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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/09/2024, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
N. 4515/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 27 settembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4515/2023 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Monte Compatri (00040), Via Carlo Felici n. 45, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Evandro Senatra (C.F. e dall'Avv. Arianna C.F._2
De Luca Mercuri del Foro di Roma (C.F. ), giusta procura allegata al C.F._3
ricorso;
- Opponente –
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, geom. CP_1
, con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4, c.f. .iva CP_2 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura, c.f. , P.IVA_2 C.F._4
giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- Opposta – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato l'11/9/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“1) In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
264/2023 – Rg 2143/2023;
2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi da versare alla e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 264/2023 – R.G. CP_1
2143/2023 poiché infondato, ingiusto e illegittimo;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenga di accogliere l'intervenuta prescrizione e sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, accertare i dovuti pagamenti esclusivamente relativi agli anni 2018, 2019 e parte del 2020 e per l'effetto condannare l'odierno opponente al solo pagamento di questi ultimi per un importo pari nel massimo a Euro12.573,51” per i motivi indicati in ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva depositata il 24/4/2024, si costituiva in giudizio la
[...]
per chiedere al Tribunale di: Controparte_3
“rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, confermando la validità e
l'efficacia del predetto titolo;
accertando e dichiarando, in ogni caso, la sussistenza degli obblighi contributivi del sig. nei confronti della per le Parte_1 CP_1
annualità 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (oltre accessori e ulteriori interessi), del tutto o in parte;
con condanna del contribuente al pagamento dei relativi importi. Con vittoria di spese
e compensi.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 7/5/2024; il procedimento veniva riassegnato a questo decidente in data 30/4/2024; a seguito dell'udienza del 7/5/2024 celebrata innanzi a sé, l'udienza veniva rinviata al 9/7/2024 per verificare la conciliazione;
seguiva l'udienza 27/9/2024 per la discussione orale, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
5. Dagli atti di causa è emerso che il Tribunale di Velletri sez. lavoro, emetteva in data
3/7/2023 decreto ingiuntivo n. 264/2023, provvisoriamente esecutivo, con cui veniva ingiunto al ricorrente il pagamento in favore della della somma complessiva di € CP_1
94.860,48 oltre interessi e spese di lite. Il predetto decreto ingiuntivo veniva notificato al ricorrente in data 14/7/2023 (v. doc. 1 allegato alla memoria di costituzione della resistente).
6. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 264/2023 in Parte_1
data 11/9/2023.
7. Osserva il decidente che l'opposizione del ricorrente è tardiva poiché proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 cpc. Il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è infatti perentorio, come precisato dalla Corte di legittimità, secondo cui: “La tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come "dies a quo" la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente, e nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con altri condebitori. Ne consegue che, atteso il carattere di autonomia che caratterizza l'obbligazione solidale, il debitore solidale non può avvalersi, ai fini della tempestività dell'opposizione, del diverso termine relativo al debitore principale al quale il decreto sia stato notificato in data successiva” (cfr. Cass sez. II, sentenza 13/5/2008, n.11867).
Si precisa ulteriormente che alle cause di lavoro e previdenziali, quale quella di specie, non si applica la sospensione dei termini durante il periodo feriale dal 1° al 31 agosto.
Come infatti precisato dalla Corte di legittimità: “non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D.
3 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, rientrando nella categoria delle controversie di lavoro e di previdenza: in tal senso si è ripetutamente espressa questa Corte (Cass. n. 2376 del 1995 con riguardo alle controversie tra istituti previdenziali e datori di lavoro relativamente agli obblighi dei secondi in materia di previdenza obbligatoria;
Cass. n. 17953 del 2005; Cass. n.
5090 del 2009, relativa ad opposizione a cartella riguardante il pagamento di contributi previdenziali;
Cass. n. 9219 del 2016 in tema di pagamento dei contributi all'Enasarco da subagenti).
Tra le controversie previdenziali rientrano infatti non soltanto quelle relative a prestazioni chieste dal lavoratore assistito, ma anche quelle concernenti pretese degli istituti assicurativi nei confronti dei datori di lavoro e quelle attinenti, come nel caso, alla definizione del rapporto contributivo. La ratio dell'eccezione è infatti identica per entrambe le categorie di cause, giacché la sollecita definizione è correlata alla necessità, in cui versano i detti istituti, di procurarsi i mezzi finanziari per adempiere alla loro funzione e in tal modo fornire le prestazioni dovute (così Corte Cost., sent. n. 61 del 1985)” (cfr. CASS., sentenza 11 settembre
2020, n. 18958).
8. Ciò posto, stante la tardività dell'opposizione proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione, il ricorso è inammissibile, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite
9. In ordine alle spese di lite, si premette che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
10. Nel caso di specie, stante la soccombenza della parte opponente, quest'ultima deve essere condannata alle spese di lite, liquidate in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.
147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 94.840,46 € (V scaglione) come segue:
4 1) fase di studio della controversia: 2552,00 € ridotto per la non difficoltà della causa del
50% pari a 1276,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: € 1701,00 ridotto per la non difficoltà della causa del 50% pari a 850,50 €
3) fase decisionale: 4148,00 € ridotto per la non difficoltà della causa del 50% pari a 2074,00
€ per un totale di 4200,50 €.
11. Condanna, dunque, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
liquidate nella Controparte_3 misura di 4.200,50 € per onorari, oltre a € 630,07 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso, con conferma del decreto ingiuntivo n. 264/2023 opposto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate nella Controparte_3 misura di 4.200,50 € per onorari, oltre a € 630,07 per rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 27 settembre 2024.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 27 settembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4515/2023 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Monte Compatri (00040), Via Carlo Felici n. 45, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Evandro Senatra (C.F. e dall'Avv. Arianna C.F._2
De Luca Mercuri del Foro di Roma (C.F. ), giusta procura allegata al C.F._3
ricorso;
- Opponente –
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, geom. CP_1
, con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4, c.f. .iva CP_2 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura, c.f. , P.IVA_2 C.F._4
giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- Opposta – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato l'11/9/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“1) In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
264/2023 – Rg 2143/2023;
2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi da versare alla e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 264/2023 – R.G. CP_1
2143/2023 poiché infondato, ingiusto e illegittimo;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenga di accogliere l'intervenuta prescrizione e sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, accertare i dovuti pagamenti esclusivamente relativi agli anni 2018, 2019 e parte del 2020 e per l'effetto condannare l'odierno opponente al solo pagamento di questi ultimi per un importo pari nel massimo a Euro12.573,51” per i motivi indicati in ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva depositata il 24/4/2024, si costituiva in giudizio la
[...]
per chiedere al Tribunale di: Controparte_3
“rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, confermando la validità e
l'efficacia del predetto titolo;
accertando e dichiarando, in ogni caso, la sussistenza degli obblighi contributivi del sig. nei confronti della per le Parte_1 CP_1
annualità 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (oltre accessori e ulteriori interessi), del tutto o in parte;
con condanna del contribuente al pagamento dei relativi importi. Con vittoria di spese
e compensi.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 7/5/2024; il procedimento veniva riassegnato a questo decidente in data 30/4/2024; a seguito dell'udienza del 7/5/2024 celebrata innanzi a sé, l'udienza veniva rinviata al 9/7/2024 per verificare la conciliazione;
seguiva l'udienza 27/9/2024 per la discussione orale, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
5. Dagli atti di causa è emerso che il Tribunale di Velletri sez. lavoro, emetteva in data
3/7/2023 decreto ingiuntivo n. 264/2023, provvisoriamente esecutivo, con cui veniva ingiunto al ricorrente il pagamento in favore della della somma complessiva di € CP_1
94.860,48 oltre interessi e spese di lite. Il predetto decreto ingiuntivo veniva notificato al ricorrente in data 14/7/2023 (v. doc. 1 allegato alla memoria di costituzione della resistente).
6. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 264/2023 in Parte_1
data 11/9/2023.
7. Osserva il decidente che l'opposizione del ricorrente è tardiva poiché proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 cpc. Il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è infatti perentorio, come precisato dalla Corte di legittimità, secondo cui: “La tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come "dies a quo" la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente, e nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con altri condebitori. Ne consegue che, atteso il carattere di autonomia che caratterizza l'obbligazione solidale, il debitore solidale non può avvalersi, ai fini della tempestività dell'opposizione, del diverso termine relativo al debitore principale al quale il decreto sia stato notificato in data successiva” (cfr. Cass sez. II, sentenza 13/5/2008, n.11867).
Si precisa ulteriormente che alle cause di lavoro e previdenziali, quale quella di specie, non si applica la sospensione dei termini durante il periodo feriale dal 1° al 31 agosto.
Come infatti precisato dalla Corte di legittimità: “non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D.
3 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, rientrando nella categoria delle controversie di lavoro e di previdenza: in tal senso si è ripetutamente espressa questa Corte (Cass. n. 2376 del 1995 con riguardo alle controversie tra istituti previdenziali e datori di lavoro relativamente agli obblighi dei secondi in materia di previdenza obbligatoria;
Cass. n. 17953 del 2005; Cass. n.
5090 del 2009, relativa ad opposizione a cartella riguardante il pagamento di contributi previdenziali;
Cass. n. 9219 del 2016 in tema di pagamento dei contributi all'Enasarco da subagenti).
Tra le controversie previdenziali rientrano infatti non soltanto quelle relative a prestazioni chieste dal lavoratore assistito, ma anche quelle concernenti pretese degli istituti assicurativi nei confronti dei datori di lavoro e quelle attinenti, come nel caso, alla definizione del rapporto contributivo. La ratio dell'eccezione è infatti identica per entrambe le categorie di cause, giacché la sollecita definizione è correlata alla necessità, in cui versano i detti istituti, di procurarsi i mezzi finanziari per adempiere alla loro funzione e in tal modo fornire le prestazioni dovute (così Corte Cost., sent. n. 61 del 1985)” (cfr. CASS., sentenza 11 settembre
2020, n. 18958).
8. Ciò posto, stante la tardività dell'opposizione proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione, il ricorso è inammissibile, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite
9. In ordine alle spese di lite, si premette che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
10. Nel caso di specie, stante la soccombenza della parte opponente, quest'ultima deve essere condannata alle spese di lite, liquidate in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.
147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 94.840,46 € (V scaglione) come segue:
4 1) fase di studio della controversia: 2552,00 € ridotto per la non difficoltà della causa del
50% pari a 1276,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: € 1701,00 ridotto per la non difficoltà della causa del 50% pari a 850,50 €
3) fase decisionale: 4148,00 € ridotto per la non difficoltà della causa del 50% pari a 2074,00
€ per un totale di 4200,50 €.
11. Condanna, dunque, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
liquidate nella Controparte_3 misura di 4.200,50 € per onorari, oltre a € 630,07 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso, con conferma del decreto ingiuntivo n. 264/2023 opposto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate nella Controparte_3 misura di 4.200,50 € per onorari, oltre a € 630,07 per rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 27 settembre 2024.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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