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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/10/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R . G . 1 0 7 1 8 / 2 0 2 0
RE P U B B L I C A IT A L I A N A In nome del popolo italiano IL TR I B U N A L E O R D I N A R I O D I GE N O V A Prima Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico Dottor LE AN, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa introdotta da rappresentata e assistita dall'Avv. Silvestre Parte_1 del foro di Napoli - attrice- contro
Controparte_1 rappresentata e assistita dall'Avv. Mozzati e dall'Avv. Tomasello del foro di Genova - convenuta –
sulle seguenti conclusioni: come da udienza del 15.4.25
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO:
- che con atto di citazione (nel prosieguo, per Parte_1 brevità, conveniva in giudizio Pt_1 [...]
(nel prosieguo ) allegando: Controparte_1
• di aver stipulato con un contratto per la fornitura di materiale per impianti elettrici, meccanici e idrici sanitari da assicurare presso il cantiere di “Palazzo Callori” in Vignale Monferrato nell'ambito di un appalto pubblico per l'intervento di riqualificazione e adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio stesso;
• che il corrispettivo a corpo previsto contrattualmente tra le parti era pari a euro 380.000 oltre IVA (rectius 380.500, cfr. contratto, doc. 1 art.13);
• che - eseguita la prestazione - emetteva le relative fatture Pt_1 sulla scorta dei Certificati di pagamento emessi da a seguito della contabilità risultante dai SAL;
• che risultava inadempiente al pagamento delle fatture emesse dal dicembre 2019 in poi e specificamente:
- fattura n. 1/248 del 30.12.2019 per euro 81.072,17 (parzialmente pagata);
- fattura n. 1/67 del 26.06.2020 per euro 30.103,97 oltre IVA;
- fattura n. 1 /107 del 27.09.2020 per euro 26.187,00 oltre IVA;
- che dunque chiedeva: Pt_1
a) la risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento di;
b) la condanna di al pagamento delle fatture insolute anche a titolo di arricchimento senza causa oltre interessi;
c) la condanna di al risarcimento dei danni;
- che si costituiva nel presente giudizio, allegando:
• che si era contrattualmente impegnata – tra l'altro - a: Pt_1
- rispettare gli elaborati grafici e progettuali d'appalto e il relativo capitolato tecnico-prestazionale;
- osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- eseguire le attività contrattuali, rispettando il cronoprogramma;
- fornire il prodotto con le relative Schede Tecniche, le Certificazioni CE, i Certificati di Conformità del materiale fornito, i Manuali d'Uso e Manutenzione;
- provvedere allo scarico dei materiali in cantiere secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla custodia dei materiali stessi;
• che risultava inadempiente, in quanto: Pt_1
1. non completava le forniture (non forniva sanitari e i gruppi di continuità c.d. “UPS”);
2. effettuava le forniture in ritardo e/o in grave disallineamento rispetto al cronoprogramma d'appalto;
3. non forniva la documentazione tecnica a corredo della fornitura né custodiva diligentemente il materiale consegnato in cantiere;
▪ che in conseguenza dell'inadempimento di subiva plurimi Pt_1 pregiudizi, tra i quali:
- dover provvedere al completamento delle forniture sostenendo maggiori oneri e spese pari a euro 82.297,74;
- dover rimediare al grave disallineamento nell'andamento dell'appalto sostenendo spese per euro 10.449,76;
- essere soggetta a sua volta all'applicazione delle penali da ritardo da parte della Stazione Appaltante;
▪ che tali conseguenze legittimavano l'eccezione di inadempimento e quindi la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1460 c.c.;
▪ che dunque chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, la risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento di Pt_1 con condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti;
▪ che il giudice licenziava una CTU volta all'accertamento della sussistenza degli inadempimenti lamentati dalla convenuta e all'individuazione delle relative conseguenze;
▪ che precisate le conclusioni e concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, il giudice tratteneva la causa in decisione;
▪ che in merito alle contrapposte domande risolutorie avanzate dalle parti, occorre comparare i rispettivi inadempimenti eccepiti, come emergenti dalle prove raccolte;
▪ che a seguito di detta comparazione, va accolta la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale avanzata da , mentre va respinta la contrapposta domanda avanzata dall'attrice;
▪ che infatti risulta provato il mancato completamento delle forniture da parte di (sub 1). Pt_1
Infatti, il CTU nel proprio elaborato (v. pag. 21 relazione del 29.06.2023), ha accertato che: “Rispetto al contratto di fornitura stipulato per un importo complessivo di € 380.500,00 + IVA, non completa la fornitura prevista a Pt_1 capitolato. A fine 2020 e inizio 2021 le parti, per tramite dei rispettivi avvocati, tentano di addivenire ad un accordo, quantificando la parte di fornitura non effettuata da che verrà presa in carico da in € 46.327,23”. Il CTU fonda le proprie Pt_1 conclusioni sul documento n. 23 di parte convenuta - costituito da un conteggio analitico delle forniture eseguite e di quelle non eseguite - sottoscritto dalla stessa che assume rilievo confessorio ai sensi dell'art. Pt_1
2735 c.c.;
▪ che parte convenuta ha espressamente escluso che detto documento costituisse una consensuale riduzione delle obbligazioni gravanti sull'attrice (cfr. repliche pag. 2), né il tenore letterale del documento consente di concludere in senso novativo, anche in considerazione dell'assenza alcuna esplicita dichiarazione ai fini dell'art. 1230 II co. cc;
▪ che risulta altresì provato il ritardo di nell'esecuzione del Pt_1 contratto (sub 2). Detta conclusione perviene dell'espletata CTU – le cui valutazioni per la loro completezza vengono fatte proprie dallo scrivente – che ha quantificato un ritardo complessivo pari a 184 giorni (CTU relazione 30.1.24 a pag. 10, confermata nella relazione 15.3.24 pag. 6), come di seguito analiticamente descritto;
▪ che infatti il CTU, nel verificare la sussistenza di un ritardo nella consegna delle forniture e della posa in opera delle fornitura, ha suddiviso le voci di capitolato comprese nel contratto di fornitura nelle macrofamiglie utilizzate per la stesura del cronoprogramma (doc. 2 ) e quindi ha comparato le risultanze ai documenti di trasporto del materiale necessario (doc. 11 , Pt_1 elaborando la tabella che segue: Il CTU ha dunque “desunto le date di completamento delle forniture delle macrofamiglie e [ha] calcolato i ritardi nelle forniture. Il ritardo massimo rispetto al cronoprogramma concordato si è riscontrato nella fornitura del materiale per impianto elettrico e TD pari a 90 giorni” (cfr. CTU del 30.01.2024 pagg. 5 e 6, e penultima riga scheda sopra riprodotta).
In tale ritardo il perito d'ufficio ha considerato anche quello relativo alla posa in opera delle forniture di cui al contratto stipulato tra le parti, pur precisando che “la posa di una parte delle forniture non era possibile prima del completamento di lavorazioni non in capo a e considerato il reale andamento del Pt_1 cantiere” (cfr. risposta osservazioni CTP pagg. 4 e 5 relazione 13/04/2024 e cfr. CTU del 30.01.2024 pagg. 11).
E' inoltre condivisibile la stima degli ulteriori 30 giorni di ritardo addebitabili a “per non aver protetto il materiale ove necessario” (cfr. CTU Pt_1 del 30.01.2024 pag. 9) in quanto l'omessa custodia dei materiali ha determinato la necessità di interventi di pulitura e revisione degli stessi.
Infine CTU conclude che: “Vanno inoltre considerati altri elementi che rientravano nel contratto di fornitura, il mancato avviamento del gruppo frigo, la mancata produzione di parte della documentazione, attività non effettuate da e Pt_1 la parte di fornitura stralciata dal contratto come da accordi fra le parti. I costi sostenuti per le voci sono stati riconosciuti a ma hanno comportato un ulteriore ritardo che così stimato: - 10 giorni per l'avviamento gruppo frigo - 44 giorni per la produzione documentale (250 h di lavoro, 8 h al giorno per 5 giorni lavorativi a settimana) - 10 giorni per la mancata fornitura della parte stralciata” (cfr. CTU del 30.01.2024 pag. 10);
▪ che quindi il totale del ritardo imputabile all'attrice è pari a 184 gg (= 90 + 30 + 10 + 44 + 10);
▪ che i descritti inadempimenti imputabili a soprattutto in Pt_1 considerazione dell'anteriorità temporale degli stessi rispetto all'omesso pagamento delle fatture da parte di :
➢ giustificano la sospensione dei pagamenti da parte di , da qualificarsi come legittima eccezione di inadempimento, e ciò a prescindere dalla esatta misura dei controcrediti di quest'ultima (da penali per ritardi e da risarcimento), in allora insuscettibili di analitica quantificazione;
Da ciò consegue il rigetto dalla domanda di risoluzione avanzata da parte attrice sub a);
➢ determinano l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione negoziale avanzata da , dovendosi escludere che gli inadempimenti attorei sopra descritti rivestano “scarsa importanza” ai fini dell'art. 1455 cc. A tal fine va ricordato che l'inadempimento di sub 1) è Pt_1 consistito nella mancata fornitura di circa il 12 materiale (46.000 euro su 380.500) e quello sub 2) in un ritardo di 184 gg su un cronoprogramma di 108 gg (dal 15.7.19 al 31.10.19, cfr. CTU 30.1.24 pag. 6);
▪ che dichiarata la risoluzione contrattuale per inadempimento imputabile all'attrice, occorre quindi quantificare il danno risarcibile da parte dei Pt_1 ed i rapporti di dare e avere tra le odierne parti;
▪ che il ritardo sopra registrato comporta una penale contrattuale complessiva pari a € 36.050 (calcolati come da art. 16 del contratto il quale prevede il pagamento di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo per i primi quindici giorni ed euro 200,00 al giorno per i giorni successivi al quindicesimo); ▪ che detto ciò, va peraltro ricordato che la presenza clausola penale da ritardo esclude la risarcibilità di ulteriori danni discendenti dal ritardo stesso;
▪ che infatti è noto che “L' articolo 1382 del codice civile prevede, infatti, che la clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti sia tenuto a una determinata prestazione, abbia l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore: la funzione della clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore” (Cassazione civile sez. II, 12/01/2024, n. 1285);
▪ che l'art. 16 del contratto non prevede alcuna salvezza del maggior danno (doc. 1 att.);
▪ che conseguentemente non possono essere oggetto di risarcimento ulteriori pregiudizi discendenti dal citato ritardo, e in particolare non è ristorabile il danno lamentato da per effetto dell'applicazione - in danno di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante - di penali da ritardo previste nell'appalto pubblico (cfr. applicazione penale da parte della Stazione appaltante, prod. del 25.3.25);
▪ che vanno invece riconosciute le maggiori spese sostenute da per la fornitura del materiale non consegnato da Pt_1
▪ che in merito a ciò, il CTU ha preliminarmente suddiviso il materiale in sottocategorie (idraulica, elettrica, antincendio, arredo e gruppi di continuità), confrontando il prezzo di cui al computo metrico (allegato al contratto di fornitura) con quanto effettivamente speso da e quindi ha quantificato l'eventuale sovrapprezzo. Circa le parti idrauliche ed elettriche il perito ha evidenziato che il valore risultante dal computo metrico fosse superiore a quanto emergente dai prospetti di cui ai docc. 3A e 3B di e pertanto non ha riconosciuto nulla a . In ordine alle parti antincendio e arredo il CTU ha acclarato che “non sono presenti fatture di acquisto relativamente a queste voci quindi sono stati considerati validi i prezzi preventivati a computo” (cfr. CTU del 29.06.2023 pagg. 26-29).
Il perito ha quindi quantificato e riconosciuto i seguenti importi :
- € 13.939,92 per la fornitura dei gruppi di continuità (cfr. CTU del 29.06.2023 pag. 29, in relazione alla quale il perito precisa che la somma è stata ricavata dalla differenza fra quanto effettivamente pagato e quanto previsto a computo);
- € 1.200,00 a titolo di maggior costo della gestione delle forniture effettuate in urgenza quali la ricerca del fornitore, la gestione della preventivazione, gli ordini e consegne (cfr. CTU del 29.06.2023 pag. 29, in riferimento alle quali il perito precisa di aver valutato l'aggravio come 5 giornate di lavoro con prezzo orario di € 30,00/h);
- € 6.000,00 per spese sostenute per la redazione delle Dichiarazioni di Rispondenza dei quadri inviate alla stazione appaltante nell'integrazione del 13/12/2021 (cfr. CTU del
29.06.2023 pag. 29), precisando che “l'importo menzionato si riferisce alla certificazione dei quadri elettrici, compresi nel contratto di fornitura e non agli impianti […] e ritenendo quindi l'importo preventivato congruo con le attività necessarie alla verifica di quanto realizzato” (cfr. CTU del
30.01.2024 pagg. 11-12)
- € 3.000,00 per l'avviamento del gruppo frigo effettuato da in sostituzione di (cfr. CTU del 29.06.2023 pag. 29); Pt_1
- € 7.200,00 a titolo di maggiori esborsi sostenuti per la produzione documentale quali il piano di manutenzione e il reperimento documentazione materiali pari a 250 ore con costo orario pari a € 28,80 (cfr. CTU del 30.01.2024 pagg. 12-13),
per un totale di Euro 31.339,92 di danni non discendenti dal ritardo;
▪ che è noto che la S.C ha già statuito che l'art. 1383 “non esclude che si possa chiedere (…) nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito” (Cassazione civile sez. I, 23/07/2021, n.21207);
▪ che la domanda sub b) di di pagamento delle fatture emesse va Pt_1 accolta nei limiti di quanto segue;
▪ che infatti l'art. 16 del contratto concluso inter partes prevedeva che ove le penali da ritardo avessero superato il 10% del valore del contratto (380.500), il contratto si sarebbe risolto e nessun corrispettivo sarebbe spettato a anche per le prestazioni già eseguite;
Pt_1 ▪ che la penale da ritardo sopra conteggiata (Euro 36.050) è inferiore al 10% di 380.000, cosicché la conseguenza di detta previsione negoziale non trova applicazione;
▪ che detto ciò, è costante in giurisprudenza l'affermazione del principio per cui la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti alla committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia già giovato (Cass. 16.3.2011, n. 6181; Cass. 30.6.2015, n. 13405 e Cass. 30.10.2018, n. 27640); Nel caso di specie, da quanto già sopra precisato in ordine alla mancata esecuzione delle forniture da parte di e dall'esame del doc. 23, si Pt_1 evince che ha eseguito le forniture di cui al contratto per euro Pt_1
334.172,77 IVA esclusa (= 380.500 - 46.327,23); Da tale ammontare vanno dedotti i seguenti importi: a) euro € 36.050 oltre IVA a titolo di penali contrattuali da ritardo ex art. 16 contratto di fornitura;
b) euro 31.339,92 oltre IVA a titolo di sovraccosti corrisposti da per mancate forniture di Pt_1 nonché sottratti gli importi già corrisposti a da e, in particolare: Pt_1
a) euro 76.100,00 oltre IVA di cui alla fattura n. 149 del 31.07.2019; b) euro 8.133,80 oltre IVA di cui alla fattura n. 225 del 30.11.2019; c) euro 118.337,22 oltre IVA di cui alla fattura n. 248 del 30.12.20191 così da determinare un credito di pari ad euro 64.211,83 oltre IVA Pt_1 comprensivo dell'importo delle garanzie del 5% (euro 16.708,64), calcolate sul complessivo delle forniture eseguite (pari a euro 334.204,44, cfr. CTU
Con 1 La difesa allega che dalla dicitura “RESTA DA INCASSARE 81.072,17” (posta da sulla Pt_1 fattura 248 per Euro 199.409,39 + iva), debba intendersi riferito ad una somma comprensiva mposta, con conseguente maggiorazione (per differenza) dell'importo già riconosciuto da come incassato. L'assunto della convenuta non è provato, mentre avrebbe potuto trovare Pt_1 facile conferma con la produzione della distinta del pagamento parziale, non richiamata in atti né apparentemente prodotta. 30.1.24 pag. 14) oltre interessi legali dalla domanda al saldo, come da tabella riassuntiva di seguito riprodotta;
380.500,00 valore appalto
46.327,23 mancata fornitura 334.172,77 valore fornitura
36.050,00 penali da ritardo 31.339,92 totale danni credito vera al netto di penali e
266.782,85 danni 76.100,00 pagamento
8.133,80 pagamento 118.337,22 pagamento
64.211,83 credito residuo Pt_1
▪ che in presenza di risoluzione negoziale per inadempimento attoreo, le domande risarcitorie attoree sub c) non possono trovare accoglimento, in assenza di condotta illecita imputabile a;
▪ che la reciproca soccombenza (rispettivamente di parte attrice sulla domanda di risoluzione, e di parte convenuta sulla domanda di pagamento delle opere realizzate) comporta la statuizione sulle spese di lite di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona del dott. LE AN, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza eccezione disattese, così decide:
1. dichiara la risoluzione del contratto stipulato inter partes per inadempimento imputabile a parte attrice;
2. condanna Controparte_1 al pagamento in favore di della somma
[...] Parte_1 pari ad Euro 64.211,83 oltre IVA e interessi legali ex art. 5 d.lg. n. 231 del 2002 dalla domanda giudiziale al soddisfo;
3. rigetta le ulteriori domande delle parti;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. pone le spese di CTU già liquidate definitivamente a carico delle parti e in solido tra loro.
Genova, 26 ottobre 2025
Il Giudice
(LE AN)
RE P U B B L I C A IT A L I A N A In nome del popolo italiano IL TR I B U N A L E O R D I N A R I O D I GE N O V A Prima Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico Dottor LE AN, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa introdotta da rappresentata e assistita dall'Avv. Silvestre Parte_1 del foro di Napoli - attrice- contro
Controparte_1 rappresentata e assistita dall'Avv. Mozzati e dall'Avv. Tomasello del foro di Genova - convenuta –
sulle seguenti conclusioni: come da udienza del 15.4.25
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO:
- che con atto di citazione (nel prosieguo, per Parte_1 brevità, conveniva in giudizio Pt_1 [...]
(nel prosieguo ) allegando: Controparte_1
• di aver stipulato con un contratto per la fornitura di materiale per impianti elettrici, meccanici e idrici sanitari da assicurare presso il cantiere di “Palazzo Callori” in Vignale Monferrato nell'ambito di un appalto pubblico per l'intervento di riqualificazione e adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio stesso;
• che il corrispettivo a corpo previsto contrattualmente tra le parti era pari a euro 380.000 oltre IVA (rectius 380.500, cfr. contratto, doc. 1 art.13);
• che - eseguita la prestazione - emetteva le relative fatture Pt_1 sulla scorta dei Certificati di pagamento emessi da a seguito della contabilità risultante dai SAL;
• che risultava inadempiente al pagamento delle fatture emesse dal dicembre 2019 in poi e specificamente:
- fattura n. 1/248 del 30.12.2019 per euro 81.072,17 (parzialmente pagata);
- fattura n. 1/67 del 26.06.2020 per euro 30.103,97 oltre IVA;
- fattura n. 1 /107 del 27.09.2020 per euro 26.187,00 oltre IVA;
- che dunque chiedeva: Pt_1
a) la risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento di;
b) la condanna di al pagamento delle fatture insolute anche a titolo di arricchimento senza causa oltre interessi;
c) la condanna di al risarcimento dei danni;
- che si costituiva nel presente giudizio, allegando:
• che si era contrattualmente impegnata – tra l'altro - a: Pt_1
- rispettare gli elaborati grafici e progettuali d'appalto e il relativo capitolato tecnico-prestazionale;
- osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- eseguire le attività contrattuali, rispettando il cronoprogramma;
- fornire il prodotto con le relative Schede Tecniche, le Certificazioni CE, i Certificati di Conformità del materiale fornito, i Manuali d'Uso e Manutenzione;
- provvedere allo scarico dei materiali in cantiere secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla custodia dei materiali stessi;
• che risultava inadempiente, in quanto: Pt_1
1. non completava le forniture (non forniva sanitari e i gruppi di continuità c.d. “UPS”);
2. effettuava le forniture in ritardo e/o in grave disallineamento rispetto al cronoprogramma d'appalto;
3. non forniva la documentazione tecnica a corredo della fornitura né custodiva diligentemente il materiale consegnato in cantiere;
▪ che in conseguenza dell'inadempimento di subiva plurimi Pt_1 pregiudizi, tra i quali:
- dover provvedere al completamento delle forniture sostenendo maggiori oneri e spese pari a euro 82.297,74;
- dover rimediare al grave disallineamento nell'andamento dell'appalto sostenendo spese per euro 10.449,76;
- essere soggetta a sua volta all'applicazione delle penali da ritardo da parte della Stazione Appaltante;
▪ che tali conseguenze legittimavano l'eccezione di inadempimento e quindi la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1460 c.c.;
▪ che dunque chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, la risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento di Pt_1 con condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti;
▪ che il giudice licenziava una CTU volta all'accertamento della sussistenza degli inadempimenti lamentati dalla convenuta e all'individuazione delle relative conseguenze;
▪ che precisate le conclusioni e concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, il giudice tratteneva la causa in decisione;
▪ che in merito alle contrapposte domande risolutorie avanzate dalle parti, occorre comparare i rispettivi inadempimenti eccepiti, come emergenti dalle prove raccolte;
▪ che a seguito di detta comparazione, va accolta la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale avanzata da , mentre va respinta la contrapposta domanda avanzata dall'attrice;
▪ che infatti risulta provato il mancato completamento delle forniture da parte di (sub 1). Pt_1
Infatti, il CTU nel proprio elaborato (v. pag. 21 relazione del 29.06.2023), ha accertato che: “Rispetto al contratto di fornitura stipulato per un importo complessivo di € 380.500,00 + IVA, non completa la fornitura prevista a Pt_1 capitolato. A fine 2020 e inizio 2021 le parti, per tramite dei rispettivi avvocati, tentano di addivenire ad un accordo, quantificando la parte di fornitura non effettuata da che verrà presa in carico da in € 46.327,23”. Il CTU fonda le proprie Pt_1 conclusioni sul documento n. 23 di parte convenuta - costituito da un conteggio analitico delle forniture eseguite e di quelle non eseguite - sottoscritto dalla stessa che assume rilievo confessorio ai sensi dell'art. Pt_1
2735 c.c.;
▪ che parte convenuta ha espressamente escluso che detto documento costituisse una consensuale riduzione delle obbligazioni gravanti sull'attrice (cfr. repliche pag. 2), né il tenore letterale del documento consente di concludere in senso novativo, anche in considerazione dell'assenza alcuna esplicita dichiarazione ai fini dell'art. 1230 II co. cc;
▪ che risulta altresì provato il ritardo di nell'esecuzione del Pt_1 contratto (sub 2). Detta conclusione perviene dell'espletata CTU – le cui valutazioni per la loro completezza vengono fatte proprie dallo scrivente – che ha quantificato un ritardo complessivo pari a 184 giorni (CTU relazione 30.1.24 a pag. 10, confermata nella relazione 15.3.24 pag. 6), come di seguito analiticamente descritto;
▪ che infatti il CTU, nel verificare la sussistenza di un ritardo nella consegna delle forniture e della posa in opera delle fornitura, ha suddiviso le voci di capitolato comprese nel contratto di fornitura nelle macrofamiglie utilizzate per la stesura del cronoprogramma (doc. 2 ) e quindi ha comparato le risultanze ai documenti di trasporto del materiale necessario (doc. 11 , Pt_1 elaborando la tabella che segue: Il CTU ha dunque “desunto le date di completamento delle forniture delle macrofamiglie e [ha] calcolato i ritardi nelle forniture. Il ritardo massimo rispetto al cronoprogramma concordato si è riscontrato nella fornitura del materiale per impianto elettrico e TD pari a 90 giorni” (cfr. CTU del 30.01.2024 pagg. 5 e 6, e penultima riga scheda sopra riprodotta).
In tale ritardo il perito d'ufficio ha considerato anche quello relativo alla posa in opera delle forniture di cui al contratto stipulato tra le parti, pur precisando che “la posa di una parte delle forniture non era possibile prima del completamento di lavorazioni non in capo a e considerato il reale andamento del Pt_1 cantiere” (cfr. risposta osservazioni CTP pagg. 4 e 5 relazione 13/04/2024 e cfr. CTU del 30.01.2024 pagg. 11).
E' inoltre condivisibile la stima degli ulteriori 30 giorni di ritardo addebitabili a “per non aver protetto il materiale ove necessario” (cfr. CTU Pt_1 del 30.01.2024 pag. 9) in quanto l'omessa custodia dei materiali ha determinato la necessità di interventi di pulitura e revisione degli stessi.
Infine CTU conclude che: “Vanno inoltre considerati altri elementi che rientravano nel contratto di fornitura, il mancato avviamento del gruppo frigo, la mancata produzione di parte della documentazione, attività non effettuate da e Pt_1 la parte di fornitura stralciata dal contratto come da accordi fra le parti. I costi sostenuti per le voci sono stati riconosciuti a ma hanno comportato un ulteriore ritardo che così stimato: - 10 giorni per l'avviamento gruppo frigo - 44 giorni per la produzione documentale (250 h di lavoro, 8 h al giorno per 5 giorni lavorativi a settimana) - 10 giorni per la mancata fornitura della parte stralciata” (cfr. CTU del 30.01.2024 pag. 10);
▪ che quindi il totale del ritardo imputabile all'attrice è pari a 184 gg (= 90 + 30 + 10 + 44 + 10);
▪ che i descritti inadempimenti imputabili a soprattutto in Pt_1 considerazione dell'anteriorità temporale degli stessi rispetto all'omesso pagamento delle fatture da parte di :
➢ giustificano la sospensione dei pagamenti da parte di , da qualificarsi come legittima eccezione di inadempimento, e ciò a prescindere dalla esatta misura dei controcrediti di quest'ultima (da penali per ritardi e da risarcimento), in allora insuscettibili di analitica quantificazione;
Da ciò consegue il rigetto dalla domanda di risoluzione avanzata da parte attrice sub a);
➢ determinano l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione negoziale avanzata da , dovendosi escludere che gli inadempimenti attorei sopra descritti rivestano “scarsa importanza” ai fini dell'art. 1455 cc. A tal fine va ricordato che l'inadempimento di sub 1) è Pt_1 consistito nella mancata fornitura di circa il 12 materiale (46.000 euro su 380.500) e quello sub 2) in un ritardo di 184 gg su un cronoprogramma di 108 gg (dal 15.7.19 al 31.10.19, cfr. CTU 30.1.24 pag. 6);
▪ che dichiarata la risoluzione contrattuale per inadempimento imputabile all'attrice, occorre quindi quantificare il danno risarcibile da parte dei Pt_1 ed i rapporti di dare e avere tra le odierne parti;
▪ che il ritardo sopra registrato comporta una penale contrattuale complessiva pari a € 36.050 (calcolati come da art. 16 del contratto il quale prevede il pagamento di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo per i primi quindici giorni ed euro 200,00 al giorno per i giorni successivi al quindicesimo); ▪ che detto ciò, va peraltro ricordato che la presenza clausola penale da ritardo esclude la risarcibilità di ulteriori danni discendenti dal ritardo stesso;
▪ che infatti è noto che “L' articolo 1382 del codice civile prevede, infatti, che la clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti sia tenuto a una determinata prestazione, abbia l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore: la funzione della clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore” (Cassazione civile sez. II, 12/01/2024, n. 1285);
▪ che l'art. 16 del contratto non prevede alcuna salvezza del maggior danno (doc. 1 att.);
▪ che conseguentemente non possono essere oggetto di risarcimento ulteriori pregiudizi discendenti dal citato ritardo, e in particolare non è ristorabile il danno lamentato da per effetto dell'applicazione - in danno di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante - di penali da ritardo previste nell'appalto pubblico (cfr. applicazione penale da parte della Stazione appaltante, prod. del 25.3.25);
▪ che vanno invece riconosciute le maggiori spese sostenute da per la fornitura del materiale non consegnato da Pt_1
▪ che in merito a ciò, il CTU ha preliminarmente suddiviso il materiale in sottocategorie (idraulica, elettrica, antincendio, arredo e gruppi di continuità), confrontando il prezzo di cui al computo metrico (allegato al contratto di fornitura) con quanto effettivamente speso da e quindi ha quantificato l'eventuale sovrapprezzo. Circa le parti idrauliche ed elettriche il perito ha evidenziato che il valore risultante dal computo metrico fosse superiore a quanto emergente dai prospetti di cui ai docc. 3A e 3B di e pertanto non ha riconosciuto nulla a . In ordine alle parti antincendio e arredo il CTU ha acclarato che “non sono presenti fatture di acquisto relativamente a queste voci quindi sono stati considerati validi i prezzi preventivati a computo” (cfr. CTU del 29.06.2023 pagg. 26-29).
Il perito ha quindi quantificato e riconosciuto i seguenti importi :
- € 13.939,92 per la fornitura dei gruppi di continuità (cfr. CTU del 29.06.2023 pag. 29, in relazione alla quale il perito precisa che la somma è stata ricavata dalla differenza fra quanto effettivamente pagato e quanto previsto a computo);
- € 1.200,00 a titolo di maggior costo della gestione delle forniture effettuate in urgenza quali la ricerca del fornitore, la gestione della preventivazione, gli ordini e consegne (cfr. CTU del 29.06.2023 pag. 29, in riferimento alle quali il perito precisa di aver valutato l'aggravio come 5 giornate di lavoro con prezzo orario di € 30,00/h);
- € 6.000,00 per spese sostenute per la redazione delle Dichiarazioni di Rispondenza dei quadri inviate alla stazione appaltante nell'integrazione del 13/12/2021 (cfr. CTU del
29.06.2023 pag. 29), precisando che “l'importo menzionato si riferisce alla certificazione dei quadri elettrici, compresi nel contratto di fornitura e non agli impianti […] e ritenendo quindi l'importo preventivato congruo con le attività necessarie alla verifica di quanto realizzato” (cfr. CTU del
30.01.2024 pagg. 11-12)
- € 3.000,00 per l'avviamento del gruppo frigo effettuato da in sostituzione di (cfr. CTU del 29.06.2023 pag. 29); Pt_1
- € 7.200,00 a titolo di maggiori esborsi sostenuti per la produzione documentale quali il piano di manutenzione e il reperimento documentazione materiali pari a 250 ore con costo orario pari a € 28,80 (cfr. CTU del 30.01.2024 pagg. 12-13),
per un totale di Euro 31.339,92 di danni non discendenti dal ritardo;
▪ che è noto che la S.C ha già statuito che l'art. 1383 “non esclude che si possa chiedere (…) nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito” (Cassazione civile sez. I, 23/07/2021, n.21207);
▪ che la domanda sub b) di di pagamento delle fatture emesse va Pt_1 accolta nei limiti di quanto segue;
▪ che infatti l'art. 16 del contratto concluso inter partes prevedeva che ove le penali da ritardo avessero superato il 10% del valore del contratto (380.500), il contratto si sarebbe risolto e nessun corrispettivo sarebbe spettato a anche per le prestazioni già eseguite;
Pt_1 ▪ che la penale da ritardo sopra conteggiata (Euro 36.050) è inferiore al 10% di 380.000, cosicché la conseguenza di detta previsione negoziale non trova applicazione;
▪ che detto ciò, è costante in giurisprudenza l'affermazione del principio per cui la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti alla committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia già giovato (Cass. 16.3.2011, n. 6181; Cass. 30.6.2015, n. 13405 e Cass. 30.10.2018, n. 27640); Nel caso di specie, da quanto già sopra precisato in ordine alla mancata esecuzione delle forniture da parte di e dall'esame del doc. 23, si Pt_1 evince che ha eseguito le forniture di cui al contratto per euro Pt_1
334.172,77 IVA esclusa (= 380.500 - 46.327,23); Da tale ammontare vanno dedotti i seguenti importi: a) euro € 36.050 oltre IVA a titolo di penali contrattuali da ritardo ex art. 16 contratto di fornitura;
b) euro 31.339,92 oltre IVA a titolo di sovraccosti corrisposti da per mancate forniture di Pt_1 nonché sottratti gli importi già corrisposti a da e, in particolare: Pt_1
a) euro 76.100,00 oltre IVA di cui alla fattura n. 149 del 31.07.2019; b) euro 8.133,80 oltre IVA di cui alla fattura n. 225 del 30.11.2019; c) euro 118.337,22 oltre IVA di cui alla fattura n. 248 del 30.12.20191 così da determinare un credito di pari ad euro 64.211,83 oltre IVA Pt_1 comprensivo dell'importo delle garanzie del 5% (euro 16.708,64), calcolate sul complessivo delle forniture eseguite (pari a euro 334.204,44, cfr. CTU
Con 1 La difesa allega che dalla dicitura “RESTA DA INCASSARE 81.072,17” (posta da sulla Pt_1 fattura 248 per Euro 199.409,39 + iva), debba intendersi riferito ad una somma comprensiva mposta, con conseguente maggiorazione (per differenza) dell'importo già riconosciuto da come incassato. L'assunto della convenuta non è provato, mentre avrebbe potuto trovare Pt_1 facile conferma con la produzione della distinta del pagamento parziale, non richiamata in atti né apparentemente prodotta. 30.1.24 pag. 14) oltre interessi legali dalla domanda al saldo, come da tabella riassuntiva di seguito riprodotta;
380.500,00 valore appalto
46.327,23 mancata fornitura 334.172,77 valore fornitura
36.050,00 penali da ritardo 31.339,92 totale danni credito vera al netto di penali e
266.782,85 danni 76.100,00 pagamento
8.133,80 pagamento 118.337,22 pagamento
64.211,83 credito residuo Pt_1
▪ che in presenza di risoluzione negoziale per inadempimento attoreo, le domande risarcitorie attoree sub c) non possono trovare accoglimento, in assenza di condotta illecita imputabile a;
▪ che la reciproca soccombenza (rispettivamente di parte attrice sulla domanda di risoluzione, e di parte convenuta sulla domanda di pagamento delle opere realizzate) comporta la statuizione sulle spese di lite di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona del dott. LE AN, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza eccezione disattese, così decide:
1. dichiara la risoluzione del contratto stipulato inter partes per inadempimento imputabile a parte attrice;
2. condanna Controparte_1 al pagamento in favore di della somma
[...] Parte_1 pari ad Euro 64.211,83 oltre IVA e interessi legali ex art. 5 d.lg. n. 231 del 2002 dalla domanda giudiziale al soddisfo;
3. rigetta le ulteriori domande delle parti;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. pone le spese di CTU già liquidate definitivamente a carico delle parti e in solido tra loro.
Genova, 26 ottobre 2025
Il Giudice
(LE AN)