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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 19/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 12 marzo 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
Balsamo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 19/2020 R.G. promossa da
"rappresentato e difeso, dall'Avv. C. Potenzone ed elettivamente Parte 1
domiciliato presso il suo studio in Enna, via M. Grimaldi n. 8;
- ricorrente -
contro in persona del Controparte_1
legale rappr. pro-tempore, rappr. e difeso dall'avv. Giovanni Consolo per procura generale alle liti,
elettivamente domiciliato presso la propria sede di Enna, via Roma 419/421;
-resistente-
Avente ad oggetto: rendita per malattia professionale
All'udienza odierna i difensori concludevano come in atti.
MOTIVI
Con ricorso depositato il 07.01.2020 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di avere svolto attività
lavorativa quale bracciante agricolo/coltivatore diretto per diversi anni.
Assumeva di aver svolto mansioni comportanti l'impiego di strumenti agricoli comportanti l'esposizione costante e continua a rumore.
Deduceva, che a causa dello svolgimento delle suddette mansioni aveva contratto malattia professionale (ipoacusia neurosensoriale bilaterale). Aveva quindi denunciato all' CP_1 contrazione di malattia professionale ma la richiesta era stata definita negativamente dall'Istituto, per la ritenuta insussistenza della esposizione a rischio;
infruttuosamente era stato esperito il ricorso in via amministrativa.
Ciò premesso, chiedeva la condanna dell' CP_1 a corrispondergli la rendita che assumeva spettargli in relazione alla malattia professionale dalla quale era affetto.
Instauratosi il contraddittorio, l' CP 1 resisteva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle doglianze attoree sulla base dell'assunto che, nella specie, non risultava provata la esposizione a rischio professionale di guisa che la malattia denunciata doveva ritenersi avere origine comune.
Indi la causa veniva decisa all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, come da sentenza.
La domanda avanzata in ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente assume che la malattia da cui è affetto, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, sarebbe stata contratta a causa dell'attività lavorativa svolta.
Orbene, trattandosi di malattia non tabellata rispetto alla generica attività di coltivatore diretto, è
necessaria la prova dello specifico rischio lavorativo non essendo sufficiente, all'evidenza, dal punto di vista scientifico, clinico e medico legale una ricostruzione del rischio professionale fondata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni anamnestiche rese dal lavoratore.
Si rileva infatti che per quanto riguarda l'attività lavorativa considerata, le nuove tabelle delle malattie professionali non contemplano la presunzione legale di origine professionale della ipoacusia.
Dunque, la lavorazione a rischio deve rappresentare una componente abituale e sistematica dell'attività professionale svolta dall' assicurato.
Nel caso in oggetto non è risultata provata la specifica adibizione a mansioni comportanti l'esposizione continuativa a considerevoli rumori per lunghi periodi.
Ed invero, veniva ammessa, la prova orale sull'unico capitolo di cui al ricorso ( da cui è emerso che il ricorrente ha utilizzato per diversi anni trattori e macchine agricole similari) e disposta ed espletata ctu medico legale.
Il ctu all'uopo nominato ha dettagliatamente argomentato nel modo che segue: In merito al riconoscimento della malattia professionale in ambito CP_1 è necessario valutare se effettivamente il soggetto a causa della sua attività lavorativa è stato esposto all'azione nociva del rumore sull'apparato uditivo escludendo altre cause di ipoacusia.
Dall'anamnesi lavorativa del soggetto si è evidenziato che lo stesso ha dichiarato di aver lavorato con la qualifica di escavatorista per un'impresa di costruzioni per cinque anni e successivamente è
stato imprenditore agricolo.
Dal punto di vista medico-legale l'ipoacusia da rumore è inclusa nelle tabelle CP_1 delle malattie professionali nell'industria e nell' agricoltura formulate per il riconoscimento assicurativo (D.M. 9
aprile 2008).
Tale patologia, inserita alla voce 75 della nuova tabella delle malattie professionali nell'industria
(art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni), è associata alle seguenti lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico:
a. martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie,
serbatoi e tubi metallici;
b. picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne, serbatoi, gasometri;
c. martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri);
d. punzonatura o tranciatura alle presse di materiali metallici;
e. prova al banco dei motori a combustione interna;
f. prova dei motori a reazione e a turboelica;
g. frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli di: minerali o rocce, clincker per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro riutilizzazione;
h. fabbricazioni alle presse di chiodi, viti e bulloni;
i. filatura, torcitura e ritorcitura di filati;
tessitura ai telai a navetta;
j. taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telaio multilame;
k. perforazioni con martelli pneumatici;
1. avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione;
m. conduzioni di forni elettrici ad arco;
n. formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti;
o. sbavatura in fonderia con mole;
p. formatura di materiale metallico, mediante fucinatura e stampaggio;
q. lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici e toupies;
r. lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa;
s. stampaggio di vetro cavo;
t. prova di armi da fuoco;
u. conduzioni delle riempitrici automatiche per l'imbottigliamento in vetro o l'imbarattolamento in metallo;
v. addetti alla conduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi;
w. altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale,
giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A).
Il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dell'attività lavorativa è stato fissato a 4 anni.
Nella nuova tabella delle malattie professionali in agricoltura (art. 211 del D.P.R. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni) l'ipoacusia da rumore è inserita alla voce 20 ed è associata alle seguenti lavorazioni: lavorazioni forestali nelle quali si impiegano, in modo non occasionale,
motoseghe portatili prive di efficaci sistemi di insonorizzazione ed altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano l'esposizione personale professionale, quotidiana o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A) ed i periodi massimi di indennizzabilità sono gli stessi indicati nella tabella per l'industria.
Nei casi su indicati il lavoratore affetto da ipoacusia da rumore, così come per ogni altra patologia professionale tabellata, sarà sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l'adibizione alla lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia anch'essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale.
Con l'introduzione nell'ordinamento italiano del cosiddetto sistema misto (sentenza Corte di
Cassazione n. 179 del 18 febbraio 1988 che fa salve le Tabelle con le loro peculiarità ma nello stesso tempo estende la tutela a tutte le malattie delle quali il lavoratore sia in grado di provare l'origine professionale) anche le ipoacusie da rumore contratte nell'esercizio o a causa di lavorazioni diverse da quelle previste nelle tabelle o manifestatesi dopo il periodo massimo di indennizzabilità, possono essere tutelate dall' CP_1, purché se ne dimostri l'origine professionale: in tal caso l'onere della prova spetta al lavoratore che, oltre a dimostrare di avere la malattia e di essere stato esposto al rischio, deve provare l'esistenza del nesso di causa. Da quanto sopra detto, ritornando al caso in esame, in base all'anamnesi lavorativa condotta sul periziato si riscontra che le mansioni svolte dal ricorrente durante la vita lavorativa (escavatorista ed imprenditore agricolo) non risultano tra quelle tabellate CP_1, pertanto l'onere della prova dell'effettiva esposizione a rischio rumore e del nesso di causa spetta al lavoratore.
Dall'analisi della documentazione allegata agli atti di causa non si trova riscontro di valutazioni fonometriche ambientali che ci permettano di identificare con precisione l'esposizione a rumore del
Sig. Pt 1 durante la sua vita lavorativa ed a parte gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e per un periodo limitato (giugno-dicembre) l'anno 2017, per il resto non abbiamo ulteriori notizie sul consumo di carburante agricolo da parte del ricorrente.
Tali dati non appaiono sufficienti a permetterci di definire l'ipoacusia riscontrata al periziato come di origine professionale, piuttosto in considerazione anche dell'età del soggetto all'epoca della domanda amministrativa (61 anni) ci si può orientare con la presenza di una presbiacusia legata al fatto che le cellule ciliate, con l'avanzare dell'età, si danneggiano e diventano gradualmente meno efficienti provocando una riduzione dell'udito come quella che si è evidenziata al Sig. Pt_1
Quindi, nel caso in esame, non si ravvisano gli estremi per il riconoscimento di malattia professionale in ambito CP 1 . Ha concluso poi il ctu che Parte 1 nato a [...] il [...] ed ivi residente,
imprenditore agricolo è risultato affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale prevalente per le frequenze medio-alte. Dallo studio attento e accurato della documentazione sanitaria acquisita agli atti di causa e dalla visita medica cui ho sottoposto il soggetto, nel caso in esame non si ravvisano gli estremi per il riconoscimento di malattia professionale in ambito CP 1 .
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio, le cui argomentazioni e conclusioni devono intendersi in questa sede integralmente richiamate, è condiviso da questo decidente, perché coerente rispetto agli accertamenti ed alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata ed esauriente motivazione
In conclusione, risultando l'esistenza del c.d. rischio lavorativo specifico sfornita di prova, non risulta possibile, allo stato degli atti, attribuire con adeguato grado di probabilità la patologia in oggetto (non tabellata) all' attività lavorativa di coltivatore diretto svolta per diversi anni dal ricorrente.
Va, pertanto, rigettato il ricorso.
Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 att. C.p.c.
Pone a carico dell' CP 1 le spese i ctu.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
☐ Rigetta il ricorso;
☐ Dichiara le spese di giudizio irripetibili.
☐ Condanna l' CP 1 alle spese di CTU, che si liquidano in complessivi € 300,00 oltre ad IVA
in favore del dott. Persona_1
Enna, 12.03.2025.
Il Giudice del lavoro