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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10957 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.- Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice- Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13670/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso) vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. MARASCA ROSARIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di PO.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare del 21.10.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso affinché fosse accolta la domanda come da conclusioni rassegnate. Il Pubblico Ministero ha chiesto che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti prevedendo l'affido super esclusivo del minore alla madre e diritto di visita paterno almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Ha chiesto, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 350 oltre il 50% delle spese straordinarie.. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17/06/2024 la sig.ra esponeva: “
1. i IGnori e Parte_1 Parte_1 [...]
sono genitori, non coniugati, di nato a [...] il [...] che attualmente vive con la madre CP_1 Per_1 presso la residenza di quest'ultima;
2. La IG.ra a è cittadina italiana, ha il titolo di studio di diploma Parte_1 perito aziendale ed è assunta dalla con contratto a tempo indeterminato per svolgere la mansione di Controparte_2 impiegata presso l'unità locale sita in PO, Via D. De Roberto n. 44, percependo un reddito mensile netto di circa € 1.800,00; 3. ha instaurato una convivenza more uxorio con il IG , durata dal 2018 fino a inizio Controparte_1 2022 in PO alla via Ferrigni;
4. Attualmente il padre vive a Portici in via Diaz, 2; 5. Le parti non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare. IN FATTO L'atteggiamento disinteressato del resistente è stato costante nel tempo e perdura da tempo ed infatti è stata la causa della rottura definitiva e dell'allontanamento della ricorrente che si è presa sempre cura da sola del piccolo con l'ausilio dei nonni materni. I rapporti tra la ricorrente ed il Per_1 resistente sono pressochè nulli stante il totale disinteresse del sig. che si limita a chiede ogni giorno “Come CP_1 va'” e ciò nonostante i numerosi e continui inviti della sig.ra a prendere parte alla vita del figlio ed aiutarla Pt_1 nella crescita dello stesso. Tutto ciò contrasta con un atteggiamento di responsabilità genitoriale condivisa. (…) Su tali premesse la ricorrente chiedeva che “1) il minore venga affidato in via esclusiva alla madre stante il Per_1 continuo e reiterato disinteresse del padre che si limita a chiedere informazioni riguardanti il minore solo ed esclusivamente tramite messaggi whatsup e le visite sono sempre state e continuano ad essere sporadiche e saltuarie secondo le proprie esigenze e volontà. Tra l'altro anche economicamente la sua contribuzione consiste in un totale disinteresse e non versa alcunchè né tanto meno contribuisce alle spese sostenute dalla ricorrente per il minore. 2) in subordine voglia disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile del medesimo presso la madre e modalità di visita da parte del padre così come l'On.le Tribunale vorrà ritenere. 3) in merito al mantenimento di Voglia disporre che il IG. il IG. provvederà nella misura di euro Per_1 Controparte_1
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300.00 o nella misura che l'On.le Tribunale riterrà oltre al 50 % delle spese straordinarie. Si chiede, sin da ora, al Tribunale disponga idonea CTU al fine di valutare la personalità del IG. e la sua capacità Controparte_1 genitoriale”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e ss c.p.c. Alla prima udienza del 20.03.2025 innanzi al Giudice Relatore designato dal Presidente ex art. 473 bis 14 c.p.c. compariva la sola ricorrente sig.ra la quale dichiarava: “mi sono separata dal padre di mio figlio Parte_1 Per_1 che oggi ha 5 anni, nel 2020. Abbiamo vissuto insieme per circa 4 anni e poi, ad un certo punto, lui è cambiato. Ha cominciato a manifestare insofferenza verso la famiglia e tutto ciò che riguardava mio figlio era delegato a me. Non si è mai interessato di nulla per ed ancora oggi non si è mai recato a scuola o alle terapie di mio figlio. Il Per_1 bambino ha un disturbo oppositivo e fonetico e sta facendo logopedia. Sto facendo delle terapie presso il gruppo Panta Rei a via A. D'Isernia e pago circa 700,00 euro tra logopedia e psicomotricità. Gli ho anche mandato delle fatture sul cellulare ma lui mi ha detto che non ha soldi. Quando l'ho conosciuto lavorava in azienda di recupero crediti, ma poi, una volta chiusa, non ha più lavorato. Quando lo chiamo a telefono (e lui mi risponde) mi dice che non lavora. Mi chiama una-due volte a settimana ma solo per chiedermi come sta mio figlio. E nulla più. Non mi da e non mi ha mai dato nulla per . Quando stavamo insieme non mi dava nulla e pagavo tutto io. Non ha mai contribuito a nulla. Per_1 Oggi abito con a via Petrarca 37 in una casa in locazione e pago 1.200 al mese;
lavoro stabilmente. Lui – per Per_1 quanto ne sappia – vive con i genitori a Portici. I nonni paterni mi contattano qualche volta e la settimana scorsa hanno preso per una giornata. La nonna paterna - alla quale ho chiesto un po' di sostegno – non mi ha mai Per_1 dato nulla anche se mi dice che è sempre disponibile. In tutto, nell'ultimo anno, i nonni hanno preso circa 4 Per_1 volte;
io non ostacolo in alcun modo né gli incontri con i nonni né con il padre;
lui vede il bambino quando vuole;
nel 2025 l'ha visto solo una volta;
non l'ha mai portato con sé a casa sua né per un week-end. Quando lo vede, ci Per_1 va volentieri ma sta cominciando a capire la differenza con gli altri bambini e mi ha chiesto di trovare un altro papà. Per il resto mi riporto al ricorso. Per ogni decisione debba adottare per mio figlio, attinente alla scuola o alla salute, devo chiedere il suo consenso e non sempre mi risponde. La mia famiglia è presente e mi aiuta molto. Chiedo l'affido esclusivo perché ormai l'assenza del padre è tale che non posso più andare avanti così e ogni volta che devo ottenere delle autorizzazioni o il rilascio di documenti, incontro molti ostacoli e spesso lui mi dice di firmare al posto suo.
va all'Agazzi che è comunale è l'asilo; non è ancora pronto per la primina e farà un altro anno di asilo.
Per_1 Aggiungo che non è mai andato a dormire dai nonni paterni o dal padre e quindi chiedo che per il momento
Per_1 non siano stabiliti i pernottamenti in quanto non è abituato a dormire fuori casa e si turberebbe molto”.
Per_1 Nessuno compariva per il resistente di cui veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1 Con ordinanza resa fuori udienza il 25.03.2025 il GI adottava i seguenti provvedimenti provvisori: -disponeva l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Tuttavia, tenuto conto della necessità per la madre di adottare
Per_1 per le decisioni che riguardano la scuola, la salute, lo sport, le gite scolastiche, autorizza la madre ad adottare in
Per_1 maniera esclusiva, senza obbligo di informazione del padre, ogni decisione nell'interesse del figlio. La madre, in ogni caso, informerà il padre ed, in caso di mancata risposta, prenderà per le decisioni che riterrà urgenti o
Per_1 necessarie. - Per quanto riguarda le visite padre-figlio minore, alla luce delle dichiarazioni della madre – che non ha manifestato alcuna ostatività, ma che, al contrario, auspica un rafforzamento del rapporto con il bambino- si stabilisce che il padre potrà tenere con sé due pomeriggi a settimana, orientativamente il martedì ed il giovedi pomeriggio
Per_1 dalle ore 16.00 alle ore 19.00, prelevandolo a casa della madre e riaccompagnandolo. Potrà, inoltre, tenere con sé il figlio il sabato o la domenica con gli stessi orari senza pernottamenti, che, al momento, non possono essere disposti. Nelle imminenti festività pasquali il minore starà con il padre il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì in Albis, e sarà cura dei genitori accordarsi, sempre tenendo conto delle esigenze del piccolo .
Per_1
- Determina provvisoriamente la somma di € 250,00 quale contributo al mantenimento di a carico di Per_1 CP_1
con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018.
[...] Nel corso dell'istruttoria sono state acquisite le relazioni dei SS della I Municipalità dalle quali sono emerse criticità nei rapporti padre/figlio: gli operatori si sono recati presso l'abitazione della ricorrente in Via Petrarca 37 dove la stessa abita con il bambino. Frequenta regolarmente la scuola, è affetto da un disturbo del linguaggio e da un comportamento iperattivo-oppositivo. La frequentazione con il padre è discontinua e pressocchè nulla, nel corso del 2025 il padre avrebbe incontrato il minore solo il 18 febbraio in occasione del suo compleanno;
vengono, invece, svolte frequenti videochiamate tra il padre ed il minore. Per il non è stato possibile effettuare alcuna indagine socio-ambientale in quanto lo stesso è stato contattato CP_1 dapprima dai SS di Portici senza esito e poi dai SS della I Municipalità di PO che lo hanno inviato a contattare i SS di Portici, anche tale tentativo non ha avuto esito positivo. All'udienza del 21.10.2025 sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, acquisito il parere del PM, il Tribunale riservava la causa in decisione.
Orbene osserva il Collegio che, dalla istruttoria svolta, è emersa la completa inadeguatezza del padre a ricoprire il suo ruolo genitoriale nei confronti del figlio. Va pertanto disposto l'affido esclusivo di alla sola madre con il quale il minore vive e che provvede in tutto alle Per_1 sue necessità.
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In punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131). Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777). In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ. 29 marzo 2012, n. 5108). La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587).
Nel caso de quo è emerso dalla relazione depositata dai SS di PO I Municipalità del 12.06.2025 che: “nel corso del colloquio del 4 giugno, in considerazione delle difficoltà nel contattare il sig. sperimentate sia dagli CP_1 scriventi che dal Servizio Sociale di Portici, è stato chiesto alla sig.ra di farsi da tramite, affinchè l'uomo si Pt_1 rendesse disponibile ad un colloquio presso uno dei due CSST. Ella ha inviato un messaggio WhatsApp, a seguito del quale il sig. si è messo in contatto con gli scriventi. In primo luogo egli ha chiarito di non avere notizia del CP_1 procedimento in corso e di non esserne mai stato informato nemmeno dai Servizi Sociali di Portici. In merito all'avvenuta notifica ai suoi genitori della convocazione al CSST di Portici ha riferito di non avere più alcun rapporto con la famiglia d'origine. Invitato a presentarsi per un colloquio al CSST della I Municipalità, ha obiettato di essere al momento privo di auto;
quando gli è stato suggerito di servirsi della Circumvesuviana e della linea autobus 151 per raggiungere lo scrivente Servizio, ha riferito di avere un dolore alla gamba, che gli impediva di camminare. Ha precisato, poi, di frequentare regolarmente il bambino e, quando gli è stato obiettato che l'aveva fugacemente visto il 18 febbraio u.s., non ha contestato l'osservazione sollevata, ma ha risposto di vederlo ogni giorno in videochiamata. L'uomo, invitato a mettersi in contatto con l'assistente sociale referente per il Comune di Portici (della quale sono stati forniti nome e numero di telefono), si è impegnato a provvedere quanto prima. In data odierna la dr.ssa Per_2
, del Servizio Sociale di Portici, ha riferito che non c'è stato alcun contatto da parte del sig. ”.
[...] CP_1 Su tali elementi, tenuto conto dell'assenza del padre – che ormai non vede il figlio da mesi – ritiene il Collegio che il minore vada affidato alla madre - che si è sempre presa cura dello stesso fin dalla nascita, - in via esclusiva, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse dello stesso, ai sensi dell'art. 337 quater cc. Dal comportamento del - come sopra descritto - si evidenziano elementi altamente sintomatici della CP_1 inidoneità dell'uomo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse del minore ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso, non valendo ad offrire allo stesso quell'ambiente familiare stabile e sereno a cui lo stesso ha pure diritto. Inoltre, ritiene il Collegio che sussistano elementi tali per prevedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto al regime di visite padre/figlio atteso il disinteresse del sig. ed il mancato rispetto del calendario cosi CP_1 come statuito con ordinanza del 25.03.2025, ritiene il Tribunale di sospendere gli incontri che potranno riprendere solo quando il padre si impegnerà seriamente ad incontrare il figlio e solo dopo aver dato prova di resipiscenza concretamente seguendo un percorso di sostegno alla genitorialità.
Sul contributo al mantenimento del figlio . Per_1 Il Collegio – in assenza di allegazioni documentali e non avendo alcuna informazione (se non quanto dichiarato ai SS dal – sulla redditualità dello stesso, conferma l'ordinanza del GI con la quale è stato posto a carico del CP_1
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l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura di € 250,00 all'attualità con decorrenza dal CP_1 ricorso e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Entrambi i genitori sono tenuti al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra CO PO e del Tribunale del 7.3.2018. CP_3 L'AUU sarà percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1 Stante la contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare irrepetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva: a) affida il figlio minore nato a [...] il [...] alla madre;
Per_1 Parte_1 b) Dispone che le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio ai sensi dell'art. 337-ter quater ultimo comma c.c.; c) Sospende il diritto di visita del padre;
d) Dispone che sia tenuto al pagamento di un assegno mensile di € 250,00 a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio. Il suddetto assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ciascun mese a e dovrà essere annualmente automaticamente rivalutato secondo gli indici Istat Foia a far Parte_1 data dal novembre 2026; e) Dispone che sia tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Controparte_1 del 2018; f) Dispone che l'AUU sia percepito per intero dalla sig.ra ; Parte_1 g) Spese non ripetibili.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del 24/10/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.- Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice- Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13670/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso) vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. MARASCA ROSARIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di PO.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare del 21.10.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso affinché fosse accolta la domanda come da conclusioni rassegnate. Il Pubblico Ministero ha chiesto che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti prevedendo l'affido super esclusivo del minore alla madre e diritto di visita paterno almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Ha chiesto, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 350 oltre il 50% delle spese straordinarie.. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17/06/2024 la sig.ra esponeva: “
1. i IGnori e Parte_1 Parte_1 [...]
sono genitori, non coniugati, di nato a [...] il [...] che attualmente vive con la madre CP_1 Per_1 presso la residenza di quest'ultima;
2. La IG.ra a è cittadina italiana, ha il titolo di studio di diploma Parte_1 perito aziendale ed è assunta dalla con contratto a tempo indeterminato per svolgere la mansione di Controparte_2 impiegata presso l'unità locale sita in PO, Via D. De Roberto n. 44, percependo un reddito mensile netto di circa € 1.800,00; 3. ha instaurato una convivenza more uxorio con il IG , durata dal 2018 fino a inizio Controparte_1 2022 in PO alla via Ferrigni;
4. Attualmente il padre vive a Portici in via Diaz, 2; 5. Le parti non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare. IN FATTO L'atteggiamento disinteressato del resistente è stato costante nel tempo e perdura da tempo ed infatti è stata la causa della rottura definitiva e dell'allontanamento della ricorrente che si è presa sempre cura da sola del piccolo con l'ausilio dei nonni materni. I rapporti tra la ricorrente ed il Per_1 resistente sono pressochè nulli stante il totale disinteresse del sig. che si limita a chiede ogni giorno “Come CP_1 va'” e ciò nonostante i numerosi e continui inviti della sig.ra a prendere parte alla vita del figlio ed aiutarla Pt_1 nella crescita dello stesso. Tutto ciò contrasta con un atteggiamento di responsabilità genitoriale condivisa. (…) Su tali premesse la ricorrente chiedeva che “1) il minore venga affidato in via esclusiva alla madre stante il Per_1 continuo e reiterato disinteresse del padre che si limita a chiedere informazioni riguardanti il minore solo ed esclusivamente tramite messaggi whatsup e le visite sono sempre state e continuano ad essere sporadiche e saltuarie secondo le proprie esigenze e volontà. Tra l'altro anche economicamente la sua contribuzione consiste in un totale disinteresse e non versa alcunchè né tanto meno contribuisce alle spese sostenute dalla ricorrente per il minore. 2) in subordine voglia disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile del medesimo presso la madre e modalità di visita da parte del padre così come l'On.le Tribunale vorrà ritenere. 3) in merito al mantenimento di Voglia disporre che il IG. il IG. provvederà nella misura di euro Per_1 Controparte_1
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300.00 o nella misura che l'On.le Tribunale riterrà oltre al 50 % delle spese straordinarie. Si chiede, sin da ora, al Tribunale disponga idonea CTU al fine di valutare la personalità del IG. e la sua capacità Controparte_1 genitoriale”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e ss c.p.c. Alla prima udienza del 20.03.2025 innanzi al Giudice Relatore designato dal Presidente ex art. 473 bis 14 c.p.c. compariva la sola ricorrente sig.ra la quale dichiarava: “mi sono separata dal padre di mio figlio Parte_1 Per_1 che oggi ha 5 anni, nel 2020. Abbiamo vissuto insieme per circa 4 anni e poi, ad un certo punto, lui è cambiato. Ha cominciato a manifestare insofferenza verso la famiglia e tutto ciò che riguardava mio figlio era delegato a me. Non si è mai interessato di nulla per ed ancora oggi non si è mai recato a scuola o alle terapie di mio figlio. Il Per_1 bambino ha un disturbo oppositivo e fonetico e sta facendo logopedia. Sto facendo delle terapie presso il gruppo Panta Rei a via A. D'Isernia e pago circa 700,00 euro tra logopedia e psicomotricità. Gli ho anche mandato delle fatture sul cellulare ma lui mi ha detto che non ha soldi. Quando l'ho conosciuto lavorava in azienda di recupero crediti, ma poi, una volta chiusa, non ha più lavorato. Quando lo chiamo a telefono (e lui mi risponde) mi dice che non lavora. Mi chiama una-due volte a settimana ma solo per chiedermi come sta mio figlio. E nulla più. Non mi da e non mi ha mai dato nulla per . Quando stavamo insieme non mi dava nulla e pagavo tutto io. Non ha mai contribuito a nulla. Per_1 Oggi abito con a via Petrarca 37 in una casa in locazione e pago 1.200 al mese;
lavoro stabilmente. Lui – per Per_1 quanto ne sappia – vive con i genitori a Portici. I nonni paterni mi contattano qualche volta e la settimana scorsa hanno preso per una giornata. La nonna paterna - alla quale ho chiesto un po' di sostegno – non mi ha mai Per_1 dato nulla anche se mi dice che è sempre disponibile. In tutto, nell'ultimo anno, i nonni hanno preso circa 4 Per_1 volte;
io non ostacolo in alcun modo né gli incontri con i nonni né con il padre;
lui vede il bambino quando vuole;
nel 2025 l'ha visto solo una volta;
non l'ha mai portato con sé a casa sua né per un week-end. Quando lo vede, ci Per_1 va volentieri ma sta cominciando a capire la differenza con gli altri bambini e mi ha chiesto di trovare un altro papà. Per il resto mi riporto al ricorso. Per ogni decisione debba adottare per mio figlio, attinente alla scuola o alla salute, devo chiedere il suo consenso e non sempre mi risponde. La mia famiglia è presente e mi aiuta molto. Chiedo l'affido esclusivo perché ormai l'assenza del padre è tale che non posso più andare avanti così e ogni volta che devo ottenere delle autorizzazioni o il rilascio di documenti, incontro molti ostacoli e spesso lui mi dice di firmare al posto suo.
va all'Agazzi che è comunale è l'asilo; non è ancora pronto per la primina e farà un altro anno di asilo.
Per_1 Aggiungo che non è mai andato a dormire dai nonni paterni o dal padre e quindi chiedo che per il momento
Per_1 non siano stabiliti i pernottamenti in quanto non è abituato a dormire fuori casa e si turberebbe molto”.
Per_1 Nessuno compariva per il resistente di cui veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1 Con ordinanza resa fuori udienza il 25.03.2025 il GI adottava i seguenti provvedimenti provvisori: -disponeva l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Tuttavia, tenuto conto della necessità per la madre di adottare
Per_1 per le decisioni che riguardano la scuola, la salute, lo sport, le gite scolastiche, autorizza la madre ad adottare in
Per_1 maniera esclusiva, senza obbligo di informazione del padre, ogni decisione nell'interesse del figlio. La madre, in ogni caso, informerà il padre ed, in caso di mancata risposta, prenderà per le decisioni che riterrà urgenti o
Per_1 necessarie. - Per quanto riguarda le visite padre-figlio minore, alla luce delle dichiarazioni della madre – che non ha manifestato alcuna ostatività, ma che, al contrario, auspica un rafforzamento del rapporto con il bambino- si stabilisce che il padre potrà tenere con sé due pomeriggi a settimana, orientativamente il martedì ed il giovedi pomeriggio
Per_1 dalle ore 16.00 alle ore 19.00, prelevandolo a casa della madre e riaccompagnandolo. Potrà, inoltre, tenere con sé il figlio il sabato o la domenica con gli stessi orari senza pernottamenti, che, al momento, non possono essere disposti. Nelle imminenti festività pasquali il minore starà con il padre il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì in Albis, e sarà cura dei genitori accordarsi, sempre tenendo conto delle esigenze del piccolo .
Per_1
- Determina provvisoriamente la somma di € 250,00 quale contributo al mantenimento di a carico di Per_1 CP_1
con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018.
[...] Nel corso dell'istruttoria sono state acquisite le relazioni dei SS della I Municipalità dalle quali sono emerse criticità nei rapporti padre/figlio: gli operatori si sono recati presso l'abitazione della ricorrente in Via Petrarca 37 dove la stessa abita con il bambino. Frequenta regolarmente la scuola, è affetto da un disturbo del linguaggio e da un comportamento iperattivo-oppositivo. La frequentazione con il padre è discontinua e pressocchè nulla, nel corso del 2025 il padre avrebbe incontrato il minore solo il 18 febbraio in occasione del suo compleanno;
vengono, invece, svolte frequenti videochiamate tra il padre ed il minore. Per il non è stato possibile effettuare alcuna indagine socio-ambientale in quanto lo stesso è stato contattato CP_1 dapprima dai SS di Portici senza esito e poi dai SS della I Municipalità di PO che lo hanno inviato a contattare i SS di Portici, anche tale tentativo non ha avuto esito positivo. All'udienza del 21.10.2025 sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, acquisito il parere del PM, il Tribunale riservava la causa in decisione.
Orbene osserva il Collegio che, dalla istruttoria svolta, è emersa la completa inadeguatezza del padre a ricoprire il suo ruolo genitoriale nei confronti del figlio. Va pertanto disposto l'affido esclusivo di alla sola madre con il quale il minore vive e che provvede in tutto alle Per_1 sue necessità.
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In punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131). Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777). In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ. 29 marzo 2012, n. 5108). La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587).
Nel caso de quo è emerso dalla relazione depositata dai SS di PO I Municipalità del 12.06.2025 che: “nel corso del colloquio del 4 giugno, in considerazione delle difficoltà nel contattare il sig. sperimentate sia dagli CP_1 scriventi che dal Servizio Sociale di Portici, è stato chiesto alla sig.ra di farsi da tramite, affinchè l'uomo si Pt_1 rendesse disponibile ad un colloquio presso uno dei due CSST. Ella ha inviato un messaggio WhatsApp, a seguito del quale il sig. si è messo in contatto con gli scriventi. In primo luogo egli ha chiarito di non avere notizia del CP_1 procedimento in corso e di non esserne mai stato informato nemmeno dai Servizi Sociali di Portici. In merito all'avvenuta notifica ai suoi genitori della convocazione al CSST di Portici ha riferito di non avere più alcun rapporto con la famiglia d'origine. Invitato a presentarsi per un colloquio al CSST della I Municipalità, ha obiettato di essere al momento privo di auto;
quando gli è stato suggerito di servirsi della Circumvesuviana e della linea autobus 151 per raggiungere lo scrivente Servizio, ha riferito di avere un dolore alla gamba, che gli impediva di camminare. Ha precisato, poi, di frequentare regolarmente il bambino e, quando gli è stato obiettato che l'aveva fugacemente visto il 18 febbraio u.s., non ha contestato l'osservazione sollevata, ma ha risposto di vederlo ogni giorno in videochiamata. L'uomo, invitato a mettersi in contatto con l'assistente sociale referente per il Comune di Portici (della quale sono stati forniti nome e numero di telefono), si è impegnato a provvedere quanto prima. In data odierna la dr.ssa Per_2
, del Servizio Sociale di Portici, ha riferito che non c'è stato alcun contatto da parte del sig. ”.
[...] CP_1 Su tali elementi, tenuto conto dell'assenza del padre – che ormai non vede il figlio da mesi – ritiene il Collegio che il minore vada affidato alla madre - che si è sempre presa cura dello stesso fin dalla nascita, - in via esclusiva, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse dello stesso, ai sensi dell'art. 337 quater cc. Dal comportamento del - come sopra descritto - si evidenziano elementi altamente sintomatici della CP_1 inidoneità dell'uomo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse del minore ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso, non valendo ad offrire allo stesso quell'ambiente familiare stabile e sereno a cui lo stesso ha pure diritto. Inoltre, ritiene il Collegio che sussistano elementi tali per prevedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto al regime di visite padre/figlio atteso il disinteresse del sig. ed il mancato rispetto del calendario cosi CP_1 come statuito con ordinanza del 25.03.2025, ritiene il Tribunale di sospendere gli incontri che potranno riprendere solo quando il padre si impegnerà seriamente ad incontrare il figlio e solo dopo aver dato prova di resipiscenza concretamente seguendo un percorso di sostegno alla genitorialità.
Sul contributo al mantenimento del figlio . Per_1 Il Collegio – in assenza di allegazioni documentali e non avendo alcuna informazione (se non quanto dichiarato ai SS dal – sulla redditualità dello stesso, conferma l'ordinanza del GI con la quale è stato posto a carico del CP_1
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l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura di € 250,00 all'attualità con decorrenza dal CP_1 ricorso e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Entrambi i genitori sono tenuti al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra CO PO e del Tribunale del 7.3.2018. CP_3 L'AUU sarà percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1 Stante la contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare irrepetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva: a) affida il figlio minore nato a [...] il [...] alla madre;
Per_1 Parte_1 b) Dispone che le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio ai sensi dell'art. 337-ter quater ultimo comma c.c.; c) Sospende il diritto di visita del padre;
d) Dispone che sia tenuto al pagamento di un assegno mensile di € 250,00 a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio. Il suddetto assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ciascun mese a e dovrà essere annualmente automaticamente rivalutato secondo gli indici Istat Foia a far Parte_1 data dal novembre 2026; e) Dispone che sia tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Controparte_1 del 2018; f) Dispone che l'AUU sia percepito per intero dalla sig.ra ; Parte_1 g) Spese non ripetibili.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del 24/10/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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