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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 439/2021, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in AT in AT alla Via G. Parte_1
Visocchi n. 6, presso lo studio dell'avv.to Nello Vittorelli, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Nicola Corbo, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in cancelleria il 4.3.2021 Pt_1
ha agito in giudizio nei confronti di esponendo:
[...] Controparte_1
- di essere dipendente dell'azienda dal 19.06.2008, e di aver ricevuto numerose gratificazioni nel corso della propria carriera all'interno di svolta presso numerosi uffici diversi, e di aver prestato servizio CP_1
a seguito di trasferimento a domanda, presso l'ufficio postale di AT sin dal 16.10.2017;
1 - Di aver ricevuto una sola contestazione disciplinare il 27.2.2018, a cui
è seguita azione per il recupero per danni asseritamente conseguenti a tale condotta, oggetto di contestazione in giudizio non ancora definito;
- Nella qualità di direttore dell'ufficio di AT, ha portato l'ufficio a transitare dalla categoria A2 quella superiore A1 nel novembre del
2020;
- Con nota del 21.12.2020 prot. consegnata in Persona_1 data 29.12.2020 italiane ha disposto il suo trasferimento da CP_1
AT all'Ufficio postale di SA, sulla base di non specificate
“esigenze tecnico organizzative e produttive dell'Azienda”, da eseguirsi a decorrere dal 1.1.2021.
Ciò premesso in punto di fatto, ha dunque argomentato rilevando la nullità del trasferimento per omessa indicazione dei motivi, per difetto del necessario preavviso e dunque per violazione dell'art.38 del CCNL del
30.11.2017, e in violazione della l. 104/1992 dei cui benefici il ricorrente era titolare per ragioni di assistenza a parenti affetti da grave handicap.
Ha poi dedotto il contrasto tra il provvedimento di trasferimento e quanto previsto dall'accordo del 4 novembre 2020 siglato tra e Controparte_1
i sindacati rappresentativi, e che imponeva per il personale quadro eventuali riallocazioni “coerenti con il livello di inquadramento e la professionalità dei lavoratori”.
Ha sul punto rilevato come la differenza di classificazione tra l'ufficio postale di AT (livello A1) e quello di SA (livello A2) risulta tale da costituire una dequalificazione per il ricorrente, transitato dal dirigere una struttura complessa a dirigerne una più semplice (in cui ad esempio non è prevista area separata per consulenti, e non è previsto il collaboratore del direttore).
Ha poi evidenziato la carenza di attrezzature e di una postazione e di un computer per svolgere le proprie mansioni, se non dal 10 febbraio 2021, nell' quale ulteriore circostanza idonea a evidenziare la Controparte_2 sussistenza di un demansionamento integrato dal trasferimento. Ha
2 dunque dedotto che la condotta dequalificante di gli ha CP_1 causato gravi lesioni alla sfera psico fisica, costringendolo a mutare le proprie abitudini di vita.
Ha ribadito dunque in punto di diritto i motivi di impugnazione del trasferimento evidenziando altresì la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza del demansionamento, e ha agito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità e illegittimità del provvedimento di trasferimento promanante da
nei confronti del dott. dall'Ufficio Postale di Controparte_1 Parte_1
AT OR (FR), frazionario 81135, al l'Ufficio Postale di SA, frazionario 81021, comunicato a mezzo nota del 21.12.2020 prot. consegnata al sig. in data 29.12.2020, per tutte Persona_1 Pt_1 le causali meglio esposte in premessa e al paragrafo sub A ) della presente narrativa, con particolare riferimento alla genericità /inesistenza delle motivazioni del trasferimento ed alla dequalificazione e al demansionamento patiti dal sig. in conseguenza all'avversato provvedimento, per l'effetto Pt_1
- annullare e revocare il provvedimento di trasferimento prot.
MARUC/2020/9661 e disporre la riallocazione con effetto immediato del dott.
presso l'Ufficio Postale di AT OR (FR), frazionario 81135; Parte_1
- condannare in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 risarcimento di tutti i pregiudizi patrimoniali e non patiti in conseguenza del demansionamento e della dequalificazione subita dal dott. a Parte_1 causa del trasferimento prot. che si quantifica in Persona_1
1.000,00 per ogni mese di demansionamento patito a causa del trasferimento illegittimo con pregiudizio morale conseguente o del diverso importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese di lite, competenze e onorari di giudizio.”
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente, che ha rilevato in punto di fatto che il trasferimento si è inserito nell'ambito della riorganizzazione e ridimensionamento degli Uffici postali conseguente all'accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali nel novembre del
2020, relativo all'aggiornamento delle classificazioni adottate sulla base dei precedenti accordi già dal 2012, che ha reso in molti casi necessario un
3 trasferimento dei lavoratori adibiti alle mansioni di direttore degli stessi, in maniera tale da assicurare una corrispondenza tra l'inquadramento contrattuale posseduto dal lavoratore e il livello attribuito all'UP sulla base di parametri oggettivi definiti dagli accordi sindacali.
Infatti, con tale accordo e le OOSS hanno rivisto il sistema di CP_1 classificazione degli UUPP, e, con effetto dal 4 novembre 2020, hanno stabilito il profilo professionale che deve essere posseduto dai lavoratori preposti alla direzione di ciascun UP e hanno previsto l'attribuzione all'
[...]
del ruolo di all'interno della nuova organizzazione, Parte_2 Pt_3 con necessità di individuare un direttore inquadrato nel livello A1 superiore a quello del ricorrente.
Ha dunque sostenuto che il trasferimento è fondato sul processo di riorganizzazione, considerando che lo stesso ricorrente non possedeva un inquadramento coerente con il livello di complessità verso il quale è destinato a tendere l'UP di AT OR e che peraltro è stato anche Pt_1 contattato prima del provvedimento da parte del direttore e del responsabile delle risorse umane della filiale di Frosinone per discutere di eventuali preferenze.
Ha dunque argomentato in diritto in merito all'infondatezza del ricorso, essendo provate le ragioni organizzative alla base del trasferimento, non essendo stato violato alcun diritto di cui alla l. 104/1992 per irrilevanza del provvedimento in ordine alla capacità del ricorrente di prestare assistenza al familiare residente a più di 300 km di distanza, e all'infondatezza dell'allegato demansionamento, avendo sempre svolto compiti Pt_1 coerenti rispetto alla sua qualifica di quadro A2.
Ha dunque concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, è stata istruita in via documentale e per testimoni, e ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la discussione autorizzando le parti al deposito di note scritte difensive. A seguito di un'integrazione istruttoria con l'escussione dei
4 testi di parte resistente, la causa è stata nuovamente rinviata per la discussione e all'udienza odierna è stata discussa e decisa.
****
La domanda non è fondata e va respinta, per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, la domanda è volta all'accertamento dell'illegittimità del trasferimento intimato al ricorrente, che ha sostenuto la propria pretesa sulla base di tre distinti motivi.
In primo luogo, il ricorrente si duole della violazione dell'art. 33 comma 5 della l. 104/1992 e dell'art. 38 del CCNL applicato al rapporto, trovandosi, al momento in cui è stato disposto il trasferimento, ad assistere un proprio familiare portatore di handicap in condizione di gravità.
In merito va preliminarmente chiarito che la disposizione normativa invocata, per cui il lavoratore che assiste un familiare parente o affine entro il secondo grado portatore di handicap in condizione di gravità non può essere trasferito senza il suo consenso, va interpretata alla luce della giurisprudenza di legittimità, per cui il diritto del lavoratore trova comunque un bilanciamento con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione (Cass. 12.09.2023, n. 26343) ha infatti evidenziato che “la disposizione della L. n. 104 del 1992, art. 33 comma 5 deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati -alla luce della
Cost., art. 3 comma 2, dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con L. n. 18 del
2009- in funzione della tutela della persona disabile (cfr. Cass.
7.6.2012 n.
9201), per cui le misure previste dall'art. 33 comma 5 devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo - riconducibile al principio sancito dalla Cost., art. 3 comma 2 - che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono coesistere con altri valori costituzionali (cfr. da ultimo Cass. n. 24015/2017)”.
Ne consegue che le posizioni giuridiche soggettive in capo agli interessati, proprio per il loro fondamento costituzionale e di diritto sovranazionale,
5 vanno individuate quali diritti soggettivi (e non interessi legittimi) ma richiedenti, di volta in volta, un bilanciamento necessario di interessi, con il relativo onere probatorio in capo al datore di lavoro (cfr. sull'onere probatorio Cass. 18/02/2009 n. 3896 e in generale Cass. 22/03/2018 n.
7120).
Nello specifico, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. n. 16102 del 2009) il diritto del lavoratore a non essere trasferito presso altra sede benché, da un lato, non possa subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico- produttive dell'azienda, tuttavia non è, invece, attuabile ove sia accertata - in base ad una verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale -
l'incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro (cfr. anche Cass. n. 24775 del 05.11.2013).
Va da ultimo considerato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui in considerazione della "ratio" cui è ispirata la legge n.
104 del 1992 e tenendo conto di quanto precisato nelle sentenze n. 406 del
1992 e n. 325 del 1996 della Corte costituzionale, l'art. 33, comma quinto, della citata legge n. 104 del 1992 deve essere interpretato nel senso che “il riconoscimento in favore del genitore o del familiare lavoratore dell'handicappato del diritto di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, sia
l'attualità dell'assistenza (della quale il legislatore si è preoccupato di evitare interruzioni) sia la compatibilità con l'interesse comune” (in tali termini Cass.
20.1.2001 n. 829 e successive conformi tra cui Cass. n. 1396 del
25/01/2006).
Ciò premesso in termini di inquadramento complessivo della fattispecie, va rilevato che nel caso di specie il ricorrente era stato autorizzato a godere dei benefici di cui alla l. 104/1992 per l'assistenza di proprio familiare disabile su domanda proposta il 14.9.2009 e relativa alla propria zia, la sig.ra , residente nel Comune di Bitonto. Il ricorrente ha Parte_4 poi ottenuto, successivamente a tale autorizzazione, trasferimenti a
6 domanda nella Regione Lazio, allontanandosi dunque dal comune di residenza della persona assistita.
Va poi rilevato che, come affermato dalla parte resistente e non contestato dalla ricorrente, l'assistita è deceduta il 28.1.2021, a meno di trenta giorni dal disposto trasferimento.
Ad ogni modo, va rilevato, in coerenza con i principi sopra esposti, che il divieto di trasferimento vada comunque interpretato in senso conforme all'obiettivo perseguito dalla norma, teso a non privare il lavoratore della possibilità di assistere il familiare disabile, pur sempre in bilanciamento con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro.
A tale interpretazione deve necessariamente accedere anche la previsione contrattuale collettiva di cui all'art. 38 comma V del CCNL e invocata dalla ricorrente, che circoscrive il divieto di trasferimento senza consenso ai
“lavoratori che fruiscano delle tutele di cui alla Legge 104/92”, e dunque nell'ambito di applicazione delle tutele di volta in volta applicabili, e non può interpretarsi quale tutela ulteriore e incondizionata riconosciuta sulla base della mera assistenza. Sul punto, giova precisare che il precedente richiamato dalla parte ricorrente non solo fa riferimento al CCNL previgente del 2011, il cui tenore testuale era differente, ma anche a un lavoratore che prestava assistenza al familiare convivente e per cui il trasferimento comportava, secondo quanto affermato in motivazione, un effettivo pregiudizio per l'assistenza prestata.
Nel caso di specie, invece, anche a prescindere dalle considerazioni in merito alla sussistenza di giustificazioni per il trasferimento che saranno oggetto di esame nel prosieguo della motivazione, deve rilevarsi come lo stesso non abbia inciso in alcun modo nella possibilità da parte del ricorrente di prestare assistenza al familiare, considerando la vicinanza geografica del luogo di trasferimento a quello ove lo stesso prima prestava servizio (inferiore ai 10 chilometri), così come l'equivalente lontananza di entrambe tali sedi, oltre che della residenza del ricorrente (in Cassino) da quella del familiare disabile (residente in [...], Provincia di Bari).
7 Né la parte ricorrente ha evidenziato, in alcun modo, la sussistenza di un effettivo pregiudizio alla possibilità di assistenza al familiare disabile derivante direttamente dal trasferimento contestato, tale da considerare non integrato il bilanciamento tra il diritto del lavoratore a conservare la sede di servizio per assicurare l'assistenza al familiare disabile e quello del datore di lavoro a mantenere la propria organizzazione.
Deve quindi ritenersi, alla luce della sopra citata lettura costituzionalmente orientata della norma e della sua ratio volta ad assicurare la protezione degli interessi del disabile, che non risulti in alcun modo violato, con il provvedimento contestato, il diritto all'assistenza al familiare disabile, poiché il ricorrente non si è trovato, nella nuova sede di servizio, in alcun modo ostacolato nella prestazione di tale assistenza, neanche in astratto, per cui a fronte di un'esigenza, da parte del datore di lavoro, di provvedere a una riorganizzazione, lo stesso non può vantare alcun interesse sostanziale alla permanenza presso la propria sede di servizio e il trasferimento non può ritenersi esclusivamente condizionato al suo consenso.
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Per quanto attiene poi al dedotto difetto di motivazione, va rilevato che il provvedimento di trasferimento, pur dovendo necessariamente essere sostanzialmente sorretto da esigenze organizzative e produttive, non è sottoposto a requisiti formali predeterminati.
Infatti, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di mutamento della sede di servizio del lavoratore (cfr.
Cass. n. 807 del 13/01/2017 e Cass. n. 11984 del 17/05/2010 ), sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di
8 illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento.
Pertanto, la mera omissione formale dell'indicazione delle motivazioni nel provvedimento non si pone quale condizione di efficacia o legittimità dello stesso, fermo restando l'onere del datore di lavoro di dar prova della sussistenza di ragioni organizzative o tecniche qualora il lavoratore ne contesti la sussistenza.
Deve comunque rilevarsi che nel provvedimento di trasferimento è contenuto il richiamo all'accordo di riclassificazione degli UUPP del 4 novembre del 2020, e dunque contiene un riferimento specifico a quanto posto alla base dello stesso.
Va ricordato che il provvedimento di trasferimento è comunque soggetto al controllo del giudice in merito alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che lo legittimano, controllo che deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa e da effettuarsi anche alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del cod. civ. (cfr. Cass. n. 6117 del 22/03/2005) pur non potendo essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore (Cass. n. 9921 del 28/04/2009); quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo
***
Nel caso di specie, il ricorrente ha dunque in primo luogo dedotto l'inesistenza di ragioni tecniche al trasferimento, rilevando poi in ogni caso la nullità dello stesso in quanto assunto in violazione dell'accordo del novembre del 2020 di riorganizzazione degli uffici postali, in virtù del quale
“per il personale l' individuerà ogni opportuna soluzione di Pt_5 Pt_6
9 riallocazione in ambito provinciale, all'interno di altri uffici postali ovvero in altri ambiti organizzativi MP coerenti con il livello inquadramentale e con le professionalità maturate dai lavoratori”.
La parte resistente ha prodotto in atti evidenza dell'accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali, adducendo quale presupposto sostanziale del trasferimento tale accordo e la necessità di adeguare il personale direttivo degli Uffici postali alla nuova classificazione adottata.
In particolare, l'accordo citato ha previsto “l'estensione del modello c.d.
Hub and Spoke a tutto il territorio nazionale”, adottando una nuova qualificazione degli uffici postali.
Gli UUPP (uffici postali) classificati come “centrali” e “relazione” sono stati ricondotti nei “cluster” di livello A1, per i quali è previsto l'impiego in qualità di direttore di un lavoratore in possesso di competenze ed esperienza tali da averne giustificato l'inquadramento nel livello A1 del sistema di classificazione del personale di cui al CCNL, mentre gli UUPP classificati come “standard” e “base” sono stati inclusi rispettivamente nei “cluster” di livello A2 e di livello B o C, e per essi è prevista la direzione da parte di lavoratori inquadrati, rispettivamente, nei livello A2, B o C (cfr accordi sindacali, all.ti 2,3 e 4 allegati fasc. res.).
Risulta dunque dagli atti di causa che e le OOSS hanno rivisto il CP_1 sistema di classificazione degli UUPP, e, con effetto dal 4 novembre 2020, hanno stabilito il profilo professionale che deve essere posseduto dai lavoratori preposti alla direzione di ciascuno degli Uffici Postali secondo il nuovo sistema di classificazione sopra illustrato.
Per ciò che attiene alla fattispecie in esame, risulta pacifico che nell'ambito di tale riqualificazione, l'Ufficio postale di AT, di cui era direttore il ricorrente , è stato qualificato come ufficio di “Relazione”, Pt_1 ottenendo dunque una prospettiva di “crescita” rispetto alla precedente classificazione, mentre l'ufficio postale di SA, a cui è stato poi trasferito il ricorrente, è stato qualificato come Standard (livello corrispondente a quello di AT prima della riqualificazione).
10 A fronte di tali previsioni, e della cogenza e sistematicità degli accordi sindacali e della riqualificazione, emergono le esigenze organizzative allegate dal datore di lavoro e relative alla diversa qualificazione dell'ufficio postale di AT e di SA, giustificate alla luce di diverse prospettive di sviluppo delle unità organizzative e conseguenza di scelte concordate con le
OOSS e adottate su scala nazionale.
A fronte di tale riorganizzazione, gli stessi accordi citati – rispetto ai quali nello specifico la parte ricorrente non contesta l'esistenza o l'effettività – regolano l'ipotesi di ricollocazione del personale direttivo, proprio alla luce della dedotta diversa qualificazione, che si è resa necessaria in virtù delle nuove previsioni. Infatti, a fronte della riqualificazione, non avrebbe Pt_1 comunque più potuto mantenere il proprio ruolo, che è stato necessariamente occupato da dipendente provvisto dell'inquadramento superiore.
Il trasferimento contestato risulta, dunque, adottato in coerenza con i criteri astratti e generali fissati dagli accordi e dell'inquadramento del ricorrente, il quale è inquadrato nella categoria A2, ed è stato assegnato a dirigere un ufficio postale (SA), classificato come “standard” alla luce dei criteri dell'accordo, non potendo conservare il proprio posto.
Deve rilevarsi come la parte ricorrente non abbia comunque contestato la riconducibilità, ai sensi degli accordi, dell'Ufficio postale di SA alla categoria Standard o di quello di AT alla superiore categoria già in precedenza, né allegato alcuna circostanza specifica sul punto o chiesto l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, e pertanto tale corrispondenza deve ritenersi pacifica.
Il collegamento, anche cronologico, tra il disposto trasferimento (fine dicembre 2020) e l'entrata in vigore della nuova classificazione (in seguito all'accordo del 4 novembre 2020) oltre alla già rilevata effettiva modificazione della classificazione dell'ufficio postale di AT, escludono anche il dedotto intento ritorsivo del trasferimento, non potendosi questo ragionevolmente ricollegare agli eventi riferiti dal ricorrente (in merito alla
11 rapina intervenuta all'ufficio postale di AT quando era diretto da ), Pt_1 apparendo piuttosto inserito nell'ambito della descritta riorganizzazione.
Non può dunque accogliersi la domanda sotto il profilo dell'illegittimità del trasferimento per mancata motivazione e per carenza di ragioni organizzative a supporto dello stesso.
***
Ciò posto in merito alla prova dell'effettiva sussistenza di una ragione organizzativa alla base del trasferimento, idonea a giustificarlo ai sensi dell'art. 2103 c.c., la parte ricorrente ha comunque dedotto la nullità del trasferimento per violazione delle stesse norme dell'accordo (per cui “per il personale l' individuerà ogni opportuna soluzione di Pt_5 Pt_6 riallocazione in ambito provinciale, all'interno di altri uffici postali ovvero in altri ambiti organizzativi MP coerenti con il livello inquadramentale e con le professionalità maturate dai lavoratori”) avendo il trasferimento a SA comportato un vero e proprio demansionamento del ricorrente.
Sul punto, la domanda non può essere accolta non essendo emersa la prova del dedotto demansionamento, in misura tale da concretizzare un inadempimento contrattuale o la violazione del criterio sopra citato, considerando che le mansioni a cui è stato assegnato il ricorrente possono ritenersi coerenti con il suo inquadramento e la sua professionalità.
Va infatti chiarito che l'accertamento della sussistenza di un'ipotesi di dequalificazione o demansionamento va operata, in linea con la previsione di cui all'art. 2103 c.c. con particolare riferimento alla previsione modificata dall'art. 3 comma 1 del d.lgs. 81/2015, alla luce dell'inquadramento posseduto dal lavoratore, e del confronto tra le mansioni effettivamente assegnate e il profilo rilevante, e tale inadempimento ricorre nelle ipotesi in cui i compiti affidati al lavoratore non trovino, in misura prevalente, corrispondenza tra quelli effettivamente riconducibili alla qualifica ma possano essere sussunti nelle declaratorie delle categorie inferiori.
Sul punto, deve rilevarsi che le mansioni di direttore di ufficio postale classificato come standard, quale quello di SA, devono intendersi pacificamente riconducibili all'inquadramento riconosciuto al ricorrente e
12 da questi non contestato (e ciò per espressa previsione dell'Accordo del 4 novembre 2020 che ha riqualificato l'Ufficio postale come “Standard”, cfr. all.to 2 fasc. res.).
La parte ricorrente non ha neanche allegato alcuna difformità tra le mansioni affidate e quelle riconducibili all'inquadramento posseduto, limitandosi a prospettare una diversa dotazione strumentale e di personale tra i due diversi uffici postali, e lamentando la carenza di una postazione e di adeguato supporto (la mancata predisposizione di una postazione lavorativa specifica per il direttore).
Va tuttavia ritenuto che la mera ridotta dimensione dell'Ufficio di
SA – in termini di “sportelli” in uso e di personale assegnato – non possa costituire circostanza tale da integrare un demansionamento del ricorrente, non essendo neanche specificamente allegato, né provato, che il ricorrente in forza di tali ridotte dimensioni non abbia effettivamente svolto mansioni riconducibili al proprio profilo e alla propria professionalità.
Al contrario, lo stesso ricorrente non ha comunque mai negato di aver assunto la responsabilità – e tutte le incombenze connesse – del Direttore dell'ufficio postale, classificato di livello Standard, così come quello da lui diretto in precedenza.
Non discende dunque alcuna illegittima frustrazione della crescita professionale nell'assegnazione di un incarico direttivo presso un ufficio postale comunque classificato come Standard, e dunque considerato pari a quello di AT nel momento in cui è stato diretto dal ricorrente, e da intendersi a questo equivalente in termini di prospettive di crescita – pur essendo dotato di inferiori dotazioni strumentali e di personale e dell'assenza di una sala per la “consulenza” utilizzata in modo continuativo, che tuttavia non riducono la responsabilità del Direttore e il suo livello di professionalità, né le sue prerogative.
Né la prova testimoniale espletata ha potuto evidenziare la sussistenza di un periodo di inattività o di particolari costrizioni strumentali od operative tali da privare il ricorrente della possibilità di svolgere le mansioni Pt_1 proprie del suo inquadramento.
13 Seppure infatti è emerso come l'ufficio di SA fosse effettivamente più piccolo di quello di AT, e che il ricorrente non ha potuto utilizzare per il primo mese di servizio una postazione dedicata e un pc personale, è comunque emerso – e non viene sostenuto specificamente il contrario neanche nel ricorso introduttivo – come lo stesso potesse svolgere i compiti propri del direttore anche servendosi della postazione allo sportello e senza un pc personale, e che dunque fosse comunque destinatario di incarichi e di responsabilità in misura analoga a quanto svolto presso AT. Non è emerso che lo stesso si dedicasse in via continuativa ad attività di sportello,
e comunque tale eventualità non può ritenersi sufficiente a integrare il dedotto demansionamento, se inserita in un contesto professionale per cui ha comunque esercitato le proprie prerogative di responsabile e Pt_1 coordinatore della struttura.
Non può dunque ritenersi che lo stesso sia stato costretto, neanche per il primo mese di servizio, allo svolgimento di mera attività impiegatizia, come sostenuto nel ricorso, ma la responsabilità direttiva dell'Ufficio è rimasta a suo carico e lo stesso ha comunque potuto operare dalla postazione dello sportellista anche nella prima fase.
Non appare dunque configurabile l'inadempimento, da parte della resistente, del criterio di cui all'Accordo del 4 novembre 2020 per cui per il personale Quadro si sarebbe provveduto a ricollocare, all'esito della riorganizzazione, i dipendenti in “uffici postali ovvero in altri ambiti Cont organizzativi coerenti con il livello inquadramentale e con le professionalità maturate dai lavoratori”, considerando che a prescindere dalle ridotte dimensioni, l'ufficio di SA risulta comunque coerente con la professionalità del ricorrente – maturata come direttore di un ufficio postale “standard” – e non costituisce un demansionamento.
Il ricorrente non avrebbe potuto comunque mantenere, alla luce del proprio inquadramento, la direzione dell'ufficio di AT, considerando il diverso ruolo di HUB che quest'ultimo ha assunto a seguito della riorganizzazione.
14 Va poi infine rilevato, in merito alla dedotta carenza di un sufficiente preavviso tra la comunicazione del provvedimento e l'efficacia dello stesso, che tale preavviso non costituisce, in assenza di specifiche previsioni normative al riguardo, un requisito di validità del trasferimento, e che il ricorrente non ha comunque dedotto specifiche circostanze o pregiudizi patiti in conseguenza del ridotto preavviso.
Alla luce di tali argomentazioni, la domanda di accertamento dell'illegittimità del trasferimento deve essere respinta integralmente, e di conseguenza anche la domanda risarcitoria non può essere accolta in quanto infondata in assenza di inadempimento.
Sussistono sufficienti ragioni, alla luce della complessità della fattispecie nonché della qualità delle parti e della novità delle questioni legate all'accordo del 4 novembre 2020, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cassino il 04/03/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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