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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/10/2025, n. 7778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7778 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33260 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
Maio del Foro di Milano, presso lo studio del quale a Bresso (MI), via Vittorio Veneto n. 107, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Giulio Mantegazzini, presso lo CP_1 P.IVA_2 studio del quale a Milano, via Lorenteggio n. 45, ha eletto domicilio, come da procura gli agli atti;
-convenuta opposta-
Conclusioni: come da fogli di precisazione delle conclusioni che s'intendono ivi richiamati.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 9759/2024 del 12.07.2024 dell'importo di euro 148.000,00 emesso a favore di a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle opere subappaltate di CP_1 riqualificazione di tre centrali termiche situate a Bareggio via Alessandro Manzoni n. 19.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) la Parte_1 subappaltatrice consegnò e installò materiale non conforme alle caratteristiche tecniche pattuite nel contratto e, difatti, operò un deprezzamento di euro 52.623,80 rispetto all'importo concordato;
b) non consegnò nemmeno la documentazione prevista dalla legge per la regolarizzazione CP_1 degli impianti termici ed elettrici realizzati, ossia schede tecniche, prove di tenuta gas, dichiarazioni di conformità, attestazione di prima messa in esercizio, dichiarazione conformità canna fumaria, copia certificati INAIL;
tale circostanza non consente alla committente di mettere in funzione gli impianti;
c) il credito azionato nella procedura monitoria non è neanche esigibile, in quanto la parte
1 opposta non consegnò alla sub committente tutta la documentazione inerente alla regolarità retributiva, contributiva e previdenziale dei lavoratori impiegati, prevista nella clausola 5.6. del contratto di subappalto (DURC, LUL, buste paga lavoratori e copia bonifici di pagamento, copia polizza assicurativa, dichiarazione di manleva); d) per le ragioni elencate, la sub committente
[...] sospese il pagamento del corrispettivo a norma dell'art. 1460 c.c. con Parte_1 conseguente risoluzione di diritto del contratto in forza dell'art. 1456 c.c. e delle clausole 3, 5.6,
5.7., 5.8, 7, 9 e 10.
Si è regolarmente costituita in giudizio, in data 26.11.2024, deducendo, in sintesi, che: CP_1
a) la sub committente autorizzò l'installazione della fornitura degli apparecchi Baxi in sostituzione di quelli previsti nel contratto e le opere subappaltate vennero ultimate nel rispetto del termine concordato del 15.10.2023; b) in ogni caso, la società opposta è decaduta dalla domanda di garanzia per vizi e difformità, avendo contestato la difformità dopo sessanta giorni, in violazione del disposto dell'art. 1667 c.c.; c) in data 23.10.2023, la subappaltatrice inoltro a mezzo PEC a
[...] tutta la documentazione richiesta e prescritta;
d) l'assenza di inadempimenti Parte_1 ascrivibili alla subappaltatrice esclude, altersì, la sussistenza dei presupposti per risoluzione del contratto.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 cpc - è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono state rigettate le prove costituende articolate e, da ultimo, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società in qualità di subappaltatore, ha agito in giudizio, sin dalla procedura CP_1 monitoria, per ottenere il pagamento della fattura n. 2923 del 6.10.2023 dell'importo di euro
53.280,00 inerente al primo SAL e della fattura n. 624 del 14.02.2024 dell'importo di euro
94.720,00 a titolo di saldo del corrispettivo.
La società ingiungente opposta, in qualità di attore in senso sostanziale, ha fornito la prova della fonte negoziale, rappresentata dal contratto di subappalto concluso con l'appaltatore
[...] in data 3.08.2023, avente ad oggetto la riqualificazione di tre centrali Parte_1 termiche situate a Bareggio, via Alessandro Manzoni 19, di proprietà del committente principale.
La società opponente non ha contestato, a norma dell'art. 115 c.p.c., la fonte negoziale, né la qualificazione dello stesso come contratto di subappalto, né il completamento dell'opera
2 subappaltata, ma ha chiesto di accertare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., eccependo di aver sospeso, a norma dell'art. 1460 comma 2 c.c., il pagamento - peraltro dell'intero corrispettivo contrattuale (convenuto a corpo, come da clausola 3 del contratto, per la somma di euro 148.000.00)
- sia a causa dell'installazione di materiale non idoneo, né equivalente alle caratteristiche tecniche pattuite nel contratti, sia per l'omessa consegna della documentazione prevista dalla legge per la regolarizzazione degli impianti termici ed elettrici realizzati nonché della documentazione contrattuale sulla regolarità retributiva, contributiva e previdenziale dei lavoratori.
Quanto alla sospensione del pagamento per difformità del materiale posato dal subappaltatore, dal fatto non contestato del completamento dell'opera subappaltata e dalla natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto, discende che la sorte di detto contratto - anche se autonomo in quanto il committente non ha azione diretta nei confronti del subappaltatore e quest'ultimo, parimenti, non può chiedere il pagamento del corrispettivo al committente originario – è, comunque, condizionata a quella del contratto principale, di guisa che, con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore,
l'accettazione con o senza riserve dell'appaltatore, resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l'opera senza riserve.
Nello specifico, fino a quando il committente originario non ha denunciato vizi o difformità dell'opera all'appaltatore, quest'ultimo non ha interesse ad agire nei confronti del subappaltatore e, conseguentemente, in difetto della condizione dell'azione, non può chiedere alcuna condanna al risarcimento dei danni, né sospendere il pagamento del corrispettivo, in quanto si tratterebbe di condotta contraria al principio di buona fede ex art. 1460 comma 2 c.c. (Sez. 2 -, Ordinanza n.
24717 del 08/10/2018 (Rv. 650661 - 01) e (Sez. 1, Sentenza n. 26686 del 18/12/2014 (Rv. 634409 -
01)
Occorre specificare che il difetto di interesse della domanda di regresso ex lege ex art. 1670 c.c. prescinde dalla articolazione o meno dell'eccezione di decadenza e prescrizione – eccezioni in senso stretto – ma afferisce alla mancanza del diritto in capo all'appaltatore di riversare sul subappaltatore, in assenza di contestazioni sull'opera da parte del committente principale, delle conseguenza dannose discendenti dal rapporto originario di appalto (quali la riduzione di corrispettivo, il risarcimento dei danni etc.).
In altri termini, l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di problematiche dell'opera, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva.
3 Dalla mancanza di prova di contestazioni da parte del committente principale, discende che il sub committente e appaltatore non aveva interesse ad agire, neppure in via di eccezione riconvenzionale, nei confronti del subappaltatore CP_1
Nello specifico, ha omesso di allegare specificatamente, prima Parte_1 ancora di provare, di aver ricevuto contestazioni o denunce da parte della committente principale sia in ordine ai materiali installati sia in ordine all'impossibilità di “mettere in funzione gli impianti”.
Parimenti, nessun valore probatorio, sempre sotto il profilo dell'interesse ad agire dell'appaltatore, può rinvenirsi nella e-mail, proveniente peraltro dall'indirizzo e-mail dell'opposta, nella quale si dà atto del deprezzamento applicato della direzione dei lavori ai materiali installati.
Si ricorda, difatti, che quest'ultimo è solo un tecnico che svolge funzioni di controllo per conto del committente, ma non ne ha la rappresentanza e non può, pertanto, effettuare, in suo nome e per suo conto, manifestazioni di volontà giuridicamente rilevanti, in assenza di prova del conferimento del relativo potere.
Quanto all'eccezione sulla omessa consegna della documentazione prevista dalla legge per la
“regolarizzazione degli impianti termici ed elettrici”, si evidenzia nuovamente che il funzionamento degli impianti è fatto incontroverso, stante la mancanza di prova di contestazioni ricevute dal committente principale, unico soggetto a beneficio del quale vennero realizzate le opere impiantistiche.
Peraltro, la allegazione sulla mancanza di documentazione per la regolarizzazione degli impianti è del tutto contrastante con il fatto - da considerarsi dimostrato, come già evidenziato, dall'assenza di contestazioni del committente principale - dell'effettivo funzionamento delle centrali termiche.
Quanto all'eccezione sulla omessa consegna della documentazione afferente alla regolarità “dal punto di vista retributivo, contributivo e previdenziale”, pur tralasciando di considerare la genericità della eccezione, da un lato, parte opposta ha prodotto tale documentazione con la comparsa di costituzione e risposta (doc. 6 fasc. opposta); dall'altro, Parte_1 ha omesso di contestare specificatamente tali prove precostituite.
[...]
Sulla base di tali allegazioni sull'assenza di un inadempimento ascrivibile alla società subappaltatrice deve rigettarsi, a fortiori, la domanda dichiarativa di risoluzione del CP_1 contratto invocata a norma dell'art. 1456 c.c.
2. In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione con conseguenza conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in relazione all'importo del decreto ingiuntivo (euro 148.000,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di
4 riferimento, alla luce della natura documentale della causa e del tenore degli scritti conclusivi, mera ripetizione del contenuto degli atti già depositati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9759/2024 del 12.07.2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese
[...] generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
Maio del Foro di Milano, presso lo studio del quale a Bresso (MI), via Vittorio Veneto n. 107, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Giulio Mantegazzini, presso lo CP_1 P.IVA_2 studio del quale a Milano, via Lorenteggio n. 45, ha eletto domicilio, come da procura gli agli atti;
-convenuta opposta-
Conclusioni: come da fogli di precisazione delle conclusioni che s'intendono ivi richiamati.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 9759/2024 del 12.07.2024 dell'importo di euro 148.000,00 emesso a favore di a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle opere subappaltate di CP_1 riqualificazione di tre centrali termiche situate a Bareggio via Alessandro Manzoni n. 19.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) la Parte_1 subappaltatrice consegnò e installò materiale non conforme alle caratteristiche tecniche pattuite nel contratto e, difatti, operò un deprezzamento di euro 52.623,80 rispetto all'importo concordato;
b) non consegnò nemmeno la documentazione prevista dalla legge per la regolarizzazione CP_1 degli impianti termici ed elettrici realizzati, ossia schede tecniche, prove di tenuta gas, dichiarazioni di conformità, attestazione di prima messa in esercizio, dichiarazione conformità canna fumaria, copia certificati INAIL;
tale circostanza non consente alla committente di mettere in funzione gli impianti;
c) il credito azionato nella procedura monitoria non è neanche esigibile, in quanto la parte
1 opposta non consegnò alla sub committente tutta la documentazione inerente alla regolarità retributiva, contributiva e previdenziale dei lavoratori impiegati, prevista nella clausola 5.6. del contratto di subappalto (DURC, LUL, buste paga lavoratori e copia bonifici di pagamento, copia polizza assicurativa, dichiarazione di manleva); d) per le ragioni elencate, la sub committente
[...] sospese il pagamento del corrispettivo a norma dell'art. 1460 c.c. con Parte_1 conseguente risoluzione di diritto del contratto in forza dell'art. 1456 c.c. e delle clausole 3, 5.6,
5.7., 5.8, 7, 9 e 10.
Si è regolarmente costituita in giudizio, in data 26.11.2024, deducendo, in sintesi, che: CP_1
a) la sub committente autorizzò l'installazione della fornitura degli apparecchi Baxi in sostituzione di quelli previsti nel contratto e le opere subappaltate vennero ultimate nel rispetto del termine concordato del 15.10.2023; b) in ogni caso, la società opposta è decaduta dalla domanda di garanzia per vizi e difformità, avendo contestato la difformità dopo sessanta giorni, in violazione del disposto dell'art. 1667 c.c.; c) in data 23.10.2023, la subappaltatrice inoltro a mezzo PEC a
[...] tutta la documentazione richiesta e prescritta;
d) l'assenza di inadempimenti Parte_1 ascrivibili alla subappaltatrice esclude, altersì, la sussistenza dei presupposti per risoluzione del contratto.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 cpc - è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono state rigettate le prove costituende articolate e, da ultimo, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società in qualità di subappaltatore, ha agito in giudizio, sin dalla procedura CP_1 monitoria, per ottenere il pagamento della fattura n. 2923 del 6.10.2023 dell'importo di euro
53.280,00 inerente al primo SAL e della fattura n. 624 del 14.02.2024 dell'importo di euro
94.720,00 a titolo di saldo del corrispettivo.
La società ingiungente opposta, in qualità di attore in senso sostanziale, ha fornito la prova della fonte negoziale, rappresentata dal contratto di subappalto concluso con l'appaltatore
[...] in data 3.08.2023, avente ad oggetto la riqualificazione di tre centrali Parte_1 termiche situate a Bareggio, via Alessandro Manzoni 19, di proprietà del committente principale.
La società opponente non ha contestato, a norma dell'art. 115 c.p.c., la fonte negoziale, né la qualificazione dello stesso come contratto di subappalto, né il completamento dell'opera
2 subappaltata, ma ha chiesto di accertare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., eccependo di aver sospeso, a norma dell'art. 1460 comma 2 c.c., il pagamento - peraltro dell'intero corrispettivo contrattuale (convenuto a corpo, come da clausola 3 del contratto, per la somma di euro 148.000.00)
- sia a causa dell'installazione di materiale non idoneo, né equivalente alle caratteristiche tecniche pattuite nel contratti, sia per l'omessa consegna della documentazione prevista dalla legge per la regolarizzazione degli impianti termici ed elettrici realizzati nonché della documentazione contrattuale sulla regolarità retributiva, contributiva e previdenziale dei lavoratori.
Quanto alla sospensione del pagamento per difformità del materiale posato dal subappaltatore, dal fatto non contestato del completamento dell'opera subappaltata e dalla natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto, discende che la sorte di detto contratto - anche se autonomo in quanto il committente non ha azione diretta nei confronti del subappaltatore e quest'ultimo, parimenti, non può chiedere il pagamento del corrispettivo al committente originario – è, comunque, condizionata a quella del contratto principale, di guisa che, con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore,
l'accettazione con o senza riserve dell'appaltatore, resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l'opera senza riserve.
Nello specifico, fino a quando il committente originario non ha denunciato vizi o difformità dell'opera all'appaltatore, quest'ultimo non ha interesse ad agire nei confronti del subappaltatore e, conseguentemente, in difetto della condizione dell'azione, non può chiedere alcuna condanna al risarcimento dei danni, né sospendere il pagamento del corrispettivo, in quanto si tratterebbe di condotta contraria al principio di buona fede ex art. 1460 comma 2 c.c. (Sez. 2 -, Ordinanza n.
24717 del 08/10/2018 (Rv. 650661 - 01) e (Sez. 1, Sentenza n. 26686 del 18/12/2014 (Rv. 634409 -
01)
Occorre specificare che il difetto di interesse della domanda di regresso ex lege ex art. 1670 c.c. prescinde dalla articolazione o meno dell'eccezione di decadenza e prescrizione – eccezioni in senso stretto – ma afferisce alla mancanza del diritto in capo all'appaltatore di riversare sul subappaltatore, in assenza di contestazioni sull'opera da parte del committente principale, delle conseguenza dannose discendenti dal rapporto originario di appalto (quali la riduzione di corrispettivo, il risarcimento dei danni etc.).
In altri termini, l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di problematiche dell'opera, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva.
3 Dalla mancanza di prova di contestazioni da parte del committente principale, discende che il sub committente e appaltatore non aveva interesse ad agire, neppure in via di eccezione riconvenzionale, nei confronti del subappaltatore CP_1
Nello specifico, ha omesso di allegare specificatamente, prima Parte_1 ancora di provare, di aver ricevuto contestazioni o denunce da parte della committente principale sia in ordine ai materiali installati sia in ordine all'impossibilità di “mettere in funzione gli impianti”.
Parimenti, nessun valore probatorio, sempre sotto il profilo dell'interesse ad agire dell'appaltatore, può rinvenirsi nella e-mail, proveniente peraltro dall'indirizzo e-mail dell'opposta, nella quale si dà atto del deprezzamento applicato della direzione dei lavori ai materiali installati.
Si ricorda, difatti, che quest'ultimo è solo un tecnico che svolge funzioni di controllo per conto del committente, ma non ne ha la rappresentanza e non può, pertanto, effettuare, in suo nome e per suo conto, manifestazioni di volontà giuridicamente rilevanti, in assenza di prova del conferimento del relativo potere.
Quanto all'eccezione sulla omessa consegna della documentazione prevista dalla legge per la
“regolarizzazione degli impianti termici ed elettrici”, si evidenzia nuovamente che il funzionamento degli impianti è fatto incontroverso, stante la mancanza di prova di contestazioni ricevute dal committente principale, unico soggetto a beneficio del quale vennero realizzate le opere impiantistiche.
Peraltro, la allegazione sulla mancanza di documentazione per la regolarizzazione degli impianti è del tutto contrastante con il fatto - da considerarsi dimostrato, come già evidenziato, dall'assenza di contestazioni del committente principale - dell'effettivo funzionamento delle centrali termiche.
Quanto all'eccezione sulla omessa consegna della documentazione afferente alla regolarità “dal punto di vista retributivo, contributivo e previdenziale”, pur tralasciando di considerare la genericità della eccezione, da un lato, parte opposta ha prodotto tale documentazione con la comparsa di costituzione e risposta (doc. 6 fasc. opposta); dall'altro, Parte_1 ha omesso di contestare specificatamente tali prove precostituite.
[...]
Sulla base di tali allegazioni sull'assenza di un inadempimento ascrivibile alla società subappaltatrice deve rigettarsi, a fortiori, la domanda dichiarativa di risoluzione del CP_1 contratto invocata a norma dell'art. 1456 c.c.
2. In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione con conseguenza conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in relazione all'importo del decreto ingiuntivo (euro 148.000,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di
4 riferimento, alla luce della natura documentale della causa e del tenore degli scritti conclusivi, mera ripetizione del contenuto degli atti già depositati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9759/2024 del 12.07.2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese
[...] generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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