TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/11/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 4826, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promosso da
, nato a [...], il [...], Parte_1 con l'avv.to ALIBRANDO ALESSANDRA, e Parte_2
, nata a [...] l'[...], con gli avv.ti CORVAGLIA
[...]
AL e ON AU
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
VE (LE), il 25.08.2017 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di VE (LE), al n. 10, P. II, serie A, anno 2017).
Dall'unione coniugale sono nate il 06.03.2019, e , il Per_1 Per_2
22.10.2022.
Con ricorso depositato il 14/11/2024, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente “1) Affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento delle minori. I genitori concordano di disporre l'affido condiviso delle figlie minori, ed ad entrambi Persona_3 Per_1
i genitori, con stabile collocazione abitativa delle medesime con la madre, presso la casa coniugale, sita in OL (Le), alla via Tevere, n. 11, ove le minori manterranno la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna delle figlie all'altro genitore, salvo diverse esigenze scolastiche delle minori o lavorative della Sig.ra , e Pt_2 salvo diversi accordi tra le parti. In ragione della collocazione prevalente delle minori, presso la madre, a quest'ultima le verrà assegnata la casa familiare, senza effettuare alcuna modifica. Ogni futuro trasferimento di residenza delle minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse delle figlie a trasferirsi o meno. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle figlie, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni delle figlie. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 2) Frequentazione con le minori. Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione delle minori con il padre, questi, per motivi di lavoro, dal mese di ottobre 2023, vive a Viano, in provincia di Reggio Emilia, e, pertanto, provvederà a recarsi a OL (Le), una volta al mese, salvo diverse disposizioni dell'Azienda per cui il ricorrente lavora, dovute ad eventuali indifferibili ed urgenti necessità.
I giorni della settimana in cui il Sig. potrà recarsi da Viano Parte_1
(Re) a OL (Le), per raggiungere le figliole, sono stabiliti in un weekend al mese e prevedono la partenza da Viano, per il venerdì sera, l'arrivo, presso la stazione di Lecce, per il sabato mattina (alle ore 11:00 circa) e, lunedì mattina, la ripartenza per Viano;
pertanto, l'odierno ricorrente terrà con sé,
e , dall'arrivo a OL, e sino la domenica sera, salvo Per_1 Per_2 eventuali e diversi accordi tra i ricorrenti, ed anche in relazione alle necessità e alle esigenze delle figlie, soprattutto della piccola , di Per_2 appena due anni. Durante le vacanze natalizie (nel periodo dal 24.12 al 06.01) le minori trascorreranno i giorni festivi di calendario, in maniera alternata con ciascun genitore, di anno in anno. Così facendo, sarà garantita l'alternanza, tra i genitori, sia dei giorni 24/25 dicembre, che dei giorni 31 dicembre/1° gennaio. Successivamente a tali date, il padre trascorrerà consecutivamente con le figlie i giorni precedenti alla festività dell'Epifania
(06.01), data quest'ultima entro cui dovrà procedere con il rientro presso la sede di lavoro. Durante le festività pasquali, analogamente, saranno alternati, di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno concordati, di volta in volta, rispettando, comunque, il criterio di alternanza della presenza delle figlie presso l'uno e l'altro dei genitori. Le minori trascorreranno, inoltre, la Festa della Mamma
e del Papà, con i rispettivi genitori, così come per i compleanni degli stessi, mentre il giorno di compleanno delle minori verrà trascorso, alternando, di anno in anno, la presenza delle figlie con il genitore tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto, sempre in relazione ai permessi che il Sig.
potrà avere dall'Azienda per cui lavora e salvo diverso Parte_1 accordo tra le parti. Durante le vacanze estive, il padre terrà consecutivamente con sé le figlie, per i giorni in cui l'Azienda concederà le ferie, ricadenti nelle due settimane consecutive a ridosso della festività di
Ferragosto. Tali periodi andranno comunicati alla madre, entro il mese di luglio di ciascun anno. 3) Contributo al mantenimento delle minori. Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori, entro il giorno 15 di ogni mese, la complessiva somma di €.600,00 mensili (€.
300,00 per ogni figlia), comprensivi delle spese per abbigliamento ed altre comprese nel Protocollo previsto dal Tribunale di Lecce. Detta somma, rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposta,
a mezzo bonifico bancario, sul c/c intestato alla madre, Sig.ra Parte_2
, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese
[...] straordinarie, necessarie per le bambine, e preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal
Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate, alla presentazione di giustificativi di spesa, entro 10 giorni e, se superiori agli €.100,00, dovranno essere anticipate, rispetto al momento in cui verrà sostenuta la spesa, salvo poi essere successivamente documentata. Per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Lecce. Il Sig. provvederà, mensilmente, a Pt_1 versare integralmente l'assegno unico, fino a quando la Sig.ra non Pt_2 potrà percepirlo direttamente e, provvederà al pagamento annuale della polizza di assicurazione e del bollo dell'automobile di sua proprietà e che la
Sig.ra utilizzerà per le esigenze delle figlie. Il Sig. nei periodi Pt_2 Pt_1 in cui si recherà dalle proprie figlie, utilizzerà la propria autovettura, ogni qualvolta sarà necessario, anche per le proprie esigenze personali e familiari, previo accordo e disponibilità con la Sig.ra per conciliare Pt_2 le esigenze delle minori. La Sig.ra provvederà a pagare Parte_2 le bollette attinenti all'immobile di proprietà del Sig. , Parte_1 adibito a casa familiare e sito in OL, alla via Tevere, n. 11; precisamente, le fatture relative al consumo di gas, acqua, energia elettrica e Tari, in quanto per costante giurisprudenza tali oneri spettano al coniuge occupante l'immobile”).
All'udienza del 24.04.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano la loro comune determinazione di separarsi, consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà degli stessi di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e come moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti fattuali che consentano, almeno allo stato, il proseguimento di una comunione di vita materiale e spirituale.
La separazione personale dei coniugi, pertanto, così come congiuntamente richiesto dai ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, ben può trovare accoglimento la concorde richiesta di ratifica delle condizioni, personali ed economiche, della separazione, quali le stesse sono indicate nel ricorso introduttivo: si ponga mente, da un lato, alla conformità delle condizioni de quibus al superiore ed esclusivo interesse della prole minorenne e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n. 4826/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data 14 novembre 2024, da
, nato a [...], il [...], Parte_1
e , nata a [...] l'[...], così provvede: Parte_2
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni del ricorso introduttivo, quali le stesse sono riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 4826, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promosso da
, nato a [...], il [...], Parte_1 con l'avv.to ALIBRANDO ALESSANDRA, e Parte_2
, nata a [...] l'[...], con gli avv.ti CORVAGLIA
[...]
AL e ON AU
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
VE (LE), il 25.08.2017 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di VE (LE), al n. 10, P. II, serie A, anno 2017).
Dall'unione coniugale sono nate il 06.03.2019, e , il Per_1 Per_2
22.10.2022.
Con ricorso depositato il 14/11/2024, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente “1) Affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento delle minori. I genitori concordano di disporre l'affido condiviso delle figlie minori, ed ad entrambi Persona_3 Per_1
i genitori, con stabile collocazione abitativa delle medesime con la madre, presso la casa coniugale, sita in OL (Le), alla via Tevere, n. 11, ove le minori manterranno la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna delle figlie all'altro genitore, salvo diverse esigenze scolastiche delle minori o lavorative della Sig.ra , e Pt_2 salvo diversi accordi tra le parti. In ragione della collocazione prevalente delle minori, presso la madre, a quest'ultima le verrà assegnata la casa familiare, senza effettuare alcuna modifica. Ogni futuro trasferimento di residenza delle minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse delle figlie a trasferirsi o meno. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle figlie, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni delle figlie. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 2) Frequentazione con le minori. Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione delle minori con il padre, questi, per motivi di lavoro, dal mese di ottobre 2023, vive a Viano, in provincia di Reggio Emilia, e, pertanto, provvederà a recarsi a OL (Le), una volta al mese, salvo diverse disposizioni dell'Azienda per cui il ricorrente lavora, dovute ad eventuali indifferibili ed urgenti necessità.
I giorni della settimana in cui il Sig. potrà recarsi da Viano Parte_1
(Re) a OL (Le), per raggiungere le figliole, sono stabiliti in un weekend al mese e prevedono la partenza da Viano, per il venerdì sera, l'arrivo, presso la stazione di Lecce, per il sabato mattina (alle ore 11:00 circa) e, lunedì mattina, la ripartenza per Viano;
pertanto, l'odierno ricorrente terrà con sé,
e , dall'arrivo a OL, e sino la domenica sera, salvo Per_1 Per_2 eventuali e diversi accordi tra i ricorrenti, ed anche in relazione alle necessità e alle esigenze delle figlie, soprattutto della piccola , di Per_2 appena due anni. Durante le vacanze natalizie (nel periodo dal 24.12 al 06.01) le minori trascorreranno i giorni festivi di calendario, in maniera alternata con ciascun genitore, di anno in anno. Così facendo, sarà garantita l'alternanza, tra i genitori, sia dei giorni 24/25 dicembre, che dei giorni 31 dicembre/1° gennaio. Successivamente a tali date, il padre trascorrerà consecutivamente con le figlie i giorni precedenti alla festività dell'Epifania
(06.01), data quest'ultima entro cui dovrà procedere con il rientro presso la sede di lavoro. Durante le festività pasquali, analogamente, saranno alternati, di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno concordati, di volta in volta, rispettando, comunque, il criterio di alternanza della presenza delle figlie presso l'uno e l'altro dei genitori. Le minori trascorreranno, inoltre, la Festa della Mamma
e del Papà, con i rispettivi genitori, così come per i compleanni degli stessi, mentre il giorno di compleanno delle minori verrà trascorso, alternando, di anno in anno, la presenza delle figlie con il genitore tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto, sempre in relazione ai permessi che il Sig.
potrà avere dall'Azienda per cui lavora e salvo diverso Parte_1 accordo tra le parti. Durante le vacanze estive, il padre terrà consecutivamente con sé le figlie, per i giorni in cui l'Azienda concederà le ferie, ricadenti nelle due settimane consecutive a ridosso della festività di
Ferragosto. Tali periodi andranno comunicati alla madre, entro il mese di luglio di ciascun anno. 3) Contributo al mantenimento delle minori. Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori, entro il giorno 15 di ogni mese, la complessiva somma di €.600,00 mensili (€.
300,00 per ogni figlia), comprensivi delle spese per abbigliamento ed altre comprese nel Protocollo previsto dal Tribunale di Lecce. Detta somma, rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposta,
a mezzo bonifico bancario, sul c/c intestato alla madre, Sig.ra Parte_2
, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese
[...] straordinarie, necessarie per le bambine, e preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal
Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate, alla presentazione di giustificativi di spesa, entro 10 giorni e, se superiori agli €.100,00, dovranno essere anticipate, rispetto al momento in cui verrà sostenuta la spesa, salvo poi essere successivamente documentata. Per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Lecce. Il Sig. provvederà, mensilmente, a Pt_1 versare integralmente l'assegno unico, fino a quando la Sig.ra non Pt_2 potrà percepirlo direttamente e, provvederà al pagamento annuale della polizza di assicurazione e del bollo dell'automobile di sua proprietà e che la
Sig.ra utilizzerà per le esigenze delle figlie. Il Sig. nei periodi Pt_2 Pt_1 in cui si recherà dalle proprie figlie, utilizzerà la propria autovettura, ogni qualvolta sarà necessario, anche per le proprie esigenze personali e familiari, previo accordo e disponibilità con la Sig.ra per conciliare Pt_2 le esigenze delle minori. La Sig.ra provvederà a pagare Parte_2 le bollette attinenti all'immobile di proprietà del Sig. , Parte_1 adibito a casa familiare e sito in OL, alla via Tevere, n. 11; precisamente, le fatture relative al consumo di gas, acqua, energia elettrica e Tari, in quanto per costante giurisprudenza tali oneri spettano al coniuge occupante l'immobile”).
All'udienza del 24.04.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano la loro comune determinazione di separarsi, consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà degli stessi di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e come moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti fattuali che consentano, almeno allo stato, il proseguimento di una comunione di vita materiale e spirituale.
La separazione personale dei coniugi, pertanto, così come congiuntamente richiesto dai ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, ben può trovare accoglimento la concorde richiesta di ratifica delle condizioni, personali ed economiche, della separazione, quali le stesse sono indicate nel ricorso introduttivo: si ponga mente, da un lato, alla conformità delle condizioni de quibus al superiore ed esclusivo interesse della prole minorenne e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n. 4826/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data 14 novembre 2024, da
, nato a [...], il [...], Parte_1
e , nata a [...] l'[...], così provvede: Parte_2
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni del ricorso introduttivo, quali le stesse sono riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore