Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2311 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott. Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2311/2024 R.G. promossa da
, c.f.: nata a [...] il [...], residente (Siena) Parte_1 C.F._1 Piano dei Mantellini n. 40 ;
( nato a [...] il [...], residente (Siena) Controparte_1 CodiceFiscale_2 Piano dei Mantellini n. 40; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Guarini del Foro di Siena c.f.
ed elettivamente domiciliati presso lo Studio della stessa in Siena Via C.F._3 Camollia n. 83 giusta delega in calce al ricorso RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.12.2024 e chiedevano Parte_1 Controparte_1 l'omologa della separazione personale e assumevano : - di aver contratto matrimonio concordatario in data 29.04.2006 a VO DE;
- che dalla loro unione sono nati i figli, nato a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_1 Persona_2 28.03.2008;
- che la casa coniugale sita in Siena Piano dei Mantellini n. 40 e' di proprieta' del Sig. ; che la convivenza era divenuta impossibile così che le parti si erano determinate CP_1 alla separazione .
Chiedevano pertanto omologarsi la separazione alle seguenti condizioni
1.coniugi vivranno separatamente e liberi ciascuno di fissare ove ri-terranno opportuno la propria 1finché i fi-gli non avranno raggiunto la maggiore età.
2. La casa familiare di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà abitata dallo stesso CP_1 insieme ai figli.
3. La Sig.ra si trasferirà in una casa in affitto in Siena Via San Marco 81- Parte_1 int.
8. Ad oggi il canone di affitto concordato e' pari ad euro 900,00. Il Sig. si CP_1 impegna, per il prossimo futuro, a pagare alla Sig.ra la meta' del canone di affitto e Pt_1 pertanto, ad oggi, versera' alla Sig.ra la somma di euro 450,00 mensili (Tale somma Pt_1 sara' soggetta ad aggiornamento ISTAT).
4. I Figli rimarranno affidati ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. così come modificato dalla L. 54/2006, in modo da consentire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi, nonché di con- servare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
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5. Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
6. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita dei figli con entrambi i genitori, questi potranno averli e tenerli con sé quando desiderano, previo accordo con l'altro genitore ed in tendenziale pari misura, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi dei ragazzi.
7. In caso di eventuale disaccordo i genitori si atterranno quantomeno alle condizioni minime, meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore:
- weekend alternati: i figli trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
staranno con il padre e la madre a settimane alterne dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì mat-tina, qualora questo non crei disagio ai ragazzi;
- frequentazione infrasettimanale: i genitori terranno con sé i figli orientativamente dal lunedì al mercoledì e dal mercoledì al venerdì;
- vacanze natalizie: durante queste i genitori terranno con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali: durante queste i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa ad anni alterni;
- i figli trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno dei medesimi verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei figli tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio pernotto;
- vacanze estive: durante queste i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 4 settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
- Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei fi-gli presso l'uno o l'altro dei genitori;
- facoltativamente per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre e per una settimana consecutiva con la madre, i quali comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con al-meno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze, etc.).
8. I coniugi danno atto che tali previsioni hanno natura meramente indicativa e, se di comune accordo, potranno modificarle, tenendo sempre presente l'esclusivo interesse morale e materiale dei figli nonché i loro desideri e le loro inclinazioni.
9. Ciascun genitore dovrà ritenere primario il diritto dei figli ad avere il più ampio, sereno, gratificante e non colpevolizzante rapporto con l'altra figura genitoriale e, conseguentemente, entrambi i geni-tori dovranno collaborare per favorire nei figli l'affetto ed il rispetto verso ciascun genitore. I genitori si impegnano reciprocamente ad inserire i figli in eventuali nuovi nuclei familiari che si dovessero costituire con gradualità e nel rispetto dei tempi dei ragazzi. I geni-tori dovranno comunque reciprocamente comunicarsi ogni notizia che sia ritenuta utile per l'educazione, la formazione e la salute dei figli e dovranno, sempre e comunque, consultarsi preventivamente prima di prendere qualunque decisione che coinvolga la serenità degli stessi.
10. I genitori si impegnano affinché i figli continuino ad avere rapporti regolari con tutti i nonni e le rispettive famiglie di origine, che continueranno a frequentare con visite regolari.
11. Poiché i figli, allo stato, trascorreranno identici giorni con la madre e con il padre, i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli, mantenendolo durante il periodo di loro competenza.
12. Per quanto riguarda le spese straordinarie, le parti convengono la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Pagina 2 13. Il motociclo tg. FF83681 e l'autovettura Ford tg. GB205AA intestati alla Sig.ra Parte_1 ma acquistato dal Sig. saranno utilizzati dai figli pertanto le spese di
[...] Controparte_1 bollo e assicurazione verranno pagati interamente dalla Sig.ra mentre le spese di Pt_1 carburante dal Sig. CP_1
14. I coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare e definire i loro rapporti patrimoniali. Quanto depositato sui conti correnti accesi da ciascuno dei coniugi rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari.
15. I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti.
16. I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili, dei regali di nozze e di ogni altro bene acquistato in costanza di matrimonio dichiarando cessata ogni comunione eventualmente derivata dal matrimonio.
17. I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivate dalla comunione legale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo.
18. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli dei figli ed alla possibilità per ciascuno di essi di portare i figli all'estero nei rispettivi pe-riodi di vacanza.
19. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, riservandosi di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione, ai sen-si dell'art. 155-ter c.c. e artt. 710 e 711, V comma, c.p.c.
20. Oltre al rispetto di ogni regola giuridica, i coniugi riconoscono e si impegnano in modo assolutamente volontario e reciproco a rispetta-re le seguenti regole morali: 1) pur condividendo l'opportunità ad addivenire alla separazione personale consensuale, i coniugi riconoscono il corretto reciproco comportamento come un dovere morale, oltre che giuridico e si impegnano a rispettarlo in ogni circostanza;
2) i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere tra loro un sereno e civile dialogo, an-che dopo la separazione. 21. Le spese legali sono integralmente compensate. Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione. Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse dei figli minori. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 5.3.2025
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data 29.4.2006 con atto trascritto al n. 6 parte II serie A dei registri del Comune di VO DE (SI) per l'anno 2006
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di VO DE Murlo di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 21.3.2025 Il Presidente
Pagina 3 Paolo Bernardini Il Giudice est Marianna Serrao Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi
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