Ordinanza collegiale 21 giugno 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 21/06/2022, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 01079/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2021, proposto da
G. Quadro S.a.s. di IE Pellegrino & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Castrignano del Capo (Le), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Castrignano del Capo, prot. n.8136 del 01.06.2021, di diniego definitivo sull’istanza di permesso di costruire, prot. n. 632 del 14.01.2020 (pratica edilizia n.12/2020), presentata dalla società G. Quadro S.a.s. di IE Pellegrino & C. e afferente alla esecuzione dei lavori di “ Trasformazione piano terra da deposito a locale commerciale (bar), con ricorso al beneficio del piano casa, di fabbricato legittimato con C.E.S. 95/2002 ” su un immobile identificato al Catasto Fabbricati al foglio 26, mappale 687, sub. 1-2, e pertinenza comune scoperta identificata al Catasto Terreni al foglio 26, mappale 256, tipizzata nel vigente P.d.F. come zona B5 (Completamento edilizio), con la motivazione che “ dalla data di entrata in vigore dell’art. 1 co. 1 della L.R. 24 marzo 2021, n. 3 non possono essere autorizzati né realizzati interventi in applicazione della L.R. 14/2009 e s.m.i. su immobili ubicati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ”;
- ove occorra, della nota MIC_SABAP-BR-LE/16/04/2021/0001380, acquisita dal Comune al prot. n.5552 del 16.04.2021 con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, richiamando il nuovo quadro normativo, precisa che “ non sono più autorizzabili né realizzabili interventi in applicazione della L.R. 14/2009 e s.m.i. su immobili ubicati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ”; nota non conosciuta dalla Ricorrente ma richiamata dal Comune di Castrignano del Capo nelle premesse del provvedimento impugnato;
- nonché di ogni ulteriore ed altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e di Comune di Castrignano del Capo (Le);
Visto l’art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che parte ricorrente ha agito dinanzi a questo T.A.R. per l’annullamento del provvedimento n. 8136/2021 di diniego definitivo di mutamento di destinazione d’uso di un deposito da adibirsi a bar, provvedimento che risultava fondato sulla seguente motivazione: “ dalla data di entrata in vigore dell’art. 1 co. 1 della a L.R. 24 marzo 2021, n. 3 non possono essere autorizzati né realizzati interventi in applicazione della L.R. 14/2009 e s.m.i. su immobili ubicati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ” ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera f), della L.R. n. 14/2009 che così dispone: “ Non è ammessa la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4: (…) f) su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 ”;
Rilevato che l’art. 5, comma 1, della L.R. Puglia n. 51/2017 ha chiarito che “ L’articolo 7, comma 1, della L.R. n. 14/2009 si interpreta nel senso che la data di presentazione dell’istanza per permesso di costruire, purché completa in ogni suo elemento, costituisce anche riferimento temporale per la determinazione della normativa edilizia regionale applicabile ai fini del rilascio del titolo ”;
Rilevato che il requisito della completezza, richiesto dall’art. 5, comma 1, della L.R. Puglia n. 51/2017, è riferito solo agli “ elementi ” (dati, documenti, progetti, autocertificazioni, etc.) che il richiedente o il tecnico, per suo conto, è tenuto ad allegare all’istanza nella fase di avvio del procedimento;
Rilevato altresì che, nonostante la presenza del vincolo paesaggistico sull’area in questione, tutti gli interventi proposti dalla ricorrente, ovvero le modifiche interne con cambio di destinazione d’uso (da deposito a locale commerciale), così come anche la modifica delle aperture esterne (con sostituzione delle due finestre già presenti sul prospetto principale con altrettante porte), non sono soggette ex lege alla autorizzazione paesaggistica (nemmeno nella procedura semplificata), in quanto espressamente ricompresi tra le opere elencate alle lettere A.1 e A.2 dell’Allegato A del DPR n. 31/2017;
Rilevato, pertanto, che l’istanza per permesso di costruire appare completa in ogni suo elemento anteriormente al 25 marzo 2021, data a decorrere dalla quale l’art. 6, comma 2, lett. c-bis – disposizione derogatoria rispetto all’art. 6, comma 1, lettera f), della L.R. n. 14/2009, di cui la ricorrente invoca l’applicazione – è stato abrogato per effetto dell’art. 1 della L.R. Puglia 24 marzo 2021 n. 3;
Rilevato, infine, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3820 del 14.05.2021, ha dichiarato “ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lett. c-bis, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2009, in relazione all’art. 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione, nella parte in cui rimette(va) ai Comuni – prima dell’espressa abrogazione disposta dall’art. 1, della legge della Regione Puglia n. 3 del 2021 – mediante motivata deliberazione di consiglio comunale, “l’individuazione di ambiti territoriali nonché di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con Deliberazione di G.R. n. 176/2015, nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi”, in deroga al divieto posto dal precedente comma 1, lett. f, del medesimo articolo 6 ”;
Considerato che:
- “ secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Ad. Plen., ord. 15 ottobre 2014, n. 28) nel processo amministrativo può trovare applicazione la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa; ciò in quanto non si rinviene nel sistema della giustizia amministrativa una norma che vieti una tale ipotesi di sospensione né si profila una lesione del contraddittorio allorquando le parti, certamente edotte della pendenza della questione di legittimità costituzionale, non facciano richiesta di poter interloquire davanti al giudice delle leggi sollecitando una formale rimessione della questione; di conseguenza il giudizio amministrativo può essere sospeso, per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile nel giudizio, ma sollevata in una diversa causa, purché le parti non facciano richiesta di interloquire davanti al giudice delle leggi, sollecitando una formale rimessione della questione, fermo restando che nel caso di sospensione impropria del giudizio principale il termine per la prosecuzione del giudizio stesso, di cui all’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., decorrerà dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale ” (Cons. giust. amm. Sicilia, 25/10/2021, n. 951);
- all’odierna udienza le parti non deducevano di avere ulteriori argomenti da sottoporre al Giudice delle leggi, non ravvisati neppure dal Collegio.
Ritenuto che:
- la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo alla norma contenuta nell’art. 6, comma 2, lett. c-bis, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2009, ‘centrale’ rispetto al presente giudizio, giustifica, in attesa della pronuncia della Corte, la sospensione del giudizio medesimo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.;
- il termine di eventuale riassunzione, nelle forme di cui all’art. 80 c.p.a., decorrerà dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale (cfr. Ad. Plen., ord. n. 28 del 2014);
- le spese di lite saranno liquidate con la sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima dispone la sospensione del presente giudizio.
Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO