratto contributivo, cioè da un documento di propria formazione, basato su informazioni acquisite dallo stesso ente, sulla base di dichiarazioni ad esso indirizzate, da parte del datore di lavoro della contribuente. Non avendo l' dedotto sul punto (né in primo grado né in appello), tantomeno fornito CP_1 indicazioni sulle tempistiche dell'acquisizione di tali informazioni (generalmente precedenti o contestuali all'assunzione) e di eventuali ritardi nelle dichiarazioni, che avrebbero determinato la sua inconsapevolezza circa lo stato occupazionale dell'appellante al momento dell'erogazione della NASPI, non ha limitato l'erogazione del beneficio alla minor somma spettante, avrebbero dovuto trovare applicazione i principi enunciati dalla Suprema Corte
(cfr. ex multis Cassazione sent. 12608/2020) secondo cui: "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
pag. 2/7 Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." I giudici di legittimità hanno inoltre specificato che “allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte
Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”. L'applicazione pratica di tali principi comporterebbe, a parere dell'appellante, che nessun obbligo di restituzione si configuri nell'ipotesi – come quella in esame – in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA e questi fossero quindi conoscibili e conosciuti dall' , che dunque aveva l'onere di controllare la persistenza dei requisiti reddituali. La CP_1 infatti aveva sempre, per gli anni 2019, 2020 e 2021 comunicato attraverso la Parte_1 procedura Naspicom – come pacificamente riconosciuto dall' – i redditi presunti CP_1 derivanti dal rapporto di lavoro in corso, rispetto ai quali verificare per tempo quelli effettivi.
Trattasi peraltro di principi pienamente in linea con quelli enunciati dalla Corte di
Strasburgo, proprio con riferimento alla ripetizione di indebito avente ad oggetto un sussidio di disoccupazione, nella sentenza del 26 aprile 2018 v. Croazia in cui la Corte ha Per_1 ravvisato come l'interferenza statale - rappresentata dalla condanna alla restituzione dell'indebito – rispetto al diritto di proprietà della ricorrente, tutelato dall'art. 1 prot. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, pur fondata sulla legge e perseguendo uno scopo legittimo, non può ritenersi proporzionata rispetto allo scopo perseguito.
Tanto premesso, deve darsi atto che, con recente pronuncia (Cass. n.11659/2024) la
Suprema Corte, proprio con riguardo alla prestazione oggetto di causa, ha precisato che “La
Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033
pag. 3/7 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale”.
La Cassazione ha infatti affermato che da tali principi non si può desumere la regola dell'indistinta irripetibilità dell'indebito, atteso che la pronuncia della Corte costituzionale è nitida nell'escludere che l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, imponga «di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione» (punto 12.2.1. del Considerato in diritto) e che, alla stregua dell'art. 2033 cod. civ., a torto ritenuto inapplicabile, si rendono ineludibili più articolati accertamenti di fatto, dovendosi ponderare anche la tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita, che rileva, secondo un canone di buona fede, nell'ambito del «tipo di relazione fra solvens e accipiens», in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit., punto 12.1. del Considerato in diritto), atteso che la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l'azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l'esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva.
In tale disamina, è demandato al giudice di merito lo scrutinio di tutti gli elementi rilevanti, puntualmente dedotti e suffragati dalle parti, tra cui il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto «lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita» dell'accipiens (sentenza n. 8 del 2023, cit. punto 12.2.1.), il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita, s'instaura. Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale. Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione.
In particolare, secondo la Corte costituzionale, “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato dell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”. Quindi, se da un lato l'impianto della CEDU impone agli Stati di predisporre una normativa interna tale da tutelare il legittimo affidamento riposto dai percipienti di una prestazione indebita circa la sussistenza del diritto a percepire le somme, è anche vero che il sistema giuridico interno pag. 4/7 consente di effettuare tale bilanciamento di interessi, senza sacrificare il diritto del creditore, ma, al tempo stesso, di tutelare il legittimo affidamento del percipiente. Pertanto, “la norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033 c.c., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU”. L'indennità di disoccupazione non dovuta sarà quindi ripetibile, anche se percepita in buona fede, ma in ogni singolo caso si dovrà applicare il meccanismo di cui all'art. 2033 c.c. in modo tale da consentire, in ogni caso, di non sacrificare eccessivamente la posizione del percipiente in buona fede che, comunque, sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Nel caso in esame, con riguardo al legittimo affidamento dell'accipiens, occorre rilevare che è espressamente previsto dalla legge che l'erogazione della prestazione (NASPI) effettuata sulla base del reddito presunto, è oggetto di ricalcolo sulla base dei redditi definitivi.
L'art. 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, al comma 3, prevede testualmente “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il CP_1 datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione,
l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla
NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro CP_1 trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto” L'art. 10 prevede testualmente:
pag. 5/7 Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attivita', dichiarando il reddito annuo CP_1 che prevede di trarne. La NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all' un'apposita autodichiarazione CP_1 concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale (1) .
2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del
1989”.
Emerge dalla documentazione depositata in atti da , che: CP_1
- con comunicazione del 25 luglio 2019 l' rendeva noto all'interessata CP_1
l'accoglimento della domanda di NASPI e la quantificazione dei giorni (704) per i quali era corrisposta, specificando la diversa base di calcolo e misura della prestazione in ragione della media mensile, con espresso avvertimento che, in caso di inizio attività lavorativa, soggiorno estero, maternità, malattia, raggiungimento requisiti per il pensionamento e servizio di volontariato civile, l'interessato avrebbe dovuto comunicare in via telematica la circostanza, procedendo l'Istituto all'eventuale recupero di quanto percepito indebitamente.
- con comunicazione NASPI COM in data 18 ottobre 2019, l'interessata indicava un reddito presunto da attività lavorativa per il 2019 pari a € 2000
- con comunicazione NASPI COM in data 3 febbraio 2021 l'interessata indicava un reddito presunto da attività lavorativa pari a € 6500 per il 2020 e per il 2021
- in data 30 agosto 2021 l' procedeva ad un primo recupero dell'indebito per CP_1
l'importo di € 3.010,90.
- con successivo provvedimento in data 22 settembre 2023, agendo in autotutela,
l'Istituto rideterminava l'importo da recuperare in € 1.538,27. Dunque l' , sulla base delle dichiarazioni fatte pervenire dall'interessata, in data 18 CP_1 ottobre 2019 e 3 febbraio 2021, ha provveduto a ridurre la prestazione, tenendo conto del reddito presunto, poi da una prima verifica dei redditi effettivi, così come risultanti dalla pag. 6/7 banca dati dell' , ha quantificato un indebito pari a € 3.010,90, da una seconda verifica CP_1 sulla base dei redditi inseriti in Punto Fisco ha rideterminato l'indebito in € 1.538,27. Considerata la non rilevante entità dell'importo da recuperare, la circostanza che l'interessata era stata messa a conoscenza del meccanismo operante in ragione dei redditi presunti, salvo conguaglio e successivo recupero, a seguito di verifica dei redditi effettivi ed infine l'ulteriore circostanza che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio, tra la dichiarazione dei redditi presunti da parte dell'interessata (l'ultima del febbraio 2021) e il primo provvedimento di recupero dell'indebito da parte di (agosto 2021) poi CP_1 rettificato in autotutela, non può ritenersi sussistere, nella relazione fra solvens e accipiens, nè un legittimo affidamento della che ha percepito la prestazione indebita, nè un Parte_1 abuso nel contegno del solvens nelle modalità e nei tempi che hanno contraddistinto l'esercizio del diritto alla restituzione, non avendo la ricorrente, odierna appellante, nè in primo grado nè nel presente grado, evidenziato ulteriori elementi afferenti le proprie condizioni economiche e patrimoniali ed il correlato impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle proprie condizioni di vita.
D'altra parte l'indebito, tempestivamente evidenziato dall' , sebbene poi consolidato CP_1 nella misura ridotta di € 1.538,27, si è generato proprio per effetto del meccanismo di riduzione della NASPI, in funzione della percezione, nel medesimo periodo, di redditi da lavoro dipendente, che necessitano di successiva verifica nella loro effettività, nella specie risultati pari a € 5.024,12 per il 2019, a € 5.361 per il 2020 e a € 5.494,08 per il 2021. Va pertanto confermata la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'obbligo della ricorrente di restituire all' , ai sensi dell'art. 2033 c.c., la somma di € 1.538,27, fatta CP_1 salva l'eventualità, in esecutivis e ove richiesto dall'interessata, di rimodulare temporalmente l'obbligazione restitutoria, secondo principi di gradualità e di proporzione, come altresì raccomandato dalla Corte Costituzionale.
L'appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza di primo grado confermata, con compensazione delle spese del grado, stante la recente pronuncia chiarificatrice della
Suprema Corte. Sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Compensa tra le parti le spese del grado
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 7/7