Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00089/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2025, proposto da AT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , sig. AU HI, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Caforio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’accertamento
e la dichiarazione del diritto di credito vantato da AT S.r.l. quale premio per il rinvenimento pari ad € 245.019,39, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo e, per l’effetto,
per la condanna del Ministero resistente al pagamento in favore della resistente della somma pari ad € 245.019,39, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo, o della diversa minor somma, che dovesse eventualmente risultare in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa EL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Emerge dagli atti di causa che tra il 2010 ed il 2012, durante i lavori di ristrutturazione dei locali seminterrati del Palazzo del Cardinale, sito in Assisi, piazza del Vescovado, venivano riportati alla luce dalla società AT s.r.l. alcuni ambienti pertinenti ad una domus romana con materiali archeologici al loro interno. In considerazione del pieno possesso della AT s.r.l. dei locali presso cui sono stati eseguiti gli interventi di recupero dei vani interrati e delle spese da essa sostenute per gli interventi di valorizzazione dei reperti archeologici, in data 14 ottobre 2014 veniva avanzata alla Soprintendenza ai beni archeologici dell’Umbria l’istanza di riconoscimento del premio di rinvenimento, ai sensi degli artt. 90, 91, 92 e 93 del d.lgs. n. 42 del 2004.
Con nota prot. n. 9727 del 21 dicembre 2015, la Soprintendenza archeologia dell’Umbria determinava il valore dei reperti in € 757.909,06 (di cui € 656.696,56 riferiti alle strutture e € 101.212,50 riferiti ai beni mobili), fissando il premio spettante ad AT, quale locataria dell’immobile in cui è avvenuto il ritrovamento, in € 94.738,63, pari al 12,5% dell’importo complessivo, al lordo degli oneri fiscali e del bollo.
Con missiva datata 5 gennaio 2016, a mezzo del proprio legale, AT contestava l’illegittima quantificazione del valore archeologico complessivo dei beni ritrovati, nonché della percentuale attribuita al premio di rinvenimento.
Con nota prot. 497 del 21 gennaio 2016, la Soprintendenza confermava la stima precedentemente effettuata con nota prot. n. 9727 del 2015. Attesa la mancata accettazione del premio proposto dalla Soprintendenza, le parti si avvalevano della facoltà prevista ex art. 93, comma 3 del d.lgs. n. 42 del 2004 per la determinazione da parte di un terzo del valore delle cose ritrovate; in assenza di accordo per la nomina del terzo, la società AT depositava in data 19 aprile 2016 istanza di nomina di un tecnico per la determinazione del premio di rinvenimento, la causa veniva iscritta a R.G. n. 807/2016 V.G. innanzi al Tribunale di Perugia.
In data 6 febbraio 2017, in CTU nominato depositava la perizia presso la cancelleria del Tribunale; nella relazione peritale il valore dei beni veniva complessivamente determinato in € 980.077,56 sulla base del prezzario del 2014 (€ 878.865,06 per i beni immobili e € 101.212,50 per i beni mobili), ovvero in € 967.689,68 sulla base del prezzario del 2012 (€ 866.447,19 per i beni immobili e € 101.212,50 per i beni mobili).
1.1. Ritenendo che – a fronte della relazione della CTU ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 92 del d.lgs. n. 42 del 2004 e dalla Circolare dell’allora Ufficio centrale per i beni AAAS del 23 dicembre 1999 prot. GP 21109 – il premio di rinvenimento spettante ad AT dovesse essere quantificato in € 245.019,39, oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo, in data 22 febbraio 2017 la Società inviava a mezzo pec la messa in mora e diffida ad adempiere al Ministero dei beni e attività culturali - Soprintendenza archeologia per l’Umbria, che rimaneva priva di riscontro.
1.2. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., AT conveniva in giudizio il Ministero dei beni e delle attività culturali, chiedendo all’adito Tribunale di Perugia di accertare e dichiarare il diritto di credito vantato dalla Società quale premio per il rinvenimento pari ad € 245.019,39, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo e, per l’effetto, condannare il Ministero al pagamento in suo favore di detta somma.
Si costituiva in giudizio il Ministero, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, in subordine il rigetto per infondatezza e, in ulteriore subordine, la riduzione del quantum della pretesa.
1.3. Con ordinanza emessa in data 15 settembre 2018, il Tribunale di Perugia dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale amministrativo regionale.
In data 13 ottobre 2018 AT proponeva appello, respinto dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza del 23 novembre 2020 n. 563.
In data 11 febbraio 2021 AT proponeva ricorso per Cassazione; con ordinanza n. 02932/25 del 5 febbraio 2025 le Sezioni Unite Civili rigettavano il ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Il giudizio è stato riassunto da AT con atto notificato in data 17 aprile 2025.
Ad avviso di parte ricorrente, atteso che i beni venivano stimati dal perito appositamente nominato dal Presidente del Tribunale in € 980.077,56, ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. n. 42 del 2004 il Ministero dei beni culturali sarebbe debitore nei confronti della ricorrente di una somma pari ad € 245.019,39, oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo.
Nessun dubbio sarebbe configurabile in ordine alla determinazione della percentuale spettante alla ricorrente alla luce della circolare del 23 dicembre 1999 dell’allora Ufficio centrale per i beni ambientali architettonici, archeologici, artistici e storici, prot. n. G.P. 21109 sui criteri di attribuzione dei premi di rinvenimento al rinvenitore in caso di scavi archeologici, ove si specifica che è dovuta la percentuale del 25% della stima complessiva del bene rinvenuto nel caso di esecuzione degli scavi con spese a carico degli interessati e di impossibilità per gli stessi di realizzare quanto previsto in base all’esito degli scavi. Nel caso di specie AT ha eseguito gli scavi per suo interesse e a sue spese; all’esito degli scavi l’odierna ricorrente non ha potuto realizzare nulla di quanto progettato al piano interrato, avendo i ritrovamenti comportato, oltre ad un notevole aggravio dispesa per la realizzazione della parte impiantistica e dei lavori previsti al piano terra, una perdita di superficie per la realizzazione della scala di accesso ai vani archeologici.
3. Si è costituto per resistere in giudizio il Ministero della cultura, evidenziando, in punto di fatto, che con nota prot. n. 9727 del 21 dicembre 2015, la Soprintendenza riconosceva alla AT s.r.l. la spettanza del premio di rinvenimento quantificandolo complessivamente in € 94.738,63; il valore complessivo dei reperti veniva, difatti, determinato in € 757.909,06 (di cui € 656.969,56 attribuiti alle strutture e € 101.212,50 attribuiti al materiale mobile) cui la Soprintendenza applicava, ai fini della quantificazione del premio, la percentuale del 12,5% – in conformità alla richiamata circolare prot. GP 21109 del 1999 – ritenendo ricorrente l’ipotesi dell’avvenuta realizzazione parziale, da parte dell’istante, delle opere progettate.
In diritto, la difesa resistente ha sottolineato che, nell’attuale sistema normativo introdotto dall’art. 93 d.lgs. n. 42 del 2004, è rimessa alla determinazione della P.A. o, in difetto di accordo del privato, di un terzo nominato dal Presidente del Tribunale, l’individuazione del valore dei reperti, mentre la determinazione della predetta percentuale spetta direttamente all’Amministrazione. Rispetto all’assetto previgente, risulta, dunque, in parte modificata la distribuzione competenza alla valutazione (suddivisa comunque nei due momenti valutativi evidenziati) rimanendo ferma la natura del giudizio che conduce alla individuazione del premio; all’esito della fase di cui all’art. 93, comma 3, citato, ovvero della determinazione del valore della res , non può dirsi sussistente un diritto soggettivo non essendo ancora completato il procedimento amministrativo con l’enucleazione della percentuale e conseguentemente del quantum del premio. Pertanto, deve ritenersi che nel caso di specie la situazione di diritto soggettivo all’erogazione del premio non fosse ancora configurabile con la conseguenza del difetto di giurisdizione del G.O. in ordine alla pretesa di controparte, correttamente rilevato dal giudice di prime cure; infatti, il sig. UZ ha attivato il presente giudizio solo sulla base della quantificazione del valore della res operato dal CTU e senza attendere la determinazione definitiva dello stesso che sarebbe stata esplicitata in un provvedimento scaturito dall’applicazione, da parte della P.A., di una percentuale al valore così determinato dal CTU.
La P.A. ha motivatamente fissato detta percentuale nel 12,50%, valutazione che, in ossequio al carattere impugnatorio della giurisdizione di legittimità, la ricorrente avrebbe dovuto motivatamente contestare, mentre non si trova in ricorso la formulazione di alcuna censura a carico di tale decisione amministrativa.
La difesa resistente ha, inoltre, evidenziato che, a seguito di apposita istanza di acconto, formulata ex art. 93, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004, alla Società ricorrente sono state anticipate delle somme a titolo di acconto del premio, somme di cui la stessa dovrà dare atto in giudizio onde evitare duplicazioni di pagamenti.
4. Con articolata memoria di replica, la parte ricorrente ha insistito sulla spettanza del premio nella misura indicata, ponendo in rilievo l’impatto del rinvenimento sull’originario programma edificatorio della Società e la conseguente impossibilità della realizzazione della quasi totalità del progetto del 2009.
Quanto alle eccezioni di parte resistente, la difesa attorea ha, in particolare, stigmatizzato il comportamento tenuto dall’Amministrazione, contrario ai principi di buon andamento ed efficienza amministrativa ex art. 97 Cost., essendo trascorsi nove anni dalla stima del valore dei reperti da parte del CTU ed essendo l’Amministrazione è rimasta inerte anche a fronte della diffida e messa in mora del 22 febbraio 2017.
Ad avviso della difesa ricorrente, non potrebbe essere condivisa la tesi secondo cui il procedimento amministrativo non si sarebbe concluso, esistendo un provvedimento, ovvero la nota prot. 9727 del 21 dicembre 2015, oggetto di contestazione originaria, con cui l’Amministrazione ha fissato una determinata somma, nonché una stima tecnica del CTU resa in sede giurisdizionale che ha accertato il valore dei beni. Il fatto che l’Amministrazione non abbia emesso un nuovo provvedimento dopo la CTU, ad avviso di parte ricorrente, non indicherebbe che il potere sia ancora da esercitare, bensì che l’Amministrazione abbia implicitamente confermato la propria volontà sulla base degli atti già esistenti, rifiutando di adeguare l’importo. La perdurante inerzia a fronte della richiesta di adeguamento del premio configurerebbe un provvedimento tacito di rigetto delle maggiori pretese.
È stato, infine, puntualizzato che nessun acconto o anticipo è stato ricevuto da AT in relazione al diritto in questa sede rivendicato.
5. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità delle censure nuove introdotte da parte ricorrente con memoria non notificata nella replica del 2 febbraio 2026; indi, udito il difensore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, come da rilievo officioso, deve essere dichiarata l’inammissibilità delle censure nuove introdotte dalla parte ricorrente solo in sede di repliche e volte a contestare la correttezza della percentuale riconosciuta dalla Soprintendenza nella nota n. 9727 del 21 dicembre 2015 al fine della determinazione del premio.
7. L’odierna ricorrente ha agito innanzi al giudice ordinario al fine di veder accertato il credito di € 245.019,39 presuntamente vantato nei confronti dell’allora Ministero dei beni e delle attività culturali, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento di tale somma oltre interessi dal dovuto al saldo.
All’esito del ricorso per Cassazione, le Sezioni Unite civili, con ordinanza n. 02932/25 del 5 febbraio 2025, nell’indicare la giurisdizione del giudice amministrativo, hanno ricostruito il quadro normativo di riferimento evidenziando come « Nella vigenza della legge n. 1089 del 1939 questa Corte ha costantemente affermato che, fino alla determinazione definitiva del premio, o mediante l’accettazione dell’offerta formulata dalla P.A. o a seguito della determinazione dello stesso da parte della commissione di cui al secondo comma del ripetuto art. 44, il privato (proprietario e scopritore) è da considerare titolare di un interesse legittimo al corretto svolgimento del relativo procedimento, solo all’esito del quale il diritto soggettivo, concretamente determinato, viene a esistenza; pertanto, ove il privato contesti l’entità del premio offerto e lamenti la mancata attivazione, da parte dell’amministrazione, del procedimento di nomina della commissione di cui all’art. 44, la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. Sez. U n. 5353-11). V. - L’assunto era coerente col procedimento destinato a culminare con la determinazione del premio da parte dell’apposita commissione. Invero si giustificava l’affermazione per cui, in pendenza del procedimento volto alla suddetta determinazione del premio, la posizione del privato ritrovatore è da qualificare (appunto) come di interesse legittimo, per poi tramutarsi in diritto soggettivo “solo al momento dell’emanazione del provvedimento conclusivo” con cui l’amministrazione determina il premio definitivo (v. Cass. Sez. U n. 11796-05, Cass. Sez. U n. 1347-89). VI. - Il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (hinc solo Codice), ha predisposto (artt. 90 e seg.) una disciplina parzialmente diversa e più dettagliata per il caso di scoperte fortuite di cose rientranti nel novero dei “beni culturali” (art. 10). ... In questa più articolata prospettiva il Codice conferma che il rinveniente può ottenere un premio per il ritrovamento, mediante una procedura (artt. 92 e 93) scandita nel modo che segue: - (i) il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: (a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento; (b) al concessionario dell’attività di ricerca, qualora l’attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari; (c) allo scopritore fortuito che abbia ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 90; - (ii) il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’art. 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto a un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate; - (iii) il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate, e in luogo del premio l’interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto ministeriale adottato di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze. VII. - Ora, ai fini della determinazione del premio spettante agli aventi titolo, l’art. 93 stabilisce che il Ministero provveda alla determinazione previa stima delle cose ritrovate, e che, se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva, il “valore delle cose ritrovate” (non “il premio” come nel vigore dell’art. 44 della l. del 1939) è determinato da un terzo; il quale terzo è designato concordemente dalle parti ovvero, in caso di ulteriore disaccordo o in caso di sua mancata accettazione, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate; la determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. VIII. - Il dato normativo si distingue, quindi, in effetti, dalla precedente visione della l. n. 1089 del 1939, ma la distinzione non influisce sul risultato interpretativo. Difatti la l. n. 1089 del 1939 stabiliva che la determinazione del premio fosse demandata all’apposita commissione di cui al secondo comma dell’allora art. 44. Nell’art. 93 dell’attuale Codice è stata sostanzialmente trasfusa la procedura prevista dall’art. 44 della l. n. 1089 del 1939, con tre specificità: (a) la sostituzione dell’organo chiamato alla stima, (b) l’oggetto di tale stima (non più il premio ma semplicemente il valore dei beni in caso di disaccordo), (c) la rimessione alla discrezionalità amministrativa dell’ammontare del premio secondo il flessibile parametro di legge sulla base del valore di stima. ... anche nel vigore del Codice dei beni culturali è mantenuta un’ampia discrezionalità amministrativa, la quale peraltro è associata alla stessa determinazione del premio. Da questo punto di vista la menzionata visione ermeneutica esce addirittura rafforzata, perché mentre nella vigenza della l. del 1939 la condizione di interesse legittimo rimaneva tale fino alla alternativa (a) dell’ accettazione della somma offerta ovvero (b) della determinazione del “premio”, in caso di disaccordo, da parte della commissione peritale, con conseguente elevazione della situazione al rango di diritto soggettivo una volta così determinato “il premio”, oggi, nella vigenza del Codice, in base alla specificità del procedimento di cui all’art. 93 la suddetta elevazione richiede che il procedimento amministrativo si sia concluso con la scelta definitiva, comunque rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, di determinare essa il premio in base alla percentuale accordabile non superiore al quarto o – secondo i casi - alla metà del valore delle cose ritrovate. Stimato che sia tale valore dalla stessa amministrazione ovvero dal tecnico incaricato, la condizione soggettiva del privato si mantiene nell’ambito dell’interesse legittimo fino a che il procedimento non si sia concluso con la determinazione finale, salvo lo scioglimento della consequenziale alternativa tra la corresponsione in denaro oppure il rilascio di parte delle cose ritrovate ».
8. Alla luce della compiuta ricostruzione effettuata nella richiamata ordinanza, non può che dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Difatti, indipendentemente dal fatto che il valore delle cose risulti (in caso di disaccordo) determinato, alla valutazione di un tecnico nominato dal Presidente del Tribunale ordinario, la disciplina di cui ai richiamati artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004, rimette alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione la determinazione del premio e l’opzione tra la corresponsione in denaro ed il rilascio al privato di una parte delle cose ritrovate.
Nel caso che occupa, come evidenziato nell’ordinanza n. 02932 del 5 febbraio 2025, tale discrezionalità non è stata ancora compiutamente esercitata dall’Amministrazione con l’emanazione del provvedimento definitivo.
Va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, alla nota della Soprintendenza archeologia Umbria n. 9727 del 21 dicembre 2015 non può essere riconosciuto valore provvedimentale, essendo la stessa un mero atto endoprocedimentale.
Difatti, alla luce dell’assetto organizzativo vigente al momento dell’emanazione della citata nota – art. 14, comma 2, lett. h), del Regolamento di organizzazione di cui al d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 – la competenza all’adozione del provvedimento finale inerente al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall’art. 92 del d.lgs. n. 42 del 2004 era rimessa al Direttore della Direzione generale archeologia e non alle locali Soprintendenze.
Quanto sopra è confermato nell’attuale assetto di competenze, come risultante d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, che all’art. 13, comma 2, lett. f), rimette alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio l’adozione dei « provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dall’articolo 92 del Codice ».
8.1. Né può, infine, essere condivisa la tesi del “diniego tacito” sostenuta dal ricorrente nelle proprie repliche, atteso che i casi di silenzio diniego, come particolare tipologia di silenzio significativo, sono tassativamente previsti dal Legislatore, pacificamente insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva. Nel caso di specie, non ricorre alcuna previsione legale che attribuisca significato positivo o negativo all’inerzia dell’Amministrazione rispetto alla domanda della ricorrente.
8.2. Pertanto, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla conclusione del procedimento, non sussistono allo stato i presupposti del credito di cui il ricorrente invoca l’accertamento.
9. Per quanto esposto, la domanda di accertamento e condanna deve essere dichiarata inammissibile.
In ragione della peculiarità della vicenda trattata, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SC NG, Presidente
EL AR, Primo Referendario, Estensore
Elena Daniele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AR | SC NG |
IL SEGRETARIO