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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 29/10/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
Dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3290 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 sulla domanda congiuntamente proposta e , Parte_1 Parte_2
entrambi elettivamente rappresentati dagli Avv.ti Antonio Arduini e Enza Antonacci ed elettivamente domiciliati come in atti e con l'intervento del P.M.
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI Come da note scritte in atti
Rilevato che con ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 01.07.2025 i sigg.ri e Parte_1
hanno spiegato domanda cumulativa volta ad ottenere l'omologa delle condizioni di Parte_2 separazione consensuale come convenute tra le parti e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa pronuncia, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in AT (FR) il 28/07/2007 alle condizioni parimenti convenute e indicate in ricorso;
rilevato che il Giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé disponendo che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., essa venisse celebrata nella forma cartolare e dunque mediante il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza nel termine impartito;
rilevato che con dichiarazione congiuntamente sottoscritta dalle parti e dai loro difensori depositata il
24/09/2025 i coniugi hanno dichiarato di essersi riconciliati e di non intendere coltivare ulteriormente il giudizio, autorizzando i difensori a non presenziare all'udienza di comparizione come fissata e a non depositare le note scritte in sostituzione d'udienza;
aderito all'orientamento giurisprudenziale per cui la riconciliazione fra i coniugi - intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che, caratterizzando il vincolo del matrimonio ed essendo alla base del consorzio familiare, atti a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevanti riserve mentali – sotto il profilo degli effetti processuali importa l'improseguibilità del giudizio di separazione, per esser venuto meno l'interesse delle parti allo stesso e alla pronuncia giudiziale invocata, e la conseguente cessazione della materia del contendere;
ritenuto che, sotto il profilo della regolamentazione delle spese processuali l'intervenuta dichiarata riconciliazione giustifichi la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nel procedimento di separazione consensuale dei coniugi e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 3290 del Ruolo Generale
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 sulla domanda congiuntamente proposta promossa da e , così decide: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
- COMPENSA integralmente le spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 28/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Di Nicola Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
Dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3290 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 sulla domanda congiuntamente proposta e , Parte_1 Parte_2
entrambi elettivamente rappresentati dagli Avv.ti Antonio Arduini e Enza Antonacci ed elettivamente domiciliati come in atti e con l'intervento del P.M.
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI Come da note scritte in atti
Rilevato che con ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 01.07.2025 i sigg.ri e Parte_1
hanno spiegato domanda cumulativa volta ad ottenere l'omologa delle condizioni di Parte_2 separazione consensuale come convenute tra le parti e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa pronuncia, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in AT (FR) il 28/07/2007 alle condizioni parimenti convenute e indicate in ricorso;
rilevato che il Giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé disponendo che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., essa venisse celebrata nella forma cartolare e dunque mediante il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza nel termine impartito;
rilevato che con dichiarazione congiuntamente sottoscritta dalle parti e dai loro difensori depositata il
24/09/2025 i coniugi hanno dichiarato di essersi riconciliati e di non intendere coltivare ulteriormente il giudizio, autorizzando i difensori a non presenziare all'udienza di comparizione come fissata e a non depositare le note scritte in sostituzione d'udienza;
aderito all'orientamento giurisprudenziale per cui la riconciliazione fra i coniugi - intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che, caratterizzando il vincolo del matrimonio ed essendo alla base del consorzio familiare, atti a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevanti riserve mentali – sotto il profilo degli effetti processuali importa l'improseguibilità del giudizio di separazione, per esser venuto meno l'interesse delle parti allo stesso e alla pronuncia giudiziale invocata, e la conseguente cessazione della materia del contendere;
ritenuto che, sotto il profilo della regolamentazione delle spese processuali l'intervenuta dichiarata riconciliazione giustifichi la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nel procedimento di separazione consensuale dei coniugi e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 3290 del Ruolo Generale
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 sulla domanda congiuntamente proposta promossa da e , così decide: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
- COMPENSA integralmente le spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 28/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Di Nicola Dott. Marcello Buscema