CA
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/08/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. ssa Viviana Cusolito - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 158/2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.02.2025, vertente
TRA
(C.F ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Corso
Italia n. 171, presso lo studio degli avv.ti Virginia Falbo e Alfio Oscar
Giovanni D'agata che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti
–appellante-
E
(C.F. ), elettivamente CP_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Taurianova (RC), via San Giovanni dei Rossi, V trav. n. 9, presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Crocitti, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti -appellata ed appellante incidentale-
oggetto: vendita di cose mobili - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palmi n. 812/2019, pubblicata il 11.09.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
27.01.2025, i procuratori dell'appellante così precisavano le conclusioni:
“piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in accoglimento del presente appello per i motivi su esposti, rettificare e riformare, la sentenza n. 812/2019 emessa e pubblicata in data 11.09.2019 dal Tribunale di Palmi, in persona del GOT dott.ssa Stefania Bagnoli, eliminando la parte in cui è stata affermata l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n.454/2017 dichiarando invece che il decreto ingiuntivo n. 454/2017 è stato regolarmente notificato e, per questo motivo rigettare, dichiarandola inammissibile, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. promossa dalla sig.ra confermare il decreto ingiuntivo n. 454/2017 e la condanna CP_1 alle spese di lite di primo grado;
in via subordinata, qualora dovesse ritenersi sussistente una irregolarità della notifica che legittimi in sede di gravame l'esame del merito della controversia, rigettare integralmente l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta dalla sig.ra con tutte le domande ivi spiegate, essendo detta opposizione, per i motivi CP_1 di cui in premessa, inammissibile e infondata e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 454/2017 emesso dal Tribunale di Palmi. Con vittoria di spese e compensi”.
Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva CP_1 opposizione ex art. 650 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Palmi, avverso il decreto ingiuntivo n. 454/2017 con il quale, il medesimo Tribunale, gli intimava il pagamento, in favore della in persona del Parte_1 legale rappresentante, della somma di €. 8.273,64, oltre accessori, spese e competenze del giudizio monitorio.
pag. 2/15 Adduceva l'opponente:
- che, in data 15.11.2018, le era stato notificato, a cura della Parte_1
un atto di precetto dell'importo complessivo di €. 9.685,39, sulla
[...] scorta del sopra individuato decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data 28.09.2018;
-che, tuttavia, di tale decreto ingiuntivo, che risultava notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non era mai venuta a conoscenza;
-che, peraltro, le pretese creditorie azionate monitoriamente dall'opposta, aventi ad oggetto il residuo del prezzo per l'acquisto dell'autovettura
Mercedes Benz GLC 250, erano del tutto infondate per avere provveduto, integralmente, al pagamento di quanto dovuto (come da fattura n. 1194 del
28.12.2016 allegata).
Chiedeva, quindi, all'adito Tribunale, in via preliminare, di dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'emesso decreto ingiuntivo per mancata notifica nei termini di cui all'art. 644 c.p.c. e, in subordine, nel merito, di revocare e/o annullare l'emesso decreto ingiuntivo stante l'infondatezza dell'azionata pretesa, con vittoria di spese del giudizio di cognizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, rilevando:
-in via preliminare, l'inammissibilità della proposta opposizione stante la validità ed efficacia della notifica del decreto ingiuntivo opposto, effettuata in proprio dall'avvocato a mezzo del servizio postale ai sensi della Legge n.
53/1994, come si evinceva sia dall'avviso di ricevimento - attestante che l'agente postale aveva provveduto a spedire la raccomandata (C.A.D) con la quale aveva dato notizia alla destinataria del tentativo di notifica del plico e del suo deposito - sia dall'avviso di ricevimento relativo alla spedizione dell'atto notificato - attestante che l'atto medesimo, in giacenza presso l'ufficio postale, non era stato ritirato dalla destinataria nel termine di dieci giorni;
-nel merito ed in subordine, l'infondatezza della proposta opposizione in quanto l'importo richiesto monitoriamente concerneva la differenza dovuta a titolo di IVA per l'acquisto della Mercedes, considerato che, al momento della consegna della vettura, l'opponente non risultava possedere i requisiti per godere dell'agevolazione al 4% dell'imposta in questione, come invece dichiarato in sede di sottoscrizione della proposta d'acquisto.
pag. 3/15 Istruito il giudizio documentalmente, all'udienza dell'11.9.2019, le parti precisavano le conclusioni e, previa discussione orale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con sentenza n. 812/2019, il Tribunale di Palmi, ritenuto che “la notifica del decreto ingiuntivo deve ritenersi inesistente per non essersi mai perfezionata, di tal che l'unico rimedio esperibile per far valere l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c. è solo quello dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c.” dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione proposta condannando alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta. CP_1
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello la chiedendone la riforma nella parte Parte_1 in cui il Giudice di prime cure “ha motivato l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta dalla sig.ra affermando erroneamente l'inesistenza della notifica CP_1 del decreto ingiuntivo” anziché “dichiarando che il decreto ingiuntivo n. 454/2017 è stato validamente e regolarmente notificato e che per questo motivo l'opposizione tardiva, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., è inammissibile, con la conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Si costituiva, ritualmente, rilevando, in via preliminare, CP_1
l'infondatezza del proposto appello con richiesta di rigetto e, nel merito, proponendo appello incidentale diretto ad ottenere la riforma integrale della sentenza di primo grado con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c..
Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi la sussistenza in capo all'appellante dell'interesse ad impugnare considerato che il Giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex 650 c.p.c. solo perché ha ritenuto che, nella specie, dovesse ravvisarsi, un'ipotesi di
“inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto” per la quale pag. 4/15 “l'unico rimedio esperibile” era l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (nella specie, all'atto di precetto).
Ed invero "ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza, rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all'eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta alla eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione” sicché deve convenirsi che sussiste l'interesse dell'appellante ad ottenere una pronuncia che, in eventuale riforma della sentenza di primo grado, dichiari la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto stante l'evidente utilità giuridica, e non di mero fatto, che potrebbe conseguire dall'accoglimento dell'impugnazione
(Cassazione civile sez. II - 11/12/2020, n. 28307; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
28405 del 28/11/2008; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010;
Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n.
6749 del 04/05/2012).
Tanto premesso, l'appello principale deve essere accolto per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, l'appellante rileva l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure nel ritenere inesistente la notifica del decreto ingiuntivo opposto considerato che, al contrario, dalla documentazione versata in atti - avviso di ricevimento n. 76759133617-8 contenente l'atto giudiziario da notificare e avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 668071788218 della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) – si evinceva, pacificamente, la regolarità del procedimento notificatorio.
Precisa sul punto che, in conformità alla normativa relativa alle modalità di notificazione a mezzo posta “nell'avviso di ricevimento relativo alla racc. n.
76759133617-8 l'agente postale ha, regolarmente, attestato: 1) la mancanza del destinatario;
2) l'avvenuta immissione dell'avviso in cassetta;
3) l'avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata n. 668071788218 dell'11.07.2017; 4) il mancato ritiro entro i dieci giorni e la restituzione al mittente dopo il decimo giorno;
mentre, dall'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) emergeva che, detta comunicazione, era stata spedita in data
11.07.2017”. Con l'ovvia conseguenza che la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera pag. 5/15 raccomandata (CAD) contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale.
Insiste, quindi, affinché questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado, dichiari che “il decreto ingiuntivo n. 454/2017 è stato validamente e regolarmente notificato e che per questo motivo l'opposizione tardiva, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., è inammissibile, con la conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
-Con il primo motivo d'appello incidentale, l'appellata impugna la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. ritenendo, erroneamente, che, nella specie, ricorresse un'ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo – per la quale il rimedio esperibile era l'opposizione ex art. 615 c.p.c. - anziché di nullità dello stesso.
Chiede, perciò, a questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare l'ammissibilità della proposta opposizione.
I motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In punto di diritto deve evidenziarsi che, presupposto indefettibile per l'esperimento dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. è
- ferme le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore non conferenti nel caso in esame - la nullità/irregolarità della notifica del provvedimento monitorio, la quale, riverberandosi sulla tempestiva conoscenza della sua esistenza in capo al debitore ingiunto, pregiudica la sua facoltà di azionare il rimedio ordinario di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c. entro il termine all'uopo previsto.
La ratio legis sottesa all'istituto di cui si discute è di tutelare il diritto di difesa dell'intimato avverso il provvedimento emesso inaudita altera parte, impedendone l'efficacia esecutiva definitiva, nelle ipotesi in cui questi non sia stato regolarmente informato della sua esistenza o si sia trovato nell'impossibilità di promuovere tempestiva opposizione, traducendosi, dunque, in un rimedio a carattere straordinario avverso un provvedimento suscettibile di acquisire il carattere di incontrovertibilità proprio del giudicato.
L'eccezionalità del rimedio in questione impone all'intimato la prova in giudizio non solo del fattore esterno che abbia pregiudicato la sua tempestiva conoscenza del provvedimento, ma anche del nesso eziologico sussistente tra tale fattore esterno e la mancata conoscenza del provvedimento: è stato pag. 6/15 infatti a più riprese affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che “ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista dall'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” ( tra le altre, Cassazione civile sez.
VI, 27/09/2021, n. 26155; Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, n.
19938; Trib. Aosta 11.08.2020 n. 153; Trib. Milano 09.08.2021 n. 6931).
Sul punto, di recente, la Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che l'onere della prova dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c., trattandosi di fatto costitutivo dell'efficacia dello stesso, deve essere assolto, ove l'ingiunto contesti di averla mai ricevuta, dal creditore opposto.
Tanto sia in applicazione della regola generale che pone in capo all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato sia in considerazione della circostanza che il debitore ingiunto/opponente si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamente mai ricevuta, mentre è evidente che, per il creditore, è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso (Cassazione civile sez. III,
03/01/2023, n.51 ;Cass. civ., 16 marzo 1977, n. 1045; Cass. civ., 18 maggio
2020, n. 9050). Produzione che, peraltro, non è solo sufficiente, ma anche necessaria, non potendo il creditore opposto sottrarsi al predetto onere.
Inoltre, per consolidata giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere l'ipotesi di deduzione dell'inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità in quanto, nel primo caso, è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma (Cass. civ., 18 maggio 2020,
n. 9050; Cass. civ., 7 luglio 2009, n. 15892; Cass. civ., 1° giugno 2004, n.
10495).
A tal proposito deve, altresì, rammentarsi che le ipotesi di inesistenza della notificazione sono ormai residuali, ricorrendo - in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo - oltre che nel pag. 7/15 caso di totale mancanza materiale dell'atto, nei soli casi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo, invece, ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tanto premesso, appare senz'altro condivisibile, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che spettasse al creditore precettante l'onere di dimostrare – a fronte della deduzione dell'opponente di non aver mai ricevuto la notificazione del titolo esecutivo, nella specie costituito dal decreto ingiuntivo - l'avvenuta e tempestiva effettuazione di tale notificazione, non solo perché quest'ultima è elemento costitutivo del diritto a procedere ad esecuzione forzata, ma anche in ossequio al “principio di vicinanza della prova”, essendo estremamente più agevole per il creditore produrre la documentazione attestante la notificazione eseguita, anziché per il debitore provare il fatto negativo dell'inesistenza della notificazione.
Orbene, con precipuo riferimento alla “prova della notificazione a mezzo posta in caso di temporanea assenza del destinatario”, le Sezioni Unite della
Cassazione, con sentenza n. 10012 del 15.04.2021, hanno enunciato il seguente principio di diritto "in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".
Ciò significa che, ai fini del perfezionamento della notifica, non è sufficiente produrre in giudizio la prova di aver spedito la raccomandata informativa (la ricevuta di spedizione o la relata di notifica dove è stato segnato ed indicato il numero della raccomandata spedita) essendo, di contro, necessario produrre anche l'avviso di ricevimento dove è indicato l'indirizzo del destinatario, la data e la firma dell'effettivo ritiro in quanto - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8, l. n. 890/1982 - solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del pag. 8/15 deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.
Con la citata pronuncia, il Collegio ha inteso sottolineare il ruolo essenziale della comunicazione di avvenuto deposito “al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso” giacché “la mera prova della spedizione di tale comunicazione non può considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi”.
In altri termini, alla luce di una interpretazione costituzionalmente conforme
(C. cost. n. 346/1998, con il quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 8, quarto comma, legge 890/1982, nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione/di firma del registro di consegna;
assenza di persone idonee al ritiro) non venisse appunto data la comunicazione stessa e che lo fosse con una raccomandata con avviso di ricevimento”, le Sezioni Unite hanno ritenuto che un punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario potesse essere raggiunto confermando l'orientamento di legittimità secondo il quale la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della “raccomandata informativa”, trattandosi di onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento.
Infatti “solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato – giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatari”».
Se questi i presupposti è evidente come, nella specie, parte creditrice non abbia fornito la prova dell'effettiva ricezione della CAD considerato che l'avviso di ricevimento prodotto in atti (raccomandata informativa n.
668071788218) non reca la sottoscrizione del destinatario rendendo, di fatto, impossibile verificare se l'ingiunta abbia o meno avuto conoscenza dell'atto notificato.
Tanto considerato, occorre, tuttavia, precisare che “la notificazione del decreto ingiuntivo, comunque effettuata, e quindi anche se nulla, è indice della pag. 9/15 volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, ed esclude pertanto la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di esso, di cui all'art. 644 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 2656 del 1974, resa a sezioni unite), inefficacia che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c., o con la querela nullitatis, soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione” (C.C. n. 22959 del
31/10/2007)
Ancora di recente, è stato ribadito "nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 cod. proc. civ." (v. Cass., n. 1509 del 21/01/2019).
Nella specie, contrariamente al primo Giudice - che ha ravvisato “un'ipotesi di inesistenza della notifica” - ritiene questa Corte che, seppure la creditrice opposta non abbia fornito la prova della regolarità della notifica, la stessa sia stata, comunque, oggettivamente eseguita e, dunque, costituisca espressione dell'interesse di ottenere gli effetti derivanti dal decreto ingiuntivo.
D'altra parte, come già argomentato, nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo 644 del c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.
Sicché, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo articolo 650 c.p.c. – come nella specie - deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui al citato articolo 644 c.p.c..
Sulla scorta delle superiori considerazioni, la sentenza di primo grado deve, perciò, essere riformata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione tardiva per inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.
pag. 10/15 -Con il secondo motivo di gravame, la riportandosi agli Parte_1 atti difensivi del giudizio di primo grado, insiste per il rigetto dell'opposizione proposta con conseguente conferma dell'emesso decreto ingiuntivo mentre, con il secondo motivo di appello incidentale, CP_1 insiste per l'accoglimento dell'opposizione adducendo l'inesistenza
[...] del credito azionato monitoriamente per avere provveduto, integralmente, al pagamento di quanto dovuto per l'acquisto della vettura Mercedes.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
Pertanto, grava sul creditore opposto, in qualità di attore sostanziale, l'onere di dimostrare l'an ed il quantum della pretesa di pagamento, gravando, per converso sull'opponente debitore, la prova dell'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che, nella specie, non è in discussione l'avvenuta stipula del contratto di compravendita di bene mobile (nella specie autovettura) e che, tale contratto, abbia forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e debba, conseguentemente, produrre i propri effetti nei confronti delle stesse.
Parimenti, è pacifico e non contestato tra le parti che, al momento della sottoscrizione della proposta d'acquisto, la abbia dichiarato, alla CP_1 creditrice opposta, di possedere i requisiti per usufruire dell'agevolazione fiscale dell'Iva sul prezzo concordato di €. 48.076,92 mentre, alla data di consegna dell'autovettura, in realtà, non risultava esserne in possesso.
Infine, dalla documentazione contabile (registro iva vendite), esibita dalla si evince l'annotazione della fattura relativa alla compravendita di cui Pt_1
pag. 11/15 si discute con l'applicazione della maggiore imposta a titolo di Iva (pari al
22% sull'imponibile di €. 48.076,92 anziché al 4%).
Orbene, quanto alla posizione giuridica del venditore in tema di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 “il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. (…) È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti”.
In sintesi, dunque, l'autonomia contrattuale delle parti di determinare il prezzo del bene compravenduto incontra, inderogabilmente, il limite imposto dalla Legge in materia di imposte indirette ovvero che ogni patto contrario alle norme sull'obbligatorietà della rivalsa IVA ex art. 18, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 26.10.1972 è da considerarsi nullo.
Pertanto, a differenza dell'obbligazione di pagamento del prezzo e delle altre eventuali voci di costo che discendono dalla sinallagmaticità e dalla onerosità del contratto di compravendita e che, quindi, possono formare oggetto di libera determinazione ad opera delle parti contrattuali, l'applicazione dell'IVA in base alle aliquote previste e il meccanismo della rivalsa sul consumatore finale del bene integrano previsioni normative inderogabili ed imposte dalla legge (D.P.R. n. 633 del 26.10.1972).
Sicché, alla luce dell'interpretazione del regolamento contrattuale nel suo complesso e come necessariamente ed inderogabilmente integrato dalla normativa di settore, l'indicazione contenuta nella fattura n. 1194 del
28.12.2016 - relativa alla intercorsa compravendita dell'autovettura Mercedes, con l'indicazione dell' Iva agevolata al 4% ai sensi della “Legge 97/1986 e della Legge 449/97 ovvero della Legge 342/2000 o della Legge n. 388/2000 – lungi dal costituire una valida pattuizione contrattuale, frutto del libero incontro delle manifestazioni di volontà delle parti contraenti, non può che considerarsi una mera ipotesi - da verificare compiutamente ad opera del venditore, nella qualità di sostituto d'imposta - inserita dalle parti a fronte delle dichiarazioni effettuate dal compratore in sede di sottoscrizione del contratto in merito alle proprie condizioni di disabilità e all'applicazione della pretesa agevolazione fiscale
IVA.
Ed invero, tali dichiarazioni, formulate dalla in sede di conclusione CP_1 del contratto e fatte conoscere al soggetto d'imposta con relativa documentazione, non possono che essere necessariamente subordinate ex pag. 12/15 lege alla puntuale verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4% e non già il frutto di una aprioristica e discrezionale pattuizione aggiuntiva tra le parti.
Né tantomeno, il venditore avrebbe potuto assumere l'obbligo, in favore dell'acquirente, di limitare il quantum dell'imposta indiretta dovuta all'Erario con applicazione dell'aliquota agevolata del 4% in quanto, anche a voler ipotizzare che una tale clausola sia stata contrattualmente voluta e pattuita dalle parti, la stessa sarebbe stata priva di effetti, costituendo la rivalsa dell'IVA in base alle aliquote legislativamente previste non già un diritto disponibile, bensì un obbligo posto inderogabilmente in capo al soggetto d'imposta dall'art. 18 del d.P.R. n. 633 del 26.10.1972, con automatica integrazione del contratto con quanto previsto dalla legge.
Con l'ovvia conseguenza che l'opposizione proposta deve essere rigettata con conferma dell'emesso decreto ingiuntivo.
La riforma della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n.
15483/2008; Cass. n. 4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass.
n. 11423 dell'1.6.2016).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, quindi, seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi, secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min. Giustizia n. 147 del
13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
pag. 13/15 Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Primo grado:
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 460,00
Fase introduttiva del giudizio €. 389,00
Fase istruttoria €. 840,00
Fase decisoria €. 851,00
Totale compenso tabellare €. 2.540,00
Secondo grado:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 567,00
Fase introduttiva del giudizio €. 461,00
Fase trattazione €. 922,00
Fase decisoria €. 956,00
Totale compenso tabellare €. 2.906,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della pag. 14/15 corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.
812/2019, pubblicata il 11.09.2019, così decide:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 454/2017 del Tribunale di Palmi e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi CP_1 del giudizio, in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, quantificate per il primo grado di giudizio in €.
2.540,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 2.906,00 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca (dr.ssa Patrizia Morabito)
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. ssa Viviana Cusolito - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 158/2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.02.2025, vertente
TRA
(C.F ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Corso
Italia n. 171, presso lo studio degli avv.ti Virginia Falbo e Alfio Oscar
Giovanni D'agata che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti
–appellante-
E
(C.F. ), elettivamente CP_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Taurianova (RC), via San Giovanni dei Rossi, V trav. n. 9, presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Crocitti, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti -appellata ed appellante incidentale-
oggetto: vendita di cose mobili - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palmi n. 812/2019, pubblicata il 11.09.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
27.01.2025, i procuratori dell'appellante così precisavano le conclusioni:
“piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in accoglimento del presente appello per i motivi su esposti, rettificare e riformare, la sentenza n. 812/2019 emessa e pubblicata in data 11.09.2019 dal Tribunale di Palmi, in persona del GOT dott.ssa Stefania Bagnoli, eliminando la parte in cui è stata affermata l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n.454/2017 dichiarando invece che il decreto ingiuntivo n. 454/2017 è stato regolarmente notificato e, per questo motivo rigettare, dichiarandola inammissibile, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. promossa dalla sig.ra confermare il decreto ingiuntivo n. 454/2017 e la condanna CP_1 alle spese di lite di primo grado;
in via subordinata, qualora dovesse ritenersi sussistente una irregolarità della notifica che legittimi in sede di gravame l'esame del merito della controversia, rigettare integralmente l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta dalla sig.ra con tutte le domande ivi spiegate, essendo detta opposizione, per i motivi CP_1 di cui in premessa, inammissibile e infondata e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 454/2017 emesso dal Tribunale di Palmi. Con vittoria di spese e compensi”.
Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva CP_1 opposizione ex art. 650 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Palmi, avverso il decreto ingiuntivo n. 454/2017 con il quale, il medesimo Tribunale, gli intimava il pagamento, in favore della in persona del Parte_1 legale rappresentante, della somma di €. 8.273,64, oltre accessori, spese e competenze del giudizio monitorio.
pag. 2/15 Adduceva l'opponente:
- che, in data 15.11.2018, le era stato notificato, a cura della Parte_1
un atto di precetto dell'importo complessivo di €. 9.685,39, sulla
[...] scorta del sopra individuato decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data 28.09.2018;
-che, tuttavia, di tale decreto ingiuntivo, che risultava notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non era mai venuta a conoscenza;
-che, peraltro, le pretese creditorie azionate monitoriamente dall'opposta, aventi ad oggetto il residuo del prezzo per l'acquisto dell'autovettura
Mercedes Benz GLC 250, erano del tutto infondate per avere provveduto, integralmente, al pagamento di quanto dovuto (come da fattura n. 1194 del
28.12.2016 allegata).
Chiedeva, quindi, all'adito Tribunale, in via preliminare, di dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'emesso decreto ingiuntivo per mancata notifica nei termini di cui all'art. 644 c.p.c. e, in subordine, nel merito, di revocare e/o annullare l'emesso decreto ingiuntivo stante l'infondatezza dell'azionata pretesa, con vittoria di spese del giudizio di cognizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, rilevando:
-in via preliminare, l'inammissibilità della proposta opposizione stante la validità ed efficacia della notifica del decreto ingiuntivo opposto, effettuata in proprio dall'avvocato a mezzo del servizio postale ai sensi della Legge n.
53/1994, come si evinceva sia dall'avviso di ricevimento - attestante che l'agente postale aveva provveduto a spedire la raccomandata (C.A.D) con la quale aveva dato notizia alla destinataria del tentativo di notifica del plico e del suo deposito - sia dall'avviso di ricevimento relativo alla spedizione dell'atto notificato - attestante che l'atto medesimo, in giacenza presso l'ufficio postale, non era stato ritirato dalla destinataria nel termine di dieci giorni;
-nel merito ed in subordine, l'infondatezza della proposta opposizione in quanto l'importo richiesto monitoriamente concerneva la differenza dovuta a titolo di IVA per l'acquisto della Mercedes, considerato che, al momento della consegna della vettura, l'opponente non risultava possedere i requisiti per godere dell'agevolazione al 4% dell'imposta in questione, come invece dichiarato in sede di sottoscrizione della proposta d'acquisto.
pag. 3/15 Istruito il giudizio documentalmente, all'udienza dell'11.9.2019, le parti precisavano le conclusioni e, previa discussione orale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con sentenza n. 812/2019, il Tribunale di Palmi, ritenuto che “la notifica del decreto ingiuntivo deve ritenersi inesistente per non essersi mai perfezionata, di tal che l'unico rimedio esperibile per far valere l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c. è solo quello dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c.” dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione proposta condannando alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta. CP_1
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello la chiedendone la riforma nella parte Parte_1 in cui il Giudice di prime cure “ha motivato l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta dalla sig.ra affermando erroneamente l'inesistenza della notifica CP_1 del decreto ingiuntivo” anziché “dichiarando che il decreto ingiuntivo n. 454/2017 è stato validamente e regolarmente notificato e che per questo motivo l'opposizione tardiva, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., è inammissibile, con la conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Si costituiva, ritualmente, rilevando, in via preliminare, CP_1
l'infondatezza del proposto appello con richiesta di rigetto e, nel merito, proponendo appello incidentale diretto ad ottenere la riforma integrale della sentenza di primo grado con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c..
Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi la sussistenza in capo all'appellante dell'interesse ad impugnare considerato che il Giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex 650 c.p.c. solo perché ha ritenuto che, nella specie, dovesse ravvisarsi, un'ipotesi di
“inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto” per la quale pag. 4/15 “l'unico rimedio esperibile” era l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (nella specie, all'atto di precetto).
Ed invero "ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza, rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all'eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta alla eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione” sicché deve convenirsi che sussiste l'interesse dell'appellante ad ottenere una pronuncia che, in eventuale riforma della sentenza di primo grado, dichiari la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto stante l'evidente utilità giuridica, e non di mero fatto, che potrebbe conseguire dall'accoglimento dell'impugnazione
(Cassazione civile sez. II - 11/12/2020, n. 28307; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
28405 del 28/11/2008; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010;
Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n.
6749 del 04/05/2012).
Tanto premesso, l'appello principale deve essere accolto per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, l'appellante rileva l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure nel ritenere inesistente la notifica del decreto ingiuntivo opposto considerato che, al contrario, dalla documentazione versata in atti - avviso di ricevimento n. 76759133617-8 contenente l'atto giudiziario da notificare e avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 668071788218 della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) – si evinceva, pacificamente, la regolarità del procedimento notificatorio.
Precisa sul punto che, in conformità alla normativa relativa alle modalità di notificazione a mezzo posta “nell'avviso di ricevimento relativo alla racc. n.
76759133617-8 l'agente postale ha, regolarmente, attestato: 1) la mancanza del destinatario;
2) l'avvenuta immissione dell'avviso in cassetta;
3) l'avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata n. 668071788218 dell'11.07.2017; 4) il mancato ritiro entro i dieci giorni e la restituzione al mittente dopo il decimo giorno;
mentre, dall'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) emergeva che, detta comunicazione, era stata spedita in data
11.07.2017”. Con l'ovvia conseguenza che la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera pag. 5/15 raccomandata (CAD) contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale.
Insiste, quindi, affinché questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado, dichiari che “il decreto ingiuntivo n. 454/2017 è stato validamente e regolarmente notificato e che per questo motivo l'opposizione tardiva, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., è inammissibile, con la conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
-Con il primo motivo d'appello incidentale, l'appellata impugna la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. ritenendo, erroneamente, che, nella specie, ricorresse un'ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo – per la quale il rimedio esperibile era l'opposizione ex art. 615 c.p.c. - anziché di nullità dello stesso.
Chiede, perciò, a questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare l'ammissibilità della proposta opposizione.
I motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In punto di diritto deve evidenziarsi che, presupposto indefettibile per l'esperimento dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. è
- ferme le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore non conferenti nel caso in esame - la nullità/irregolarità della notifica del provvedimento monitorio, la quale, riverberandosi sulla tempestiva conoscenza della sua esistenza in capo al debitore ingiunto, pregiudica la sua facoltà di azionare il rimedio ordinario di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c. entro il termine all'uopo previsto.
La ratio legis sottesa all'istituto di cui si discute è di tutelare il diritto di difesa dell'intimato avverso il provvedimento emesso inaudita altera parte, impedendone l'efficacia esecutiva definitiva, nelle ipotesi in cui questi non sia stato regolarmente informato della sua esistenza o si sia trovato nell'impossibilità di promuovere tempestiva opposizione, traducendosi, dunque, in un rimedio a carattere straordinario avverso un provvedimento suscettibile di acquisire il carattere di incontrovertibilità proprio del giudicato.
L'eccezionalità del rimedio in questione impone all'intimato la prova in giudizio non solo del fattore esterno che abbia pregiudicato la sua tempestiva conoscenza del provvedimento, ma anche del nesso eziologico sussistente tra tale fattore esterno e la mancata conoscenza del provvedimento: è stato pag. 6/15 infatti a più riprese affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che “ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista dall'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” ( tra le altre, Cassazione civile sez.
VI, 27/09/2021, n. 26155; Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, n.
19938; Trib. Aosta 11.08.2020 n. 153; Trib. Milano 09.08.2021 n. 6931).
Sul punto, di recente, la Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che l'onere della prova dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c., trattandosi di fatto costitutivo dell'efficacia dello stesso, deve essere assolto, ove l'ingiunto contesti di averla mai ricevuta, dal creditore opposto.
Tanto sia in applicazione della regola generale che pone in capo all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato sia in considerazione della circostanza che il debitore ingiunto/opponente si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamente mai ricevuta, mentre è evidente che, per il creditore, è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso (Cassazione civile sez. III,
03/01/2023, n.51 ;Cass. civ., 16 marzo 1977, n. 1045; Cass. civ., 18 maggio
2020, n. 9050). Produzione che, peraltro, non è solo sufficiente, ma anche necessaria, non potendo il creditore opposto sottrarsi al predetto onere.
Inoltre, per consolidata giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere l'ipotesi di deduzione dell'inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità in quanto, nel primo caso, è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma (Cass. civ., 18 maggio 2020,
n. 9050; Cass. civ., 7 luglio 2009, n. 15892; Cass. civ., 1° giugno 2004, n.
10495).
A tal proposito deve, altresì, rammentarsi che le ipotesi di inesistenza della notificazione sono ormai residuali, ricorrendo - in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo - oltre che nel pag. 7/15 caso di totale mancanza materiale dell'atto, nei soli casi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo, invece, ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tanto premesso, appare senz'altro condivisibile, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che spettasse al creditore precettante l'onere di dimostrare – a fronte della deduzione dell'opponente di non aver mai ricevuto la notificazione del titolo esecutivo, nella specie costituito dal decreto ingiuntivo - l'avvenuta e tempestiva effettuazione di tale notificazione, non solo perché quest'ultima è elemento costitutivo del diritto a procedere ad esecuzione forzata, ma anche in ossequio al “principio di vicinanza della prova”, essendo estremamente più agevole per il creditore produrre la documentazione attestante la notificazione eseguita, anziché per il debitore provare il fatto negativo dell'inesistenza della notificazione.
Orbene, con precipuo riferimento alla “prova della notificazione a mezzo posta in caso di temporanea assenza del destinatario”, le Sezioni Unite della
Cassazione, con sentenza n. 10012 del 15.04.2021, hanno enunciato il seguente principio di diritto "in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".
Ciò significa che, ai fini del perfezionamento della notifica, non è sufficiente produrre in giudizio la prova di aver spedito la raccomandata informativa (la ricevuta di spedizione o la relata di notifica dove è stato segnato ed indicato il numero della raccomandata spedita) essendo, di contro, necessario produrre anche l'avviso di ricevimento dove è indicato l'indirizzo del destinatario, la data e la firma dell'effettivo ritiro in quanto - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8, l. n. 890/1982 - solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del pag. 8/15 deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.
Con la citata pronuncia, il Collegio ha inteso sottolineare il ruolo essenziale della comunicazione di avvenuto deposito “al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso” giacché “la mera prova della spedizione di tale comunicazione non può considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi”.
In altri termini, alla luce di una interpretazione costituzionalmente conforme
(C. cost. n. 346/1998, con il quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 8, quarto comma, legge 890/1982, nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione/di firma del registro di consegna;
assenza di persone idonee al ritiro) non venisse appunto data la comunicazione stessa e che lo fosse con una raccomandata con avviso di ricevimento”, le Sezioni Unite hanno ritenuto che un punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario potesse essere raggiunto confermando l'orientamento di legittimità secondo il quale la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della “raccomandata informativa”, trattandosi di onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento.
Infatti “solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato – giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatari”».
Se questi i presupposti è evidente come, nella specie, parte creditrice non abbia fornito la prova dell'effettiva ricezione della CAD considerato che l'avviso di ricevimento prodotto in atti (raccomandata informativa n.
668071788218) non reca la sottoscrizione del destinatario rendendo, di fatto, impossibile verificare se l'ingiunta abbia o meno avuto conoscenza dell'atto notificato.
Tanto considerato, occorre, tuttavia, precisare che “la notificazione del decreto ingiuntivo, comunque effettuata, e quindi anche se nulla, è indice della pag. 9/15 volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, ed esclude pertanto la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di esso, di cui all'art. 644 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 2656 del 1974, resa a sezioni unite), inefficacia che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c., o con la querela nullitatis, soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione” (C.C. n. 22959 del
31/10/2007)
Ancora di recente, è stato ribadito "nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 cod. proc. civ." (v. Cass., n. 1509 del 21/01/2019).
Nella specie, contrariamente al primo Giudice - che ha ravvisato “un'ipotesi di inesistenza della notifica” - ritiene questa Corte che, seppure la creditrice opposta non abbia fornito la prova della regolarità della notifica, la stessa sia stata, comunque, oggettivamente eseguita e, dunque, costituisca espressione dell'interesse di ottenere gli effetti derivanti dal decreto ingiuntivo.
D'altra parte, come già argomentato, nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo 644 del c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.
Sicché, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo articolo 650 c.p.c. – come nella specie - deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui al citato articolo 644 c.p.c..
Sulla scorta delle superiori considerazioni, la sentenza di primo grado deve, perciò, essere riformata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione tardiva per inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.
pag. 10/15 -Con il secondo motivo di gravame, la riportandosi agli Parte_1 atti difensivi del giudizio di primo grado, insiste per il rigetto dell'opposizione proposta con conseguente conferma dell'emesso decreto ingiuntivo mentre, con il secondo motivo di appello incidentale, CP_1 insiste per l'accoglimento dell'opposizione adducendo l'inesistenza
[...] del credito azionato monitoriamente per avere provveduto, integralmente, al pagamento di quanto dovuto per l'acquisto della vettura Mercedes.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
Pertanto, grava sul creditore opposto, in qualità di attore sostanziale, l'onere di dimostrare l'an ed il quantum della pretesa di pagamento, gravando, per converso sull'opponente debitore, la prova dell'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che, nella specie, non è in discussione l'avvenuta stipula del contratto di compravendita di bene mobile (nella specie autovettura) e che, tale contratto, abbia forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e debba, conseguentemente, produrre i propri effetti nei confronti delle stesse.
Parimenti, è pacifico e non contestato tra le parti che, al momento della sottoscrizione della proposta d'acquisto, la abbia dichiarato, alla CP_1 creditrice opposta, di possedere i requisiti per usufruire dell'agevolazione fiscale dell'Iva sul prezzo concordato di €. 48.076,92 mentre, alla data di consegna dell'autovettura, in realtà, non risultava esserne in possesso.
Infine, dalla documentazione contabile (registro iva vendite), esibita dalla si evince l'annotazione della fattura relativa alla compravendita di cui Pt_1
pag. 11/15 si discute con l'applicazione della maggiore imposta a titolo di Iva (pari al
22% sull'imponibile di €. 48.076,92 anziché al 4%).
Orbene, quanto alla posizione giuridica del venditore in tema di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 “il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. (…) È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti”.
In sintesi, dunque, l'autonomia contrattuale delle parti di determinare il prezzo del bene compravenduto incontra, inderogabilmente, il limite imposto dalla Legge in materia di imposte indirette ovvero che ogni patto contrario alle norme sull'obbligatorietà della rivalsa IVA ex art. 18, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 26.10.1972 è da considerarsi nullo.
Pertanto, a differenza dell'obbligazione di pagamento del prezzo e delle altre eventuali voci di costo che discendono dalla sinallagmaticità e dalla onerosità del contratto di compravendita e che, quindi, possono formare oggetto di libera determinazione ad opera delle parti contrattuali, l'applicazione dell'IVA in base alle aliquote previste e il meccanismo della rivalsa sul consumatore finale del bene integrano previsioni normative inderogabili ed imposte dalla legge (D.P.R. n. 633 del 26.10.1972).
Sicché, alla luce dell'interpretazione del regolamento contrattuale nel suo complesso e come necessariamente ed inderogabilmente integrato dalla normativa di settore, l'indicazione contenuta nella fattura n. 1194 del
28.12.2016 - relativa alla intercorsa compravendita dell'autovettura Mercedes, con l'indicazione dell' Iva agevolata al 4% ai sensi della “Legge 97/1986 e della Legge 449/97 ovvero della Legge 342/2000 o della Legge n. 388/2000 – lungi dal costituire una valida pattuizione contrattuale, frutto del libero incontro delle manifestazioni di volontà delle parti contraenti, non può che considerarsi una mera ipotesi - da verificare compiutamente ad opera del venditore, nella qualità di sostituto d'imposta - inserita dalle parti a fronte delle dichiarazioni effettuate dal compratore in sede di sottoscrizione del contratto in merito alle proprie condizioni di disabilità e all'applicazione della pretesa agevolazione fiscale
IVA.
Ed invero, tali dichiarazioni, formulate dalla in sede di conclusione CP_1 del contratto e fatte conoscere al soggetto d'imposta con relativa documentazione, non possono che essere necessariamente subordinate ex pag. 12/15 lege alla puntuale verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4% e non già il frutto di una aprioristica e discrezionale pattuizione aggiuntiva tra le parti.
Né tantomeno, il venditore avrebbe potuto assumere l'obbligo, in favore dell'acquirente, di limitare il quantum dell'imposta indiretta dovuta all'Erario con applicazione dell'aliquota agevolata del 4% in quanto, anche a voler ipotizzare che una tale clausola sia stata contrattualmente voluta e pattuita dalle parti, la stessa sarebbe stata priva di effetti, costituendo la rivalsa dell'IVA in base alle aliquote legislativamente previste non già un diritto disponibile, bensì un obbligo posto inderogabilmente in capo al soggetto d'imposta dall'art. 18 del d.P.R. n. 633 del 26.10.1972, con automatica integrazione del contratto con quanto previsto dalla legge.
Con l'ovvia conseguenza che l'opposizione proposta deve essere rigettata con conferma dell'emesso decreto ingiuntivo.
La riforma della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n.
15483/2008; Cass. n. 4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass.
n. 11423 dell'1.6.2016).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, quindi, seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi, secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min. Giustizia n. 147 del
13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
pag. 13/15 Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Primo grado:
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 460,00
Fase introduttiva del giudizio €. 389,00
Fase istruttoria €. 840,00
Fase decisoria €. 851,00
Totale compenso tabellare €. 2.540,00
Secondo grado:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 567,00
Fase introduttiva del giudizio €. 461,00
Fase trattazione €. 922,00
Fase decisoria €. 956,00
Totale compenso tabellare €. 2.906,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della pag. 14/15 corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.
812/2019, pubblicata il 11.09.2019, così decide:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 454/2017 del Tribunale di Palmi e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi CP_1 del giudizio, in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, quantificate per il primo grado di giudizio in €.
2.540,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 2.906,00 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca (dr.ssa Patrizia Morabito)
pag. 15/15