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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4058/2022
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 20/05/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. PIERLUCA VENDRAMINI, il quale insiste in opposizione, riportandosi Parte_1 all'atto introduttivo e alle note conclusive;
chiede che la causa venga decisa;
per l'avv. ROBERTA CICERO in sostituzione dell'avv. ELENA FRASCINO, Controparte_1 la quale insiste negli atti di causa, nei verbali e nelle note conclusive, chiedendo il rigetto dell'opposizione; chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4058/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERLUCA Parte_1 C.F._1
VENDRAMINI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Modica, via Vittorio Veneto n. 21;
ATTORE-OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ELENA FRASCINO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Roberta Cicero in Modica, via Sacro Cuore n. 64/g;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23/11/2022 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1149/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 26-29/8/2022, con il quale era stato ingiunto a il pagamento, in favore della della somma di euro Parte_1 Controparte_1
6.377,43 (oltre interessi e spese).
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 28/2/2023 la Controparte_1 chiedeva:
- preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 10/3/2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 24/9/2024, in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la (opposta) ha dedotto di essere creditrice di Controparte_1
(opponente) per l'importo di euro 6.377,43 (oltre interessi e spese) in relazione al Parte_1 contratto di finanziamento stipulato dall'opponente in data 24/11/2007 con la Linea s.p.a.
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha dedotto che:
- il contratto di finanziamento prevedeva il pagamento di trenta rate mensili di euro 165,00 ciascuna;
- le rate del finanziamento erano state pagate in data anteriore al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass.
29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e
826/2015).
Nel caso di specie, già in sede monitoria la società opposta ha prodotto, a sostegno della propria pretesa, il contratto di finanziamento stipulato dall'opponente in data 24/11/2007 (cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Può dunque ritenersi che in questo modo la società opposta abbia regolarmente adempiuto al proprio onere probatorio, avendo depositato il contratto contenente le condizioni economiche applicabili al rapporto oggetto di causa.
Inoltre, la società opposta ha allegato il mancato pagamento, da parte dell'opponente, per complessivi euro 6.377,43 (oltre interessi e spese), come da estratto conto pure prodotto già in sede monitoria (cfr. all. 9 al ricorso per decreto ingiuntivo), dal quale si evincono tutte le operazioni attraverso le quali è stato determinato il predetto importo.
A fronte di quanto sopra, gravava sull'opponente l'onere di provare il pagamento delle rate del finanziamento, quale fatto estintivo del credito azionato dalla società opposta. Tuttavia, l'opponente (pur avendone l'onere) non ha fornito tale prova, non avendo depositato documenti a tal fine rilevanti e non avendo articolato richieste istruttorie sul punto, con conseguente infondatezza della sua doglianza.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha dedotto che, in assenza di atti interruttivi intercorsi prima della diffida del 13/8/2014, doveva ritenersi estinto, per intervenuta prescrizione quinquennale, il credito afferente le rate scadute relative al periodo compreso tra dicembre 2007 e luglio 2009.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha lamentato che, in coerenza di quanto sopra, non erano dovuti neppure i pretesi interessi di mora.
I motivi (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono infondati, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che:
- nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (cfr. Cass. 4232/2023, che richiama Cass. 2301/2004, 19291/2010 e 17798/2011);
- il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata;
l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass. 4232/2023, che richiama Cass. 1110/1994, 12707/2002 e 18915/2013).
Nel caso di specie, con il contratto di finanziamento del 24/11/2007 è stata pattuita la restituzione della somma mutuata mediante il pagamento di n. 30 rate mensili, con decorrenza dal 20/12/2007.
Pertanto, il termine di prescrizione decennale è iniziato a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata (20/5/2010), in mancanza di prova dell'invio, in data anteriore, di lettera di decadenza dal beneficio del termine.
Con lettera raccomandata del 13/8/2014, ricevuta dall'opponente in data 20/9/2014, e poi con lettera raccomandata del 7/3/2019, il cui avviso di ricevimento del 19/4/2019 è stato restituito per compiuta giacenza (cfr. all.
5-8 al ricorso per decreto ingiuntivo), l'opponente è stato diffidato ad adempiere ed è stato costituito in mora.
Deve perciò ritenersi che il termine di prescrizione decennale, decorrente dal 20/5/2010, sia stato interrotto, prima del suo compimento, mediante l'invio delle predette lettere raccomandate e poi con la notifica del decreto ingiuntivo opposto in data 14/10/2022.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non può ritenersi estinto per prescrizione né il credito afferente le rate scadute fra dicembre 2007 e luglio 2009, né quello relativo agli interessi di mora. Ed ancora, con le note scritte del 2/3/2023 e con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società opposta, per mancata prova dell'intervenuta cessione del credito oggetto di giudizio e della sua inclusione nella cessione di crediti in blocco.
La doglianza è infondata, in quanto:
- la dichiarazione del creditore cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. 10200/2021);
- nel caso di specie, la disponibilità, in capo alla società opposta, del titolo costituito dal contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con la Linea s.p.a. in data 24/11/2007 (prodotto quale all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo) costituisce un elemento documentale rilevante al fine di dimostrare la cessione, in favore della società opposta, del credito azionato;
- infatti, l'opposta non avrebbe potuto verosimilmente avere la disponibilità del predetto contratto
(nonché degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, sottoscritti dai funzionari della Compass
s.p.a., della Euro Service Group s.p.a. e della IFIS NPL s.p.a. e prodotti quali all. 9-10-11 al ricorso per decreto ingiuntivo) se non in virtù della cessione del credito da parte della IFIS NPL s.p.a., in mancanza, peraltro, di una diversa plausibile giustificazione.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha altresì eccepito la mancata iscrizione del soggetto incaricato alla riscossione nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
La doglianza è infondata, per le seguenti ragioni.
È vero che, in caso di cartolarizzazione di crediti, in base all'art. 2, comma 6, l. 130/1999:
- i servizi indicati nel comma 3, lettera c) (riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e di pagamento) possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB;
- gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti.
Tuttavia, dall'art. 3, comma 2ter, l. 130/1999, si desume che i servizi indicati all'art. 2, comma 3, lettera c) possono essere svolti “anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6” (cioè su delega delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB), il che significa che la riscossione dei crediti ceduti può essere delegata ad altri soggetti.
Ed infatti, in base alla circolare della NC d'AL n. 288/2015, per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti, i “servicer” (cioè le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB) possono avvalersi di soggetti terzi;
non può comunque essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6bis, l. 130/1999 (disposizione in base alla quale “i soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo”).
Inoltre, secondo la “nota di chiarimenti del 14 settembre 2015” della NC d'AL
(successivamente aggiornata in data 19/1/2016, in data 4/3/2016, in data 29/4/2016, in data
12/3/2018, in data 18/12/2019, in data 5/1/2021, in data 11/2/2021 e in data 24/7/2023): - la circolare n. 288/2015 ammette la possibilità che i “servicer” affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti a soggetti terzi;
- questi ultimi possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB;
- non può, invece, essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6bis, l. 130/1999.
Ed in effetti, la comunicazione della NC d'AL dell'11/11/2021 ha dato atto di prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il c.d. “master servicer”, soggetto iscritto all'albo ex art. 106 TUB, responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dall'art. 2, comma 6bis, l. 130/99, e il c.d. “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero crediti, non necessariamente iscritto all'albo ex art. 106 TUB.
È vero che, secondo la suddetta comunicazione, “dal punto di vista organizzativo, gli assetti dei servicers vigilati sono risultati non sempre adeguati all'accresciuta complessità operativa, con conseguente esposizione degli intermediari a rischi di natura operativa e reputazionale” e “sono state spesso riscontrate carenze nei sistemi di controllo e nel presidio dei rischi operativi, oltre che debolezze nella gestione dei rapporti con gli special servicers”.
Ad ogni modo, la NC d'AL, evidenziando con la suddetta comunicazione la “necessità che i servicers si adoperino fin da subito per assicurare assetti organizzativi e di controllo coerenti con il ruolo assegnatogli dal legislatore, promuovendo un modello di attività che garantisca una partecipazione consapevole e continua a tutte le dinamiche afferenti la gestione dei crediti cartolarizzati, ad esempio attivandosi prontamente nei confronti degli special servicers in presenza di situazioni di anomalia e di andamenti negativi nei flussi di recupero rispetto alle previsioni dei business plan” e dunque sollecitando una maggiore vigilanza sui rapporti fra “master servicer” e
“special servicer”, lungi dal vietare tale prassi, l'ha implicitamente avallata (cfr., in tal senso, Trib.
Bergamo, sentenza n. 1081 del 24/5/2023).
Inoltre, secondo la già citata “nota di chiarimenti del 14 settembre 2015”, “quale che sia la denominazione usata nei contratti e nel prospetto informativo per l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'operazione (master servicer, sub-servicer, ecc.), è essenziale che i servicer si assicurino che la ripartizione delle competenze non ostacoli il corretto espletamento delle funzioni ad essi affidate e, in particolare, garantiscano un'aderenza sostanziale e non solo formale alle norme di legge che ad essi affidano, tra l'altro, funzioni di garanzia nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione”. Anche con tale nota, dunque, è stata implicitamente avallata tale prassi.
Ed in tal senso, in giurisprudenza è stato osservato che “secondo la NC d'AL tale tendenza è perfettamente lecita, anche se rischia di limitare l'attività di vigilanza ma ciò varrebbe solo per i servicers di ridotte dimensioni, privi di una struttura interna che assicuri loro un effettivo monitoraggio continuo delle performance di recupero” (cfr. Trib. Firenze, sentenza n. 2094 del
6/7/2023).
Ciò chiarito, nel caso di specie, per come si evince dall'avviso di cessione di crediti in blocco in favore della società opposta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (all. 7 al ricorso per decreto ingiuntivo), “il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento dei crediti compresi nel portafoglio sarà svolto da Controparte_2
la quale si avvarrà di in qualità di sub-servicer,
[...] Parte_2 ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti la gestione delle attività di recupero dei crediti”.
Ed effettivamente, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto dalla società opposta
“rappresentata dalla procuratrice speciale . Parte_2
Ne segue che:
- la (già iscritta nell'albo ex art. 106 TUB), poi fusa per incorporazione Controparte_2 nella (iscritta nell'albo delle banche), risulta qualificabile Controparte_3 come “master servicer”, responsabile dei compiti di garanzia, non delegabili, previsti dall'art. 2, comma 6bis, l. 130/1999;
- la risulta qualificabile come “special servicer” incaricato delle Parte_2 attività di recupero crediti, cioè come mero operatore incaricato dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti.
Anche alla luce dei provvedimenti della NC d'AL e della giurisprudenza sopra citata, tale assetto risulta lecito, atteso che (per come si è detto) tali attività connesse alla riscossione dei crediti ceduti possono essere affidate anche a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB.
D'altro canto, l'opponente (che ne aveva l'onere) non ha allegato né provato che l'eventuale inadeguatezza degli assetti organizzativi o dei sistemi di controllo e presidio dei rischi abbia comportato la revoca delle autorizzazioni rilasciate ai predetti soggetti.
Ma soprattutto, per come affermato da Cass. 7243/2024:
- gli artt. 2, comma 6, l. 130/1999 e 106 TUB - secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari - non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla NC d'AL) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
"derivata".
Ne segue che, in base alla pronuncia appena citata, l'eventuale violazione degli artt. 2, comma 6, l.
130/1999 e 106 TUB non potrebbe comunque determinare il travolgimento della domanda monitoria proposta dalla società opposta per la tutela del credito azionato.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'opponente.
Infine, deve rigettarsi la domanda (formulata dalla società opposta con la comparsa di risposta) di condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c., non avendo nel caso di specie l'opponente posto in essere una condotta processuale contrassegnata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4058/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1149/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 26-29/8/2022;
2) condanna al pagamento, in favore della delle spese processuali, che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 20 maggio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 20/05/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. PIERLUCA VENDRAMINI, il quale insiste in opposizione, riportandosi Parte_1 all'atto introduttivo e alle note conclusive;
chiede che la causa venga decisa;
per l'avv. ROBERTA CICERO in sostituzione dell'avv. ELENA FRASCINO, Controparte_1 la quale insiste negli atti di causa, nei verbali e nelle note conclusive, chiedendo il rigetto dell'opposizione; chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4058/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERLUCA Parte_1 C.F._1
VENDRAMINI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Modica, via Vittorio Veneto n. 21;
ATTORE-OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ELENA FRASCINO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Roberta Cicero in Modica, via Sacro Cuore n. 64/g;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23/11/2022 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1149/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 26-29/8/2022, con il quale era stato ingiunto a il pagamento, in favore della della somma di euro Parte_1 Controparte_1
6.377,43 (oltre interessi e spese).
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 28/2/2023 la Controparte_1 chiedeva:
- preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 10/3/2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 24/9/2024, in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la (opposta) ha dedotto di essere creditrice di Controparte_1
(opponente) per l'importo di euro 6.377,43 (oltre interessi e spese) in relazione al Parte_1 contratto di finanziamento stipulato dall'opponente in data 24/11/2007 con la Linea s.p.a.
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha dedotto che:
- il contratto di finanziamento prevedeva il pagamento di trenta rate mensili di euro 165,00 ciascuna;
- le rate del finanziamento erano state pagate in data anteriore al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass.
29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e
826/2015).
Nel caso di specie, già in sede monitoria la società opposta ha prodotto, a sostegno della propria pretesa, il contratto di finanziamento stipulato dall'opponente in data 24/11/2007 (cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Può dunque ritenersi che in questo modo la società opposta abbia regolarmente adempiuto al proprio onere probatorio, avendo depositato il contratto contenente le condizioni economiche applicabili al rapporto oggetto di causa.
Inoltre, la società opposta ha allegato il mancato pagamento, da parte dell'opponente, per complessivi euro 6.377,43 (oltre interessi e spese), come da estratto conto pure prodotto già in sede monitoria (cfr. all. 9 al ricorso per decreto ingiuntivo), dal quale si evincono tutte le operazioni attraverso le quali è stato determinato il predetto importo.
A fronte di quanto sopra, gravava sull'opponente l'onere di provare il pagamento delle rate del finanziamento, quale fatto estintivo del credito azionato dalla società opposta. Tuttavia, l'opponente (pur avendone l'onere) non ha fornito tale prova, non avendo depositato documenti a tal fine rilevanti e non avendo articolato richieste istruttorie sul punto, con conseguente infondatezza della sua doglianza.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha dedotto che, in assenza di atti interruttivi intercorsi prima della diffida del 13/8/2014, doveva ritenersi estinto, per intervenuta prescrizione quinquennale, il credito afferente le rate scadute relative al periodo compreso tra dicembre 2007 e luglio 2009.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha lamentato che, in coerenza di quanto sopra, non erano dovuti neppure i pretesi interessi di mora.
I motivi (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono infondati, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che:
- nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (cfr. Cass. 4232/2023, che richiama Cass. 2301/2004, 19291/2010 e 17798/2011);
- il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata;
l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass. 4232/2023, che richiama Cass. 1110/1994, 12707/2002 e 18915/2013).
Nel caso di specie, con il contratto di finanziamento del 24/11/2007 è stata pattuita la restituzione della somma mutuata mediante il pagamento di n. 30 rate mensili, con decorrenza dal 20/12/2007.
Pertanto, il termine di prescrizione decennale è iniziato a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata (20/5/2010), in mancanza di prova dell'invio, in data anteriore, di lettera di decadenza dal beneficio del termine.
Con lettera raccomandata del 13/8/2014, ricevuta dall'opponente in data 20/9/2014, e poi con lettera raccomandata del 7/3/2019, il cui avviso di ricevimento del 19/4/2019 è stato restituito per compiuta giacenza (cfr. all.
5-8 al ricorso per decreto ingiuntivo), l'opponente è stato diffidato ad adempiere ed è stato costituito in mora.
Deve perciò ritenersi che il termine di prescrizione decennale, decorrente dal 20/5/2010, sia stato interrotto, prima del suo compimento, mediante l'invio delle predette lettere raccomandate e poi con la notifica del decreto ingiuntivo opposto in data 14/10/2022.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non può ritenersi estinto per prescrizione né il credito afferente le rate scadute fra dicembre 2007 e luglio 2009, né quello relativo agli interessi di mora. Ed ancora, con le note scritte del 2/3/2023 e con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società opposta, per mancata prova dell'intervenuta cessione del credito oggetto di giudizio e della sua inclusione nella cessione di crediti in blocco.
La doglianza è infondata, in quanto:
- la dichiarazione del creditore cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. 10200/2021);
- nel caso di specie, la disponibilità, in capo alla società opposta, del titolo costituito dal contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con la Linea s.p.a. in data 24/11/2007 (prodotto quale all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo) costituisce un elemento documentale rilevante al fine di dimostrare la cessione, in favore della società opposta, del credito azionato;
- infatti, l'opposta non avrebbe potuto verosimilmente avere la disponibilità del predetto contratto
(nonché degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, sottoscritti dai funzionari della Compass
s.p.a., della Euro Service Group s.p.a. e della IFIS NPL s.p.a. e prodotti quali all. 9-10-11 al ricorso per decreto ingiuntivo) se non in virtù della cessione del credito da parte della IFIS NPL s.p.a., in mancanza, peraltro, di una diversa plausibile giustificazione.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha altresì eccepito la mancata iscrizione del soggetto incaricato alla riscossione nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
La doglianza è infondata, per le seguenti ragioni.
È vero che, in caso di cartolarizzazione di crediti, in base all'art. 2, comma 6, l. 130/1999:
- i servizi indicati nel comma 3, lettera c) (riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e di pagamento) possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB;
- gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti.
Tuttavia, dall'art. 3, comma 2ter, l. 130/1999, si desume che i servizi indicati all'art. 2, comma 3, lettera c) possono essere svolti “anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6” (cioè su delega delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB), il che significa che la riscossione dei crediti ceduti può essere delegata ad altri soggetti.
Ed infatti, in base alla circolare della NC d'AL n. 288/2015, per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti, i “servicer” (cioè le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB) possono avvalersi di soggetti terzi;
non può comunque essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6bis, l. 130/1999 (disposizione in base alla quale “i soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo”).
Inoltre, secondo la “nota di chiarimenti del 14 settembre 2015” della NC d'AL
(successivamente aggiornata in data 19/1/2016, in data 4/3/2016, in data 29/4/2016, in data
12/3/2018, in data 18/12/2019, in data 5/1/2021, in data 11/2/2021 e in data 24/7/2023): - la circolare n. 288/2015 ammette la possibilità che i “servicer” affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti a soggetti terzi;
- questi ultimi possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB;
- non può, invece, essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6bis, l. 130/1999.
Ed in effetti, la comunicazione della NC d'AL dell'11/11/2021 ha dato atto di prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il c.d. “master servicer”, soggetto iscritto all'albo ex art. 106 TUB, responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dall'art. 2, comma 6bis, l. 130/99, e il c.d. “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero crediti, non necessariamente iscritto all'albo ex art. 106 TUB.
È vero che, secondo la suddetta comunicazione, “dal punto di vista organizzativo, gli assetti dei servicers vigilati sono risultati non sempre adeguati all'accresciuta complessità operativa, con conseguente esposizione degli intermediari a rischi di natura operativa e reputazionale” e “sono state spesso riscontrate carenze nei sistemi di controllo e nel presidio dei rischi operativi, oltre che debolezze nella gestione dei rapporti con gli special servicers”.
Ad ogni modo, la NC d'AL, evidenziando con la suddetta comunicazione la “necessità che i servicers si adoperino fin da subito per assicurare assetti organizzativi e di controllo coerenti con il ruolo assegnatogli dal legislatore, promuovendo un modello di attività che garantisca una partecipazione consapevole e continua a tutte le dinamiche afferenti la gestione dei crediti cartolarizzati, ad esempio attivandosi prontamente nei confronti degli special servicers in presenza di situazioni di anomalia e di andamenti negativi nei flussi di recupero rispetto alle previsioni dei business plan” e dunque sollecitando una maggiore vigilanza sui rapporti fra “master servicer” e
“special servicer”, lungi dal vietare tale prassi, l'ha implicitamente avallata (cfr., in tal senso, Trib.
Bergamo, sentenza n. 1081 del 24/5/2023).
Inoltre, secondo la già citata “nota di chiarimenti del 14 settembre 2015”, “quale che sia la denominazione usata nei contratti e nel prospetto informativo per l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'operazione (master servicer, sub-servicer, ecc.), è essenziale che i servicer si assicurino che la ripartizione delle competenze non ostacoli il corretto espletamento delle funzioni ad essi affidate e, in particolare, garantiscano un'aderenza sostanziale e non solo formale alle norme di legge che ad essi affidano, tra l'altro, funzioni di garanzia nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione”. Anche con tale nota, dunque, è stata implicitamente avallata tale prassi.
Ed in tal senso, in giurisprudenza è stato osservato che “secondo la NC d'AL tale tendenza è perfettamente lecita, anche se rischia di limitare l'attività di vigilanza ma ciò varrebbe solo per i servicers di ridotte dimensioni, privi di una struttura interna che assicuri loro un effettivo monitoraggio continuo delle performance di recupero” (cfr. Trib. Firenze, sentenza n. 2094 del
6/7/2023).
Ciò chiarito, nel caso di specie, per come si evince dall'avviso di cessione di crediti in blocco in favore della società opposta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (all. 7 al ricorso per decreto ingiuntivo), “il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento dei crediti compresi nel portafoglio sarà svolto da Controparte_2
la quale si avvarrà di in qualità di sub-servicer,
[...] Parte_2 ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti la gestione delle attività di recupero dei crediti”.
Ed effettivamente, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto dalla società opposta
“rappresentata dalla procuratrice speciale . Parte_2
Ne segue che:
- la (già iscritta nell'albo ex art. 106 TUB), poi fusa per incorporazione Controparte_2 nella (iscritta nell'albo delle banche), risulta qualificabile Controparte_3 come “master servicer”, responsabile dei compiti di garanzia, non delegabili, previsti dall'art. 2, comma 6bis, l. 130/1999;
- la risulta qualificabile come “special servicer” incaricato delle Parte_2 attività di recupero crediti, cioè come mero operatore incaricato dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti.
Anche alla luce dei provvedimenti della NC d'AL e della giurisprudenza sopra citata, tale assetto risulta lecito, atteso che (per come si è detto) tali attività connesse alla riscossione dei crediti ceduti possono essere affidate anche a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB.
D'altro canto, l'opponente (che ne aveva l'onere) non ha allegato né provato che l'eventuale inadeguatezza degli assetti organizzativi o dei sistemi di controllo e presidio dei rischi abbia comportato la revoca delle autorizzazioni rilasciate ai predetti soggetti.
Ma soprattutto, per come affermato da Cass. 7243/2024:
- gli artt. 2, comma 6, l. 130/1999 e 106 TUB - secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari - non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla NC d'AL) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
"derivata".
Ne segue che, in base alla pronuncia appena citata, l'eventuale violazione degli artt. 2, comma 6, l.
130/1999 e 106 TUB non potrebbe comunque determinare il travolgimento della domanda monitoria proposta dalla società opposta per la tutela del credito azionato.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'opponente.
Infine, deve rigettarsi la domanda (formulata dalla società opposta con la comparsa di risposta) di condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c., non avendo nel caso di specie l'opponente posto in essere una condotta processuale contrassegnata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4058/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1149/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 26-29/8/2022;
2) condanna al pagamento, in favore della delle spese processuali, che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 20 maggio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo