Sentenza 15 marzo 2004
Massime • 4
La polizza fideiussoria prevista dall'art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 al fine di consentire al contribuente il rimborso delle eccedenze IVA risultanti dalla dichiarazione annuale in forma accelerata (ossia senza preventivo riscontro della spettanza) e consistente nell'obbligo per la societa' di assicurazione di versare le somme richieste dall'ufficio IVA, a meno che non vi abbia gia' provveduto il contribuente, configura un contratto autonomo di garanzia che, diversamente dal modello tipico della fideiussione, e' connotato dalla non accessorieta' dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione garantita. Pertanto, qualora al contribuente, che abbia ottenuto il rimborso, sia successivamente notificato avviso di rettifica che esclude il relativo diritto ed al garante venga domandata la restituzione delle somme rimborsate, questi non puo' rifiutare l'adempimento in base al rilievo che l'imposta si sia caducata o estinta neppure per condono, consentendogli tale evento soltanto di ripetere quanto versato ove l'obbligazione tributaria risulti effettivamente estinta. (Nella specie, trattandosi di credito nei confronti dell'ufficio Iva di cui era divenuto assegnatario un terzo, la S.C ha escluso, confermando la sentenza di merito, che il fideiussore a prima richiesta potesse eccepire all'Amministrazione la mancata notifica dell'avviso di rettifica anche all'assegnatario). Massima tratta dal CED della Cassazione.
Il criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti, applicabile anche agli atti prenegoziali, deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell'uomo medio, ma non consente di assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo, corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona. Esso rappresenta, difatti, il punto di sutura tra la ricerca della reale volontà delle parti (costituente il primo momento del processo interpretativo, in base alla comune intenzione ed al senso letterale delle parole) ed il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della volontà contrattuale (in base ad un criterio obbiettivo, fondato su di un canone di reciproca lealtà nella condotta tra le parti, ed inteso alla tutela dell'affidamento che ciascuna parte deve porre nel significato della dichiarazione dell'altra), e rappresenta, pertanto, un mezzo, alfine, soltanto sussidiario dell'interpretazione, non invocabile quando il giudice di merito abbia, attraverso l'esame degli elementi di prova raccolti, già "aliunde" accertato l'effettiva volontà delle parti.
Il criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti, applicabile anche agli atti prenegoziali, deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell'uomo medio, ma non consente di assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo, corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona. Esso rappresenta, difatti, il punto di sutura tra la ricerca della reale volonta' delle parti (costituente il primo momento del processo interpretativo, in base alla comune intenzione ed al senso letterale delle parole) ed il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della volonta' contrattuale (in base ad un criterio obbiettivo, fondato su di un canone di reciproca lealta' nella condotta tra le parti, ed inteso alla tutela dell'affidamento che ciascuna parte deve porre nel significato della dichiarazione dell'altra), e rappresenta, pertanto, un mezzo, alfine, soltanto sussidiario dell'interpretazione, non in- vocabile quando il giudice di merito abbia, attraverso l'esame degli elementi di prova raccolti, gia' "aliunde" accertato l'effettiva volonta' delle parti. Massima tratta dal CED della Cassazione.
La polizza fideiussoria prevista dall'art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 al fine di consentir al contribuente il rimborso delle eccedenze IVA risultanti dalla dichiarazione annuale in forma accelerata (ossia senza preventivo riscontro della spettanza) e consistente nell'obbligo per la società di assicurazione di versare le somme richieste dall'ufficio IVA, a meno che non vi abbia già provveduto il contribuente, configura un contratto autonomo di garanzia che, diversamente dal modello tipico della fideiussione, è connotato dalla non accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione garantita. Pertanto, qualora al contribuente, che abbia ottenuto il rimborso, sia successivamente notificato avviso di rettifica che esclude il relativo diritto ed al garante venga domandata la restituzione delle somme rimborsate, questi non può rifiutare l'adempimento in base al rilievo che l'imposta si sia caducata o estinta neppure per condono, consentendogli tale evento soltanto di ripetere quanto versato ove l'obbligazione tributaria risulti effettivamente estinta. (Nella specie, trattandosi di credito nei confronti dell'ufficio Iva di cui era divenuto assegnatario un terzo, la S.C ha escluso, confermando la sentenza di merito, che il fideiussore a prima richiesta potesse eccepire all'Amministrazione la mancata notifica dell'avviso di rettifica anche all'assegnatario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/03/2004, n. 5239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5239 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COM.bas. SRL con sede in Napoli in persona dell'Amministratore IN IN, SA ER, SA NN entrambi in proprio e quali eredi di AT IN, nonché NA MM, SA OM, SA NE tutte nella qualità di eredi di AT IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato MARCO MERLINI, che li difende anche disgiuntamele all'avvocato Andrea PISANI MASSAMORMILE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LLOYD ADRIATICO SPA, corrente in Trieste, in persona del suo legale rappresentante amministratore delegato Dott. Enrico Tomaso CUCCHIANI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 11, presso lo studio dell'avvocato ANGELO SCARPA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ITALO ALESSIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 620/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sezione 2^ Civile, emessa il 09/06/99 e depositata il 22/10/99 (R.G. n. 20/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il OY IA s.p.a., assumendo di aver dovuto corrispondere all'Amministrazione finanziaria in data 5.6.1992, a seguito di richiesta dell'ufficio IVA di Napoli, l'importo di L.. 55.063.000, per polizza fideiussoria rilasciata alla s.r.l. COM.B.A.S. (a sua volta garantita da IN AT, IN IN e IN IO), la quale era divenuta assegnataria con ordinanza pretorile del credito che AT VI vantava nei confronti dell'Ufficio IVA di Napoli, per rimborso di eccedenza di imposta, chiedeva ed otteneva dal presidente del tribunale di Trieste decreto ingiuntivo in data 26.8.1992 per il pagamento di L. 57.127.862 nei confronti della CO, nonché dei IN, che con atto di citazione del 7.10.1992, proponevano opposizione avverso detto decreto ingiuntivo. Assumevano gli opponenti che la polizza fideiussoria, stipulata il 28.9.1989 e con validità di due anni dall'ordinativo di pagamento a favore del contraente, era scaduta il 21.11.1991, in rapporto all'avviso di pagamento del 22.11.1989 e che comunque la polizza era scaduta il 28.1.1992; che, in ogni caso, non era stato notificato al contraente cessionario del credito alcun avviso di rettifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Polizza, atteso che l'unico documento agli atti era l'invito datato 6.2.1992, indirizzato al OY IA, nel quale si precisava che era in corso la notifica al solo VI. Si costituiva la s.p.a. OY IA che eccepiva che un avviso di rettifica per l'anno 1987 era stato notificato al VI il 3.12.1990, per cui sussistevano i termini di validità della polizza, mentre nessuna notifica di avviso di rettifica andava effettuata all'assegnatario del credito e che in ogni caso essa, quale fideiussore a prima richiesta, non poteva non effettuare il pagamento richiesto.
Il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 1207/1994, rigettava l'opposizione.
Proponevano appello la CO e i IN.
Si costituiva e resisteva la s.p.a. opposta.
La corte di appello di Trieste, con sentenza depositata il 22.10.1999, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che non era più contestato in appello che l'avviso di rettifica era stato notificato al VI il 3.12.1990 e quindi nel periodo di validità della polizza;
che la CO, pur essendo contraente della polizza fideiussoria, non era da individuarsi come il soggetto del rapporto tributario e quindi come il soggetto che aveva diritto all'avviso di rettifica o di accertamento;
che, quindi, correttamente la notifica di detto avviso era stata effettuata solo al VI, senza alcun obbligo dell'Amministrazione finanziaria di notifica al creditore assegnatario, al quale le somme sono assegnate solo pro solvendo. Riteneva il giudice di appello che l'interpretazione logica e di buona fede del citato articolo 3 delle condizioni generali del contratto consentivano di considerare solo il VI, quale contraente che doveva ricevere la notifica dell'avviso di rettifica. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la CO s.r.l., IN IN, IO IN, CO CA, EL IN e ZA IN, questi anche nella qualità di eredi di AT IN e hanno presentato memoria. Resiste con controricorso il OY IA s.p.a., che ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1260, 1366, 1372 e 1375 c.c., artt. 100 e 533 c.p.c. (ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Assumono i ricorrenti che l'assegnazione di un credito nell'ambito della procedura di esecuzione forzata produce il definitivo trasferimento dello stesso in capo all'assegnatario per cui ha lo stesso effetto traslativo di una cessione di credito;
che spetta al cessionario-assegnatario il diritto di tutelare la propria posizione;
che l'obbligazione tributaria è essa stessa un'obbligazione di diritto privato;
che quindi il OY IA, dovendo conformare la propria condotta ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in mancanza di un avviso di rettifica, notificato anche all'assegnataria del credito di rimborso IVA, non avrebbe dovuto dar corso al pagamento.
2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), nonché la violazione degli artt. 1175, 1260, 1366, 1372 e 1375 cc, e degli artt. 100 e 553 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c). I ricorrenti ribadiscono che l'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è equiparata ad una cessione volontaria del credito (ex art. 1260 e segg. c.c.), e ciò anche se trattasi di credito nascente da rapporto tributario, per cui l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare il relativo avviso di rettifica all'assegnatario- cessionario, che poteva impugnare il provvedimento, e, non avendo ciò fatto, il OY IA non avrebbe dovuto effettuare il pagamento all'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo era illegittimo.
Secondo i ricorrenti dalle clausole 3 e 4 delle condizioni generali di contratto emergeva che l'avviso di rettifica andava notificato al nuovo titolare del rimborso IVA, nella specie la CO, che stipulò la polizza, per cui è errata l'interpretazione delle clausole date dal giudice di appello, in violazione del principio di interpretazione secondo buona fede di cui all'art. 1366 c.c.. Rilevano i ricorrenti che, se l'avviso di accertamento fosse stato loro notificato, essi avevano tanti motivi, indicati nelle precedenti difese di merito, per impugnare detto avviso.
3.1. Ritiene questa corte che i suddetti due motivi di ricorso, essendo strettamente connessi vadano esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati, per quanto vada in parte corretta la motivazione in diritto dell'impugnata sentenza, nei termini che seguono, a norma dell'art. 384, c. 2, c.p.c.. Preliminarmente va osservato che la polizza fideiussoria prevista dall'art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 (quale è pacificamente quella in questione) al fine di consentire al contribuente il rimborso delle eccedenze i.v.a. risultanti dalla dichiarazione annuale in forma accelerata (ossia senza preventivo riscontro della spettanza) e consistente nell'obbligo per la società di assicurazione di versare le somme richieste dall'ufficio i.v.a., a meno che non vi abbia già provveduto il contribuente, configura un contratto autonomo di garanzia che, diversamente dal modello tipico della fideiussione, è connotato dalla non accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione garantita (Casa. 15 ottobre 1998, n. 10188).
Tale contratto consente al garante di opporre alla amministrazione finanziaria che, a seguito della rettifica della dichiarazione del contribuente, pretenda la restituzione dal garante stesso di quanto rimborsato al garantito, soltanto che questo ha già provveduto alla restituzione e non già che l'imposta si sia in altro modo caducata o estinta. Ne deriva che la società garante non può neppure far valere, quale ragione di esclusione della garanzia, la pretesa estinzione dell'obbligazione tributaria per condono, consentendogli tale evento soltanto di ripetere quanto versato ove l'obbligazione tributaria risulti effettivamente estinta. Conseguentemente il garante non può pretendere nella controversia insorta con l'amministrazione l'accertamento incidentale dell'estinzione dell'obbligazione tributaria per condono, o che il giudice tenga conto della decisione, sia pure non definitiva, intervenuta sul condono in sede di contenzioso tributario, o che venga sospeso il giudizio in attesa dell'esito finale di siffatto contenzioso, e senza che tali limitazioni contrastino con l'art. 24 cost.. (Cass. S.U. 1^ ottobre 1996, n. 8592; S.U. 15 aprile 1994, n. 3519;
Cass. n. 8333 del 1994).
3.2. Ne consegue che nella fattispecie, essendo limitata solo nei termini predetti l'exceptio doli che il garante con polizza fideiussoria ex art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972, può opporre all'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dal punto se l'avviso di rettifica andasse notificato anche all'assegnataria del credito di rimborso, il garante OY IA non poteva opporre detta eccezione all'Amministrazione finanziaria. Pertanto il OY IA ha bene pagato sulla base della polizza fideiussoria la somma in questione all'Amministrazione finanziaria, rimanendo salvo l'eventuale diritto della garantita CO di ripetere dall'Amministrazione Finanziaria quanto pagato dal garante e da lei allo stesso restituito.
3.3. Infatti il mancato avviso di rettifica all'assegnatario, ove fosse stato effettivamente dovuto, non precludeva la possibilità allo stesso di far valere nella sede propria le sue eventuali ragioni, ma comportava solo che non decorressero nei suoi confronti i termini di decadenza per tale azione.
Ne consegue che le censure in merito al punto se l'Amministrazione finanziaria dovesse effettuare l'avviso di rettifica anche all'assegnatario-cessionario sono irrilevanti ai fini del presente giudizio, non rientrando tale eccezione tra quelle che potessero paralizzare la richiesta dell'Amministrazione finanziaria di pagamento avanzata al fideiussore "a prima richiesta".
4.1. Quanto alla censura, secondo cui dall'interpretazione secondo buona fede delle clausole n. 3 e 4 delle condizioni generali del contratto, relative anche alla polizza in questione ne derivava che l'avviso di notifica andava effettuato dall'Amministrazione finanziaria anche all'assegnatario-cessionario che aveva stipulato la polizza, va osservato che la stessa è inammissibile, per mancato rispetto del requisito di specificità del motivo, sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso. Infatti nel ricorso non sono riportati i contenuti delle clausole n. 3 e 4 delle condizioni generali del contratto, della cui errata interpretazione si lamentano i ricorrenti, mentre il controllo dell'esattezza delle censure, proprio per il principio di autosufficienza del ricorso, deve essere consentito alla corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 1^ febbraio 1995, n. 1161).
4.2. Va, poi osservato che il criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti, deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell'uomo medio, ma non consente di assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo, corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona. Esso rappresenta, difatti, il punto di sutura tra la ricerca della reale volontà delle parti (costituente il primo momento del processo interpretativo, in base alla comune intenzione ed al senso letterale delle parole) ed il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della volontà contrattuale (in base ad un criterio obbiettivo, fondato su di un canone di reciproca lealtà nella condotta tra le parti, ed inteso alla tutela dell'affidamento che ciascuna parte deve porre nel significato della dichiarazione dell'altra), e rappresenta, pertanto, un mezzo, alfine, soltanto sussidiario dell'interpretazione, non invocabile quando il giudice di merito abbia, attraverso l'esame degli elementi di prova raccolti, già "aliunde" accertato l'effettiva volontà delle parti (Cass. 18.5.2001, n. 6819).
4.3. Peraltro, ed in ogni caso, va osservato che qualunque potesse essere l'interpretazione delle predette clausole, da esse non poteva mai sorgere un obbligo a carico della P.A. di notifica all'assegnataria del credito dell'avviso di rettifica, avendo dette clausole efficacia solo tra le parti. Nè risulta, proprio per la mancata trascrizione delle clausole contrattuali in questione, che il garante con polizza fideiussoria a prima richiesta avesse l'obbligo (sia pure per i soli effetti nell'ambito del suo rapporto con assegnatario garantito) di eccepire all'amministrazione finanziaria la mancata notifica dell'avviso di rettifica all'assegnataria del credito.
5. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175/ 1366, 1375 c.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, a norma degli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che la polizza fideiussoria, al momento in cui il OY adriatico effettuò il pagamento, si era definitivamente estinta per essere spirato il termine di scadenza (28.1.1992).
6.1.Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso sia inammissibile. Infatti detto motivo, prospettato come motivo di opposizione in primo grado, fu rigettato dal Tribunale e lo stesso non fu riproposto in sede di appello da parte degli appellanti soccombenti. In base al principio tantum devolutum quantum appellatum, il giudice d'appello correttamente ha contenuto il riesame della causa nei limiti segnati dai motivi specifici dell'impugnazione; pertanto, una volta fissato, nell'atto di appello, il tema del dibattito, è precluso all'appellante di ampliarlo nel corso del giudizio e, correlativamente, è preclusa al giudice l'indagine sulle situazioni della sentenza di primo grado per le quali, in quanto non investite da specifico motivo di gravame, si è verificata la formazione del giudicato formale (Cass. 16 marzo 1981, n. 1438).
6.2. In ogni caso, ove, invece, la questione fosse stata effettivamente proposta in sede di appello, non essendosi sul punto pronunziato il giudice di appello, la censura poteva essere proposta solo sotto il profilo della violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c..
Infatti in questa ipotesi si tratterebbe della violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 3 60 n. 3 c.p.c., ed a maggior ragione come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. infatti il vizio di omessa pronunzia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass. S.U. 14.1.1992, n. 369; Cass. 25.9.1996, n. 8468). Nella fattispecie, invece, la questione è stata proposta sotto il profilo di violazione di norme sostanziali (art. 360 n. 3 c.p.c.) e del vizio motivazionale (art. 360 n. 5 c.p.c.). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2004