Articolo 4 della Legge 27 gennaio 2000, n. 12
Articolo 3
Versione
11 febbraio 2000
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2000
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