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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/10/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa UE GA ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 630 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, trattenuta in decisione il 17 aprile 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
nuova denominazione di in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume;
Attrice
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Amato;
Controparte_1
Convenuto avente ad oggetto: pagamento somme e interessi – cessione crediti – somministrazione;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17 aprile 2025;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (poi ha Parte_2 Parte_1 convenuto in giudizio il al fine di ottenere la condanna dell'ente al pagamento di Controparte_1 crediti dei quali è divenuta titolare in forza di contratti di cessione pro soluto da EN Energia s.p.a. ed
EN Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., portati da fatture emesse nel periodo compreso fra l'anno 2012
e l'anno 2017, aventi titolo in contratti di somministrazione per la fornitura di gas ed energia elettrica.
La società attrice ha chiesto la condanna al pagamento della sorte capitale portata dalle fatture allegate, inizialmente quantificata in euro 101.548,85, oltre interessi di mora ex artt. 2 e 5 del d.lvo n. 231 del
2002, interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale e, alla data della notifica della citazione, scaduti da oltre sei mesi, nonché al pagamento della somma di euro 40,00 per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale azionata ex art. 6 comma 2 del d.lvo n. 231 del 2002 e quantificata in euro 12.000; ha poi chiesto la condanna del convenuto al pagamento della CP_1
pagina 1 di 12 somma di euro 10.303,89 a titolo di ulteriori interessi di mora in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti ulteriori portati da fatture pure oggetto di cessione pro CP_1 soluto da EN Energia s.p.a. ed EN Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., interessi di mora già fatturati nelle note di debito allegate, oltre agli interessi anatocistici ed alla somma di euro 40,00 dovuta ex art. 6 del d.lvo n. 231 del 2002 per ciascuna fattura pagata in ritardo.
Ha concluso rassegnando le conclusioni di seguito riportate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del dei Parte_2 Controparte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento in Controparte_1 favore di Parte_2
I. € 101.548,85 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 3;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
- determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza sopra indicata e riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
- nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal
d.lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dalla data della notifica del presente atto;
IV. € 12.000,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle predette fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 10.303,89 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_1 insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
pagina 2 di 12 VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note di Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
- nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal
d.lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dalla data della notifica del presente atto;
VII. € 10.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 271 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note di CP_1
Debito;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2 CP_1
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2 [...] per: Parte_2
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n. 192/12 e
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal
d.lgs. n. 192/12 e
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n.
192/12, in relazione alla sorte capitale;
pagina 3 di 12 - importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti CP_1 diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note di Debito:
nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal
d.lgs. n. 192/12 e
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n.
192/12, in relazione a fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note di Debito;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n.
192/12, in relazione alle ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato dal
CP_1
• IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui il dovesse CP_1 sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1 Controparte_1 favore di per capitale, interessi e rivalutazione monetaria del Parte_3 dovuto a saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”, con vittoria di spese.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., la banca attrice ha precisato la domanda dichiarando di proseguire il giudizio per ottenere il pagamento della somma di euro 88.750,35 quale sorte capitale portata dalle fatture emesse da EN Energia s.p.a. ed EN Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., come da prospetto prodotto sub doc. 11, ferme restando le altre domande articolate per ottenere il pagamento degli interessi di mora, anatocistici e dell'importo forfettario a titolo di risarcimento del danno ex art. 6
d.lvo n. 231 del 2002 nonché quella di pagamento degli interessi di mora fatturati nelle note di debito oltre accessori.
In comparsa conclusionale la società attrice ha ridotto ancora la propria pretesa, precisando di essere ulteriormente creditrice dell'importo di euro 236,25 a titolo di ulteriori interessi di mora - ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale - in quanto maturati a causa del pagina 4 di 12 tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, già fatturati nelle note di debito allegate e riepilogate nell'elenco prodotto sub) 4.
Costituitosi tardivamente in giudizio, il ha contestato l'avversa pretesa creditoria Controparte_1 sia nell'an che nel quantum, disconoscendo la sussistenza del rapporto contrattuale con EN Servizio
Elettrico s.p.a. (rapporto in ogni caso nullo per mancanza di contratto scritto, come eccepito in comparsa conclusionale) e, con riferimento al rapporto intercorso con EN Energia s.p.a., deducendo il pagamento delle fatture quale fatto estintivo del credito;
ha contestato l'avversa domanda deducendone l'infondatezza anche nella parte relativa agli interessi, eccependo l'illegittimo cumulo di interessi di natura diversa (moratori, anatocistici, risarcitori), in ogni caso non pattuiti ed assoggettati alla disciplina antiusura, deducendo comunque la non imputabilità del ritardo nel pagamento al Comune che ha dovuto destinare prioritariamente le risorse al pagamento dei servizi essenziali;
ha sostenuto l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento, per mancanza del requisito della sussidiarietà. Tanto premesso, l'ente convenuto ha concluso come di seguito: “Voglia il Tribunale adito, rigettata e respinta ogni diversa richiesta ed eccezione, deduzione e produzione, per i motivi riportati nell'atto di costituzione, rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e diritto, con condanna della società attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Istruita la causa con la documentazione offerta in comunicazione dalle parti, all'udienza del 17 aprile
2025, sulle conclusioni spiegate, essa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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La domanda è solo parzialmente fondata.
Invero, premesso che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001), nella fattispecie in esame occorre trattare distintamente la domanda di pagamento a seconda che abbia ad oggetto la somministrazione operata da EN Servizio Elettrico ovvero quella effettuata da EN Energia. Infatti, sebbene tutte le fatture prodotte si riferiscano alla somministrazione di energia/gas in favore del solo quelle relative a forniture di EN Energia s.p.a. Controparte_1 pagina 5 di 12 trovano il loro titolo nei contratti di attivazione del servizio di fornitura di energia elettrica prodotti in atti da parte attrice. Segnatamente la cessionaria ha prodotto tre contratti sottoscritti con EN Energia
s.p.a. (contratto avente codice 3646644 sottoscritto in data 30.10.2007; contratto avente codice
6410377 sottoscritto in data 15.11.2007 e contratto avente codice 3646739 sottoscritto in data
30.10.2007) unitamente alle condizioni generali di somministrazione del servizio pure allegate al fascicolo (cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice). Essa invece non ha fornito alcuna prova della fonte negoziale del credito di cui ha invocato il pagamento relativamente alle fatture emesse da EN Servizio Elettrico s.p.a., in quanto non ha prodotto il contratto in forma scritta asseritamente stipulato con il Giova ribadire che la Controparte_1 dimostrazione dei titoli negoziali rimane necessaria ad escludere il rilievo - anche officioso - di eventuale nullità dei rapporti, considerato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Tutti i contratti stipulati dalla P.A., anche quando agisca "iure privatorum", richiedono la forma scritta "ad substantiam", con manifestazione della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici, in nome e per conto dell'ente pubblico, mentre devono ritenersi, all'uopo, inidonee le deliberazioni adottate da organi collegiali, aventi la caratteristica di atti interni, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna della volontà negoziale, da trasfondere in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P. A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione
l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria.” (cfr. Cass. Civ., n. 22527 del 26.10.2007).
L'attività negoziale degli enti pubblici, anche locali, deve essere formalizzata, a pena di nullità, in atti aventi forma scritta, e siglati dal legale rappresentante dell'ente, o da suo specifico delegato, requisito formale che assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria
(Cass. nn. 8244/2019, 27910/2018, 19410/2016, 1606/2007, 17646/2002, 13039/1999). Peraltro, i contratti stipulati con gli enti locali richiedono ulteriormente l'osservanza del procedimento contabile pagina 6 di 12 previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti, ai sensi dell'art. 23, comma 4, d. l. n. 66/1989, conv. con mod. nella l. n. 144/1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 77/1995, poi modificato dall'art. 4 d.lgs. n. 342/1997, ed infine trasfuso nell'art. 191 d.lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.).
Consegue che la domanda di pagamento fondata dalla cessionaria sul rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica asseritamente intercorso fra il convenuto e la società CP_1
EN Servizio Elettrico deve essere respinta stante la nullità, per difetto di forma, del relativo contratto, nullità rilevabile anche d'ufficio e nonostante la decadenza del convenuto tardivamente costituitosi dalla relativa eccezione. Si precisa che sulla questione di invalidità del contratto non è stato necessario instaurare puntuale contraddittorio perché essa è stata agitata dall'ente convenuto in comparsa conclusionale e la controparte non ha inteso reagire.
Proseguendo nell'esame del tema controverso, si è già detto che la domanda di pagamento avanzata dalla cessionaria con riferimento alle fatture emesse da EN Energia s.p.a. trova titolo negoziale nei contratti in forma scritta puntualmente allegati in atti e sottoscritti dal Sindaco quale legale rappresentante del convenuto. A dimostrazione della propria legittimazione attiva, la società CP_1 attrice ha poi allegato gli atti di cessione pro soluto (segnatamente: atto rep. 224.467 del 21.12.2015 e atto rep. 228.125 del 22.12.2017) stipulati per scrittura privata con sottoscrizione autenticata da Notaio, ritualmente notificati al debitore ceduto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (circostanze per il vero non contestate da controparte). I crediti oggetto di cessione sono individuati, mediante il riferimento a ciascuna fattura emessa dal fornitore, negli allegati dell'atto pure depositati al fascicolo processuale. L'attrice ha poi depositato al fascicolo un prospetto nel quale sono indicate le fatture per anno di emissione e numero, fornitore, importo originale ed importo residuo, data di emissione e data di scadenza nonché tutte le fatture azionate in giudizio (cfr prospetto allegato al doc. n. 11 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., a seguito di riduzione della domanda, in cui risulta che l'importo residuo per fatture impagate emesse da EN Energia s.p.a. è pari ad euro 21.351,13 contro i
30.970,33 inizialmente richiesti;
cfr all. 21 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. fatture emesse da EN Energia s.p.a.).
A fronte di tali allegazioni e produzioni documentali, il convenuto non ha contestato la CP_1 esistenza del rapporto contrattuale con la fornitrice né la somministrazione delle forniture ma piuttosto il pagamento del debito, tanto in forza delle note di credito e dei mandati di pagamento depositati in atti
(cfr allegati n. 3 e 4 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, premesso che l'eccezione di pagamento introduce nel processo un fatto estintivo del diritto vantato dalla controparte ed ha dunque natura di eccezione in senso lato rilevabile dal giudice anche d'ufficio quando risulti dagli atti e senza che maturi alcuna decadenza per la tardiva costituzione in pagina 7 di 12 giudizio, si rileva che nel caso in esame l'ente convenuto non ha fornito la prova del dedotto pagamento.
Invero, in primo luogo si osserva che il mandato o ordinativo di pagamento non costituisce piena prova del pagamento e non vale a liberare il debitore dall'obbligazione assunta in mancanza di allegazione e prova della comunicazione della sua emissione al creditore, comunicazione che negli enti pubblici compete alla Tesoreria quale soggetto incaricato della esecuzione materiale dei pagamenti ex art. 651 comma 5 del R.D. n. 827 del 1924 (cfr Cass, Civ., sentenza n. 29776 del 2020). La comunicazione al creditore della emissione dell'ordinativo di pagamento ha lo scopo di porre quest'ultimo nella condizione di riscuotere effettivamente le somme dovute;
solo la comunicazione efficace, dunque, garantisce che il credito sia realmente esigibile.
In ogni caso, si rileva che i mandati n.
1.120 del 20.10.2017 recante l'importo di € 1.599,18 e n. 119 del
9.02.1018 dell'importo di € 8.030,10 non recano l'indicazione delle fatture di cui è disposto il pagamento ma fanno riferimento alle rate di un piano di rientro per l'estinzione di un debito pregresso maturato dal nei confronti di EN Energia ed EN Servizio Elettrico, oggetto di cessione a CP_1
Part
Non è chiaro, dunque, quale sia l'oggetto del pagamento né se vi sia corrispondenza con le fatture Part azionate da nel presente giudizio. L'altro mandato di pagamento, n. 622 del 15.5.2018 recante l'importo di € 18.339,62, riporta invece il numero delle fatture che si dispone di saldare emesse proprio da EN Energia nei confronti del Si tratta di n. 6 fatture effettivamente CP_1 CP_1 ricomprese negli allegati agli atti cessione ma non nel prospetto delle fatture azionate nel presente giudizio (non vi è, infatti, piena corrispondenza tra le fatture cedute dalla fornitrice a e Pt_1 quelle oggetto della domanda di pagamento).
Quanto alle note di credito emesse dai fornitori e pure prodotte dall'ente convenuto, basta rilevare che manca in esse ogni riferimento ad eventuali fatture precedentemente emesse sicchè non è possibile inferirne alcun elemento a riprova dell'eccepito pagamento, tanto più a fronte delle genericità della contestazione in ordine ai conteggi effettuati dalla cessionaria.
La domanda deve essere dunque accolta, limitatamente alla somma di euro 20.492,49 per sorte capitale relativamente alle forniture di gas rese da EN Energia s.p.a. (tale importo si è ottenuto stralciando dal Part prospetto di cui al doc. 11 le fatture non risultanti oggetto di cessione a , oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5 del d.lvo n. 231 del 2002, interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi ex artt. 1283 e 1284 c.c. e risarcimento forfettario di euro 40,00 per ciascuna fattura pagata in ritardo ex art. 6 del d.lvo n. 231 del 2002 per un importo complessivo di euro 4.800,00 (ottenuto moltiplicando la somma di euro 40,00 per le 120 fatture cedute e azionate).
pagina 8 di 12 Indubbia invero è la debenza degli interessi moratori di cui al d.lvo n. 231 del 2002, stante la pacifica applicabilità della normativa richiamata che non richiede, a differenza della disciplina codicistica ed ai fini della decorrenza degli interessi, la previa costituzione in mora del debitore.
Invero, l'art. 1 comma 1 del d.lvo n. 231 del 2002, così come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, prevede che: “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, mentre l'art. 2, comma 1, statuisce che “ai fini del presente decreto si intende per:
a) “transazioni commerciali”: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci
o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) “pubblica amministrazione”: le amministrazioni di cui all'art. 3 comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale
è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, alla luce di tali definizioni, è indubbio che la normativa sia applicabile al caso in esame, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.
Ancora, l'art. 4, comma 1, del citato decreto espressamente prevede che “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, individuato nel successivo comma 2 con riferimento alla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o, qualora essa non sia certa, alla data di esecuzione della prestazione. Sul saggio degli interessi, l'art. 5 prescrive che essi sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, salva diversa pattuizione fra le parti. Ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto, in caso di ritardo colpevole nel pagamento, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero del credito quantificati forfettariamente in euro 40,00 per ciascuna fattura, salva la prova del maggior danno, e senza che sia necessaria la costituzione in mora. Al creditore spettano altresì gli interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi con decorrenza dalla domanda giudiziale, stante il disposto dell'art. 1283 c.c.. In virtù del rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 1284 c.c. alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e salva diversa pattuizione, il saggio degli interessi è determinato anche in questo caso nella misura degli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lvo n. 231 del 2002.
Il convenuto deve essere condannato infine al pagamento degli ulteriori interessi di mora CP_1 maturati a causa del tardivo pagamento di ulteriori fatture emesse dai fornitori (diverse da quelle indicate quale sorte capitale insoluta) e fatturati nelle note di debito allegate ai nr 4 e 5 dell'atto pagina 9 di 12 introduttivo, riepilogate nell'elenco prodotto sub) B della comparsa conclusionale per l'importo di euro 236.25. A ciascuna nota di debito è allegato un dettaglio di calcolo nel quale sono indicate: le singole fatture per sorte capitale il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora;
in relazione a ciascuna fattura tardivamente pagata, il nominativo del fornitore che l'aveva emessa;
l'importo; la data di emissione e quella di scadenza;
la data di inizio della decorrenza degli interessi coincidente con il giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale;
la data di accredito dell'importo delle fatture per sorte capitale;
il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura;
il tasso di interesse;
l'importo dovuto a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale. Le note di debito, i dati in esse riportati ed i criteri di calcolo adottati per la quantificazione degli interessi di mora non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto, dunque la pretesa creditoria CP_1 specificamente azionata è rimasta sostanzialmente incontestata. In punto di prova della legittimazione attiva della cessionaria, si rimanda al contratto di cessione dei crediti (per sorte capitale ed interessi di mora) da EN Energia s.p.a. a e notificato al debitore ceduto che Pt_1 ha generato le note di debito, allegato al n. 18 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice, non oggetto di alcuna contestazione di controparte.
Alla somma sopra quantificata, si aggiungono gli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi e l'importo di euro 2.640,00 a titolo di risarcimento forfettario ex art. 6 del d.lvo n.
231 del 2002 (ottenuto moltiplicando la somma di euro 40,00 per le 66 fatture emesse da EN Energia Part s.p.a. nei confronti del e poi cedute a che, in quanto pagate in ritardo, hanno generato le CP_1 note di debito).
Né può essere accolta la domanda, formulata in via subordinata, di indebito arricchimento.
Invero, in presenza di un rigetto della domanda contrattuale per mancanza di prova dei fatti costitutivi del credito, la domanda di indebito arricchimento deve considerarsi non ammissibile ai sensi dell'art. 2042 c.c. in quanto il principio di sussidiarietà preclude l'utilizzo di tale azione quando l'insuccesso della domanda principale deriva da carenza probatoria piuttosto che da inesistenza ab origine del titolo giustificativo (cfr, tra le altre, Cass. Civ. n. 14944/22 “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento”).
Quando, come nel caso in esame, sia formulata la domanda di indennizzo per indebito arricchimento nei confronti di un ente pubblico in assenza di valido contratto scritto e di corretto impegno finanziario pagina 10 di 12 sul competente capitolo di bilancio, essa è inammissibile in quanto in tali casi “insorge un rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario o l'amministratore che abbia consentito la prestazione, con la conseguenza che resta esclusa per difetto del requisito della sussidiarietà l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente” (cfr, tra le tante, Cass. Civ. n. 12014 del 2018).
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che “in tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza delle forme di legge (art. 191 d.lgs. n. 267/2000) il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà, mentre può esercitare l'azione ex art.
2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo iuribus" dell'amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. j2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore, onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie;
in tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto” (Cass. n.
5665/2021).
L'assai contenuto accoglimento della domanda, la natura officiosa dei rilievi e delle verifiche operate sulla copiosa documentazione prodotta, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie in parte la domanda proposta da in persona del l.r.p.t., e per l'effetto Parte_1 condanna il al pagamento: della somma di euro 20.492,49 per sorte capitale, oltre Controparte_1 interessi di mora ex artt. 2 e 5 del d.lvo n. 231 del 2002 da ciascuna scadenza e fino al saldo, interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi ex artt. 1283 e 1284 c.c. e della somma di euro 4.800,00 quale risarcimento forfettario ex art. 6 d.lvo n. 231 del 2002; della somma di euro 236,25
a titolo di ulteriori interessi di mora fatturati nelle note di debito, oltre agli interessi anatocistici sugli interessi scaduti da oltre sei mesi ex artt. 1283 e 1284 c.c. ed all'importo di euro 2.640,00 quale risarcimento forfettario ex art. 6 del d.lvo n. 231 del 2002.
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Cosenza, 8 ottobre 2025 Il giudice pagina 11 di 12 UE GA
pagina 12 di 12
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 630 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, trattenuta in decisione il 17 aprile 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
nuova denominazione di in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume;
Attrice
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Amato;
Controparte_1
Convenuto avente ad oggetto: pagamento somme e interessi – cessione crediti – somministrazione;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17 aprile 2025;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (poi ha Parte_2 Parte_1 convenuto in giudizio il al fine di ottenere la condanna dell'ente al pagamento di Controparte_1 crediti dei quali è divenuta titolare in forza di contratti di cessione pro soluto da EN Energia s.p.a. ed
EN Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., portati da fatture emesse nel periodo compreso fra l'anno 2012
e l'anno 2017, aventi titolo in contratti di somministrazione per la fornitura di gas ed energia elettrica.
La società attrice ha chiesto la condanna al pagamento della sorte capitale portata dalle fatture allegate, inizialmente quantificata in euro 101.548,85, oltre interessi di mora ex artt. 2 e 5 del d.lvo n. 231 del
2002, interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale e, alla data della notifica della citazione, scaduti da oltre sei mesi, nonché al pagamento della somma di euro 40,00 per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale azionata ex art. 6 comma 2 del d.lvo n. 231 del 2002 e quantificata in euro 12.000; ha poi chiesto la condanna del convenuto al pagamento della CP_1
pagina 1 di 12 somma di euro 10.303,89 a titolo di ulteriori interessi di mora in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti ulteriori portati da fatture pure oggetto di cessione pro CP_1 soluto da EN Energia s.p.a. ed EN Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., interessi di mora già fatturati nelle note di debito allegate, oltre agli interessi anatocistici ed alla somma di euro 40,00 dovuta ex art. 6 del d.lvo n. 231 del 2002 per ciascuna fattura pagata in ritardo.
Ha concluso rassegnando le conclusioni di seguito riportate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del dei Parte_2 Controparte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento in Controparte_1 favore di Parte_2
I. € 101.548,85 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 3;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
- determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza sopra indicata e riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
- nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal
d.lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dalla data della notifica del presente atto;
IV. € 12.000,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle predette fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 10.303,89 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_1 insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
pagina 2 di 12 VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note di Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
- nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal
d.lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dalla data della notifica del presente atto;
VII. € 10.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 271 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note di CP_1
Debito;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2 CP_1
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2 [...] per: Parte_2
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n. 192/12 e
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal
d.lgs. n. 192/12 e
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n.
192/12, in relazione alla sorte capitale;
pagina 3 di 12 - importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti CP_1 diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note di Debito:
nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal
d.lgs. n. 192/12 e
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n.
192/12, in relazione a fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note di Debito;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n.
192/12, in relazione alle ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato dal
CP_1
• IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui il dovesse CP_1 sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1 Controparte_1 favore di per capitale, interessi e rivalutazione monetaria del Parte_3 dovuto a saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”, con vittoria di spese.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., la banca attrice ha precisato la domanda dichiarando di proseguire il giudizio per ottenere il pagamento della somma di euro 88.750,35 quale sorte capitale portata dalle fatture emesse da EN Energia s.p.a. ed EN Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., come da prospetto prodotto sub doc. 11, ferme restando le altre domande articolate per ottenere il pagamento degli interessi di mora, anatocistici e dell'importo forfettario a titolo di risarcimento del danno ex art. 6
d.lvo n. 231 del 2002 nonché quella di pagamento degli interessi di mora fatturati nelle note di debito oltre accessori.
In comparsa conclusionale la società attrice ha ridotto ancora la propria pretesa, precisando di essere ulteriormente creditrice dell'importo di euro 236,25 a titolo di ulteriori interessi di mora - ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale - in quanto maturati a causa del pagina 4 di 12 tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, già fatturati nelle note di debito allegate e riepilogate nell'elenco prodotto sub) 4.
Costituitosi tardivamente in giudizio, il ha contestato l'avversa pretesa creditoria Controparte_1 sia nell'an che nel quantum, disconoscendo la sussistenza del rapporto contrattuale con EN Servizio
Elettrico s.p.a. (rapporto in ogni caso nullo per mancanza di contratto scritto, come eccepito in comparsa conclusionale) e, con riferimento al rapporto intercorso con EN Energia s.p.a., deducendo il pagamento delle fatture quale fatto estintivo del credito;
ha contestato l'avversa domanda deducendone l'infondatezza anche nella parte relativa agli interessi, eccependo l'illegittimo cumulo di interessi di natura diversa (moratori, anatocistici, risarcitori), in ogni caso non pattuiti ed assoggettati alla disciplina antiusura, deducendo comunque la non imputabilità del ritardo nel pagamento al Comune che ha dovuto destinare prioritariamente le risorse al pagamento dei servizi essenziali;
ha sostenuto l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento, per mancanza del requisito della sussidiarietà. Tanto premesso, l'ente convenuto ha concluso come di seguito: “Voglia il Tribunale adito, rigettata e respinta ogni diversa richiesta ed eccezione, deduzione e produzione, per i motivi riportati nell'atto di costituzione, rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e diritto, con condanna della società attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Istruita la causa con la documentazione offerta in comunicazione dalle parti, all'udienza del 17 aprile
2025, sulle conclusioni spiegate, essa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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La domanda è solo parzialmente fondata.
Invero, premesso che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001), nella fattispecie in esame occorre trattare distintamente la domanda di pagamento a seconda che abbia ad oggetto la somministrazione operata da EN Servizio Elettrico ovvero quella effettuata da EN Energia. Infatti, sebbene tutte le fatture prodotte si riferiscano alla somministrazione di energia/gas in favore del solo quelle relative a forniture di EN Energia s.p.a. Controparte_1 pagina 5 di 12 trovano il loro titolo nei contratti di attivazione del servizio di fornitura di energia elettrica prodotti in atti da parte attrice. Segnatamente la cessionaria ha prodotto tre contratti sottoscritti con EN Energia
s.p.a. (contratto avente codice 3646644 sottoscritto in data 30.10.2007; contratto avente codice
6410377 sottoscritto in data 15.11.2007 e contratto avente codice 3646739 sottoscritto in data
30.10.2007) unitamente alle condizioni generali di somministrazione del servizio pure allegate al fascicolo (cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice). Essa invece non ha fornito alcuna prova della fonte negoziale del credito di cui ha invocato il pagamento relativamente alle fatture emesse da EN Servizio Elettrico s.p.a., in quanto non ha prodotto il contratto in forma scritta asseritamente stipulato con il Giova ribadire che la Controparte_1 dimostrazione dei titoli negoziali rimane necessaria ad escludere il rilievo - anche officioso - di eventuale nullità dei rapporti, considerato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Tutti i contratti stipulati dalla P.A., anche quando agisca "iure privatorum", richiedono la forma scritta "ad substantiam", con manifestazione della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici, in nome e per conto dell'ente pubblico, mentre devono ritenersi, all'uopo, inidonee le deliberazioni adottate da organi collegiali, aventi la caratteristica di atti interni, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna della volontà negoziale, da trasfondere in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P. A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione
l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria.” (cfr. Cass. Civ., n. 22527 del 26.10.2007).
L'attività negoziale degli enti pubblici, anche locali, deve essere formalizzata, a pena di nullità, in atti aventi forma scritta, e siglati dal legale rappresentante dell'ente, o da suo specifico delegato, requisito formale che assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria
(Cass. nn. 8244/2019, 27910/2018, 19410/2016, 1606/2007, 17646/2002, 13039/1999). Peraltro, i contratti stipulati con gli enti locali richiedono ulteriormente l'osservanza del procedimento contabile pagina 6 di 12 previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti, ai sensi dell'art. 23, comma 4, d. l. n. 66/1989, conv. con mod. nella l. n. 144/1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 77/1995, poi modificato dall'art. 4 d.lgs. n. 342/1997, ed infine trasfuso nell'art. 191 d.lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.).
Consegue che la domanda di pagamento fondata dalla cessionaria sul rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica asseritamente intercorso fra il convenuto e la società CP_1
EN Servizio Elettrico deve essere respinta stante la nullità, per difetto di forma, del relativo contratto, nullità rilevabile anche d'ufficio e nonostante la decadenza del convenuto tardivamente costituitosi dalla relativa eccezione. Si precisa che sulla questione di invalidità del contratto non è stato necessario instaurare puntuale contraddittorio perché essa è stata agitata dall'ente convenuto in comparsa conclusionale e la controparte non ha inteso reagire.
Proseguendo nell'esame del tema controverso, si è già detto che la domanda di pagamento avanzata dalla cessionaria con riferimento alle fatture emesse da EN Energia s.p.a. trova titolo negoziale nei contratti in forma scritta puntualmente allegati in atti e sottoscritti dal Sindaco quale legale rappresentante del convenuto. A dimostrazione della propria legittimazione attiva, la società CP_1 attrice ha poi allegato gli atti di cessione pro soluto (segnatamente: atto rep. 224.467 del 21.12.2015 e atto rep. 228.125 del 22.12.2017) stipulati per scrittura privata con sottoscrizione autenticata da Notaio, ritualmente notificati al debitore ceduto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (circostanze per il vero non contestate da controparte). I crediti oggetto di cessione sono individuati, mediante il riferimento a ciascuna fattura emessa dal fornitore, negli allegati dell'atto pure depositati al fascicolo processuale. L'attrice ha poi depositato al fascicolo un prospetto nel quale sono indicate le fatture per anno di emissione e numero, fornitore, importo originale ed importo residuo, data di emissione e data di scadenza nonché tutte le fatture azionate in giudizio (cfr prospetto allegato al doc. n. 11 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., a seguito di riduzione della domanda, in cui risulta che l'importo residuo per fatture impagate emesse da EN Energia s.p.a. è pari ad euro 21.351,13 contro i
30.970,33 inizialmente richiesti;
cfr all. 21 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. fatture emesse da EN Energia s.p.a.).
A fronte di tali allegazioni e produzioni documentali, il convenuto non ha contestato la CP_1 esistenza del rapporto contrattuale con la fornitrice né la somministrazione delle forniture ma piuttosto il pagamento del debito, tanto in forza delle note di credito e dei mandati di pagamento depositati in atti
(cfr allegati n. 3 e 4 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, premesso che l'eccezione di pagamento introduce nel processo un fatto estintivo del diritto vantato dalla controparte ed ha dunque natura di eccezione in senso lato rilevabile dal giudice anche d'ufficio quando risulti dagli atti e senza che maturi alcuna decadenza per la tardiva costituzione in pagina 7 di 12 giudizio, si rileva che nel caso in esame l'ente convenuto non ha fornito la prova del dedotto pagamento.
Invero, in primo luogo si osserva che il mandato o ordinativo di pagamento non costituisce piena prova del pagamento e non vale a liberare il debitore dall'obbligazione assunta in mancanza di allegazione e prova della comunicazione della sua emissione al creditore, comunicazione che negli enti pubblici compete alla Tesoreria quale soggetto incaricato della esecuzione materiale dei pagamenti ex art. 651 comma 5 del R.D. n. 827 del 1924 (cfr Cass, Civ., sentenza n. 29776 del 2020). La comunicazione al creditore della emissione dell'ordinativo di pagamento ha lo scopo di porre quest'ultimo nella condizione di riscuotere effettivamente le somme dovute;
solo la comunicazione efficace, dunque, garantisce che il credito sia realmente esigibile.
In ogni caso, si rileva che i mandati n.
1.120 del 20.10.2017 recante l'importo di € 1.599,18 e n. 119 del
9.02.1018 dell'importo di € 8.030,10 non recano l'indicazione delle fatture di cui è disposto il pagamento ma fanno riferimento alle rate di un piano di rientro per l'estinzione di un debito pregresso maturato dal nei confronti di EN Energia ed EN Servizio Elettrico, oggetto di cessione a CP_1
Part
Non è chiaro, dunque, quale sia l'oggetto del pagamento né se vi sia corrispondenza con le fatture Part azionate da nel presente giudizio. L'altro mandato di pagamento, n. 622 del 15.5.2018 recante l'importo di € 18.339,62, riporta invece il numero delle fatture che si dispone di saldare emesse proprio da EN Energia nei confronti del Si tratta di n. 6 fatture effettivamente CP_1 CP_1 ricomprese negli allegati agli atti cessione ma non nel prospetto delle fatture azionate nel presente giudizio (non vi è, infatti, piena corrispondenza tra le fatture cedute dalla fornitrice a e Pt_1 quelle oggetto della domanda di pagamento).
Quanto alle note di credito emesse dai fornitori e pure prodotte dall'ente convenuto, basta rilevare che manca in esse ogni riferimento ad eventuali fatture precedentemente emesse sicchè non è possibile inferirne alcun elemento a riprova dell'eccepito pagamento, tanto più a fronte delle genericità della contestazione in ordine ai conteggi effettuati dalla cessionaria.
La domanda deve essere dunque accolta, limitatamente alla somma di euro 20.492,49 per sorte capitale relativamente alle forniture di gas rese da EN Energia s.p.a. (tale importo si è ottenuto stralciando dal Part prospetto di cui al doc. 11 le fatture non risultanti oggetto di cessione a , oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5 del d.lvo n. 231 del 2002, interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi ex artt. 1283 e 1284 c.c. e risarcimento forfettario di euro 40,00 per ciascuna fattura pagata in ritardo ex art. 6 del d.lvo n. 231 del 2002 per un importo complessivo di euro 4.800,00 (ottenuto moltiplicando la somma di euro 40,00 per le 120 fatture cedute e azionate).
pagina 8 di 12 Indubbia invero è la debenza degli interessi moratori di cui al d.lvo n. 231 del 2002, stante la pacifica applicabilità della normativa richiamata che non richiede, a differenza della disciplina codicistica ed ai fini della decorrenza degli interessi, la previa costituzione in mora del debitore.
Invero, l'art. 1 comma 1 del d.lvo n. 231 del 2002, così come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, prevede che: “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, mentre l'art. 2, comma 1, statuisce che “ai fini del presente decreto si intende per:
a) “transazioni commerciali”: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci
o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) “pubblica amministrazione”: le amministrazioni di cui all'art. 3 comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale
è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, alla luce di tali definizioni, è indubbio che la normativa sia applicabile al caso in esame, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.
Ancora, l'art. 4, comma 1, del citato decreto espressamente prevede che “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, individuato nel successivo comma 2 con riferimento alla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o, qualora essa non sia certa, alla data di esecuzione della prestazione. Sul saggio degli interessi, l'art. 5 prescrive che essi sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, salva diversa pattuizione fra le parti. Ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto, in caso di ritardo colpevole nel pagamento, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero del credito quantificati forfettariamente in euro 40,00 per ciascuna fattura, salva la prova del maggior danno, e senza che sia necessaria la costituzione in mora. Al creditore spettano altresì gli interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi con decorrenza dalla domanda giudiziale, stante il disposto dell'art. 1283 c.c.. In virtù del rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 1284 c.c. alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e salva diversa pattuizione, il saggio degli interessi è determinato anche in questo caso nella misura degli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lvo n. 231 del 2002.
Il convenuto deve essere condannato infine al pagamento degli ulteriori interessi di mora CP_1 maturati a causa del tardivo pagamento di ulteriori fatture emesse dai fornitori (diverse da quelle indicate quale sorte capitale insoluta) e fatturati nelle note di debito allegate ai nr 4 e 5 dell'atto pagina 9 di 12 introduttivo, riepilogate nell'elenco prodotto sub) B della comparsa conclusionale per l'importo di euro 236.25. A ciascuna nota di debito è allegato un dettaglio di calcolo nel quale sono indicate: le singole fatture per sorte capitale il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora;
in relazione a ciascuna fattura tardivamente pagata, il nominativo del fornitore che l'aveva emessa;
l'importo; la data di emissione e quella di scadenza;
la data di inizio della decorrenza degli interessi coincidente con il giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale;
la data di accredito dell'importo delle fatture per sorte capitale;
il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura;
il tasso di interesse;
l'importo dovuto a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale. Le note di debito, i dati in esse riportati ed i criteri di calcolo adottati per la quantificazione degli interessi di mora non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto, dunque la pretesa creditoria CP_1 specificamente azionata è rimasta sostanzialmente incontestata. In punto di prova della legittimazione attiva della cessionaria, si rimanda al contratto di cessione dei crediti (per sorte capitale ed interessi di mora) da EN Energia s.p.a. a e notificato al debitore ceduto che Pt_1 ha generato le note di debito, allegato al n. 18 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice, non oggetto di alcuna contestazione di controparte.
Alla somma sopra quantificata, si aggiungono gli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi e l'importo di euro 2.640,00 a titolo di risarcimento forfettario ex art. 6 del d.lvo n.
231 del 2002 (ottenuto moltiplicando la somma di euro 40,00 per le 66 fatture emesse da EN Energia Part s.p.a. nei confronti del e poi cedute a che, in quanto pagate in ritardo, hanno generato le CP_1 note di debito).
Né può essere accolta la domanda, formulata in via subordinata, di indebito arricchimento.
Invero, in presenza di un rigetto della domanda contrattuale per mancanza di prova dei fatti costitutivi del credito, la domanda di indebito arricchimento deve considerarsi non ammissibile ai sensi dell'art. 2042 c.c. in quanto il principio di sussidiarietà preclude l'utilizzo di tale azione quando l'insuccesso della domanda principale deriva da carenza probatoria piuttosto che da inesistenza ab origine del titolo giustificativo (cfr, tra le altre, Cass. Civ. n. 14944/22 “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento”).
Quando, come nel caso in esame, sia formulata la domanda di indennizzo per indebito arricchimento nei confronti di un ente pubblico in assenza di valido contratto scritto e di corretto impegno finanziario pagina 10 di 12 sul competente capitolo di bilancio, essa è inammissibile in quanto in tali casi “insorge un rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario o l'amministratore che abbia consentito la prestazione, con la conseguenza che resta esclusa per difetto del requisito della sussidiarietà l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente” (cfr, tra le tante, Cass. Civ. n. 12014 del 2018).
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che “in tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza delle forme di legge (art. 191 d.lgs. n. 267/2000) il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà, mentre può esercitare l'azione ex art.
2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo iuribus" dell'amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. j2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore, onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie;
in tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto” (Cass. n.
5665/2021).
L'assai contenuto accoglimento della domanda, la natura officiosa dei rilievi e delle verifiche operate sulla copiosa documentazione prodotta, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie in parte la domanda proposta da in persona del l.r.p.t., e per l'effetto Parte_1 condanna il al pagamento: della somma di euro 20.492,49 per sorte capitale, oltre Controparte_1 interessi di mora ex artt. 2 e 5 del d.lvo n. 231 del 2002 da ciascuna scadenza e fino al saldo, interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi ex artt. 1283 e 1284 c.c. e della somma di euro 4.800,00 quale risarcimento forfettario ex art. 6 d.lvo n. 231 del 2002; della somma di euro 236,25
a titolo di ulteriori interessi di mora fatturati nelle note di debito, oltre agli interessi anatocistici sugli interessi scaduti da oltre sei mesi ex artt. 1283 e 1284 c.c. ed all'importo di euro 2.640,00 quale risarcimento forfettario ex art. 6 del d.lvo n. 231 del 2002.
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Cosenza, 8 ottobre 2025 Il giudice pagina 11 di 12 UE GA
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