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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
12 marzo 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. DEL VECCHIO FABRIZIO
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappres. pro tempore, rappr. e dif. Dall' avv.to BATTIATO Rita
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis
c.p.c depositato in data 04/10/2024 parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in suo favore della sussistenza delle condizioni della invalidità civile nella misura dell'80% con le relative prestazioni, ovvero la pensione anticipata.
Si costituiva l eccependo in primo luogo l'inammissibilità della domanda e CP_1 comunque l'infondatezza nel merito.
La causa, può essere decisa alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Deve rilevarsi che a fronte del tenore letterale della norma, la prestazione richiesta da parte ricorrente non rientra tra quelle ricomprese, tassativamente, nell'elenco di cui all'art 445 bis c.p.p..
Per pacifica interpretazione della stessa si ritiene che l'istituto in esame non trovi applicazione per tutte quelle controversie previdenziali nelle quali pure si controverta in materia di invalidità quali quelle di cui all'art 1 del d.lgs 503/92.
Pertanto dall'accertamento della richiesta invalidità la parte istante non potrebbe conseguire alcun risultato giuridicamente apprezzabile.
Rilevato altresì che le spese di lite le stesse risultano irripetibili stante la dichiarazione in atti ai sensi del 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara l' inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese.
Taranto, 17 marzo 2025
Il giudice
Dr.ssa Viviana Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
12 marzo 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. DEL VECCHIO FABRIZIO
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappres. pro tempore, rappr. e dif. Dall' avv.to BATTIATO Rita
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis
c.p.c depositato in data 04/10/2024 parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in suo favore della sussistenza delle condizioni della invalidità civile nella misura dell'80% con le relative prestazioni, ovvero la pensione anticipata.
Si costituiva l eccependo in primo luogo l'inammissibilità della domanda e CP_1 comunque l'infondatezza nel merito.
La causa, può essere decisa alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Deve rilevarsi che a fronte del tenore letterale della norma, la prestazione richiesta da parte ricorrente non rientra tra quelle ricomprese, tassativamente, nell'elenco di cui all'art 445 bis c.p.p..
Per pacifica interpretazione della stessa si ritiene che l'istituto in esame non trovi applicazione per tutte quelle controversie previdenziali nelle quali pure si controverta in materia di invalidità quali quelle di cui all'art 1 del d.lgs 503/92.
Pertanto dall'accertamento della richiesta invalidità la parte istante non potrebbe conseguire alcun risultato giuridicamente apprezzabile.
Rilevato altresì che le spese di lite le stesse risultano irripetibili stante la dichiarazione in atti ai sensi del 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara l' inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese.
Taranto, 17 marzo 2025
Il giudice
Dr.ssa Viviana Di Palma