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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 5771/2022
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella magistrato applicato ex DL 117/2025ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
, P. Iva in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 persona del suo rappresentante legale , nato a Parte_3 Cagliari il 29.01.1944, CodiceFiscale_1
Difeso dall'avv. Stefano Burranca, C.F. C.F._2
contro nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, C.F._3 con l'Avv. Gianfranco Marras
CONVENUTA
E CONTRO
, nato a [...] il [...],(C.F. Controparte_2
) C.F._4
CONTUMACE Controparte_3
Per l'opponente: In via istruttoria, trattandosi della prima udienza utile, l'ammissione, in quanto rilevante al fine del decidere, del nuovo e sopravvenuto documento del 06.02.2025 avente ad oggetto la modifica del capo di imputazione per come riformulato dal
Pubblico Ministero nel procedimento penale distinto al numero 2273/2017 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cagliari ed interconnesso con il presente procedimento civile in materia di opposizione ad atto di precetto;
Nel merito della controversia, sussiste l'interesse della cooperativa drago di opporsi al suddetto precetto, in quanto ingiusto e per il quale si pronuncerà, per quanto di competenza, la magistratura penale;
Quanto al merito della presente procedura, nel confermare integralmente le conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo (atto di citazione), ivi da intendersi per riportate e trascritte, si chiede che la causa sia tenuta a decisione con assegnazione di termini ridotti per conclusionali e repliche o, eventualmente, in subordine, con rinuncia alle repliche.
Infine, si chiede la liquidazione degli onorari di Avvocato in gratuito patrocinio per non abbienti come da nota spese che sarà ritualmente depositata in allegato alla comparsa conclusionale all'esito del provvedimento che tratterrà la presente causa in decisione.
Per la convenuta : CP_1
Per le esposte ragioni, nell'interesse della SI.ra CP_1 si conclude perché il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:
1) Disporre, pregiudizialmente, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte avv.
[...]
pretermesso; CP_2
2) respingere la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
3) dichiarare inammissibile nel merito la proposta opposizione,
o comunque affermarne l'infondatezza;
4) Con condanna dell'opponente alla rifusione dei compensi e delle spese di lite, oltre gli accessori di legge.
Pag. 2 di 6 Con ampia riserva di controdedurre, produrre e concludere in relazione alle eventuali difese che vorrà assumere il terzo proprietario del bene.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il sig. dato atto che in data 29.08.2022 gli veniva Pt_3 notificato atto di precetto per un importo pari ad €. 117.118,87 fondato su titolo costituito da una Ordinanza del Tribunale di Cagliari del 30.10.2014 , con la quale veniva risolto il contratto di compravendita stipulato il 31.10.2012 tra la e la sig per grave inadempimento Parte_1 CP_1 della prima.
Ha precisato che in data 07.02.2008 la di Parte_1 cui era legale rappresentante stipulava con la SI.ra Persona_1
, (madre del SInor Avv. terzo
[...] CP_2 CP_2 pignorato),un contratto di appalto rimasto inadempiuto e che con sentenza del 7.02.2014 il Tribunale di Cagliari, condannava la al pagamento di somme in favore degli Parte_1 eredi di ( tra cui i quali Per_1 Controparte_2 promuovevano esecuzione sui beni della società. Tuttavia il bene attinto dalla procedura era stato fatto oggetto di un preliminare di vendita da parte della in favore Parte_1 della SI.ra già in data 11.12.2009 e CP_1 successivamente di contratto definitivo.
Ma con Ordinanza del 30.10.2014 (titolo azionato nel procedimento de quo) ad istanza della SI.ra , il Tribunale CP_1 di Cagliari pronunciava la risoluzione del contratto di compravendita del 31.10.2012 per grave inadempimento della
,rappresentato dalla mancata cancellazione del Parte_1 sequestro conservativo del 07.02.2014 in favore della SI.ra
Per_1
Successivamente la Cooperativa vendeva il bene al SI.
[...]
“ed il prezzo veniva pagato mediante compensazione CP_2 con il credito vantato dagli eredi nonché il versamento Per_1 dell'importo ulteriore di € 20.000,00. Tale vendita veniva formalizzata in data 06.03.2015 .” Successivamente l'atto era fatto oggetto di revocatoria da parte della accolta con CP_1 sentenza N. 409/2017 del 06.02.2017, ed appellata dal SI. sul presupposto “ che era in realtà intervenuto un Pt_3 accordo simulato con la SI.ra in forza del quale le somme CP_1 da essa trasferite alla Cooperativa a pagamento del prezzo dell'immobile - mediante vaglia postale – venivano girate nel
Pag. 3 di 6 conto corrente postale della stessa SI.ra e ritornavano CP_1 nella sua disponibilità “
Di qui anche l'instaurazione di un procedimento penale a carico del SI. e della SI.ra poi tratti a giudizio Pt_3 CP_1 per truffa.
Da tali fatti il ricavava l'insussistenza del diritto a Pt_3 procedere ad esecuzione e, dal canto proprio, “ l' interesse del SI. a non determinare e/o essere parte di ulteriori Pt_3 danni a carico dell'Avv. aggravando in Controparte_2 questo modo la sua posizione nel processo penale distinto al numero 2273/2017..”
Si è costituita la sig. chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione
All'udienza per i provvedimenti urgenti ex art 624 cpc il Giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di sospensiva e dava ingresso alla fase di merito disponendo l'integrazione del terzo sig che rimaneva contumace. CP_2
In questo giudizio il giudice ha poi ritenuto la causa documentale e invitato alla discussione.
Si premette che in linea generale in sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, che potevano essere devoluti al giudice di merito il quale ha provveduto sul titolo od al cui esame il titolo stesso si trova tuttora sottoposto
Ne consegue che, quando il titolo giudiziale opposto è emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa e in detto giudizio la questione dell'opponibilità, ivi proposta dalla parte interessata, pende e deve essere definita, a quest'ultimo giudizio è riservata, restando preclusa in sede di opposizione al titolo giudiziale in quella sede formato, la cognizione della questione suddetta”( Cfr Cass. 4,2,2025 n.2785).
Viceversa il giudice potrà rilevare anche d'ufficio ed in ogni tempo l'eventuale inesistenza o sopravvenuta mancanza del titolo rientrando “ di certo nei poteri ufficiosi del giudice dell'esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell'azione esecutiva e presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza — anche sopravvenuta — dei quali quest'ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione” (Cass.Civ. 27 gennaio 2017 n. 2043).
Pag. 4 di 6 O ancora “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto, dunque, a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc “(Cass. 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430)
Ciò premesso si osserva che nella fattispecie da un lato si è certamente di fronte ad un titolo giudiziale ab origine
“esistente “ ( la questione è incontestata) e tuttora esistente.
L'eventuale accertamento in sede penale e con sentenza definitiva di fatti ostativi al sorgere del diritto della CP_1 comporterebbe infatti, al più, la necessità di azionare - ove proponibili - gli strumenti processuali civili ( giudizio di revocazione , actio nullitatis etc) per porre nel nulla detto titolo.
Né tale effetto è possibile ottenere ora ed in questa sede, in difetto di un accertamento – anche penale – definitivo in tal senso : nulla aggiunge alle evidenze probatorie la documentazione prodotta da ultimo dall'opponente quanto alle contestazioni suppletive.
Va detto d'altro canto che ove illegittimamente – con accertamento ex post – la proseguisse nell'esecuzione CP_1 sarebbe poi esposta alla conseguenti azioni risarcitorie.
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione è palesemente infondata e va rigettata in quanto proposta in violazione di consolidati principi giurisprudenziali che regolano le opposizioni esecutive e nella specie quello per cui a fronte di un titolo di formazione giudiziale possono essere dedotti questione relative a fatti successivi estintivi o modificativi .
La domanda va dunque rigettata perché palesemente infondata e contraria a detti criteri, di ciò tenendosi conto ai fini della liquidazione della spese e del gratuito patrocinio, e l'opponente condannato alle spese di lite , come determinate in dispositivo per tre fasi e su parametri medi rapportate al valore dell'esecuzione
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 8000,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso il 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa latella
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 5771/2022
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella magistrato applicato ex DL 117/2025ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
, P. Iva in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 persona del suo rappresentante legale , nato a Parte_3 Cagliari il 29.01.1944, CodiceFiscale_1
Difeso dall'avv. Stefano Burranca, C.F. C.F._2
contro nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, C.F._3 con l'Avv. Gianfranco Marras
CONVENUTA
E CONTRO
, nato a [...] il [...],(C.F. Controparte_2
) C.F._4
CONTUMACE Controparte_3
Per l'opponente: In via istruttoria, trattandosi della prima udienza utile, l'ammissione, in quanto rilevante al fine del decidere, del nuovo e sopravvenuto documento del 06.02.2025 avente ad oggetto la modifica del capo di imputazione per come riformulato dal
Pubblico Ministero nel procedimento penale distinto al numero 2273/2017 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cagliari ed interconnesso con il presente procedimento civile in materia di opposizione ad atto di precetto;
Nel merito della controversia, sussiste l'interesse della cooperativa drago di opporsi al suddetto precetto, in quanto ingiusto e per il quale si pronuncerà, per quanto di competenza, la magistratura penale;
Quanto al merito della presente procedura, nel confermare integralmente le conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo (atto di citazione), ivi da intendersi per riportate e trascritte, si chiede che la causa sia tenuta a decisione con assegnazione di termini ridotti per conclusionali e repliche o, eventualmente, in subordine, con rinuncia alle repliche.
Infine, si chiede la liquidazione degli onorari di Avvocato in gratuito patrocinio per non abbienti come da nota spese che sarà ritualmente depositata in allegato alla comparsa conclusionale all'esito del provvedimento che tratterrà la presente causa in decisione.
Per la convenuta : CP_1
Per le esposte ragioni, nell'interesse della SI.ra CP_1 si conclude perché il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:
1) Disporre, pregiudizialmente, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte avv.
[...]
pretermesso; CP_2
2) respingere la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
3) dichiarare inammissibile nel merito la proposta opposizione,
o comunque affermarne l'infondatezza;
4) Con condanna dell'opponente alla rifusione dei compensi e delle spese di lite, oltre gli accessori di legge.
Pag. 2 di 6 Con ampia riserva di controdedurre, produrre e concludere in relazione alle eventuali difese che vorrà assumere il terzo proprietario del bene.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il sig. dato atto che in data 29.08.2022 gli veniva Pt_3 notificato atto di precetto per un importo pari ad €. 117.118,87 fondato su titolo costituito da una Ordinanza del Tribunale di Cagliari del 30.10.2014 , con la quale veniva risolto il contratto di compravendita stipulato il 31.10.2012 tra la e la sig per grave inadempimento Parte_1 CP_1 della prima.
Ha precisato che in data 07.02.2008 la di Parte_1 cui era legale rappresentante stipulava con la SI.ra Persona_1
, (madre del SInor Avv. terzo
[...] CP_2 CP_2 pignorato),un contratto di appalto rimasto inadempiuto e che con sentenza del 7.02.2014 il Tribunale di Cagliari, condannava la al pagamento di somme in favore degli Parte_1 eredi di ( tra cui i quali Per_1 Controparte_2 promuovevano esecuzione sui beni della società. Tuttavia il bene attinto dalla procedura era stato fatto oggetto di un preliminare di vendita da parte della in favore Parte_1 della SI.ra già in data 11.12.2009 e CP_1 successivamente di contratto definitivo.
Ma con Ordinanza del 30.10.2014 (titolo azionato nel procedimento de quo) ad istanza della SI.ra , il Tribunale CP_1 di Cagliari pronunciava la risoluzione del contratto di compravendita del 31.10.2012 per grave inadempimento della
,rappresentato dalla mancata cancellazione del Parte_1 sequestro conservativo del 07.02.2014 in favore della SI.ra
Per_1
Successivamente la Cooperativa vendeva il bene al SI.
[...]
“ed il prezzo veniva pagato mediante compensazione CP_2 con il credito vantato dagli eredi nonché il versamento Per_1 dell'importo ulteriore di € 20.000,00. Tale vendita veniva formalizzata in data 06.03.2015 .” Successivamente l'atto era fatto oggetto di revocatoria da parte della accolta con CP_1 sentenza N. 409/2017 del 06.02.2017, ed appellata dal SI. sul presupposto “ che era in realtà intervenuto un Pt_3 accordo simulato con la SI.ra in forza del quale le somme CP_1 da essa trasferite alla Cooperativa a pagamento del prezzo dell'immobile - mediante vaglia postale – venivano girate nel
Pag. 3 di 6 conto corrente postale della stessa SI.ra e ritornavano CP_1 nella sua disponibilità “
Di qui anche l'instaurazione di un procedimento penale a carico del SI. e della SI.ra poi tratti a giudizio Pt_3 CP_1 per truffa.
Da tali fatti il ricavava l'insussistenza del diritto a Pt_3 procedere ad esecuzione e, dal canto proprio, “ l' interesse del SI. a non determinare e/o essere parte di ulteriori Pt_3 danni a carico dell'Avv. aggravando in Controparte_2 questo modo la sua posizione nel processo penale distinto al numero 2273/2017..”
Si è costituita la sig. chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione
All'udienza per i provvedimenti urgenti ex art 624 cpc il Giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di sospensiva e dava ingresso alla fase di merito disponendo l'integrazione del terzo sig che rimaneva contumace. CP_2
In questo giudizio il giudice ha poi ritenuto la causa documentale e invitato alla discussione.
Si premette che in linea generale in sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, che potevano essere devoluti al giudice di merito il quale ha provveduto sul titolo od al cui esame il titolo stesso si trova tuttora sottoposto
Ne consegue che, quando il titolo giudiziale opposto è emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa e in detto giudizio la questione dell'opponibilità, ivi proposta dalla parte interessata, pende e deve essere definita, a quest'ultimo giudizio è riservata, restando preclusa in sede di opposizione al titolo giudiziale in quella sede formato, la cognizione della questione suddetta”( Cfr Cass. 4,2,2025 n.2785).
Viceversa il giudice potrà rilevare anche d'ufficio ed in ogni tempo l'eventuale inesistenza o sopravvenuta mancanza del titolo rientrando “ di certo nei poteri ufficiosi del giudice dell'esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell'azione esecutiva e presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza — anche sopravvenuta — dei quali quest'ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione” (Cass.Civ. 27 gennaio 2017 n. 2043).
Pag. 4 di 6 O ancora “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto, dunque, a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc “(Cass. 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430)
Ciò premesso si osserva che nella fattispecie da un lato si è certamente di fronte ad un titolo giudiziale ab origine
“esistente “ ( la questione è incontestata) e tuttora esistente.
L'eventuale accertamento in sede penale e con sentenza definitiva di fatti ostativi al sorgere del diritto della CP_1 comporterebbe infatti, al più, la necessità di azionare - ove proponibili - gli strumenti processuali civili ( giudizio di revocazione , actio nullitatis etc) per porre nel nulla detto titolo.
Né tale effetto è possibile ottenere ora ed in questa sede, in difetto di un accertamento – anche penale – definitivo in tal senso : nulla aggiunge alle evidenze probatorie la documentazione prodotta da ultimo dall'opponente quanto alle contestazioni suppletive.
Va detto d'altro canto che ove illegittimamente – con accertamento ex post – la proseguisse nell'esecuzione CP_1 sarebbe poi esposta alla conseguenti azioni risarcitorie.
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione è palesemente infondata e va rigettata in quanto proposta in violazione di consolidati principi giurisprudenziali che regolano le opposizioni esecutive e nella specie quello per cui a fronte di un titolo di formazione giudiziale possono essere dedotti questione relative a fatti successivi estintivi o modificativi .
La domanda va dunque rigettata perché palesemente infondata e contraria a detti criteri, di ciò tenendosi conto ai fini della liquidazione della spese e del gratuito patrocinio, e l'opponente condannato alle spese di lite , come determinate in dispositivo per tre fasi e su parametri medi rapportate al valore dell'esecuzione
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 8000,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso il 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa latella
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