Cass. civ., sez. III, sentenza 15/03/2004, n. 5239
CASS
Sentenza 15 marzo 2004

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Massime4

La polizza fideiussoria prevista dall'art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 al fine di consentire al contribuente il rimborso delle eccedenze IVA risultanti dalla dichiarazione annuale in forma accelerata (ossia senza preventivo riscontro della spettanza) e consistente nell'obbligo per la societa' di assicurazione di versare le somme richieste dall'ufficio IVA, a meno che non vi abbia gia' provveduto il contribuente, configura un contratto autonomo di garanzia che, diversamente dal modello tipico della fideiussione, e' connotato dalla non accessorieta' dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione garantita. Pertanto, qualora al contribuente, che abbia ottenuto il rimborso, sia successivamente notificato avviso di rettifica che esclude il relativo diritto ed al garante venga domandata la restituzione delle somme rimborsate, questi non puo' rifiutare l'adempimento in base al rilievo che l'imposta si sia caducata o estinta neppure per condono, consentendogli tale evento soltanto di ripetere quanto versato ove l'obbligazione tributaria risulti effettivamente estinta. (Nella specie, trattandosi di credito nei confronti dell'ufficio Iva di cui era divenuto assegnatario un terzo, la S.C ha escluso, confermando la sentenza di merito, che il fideiussore a prima richiesta potesse eccepire all'Amministrazione la mancata notifica dell'avviso di rettifica anche all'assegnatario). Massima tratta dal CED della Cassazione.

Il criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti, applicabile anche agli atti prenegoziali, deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell'uomo medio, ma non consente di assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo, corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona. Esso rappresenta, difatti, il punto di sutura tra la ricerca della reale volontà delle parti (costituente il primo momento del processo interpretativo, in base alla comune intenzione ed al senso letterale delle parole) ed il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della volontà contrattuale (in base ad un criterio obbiettivo, fondato su di un canone di reciproca lealtà nella condotta tra le parti, ed inteso alla tutela dell'affidamento che ciascuna parte deve porre nel significato della dichiarazione dell'altra), e rappresenta, pertanto, un mezzo, alfine, soltanto sussidiario dell'interpretazione, non invocabile quando il giudice di merito abbia, attraverso l'esame degli elementi di prova raccolti, già "aliunde" accertato l'effettiva volontà delle parti.

Il criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti, applicabile anche agli atti prenegoziali, deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell'uomo medio, ma non consente di assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo, corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona. Esso rappresenta, difatti, il punto di sutura tra la ricerca della reale volonta' delle parti (costituente il primo momento del processo interpretativo, in base alla comune intenzione ed al senso letterale delle parole) ed il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della volonta' contrattuale (in base ad un criterio obbiettivo, fondato su di un canone di reciproca lealta' nella condotta tra le parti, ed inteso alla tutela dell'affidamento che ciascuna parte deve porre nel significato della dichiarazione dell'altra), e rappresenta, pertanto, un mezzo, alfine, soltanto sussidiario dell'interpretazione, non in- vocabile quando il giudice di merito abbia, attraverso l'esame degli elementi di prova raccolti, gia' "aliunde" accertato l'effettiva volonta' delle parti. Massima tratta dal CED della Cassazione.

La polizza fideiussoria prevista dall'art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 al fine di consentir al contribuente il rimborso delle eccedenze IVA risultanti dalla dichiarazione annuale in forma accelerata (ossia senza preventivo riscontro della spettanza) e consistente nell'obbligo per la società di assicurazione di versare le somme richieste dall'ufficio IVA, a meno che non vi abbia già provveduto il contribuente, configura un contratto autonomo di garanzia che, diversamente dal modello tipico della fideiussione, è connotato dalla non accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione garantita. Pertanto, qualora al contribuente, che abbia ottenuto il rimborso, sia successivamente notificato avviso di rettifica che esclude il relativo diritto ed al garante venga domandata la restituzione delle somme rimborsate, questi non può rifiutare l'adempimento in base al rilievo che l'imposta si sia caducata o estinta neppure per condono, consentendogli tale evento soltanto di ripetere quanto versato ove l'obbligazione tributaria risulti effettivamente estinta. (Nella specie, trattandosi di credito nei confronti dell'ufficio Iva di cui era divenuto assegnatario un terzo, la S.C ha escluso, confermando la sentenza di merito, che il fideiussore a prima richiesta potesse eccepire all'Amministrazione la mancata notifica dell'avviso di rettifica anche all'assegnatario).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/03/2004, n. 5239
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5239
Data del deposito : 15 marzo 2004

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