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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa Presidente
dott.ssa Antonella Allegra Consigliere
dott.ssa Anna Orlandi Consigliere rel.
nel procedimento ex art. 373 c.p.c. iscritto al n. 62/2025, promosso da
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Giovanni Lorenzo Gusella del foro di Forlì-Cesena
nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e Parte_2 C.F._2 Parte_2
(C.F. nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._3
Fabrizio Ravagli del foro di Forlì-Cesena e dell'Avv. Paolo Gippone del foro di Bologna;
decidendo a scioglimento della riserva sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale, pronunciato in data 04.04.2024 dal Collegio Arbitrale composto dagli Arbitri Avv. Riccardo
Sabadini, Ing. Marco Manfroni e Ing. Andrea Bassi, e dichiarato esecutivo dal Tribunale di Ravenna
il 22.04.2024, proposta da nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
assunta dalla Corte all'esito della udienza del 4 febbraio 2025 nel corso della quale le Pt_2
parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi avanzate;
letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento;
Rilevato che la Corte di Appello di Bologna, con ordinanza emessa in data 05.11.2024 nel procedimento n. 721/2024 R.G., rilevato che risulta pendente presso il Tribunale di Rimini la causa n. 1216/2024, iscritta al ruolo del predetto Ufficio giudiziario anteriormente all'instaurazione del giudizio davanti alla Corte e che trattasi della medesima causa in quanto avente ad oggetto
1 l'impugnazione dello stesso lodo arbitrale pronunciato tra le parti in Ravenna e nei quali è domandato
“l'accertamento della nullità/annullamento del lodo arbitrale” in questione, ritenuto pertanto che ricorre la litispendenza, con conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo, e che ciò
assorbe ogni altra istanza, ivi compresa quella di sospensiva, dichiarava la litispendenza e ordinava la cancellazione della causa dal ruolo;
rilevato che l'odierna istante, con ricorso depositato davanti alla Corte di cassazione e iscritto al n.
26925/2024, proponeva regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso detta ordinanza e in data
20.01.2025 depositava istanza ai sensi dell'art. 373 c.p.c. nella quale domandava sospendersi l'esecutività del lodo arbitrale oggetto di impugnazione davanti al Tribunale di Rimini, istanza di sospensiva cui e con memoria di costituzione del 30.01.2025, si Parte_2 Parte_2
opponevano, domandandone il rigetto, per non sussistere alcun danno grave ed irreparabile ed essendo tale istanza già stata respinta dal Tribunale di Rimini con provvedimento del 18.01.2025;
ritenuta l'inammissibilità della richiesta sospensiva ex art. 373 c.p.c. proposta da Parte_1
atteso che è stata impugnata davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza di questa Corte che ha dichiarato la litispendenza - in relazione alla quale non può parlarsi di sospensione della provvisoria esecuzione - e non evidentemente il lodo arbitrale e che risulta appunto pendente davanti al Tribunale
di Rimini impugnativa di detto lodo volta a vederne dichiarata la nullità/annullamento;
ritenuto infine che vada dichiarato non luogo a provvedere sulle spese della presente fase, spettando la liquidazione delle spese della procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza,
prevista dall'art. 373 c.p.c., al giudice di legittimità e non al giudice di appello, fatta eccezione per la cassazione con rinvio al giudice del merito, al quale competerà la regolazione delle spese anche del giudizio di cassazione (vedi Cassazione civile Sez. I, 22.07.2011, n. 16121);
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile l'istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c. formulata da Parte_1
;
[...]
DICHIARA non luogo a provvedere sulle spese;
2 Si comunichi alle parti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 4 febbraio 2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere relatore (Dott.ssa Anna Orlandi)
3
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa Presidente
dott.ssa Antonella Allegra Consigliere
dott.ssa Anna Orlandi Consigliere rel.
nel procedimento ex art. 373 c.p.c. iscritto al n. 62/2025, promosso da
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Giovanni Lorenzo Gusella del foro di Forlì-Cesena
nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e Parte_2 C.F._2 Parte_2
(C.F. nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._3
Fabrizio Ravagli del foro di Forlì-Cesena e dell'Avv. Paolo Gippone del foro di Bologna;
decidendo a scioglimento della riserva sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale, pronunciato in data 04.04.2024 dal Collegio Arbitrale composto dagli Arbitri Avv. Riccardo
Sabadini, Ing. Marco Manfroni e Ing. Andrea Bassi, e dichiarato esecutivo dal Tribunale di Ravenna
il 22.04.2024, proposta da nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
assunta dalla Corte all'esito della udienza del 4 febbraio 2025 nel corso della quale le Pt_2
parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi avanzate;
letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento;
Rilevato che la Corte di Appello di Bologna, con ordinanza emessa in data 05.11.2024 nel procedimento n. 721/2024 R.G., rilevato che risulta pendente presso il Tribunale di Rimini la causa n. 1216/2024, iscritta al ruolo del predetto Ufficio giudiziario anteriormente all'instaurazione del giudizio davanti alla Corte e che trattasi della medesima causa in quanto avente ad oggetto
1 l'impugnazione dello stesso lodo arbitrale pronunciato tra le parti in Ravenna e nei quali è domandato
“l'accertamento della nullità/annullamento del lodo arbitrale” in questione, ritenuto pertanto che ricorre la litispendenza, con conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo, e che ciò
assorbe ogni altra istanza, ivi compresa quella di sospensiva, dichiarava la litispendenza e ordinava la cancellazione della causa dal ruolo;
rilevato che l'odierna istante, con ricorso depositato davanti alla Corte di cassazione e iscritto al n.
26925/2024, proponeva regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso detta ordinanza e in data
20.01.2025 depositava istanza ai sensi dell'art. 373 c.p.c. nella quale domandava sospendersi l'esecutività del lodo arbitrale oggetto di impugnazione davanti al Tribunale di Rimini, istanza di sospensiva cui e con memoria di costituzione del 30.01.2025, si Parte_2 Parte_2
opponevano, domandandone il rigetto, per non sussistere alcun danno grave ed irreparabile ed essendo tale istanza già stata respinta dal Tribunale di Rimini con provvedimento del 18.01.2025;
ritenuta l'inammissibilità della richiesta sospensiva ex art. 373 c.p.c. proposta da Parte_1
atteso che è stata impugnata davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza di questa Corte che ha dichiarato la litispendenza - in relazione alla quale non può parlarsi di sospensione della provvisoria esecuzione - e non evidentemente il lodo arbitrale e che risulta appunto pendente davanti al Tribunale
di Rimini impugnativa di detto lodo volta a vederne dichiarata la nullità/annullamento;
ritenuto infine che vada dichiarato non luogo a provvedere sulle spese della presente fase, spettando la liquidazione delle spese della procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza,
prevista dall'art. 373 c.p.c., al giudice di legittimità e non al giudice di appello, fatta eccezione per la cassazione con rinvio al giudice del merito, al quale competerà la regolazione delle spese anche del giudizio di cassazione (vedi Cassazione civile Sez. I, 22.07.2011, n. 16121);
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile l'istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c. formulata da Parte_1
;
[...]
DICHIARA non luogo a provvedere sulle spese;
2 Si comunichi alle parti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 4 febbraio 2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere relatore (Dott.ssa Anna Orlandi)
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