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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9541 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 25923/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 25923 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Salvi, presso il cui studio in Napoli a
Via Giacinto Gigante n.80, è elettivamente domiciliata in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - Codice Fiscale CP_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio de Paulis presso il C.F._2 cui studio in Napoli alla via E. Arlotta n.6, è elettivamente domiciliato in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per la pronuncia della separazione.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 , deduceva che aveva Parte_1 contratto matrimonio con a Napoli il 23.09.2000; che dalla predetta CP_1
1 unione erano nati 4 figli: nata il [...], nato il [...], Per_1 Per_2 Per_3 nata il [...] e nato il [...]; che per scelta condivisa con il marito ella Per_4 si era esclusivamente occupata della famiglia;
che negli ultimi anni di convivenza erano sorte incompatibilità caratteriali che con il passare del tempo erano sfociate in insanabili contrasti e difficoltà relazionali spinte fino a gesti di violenza del marito nei suoi confronti, come quello del giugno 2023, a cui aveva assistito anche la figlia maggiore
, e che l'avevano costretta a recarsi presso l'ospedale San Paolo di Napoli;
che Per_1 tale situazione l'aveva indotta poi a sporgere denuncia nel novembre 2023 ed a rivolgersi al centro antiviolenza;
che negli ultimi tre anni il aveva abbandonato CP_1 saltuariamente la casa coniugale (nel mese di luglio e nel mese di ottobre 2023) sempre dopo essere stato scoperto con una altra donna;
che l'intromissione di una altra persona nel rapporto coniugale era stata motivo di liti intense;
che la presenza di questa altra persona, che nel corso del tempo aveva assunto comportamenti ossessivi (oggetto di denuncia), aveva comportato un cambiamento delle sue abitudini di vita;
che, a seguito della ricezione da parte del di una serie di diffide con cui il medesimo veniva CP_1 intimato a porre fine a tale situazione e invitato ad addivenire ad una separazione consensuale, egli aveva iniziato a filmare ogni scena della vita familiare e a fingersi impossidente, nonostante la diversa situazione economica e finanziaria, essendo egli altresì proprietario di diversi immobili. Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva, la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al CP_1
l'affido condiviso dei figli con collocamento privilegiato presso di sé e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, l'assegnazione in suo favore della casa familiare sita in Napoli alla via Enea n. 19, di sua proprietà esclusiva, la quantificazione in
€2000,00 euro ( 500,00 euro per ciascun figlio) dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei figli a carico del padre, porre a carico del medesimo il 70 % delle spese straordinarie per i minori, prevedere che ella continuasse a percepire per intero l'assegno unico per i figli, porre a carico del resistente un assegno di € 1.000,00 per sé.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 40 c.p.c..
Si costituiva il quale non si opponeva alla separazione ma CP_1 contestava tutto quanto descritto nel giudizio introduttivo, chiedendo, in via riconvenzionale, che la separazione fosse addebitata alla moglie. In particolare deduceva che la minore non era sua figlia ma figlia di una altro uomo con Per_3
2 cui la ricorrente aveva avuto una relazione extraconiugale, circostanza questa a lui tenuta nascosta e che aveva verificato facendo gli opportuni esami biologici (nel maggio 2018); che durante il lasso di tempo in cui egli ignorava che la terza figlia non fosse propria era stato indotto dalla moglie a procreare il quarto figlio;
che la lite del giugno del 2023, a seguito della quale la ricorrente si era recata al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo, era sorta in quanto egli era stato svegliato di soprassalto nel cuore della notte, accusato violentemente di intrattenere rapporti con altra donna e che pertanto aveva reagito spingendo la e non Parte_1 aggredendola;
che a seguito di tale evento la ricorrente non denunciava il marito dell'aggressione subita, né allontanava il padre dai minori, trascorrendo le successive vacanze insieme;
che solo in attuazione di una strategia ben determinata la , aveva cominciato a far apparire il marito come violento ed aggressivo;
Parte_1 che la ricorrente aveva assunto un atteggiamento punitivo nei confronti del marito, fondato sul convincimento della sussistenza della relazione con una altra donna, condizione questa che non veniva provata dall'attività investigativa commissionata dalla ricorrente;
che egli era stato messo fuori casa dalla moglie, costretto a vivere in un ambiente malsano e solo a seguito di una serie di diffide era riuscito a rientrare in casa dove subiva un progressivo e quotidiano svilimento della sua figura davanti ai figli;
che in considerazione di un atteggiamento persecutorio della moglie egli era stato costretto a sporgere denunce.
Tutto quanto sopra premesso, il chiedeva l'addebito della separazione a CP_1 carico della ricorrente, l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare, la regolamentazione delle visite come indicato nella comparsa di costituzione, con rientro da parte sua nella casa famigliare nei fine settimana da trascorrere con i figli, la corresponsione di un assegno, a suo carico, a titolo di mantenimento dei minori per un importo pari ad euro 1000,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c..
In particolare parte ricorrente chiedeva che le spese straordinarie fossero poste a carico del resistente nella misura del 100%., ed il resistente chiedeva il 50% dell'assegno unico in caso di accoglimento della richiesta di assegno di mantenimento da parte della ricorrente.
All'udienza del 20.02.2024 di comparizione personale delle parti, sentite le stesse e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato alla trattazione del procedimento
3 si riservava. Sciogliendo la riserva, ritenendo insussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti a norma dell'art. 473 bis.46 c.p.c., in considerazione dei rapporti abbastanza distesi tra le parti, le autorizzava a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale a , concedendo al termine fino al 18/3/2024 per il Parte_1 CP_1 rilascio, affidava in via condivisa i minori ad entrambi i genitori disponendone la collocazione prevalente presso la madre e regolamentando i tempi di permanenza presso il padre a carico del quale poneva un assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, oltre al 70 % delle spese straordinarie per i medesimi.
Espletata l'attività istruttoria, assegnati i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c la causa era rimessa in decisione al Collegio previo parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti,
4 del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre
2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. N. 25618/2007; Cass. N. 16859/2015; Cass. N.
917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. N. 1557/2008; Cass.
N. 8929/2013; Cass. N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
5 l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N. 2059/2012).
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie deve evidenziarsi che la domanda di addebito proposta dalla ricorrente si fonda in primo luogo sulla perpetrazione da parte del resistente di condotte violente e denigratorie nei confronti della , Parte_1 oggetto anche di una serie di denunce depositate in atti, nonché sulla condotta infedele del coniuge, protratta nel corso degli anni e dal 2018 sfociata nell'instaurazione di una duratura relazione extraconiugale con una altra donna.
Passando dal piano deduttivo a quello probatorio, i dedotti comportamenti violenti del resistente sono rimasti del tutto sforniti di prova. Con particolare riguardo ai procedimenti penali derivati dalle denunce della ricorrente vi è stata una richiesta di archiviazione da parte del PM alla quale la ricorrente ha fatto opposizione, ma non sono documentati gli esiti.
Quanto alla relazione investigativa allegata al ricorso in riscontro della dedotta relazione extraconiugale del resistente, senza entrare nel merito del contenuto della stessa, è evidente che essa è del tutto irrilevante considerato che si riferisce ad un'attività investigativa compiuta in data 25/07/2023 successiva alla missiva del
15/05/2023 con cui il difensore della ricorrente, rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, invitava il resistente a contattarla per definire con un accordo le condizioni della separazione;
dunque a maggio 2023 la crisi coniugale era già irrimediabilmente in atto con conseguente esclusione della possibilità di ricollegare l'efficacia causale della stessa a condotte successivamente poste in essere. Quanto infine alla prova orale articolata nel presente giudizio, il
Collegio condivide la valutazione in termini di inammissibilità e irrilevanza espressa dal giudice delegato nel provvedimento reso ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c., da intendersi in questa sede interamente richiamato, in quanto vertente su circostanze valutative, generiche e in parte irrilevanti.
Di contro il resistente ha chiesto addebitarsi la separazione alla ricorrente per avergli tenuto nascosto che era frutto della relazione con un altro uomo. Per_3
Premesso che è pacifico tra le parti che non sia figlia del resistente, sebbene Per_3 ciò non sia stato ancora giudizialmente accertato, deve rilevarsi, in primo luogo, che nel corso del giudizio non è stata in alcun modo fornita la prova della
6 consapevolezza di tale circostanza da parte della ricorrente, la quale ha comunque eccepito di esserne venuta a conoscenza solo quando il si era sottoposto CP_1 all'esame del DNA. In ogni caso il resistente ha dedotto di aver accettato Per_3 come figlia propria ed essendo il matrimonio proseguito fino alla richiesta di separazione da parte della ricorrente, nonostante il resistente abbia dedotto di essere venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie nel maggio 2018, deve escludersi la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ed invero, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte: “In tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'"affectio coniugaliis" era già venuta meno da tempo.(Cass.
N. 25966/2022). Nel caso di specie la scoperta da parte del resistente risalente al
2018 del tradimento della moglie e del concepimento di un'altra figlia e l'inerzia protrattasi per tutti questi anni fino a quando l'iniziativa della separazione è stata presa dalla ricorrente medesima, essendo il resistente disponibile, come riportato negli scritti difensivi del medesimo, ma anche dichiarato in udienza a continuare una convivenza nell'interesse dei figli (dal verbale di udienza del 20/02/2024: “ …
La storia con mia moglie è finita tanto tempo fa, ma siamo rimasti insieme per i figli e io sono disponibile a continuare a farlo, perchè penso che sia importante non andare via di casa, perché così posso mantenere il rapporto con i miei figli.
…”) sono circostanze assolutamente indicative della sostanziale cessazione dell'"affectio coniugalis", quantomeno già nel 2018, e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale, con la conseguenza dell'esclusione della rilevanza di quel comportamento in violazione dei doveri coniugali, ai fini della valutazione di cui all'art.151, secondo comma, cod. civ. (sul punto cfr. anche Cass. N.19450/2007).
In un simile contesto deduttivo e probatorio - tenuto conto, peraltro, che nel corso del tempo i coniugi più volte, anche a seguito di liti accese durante le quali vi è stato l'intervento delle Forze dell'Ordine, hanno sporto reciproche denunce, ma
7 ciononostante hanno poi continuato a vivere nella casa coniugale - risulta in maniera evidente che l'unione coniugale sia andata deteriorandosi nel corso del tempo, evidentemente per una reciproca insoddisfazione che ha portato ciascuno dei due coniugi ad allontanarsi affettivamente dall'altro, fino ad arrivare ad una convivenza meramente formale. In un tale quadro non è stata fornita la prova dell'ascrivibilità della crisi all'uno piuttosto che all'altro coniuge, quanto piuttosto la prova della incompatibilità delle parti con conseguente pronuncia della separazione ai sensi del comma 1 dell'art 151 c.c.
Passando alle questioni relative ai figli minori, nata il [...], Per_1 Per_2 nato il [...], nata il [...] e nato il [...] in [...] Per_3 Per_4 alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e alla loro collocazione prevalente non sussistono motivi per derogare al regime preferenziale dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, come, del resto, chiesto da entrambe le parti;
a cui conseguentemente va assegnata la casa famigliare.
I minori resteranno con il padre, così come già stabilito in via provvisoria, almeno due volte a settimana (il martedì ed il giovedì) dalle ore 16.00 sino alle ore 20,30 dopo la cena;
a settimane alterne, dal sabato alle ore 9,30 fino alla domenica alle ore 20,30 con pernottamento;
durante le vacanze natalizie, secondo la regola dell'alternanza, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al sei gennaio;
secondo la regola dell'alternanza per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale;
per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno.
In ordine al contributo nel mantenimento dei figli da porre a carico del padre, posto che la madre con cui convivono vi provvede in via diretta , occorre considerare che, secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n.
16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”; in altre decisioni si
8 afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez. 6, Ord. 19299 del
16.09.2020).
Sulla base dei principi esposti, in ordine al tenore di vita goduto dai minori durante la convivenza con entrambi i genitori, va esaminata la documentazione prodotta in atti, tenendo conto, altresì, delle dichiarazioni rese dai coniugi in udienza.
Occorre quindi considerare da un lato che la ricorrente, casalinga, è proprietaria - al di là delle contestazioni circa la provenienza del danaro con cui gli immobili sarebbero stati acquistati - dell'immobile adibito a casa familiare nonché di altro immobile in Via Leopardi n 130 dal quale percepisce un canone di locazione di €
600,00 per undici mensilità e di € 300,00 per la dodicesima, che la stessa percepisce altresì il canone di € 50,00 dalla locazione del posto auto, e, per accordo tra le parti,
l'intero importo dell'assegno unico per i figli dell'importo di circa euro 1.090,00; che il resistente, fabbro, che ha dichiarato di svolgere lavori occasionali, percepisce
€ 750,00 dalla locazione di un immobile in Pozzuoli, € 90,00 dalla locazione di un posto auto a Bagnoli, ed è altresì proprietario di un locale deposito attualmente vuoto;
dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta un reddito di euro 7.000,00.
Sul punto, come già osservato nel provvedimento reso ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c., va ribadito che “Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convinci-mento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato)” (cfr. Cass. N. 18196/2015).
Certamente va evidenziato che nel caso di specie è palese che le dichiarazioni dei redditi prodotte dal resistente non rispecchiano la reale situazione economica del medesimo sol che si consideri che il nucleo familiare, composto da sei persone,
9 certamente non viveva in una condizione di povertà, tutti i figli hanno sempre svolto attività sportive;
la famiglia era solita andare in vacanza in una casa in locazione in
Calabria, almeno negli ultimi cinque anni con un costo di € 2.000,00/2.500,00 (cfr. bonifico a allegato al ricorso); in occasione della Prima Controparte_2
Comunione di NZ siamo andati a Disneyland;
la moglie si è sottoposto a diversi interventi di chirurgia estetica;
in costanza di matrimonio sono state acquistate delle proprietà immobiliari - il resistente ha dedotto di aver acquistato due case, intestate alla moglie e un deposito in parte con i soldi ricevuti dopo la morte del padre;
il nucleo famigliare ha sempre usufruito di beni mobili registrati di proprietà – macchine, scooter, furgone.
Tenuto conto del tenore di vita dei minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, come presumibile sulla base di tutti gli elementi fin qui riportati, della percezione per intero da parte della ricorrente dell'assegno unico per i figli, come sempre finora accaduto sulla base di un sostanziale accordo tra le parti, dell'età dei minori, dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, della valenza dei compiti di cura e assistenza, della valenza economica dell'assegnazione della casa famigliare alla ricorrente, si ritiene congruo confermare l'importo come quantificato in via provvisoria, quindi porre a carico del un assegno di € CP_1
1000,00 da versare alla entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo va Parte_1 rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da novembre 2026.
Anche quanto alle spese straordinarie, individuate come da Protocollo d'Intesa tra
Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, va confermata la ripartizione nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, già prevista in via provvisoria, in ragione delle differenti possibilità economiche delle parti.
La ricorrente ha poi formulato domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre
Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio
10 della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione”
(Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del
13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
Orbene, nel caso di specie non ricorrono i presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della . Parte_1
Ed invero, occorre tener conto che la ricorrente - diplomata come corrispondente lingue estere, prima di sposarsi ha lavorato come segretaria presso l'agenzia di servizi del padre poi presso un'attività commerciale e anche come insegnante di danza - è pacifico che dopo il matrimonio non abbia più lavorato;
la stessa risulta
11 proprietaria oltre che dell'immobile adibito a casa familiare, anche di altro immobile in Via Leopardi n 130 - dal quale percepisce un canone di locazione di €
600,00 per undici mensilità e di € 300,00 per la dodicesima - e un posto auto – dalla cui locazione percepisce un canone di € 50,00. Ciò posto, è pacifico che in costanza di matrimonio i canoni di locazione dei vari immobili di proprietà della famiglia, incluso quelli intestati alla , erano tutti gestiti dal Tenuto conto Parte_1 CP_1 invece della disponibilità economica derivante alla dalla locazione Parte_1 dell'immobile a Fuorigrotta e di quella del posto auto, oltre che del fatto che ella vive in un immobile di proprietà, deve concludersi che ella abbia adeguati redditi propri, non avendo peraltro in alcun modo provato i redditi non dichiarati effettivamente percepiti dal marito, stante l'assoluta genericità delle deposizioni testimoniali al riguardo e la mancanza di prove documentali.
Dunque la domanda non può che essere rigettata.
Venendo alle spese di lite, tenuto conto della natura della causa e dell'esito della stessa, le stesse vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da così provvede: Parte_1
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 CP_1
n.268, parte II, S. Q , reg. Atti Matrimonio anno 2000);
b) rigetta entrambe le domande di addebito;
c) affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre cui assegna la casa coniugale;
d) disciplina i tempi di permanenza dei minori presso il padre come in parte motiva riportato;
e) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 versando entro il giorno 5 di ciascun mese a l'importo di Euro 1000,00 Parte_1
(250,00 per ciascun figlio ) oltre il 70% delle spese straordinarie come da Protocollo richiamato in parte motiva ed oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da novembre 2026;
f) rigetta la domanda della ricorrente volta alla corresponsione di un assegno di mantenimento per sé;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e
12 le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3 Ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 25923 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Salvi, presso il cui studio in Napoli a
Via Giacinto Gigante n.80, è elettivamente domiciliata in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - Codice Fiscale CP_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio de Paulis presso il C.F._2 cui studio in Napoli alla via E. Arlotta n.6, è elettivamente domiciliato in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per la pronuncia della separazione.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 , deduceva che aveva Parte_1 contratto matrimonio con a Napoli il 23.09.2000; che dalla predetta CP_1
1 unione erano nati 4 figli: nata il [...], nato il [...], Per_1 Per_2 Per_3 nata il [...] e nato il [...]; che per scelta condivisa con il marito ella Per_4 si era esclusivamente occupata della famiglia;
che negli ultimi anni di convivenza erano sorte incompatibilità caratteriali che con il passare del tempo erano sfociate in insanabili contrasti e difficoltà relazionali spinte fino a gesti di violenza del marito nei suoi confronti, come quello del giugno 2023, a cui aveva assistito anche la figlia maggiore
, e che l'avevano costretta a recarsi presso l'ospedale San Paolo di Napoli;
che Per_1 tale situazione l'aveva indotta poi a sporgere denuncia nel novembre 2023 ed a rivolgersi al centro antiviolenza;
che negli ultimi tre anni il aveva abbandonato CP_1 saltuariamente la casa coniugale (nel mese di luglio e nel mese di ottobre 2023) sempre dopo essere stato scoperto con una altra donna;
che l'intromissione di una altra persona nel rapporto coniugale era stata motivo di liti intense;
che la presenza di questa altra persona, che nel corso del tempo aveva assunto comportamenti ossessivi (oggetto di denuncia), aveva comportato un cambiamento delle sue abitudini di vita;
che, a seguito della ricezione da parte del di una serie di diffide con cui il medesimo veniva CP_1 intimato a porre fine a tale situazione e invitato ad addivenire ad una separazione consensuale, egli aveva iniziato a filmare ogni scena della vita familiare e a fingersi impossidente, nonostante la diversa situazione economica e finanziaria, essendo egli altresì proprietario di diversi immobili. Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva, la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al CP_1
l'affido condiviso dei figli con collocamento privilegiato presso di sé e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, l'assegnazione in suo favore della casa familiare sita in Napoli alla via Enea n. 19, di sua proprietà esclusiva, la quantificazione in
€2000,00 euro ( 500,00 euro per ciascun figlio) dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei figli a carico del padre, porre a carico del medesimo il 70 % delle spese straordinarie per i minori, prevedere che ella continuasse a percepire per intero l'assegno unico per i figli, porre a carico del resistente un assegno di € 1.000,00 per sé.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 40 c.p.c..
Si costituiva il quale non si opponeva alla separazione ma CP_1 contestava tutto quanto descritto nel giudizio introduttivo, chiedendo, in via riconvenzionale, che la separazione fosse addebitata alla moglie. In particolare deduceva che la minore non era sua figlia ma figlia di una altro uomo con Per_3
2 cui la ricorrente aveva avuto una relazione extraconiugale, circostanza questa a lui tenuta nascosta e che aveva verificato facendo gli opportuni esami biologici (nel maggio 2018); che durante il lasso di tempo in cui egli ignorava che la terza figlia non fosse propria era stato indotto dalla moglie a procreare il quarto figlio;
che la lite del giugno del 2023, a seguito della quale la ricorrente si era recata al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo, era sorta in quanto egli era stato svegliato di soprassalto nel cuore della notte, accusato violentemente di intrattenere rapporti con altra donna e che pertanto aveva reagito spingendo la e non Parte_1 aggredendola;
che a seguito di tale evento la ricorrente non denunciava il marito dell'aggressione subita, né allontanava il padre dai minori, trascorrendo le successive vacanze insieme;
che solo in attuazione di una strategia ben determinata la , aveva cominciato a far apparire il marito come violento ed aggressivo;
Parte_1 che la ricorrente aveva assunto un atteggiamento punitivo nei confronti del marito, fondato sul convincimento della sussistenza della relazione con una altra donna, condizione questa che non veniva provata dall'attività investigativa commissionata dalla ricorrente;
che egli era stato messo fuori casa dalla moglie, costretto a vivere in un ambiente malsano e solo a seguito di una serie di diffide era riuscito a rientrare in casa dove subiva un progressivo e quotidiano svilimento della sua figura davanti ai figli;
che in considerazione di un atteggiamento persecutorio della moglie egli era stato costretto a sporgere denunce.
Tutto quanto sopra premesso, il chiedeva l'addebito della separazione a CP_1 carico della ricorrente, l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare, la regolamentazione delle visite come indicato nella comparsa di costituzione, con rientro da parte sua nella casa famigliare nei fine settimana da trascorrere con i figli, la corresponsione di un assegno, a suo carico, a titolo di mantenimento dei minori per un importo pari ad euro 1000,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c..
In particolare parte ricorrente chiedeva che le spese straordinarie fossero poste a carico del resistente nella misura del 100%., ed il resistente chiedeva il 50% dell'assegno unico in caso di accoglimento della richiesta di assegno di mantenimento da parte della ricorrente.
All'udienza del 20.02.2024 di comparizione personale delle parti, sentite le stesse e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato alla trattazione del procedimento
3 si riservava. Sciogliendo la riserva, ritenendo insussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti a norma dell'art. 473 bis.46 c.p.c., in considerazione dei rapporti abbastanza distesi tra le parti, le autorizzava a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale a , concedendo al termine fino al 18/3/2024 per il Parte_1 CP_1 rilascio, affidava in via condivisa i minori ad entrambi i genitori disponendone la collocazione prevalente presso la madre e regolamentando i tempi di permanenza presso il padre a carico del quale poneva un assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, oltre al 70 % delle spese straordinarie per i medesimi.
Espletata l'attività istruttoria, assegnati i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c la causa era rimessa in decisione al Collegio previo parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti,
4 del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre
2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. N. 25618/2007; Cass. N. 16859/2015; Cass. N.
917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. N. 1557/2008; Cass.
N. 8929/2013; Cass. N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
5 l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N. 2059/2012).
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie deve evidenziarsi che la domanda di addebito proposta dalla ricorrente si fonda in primo luogo sulla perpetrazione da parte del resistente di condotte violente e denigratorie nei confronti della , Parte_1 oggetto anche di una serie di denunce depositate in atti, nonché sulla condotta infedele del coniuge, protratta nel corso degli anni e dal 2018 sfociata nell'instaurazione di una duratura relazione extraconiugale con una altra donna.
Passando dal piano deduttivo a quello probatorio, i dedotti comportamenti violenti del resistente sono rimasti del tutto sforniti di prova. Con particolare riguardo ai procedimenti penali derivati dalle denunce della ricorrente vi è stata una richiesta di archiviazione da parte del PM alla quale la ricorrente ha fatto opposizione, ma non sono documentati gli esiti.
Quanto alla relazione investigativa allegata al ricorso in riscontro della dedotta relazione extraconiugale del resistente, senza entrare nel merito del contenuto della stessa, è evidente che essa è del tutto irrilevante considerato che si riferisce ad un'attività investigativa compiuta in data 25/07/2023 successiva alla missiva del
15/05/2023 con cui il difensore della ricorrente, rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, invitava il resistente a contattarla per definire con un accordo le condizioni della separazione;
dunque a maggio 2023 la crisi coniugale era già irrimediabilmente in atto con conseguente esclusione della possibilità di ricollegare l'efficacia causale della stessa a condotte successivamente poste in essere. Quanto infine alla prova orale articolata nel presente giudizio, il
Collegio condivide la valutazione in termini di inammissibilità e irrilevanza espressa dal giudice delegato nel provvedimento reso ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c., da intendersi in questa sede interamente richiamato, in quanto vertente su circostanze valutative, generiche e in parte irrilevanti.
Di contro il resistente ha chiesto addebitarsi la separazione alla ricorrente per avergli tenuto nascosto che era frutto della relazione con un altro uomo. Per_3
Premesso che è pacifico tra le parti che non sia figlia del resistente, sebbene Per_3 ciò non sia stato ancora giudizialmente accertato, deve rilevarsi, in primo luogo, che nel corso del giudizio non è stata in alcun modo fornita la prova della
6 consapevolezza di tale circostanza da parte della ricorrente, la quale ha comunque eccepito di esserne venuta a conoscenza solo quando il si era sottoposto CP_1 all'esame del DNA. In ogni caso il resistente ha dedotto di aver accettato Per_3 come figlia propria ed essendo il matrimonio proseguito fino alla richiesta di separazione da parte della ricorrente, nonostante il resistente abbia dedotto di essere venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie nel maggio 2018, deve escludersi la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ed invero, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte: “In tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'"affectio coniugaliis" era già venuta meno da tempo.(Cass.
N. 25966/2022). Nel caso di specie la scoperta da parte del resistente risalente al
2018 del tradimento della moglie e del concepimento di un'altra figlia e l'inerzia protrattasi per tutti questi anni fino a quando l'iniziativa della separazione è stata presa dalla ricorrente medesima, essendo il resistente disponibile, come riportato negli scritti difensivi del medesimo, ma anche dichiarato in udienza a continuare una convivenza nell'interesse dei figli (dal verbale di udienza del 20/02/2024: “ …
La storia con mia moglie è finita tanto tempo fa, ma siamo rimasti insieme per i figli e io sono disponibile a continuare a farlo, perchè penso che sia importante non andare via di casa, perché così posso mantenere il rapporto con i miei figli.
…”) sono circostanze assolutamente indicative della sostanziale cessazione dell'"affectio coniugalis", quantomeno già nel 2018, e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale, con la conseguenza dell'esclusione della rilevanza di quel comportamento in violazione dei doveri coniugali, ai fini della valutazione di cui all'art.151, secondo comma, cod. civ. (sul punto cfr. anche Cass. N.19450/2007).
In un simile contesto deduttivo e probatorio - tenuto conto, peraltro, che nel corso del tempo i coniugi più volte, anche a seguito di liti accese durante le quali vi è stato l'intervento delle Forze dell'Ordine, hanno sporto reciproche denunce, ma
7 ciononostante hanno poi continuato a vivere nella casa coniugale - risulta in maniera evidente che l'unione coniugale sia andata deteriorandosi nel corso del tempo, evidentemente per una reciproca insoddisfazione che ha portato ciascuno dei due coniugi ad allontanarsi affettivamente dall'altro, fino ad arrivare ad una convivenza meramente formale. In un tale quadro non è stata fornita la prova dell'ascrivibilità della crisi all'uno piuttosto che all'altro coniuge, quanto piuttosto la prova della incompatibilità delle parti con conseguente pronuncia della separazione ai sensi del comma 1 dell'art 151 c.c.
Passando alle questioni relative ai figli minori, nata il [...], Per_1 Per_2 nato il [...], nata il [...] e nato il [...] in [...] Per_3 Per_4 alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e alla loro collocazione prevalente non sussistono motivi per derogare al regime preferenziale dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, come, del resto, chiesto da entrambe le parti;
a cui conseguentemente va assegnata la casa famigliare.
I minori resteranno con il padre, così come già stabilito in via provvisoria, almeno due volte a settimana (il martedì ed il giovedì) dalle ore 16.00 sino alle ore 20,30 dopo la cena;
a settimane alterne, dal sabato alle ore 9,30 fino alla domenica alle ore 20,30 con pernottamento;
durante le vacanze natalizie, secondo la regola dell'alternanza, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al sei gennaio;
secondo la regola dell'alternanza per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale;
per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno.
In ordine al contributo nel mantenimento dei figli da porre a carico del padre, posto che la madre con cui convivono vi provvede in via diretta , occorre considerare che, secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n.
16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”; in altre decisioni si
8 afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez. 6, Ord. 19299 del
16.09.2020).
Sulla base dei principi esposti, in ordine al tenore di vita goduto dai minori durante la convivenza con entrambi i genitori, va esaminata la documentazione prodotta in atti, tenendo conto, altresì, delle dichiarazioni rese dai coniugi in udienza.
Occorre quindi considerare da un lato che la ricorrente, casalinga, è proprietaria - al di là delle contestazioni circa la provenienza del danaro con cui gli immobili sarebbero stati acquistati - dell'immobile adibito a casa familiare nonché di altro immobile in Via Leopardi n 130 dal quale percepisce un canone di locazione di €
600,00 per undici mensilità e di € 300,00 per la dodicesima, che la stessa percepisce altresì il canone di € 50,00 dalla locazione del posto auto, e, per accordo tra le parti,
l'intero importo dell'assegno unico per i figli dell'importo di circa euro 1.090,00; che il resistente, fabbro, che ha dichiarato di svolgere lavori occasionali, percepisce
€ 750,00 dalla locazione di un immobile in Pozzuoli, € 90,00 dalla locazione di un posto auto a Bagnoli, ed è altresì proprietario di un locale deposito attualmente vuoto;
dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta un reddito di euro 7.000,00.
Sul punto, come già osservato nel provvedimento reso ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c., va ribadito che “Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convinci-mento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato)” (cfr. Cass. N. 18196/2015).
Certamente va evidenziato che nel caso di specie è palese che le dichiarazioni dei redditi prodotte dal resistente non rispecchiano la reale situazione economica del medesimo sol che si consideri che il nucleo familiare, composto da sei persone,
9 certamente non viveva in una condizione di povertà, tutti i figli hanno sempre svolto attività sportive;
la famiglia era solita andare in vacanza in una casa in locazione in
Calabria, almeno negli ultimi cinque anni con un costo di € 2.000,00/2.500,00 (cfr. bonifico a allegato al ricorso); in occasione della Prima Controparte_2
Comunione di NZ siamo andati a Disneyland;
la moglie si è sottoposto a diversi interventi di chirurgia estetica;
in costanza di matrimonio sono state acquistate delle proprietà immobiliari - il resistente ha dedotto di aver acquistato due case, intestate alla moglie e un deposito in parte con i soldi ricevuti dopo la morte del padre;
il nucleo famigliare ha sempre usufruito di beni mobili registrati di proprietà – macchine, scooter, furgone.
Tenuto conto del tenore di vita dei minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, come presumibile sulla base di tutti gli elementi fin qui riportati, della percezione per intero da parte della ricorrente dell'assegno unico per i figli, come sempre finora accaduto sulla base di un sostanziale accordo tra le parti, dell'età dei minori, dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, della valenza dei compiti di cura e assistenza, della valenza economica dell'assegnazione della casa famigliare alla ricorrente, si ritiene congruo confermare l'importo come quantificato in via provvisoria, quindi porre a carico del un assegno di € CP_1
1000,00 da versare alla entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo va Parte_1 rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da novembre 2026.
Anche quanto alle spese straordinarie, individuate come da Protocollo d'Intesa tra
Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, va confermata la ripartizione nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, già prevista in via provvisoria, in ragione delle differenti possibilità economiche delle parti.
La ricorrente ha poi formulato domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre
Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio
10 della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione”
(Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del
13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
Orbene, nel caso di specie non ricorrono i presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della . Parte_1
Ed invero, occorre tener conto che la ricorrente - diplomata come corrispondente lingue estere, prima di sposarsi ha lavorato come segretaria presso l'agenzia di servizi del padre poi presso un'attività commerciale e anche come insegnante di danza - è pacifico che dopo il matrimonio non abbia più lavorato;
la stessa risulta
11 proprietaria oltre che dell'immobile adibito a casa familiare, anche di altro immobile in Via Leopardi n 130 - dal quale percepisce un canone di locazione di €
600,00 per undici mensilità e di € 300,00 per la dodicesima - e un posto auto – dalla cui locazione percepisce un canone di € 50,00. Ciò posto, è pacifico che in costanza di matrimonio i canoni di locazione dei vari immobili di proprietà della famiglia, incluso quelli intestati alla , erano tutti gestiti dal Tenuto conto Parte_1 CP_1 invece della disponibilità economica derivante alla dalla locazione Parte_1 dell'immobile a Fuorigrotta e di quella del posto auto, oltre che del fatto che ella vive in un immobile di proprietà, deve concludersi che ella abbia adeguati redditi propri, non avendo peraltro in alcun modo provato i redditi non dichiarati effettivamente percepiti dal marito, stante l'assoluta genericità delle deposizioni testimoniali al riguardo e la mancanza di prove documentali.
Dunque la domanda non può che essere rigettata.
Venendo alle spese di lite, tenuto conto della natura della causa e dell'esito della stessa, le stesse vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da così provvede: Parte_1
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 CP_1
n.268, parte II, S. Q , reg. Atti Matrimonio anno 2000);
b) rigetta entrambe le domande di addebito;
c) affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre cui assegna la casa coniugale;
d) disciplina i tempi di permanenza dei minori presso il padre come in parte motiva riportato;
e) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 versando entro il giorno 5 di ciascun mese a l'importo di Euro 1000,00 Parte_1
(250,00 per ciascun figlio ) oltre il 70% delle spese straordinarie come da Protocollo richiamato in parte motiva ed oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da novembre 2026;
f) rigetta la domanda della ricorrente volta alla corresponsione di un assegno di mantenimento per sé;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e
12 le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3 Ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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