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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 202 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2025.
da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
, questi due ultimi in proprio e quali eredi legittimi del Sig. C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Persona_1 C.F._4
pagina 1 di 11 Magenta alla via Pretorio n. 30 presso lo studio dell'avv. Giovanni Parini che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI contro
( ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_5
domiciliato in Bareggio (MI) alla via Gran Sasso n. 49 presso lo studio dell'avv. Davide
Tempesta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA della sentenza n. 10970/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 20 dicembre 2024, mai notificata
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Milano e Parte_1 Parte_2 Parte_3
per sentirli condannare al risarcimento dei danni derivati dal sinistro
[...] occorsogli in data 20 maggio 2017. Deduceva l'attore di essere caduto mentre percorreva la pista ciclabile sita in Marcallo con Casone (MI), all'altezza di Via Don
Sturzo – Località Fattoria Martina, a causa di due cani che, fuoriusciti da un'apertura presente nella rete di recinzione della proprietà dei convenuti, lo inseguivano. Allegava di essere stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ASST Ovest Milanese Presidio di Magenta e di aver denunciato il sinistro alla Polizia Locale di Marcallo, recatasi sul luogo dell'incidente tre giorni dopo in data 23 maggio 2017.
pagina 2 di 11 - Si costituivano i convenuti, contestando in fatto e diritto le prospettazioni dell' CP_1
deducendo in particolare di non essere i proprietari degli animali ritenuti responsabili del sinistro.
- Il Tribunale di Milano istruiva la causa documentalmente e, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU medico legale sulla persona di . Controparte_1
- Con sentenza n. 10970/2024 accoglieva le richieste risarcitorie dell'attore, condannando
, e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento di euro 23.006,22, oltre accessori in suo favore, con conseguente condanna degli stessi al rimborso delle spese legali in favore del danneggiato commisurate in euro
582,70 per esborsi ed euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e c.p.a..
- Avverso la suddetta sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2
e , contestando in particolare: Parte_3
▪ Erronea e/o falsa applicazione dell'art. 2052 c.c.
a. Carenza di legittimazione passiva in capo a parte appellante – omessa decisione;
b. Mancanza di prova del fatto – evento e del nesso eziologico
▪ Erronea e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
- Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 6 maggio 2025, parte appellante rinunciava all'istanza di sospensiva a fronte dell'impegno di parte appellata a non mettere in esecuzione la sentenza di primo grado fino alla decisione nel merito dell'appello.
- Alla medesima udienza, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 3 giugno 2025, disponendo lo svolgimento di pagina 3 di 11 detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da CP_1
non è fondata, in quanto dalle prospettazioni dell'appellante è possibile
[...]
individuare le argomentazioni contrapposte a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
- Ed ancora, gli appellanti sostengono la propria carenza di legittimazione passiva, affermando di non essere né i proprietari né i custodi degli animali coinvolti nel sinistro, appartenenti, invece, a terze persone (sig. e sig. ). Controparte_2 Controparte_3
- La doglianza non ha pregio.
- Come è noto, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare” (cfr. Cass. S.U
n. 2951/2016). Le suddette considerazioni devono estendersi a maggior ragione in caso di legittimazione passiva.
- Deve pertanto osservarsi che la sussistenza di detta condizione dell'azione deve essere accertata avuto riguardo alle affermazioni della parte attrice e alla coincidenza fra la persona convenuta in giudizio e il soggetto che la stessa assume essere obbligata nei suoi confronti. Tale valutazione prescinde dall'accertamento dell'effettiva fondatezza della pretesa azionata, che attiene al merito della controversia.
pagina 4 di 11 - Ne consegue che, avendo la parte attrice sin da subito identificato gli odierni appellanti come titolari della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva di questi ultimi.
- Nel merito, poi, l'appello non merita accoglimento.
- Ed infatti, le doglianze relative alla diversa questione avente ad oggetto la valutazione circa la loro responsabilità per i danni lamentati all'appellato sono infondate.
- Come correttamente riferito anche dal Tribunale, i fatti di cui si discute devono essere sussunti nella disciplina dell'art. 2052 c.c., secondo cui la responsabilità per danni cagionati da animali costituisce una fattispecie di responsabilità oggettiva che presuppone la “custodia” dell'animale stesso e che ne oltrepassa i limiti, in quanto la responsabilità per fatto degli animali sussiste anche quando questi ultimi siano fuggiti.
Di talché, stante la natura oggettiva della responsabilità, il riparto probatorio vede in capo al danneggiato l'onere di allegare e provare “la proprietà dell'animale e il nesso eziologico tra il comportamento di questo e l'evento lesivo, mentre spetta agli odierni appellanti fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e di cautela per i terzi” (cfr. ex multis, Cass. n.
27595/2022).
- Nel caso di specie, ha depositato a sostegno delle circostanze Controparte_1
dedotte nell'atto di citazione, e a riprova del fatto che effettivamente sul terreno di proprietà degli odierni appellanti vi fossero i cani che li avevano aggrediti, il verbale redatto dalla polizia locale in data 23 maggio 2017 con allegata la fotografia che ritraeva tre cani conformi alla descrizione fatta dal danneggiato al momento della denuncia del sinistro presso il comando di polizia (cfr. doc. n. 3 fascicolo di primo grado). Ebbene, i proprietari della tenuta non hanno specificamente contestato la foto, né che quello fosse il terreno di loro proprietà, né tantomeno che i cani raffigurati nella suddetta fotografia fossero proprio gli animali presenti all'interno della tenuta. Anzi, le deduzioni degli pagina 5 di 11 appellanti in merito alle suddette circostanze risultano prive di riscontro e comunque non verosimili. Ed infatti, a supporto dell'estraneità dei propri animali al sinistro per cui
è causa, gli stessi riferivano dell'esistenza di altri cani randagi – circostanza priva di ogni riscontro probatorio - o comunque riconducibili al limitrofo campo nomade, come accertato anche nel verbale redatto dagli agenti di polizia locale in data 23 maggio 2017.
Tale assunto, però, è del tutto parziale, poiché come emerge dal suddetto verbale, i due cani individuati presso il campo nomade erano “di piccola taglia, uno di razza Pincher di colore marrone pelo corto e uno meticcio dal pelo lungo bianco e nero” e dunque del tutto diversi da quelli descritti da . Controparte_1
- Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto di poter presumere, sulla base dei suddetti elementi, ed in mancanza di elementi di prova di segno contrario, che i cani fossero di proprietà degli odierni appellanti.
- In merito alle ulteriori doglianze, si osserva quanto segue.
- Gli appellanti lamentano l'omessa prova da parte del danneggiato dei presupposti richiesti ai sensi dell'art. 2052 c.c., le cui prospettazioni sarebbero state del tutto generiche. Inoltre, a detta degli stessi, il giudice di prime cure avrebbe mal governato il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ritenendo erroneamente pacifica la circostanza della causazione dei danni lamentati dal ciclista in quanto non puntualmente criticata dagli stessi. Secondo i proprietari degli animali, invece, sin dal proprio atto di costituzione in giudizio di primo grado, vi sarebbe stata una puntuale contestazione delle deduzioni della controparte. In particolare, nel primo atto e nella successiva memoria n.
2 ex art. 183, comma 6 c.p.c., gli appellanti contestavano la ricostruzione del ciclista, “in merito al fatto”, lamentando la “mancanza di prova del verificarsi dell'evento lesivo, e mancanza di prova del nesso eziologico fra il fatto astrattamente contestato e l'evento”.
- Ebbene, le censure non sono idonee a mettere in discussione quanto statuito dal primo giudice.
- Invero, esaminando le allegazioni delle parti e le risultanze probatorie, le circostanze di cui si discute possono essere così ricostruite:
pagina 6 di 11 • convenendo in giudizio gli odierni appellanti riferiva che Controparte_1
in data 20.05.2017 alle ore 6.20 circa, di ritorno dal lavoro, dall'unità produttiva sita in Pontenuovo di Magenta (MI), in compagnia del collega di lavoro
[...]
, entrambi alla guida delle rispettive biciclette, percorrendo la pista Parte_4
ciclabile e giunto in Marcallo con Casone (MI), in prossimità della sede della ditta
(già veniva rincorso da n. 2 cani e, nel tentativo di Parte_2 CP_4
scappare, cadeva rovinosamente al suolo (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado);
• il danneggiato aggiungeva che i due cani fossero di grossa taglia, di cui uno dal pelo bianco e marrone, l'altro nero e marrone e che a causa della caduta riportava lesioni personali, che i medici del Pronto Soccorso di Magenta refertavano come “frattura quarto e quinto metacarpale della mano destra, infrazione del piatto tibiale del ginocchio destro, frattura VII costa dell'emitorace di sinistra” con prognosi di 30 giorni”; nella sezione “anamnesi” della medesima documentazione medica, veniva riportato “stamattina mentre rientrava da lavoro riferisce caduta accidentale dalla bicicletta” (cfr. doc. n. 2 fascicolo primo grado);
• in data 23 maggio 2017 (tre giorni dopo il sinistro), Controparte_1
sporgeva denuncia presso la Polizia Locale dei Comuni di Marcallo con Casone e
Mesero che così verbalizzava “in data 20/05/2017 mentre percorrevano in sella la loro bicicletta la pista ciclabile sita in Marcallo con Casone adiacente all'alta velocità venivano rincorsi da 2 cani di media taglia di cui uno di colore nero e marrone e l'altro di colore bianco e provocando agli stessi la caduta dal CP_5
loro mezzo, procurandosi lesioni, curate successivamente dopo l'intervento dei sanitari del 118 intervenuti sul luogo del sinistro presso il pronto soccorso del nosocomio di Magenta. A seguito di quanto asserito dagli stanti gli stessi documentavano con documenti sanitari I referti medici derivati dalle cadute dei due.” (cfr. doc. n. 3 fascicolo primo grado);
• gli agenti della Polizia Locale “incuriositi e per mero scrupolo dettato dalle varie segnalazioni pervenute al Comando scrivente riguardanti lamentele di episodi pressoché identici” (cfr. verbale doc. n. 3), si recavano presso i luoghi indicati quali pagina 7 di 11 teatro del sinistro, ispezionando anche la tenuta e ivi trovando in un serraglio Pt_2
tre cani, di cui uno nero e marrone e due bianchi e marroni, di cui producevano fotografia allegata al verbale stesso. In merito agli animali, i proprietari della tenuta riferivano agli agenti che i cani, chiusi nel serraglio, non venivano mai lasciati liberi;
• dal rapporto di servizio della Polizia Locale emerge altresì che “la rete di recinzione della proprietà della famiglia sia “contigua alla pista ciclabile” e Pt_2
“presentava una fessura di circa cm 70 x 70 adibita al passaggio delle acque irrigue”.
- Di talché, ricostruite le circostanze per quanto di interesse ai fini della risoluzione della presente controversia è possibile concludere con ragionevole certezza che la responsabilità della caduta di in data 20 maggio 2017 sia Controparte_1
addebitabile in via esclusiva agli animali degli odierni appellanti.
- Ed infatti, come già ricordato, la responsabilità ex art. 2052 c.c. ricorre quindi tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, da fatto proprio dell'animale. Ne consegue che affinché si possa applicare la lettera della suddetta norma è dunque necessario per la vittima, in primis, provare il collegamento causale tra il fatto dell'animale e il danno, ovverosia che l'evento dannoso sia stato diretta conseguenza di un'azione dell'animale.
- L'attento esame delle risultanze istruttorie consente di evidenziare un quadro indiziario univoco e coerente, fondato su diversi elementi “gravi, precisi e concordanti”, alla luce dei quali possa risultare, con il notorio criterio del “più probabile che non”, che le lesioni subite dal ciclista fossero state provocate dall'inseguimento dei suddetti animali.
- Nello specifico, in tal senso depongono il luogo teatro del sinistro, trattandosi di un tratto di pista ciclabile in corrispondenza dei terreni di proprietà degli odierni appellanti;
la descrizione puntuale e veritiera degli animali;
l'esistenza di una fessura di diametro
70cm x 70 cm presente nella recinzione della suddetta proprietà, vicina alla pista ciclabile stessa da cui è ragionevole ritenere che i cani potessero liberamente uscire;
l'assenza assoluta di deduzioni degli appellanti in senso contrario, non essendo peraltro verosimile che i tre animali, tenuti chiusi nel serraglio, non venissero mai lasciati liberi pagina 8 di 11 all'interno della proprietà degli odierni appellanti (trattasi infatti di una fattoria); la dichiarazione degli agenti di Polizia riportata nel verbale in merito all'esistenza di numerose segnalazioni giunte al Comando di episodi identici a quello descritto da
[...]
Controparte_1
- Ed ancora, la famiglia non ha validamente e specificatamente contestato Pt_2
l'esistenza del suddetto nesso causale, non avendo fornito alcuna prova di un eventuale caso fortuito idoneo a elidere tale legame, costituito da un fattore esterno quale per esempio la colpa stessa del danneggiato.
- Anche in tale caso, gli appellanti si sono limitati a dedurre il proprio mero avviso contrario alla decisione adottata dal Tribunale senza, tuttavia, offrire elementi che possano, in qualche modo, mettere in crisi o smentire il percorso logico deduttivo motivazionale della sentenza di primo grado.
- Né alcun valore può essere riconosciuto alle deduzioni degli stessi con cui sottolineano l'indicazione nel certificato medico ospedaliero prodotto agli atti di una “caduta accidentale dalla bici” . Allo stesso modo, privo di pregio sarebbe l'assunto secondo cui l'indicazione nel certificato che l'appellato “alle 07:26 si è presentato in Pronto
Soccorso”smentirebbe la circostanza dell'intervento in loco del 118, mettendo così in discussione la credibilità della ricostruzione delle circostanze posta a fondamento delle pretese risarcitorie di . Controparte_1
- È noto, infatti, che il referto redatto da un medico del pronto soccorso di una struttura pubblica faccia piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale e delle dichiarazioni rilasciate dal danneggiato al medico, non anche del valore probatorio intrinseco delle stesse. In ogni caso, la dicitura “alle ore... si è presentato in
Pronto Soccorso” riportata nel referto appartiene a un modello prestampato che cui non
è possibile trarre alcuna conclusione in merito alle modalità di arrivo in ospedale da parte del danneggiato, come invece strumentalmente sostenuto dagli odierni appellanti.
- Né, infine, alcun valore può essere riconosciuto alla circostanza che il danneggiato si sia rivolto alla Polizia Locale per sporgere denuncia solo tre giorni dopo il sinistro. Infatti, emerge dalla documentazione medica in atti che il ciclista abbia riportato serie lesioni pagina 9 di 11 personali, fra cui anche un trauma cranico, circostanze idonee a giustificare il differimento temporale fra l'incidente e il giorno della denuncia presso le autorità competenti.
- Di conseguenza, anche sotto tale aspetto la decisione di prime cure non può essere messa in discussione.
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Milano n.
10970/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza degli appellanti che vengono quindi condannati ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo sulla base del Controparte_1
vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 10970/2024 del
Tribunale di Milano, pubblicata il 20 dicembre 2024;
- condanna e a Parte_1 Parte_2 Parte_3
rimborsare al le spese di lite che si liquidano Controparte_1
in euro 1.984,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
pagina 10 di 11 - dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, 18 giugno 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 202 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2025.
da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
, questi due ultimi in proprio e quali eredi legittimi del Sig. C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Persona_1 C.F._4
pagina 1 di 11 Magenta alla via Pretorio n. 30 presso lo studio dell'avv. Giovanni Parini che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI contro
( ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_5
domiciliato in Bareggio (MI) alla via Gran Sasso n. 49 presso lo studio dell'avv. Davide
Tempesta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA della sentenza n. 10970/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 20 dicembre 2024, mai notificata
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Milano e Parte_1 Parte_2 Parte_3
per sentirli condannare al risarcimento dei danni derivati dal sinistro
[...] occorsogli in data 20 maggio 2017. Deduceva l'attore di essere caduto mentre percorreva la pista ciclabile sita in Marcallo con Casone (MI), all'altezza di Via Don
Sturzo – Località Fattoria Martina, a causa di due cani che, fuoriusciti da un'apertura presente nella rete di recinzione della proprietà dei convenuti, lo inseguivano. Allegava di essere stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ASST Ovest Milanese Presidio di Magenta e di aver denunciato il sinistro alla Polizia Locale di Marcallo, recatasi sul luogo dell'incidente tre giorni dopo in data 23 maggio 2017.
pagina 2 di 11 - Si costituivano i convenuti, contestando in fatto e diritto le prospettazioni dell' CP_1
deducendo in particolare di non essere i proprietari degli animali ritenuti responsabili del sinistro.
- Il Tribunale di Milano istruiva la causa documentalmente e, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU medico legale sulla persona di . Controparte_1
- Con sentenza n. 10970/2024 accoglieva le richieste risarcitorie dell'attore, condannando
, e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento di euro 23.006,22, oltre accessori in suo favore, con conseguente condanna degli stessi al rimborso delle spese legali in favore del danneggiato commisurate in euro
582,70 per esborsi ed euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e c.p.a..
- Avverso la suddetta sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2
e , contestando in particolare: Parte_3
▪ Erronea e/o falsa applicazione dell'art. 2052 c.c.
a. Carenza di legittimazione passiva in capo a parte appellante – omessa decisione;
b. Mancanza di prova del fatto – evento e del nesso eziologico
▪ Erronea e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
- Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 6 maggio 2025, parte appellante rinunciava all'istanza di sospensiva a fronte dell'impegno di parte appellata a non mettere in esecuzione la sentenza di primo grado fino alla decisione nel merito dell'appello.
- Alla medesima udienza, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 3 giugno 2025, disponendo lo svolgimento di pagina 3 di 11 detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da CP_1
non è fondata, in quanto dalle prospettazioni dell'appellante è possibile
[...]
individuare le argomentazioni contrapposte a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
- Ed ancora, gli appellanti sostengono la propria carenza di legittimazione passiva, affermando di non essere né i proprietari né i custodi degli animali coinvolti nel sinistro, appartenenti, invece, a terze persone (sig. e sig. ). Controparte_2 Controparte_3
- La doglianza non ha pregio.
- Come è noto, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare” (cfr. Cass. S.U
n. 2951/2016). Le suddette considerazioni devono estendersi a maggior ragione in caso di legittimazione passiva.
- Deve pertanto osservarsi che la sussistenza di detta condizione dell'azione deve essere accertata avuto riguardo alle affermazioni della parte attrice e alla coincidenza fra la persona convenuta in giudizio e il soggetto che la stessa assume essere obbligata nei suoi confronti. Tale valutazione prescinde dall'accertamento dell'effettiva fondatezza della pretesa azionata, che attiene al merito della controversia.
pagina 4 di 11 - Ne consegue che, avendo la parte attrice sin da subito identificato gli odierni appellanti come titolari della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva di questi ultimi.
- Nel merito, poi, l'appello non merita accoglimento.
- Ed infatti, le doglianze relative alla diversa questione avente ad oggetto la valutazione circa la loro responsabilità per i danni lamentati all'appellato sono infondate.
- Come correttamente riferito anche dal Tribunale, i fatti di cui si discute devono essere sussunti nella disciplina dell'art. 2052 c.c., secondo cui la responsabilità per danni cagionati da animali costituisce una fattispecie di responsabilità oggettiva che presuppone la “custodia” dell'animale stesso e che ne oltrepassa i limiti, in quanto la responsabilità per fatto degli animali sussiste anche quando questi ultimi siano fuggiti.
Di talché, stante la natura oggettiva della responsabilità, il riparto probatorio vede in capo al danneggiato l'onere di allegare e provare “la proprietà dell'animale e il nesso eziologico tra il comportamento di questo e l'evento lesivo, mentre spetta agli odierni appellanti fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e di cautela per i terzi” (cfr. ex multis, Cass. n.
27595/2022).
- Nel caso di specie, ha depositato a sostegno delle circostanze Controparte_1
dedotte nell'atto di citazione, e a riprova del fatto che effettivamente sul terreno di proprietà degli odierni appellanti vi fossero i cani che li avevano aggrediti, il verbale redatto dalla polizia locale in data 23 maggio 2017 con allegata la fotografia che ritraeva tre cani conformi alla descrizione fatta dal danneggiato al momento della denuncia del sinistro presso il comando di polizia (cfr. doc. n. 3 fascicolo di primo grado). Ebbene, i proprietari della tenuta non hanno specificamente contestato la foto, né che quello fosse il terreno di loro proprietà, né tantomeno che i cani raffigurati nella suddetta fotografia fossero proprio gli animali presenti all'interno della tenuta. Anzi, le deduzioni degli pagina 5 di 11 appellanti in merito alle suddette circostanze risultano prive di riscontro e comunque non verosimili. Ed infatti, a supporto dell'estraneità dei propri animali al sinistro per cui
è causa, gli stessi riferivano dell'esistenza di altri cani randagi – circostanza priva di ogni riscontro probatorio - o comunque riconducibili al limitrofo campo nomade, come accertato anche nel verbale redatto dagli agenti di polizia locale in data 23 maggio 2017.
Tale assunto, però, è del tutto parziale, poiché come emerge dal suddetto verbale, i due cani individuati presso il campo nomade erano “di piccola taglia, uno di razza Pincher di colore marrone pelo corto e uno meticcio dal pelo lungo bianco e nero” e dunque del tutto diversi da quelli descritti da . Controparte_1
- Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto di poter presumere, sulla base dei suddetti elementi, ed in mancanza di elementi di prova di segno contrario, che i cani fossero di proprietà degli odierni appellanti.
- In merito alle ulteriori doglianze, si osserva quanto segue.
- Gli appellanti lamentano l'omessa prova da parte del danneggiato dei presupposti richiesti ai sensi dell'art. 2052 c.c., le cui prospettazioni sarebbero state del tutto generiche. Inoltre, a detta degli stessi, il giudice di prime cure avrebbe mal governato il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ritenendo erroneamente pacifica la circostanza della causazione dei danni lamentati dal ciclista in quanto non puntualmente criticata dagli stessi. Secondo i proprietari degli animali, invece, sin dal proprio atto di costituzione in giudizio di primo grado, vi sarebbe stata una puntuale contestazione delle deduzioni della controparte. In particolare, nel primo atto e nella successiva memoria n.
2 ex art. 183, comma 6 c.p.c., gli appellanti contestavano la ricostruzione del ciclista, “in merito al fatto”, lamentando la “mancanza di prova del verificarsi dell'evento lesivo, e mancanza di prova del nesso eziologico fra il fatto astrattamente contestato e l'evento”.
- Ebbene, le censure non sono idonee a mettere in discussione quanto statuito dal primo giudice.
- Invero, esaminando le allegazioni delle parti e le risultanze probatorie, le circostanze di cui si discute possono essere così ricostruite:
pagina 6 di 11 • convenendo in giudizio gli odierni appellanti riferiva che Controparte_1
in data 20.05.2017 alle ore 6.20 circa, di ritorno dal lavoro, dall'unità produttiva sita in Pontenuovo di Magenta (MI), in compagnia del collega di lavoro
[...]
, entrambi alla guida delle rispettive biciclette, percorrendo la pista Parte_4
ciclabile e giunto in Marcallo con Casone (MI), in prossimità della sede della ditta
(già veniva rincorso da n. 2 cani e, nel tentativo di Parte_2 CP_4
scappare, cadeva rovinosamente al suolo (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado);
• il danneggiato aggiungeva che i due cani fossero di grossa taglia, di cui uno dal pelo bianco e marrone, l'altro nero e marrone e che a causa della caduta riportava lesioni personali, che i medici del Pronto Soccorso di Magenta refertavano come “frattura quarto e quinto metacarpale della mano destra, infrazione del piatto tibiale del ginocchio destro, frattura VII costa dell'emitorace di sinistra” con prognosi di 30 giorni”; nella sezione “anamnesi” della medesima documentazione medica, veniva riportato “stamattina mentre rientrava da lavoro riferisce caduta accidentale dalla bicicletta” (cfr. doc. n. 2 fascicolo primo grado);
• in data 23 maggio 2017 (tre giorni dopo il sinistro), Controparte_1
sporgeva denuncia presso la Polizia Locale dei Comuni di Marcallo con Casone e
Mesero che così verbalizzava “in data 20/05/2017 mentre percorrevano in sella la loro bicicletta la pista ciclabile sita in Marcallo con Casone adiacente all'alta velocità venivano rincorsi da 2 cani di media taglia di cui uno di colore nero e marrone e l'altro di colore bianco e provocando agli stessi la caduta dal CP_5
loro mezzo, procurandosi lesioni, curate successivamente dopo l'intervento dei sanitari del 118 intervenuti sul luogo del sinistro presso il pronto soccorso del nosocomio di Magenta. A seguito di quanto asserito dagli stanti gli stessi documentavano con documenti sanitari I referti medici derivati dalle cadute dei due.” (cfr. doc. n. 3 fascicolo primo grado);
• gli agenti della Polizia Locale “incuriositi e per mero scrupolo dettato dalle varie segnalazioni pervenute al Comando scrivente riguardanti lamentele di episodi pressoché identici” (cfr. verbale doc. n. 3), si recavano presso i luoghi indicati quali pagina 7 di 11 teatro del sinistro, ispezionando anche la tenuta e ivi trovando in un serraglio Pt_2
tre cani, di cui uno nero e marrone e due bianchi e marroni, di cui producevano fotografia allegata al verbale stesso. In merito agli animali, i proprietari della tenuta riferivano agli agenti che i cani, chiusi nel serraglio, non venivano mai lasciati liberi;
• dal rapporto di servizio della Polizia Locale emerge altresì che “la rete di recinzione della proprietà della famiglia sia “contigua alla pista ciclabile” e Pt_2
“presentava una fessura di circa cm 70 x 70 adibita al passaggio delle acque irrigue”.
- Di talché, ricostruite le circostanze per quanto di interesse ai fini della risoluzione della presente controversia è possibile concludere con ragionevole certezza che la responsabilità della caduta di in data 20 maggio 2017 sia Controparte_1
addebitabile in via esclusiva agli animali degli odierni appellanti.
- Ed infatti, come già ricordato, la responsabilità ex art. 2052 c.c. ricorre quindi tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, da fatto proprio dell'animale. Ne consegue che affinché si possa applicare la lettera della suddetta norma è dunque necessario per la vittima, in primis, provare il collegamento causale tra il fatto dell'animale e il danno, ovverosia che l'evento dannoso sia stato diretta conseguenza di un'azione dell'animale.
- L'attento esame delle risultanze istruttorie consente di evidenziare un quadro indiziario univoco e coerente, fondato su diversi elementi “gravi, precisi e concordanti”, alla luce dei quali possa risultare, con il notorio criterio del “più probabile che non”, che le lesioni subite dal ciclista fossero state provocate dall'inseguimento dei suddetti animali.
- Nello specifico, in tal senso depongono il luogo teatro del sinistro, trattandosi di un tratto di pista ciclabile in corrispondenza dei terreni di proprietà degli odierni appellanti;
la descrizione puntuale e veritiera degli animali;
l'esistenza di una fessura di diametro
70cm x 70 cm presente nella recinzione della suddetta proprietà, vicina alla pista ciclabile stessa da cui è ragionevole ritenere che i cani potessero liberamente uscire;
l'assenza assoluta di deduzioni degli appellanti in senso contrario, non essendo peraltro verosimile che i tre animali, tenuti chiusi nel serraglio, non venissero mai lasciati liberi pagina 8 di 11 all'interno della proprietà degli odierni appellanti (trattasi infatti di una fattoria); la dichiarazione degli agenti di Polizia riportata nel verbale in merito all'esistenza di numerose segnalazioni giunte al Comando di episodi identici a quello descritto da
[...]
Controparte_1
- Ed ancora, la famiglia non ha validamente e specificatamente contestato Pt_2
l'esistenza del suddetto nesso causale, non avendo fornito alcuna prova di un eventuale caso fortuito idoneo a elidere tale legame, costituito da un fattore esterno quale per esempio la colpa stessa del danneggiato.
- Anche in tale caso, gli appellanti si sono limitati a dedurre il proprio mero avviso contrario alla decisione adottata dal Tribunale senza, tuttavia, offrire elementi che possano, in qualche modo, mettere in crisi o smentire il percorso logico deduttivo motivazionale della sentenza di primo grado.
- Né alcun valore può essere riconosciuto alle deduzioni degli stessi con cui sottolineano l'indicazione nel certificato medico ospedaliero prodotto agli atti di una “caduta accidentale dalla bici” . Allo stesso modo, privo di pregio sarebbe l'assunto secondo cui l'indicazione nel certificato che l'appellato “alle 07:26 si è presentato in Pronto
Soccorso”smentirebbe la circostanza dell'intervento in loco del 118, mettendo così in discussione la credibilità della ricostruzione delle circostanze posta a fondamento delle pretese risarcitorie di . Controparte_1
- È noto, infatti, che il referto redatto da un medico del pronto soccorso di una struttura pubblica faccia piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale e delle dichiarazioni rilasciate dal danneggiato al medico, non anche del valore probatorio intrinseco delle stesse. In ogni caso, la dicitura “alle ore... si è presentato in
Pronto Soccorso” riportata nel referto appartiene a un modello prestampato che cui non
è possibile trarre alcuna conclusione in merito alle modalità di arrivo in ospedale da parte del danneggiato, come invece strumentalmente sostenuto dagli odierni appellanti.
- Né, infine, alcun valore può essere riconosciuto alla circostanza che il danneggiato si sia rivolto alla Polizia Locale per sporgere denuncia solo tre giorni dopo il sinistro. Infatti, emerge dalla documentazione medica in atti che il ciclista abbia riportato serie lesioni pagina 9 di 11 personali, fra cui anche un trauma cranico, circostanze idonee a giustificare il differimento temporale fra l'incidente e il giorno della denuncia presso le autorità competenti.
- Di conseguenza, anche sotto tale aspetto la decisione di prime cure non può essere messa in discussione.
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Milano n.
10970/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza degli appellanti che vengono quindi condannati ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo sulla base del Controparte_1
vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 10970/2024 del
Tribunale di Milano, pubblicata il 20 dicembre 2024;
- condanna e a Parte_1 Parte_2 Parte_3
rimborsare al le spese di lite che si liquidano Controparte_1
in euro 1.984,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
pagina 10 di 11 - dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, 18 giugno 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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