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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/10/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1759/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1759/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPELTRA CAMILLO, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ATTORE/I contro
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TRIDICO VINCENZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti CONVENUTO/I
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. QUERCIA VITTORIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 2.10.2025.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281sexies, 3° c., c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3° della citata norma applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d. lgs.
165/2024, anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
1).1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società Parte_1 chiedendo il risarcimento dei danni subiti il 29 agosto 2017, a causa del Controparte_1 sinistro avvenuto mentre si trovava all'interno della struttura ricettiva gestita dalla convenuta.
In particolare, l'attrice esponeva: che nel mese di agosto 2017 soggiornava presso il Controparte_1
in Cirò Marina con la propria famiglia;
che il giorno 29 agosto 2017, alle ore 12.00 circa, mentre
[...] scendeva i gradini della scala posta nella zona comune ove erano allocati i lavatoi, a causa della presenza di liquido non visibile e non segnalato con mezzi idonei, scivolava e cadeva violentemente per terra;
che i gradini erano in marmo liscio, privi di dispositivo antiscivolo, e che la scala era munita di un solo corrimano posto solo su un lato ed in modo parziale, non presente sugli ultimi gradini;
che a seguito della caduta riportava una frattura scomposta bimalleolare del collo del piede destro, con necessità di trasporto in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotone e successivo ricovero presso l'Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli ove veniva sottoposta ad intervento chirurgico in data 6 settembre 2017; che a seguito dell'evento residuavano postumi invalidanti di natura permanente nella misura del 15%, oltre a inabilità temporanea totale e parziale.
Tanto premesso, invocava la responsabilità della società convenuta per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati complessivamente secondo le voci di danno indicate nell'atto di citazione.
1).2 Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando integralmente l'avversa pretesa.
Eccepiva preliminarmente l'indeterminatezza della domanda quanto a causa petendi e quantum risarcitorio.
Nel merito eccepiva il comportamento colposo e la colpa esclusiva o quantomeno concorrente del danneggiato, in ragione della condotta disattenta ed imprudente dell'attrice che ben conosceva i luoghi essendo cliente abituale della struttura da diversi anni. Deduceva che il sinistro era avvenuto in pieno giorno (alle ore 12.00 circa), su scale realizzate in marmo antiscivolo e dotate di corrimano, che la presenza di acqua in prossimità di un lavatoio è connaturale e prevedibile.
Affermava che si trattava di caso fortuito o comunque di colpa assorbente dell'attrice tale da pagina 2 di 7 interrompere il nesso causale.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di Controparte_2
compagnia assicuratrice della struttura per il rischio responsabilità civile verso terzi;
nel merito,
[...] il rigetto della domanda con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
1).3 Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva contestando ogni pretesa Controparte_2 risarcitoria nei propri confronti e aderendo sostanzialmente alle difese articolate dalla società convenuta.
1).4 L'istruttoria veniva espletata mediante l'acquisizione della pertinente documentazione,
l'assunzione di prova orale e l'espletamento di CTU medico-legale affidata alla dott.ssa Per_1
, depositata in data 30.10.2024.
[...]
Ad esito della successiva udienza del 16.01.2025, il Giudice subentrato nella causa (assegnatario in via definitiva della medesima a far data dal 19.06.2024) riteneva la causa matura per la decisione e fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., l'udienza del
2.10.2025, assegnando termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 2.10.2025, dopo breve discussione orale, il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine ex art. 281sexies c.p.c., 3° c., c.c.
2) Preliminarmente giova rilevare che alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile, sotto il profilo extracontrattuale, l'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità da cose in custodia.
2).1 Secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, in tema di danni da cose in custodia, tale responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa e, pertanto, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.; in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (cfr. al riguardo, ex multis Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti).
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: il titolo di responsabilità invocato presuppone, infatti, la prova – a carico dell'attore secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. – delle modalità di accadimento del fatto storico e del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato (la caduta) e la cosa posta nella custodia del pagina 3 di 7 soggetto convenuto, compete poi al convenuto la prova liberatoria del caso fortuito al quale è pacificamente assimilabile oltre che il fatto del terzo anche il fatto dello stesso danneggiato (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 22 ottobre 2013, n. 23919, 20 gennaio 2014, n. 999, e 13 gennaio 2015, n.
287).
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Al tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causa tra la cosa e il danno può essere rappresentato: (a) dall'evento imprevisto ed imprevedibile;
(b) dal fatto del terzo (c.d. fortuito autonomo); (c) dalla colpa della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale). Tra i “fatti noti” da cui, ai sensi dell'art. 2727 c.c., il giudice di merito può partire per risalire al fatto ignorato dell'esistenza d'un caso fortuito, rientrano le circostanze oggettive in cui si trovava la cosa al momento del suo danno: ovvero la sua avvistabilità, la sua prevedibilità, la sua evitabilità (cfr. ex multis Cass. civ. 9355 del 10.01.2017, est. Rossetti).
2).2 Declinando i predetti principi alla fattispecie de qua, ritiene questo Giudice che le emergenze processuali consentono di ritenere che nel caso di specie si verte in ipotesi di fortuito incidentale, stante l'evitabilità e prevedibilità dell'evento lesivo da parte dell'attrice.
Invero, parte attrice ha allegato di essere caduta mentre scendeva i gradini della scala di accesso al locale lavatoio situato all'interno del , allorquando alle ore 12.00 circa si recava Controparte_1 in tale locale e ha dedotto quale causa dell'avvenuto evento lesivo la scivolosità dei gradini dovuta alla presenza di liquido e la mancanza di dispositivi antiscivolo nonché di corrimano completo.
Al riguardo, la teste escussa ha affermato di conoscere la signora in Testimone_1 Pt_1 quanto entrambe frequentavano lo stesso villaggio vacanze, di essere presente al momento del sinistro in quanto si trovava al parchetto con la figlia nei pressi del lavatoio, di aver sentito l'urlo improvviso e di essersi voltata vedendo la signora a terra con dolore al piede. Ha riferito che la signora stava scendendo le scale composte da quattro o cinque gradini con una macchinetta del caffè in mano
(moka); che le scale le parevano di marmo liscio senza strisce antiscivolo;
che c'era il corrimano ma non arrivava fino in fondo alle scale interrompendosi ad un certo punto;
che a terra aveva visto del bagnato senza sapere dire se per pulizia o per altro motivo;
che la signora aveva sempre Pt_1 avuto la roulotte in quella zona e indossava scarpe di gomma da mare (cfr. verbale d'udienza pagina 4 di 7 dell'8.11.2023).
Dal complessivo compendio probatorio, ed in particolare da quanto dichiarato dalla testimone di parte attrice escussa – che non ha comunque fornito alcuna descrizione della modalità effettiva della caduta, avendo dichiarato di non aver visto l'attimo in cui si è verificato l'evento –, si rileva che la caduta è occorsa in pieno giorno alle ore dodici circa e che l'attrice, pur consapevole dello stato dei luoghi e della destinazione d'uso del locale adibito a lavatoio, si recava a scendere i gradini di accesso con in mano una macchinetta del caffè.
Risulta poi provato in giudizio, in quanto pacifico ed incontestato, che l'attrice, prima di scendere i gradini di accesso al lavatoio, fosse pienamente a conoscenza delle condizioni dei luoghi e della destinazione d'uso del locale, essendo cliente abituale del da diversi anni, come Controparte_1 concordemente attestato da tutti i testi escussi (v. verbali di udienza del 8.11.2023 e del 7.02.2024).
Inoltre, è emerso che il sinistro è occorso in data 29 agosto 2017 e che l'attrice era ospite del villaggio almeno dall'inizio di agosto;
dunque, appare verosimile che la stessa nel corso del soggiorno si fosse ben avveduta della prevedibile presenza di acqua sui gradini di accesso ad un locale adibito a lavatoio.
Tali circostanze depongono nel senso della piena conoscenza e visibilità da parte dell'attrice delle condizioni dei luoghi.
Al riguardo giova altresì rilevare, come può evincersi dall'esame delle produzioni documentali versate in atti da parte convenuta (v. allegati alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.), che la pavimentazione presente in loco era per l'appunto realizzata in marmo ruvido, materiale dotato di migliori proprietà antiscivolo rispetto al marmo levigato e che lo elegge tra i materiali più utilizzati in ambienti soggetti a bagnamento.
Peraltro, tale pavimentazione, come risulta dalle produzioni fotografiche versate in atti da parte convenuta e non contestate da parte attrice, si presentava in perfetto stato di manutenzione, priva di anomalie o peculiari caratteristiche che potessero far presumere la necessità di particolari presidi di sicurezza da parte della società convenuta.
Questo Giudice non può poi esimersi dall'osservare che, nella fattispecie per cui è causa (locale adibito a lavatoio), la presenza di acqua sulla pavimentazione può derivare dall'uso normale della cosa da parte degli utenti, trattandosi di luogo in cui quotidianamente decine di persone si recano con bacinelle, stoviglie bagnate e altri oggetti da lavare, determinando inevitabilmente la presenza di acqua sia all'interno del locale che sulle scale di accesso. Ne consegue che la presenza di acqua doveva ritenersi pagina 5 di 7 circostanza del tutto prevedibile che doveva indurre ad una maggiore attenzione nell'incedere sui gradini, a fortiori in una situazione specifica, come quella di specie, in cui l'attrice stava trasportando una moka del caffè.
Deve altresì rilevarsi che non è stata fornita prova alcuna di un accumulo eccezionale o anomalo di acqua sui gradini. La teste ha riferito genericamente di aver visto del bagnato a terra, Tes_1 senza fornire alcuna indicazione circa una quantità anomala di liquido, e ha comunque confermato che le donne delle pulizie incaricate dalla struttura pulivano spesso.
Quanto alla dedotta circostanza dell'interruzione del corrimano prima degli ultimi gradini, deve rilevarsi che non è stata fornita prova certa del fatto che l'attrice stesse effettivamente utilizzando il corrimano al momento della caduta, né che la caduta sia avvenuta proprio nel punto in cui il corrimano si interrompeva. La teste ha affermato di aver pensato che la signora fosse caduta perché Tes_1 presa alla sprovvista rispetto a questa interruzione, trattandosi quindi di una mera supposizione formulata ex post e non di una constatazione diretta delle modalità effettive della caduta, tanto più che ha dichiarato di non aver visto l'attimo della caduta. La stessa teste ha poi dichiarato che l'attrice trasportava una moka con una mano, circostanza che rendeva comunque problematico l'utilizzo contemporaneo del corrimano.
In conclusione, deve ritenersi che nel caso di specie l'evento lesivo è interamente conseguenza del fatto colposo della danneggiata, la quale, se avesse prestato una minima diligenza nell'incedere sui gradini di accesso ad un locale adibito a lavatoio in pieno giorno alle ore dodici, in un luogo da lei frequentato assiduamente da anni, astenendosi dal trasportare oggetti durante la discesa o comunque prestando maggiore attenzione alle condizioni dei luoghi, ben avrebbe potuto evitare, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, l'evento lesivo occorso.
Ne consegue che nella fattispecie deve ritenersi del tutto interrotto il nesso di causalità tra la dedotta res
e l'evento lesivo occorso.
2).3 Le ulteriori questioni sollevate dalle parti, anche di carattere istruttorio, devono ritenersi assorbite.
3) Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda ed applicata la riduzione del 50% stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice soccombente. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute per Parte_1 Controparte_1 il presente giudizio che si liquidano in € 3.808,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute per il Parte_1 Controparte_2 presente giudizio che si liquidano in € 3.808,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4. pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. sostenute in corso di causa. Parte_1
Sentenza resa ex art. 281sexies, 3° c., c.p.c.
Crotone, 13 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1759/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPELTRA CAMILLO, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ATTORE/I contro
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TRIDICO VINCENZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti CONVENUTO/I
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. QUERCIA VITTORIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 2.10.2025.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281sexies, 3° c., c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3° della citata norma applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d. lgs.
165/2024, anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
1).1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società Parte_1 chiedendo il risarcimento dei danni subiti il 29 agosto 2017, a causa del Controparte_1 sinistro avvenuto mentre si trovava all'interno della struttura ricettiva gestita dalla convenuta.
In particolare, l'attrice esponeva: che nel mese di agosto 2017 soggiornava presso il Controparte_1
in Cirò Marina con la propria famiglia;
che il giorno 29 agosto 2017, alle ore 12.00 circa, mentre
[...] scendeva i gradini della scala posta nella zona comune ove erano allocati i lavatoi, a causa della presenza di liquido non visibile e non segnalato con mezzi idonei, scivolava e cadeva violentemente per terra;
che i gradini erano in marmo liscio, privi di dispositivo antiscivolo, e che la scala era munita di un solo corrimano posto solo su un lato ed in modo parziale, non presente sugli ultimi gradini;
che a seguito della caduta riportava una frattura scomposta bimalleolare del collo del piede destro, con necessità di trasporto in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotone e successivo ricovero presso l'Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli ove veniva sottoposta ad intervento chirurgico in data 6 settembre 2017; che a seguito dell'evento residuavano postumi invalidanti di natura permanente nella misura del 15%, oltre a inabilità temporanea totale e parziale.
Tanto premesso, invocava la responsabilità della società convenuta per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati complessivamente secondo le voci di danno indicate nell'atto di citazione.
1).2 Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando integralmente l'avversa pretesa.
Eccepiva preliminarmente l'indeterminatezza della domanda quanto a causa petendi e quantum risarcitorio.
Nel merito eccepiva il comportamento colposo e la colpa esclusiva o quantomeno concorrente del danneggiato, in ragione della condotta disattenta ed imprudente dell'attrice che ben conosceva i luoghi essendo cliente abituale della struttura da diversi anni. Deduceva che il sinistro era avvenuto in pieno giorno (alle ore 12.00 circa), su scale realizzate in marmo antiscivolo e dotate di corrimano, che la presenza di acqua in prossimità di un lavatoio è connaturale e prevedibile.
Affermava che si trattava di caso fortuito o comunque di colpa assorbente dell'attrice tale da pagina 2 di 7 interrompere il nesso causale.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di Controparte_2
compagnia assicuratrice della struttura per il rischio responsabilità civile verso terzi;
nel merito,
[...] il rigetto della domanda con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
1).3 Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva contestando ogni pretesa Controparte_2 risarcitoria nei propri confronti e aderendo sostanzialmente alle difese articolate dalla società convenuta.
1).4 L'istruttoria veniva espletata mediante l'acquisizione della pertinente documentazione,
l'assunzione di prova orale e l'espletamento di CTU medico-legale affidata alla dott.ssa Per_1
, depositata in data 30.10.2024.
[...]
Ad esito della successiva udienza del 16.01.2025, il Giudice subentrato nella causa (assegnatario in via definitiva della medesima a far data dal 19.06.2024) riteneva la causa matura per la decisione e fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., l'udienza del
2.10.2025, assegnando termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 2.10.2025, dopo breve discussione orale, il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine ex art. 281sexies c.p.c., 3° c., c.c.
2) Preliminarmente giova rilevare che alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile, sotto il profilo extracontrattuale, l'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità da cose in custodia.
2).1 Secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, in tema di danni da cose in custodia, tale responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa e, pertanto, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.; in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (cfr. al riguardo, ex multis Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti).
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: il titolo di responsabilità invocato presuppone, infatti, la prova – a carico dell'attore secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. – delle modalità di accadimento del fatto storico e del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato (la caduta) e la cosa posta nella custodia del pagina 3 di 7 soggetto convenuto, compete poi al convenuto la prova liberatoria del caso fortuito al quale è pacificamente assimilabile oltre che il fatto del terzo anche il fatto dello stesso danneggiato (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 22 ottobre 2013, n. 23919, 20 gennaio 2014, n. 999, e 13 gennaio 2015, n.
287).
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Al tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causa tra la cosa e il danno può essere rappresentato: (a) dall'evento imprevisto ed imprevedibile;
(b) dal fatto del terzo (c.d. fortuito autonomo); (c) dalla colpa della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale). Tra i “fatti noti” da cui, ai sensi dell'art. 2727 c.c., il giudice di merito può partire per risalire al fatto ignorato dell'esistenza d'un caso fortuito, rientrano le circostanze oggettive in cui si trovava la cosa al momento del suo danno: ovvero la sua avvistabilità, la sua prevedibilità, la sua evitabilità (cfr. ex multis Cass. civ. 9355 del 10.01.2017, est. Rossetti).
2).2 Declinando i predetti principi alla fattispecie de qua, ritiene questo Giudice che le emergenze processuali consentono di ritenere che nel caso di specie si verte in ipotesi di fortuito incidentale, stante l'evitabilità e prevedibilità dell'evento lesivo da parte dell'attrice.
Invero, parte attrice ha allegato di essere caduta mentre scendeva i gradini della scala di accesso al locale lavatoio situato all'interno del , allorquando alle ore 12.00 circa si recava Controparte_1 in tale locale e ha dedotto quale causa dell'avvenuto evento lesivo la scivolosità dei gradini dovuta alla presenza di liquido e la mancanza di dispositivi antiscivolo nonché di corrimano completo.
Al riguardo, la teste escussa ha affermato di conoscere la signora in Testimone_1 Pt_1 quanto entrambe frequentavano lo stesso villaggio vacanze, di essere presente al momento del sinistro in quanto si trovava al parchetto con la figlia nei pressi del lavatoio, di aver sentito l'urlo improvviso e di essersi voltata vedendo la signora a terra con dolore al piede. Ha riferito che la signora stava scendendo le scale composte da quattro o cinque gradini con una macchinetta del caffè in mano
(moka); che le scale le parevano di marmo liscio senza strisce antiscivolo;
che c'era il corrimano ma non arrivava fino in fondo alle scale interrompendosi ad un certo punto;
che a terra aveva visto del bagnato senza sapere dire se per pulizia o per altro motivo;
che la signora aveva sempre Pt_1 avuto la roulotte in quella zona e indossava scarpe di gomma da mare (cfr. verbale d'udienza pagina 4 di 7 dell'8.11.2023).
Dal complessivo compendio probatorio, ed in particolare da quanto dichiarato dalla testimone di parte attrice escussa – che non ha comunque fornito alcuna descrizione della modalità effettiva della caduta, avendo dichiarato di non aver visto l'attimo in cui si è verificato l'evento –, si rileva che la caduta è occorsa in pieno giorno alle ore dodici circa e che l'attrice, pur consapevole dello stato dei luoghi e della destinazione d'uso del locale adibito a lavatoio, si recava a scendere i gradini di accesso con in mano una macchinetta del caffè.
Risulta poi provato in giudizio, in quanto pacifico ed incontestato, che l'attrice, prima di scendere i gradini di accesso al lavatoio, fosse pienamente a conoscenza delle condizioni dei luoghi e della destinazione d'uso del locale, essendo cliente abituale del da diversi anni, come Controparte_1 concordemente attestato da tutti i testi escussi (v. verbali di udienza del 8.11.2023 e del 7.02.2024).
Inoltre, è emerso che il sinistro è occorso in data 29 agosto 2017 e che l'attrice era ospite del villaggio almeno dall'inizio di agosto;
dunque, appare verosimile che la stessa nel corso del soggiorno si fosse ben avveduta della prevedibile presenza di acqua sui gradini di accesso ad un locale adibito a lavatoio.
Tali circostanze depongono nel senso della piena conoscenza e visibilità da parte dell'attrice delle condizioni dei luoghi.
Al riguardo giova altresì rilevare, come può evincersi dall'esame delle produzioni documentali versate in atti da parte convenuta (v. allegati alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.), che la pavimentazione presente in loco era per l'appunto realizzata in marmo ruvido, materiale dotato di migliori proprietà antiscivolo rispetto al marmo levigato e che lo elegge tra i materiali più utilizzati in ambienti soggetti a bagnamento.
Peraltro, tale pavimentazione, come risulta dalle produzioni fotografiche versate in atti da parte convenuta e non contestate da parte attrice, si presentava in perfetto stato di manutenzione, priva di anomalie o peculiari caratteristiche che potessero far presumere la necessità di particolari presidi di sicurezza da parte della società convenuta.
Questo Giudice non può poi esimersi dall'osservare che, nella fattispecie per cui è causa (locale adibito a lavatoio), la presenza di acqua sulla pavimentazione può derivare dall'uso normale della cosa da parte degli utenti, trattandosi di luogo in cui quotidianamente decine di persone si recano con bacinelle, stoviglie bagnate e altri oggetti da lavare, determinando inevitabilmente la presenza di acqua sia all'interno del locale che sulle scale di accesso. Ne consegue che la presenza di acqua doveva ritenersi pagina 5 di 7 circostanza del tutto prevedibile che doveva indurre ad una maggiore attenzione nell'incedere sui gradini, a fortiori in una situazione specifica, come quella di specie, in cui l'attrice stava trasportando una moka del caffè.
Deve altresì rilevarsi che non è stata fornita prova alcuna di un accumulo eccezionale o anomalo di acqua sui gradini. La teste ha riferito genericamente di aver visto del bagnato a terra, Tes_1 senza fornire alcuna indicazione circa una quantità anomala di liquido, e ha comunque confermato che le donne delle pulizie incaricate dalla struttura pulivano spesso.
Quanto alla dedotta circostanza dell'interruzione del corrimano prima degli ultimi gradini, deve rilevarsi che non è stata fornita prova certa del fatto che l'attrice stesse effettivamente utilizzando il corrimano al momento della caduta, né che la caduta sia avvenuta proprio nel punto in cui il corrimano si interrompeva. La teste ha affermato di aver pensato che la signora fosse caduta perché Tes_1 presa alla sprovvista rispetto a questa interruzione, trattandosi quindi di una mera supposizione formulata ex post e non di una constatazione diretta delle modalità effettive della caduta, tanto più che ha dichiarato di non aver visto l'attimo della caduta. La stessa teste ha poi dichiarato che l'attrice trasportava una moka con una mano, circostanza che rendeva comunque problematico l'utilizzo contemporaneo del corrimano.
In conclusione, deve ritenersi che nel caso di specie l'evento lesivo è interamente conseguenza del fatto colposo della danneggiata, la quale, se avesse prestato una minima diligenza nell'incedere sui gradini di accesso ad un locale adibito a lavatoio in pieno giorno alle ore dodici, in un luogo da lei frequentato assiduamente da anni, astenendosi dal trasportare oggetti durante la discesa o comunque prestando maggiore attenzione alle condizioni dei luoghi, ben avrebbe potuto evitare, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, l'evento lesivo occorso.
Ne consegue che nella fattispecie deve ritenersi del tutto interrotto il nesso di causalità tra la dedotta res
e l'evento lesivo occorso.
2).3 Le ulteriori questioni sollevate dalle parti, anche di carattere istruttorio, devono ritenersi assorbite.
3) Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda ed applicata la riduzione del 50% stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice soccombente. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute per Parte_1 Controparte_1 il presente giudizio che si liquidano in € 3.808,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute per il Parte_1 Controparte_2 presente giudizio che si liquidano in € 3.808,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4. pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. sostenute in corso di causa. Parte_1
Sentenza resa ex art. 281sexies, 3° c., c.p.c.
Crotone, 13 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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