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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532/2025
Corte d'Appello di Milano
Quarta sezione civile
La Corte composta dai magistrati dr. Alberto Vigorelli Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere rel dr.ssa Irene Lupo Consigliera ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n.532/2025 R.G.;
Sciogliendo la riserva con cui all'udienza del 27.3.2025 il Cons Istr si è riservato di riferire al collegio;
Vista l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante condannata al Parte_1 pagamento, in favore di di € 1.443.758,14 oltre accessori (previa Controparte_1 parziale compensazione con controcredito ad essa spettante) a titolo di saldo corrispettivo di quattro contratti di subappalto;
-ritenuto che, ad un primo sommario esame, sussiste il requisito del fumus boni iuris in ordine all'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. sollevata dall'appellante, riferita a posizioni debitorie di cui è solidalmente responsabile con l'appaltatrice nei confronti dell' rigettata dal Tribunale con CP_2 richiamo a clausola limitativa di tale facoltà (n.4.3.2.) tuttavia non presente in tutti i contratti;
-che siffatta eccezione appare esperibile, pur a contratto concluso, per paralizzare altrui pretese che sull' adempimento di quello (al pari di quelle eccepite) si fondano;
-che taluni avvisi di accertamento appaiono riferibili ai contratti de quo, ne emerge, CP_2 nell'immediatezza, l'eventuale decadenza o prescrizione di dette pretese;
-che occorre dunque approfondire nel merito tali aspetti, con riferimento alle posizioni retributive e contributive eventualmente non assolte per i lavoratori impiegati in detti sub appalti nonché l'attuale pendenza di controversie sul punto;
-che pertanto l'istanza va accolta essendo sufficiente, a seguito della riforma dell'art.283 c.p.c., anche uno solo dei requisiti previsti dalla norma;
P.T.M.
Visto l'art.351 c.p.c.,
Pagina 1 sospende l'esecutività della sentenza impugnata e rinvia alla già fissata udienza di prima trattazione
Milano, 27.3.2025
Il Presidente
dott. Alberto Vigorelli
Pagina 2
Corte d'Appello di Milano
Quarta sezione civile
La Corte composta dai magistrati dr. Alberto Vigorelli Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere rel dr.ssa Irene Lupo Consigliera ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n.532/2025 R.G.;
Sciogliendo la riserva con cui all'udienza del 27.3.2025 il Cons Istr si è riservato di riferire al collegio;
Vista l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante condannata al Parte_1 pagamento, in favore di di € 1.443.758,14 oltre accessori (previa Controparte_1 parziale compensazione con controcredito ad essa spettante) a titolo di saldo corrispettivo di quattro contratti di subappalto;
-ritenuto che, ad un primo sommario esame, sussiste il requisito del fumus boni iuris in ordine all'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. sollevata dall'appellante, riferita a posizioni debitorie di cui è solidalmente responsabile con l'appaltatrice nei confronti dell' rigettata dal Tribunale con CP_2 richiamo a clausola limitativa di tale facoltà (n.4.3.2.) tuttavia non presente in tutti i contratti;
-che siffatta eccezione appare esperibile, pur a contratto concluso, per paralizzare altrui pretese che sull' adempimento di quello (al pari di quelle eccepite) si fondano;
-che taluni avvisi di accertamento appaiono riferibili ai contratti de quo, ne emerge, CP_2 nell'immediatezza, l'eventuale decadenza o prescrizione di dette pretese;
-che occorre dunque approfondire nel merito tali aspetti, con riferimento alle posizioni retributive e contributive eventualmente non assolte per i lavoratori impiegati in detti sub appalti nonché l'attuale pendenza di controversie sul punto;
-che pertanto l'istanza va accolta essendo sufficiente, a seguito della riforma dell'art.283 c.p.c., anche uno solo dei requisiti previsti dalla norma;
P.T.M.
Visto l'art.351 c.p.c.,
Pagina 1 sospende l'esecutività della sentenza impugnata e rinvia alla già fissata udienza di prima trattazione
Milano, 27.3.2025
Il Presidente
dott. Alberto Vigorelli
Pagina 2