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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 528/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2745/2022, emessa dal
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 14.07.2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il TE C.F._1
02/12/1961 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Gaetano Filangieri
n.11, presso lo studio dell'avv. Paolo Coppola (C.F.:
), il quale lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2
in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE E
(P.I. ), con sede in Mogliano Controparte_1 P.IVA_1
Veneto (TV) via Marocchesa n. 14, in qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.), elettivamente domiciliata in S. Maria Capua Vetere, C.so A. Moro 100, nello studio dell'avv. Daniele Crisci (C.F.: ), dal quale è C.F._3
rappresentata e difesa giusta procura alle liti del 18.12.2014 conferita dai suoi legali rappresentanti e procuratori dott. Controparte_2
e per notar di
[...] Controparte_3 Persona_1
Treviso (REP 186905 - RACC. 30367);
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale ex art. 283 lett. a) del
D. Lgs. 209/05.
Conclusioni:
l'appellante, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
21.01.2025, richiamava le conclusioni rese nell'atto di citazione in appello, scritto con il quale aveva chiesto: “- ACCERTARE i fatti come dedotti nella premessa dell'atto di citazione di primo grado, con la civile responsabilità nella produzione del denunziato evento di proprietario
e/o conducente dell'autoveicolo rimasto non identificato e, per l'effetto,
DICHIARARE quale Impresa designata da Ivass, per Controparte_1
la Regione Campania, alla gestione della liquidazione dei sinistri a carico di Consap S.p.A., quale gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della
pag. 2/39 , in persona del legale rappresentante p.t., tenuta ex lege al CP_4
risarcimento di ogni danno patito da in conseguenza TE
del descritto incidente;
- CONDANNARE quale Controparte_1
Impresa designata da Ivass, per la Regione Campania, alla gestione della liquidazione dei sinistri a carico di Consap SpA, quale gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., AL PAGAMENTO IN FAVORE DI TE
–a titolo di integrale e definitivo risarcimento di tutti i danni
[...]
subiti per le lesioni personali riportate in conseguenza dell'evento, patrimoniali e non patrimoniali, e, comunque, di nessuna voce di danno esclusa o eccettuata, anche se non espressamente richiamata, tra quelle costituzionalmente garantite ed individuate da consolidate
Giurisprudenza e Dottrina– DI SOMMA DI DENARO NON INFERIORE AD
€.100.000,00, ovvero di quella diversa, anche maggiore, che può ricavarsi
o sarà liquidabile, sulla scorta delle considerazioni e conclusioni medico- legali svolte nell'allegata relazione di Consulenza Tecnica medico-legale di Parte e (conformemente a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, ex multiis con Cass. Civ., Sent. n.12408/11)- in applicazione delle notorie
Tabelle del Tribunale di Milano nel più recente aggiornamento alla data di liquidazione, ovvero delle somme che potranno essere meglio precisate in corso di causa anche all'esito della disponenda Consulenza Tecnica medico-legale di Ufficio o, ancora, delle diverse somme che l'Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà di giustizia, da liquidarsi eventualmente secondo equità; tanto, oltre al rimborso di spese medico-sanitarie documentate
(€.462,39), nonché sostenute ma non/non interamente documentabili
(esemplificativamente, per medicinali, trasporti, riabilitazione, ecc.),
pag. 3/39 nonché di quelle relative agli esborsi ulteriormente a sostenersi sino alla
Sentenza, anche per la Consulenza Tecnica Medico-Legale di Parte e, nel caso, d'Ufficio. Su tutto, rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme già rivalutate dal dì del sinistro sino al soddisfo ed oltre gli interessi composti ex art.1284 c.c., o con le maggiorazioni che il
Giudicante riterrà all'uopo di giusta applicazione. § CONDANNARE quale Impresa designata da Ivass, per la Regione Controparte_1
Campania, alla gestione della liquidazione dei sinistri a carico di Consap
S.p.A., quale gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e compensi di lite riferite al doppio grado di giudizio, oltre a rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A., come per Legge, con attribuzione ex art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”;
l'appellata, concludeva come segue: “In via principale si Controparte_1
dichiari l'inammissibilità dell'appello per quanto esposto al capo 1) della presente comparsa. Sempre in via principale: -si rigetti l'interposto gravame perché infondato sia in fatto che in diritto per quanto esposto al capo 2). In via gradata: -Si accolga in toto quanto dedotto anche in via istruttoria con la presente comparsa. Le spese seguano la soccombenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 16.06.2020, TE
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei pag. 4/39 sinistri a carico del F.G.V.S., deducendo che: -in data 18 marzo 2019, alle ore 18:50 circa, mentre si trovava a percorrere la Strada
Provinciale 1, Circumvallazione Esterna di Napoli con direzione
Casoria/Arzano, alla guida del motociclo Yamaha, targato DJ 55097, all'altezza della c.d. rotonda di Melito, veniva violentemente colliso da tergo da un autoveicolo di colore scuro, il cui conducente, procedendo a velocità sostenuta, nel compiere l'improvvisa manovra di sorpasso a sinistra del motoveicolo, collideva con la parte anteriore destra dell'autovettura la parte posteriore del motociclo, provocando il ribaltamento del mezzo e la caduta del conducente, il quale rimaneva travolto e schiacciato con la gamba destra al di sotto di esso;
- immediatamente dopo l'accaduto, il conducente l'autoveicolo investitore proseguiva la propria marcia, dandosi alla fuga e rendendo impossibile la sua identificazione;
-in conseguenza dell'evento,
[...]
riportava gravissime lesioni personali e veniva TE
soccorso da presenti e da automobilisti di passaggio, a cura dei quali veniva prontamente trasportato presso il Pronto Soccorso del vicino
P.O. “San Giuliano” di Giugliano in Campania (NA), ove i sanitari provvedevano a prestargli le prime cure e ne disponevano il ricovero presso la U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, ove in data 25.3.2019 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare in tibia e placca e viti al perone;
- il danneggiato, oltre ad aver riportato, in conseguenza del sinistro, quaranta giorni di inabilità temporanea totale e novanta giorni di inabilità temporanea parziale, subiva postumi permanenti, quantificabili nella misura del
20% di invalidità permanente, come risultava dalla relazione di pag. 5/39 consulenza tecnica medico-legale di parte;
- pur avendo denunciato agli inquirenti l'accaduto, la P.G. non riusciva a risalire al conducente della vettura e, in data 12/06/2019, il PM archiviava il procedimento iscritto al R.G.N.R. n.511984/19; -del tutto prive di riscontro erano rimaste le istanze risarcitorie inoltrate da a TE
ed a Consap S.p.A., così come infruttuoso era Controparte_1
risultato l'invito alla negoziazione assistita.
Tanto premesso, l'istante chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di volere accertare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata e condannarsi , nella Controparte_1
qualità sopraindicata, al risarcimento di tutti i danni derivanti dal sinistro.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
quale, contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto, rilevava che la descrizione dei luoghi teatro del sinistro, come operata nella richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni, non corrispondeva a quella indicata nell'atto di citazione.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. non ammetteva le richieste di prova orale articolate dall'attore e, fatte precisare le conclusioni, dopo avere trattenuto la causa in decisione, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “1. rigetta integralmente le domande attoree, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna
l'attore, , al pagamento, in favore di parte convenuta, TE
in qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1
pag. 6/39 Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.800,00
(cinquemilaottocento/00), di cui euro 100,00 (cento/00) per spese, ed euro 5.700,00 (cinquemilasettecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_2
mediante citazione tempestivamente notificata in data 01.02.2023, nel rispetto del termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale, chiedendone l'integrale riforma.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 6.4.2023,
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
ex artt. 342, 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne sollecitava l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 15.5.2023, la Corte, accogliendo l'istanza dell'appellante, ammetteva la prova per testi dal medesimo articolata.
All'udienza del 24.11.2023 venivano escussi i testi Tes_1
e del e, alla successiva udienza del 26 gennaio
[...] Tes_2
2024, veniva escusso il teste . Testimone_3
Con ordinanza del 26.1.2024 veniva disposta una CTU medico legale, nominandosi, dopo la rinuncia all'incarico dell'originario consulente, il dott. , il quale, dopo aver accettato l'incarico, Persona_2
depositava telematicamente l'elaborato peritale in data 14.10.2024.
pag. 7/39 La causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 31.1.2025, assegnandosi alle parti i termini ridotti di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per le repliche ex art. 190, II comma c.p.c.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda proposta dal
[...]
ritenendo che, nel complesso, la prospettazione fosse Pt_1
inattendibile, essendo emerse una serie di discrasie che facevano dubitare della reale verificazione del fatto, nelle modalità prospettate,
e non assolto, dall'attore, l'onere di dimostrare di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di identificare l'autore del dedotto investimento.
Al riguardo, il Giudice valorizzava, anzitutto, il dato per cui la descrizione del sinistro, desumibile dall'atto di citazione, non fosse corrispondente a quella riportata al momento della denuncia dell'evento alla P.G. e nell'atto con cui veniva chiesto, in via stragiudiziale, il risarcimento dei danni a . Controparte_1
In proposito, infatti, il Giudice di primo grado osservava che “mentre nell'atto di citazione introduttivo del giudizio parte attrice collocava il sinistro stradale dedotto in lite sulla Circumvallazione Esterna di Napoli
“con direzione Casoria/Arzano”, all'altezza dello svincolo “denominato
Melito”, nella missiva di messa in mora stragiudiziale inoltrata dallo
pag. 8/39 stesso istante alla Compagnia Assicurativa convenuta in giudizio e nella denuncia-querela in atti il medesimo sinistro era collocato dall'istante, invece, sulla Circumvallazione Esterna di Napoli “con direzione Mugnano
Melito” all'altezza dello “svincolo per Casoria””.
Inoltre, il Tribunale, poneva in risalto la circostanza che il , TE
nell'immediatezza dei fatti, non aveva dichiarato, alle autorità sanitarie che gli avevano prestato i primi soccorsi, di essere stato vittima di un sinistro stradale con omissione di soccorso.
Del pari sospetta era, poi, considerata anche la presentazione della querela solo a distanza di due mesi dal verificarsi del fatto e il dato per cui in essa il ometteva di indicare i nominativi di possibili TE
testimoni, dei quali forniva le generalità solo nel corso del giudizio, senza avere fornito alcuna plausibile giustificazione di tale anomalo comportamento.
Inoltre, il Giudice, confermando l'ordinanza con la quale non aveva ammesso la prova orale, ribadiva che la stessa non potesse avere ingresso poiché i relativi capitoli di prova, articolati attraverso un mero rinvio ai punti a), b), c) e d) dell'atto introduttivo del giudizio, contenevano un'“esposizione assertiva e discorsiva, intrisa di inseparabili valutazioni e considerazioni difensive (tipico di un atto processuale di parte), piuttosto che ad un'articolazione di specifici, oggettivi e precisi fatti da sottoporre ai testimoni”.
In ultimo, il primo Giudice escludeva che potesse essere attribuito valore probatorio significativo “alla registrazione audio (n.d.r.: che pag. 9/39 secondo il danneggiato riportava la conversazione telefonica dallo stesso avuta nell'immediatezza del fatto con la sorella) prodotta in atti da parte attrice e che consta, per sua stessa asserzione, null'altro che di dichiarazioni rese dalla stessa parte istante e che giammai potrebbero formare compiuta prova a sé favorevole”.
§ 4.
Ciò premesso, deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata.
Invero, con riguardo alla dedotta inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello in esame è da ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
In relazione, poi, alla paventata inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è sufficiente replicare che ” La scelta del giudice
d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la
pag. 10/39 decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che
è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
37272 del 29/11/2021).
§ 5.
Venendo al merito, giova rilevare che, con il primo motivo, TE
censurava la sentenza nella parte in cui il primo Giudice,
[...]
confermando l'ordinanza emessa in corso di causa, aveva rigettato la richiesta di ammissione della prova testimoniale da esso articolata, ritenendo che i relativi capi erano intrisi di elementi valutativi, non sottoponibili ai testi.
Sul punto, l'istante evidenziava che l'art. 244 c.p.c., pur richiedendo che i capitoli di prova da sottoporre al teste debbano essere separati e specifici, come del resto era avvenuto nel caso di specie avendo egli fatto riferimento nella propria richiesta ai capi sub. lettere a), b), c) e d) della premessa dell'atto di citazione, non dovesse essere interpretato in senso formalistico.
Infatti, essendo la norma funzionale a consentire alla controparte l'articolazione della prova contraria, la stessa andava interpretata nel senso che il requisito della specificità è “soddisfatto quando siano sufficientemente definiti gli elementi essenziali di tempo, luogo e svolgimento dei fatti dedotti”.
pag. 11/39 Al riguardo, evidenziava che i capitoli di prova dei quali sollecitava l'ammissione, vertenti sulle circostanze descritte nella premessa in fatto, alle lettere a), b), c) e d), dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, possedevano tali requisiti.
Inoltre, l'appellante deduceva che nei casi in cui le circostanze indicate nel capitolo di prova siano rilevanti ai fini della decisione della causa, doveva ritenersi consentito al giudice sottoporlo al teste previa epurazione dal quesito delle valutazioni e delle opinioni, come del resto esso aveva richiesto in primo grado con la memoria istruttoria ritualmente depositata.
L'appellante, inoltre, censurava la decisione del primo Giudice anche laddove lo stesso non aveva valorizzato il file audio del 18/03/2019, ore 18:53:19, allegato alla produzione di parte attrice in primo grado, riproduttivo della conversazione telefonica, nel corso della quale egli comunicava alla sorella, subito dopo il verificarsi CP_5
dell'evento, le relative modalità di verificazione.
Con il successivo motivo d'appello, il censurava la sentenza TE
sostenendo che il primo Giudice aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie.
In particolare, l'appellante stigmatizzava la decisione del Giudice, in quanto questi, anziché ammettere la prova testimoniale al fine di chiarire con esattezza il luogo ove si verificava il sinistro, affermava che l'allegazione sul punto, da parte del danneggiato, non era stata univoca, in ragione di una presunta discrasia tra quanto si leggeva pag. 12/39 nella denuncia querela e nella richiesta stragiudiziale dei danni inoltrata dal leso alla società , ove il fatto era stato Controparte_1
collocato presso lo “svincolo per Casoria”, e quanto riportato in citazione, nella quale si asseriva che l'evento era avvenuto in corrispondenza dello svincolo di Melito.
Nel confutare l'argomentazione del primo Giudice, l'istante deduceva che, sin dall'atto di citazione di primo grado, aveva indicato il luogo del sinistro come “Strada Provinciale 1/ Circumvallazione Esterna di
Napoli, direzione Casoria/Arzano, altezza/interno svincolo denominato
Melito”, e che, al momento della denuncia sporta in data 10.5.2019, indicava erroneamente lo svincolo per Casoria, posto pochi metri più avanti rispetto a quello di Melito, emendando, tuttavia, siffatta imprecisione nel corso delle sommarie informazioni rese alla PG in data 29.5.2019.
La difesa dell'appellante, inoltre, deduceva che l'inesattezza in cui era incorso il proprio assistito poteva ragionevolmente giustificarsi alla luce della peculiare conformazione della SP 1, caratterizzata da numerosi e ravvicinati svincoli, nonché dal fatto che “dai diversi svincoli
e rotonde che si alternano lungo la Circumvallazione Esterna e nelle due direzioni è possibile raggiungere i medesimi luoghi”.
Asseriva, altresì, che, in ogni caso, aveva sempre indicato, anche in sede stragiudiziale, che il veicolo da esso condotto procedeva con direzione da Mugnano verso Melito, con direttrice di marcia verso Arzano e
Casoria, avendo l'imprecisione, valorizzata dal Giudice, riguardato solo l'indicazione dello svincolo ove si verificava il sinistro.
pag. 13/39 L'appellante, poi, nel sottoporre a critica la parte di sentenza nella quale era stata valorizzata la sua mancata dichiarazione, ai sanitari del
P.O di Giugliano, di essere stato vittima di omissione di soccorso, osservava che, nella cartella clinica relativa al ricovero presso il detto nosocomio, era riportato, in sede di anamnesi, il riferimento ad un incidente tra un'autovettura ed un motoveicolo, annotazione compatibile con la sinteticità richiesta dall'atto.
Quanto alla circostanza, pure valorizzata dal Tribunale al fine di ritenere non assolto l'onere probatorio, del decorso di due mesi tra il verificarsi del sinistro e la presentazione denuncia querela, l'appellante deduceva che, per un verso, tale presentazione era tempestiva, essendo avvenuta nel rispetto del termine di tre mesi dal giorno del fatto ex art
124 c.p. e, per l'altro, che quanto accaduto si giustificava alla luce del complesso intervento chirurgico al quale era stato sottoposto e delle precarie condizioni di salute nelle quali si era trovato durante il periodo di riabilitazione. Asseriva, quindi, che, una volta recuperata, sia pure parzialmente, l'integrità psico fisica si era rivolto ad un legale per sporgere la querela.
Infine, l'appellante deduceva che non aveva indicato alla polizia giudiziaria il nome di eventuali testimoni dell'accaduto in quanto, all'epoca della proposizione della denuncia ed anche al momento in cui rendeva sommarie informazioni, non era a conoscenza delle relative generalità. Asseriva, infatti, che solo dopo l'adozione del decreto di archiviazione da parte del GIP, era riuscito, del tutto casualmente, a reperire i nomi di alcuni dei testimoni oculari presenti al momento del pag. 14/39 verificarsi del sinistro, provvedendo ad indicarli già nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
§ 6.
Giova premettere che la domanda di risarcimento del danno, proposta dal , sia procedibile, essendo la notifica dell'atto di citazione TE
stata preceduta, nel rispetto del prescritto spatium deliberandi di 60 giorni, dall'invio della richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni inoltrata, alla società quale impresa designata ed alla Controparte_1
Consap, a norma dell'art. 287 D. Lgs. 209 del 2005 (cfr. copia di tali richieste, pervenute a ed alla Consap in data maggio Controparte_1
2019, allegate alla produzione telematica di primo grado dell'odierno appellante).
Del pari risulta assolta la condizione di procedibilità, costituita dall'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita (cfr. copia dell'invito alla stipula della predetta convenzione, inoltrata dall'avv. Paolo Coppola, difensore del , alla società Parte_2
, con PEC del 12.12.2019, pure essa allegata alla Controparte_1
produzione telematica dell'appellante).
§ 7.
Ciò posto, l'appello deve ritenersi fondato.
Il Tribunale, nel non ammettere la prova testimoniale articolata dall'appellante per una pretesa carenza di specificità dei capitoli di prova, non ha tenuto conto di quel consolidato orientamento a mente del quale “l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni
pag. 15/39 devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori” ex art. 253, comma 1, c.p.c (Cass. Civ.
n. 11765 del 06/05/2019; conf, da ultimo, Cass. Civ.
n. 22254 del 04/08/2021).
Nel caso di specie, i capitoli di prova articolati dalla difesa di
[...]
(cfr. punti a), b), c) dell'atto di citazione di primo TE
grado, richiamati nella memoria istruttoria dell'odierno appellante), risultano sufficientemente specifici e tali da permettere ai testi, come poi emerso nel corso della deposizione, di rispondere su circostanze di fatto ben delineate nella loro collocazione spazio/temporale, salvo che per l'utilizzo di avverbi ed aggettivi a carattere valutativo che ben potevano, come in concreto accaduto, essere espunti al momento della loro sottoposizione al teste.
Quanto appena osservato dà, quindi, piena ragione della decisione, assunta da questa Corte con ordinanza del 12.5.2023, mediante la quale veniva ammessa la prova per testi richiesta dall'appellante.
§ 8.
pag. 16/39 Tanto doverosamente premesso, ha errato il Tribunale nel ritenere che il danneggiato non avesse assolto all'onere su di esso incombente.
Infatti, i testi escussi all'udienza del 24.11.2023 ed alla successiva udienza del 26.01.2024, e Testimone_1 Testimone_3
oltre ad avere fornito una plausibile giustificazione della conoscenza dei fatti, essendo, rispettivamente, trasportato e conducente dell'autovettura che seguiva il motoveicolo condotto da TE
nel momento in cui questi imboccava lo svincolo per Melito,
[...]
riferivano in maniera circostanziata sui fatti di causa, confermando la dinamica del sinistro descritta dall'appellante nell'atto di citazione.
affermava, infatti, che “ad un tratto, un'auto che Testimone_1
ci seguiva ha sorpassato, prima, la vettura di mio fratello e poi, nell'imboccare anch'essa lo svincolo per Melito e nel tentare di superare lo scooter, ha urtato con la sua parte anteriore destra la parte posteriore dello scooter. A seguito dell'urto lo scooter è caduto sul lato destro, in prossimità del guard rail, mentre l'auto investitrice, che viaggiava a velocità sostenuta, ha proseguito la sua marcia lungo l'uscita per Melito senza arrestarsi. Ricordo che l'auto investitrice era un'utilitaria di colore scuro”.
La medesima dinamica veniva riferita, altresì, da , il Testimone_3
quale affermava che mentre si trovava “sulla Circumvallazione esterna in auto con mio fratello, , ed un mio amico, poi Testimone_1
deceduto, stavamo imboccando l'uscita verso Melito, mi Persona_3
precedeva uno scooter che del pari stava percorrendo la stessa uscita;
un'auto mi ha superato e, dopo avermi superato, ha urtato lo scooter del
pag. 17/39 , facendolo cadere a terra;
l'auto ha urtato lo scooter sul lato TE
posteriore. l'auto investitrice era di colore scuro e procedeva a velocità elevata, ragione per la quale io non riuscii a rilevarne la targa, né il modello;
l'auto è uscita allo svincolo per Melito”.
Ritiene il Collegio che non vi sia motivo per dubitare dell'attendibilità dei testi, in quanto entrambi, con dichiarazioni precise e circostanziate, descrivevano la dinamica del sinistro senza incorrere in contraddizioni.
Inoltre, i testi affermavano, riportando circostanze che non avrebbero potuto conoscere se non assistendo ai fatti, che , a TE
seguito del sinistro, riportava una ferita alla gamba destra, la quale veniva schiacciata dallo stesso motoveicolo da lui condotto, nonché che questi, vigile e cosciente, veniva trasportato al P.S. da un'autovettura di passaggio, con tre ragazzi a bordo, a causa del ritardo nel sopraggiungere dei soccorsi.
A conferma della credibilità dei testi milita, poi, il contenuto dalla registrazione audio, prodotta in primo grado dall'attore, riproducente la conversazione telefonica intercorsa tra il e la sorella, TE
immediatamente dopo il verificarsi del sinistro.
Da siffatto documento, sulla cui utilizzabilità alcun dubbio si pone in difetto di specifiche contestazioni capaci di porne in dubbio l'autenticità, emerge, invero, che l'odierno appellante, pur lamentandosi per il forte dolore, comunicava nell'immediatezza alla sorella di essere stato vittima di investimento, mentre si trovava a pag. 18/39 bordo di un motociclo, da parte di un'auto pirata e che era in procinto di recarsi al PS dell'Ospedale di Giugliano a mezzo di un'auto di passaggio nella quale vi erano dei giovani a bordo.
Il contenuto della suddetta conversazione è stato, del resto, confermato dalla stessa escussa anch'essa quale teste all'udienza Testimone_4
del 24.11.2023, avendo la medesima riferito che, alle ore 19.00 circa del giorno del sinistro, l'odierno appellante la chiamava sul cellulare, comunicandole “che era stato investito da un'auto che si era poi data alla fuga e che alcuni ragazzi lo stavano trasportando in auto per condurlo al PS. Mio fratello mi riferì che l'incidente si era verificato sulla
Circumvallazione in prossimità della zona Casoria Arzano e mi disse che era stato investito mentre si trovava a bordo dello scooter”.
Inoltre, la riferita dinamica del sinistro è compatibile con quanto dichiarato dallo stesso al momento dell'accesso al TE
P.S. dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano, quando riferiva che la causa del sinistro era un incidente tra un'autovettura e una moto (cfr. note anamnestiche alla richiesta di consulenza e/o prestazione specialistica di ft), essendo ragionevole che lo stesso abbia omesso di riferire, nell'immediatezza, di essere stato vittima di un sinistro cagionato da un'autovettura privata a causa della concitazione del momento e della condizione di sofferenza derivante dalla necessità di essere sottoposto ad esami e al successivo intervento chirurgico.
Risulta, inoltre, plausibile la giustificazione offerta dall'appellante al fine di chiarire la discordanza, stigmatizzata dal primo Giudice, ravvisabile, nell'individuazione del luogo di verificazione del sinistro,
pag. 19/39 tra quanto indicato nella richiesta stragiudiziale di risarcimento e quanto si legge in citazione.
Ed invero, come dedotto dall'appellante e non smentito da contrarie risultanze di causa, la SP 1 è caratterizzata da una serie di incroci posti in ravvicinata sequenza, dall'imbocco dei quali è possibile raggiungere non solo il Comune immediatamente limitrofo ma anche quelli posti via via lungo la strada provinciale, senza la necessità di doversi immettere sulla strada provinciale, ma tramite strade comunali interne ai rispettivi centri abitati.
Tale circostanza giustifica il fatto che, inizialmente, l'appellante indicava come luogo del sinistro “Casoria” o “lo svincolo per Casoria”, come annotato sia nel referto di P.S. sopra menzionato sia nella denuncia/querela contro ignoti dell'8 maggio 2019, nonché nella raccomandata a/r con cui veniva chiesto il risarcimento dei danni alla
. Controparte_1
Il fatto che il luogo del sinistro indicato in tali atti non corrisponda perfettamente a quanto indicato in citazione, ove si faceva riferimento allo svincolo per Melito, non risulta, ad avviso della Corte, tale da pregiudicare la complessiva attendibilità della pretesa risarcitoria.
Sul punto, infatti, fermo quanto appena osservato in merito all'allegazione operata dall'appellante al fine di rendere comprensibile siffatta discrasia, merita rimarcare che, comunque, i testi escussi abbiano concordemente riferito, in coerenza con quanto sostenuto in pag. 20/39 citazione, che il sinistro si verificava allo svincolo di Melito della SP 1, lungo la direttrice di marcia che da Melito conduce a Casoria/Arzano.
Peraltro, giova soggiungere che, salvo che per tale circostanza, il tenore della denuncia querela corrisponda a quanto emerso nel corso dell'istruttoria.
Del resto, lo stesso , nel momento in cui rendeva TE
sommarie informazioni alla P.G. (cfr. verbale del 29.5.2019 in atti), chiariva di essere incorso in errore, nell'indicare il luogo del sinistro, al momento della proposizione della denuncia da parte del proprio legale di fiducia e, dopo aver descritto compiutamente e specificamente la medesima dinamica del sinistro poi confermata dai testi escussi, dichiarava che “le due stampe di "Google Maps" che riproducono il punto
…dove è avvenuto il sinistro stradale e che ho allegato alla denuncia- querela presentata in data 10/05/2019, non corrispondono alla vera localizzazione del sinistro in quanto lo stesso, in realtà, è avvenuto pochi metri più avanti, inoltre aggiungo che in sede di presentazione di denuncia-querela ho erroneamente denominato lo svincolo "Casoria", ma …si tratta dello svincolo denominato "Melito" poiché la stessa uscita è situata pochi metri più avanti rispetto al punto che ho evidenziato erroneamente sulle stampe da me presentate”.
Ed ancora, appare plausibile che la mancata indicazione in querela del nominativo dei testi si spieghi con il fatto che, al momento della relativa presentazione, l'attore ne ignorava le generalità.
pag. 21/39 Siffatta deduzione veniva, del resto, confermata dai testi escussi, germani , i quali concordemente riferivano che il Tes_1 Parte_2
aveva incontrato casualmente , successivamente Testimone_1
al verificarsi del sinistro e solo dopo aver proposto la denuncia.
In particolare, il suddetto teste dichiarava che “circa 9 mesi dopo
l'evento mi trovavo all'interno di un bar sito sulla Circumvallazione ove ebbi modo di incontrare il , il quale riconosciutomi mi riferì di TE
aver intrapreso una causa per il risarcimento del danno e mi chiese se fossi disponibile a rendere testimonianza. Dopo essermi ricordato dell'evento, gli lasciai i miei dati per essere successivamente indicato come teste”.
Nel medesimo senso, anche il teste fratello del Testimone_3
primo, affermava che “dopo circa 9 mesi dall'incidente il per TE
caso incontrava mio fratello, verosimilmente in un bar sulla circumvallazione esterna, e gli chiedeva la disponibilità a poter rendere testimonianza in ordine al sinistro;
mio fratello mi chiese se fossi disponibile a fare da testimone ed io diedi la mia disponibilità”.
La concorde affermazione dei testi, circa il verificarsi dell'incontro casuale tra il e a distanza di circa 9 TE Testimone_1
mesi dal sinistro, induce a ritenere ampiamente giustificata la mancata indicazione di testimoni nella denuncia querela, se si considera che la presentazione di quest'ultima interveniva in data 8 maggio 2019, a distanza di meno di due mesi dal sinistro, mentre l'atto di citazione, contenente le generalità dei testi, era notificato in data 16.6.2020, a più di un anno di distanza dal sinistro.
pag. 22/39 In ultimo, ad ulteriore conforto di quanto sin qui affermato, va richiamata la relazione peritale depositata in data 14.10.2024 dal CTU nominato da questa Corte, nella quale, circa la sussistenza del nesso di causalità, si legge che “Il nesso di causa tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate nonché tra queste ultime e le successive menomazioni è da intendersi sussistente. È pacifico, infatti, che un centauro possa riportare delle fratture a causa dell'impatto dei distretti anatomici interessati dal trauma contro le strutture rigide dei veicoli coinvolti nel sinistro e contro il manto stradale”.
§ 9.
Sulla base di tutte le considerazioni dinanzi compiutamente svolte, deve ritenersi assolto, da parte del danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso posto a fondamento della pretesa.
Del resto, ad onta di quanto affermato dal primo Giudice, deve, altresì, considerarsi sufficientemente acclarato che, nella specie, il danneggiato non fosse nelle condizioni di poter individuare l'autore del fatto lesivo.
Infatti, dalle deposizioni testimoniali, dinanzi richiamate, emerge che, subito dopo l'investimento, verificatosi in orario serale ed in condizioni di non agevole visibilità, il conducente della vettura investitrice si dava a precipitosa fuga, facendo perdere le proprie tracce.
Né, peraltro, la mancata tempestiva indicazione dei nominativi dei testi, nella denuncia querela, può avere in qualche misura pregiudicato l'identificazione dei responsabili, avendo, come detto, i testi dichiarato pag. 23/39 di non avere potuto rilevare il modello e la targa dell'auto proprio a causa della repentina fuga del suo conducente.
Ed ancora, ad ulteriore dimostrazione di quanto appena rilevato, merita rimarcare che l'esito delle indagini eseguite dalla PG su delega della Procura della Repubblica di Napoli Nord conferma che non vi erano elementi in base ai quali poter giungere all'individuazione del responsabile.
Infatti, nel relazionare al PM in ordine alle attività compiute, il
Commissariato di PS di Giugliano Villaricca, in data 5.6.2019, riferiva che, presso lo svincolo di Melito della SP 1, non erano presenti esercizi commerciali ed impianti di videosorveglianza che avrebbero potuto riprendere le fasi della dinamica e consentire di individuare l'autore del fatto.
Ciò premesso in relazione alla prova del fatto dannoso, osserva la Corte che sussista, nella specie, l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata nella causazione del sinistro, avendo lo stesso, procedendo ad elevata velocità e nel compiere un'imprudente manovra di sorpasso lungo la rampa dello svincolo di Melito, tamponato da tergo il motoveicolo condotto da , laddove, come TE
dichiarato da testimoni, l'odierno appellante procedeva a velocità moderata e regolarmente lungo la carreggiata.
§ 10.
Venendo all'esame del quantum, profilo che il primo Giudice ha ritenuto assorbito in ragione del rigetto della domanda, dalla CTU
pag. 24/39 espletata in questo grado di giudizio si ricava come TE
, a seguito dell'evento dannoso in esame, riportava “Frattura 3°
[...]
distale tibia + malleolo peroniero + III prossimale del perone a dx”. Per la riduzione della frattura l'attore veniva sottoposto, presso il PO di
Giugliano, ad intervento chirurgico di osteosintesi mediante applicazione di chiodo endomidollare alla tibia e di placca e viti al perone. Sempre dalla CTU si ricava che “il leso presenta i postumi di una precedente frattura sovracondiloidea del femore destro trattata con mezzi di sintesi. Tale menomazione può essere valutata in riferimento alla voce: “Esiti di frattura diafisaria del femore, trattata chirurgicamente, con persistenza dei mezzi di sintesi” per la quale è prevista una valutazione del 5-7%. Trattandosi anche in questo caso di una frattura non diafisaria è prospettabile quindi una valutazione almeno dell'8%”.
Poste tali premesse, il CTU ha affermato, come sopra già ricordato, che
“Il nesso di causa tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate nonché tra queste ultime e le successive menomazioni è da intendersi sussistente”. L'ausiliare ha, quindi, riconosciuto che “il leso ha riportato un danno biologico temporaneo totale di 40 (quaranta) giorni ed un danno biologico temporaneo parziale di 89 (ottantanove) giorni al 50%.
In detto periodo risultano documentate quaranta sedute di fisiokinesiterapia ed il leso è stato in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano” ed inoltre è possibile ritenere che le attività quotidiane nel loro complesso e gli aspetti dinamico-relazionali sono stati limitati a causa della ridotta mobilità. Sono state altresì
pag. 25/39 previste medicazioni ogni 3-4 giorni ed è stato eseguito un intervento chirurgico in anestesia subaracnoidea. Inoltre, al leso risultano essere stati somministrati analgesici maggiori e lo stesso verosimilmente ha dovuto far ricorso all'aiuto di terzi nel periodo di immobilità. Residuano allo stato i postumi anatomo-disfunzionali delle predette fratture (esiti anatomici delle fratture con deficit di 1/3 della flesso-estensione del collo piede e limitazione di ½ dei movimenti di abduzione-adduzione ed inversione-eversione, in associazione con la presenza di una vasta soffusione emorragica in corrispondenza della caviglia con plus perimetrico perimalleolare di circa 2 cm rispetto all'arto controlaterale e con evidenza radiografica di sovrapposizione dei monconi della frattura tibiale con perdita del corretto asse longitudinale)”, stimando pertanto il danno biologico permanente in misura del 12 %.
Lo stesso CTU ha, peraltro, dato conto del fatto che TE
, al momento del sinistro per cui è causa, presentava i postumi
[...]
di una precedente frattura sovracondiloidea del femore destro trattata con mezzi di sintesi, che il medesimo consulente valutava in misura almeno dell'8%.
In conclusione, quindi, il CTU stimava “complessivamente il danno biologico permanente in misura del 19%, specificando però che la quota di danno biologico permanente da riferire al sinistro per cui è causa è quindi pari al 12% (dodici per cento), da considerarsi ai fini della liquidazione economica del danno non nell'intervallo 0-12%, bensì nel range 7-19%”.
§ 11.
pag. 26/39 Tanto premesso, nel procedere alla liquidazione del danno, deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, è “una questione di diritto, e non di mero fatto, individuare secondo quale criterio giuridico debbano sceverarsi, dal novero delle conseguenze dannose provocate da una lesione della salute, quelle che, sole, possano dirsi risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c. Ai fini di una corretta liquidazione del danno risarcibile, quindi, occorre accertare se la condizione preesistente (o anche contemporaneamente determinatasi, ma per causa indipendente) del soggetto leso abbia o meno una incidenza causale sulla sua condizione finale, se cioè essa possa ritenersi concorrente, e non meramente coesistente .. Quel che rileva, al fine della stima percentuale dell'invalidità permanente, non sono né formule definitorie astratte ("concorrenza" o "coesistenza" delle menomazioni), né il mero riscontro della identità o diversità degli organi o delle funzioni menomati. Poiché si tratta di accertare un nesso di causalità giuridica, quel che rileva è il giudizio controfattuale, e dunque lo stabilire col metodo c.d. della "prognosi postuma" quali sarebbero state le conseguenze dell'illecito, in assenza della patologia preesistente. Se tali conseguenze possono teoricamente ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per una ipotetica vittima perfettamente sana prima dell'infortunio, dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana. In tal caso, pertanto, sul piano medico- legale il grado di invalidità permanente sofferto dalla vittima andrà determinato senza aprioristiche riduzioni, ma apprezzando l'effettiva incidenza dei postumi sulle capacità, idoneità ed abilità possedute dalla
pag. 27/39 vittima prima dell'infortunio” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 21261 del 2024).
In definitiva, quindi, in caso di coesistenza di una menomazione non imputabile al fatto illecito e di altra menomazione ad esso riconducibile, vi è spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale, soltanto nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, si accerti che le due tipologie di postumi (quella indipendente dal fatto illecito del terzo e quella provocata da quest'ultimo) siano in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, ovvero che la presenza della prima tipologia di postumi incida negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi del fatto dannoso del terzo.
Applicando i richiamati principi deve allora ritenersi che, nel caso di specie, la preesistente compromissione dell'integrità psicofisica, della quale era portatore il , sia meramente coesistente con TE
quella cagionata dal sinistro stradale.
Infatti, dalla CTU non emerge che, la preesistenza dei postumi di una precedente frattura sovracondiloidea del femore destro trattata con mezzi di sintesi abbia inciso, aggravandoli, sui postumi della frattura del terzo distale della tibia destra e del terzo prossimale e del malleolo del perone omolaterale, conseguenti al sinistro stradale provocato dal pirata della strada.
In tal senso depone, in maniera inequivoca, il dato per cui il CTU abbia operato una valutazione complessiva dei due danni (quello pag. 28/39 preesistente al sinistro e quello conseguente all'incidente stradale), senza, tuttavia, dare conto, nella stima del secondo, di alcuna maggiorazione dovuta alla preesistente menomazione.
Ne segue che la liquidazione del danno, conseguente all'evento dannoso oggetto di causa, debba effettuarsi come se la lesione fosse stata sofferta da una persona perfettamente sana.
Pertanto, non essendovi spazio per l'operare del criterio del danno differenziale, il danno biologico permanente causalmente riconducibile all'illecito va quantificato, in base alla CTU, nella misura del 12%.
§ 12.
Passando alla valutazione economica del pregiudizio in esame è appena il caso di rilevare che, alla fattispecie per cui è causa, non possa applicarsi, ratione temporis, il Decreto del Presidente della Repubblica
13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, con il quale è stato introdotto il
Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209.
Infatti, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai
pag. 29/39 sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, che è intervenuta il 5.3.2025.
Consegue a quanto appena detto che, ai fini della liquidazione necessariamente equitativa del danno non patrimoniale subito dall'appellante, debba continuarsi a fare ricorso al sistema elaborato dal Tribunale di Milano, nella sua più aggiornata versione risalente, allo stato, a quella pubblicata da ultimo in data 5.6.2024 (cfr. ex multis,
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5474 del 22/02/2023).
Quindi, muovendo dall'invalidità temporanea, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo tabellare di euro 115,00 e le proporzionali riduzioni per il periodo di ITP, va riconosciuta la somma di euro
4.600,00 per 40 giorni di ITT, di euro 5.117,50 per 89 giorni di ITP al
50%, per complessivi euro 9.717,50.
Riguardo al danno biologico permanente, tenuto conto della percentuale di invalidità (12%) e dell'età (57 anni) che il leso aveva al momento della cessazione del periodo di ITP, va accordato l'importo tabellare di euro 24.640,00, volto a ristorare il cd. danno biologico/dinamico-relazionale, nella specie, certamente sussistente in ragione dell'accertata lesione dell'integrità psicofisica dell'appellante.
Non compete, invece, il riconoscimento dell'ulteriore somma di euro
6.899,00, prevista dalla tabella di Milano al fine di ristorare il pregiudizio da “sofferenza soggettiva interiore”, per l'assorbente ragione che, né nella citazione di primo grado, né nella memoria ex art. 183 co, 6 n. 1 c.p.c., l'attore aveva specificamente allegato tale tipo di pregiudizio.
pag. 30/39 Ed invero, si deve rimarcare che, solo nelle conclusioni dell'atto di citazione, l'istante aveva genericamente domandato il risarcimento “di tutti i danni subiti per le lesioni personali riportate in conseguenza dell'evento descritto in premessa, patrimoniali e non patrimoniali, e, comunque, di nessuna voce di danno esclusa o eccettuata, anche se non espressamente richiamata, tra quelle costituzionalmente garantite ed individuate da consolidate Giurisprudenza e Dottrina”, con l'utilizzo di una locuzione che non consente, in difetto di più puntali allegazioni, di ritenere assolto l'onere, quantomeno assertivo, relativo al danno morale.
Come noto, infatti, secondo ormai consolidata giurisprudenza della
Cassazione, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del
21/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; conf. Sez. 3,
Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 secondo cui “in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-
pag. 31/39 presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”).
Non compete, inoltre, alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad esso residuati, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Né, invero, rileva, al fine in esame, la dedotta definitiva e parziale perdita della capacità lavorativa, cui l'appellante faceva riferimento nella comparsa conclusionale, sia in quanto la stessa non era stata tempestivamente allegata in primo grado (cfr. atto di citazione, nel quale alcun cenno era contenuto a tale profilo), sia perché, comunque, di essa il CTU non operava alcun riconoscimento.
Per quanto concerne, poi, la richiesta, formulata dall'appellante in sede di comparsa conclusionale di appello, di riconoscimento dell'importo di ben euro 65.000,00, a titolo di danno emergente e da perdita di chances, collegati alla definitiva e parziale perdita della capacità
pag. 32/39 lavorativa, in aggiunta a quanto si è dinanzi appena osservato, appare evidente che la domanda sia inammissibile perché nuova.
Ed invero, posto che con essa si intende, in sostanza, ottenere il riconoscimento di una posta di danno per una pretesa perdita di reddito, che il leso avrebbe sofferto nei dieci anni compresi tra il giorno dell'evento ed il conseguimento della pensione, appare evidente la tardività della richiesta, trattandosi di un pregiudizio che in primo grado non era stato affatto allegato.
Inoltre, la richiesta è, comunque, infondata, perché, svolgendo il
[...]
pacificamente l'attività di dipendente/custode di fabbricato Pt_1
condominiale (percettore del reddito annuo pari ad euro 12.719,00), secondo quanto dallo stesso allegato (cfr. memoria depositata in primo grado ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), l'attore avrebbe potuto domandare il danno da perdita del reddito, solo dimostrando che, a causa delle lesioni conseguenti al sinistro, aveva patito la perdita definitiva dell'impiego o, comunque, una contrazione dei propri introiti dovuti ad una riduzione della sua attitudine al lavoro.
Ma, dell'allegazione di tali circostanze, nel giudizio di primo grado, non vi è alcuna traccia.
In conclusione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, spetta all'appellante la complessiva somma di euro 34.357,5.
Trattandosi di una somma espressa in valori monetari risalenti al
5.6.2024, occorre rivalutare la stessa all'attualità, in conformità alla domanda originariamente formulata dal danneggiato, applicando gli pag. 33/39 indici di rivalutazione dell'Istat, il più aggiornato dei quali è, alla data di deliberazione della presente pronuncia, quello al 31.1.2025.
Ne segue che, operando l'indicato conteggio, il danno non patrimoniale sia pari, all'attualità, ad euro 34.769,79 (indice alla decorrenza: 119,5; indice alla scadenza: 120,9; raccordo Indici: 1, coefficiente di rivalutazione: 1,012; totale rivalutazione: euro 412,29).
All'istante compete, inoltre, a titolo di danno patrimoniale, la rifusione dell'importo di euro 462,39, per il rimborso delle spese medico- sanitarie documentate, trattandosi di un esborso giudicato congruo dal
CTU.
Trattandosi di esborsi che il leso ha sostenuto in un arco temporale compreso tra il 5.4.2019 ed il 24.6.2019, ai fini della relativa rivalutazione può considerarsi una data intermedia, identificabile in quella del 15.5.2019.
Quindi, applicando la rivalutazione, secondo indici Istat, dell'importo di euro 462,39, dal 15.5.2019 al 31.01.2025, il danno patrimoniale ristorabile ascende ad euro 544,23 (Indice alla Decorrenza: 102,7;
Indice alla Scadenza: 120,9; Raccordo Indici: 1; Coefficiente di
Rivalutazione: 1,177; Totale Rivalutazione: € 81,84).
§ 13.
Sommando le voci di danno, patrimoniale e non, dinanzi indicate, quindi, il risarcimento ascende a complessivi euro 35.314,02.
Su tale importo, costituente oggetto di un'obbligazione di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa pag. 34/39 domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici
Istat al 18/03/2019, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 18.3.2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
§ 14.
L'accoglimento dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Considerata la riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell'appellata, al pari di quelle relative alla CTU, che, come liquidate da questa Corte con separato decreto depositato il 25.10.2024, debbono porsi a definitivo carico di . Controparte_1
La liquidazione delle spese processuali viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, secondo il criterio del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, stante l'accoglimento della domanda in misura pag. 35/39 significativamente inferiore al petitum, indicato dall'istante in una somma non inferiore ad euro 100.000,00.
Deve, poi, rigettarsi la richiesta, avanzata dall'appellante sin dalla citazione di primo grado, di rifusione delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, in applicazione del principio secondo cui
“In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 21402 del 06/07/2022).
Nella specie, infatti, l'istante non ha documentato in alcun modo l'esborso sostenuto per l'acquisizione della consulenza tecnica di parte depositata in primo grado, essendosi, solo nella conclusionale di appello, limitato ad affermare di avere effettuato una spesa di euro
1.000,00.
Merita, invece, accoglimento la richiesta, pure formulata dall'appellante, di condanna della controparte alla rifusione della spesa, pari ad euro 200,00, sostenuta a titolo di imposta per la registrazione della sentenza di primo grado.
Al riguardo, premesso che l'appellante ha provato l'avvenuta esecuzione di siffatto esborso, come da documentazione (copia del modello di pagamento) allegata alla comparsa conclusionale depositata il 19.2.2025, merita rammentare che “Le spese di registrazione della sentenza, in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rientranti tra le spese di lite, senza che nel provvedimento di condanna
pag. 36/39 della parte soccombente sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 25680 del 15/10/2018).
Ne segue che , in quanto soccombente, debba ritenersi Controparte_1
tenuta a rifondere all'appellante il ridetto esborso.
Le spese processuali, come dinanzi liquidate, ad eccezione delle spese di registrazione della sentenza sostenute dal in proprio, TE
vengono distratte in favore dell'avv. Paolo Coppola, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da TE
, con atto notificato a in data primo
[...] Controparte_1
febbraio 2023, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna quale Impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a pagare, in favore di , a titolo di risarcimento dei danni, TE
l'importo di euro 35.314,02, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 18/03/2019, da calcolarsi sul predetto importo, previamente devalutato secondo gli indici
Istat alla medesima data ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 18/03/2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali al medesimo tasso, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale pag. 37/39 rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) condanna quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese processuali, che, in relazione al primo grado di giudizio, liquida in euro 786,00 per esborsi, euro
3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 1.165,50 per esborsi, euro
4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre le spese di CTU come liquidate da questa Corte con separato decreto, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Coppola;
c) condanna, altresì, quale Impresa designata Controparte_1
per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione, in favore di
, dell'importo di euro 200,00, quale spesa TE
sostenuta per la registrazione della sentenza di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14.3.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott. ) Persona_4
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 528/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2745/2022, emessa dal
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 14.07.2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il TE C.F._1
02/12/1961 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Gaetano Filangieri
n.11, presso lo studio dell'avv. Paolo Coppola (C.F.:
), il quale lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2
in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE E
(P.I. ), con sede in Mogliano Controparte_1 P.IVA_1
Veneto (TV) via Marocchesa n. 14, in qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.), elettivamente domiciliata in S. Maria Capua Vetere, C.so A. Moro 100, nello studio dell'avv. Daniele Crisci (C.F.: ), dal quale è C.F._3
rappresentata e difesa giusta procura alle liti del 18.12.2014 conferita dai suoi legali rappresentanti e procuratori dott. Controparte_2
e per notar di
[...] Controparte_3 Persona_1
Treviso (REP 186905 - RACC. 30367);
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale ex art. 283 lett. a) del
D. Lgs. 209/05.
Conclusioni:
l'appellante, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
21.01.2025, richiamava le conclusioni rese nell'atto di citazione in appello, scritto con il quale aveva chiesto: “- ACCERTARE i fatti come dedotti nella premessa dell'atto di citazione di primo grado, con la civile responsabilità nella produzione del denunziato evento di proprietario
e/o conducente dell'autoveicolo rimasto non identificato e, per l'effetto,
DICHIARARE quale Impresa designata da Ivass, per Controparte_1
la Regione Campania, alla gestione della liquidazione dei sinistri a carico di Consap S.p.A., quale gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della
pag. 2/39 , in persona del legale rappresentante p.t., tenuta ex lege al CP_4
risarcimento di ogni danno patito da in conseguenza TE
del descritto incidente;
- CONDANNARE quale Controparte_1
Impresa designata da Ivass, per la Regione Campania, alla gestione della liquidazione dei sinistri a carico di Consap SpA, quale gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., AL PAGAMENTO IN FAVORE DI TE
–a titolo di integrale e definitivo risarcimento di tutti i danni
[...]
subiti per le lesioni personali riportate in conseguenza dell'evento, patrimoniali e non patrimoniali, e, comunque, di nessuna voce di danno esclusa o eccettuata, anche se non espressamente richiamata, tra quelle costituzionalmente garantite ed individuate da consolidate
Giurisprudenza e Dottrina– DI SOMMA DI DENARO NON INFERIORE AD
€.100.000,00, ovvero di quella diversa, anche maggiore, che può ricavarsi
o sarà liquidabile, sulla scorta delle considerazioni e conclusioni medico- legali svolte nell'allegata relazione di Consulenza Tecnica medico-legale di Parte e (conformemente a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, ex multiis con Cass. Civ., Sent. n.12408/11)- in applicazione delle notorie
Tabelle del Tribunale di Milano nel più recente aggiornamento alla data di liquidazione, ovvero delle somme che potranno essere meglio precisate in corso di causa anche all'esito della disponenda Consulenza Tecnica medico-legale di Ufficio o, ancora, delle diverse somme che l'Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà di giustizia, da liquidarsi eventualmente secondo equità; tanto, oltre al rimborso di spese medico-sanitarie documentate
(€.462,39), nonché sostenute ma non/non interamente documentabili
(esemplificativamente, per medicinali, trasporti, riabilitazione, ecc.),
pag. 3/39 nonché di quelle relative agli esborsi ulteriormente a sostenersi sino alla
Sentenza, anche per la Consulenza Tecnica Medico-Legale di Parte e, nel caso, d'Ufficio. Su tutto, rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme già rivalutate dal dì del sinistro sino al soddisfo ed oltre gli interessi composti ex art.1284 c.c., o con le maggiorazioni che il
Giudicante riterrà all'uopo di giusta applicazione. § CONDANNARE quale Impresa designata da Ivass, per la Regione Controparte_1
Campania, alla gestione della liquidazione dei sinistri a carico di Consap
S.p.A., quale gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e compensi di lite riferite al doppio grado di giudizio, oltre a rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A., come per Legge, con attribuzione ex art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”;
l'appellata, concludeva come segue: “In via principale si Controparte_1
dichiari l'inammissibilità dell'appello per quanto esposto al capo 1) della presente comparsa. Sempre in via principale: -si rigetti l'interposto gravame perché infondato sia in fatto che in diritto per quanto esposto al capo 2). In via gradata: -Si accolga in toto quanto dedotto anche in via istruttoria con la presente comparsa. Le spese seguano la soccombenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 16.06.2020, TE
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei pag. 4/39 sinistri a carico del F.G.V.S., deducendo che: -in data 18 marzo 2019, alle ore 18:50 circa, mentre si trovava a percorrere la Strada
Provinciale 1, Circumvallazione Esterna di Napoli con direzione
Casoria/Arzano, alla guida del motociclo Yamaha, targato DJ 55097, all'altezza della c.d. rotonda di Melito, veniva violentemente colliso da tergo da un autoveicolo di colore scuro, il cui conducente, procedendo a velocità sostenuta, nel compiere l'improvvisa manovra di sorpasso a sinistra del motoveicolo, collideva con la parte anteriore destra dell'autovettura la parte posteriore del motociclo, provocando il ribaltamento del mezzo e la caduta del conducente, il quale rimaneva travolto e schiacciato con la gamba destra al di sotto di esso;
- immediatamente dopo l'accaduto, il conducente l'autoveicolo investitore proseguiva la propria marcia, dandosi alla fuga e rendendo impossibile la sua identificazione;
-in conseguenza dell'evento,
[...]
riportava gravissime lesioni personali e veniva TE
soccorso da presenti e da automobilisti di passaggio, a cura dei quali veniva prontamente trasportato presso il Pronto Soccorso del vicino
P.O. “San Giuliano” di Giugliano in Campania (NA), ove i sanitari provvedevano a prestargli le prime cure e ne disponevano il ricovero presso la U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, ove in data 25.3.2019 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare in tibia e placca e viti al perone;
- il danneggiato, oltre ad aver riportato, in conseguenza del sinistro, quaranta giorni di inabilità temporanea totale e novanta giorni di inabilità temporanea parziale, subiva postumi permanenti, quantificabili nella misura del
20% di invalidità permanente, come risultava dalla relazione di pag. 5/39 consulenza tecnica medico-legale di parte;
- pur avendo denunciato agli inquirenti l'accaduto, la P.G. non riusciva a risalire al conducente della vettura e, in data 12/06/2019, il PM archiviava il procedimento iscritto al R.G.N.R. n.511984/19; -del tutto prive di riscontro erano rimaste le istanze risarcitorie inoltrate da a TE
ed a Consap S.p.A., così come infruttuoso era Controparte_1
risultato l'invito alla negoziazione assistita.
Tanto premesso, l'istante chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di volere accertare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata e condannarsi , nella Controparte_1
qualità sopraindicata, al risarcimento di tutti i danni derivanti dal sinistro.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
quale, contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto, rilevava che la descrizione dei luoghi teatro del sinistro, come operata nella richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni, non corrispondeva a quella indicata nell'atto di citazione.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. non ammetteva le richieste di prova orale articolate dall'attore e, fatte precisare le conclusioni, dopo avere trattenuto la causa in decisione, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “1. rigetta integralmente le domande attoree, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna
l'attore, , al pagamento, in favore di parte convenuta, TE
in qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1
pag. 6/39 Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.800,00
(cinquemilaottocento/00), di cui euro 100,00 (cento/00) per spese, ed euro 5.700,00 (cinquemilasettecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_2
mediante citazione tempestivamente notificata in data 01.02.2023, nel rispetto del termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale, chiedendone l'integrale riforma.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 6.4.2023,
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
ex artt. 342, 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne sollecitava l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 15.5.2023, la Corte, accogliendo l'istanza dell'appellante, ammetteva la prova per testi dal medesimo articolata.
All'udienza del 24.11.2023 venivano escussi i testi Tes_1
e del e, alla successiva udienza del 26 gennaio
[...] Tes_2
2024, veniva escusso il teste . Testimone_3
Con ordinanza del 26.1.2024 veniva disposta una CTU medico legale, nominandosi, dopo la rinuncia all'incarico dell'originario consulente, il dott. , il quale, dopo aver accettato l'incarico, Persona_2
depositava telematicamente l'elaborato peritale in data 14.10.2024.
pag. 7/39 La causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 31.1.2025, assegnandosi alle parti i termini ridotti di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per le repliche ex art. 190, II comma c.p.c.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda proposta dal
[...]
ritenendo che, nel complesso, la prospettazione fosse Pt_1
inattendibile, essendo emerse una serie di discrasie che facevano dubitare della reale verificazione del fatto, nelle modalità prospettate,
e non assolto, dall'attore, l'onere di dimostrare di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di identificare l'autore del dedotto investimento.
Al riguardo, il Giudice valorizzava, anzitutto, il dato per cui la descrizione del sinistro, desumibile dall'atto di citazione, non fosse corrispondente a quella riportata al momento della denuncia dell'evento alla P.G. e nell'atto con cui veniva chiesto, in via stragiudiziale, il risarcimento dei danni a . Controparte_1
In proposito, infatti, il Giudice di primo grado osservava che “mentre nell'atto di citazione introduttivo del giudizio parte attrice collocava il sinistro stradale dedotto in lite sulla Circumvallazione Esterna di Napoli
“con direzione Casoria/Arzano”, all'altezza dello svincolo “denominato
Melito”, nella missiva di messa in mora stragiudiziale inoltrata dallo
pag. 8/39 stesso istante alla Compagnia Assicurativa convenuta in giudizio e nella denuncia-querela in atti il medesimo sinistro era collocato dall'istante, invece, sulla Circumvallazione Esterna di Napoli “con direzione Mugnano
Melito” all'altezza dello “svincolo per Casoria””.
Inoltre, il Tribunale, poneva in risalto la circostanza che il , TE
nell'immediatezza dei fatti, non aveva dichiarato, alle autorità sanitarie che gli avevano prestato i primi soccorsi, di essere stato vittima di un sinistro stradale con omissione di soccorso.
Del pari sospetta era, poi, considerata anche la presentazione della querela solo a distanza di due mesi dal verificarsi del fatto e il dato per cui in essa il ometteva di indicare i nominativi di possibili TE
testimoni, dei quali forniva le generalità solo nel corso del giudizio, senza avere fornito alcuna plausibile giustificazione di tale anomalo comportamento.
Inoltre, il Giudice, confermando l'ordinanza con la quale non aveva ammesso la prova orale, ribadiva che la stessa non potesse avere ingresso poiché i relativi capitoli di prova, articolati attraverso un mero rinvio ai punti a), b), c) e d) dell'atto introduttivo del giudizio, contenevano un'“esposizione assertiva e discorsiva, intrisa di inseparabili valutazioni e considerazioni difensive (tipico di un atto processuale di parte), piuttosto che ad un'articolazione di specifici, oggettivi e precisi fatti da sottoporre ai testimoni”.
In ultimo, il primo Giudice escludeva che potesse essere attribuito valore probatorio significativo “alla registrazione audio (n.d.r.: che pag. 9/39 secondo il danneggiato riportava la conversazione telefonica dallo stesso avuta nell'immediatezza del fatto con la sorella) prodotta in atti da parte attrice e che consta, per sua stessa asserzione, null'altro che di dichiarazioni rese dalla stessa parte istante e che giammai potrebbero formare compiuta prova a sé favorevole”.
§ 4.
Ciò premesso, deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata.
Invero, con riguardo alla dedotta inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello in esame è da ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
In relazione, poi, alla paventata inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è sufficiente replicare che ” La scelta del giudice
d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la
pag. 10/39 decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che
è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
37272 del 29/11/2021).
§ 5.
Venendo al merito, giova rilevare che, con il primo motivo, TE
censurava la sentenza nella parte in cui il primo Giudice,
[...]
confermando l'ordinanza emessa in corso di causa, aveva rigettato la richiesta di ammissione della prova testimoniale da esso articolata, ritenendo che i relativi capi erano intrisi di elementi valutativi, non sottoponibili ai testi.
Sul punto, l'istante evidenziava che l'art. 244 c.p.c., pur richiedendo che i capitoli di prova da sottoporre al teste debbano essere separati e specifici, come del resto era avvenuto nel caso di specie avendo egli fatto riferimento nella propria richiesta ai capi sub. lettere a), b), c) e d) della premessa dell'atto di citazione, non dovesse essere interpretato in senso formalistico.
Infatti, essendo la norma funzionale a consentire alla controparte l'articolazione della prova contraria, la stessa andava interpretata nel senso che il requisito della specificità è “soddisfatto quando siano sufficientemente definiti gli elementi essenziali di tempo, luogo e svolgimento dei fatti dedotti”.
pag. 11/39 Al riguardo, evidenziava che i capitoli di prova dei quali sollecitava l'ammissione, vertenti sulle circostanze descritte nella premessa in fatto, alle lettere a), b), c) e d), dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, possedevano tali requisiti.
Inoltre, l'appellante deduceva che nei casi in cui le circostanze indicate nel capitolo di prova siano rilevanti ai fini della decisione della causa, doveva ritenersi consentito al giudice sottoporlo al teste previa epurazione dal quesito delle valutazioni e delle opinioni, come del resto esso aveva richiesto in primo grado con la memoria istruttoria ritualmente depositata.
L'appellante, inoltre, censurava la decisione del primo Giudice anche laddove lo stesso non aveva valorizzato il file audio del 18/03/2019, ore 18:53:19, allegato alla produzione di parte attrice in primo grado, riproduttivo della conversazione telefonica, nel corso della quale egli comunicava alla sorella, subito dopo il verificarsi CP_5
dell'evento, le relative modalità di verificazione.
Con il successivo motivo d'appello, il censurava la sentenza TE
sostenendo che il primo Giudice aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie.
In particolare, l'appellante stigmatizzava la decisione del Giudice, in quanto questi, anziché ammettere la prova testimoniale al fine di chiarire con esattezza il luogo ove si verificava il sinistro, affermava che l'allegazione sul punto, da parte del danneggiato, non era stata univoca, in ragione di una presunta discrasia tra quanto si leggeva pag. 12/39 nella denuncia querela e nella richiesta stragiudiziale dei danni inoltrata dal leso alla società , ove il fatto era stato Controparte_1
collocato presso lo “svincolo per Casoria”, e quanto riportato in citazione, nella quale si asseriva che l'evento era avvenuto in corrispondenza dello svincolo di Melito.
Nel confutare l'argomentazione del primo Giudice, l'istante deduceva che, sin dall'atto di citazione di primo grado, aveva indicato il luogo del sinistro come “Strada Provinciale 1/ Circumvallazione Esterna di
Napoli, direzione Casoria/Arzano, altezza/interno svincolo denominato
Melito”, e che, al momento della denuncia sporta in data 10.5.2019, indicava erroneamente lo svincolo per Casoria, posto pochi metri più avanti rispetto a quello di Melito, emendando, tuttavia, siffatta imprecisione nel corso delle sommarie informazioni rese alla PG in data 29.5.2019.
La difesa dell'appellante, inoltre, deduceva che l'inesattezza in cui era incorso il proprio assistito poteva ragionevolmente giustificarsi alla luce della peculiare conformazione della SP 1, caratterizzata da numerosi e ravvicinati svincoli, nonché dal fatto che “dai diversi svincoli
e rotonde che si alternano lungo la Circumvallazione Esterna e nelle due direzioni è possibile raggiungere i medesimi luoghi”.
Asseriva, altresì, che, in ogni caso, aveva sempre indicato, anche in sede stragiudiziale, che il veicolo da esso condotto procedeva con direzione da Mugnano verso Melito, con direttrice di marcia verso Arzano e
Casoria, avendo l'imprecisione, valorizzata dal Giudice, riguardato solo l'indicazione dello svincolo ove si verificava il sinistro.
pag. 13/39 L'appellante, poi, nel sottoporre a critica la parte di sentenza nella quale era stata valorizzata la sua mancata dichiarazione, ai sanitari del
P.O di Giugliano, di essere stato vittima di omissione di soccorso, osservava che, nella cartella clinica relativa al ricovero presso il detto nosocomio, era riportato, in sede di anamnesi, il riferimento ad un incidente tra un'autovettura ed un motoveicolo, annotazione compatibile con la sinteticità richiesta dall'atto.
Quanto alla circostanza, pure valorizzata dal Tribunale al fine di ritenere non assolto l'onere probatorio, del decorso di due mesi tra il verificarsi del sinistro e la presentazione denuncia querela, l'appellante deduceva che, per un verso, tale presentazione era tempestiva, essendo avvenuta nel rispetto del termine di tre mesi dal giorno del fatto ex art
124 c.p. e, per l'altro, che quanto accaduto si giustificava alla luce del complesso intervento chirurgico al quale era stato sottoposto e delle precarie condizioni di salute nelle quali si era trovato durante il periodo di riabilitazione. Asseriva, quindi, che, una volta recuperata, sia pure parzialmente, l'integrità psico fisica si era rivolto ad un legale per sporgere la querela.
Infine, l'appellante deduceva che non aveva indicato alla polizia giudiziaria il nome di eventuali testimoni dell'accaduto in quanto, all'epoca della proposizione della denuncia ed anche al momento in cui rendeva sommarie informazioni, non era a conoscenza delle relative generalità. Asseriva, infatti, che solo dopo l'adozione del decreto di archiviazione da parte del GIP, era riuscito, del tutto casualmente, a reperire i nomi di alcuni dei testimoni oculari presenti al momento del pag. 14/39 verificarsi del sinistro, provvedendo ad indicarli già nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
§ 6.
Giova premettere che la domanda di risarcimento del danno, proposta dal , sia procedibile, essendo la notifica dell'atto di citazione TE
stata preceduta, nel rispetto del prescritto spatium deliberandi di 60 giorni, dall'invio della richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni inoltrata, alla società quale impresa designata ed alla Controparte_1
Consap, a norma dell'art. 287 D. Lgs. 209 del 2005 (cfr. copia di tali richieste, pervenute a ed alla Consap in data maggio Controparte_1
2019, allegate alla produzione telematica di primo grado dell'odierno appellante).
Del pari risulta assolta la condizione di procedibilità, costituita dall'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita (cfr. copia dell'invito alla stipula della predetta convenzione, inoltrata dall'avv. Paolo Coppola, difensore del , alla società Parte_2
, con PEC del 12.12.2019, pure essa allegata alla Controparte_1
produzione telematica dell'appellante).
§ 7.
Ciò posto, l'appello deve ritenersi fondato.
Il Tribunale, nel non ammettere la prova testimoniale articolata dall'appellante per una pretesa carenza di specificità dei capitoli di prova, non ha tenuto conto di quel consolidato orientamento a mente del quale “l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni
pag. 15/39 devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori” ex art. 253, comma 1, c.p.c (Cass. Civ.
n. 11765 del 06/05/2019; conf, da ultimo, Cass. Civ.
n. 22254 del 04/08/2021).
Nel caso di specie, i capitoli di prova articolati dalla difesa di
[...]
(cfr. punti a), b), c) dell'atto di citazione di primo TE
grado, richiamati nella memoria istruttoria dell'odierno appellante), risultano sufficientemente specifici e tali da permettere ai testi, come poi emerso nel corso della deposizione, di rispondere su circostanze di fatto ben delineate nella loro collocazione spazio/temporale, salvo che per l'utilizzo di avverbi ed aggettivi a carattere valutativo che ben potevano, come in concreto accaduto, essere espunti al momento della loro sottoposizione al teste.
Quanto appena osservato dà, quindi, piena ragione della decisione, assunta da questa Corte con ordinanza del 12.5.2023, mediante la quale veniva ammessa la prova per testi richiesta dall'appellante.
§ 8.
pag. 16/39 Tanto doverosamente premesso, ha errato il Tribunale nel ritenere che il danneggiato non avesse assolto all'onere su di esso incombente.
Infatti, i testi escussi all'udienza del 24.11.2023 ed alla successiva udienza del 26.01.2024, e Testimone_1 Testimone_3
oltre ad avere fornito una plausibile giustificazione della conoscenza dei fatti, essendo, rispettivamente, trasportato e conducente dell'autovettura che seguiva il motoveicolo condotto da TE
nel momento in cui questi imboccava lo svincolo per Melito,
[...]
riferivano in maniera circostanziata sui fatti di causa, confermando la dinamica del sinistro descritta dall'appellante nell'atto di citazione.
affermava, infatti, che “ad un tratto, un'auto che Testimone_1
ci seguiva ha sorpassato, prima, la vettura di mio fratello e poi, nell'imboccare anch'essa lo svincolo per Melito e nel tentare di superare lo scooter, ha urtato con la sua parte anteriore destra la parte posteriore dello scooter. A seguito dell'urto lo scooter è caduto sul lato destro, in prossimità del guard rail, mentre l'auto investitrice, che viaggiava a velocità sostenuta, ha proseguito la sua marcia lungo l'uscita per Melito senza arrestarsi. Ricordo che l'auto investitrice era un'utilitaria di colore scuro”.
La medesima dinamica veniva riferita, altresì, da , il Testimone_3
quale affermava che mentre si trovava “sulla Circumvallazione esterna in auto con mio fratello, , ed un mio amico, poi Testimone_1
deceduto, stavamo imboccando l'uscita verso Melito, mi Persona_3
precedeva uno scooter che del pari stava percorrendo la stessa uscita;
un'auto mi ha superato e, dopo avermi superato, ha urtato lo scooter del
pag. 17/39 , facendolo cadere a terra;
l'auto ha urtato lo scooter sul lato TE
posteriore. l'auto investitrice era di colore scuro e procedeva a velocità elevata, ragione per la quale io non riuscii a rilevarne la targa, né il modello;
l'auto è uscita allo svincolo per Melito”.
Ritiene il Collegio che non vi sia motivo per dubitare dell'attendibilità dei testi, in quanto entrambi, con dichiarazioni precise e circostanziate, descrivevano la dinamica del sinistro senza incorrere in contraddizioni.
Inoltre, i testi affermavano, riportando circostanze che non avrebbero potuto conoscere se non assistendo ai fatti, che , a TE
seguito del sinistro, riportava una ferita alla gamba destra, la quale veniva schiacciata dallo stesso motoveicolo da lui condotto, nonché che questi, vigile e cosciente, veniva trasportato al P.S. da un'autovettura di passaggio, con tre ragazzi a bordo, a causa del ritardo nel sopraggiungere dei soccorsi.
A conferma della credibilità dei testi milita, poi, il contenuto dalla registrazione audio, prodotta in primo grado dall'attore, riproducente la conversazione telefonica intercorsa tra il e la sorella, TE
immediatamente dopo il verificarsi del sinistro.
Da siffatto documento, sulla cui utilizzabilità alcun dubbio si pone in difetto di specifiche contestazioni capaci di porne in dubbio l'autenticità, emerge, invero, che l'odierno appellante, pur lamentandosi per il forte dolore, comunicava nell'immediatezza alla sorella di essere stato vittima di investimento, mentre si trovava a pag. 18/39 bordo di un motociclo, da parte di un'auto pirata e che era in procinto di recarsi al PS dell'Ospedale di Giugliano a mezzo di un'auto di passaggio nella quale vi erano dei giovani a bordo.
Il contenuto della suddetta conversazione è stato, del resto, confermato dalla stessa escussa anch'essa quale teste all'udienza Testimone_4
del 24.11.2023, avendo la medesima riferito che, alle ore 19.00 circa del giorno del sinistro, l'odierno appellante la chiamava sul cellulare, comunicandole “che era stato investito da un'auto che si era poi data alla fuga e che alcuni ragazzi lo stavano trasportando in auto per condurlo al PS. Mio fratello mi riferì che l'incidente si era verificato sulla
Circumvallazione in prossimità della zona Casoria Arzano e mi disse che era stato investito mentre si trovava a bordo dello scooter”.
Inoltre, la riferita dinamica del sinistro è compatibile con quanto dichiarato dallo stesso al momento dell'accesso al TE
P.S. dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano, quando riferiva che la causa del sinistro era un incidente tra un'autovettura e una moto (cfr. note anamnestiche alla richiesta di consulenza e/o prestazione specialistica di ft), essendo ragionevole che lo stesso abbia omesso di riferire, nell'immediatezza, di essere stato vittima di un sinistro cagionato da un'autovettura privata a causa della concitazione del momento e della condizione di sofferenza derivante dalla necessità di essere sottoposto ad esami e al successivo intervento chirurgico.
Risulta, inoltre, plausibile la giustificazione offerta dall'appellante al fine di chiarire la discordanza, stigmatizzata dal primo Giudice, ravvisabile, nell'individuazione del luogo di verificazione del sinistro,
pag. 19/39 tra quanto indicato nella richiesta stragiudiziale di risarcimento e quanto si legge in citazione.
Ed invero, come dedotto dall'appellante e non smentito da contrarie risultanze di causa, la SP 1 è caratterizzata da una serie di incroci posti in ravvicinata sequenza, dall'imbocco dei quali è possibile raggiungere non solo il Comune immediatamente limitrofo ma anche quelli posti via via lungo la strada provinciale, senza la necessità di doversi immettere sulla strada provinciale, ma tramite strade comunali interne ai rispettivi centri abitati.
Tale circostanza giustifica il fatto che, inizialmente, l'appellante indicava come luogo del sinistro “Casoria” o “lo svincolo per Casoria”, come annotato sia nel referto di P.S. sopra menzionato sia nella denuncia/querela contro ignoti dell'8 maggio 2019, nonché nella raccomandata a/r con cui veniva chiesto il risarcimento dei danni alla
. Controparte_1
Il fatto che il luogo del sinistro indicato in tali atti non corrisponda perfettamente a quanto indicato in citazione, ove si faceva riferimento allo svincolo per Melito, non risulta, ad avviso della Corte, tale da pregiudicare la complessiva attendibilità della pretesa risarcitoria.
Sul punto, infatti, fermo quanto appena osservato in merito all'allegazione operata dall'appellante al fine di rendere comprensibile siffatta discrasia, merita rimarcare che, comunque, i testi escussi abbiano concordemente riferito, in coerenza con quanto sostenuto in pag. 20/39 citazione, che il sinistro si verificava allo svincolo di Melito della SP 1, lungo la direttrice di marcia che da Melito conduce a Casoria/Arzano.
Peraltro, giova soggiungere che, salvo che per tale circostanza, il tenore della denuncia querela corrisponda a quanto emerso nel corso dell'istruttoria.
Del resto, lo stesso , nel momento in cui rendeva TE
sommarie informazioni alla P.G. (cfr. verbale del 29.5.2019 in atti), chiariva di essere incorso in errore, nell'indicare il luogo del sinistro, al momento della proposizione della denuncia da parte del proprio legale di fiducia e, dopo aver descritto compiutamente e specificamente la medesima dinamica del sinistro poi confermata dai testi escussi, dichiarava che “le due stampe di "Google Maps" che riproducono il punto
…dove è avvenuto il sinistro stradale e che ho allegato alla denuncia- querela presentata in data 10/05/2019, non corrispondono alla vera localizzazione del sinistro in quanto lo stesso, in realtà, è avvenuto pochi metri più avanti, inoltre aggiungo che in sede di presentazione di denuncia-querela ho erroneamente denominato lo svincolo "Casoria", ma …si tratta dello svincolo denominato "Melito" poiché la stessa uscita è situata pochi metri più avanti rispetto al punto che ho evidenziato erroneamente sulle stampe da me presentate”.
Ed ancora, appare plausibile che la mancata indicazione in querela del nominativo dei testi si spieghi con il fatto che, al momento della relativa presentazione, l'attore ne ignorava le generalità.
pag. 21/39 Siffatta deduzione veniva, del resto, confermata dai testi escussi, germani , i quali concordemente riferivano che il Tes_1 Parte_2
aveva incontrato casualmente , successivamente Testimone_1
al verificarsi del sinistro e solo dopo aver proposto la denuncia.
In particolare, il suddetto teste dichiarava che “circa 9 mesi dopo
l'evento mi trovavo all'interno di un bar sito sulla Circumvallazione ove ebbi modo di incontrare il , il quale riconosciutomi mi riferì di TE
aver intrapreso una causa per il risarcimento del danno e mi chiese se fossi disponibile a rendere testimonianza. Dopo essermi ricordato dell'evento, gli lasciai i miei dati per essere successivamente indicato come teste”.
Nel medesimo senso, anche il teste fratello del Testimone_3
primo, affermava che “dopo circa 9 mesi dall'incidente il per TE
caso incontrava mio fratello, verosimilmente in un bar sulla circumvallazione esterna, e gli chiedeva la disponibilità a poter rendere testimonianza in ordine al sinistro;
mio fratello mi chiese se fossi disponibile a fare da testimone ed io diedi la mia disponibilità”.
La concorde affermazione dei testi, circa il verificarsi dell'incontro casuale tra il e a distanza di circa 9 TE Testimone_1
mesi dal sinistro, induce a ritenere ampiamente giustificata la mancata indicazione di testimoni nella denuncia querela, se si considera che la presentazione di quest'ultima interveniva in data 8 maggio 2019, a distanza di meno di due mesi dal sinistro, mentre l'atto di citazione, contenente le generalità dei testi, era notificato in data 16.6.2020, a più di un anno di distanza dal sinistro.
pag. 22/39 In ultimo, ad ulteriore conforto di quanto sin qui affermato, va richiamata la relazione peritale depositata in data 14.10.2024 dal CTU nominato da questa Corte, nella quale, circa la sussistenza del nesso di causalità, si legge che “Il nesso di causa tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate nonché tra queste ultime e le successive menomazioni è da intendersi sussistente. È pacifico, infatti, che un centauro possa riportare delle fratture a causa dell'impatto dei distretti anatomici interessati dal trauma contro le strutture rigide dei veicoli coinvolti nel sinistro e contro il manto stradale”.
§ 9.
Sulla base di tutte le considerazioni dinanzi compiutamente svolte, deve ritenersi assolto, da parte del danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso posto a fondamento della pretesa.
Del resto, ad onta di quanto affermato dal primo Giudice, deve, altresì, considerarsi sufficientemente acclarato che, nella specie, il danneggiato non fosse nelle condizioni di poter individuare l'autore del fatto lesivo.
Infatti, dalle deposizioni testimoniali, dinanzi richiamate, emerge che, subito dopo l'investimento, verificatosi in orario serale ed in condizioni di non agevole visibilità, il conducente della vettura investitrice si dava a precipitosa fuga, facendo perdere le proprie tracce.
Né, peraltro, la mancata tempestiva indicazione dei nominativi dei testi, nella denuncia querela, può avere in qualche misura pregiudicato l'identificazione dei responsabili, avendo, come detto, i testi dichiarato pag. 23/39 di non avere potuto rilevare il modello e la targa dell'auto proprio a causa della repentina fuga del suo conducente.
Ed ancora, ad ulteriore dimostrazione di quanto appena rilevato, merita rimarcare che l'esito delle indagini eseguite dalla PG su delega della Procura della Repubblica di Napoli Nord conferma che non vi erano elementi in base ai quali poter giungere all'individuazione del responsabile.
Infatti, nel relazionare al PM in ordine alle attività compiute, il
Commissariato di PS di Giugliano Villaricca, in data 5.6.2019, riferiva che, presso lo svincolo di Melito della SP 1, non erano presenti esercizi commerciali ed impianti di videosorveglianza che avrebbero potuto riprendere le fasi della dinamica e consentire di individuare l'autore del fatto.
Ciò premesso in relazione alla prova del fatto dannoso, osserva la Corte che sussista, nella specie, l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata nella causazione del sinistro, avendo lo stesso, procedendo ad elevata velocità e nel compiere un'imprudente manovra di sorpasso lungo la rampa dello svincolo di Melito, tamponato da tergo il motoveicolo condotto da , laddove, come TE
dichiarato da testimoni, l'odierno appellante procedeva a velocità moderata e regolarmente lungo la carreggiata.
§ 10.
Venendo all'esame del quantum, profilo che il primo Giudice ha ritenuto assorbito in ragione del rigetto della domanda, dalla CTU
pag. 24/39 espletata in questo grado di giudizio si ricava come TE
, a seguito dell'evento dannoso in esame, riportava “Frattura 3°
[...]
distale tibia + malleolo peroniero + III prossimale del perone a dx”. Per la riduzione della frattura l'attore veniva sottoposto, presso il PO di
Giugliano, ad intervento chirurgico di osteosintesi mediante applicazione di chiodo endomidollare alla tibia e di placca e viti al perone. Sempre dalla CTU si ricava che “il leso presenta i postumi di una precedente frattura sovracondiloidea del femore destro trattata con mezzi di sintesi. Tale menomazione può essere valutata in riferimento alla voce: “Esiti di frattura diafisaria del femore, trattata chirurgicamente, con persistenza dei mezzi di sintesi” per la quale è prevista una valutazione del 5-7%. Trattandosi anche in questo caso di una frattura non diafisaria è prospettabile quindi una valutazione almeno dell'8%”.
Poste tali premesse, il CTU ha affermato, come sopra già ricordato, che
“Il nesso di causa tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate nonché tra queste ultime e le successive menomazioni è da intendersi sussistente”. L'ausiliare ha, quindi, riconosciuto che “il leso ha riportato un danno biologico temporaneo totale di 40 (quaranta) giorni ed un danno biologico temporaneo parziale di 89 (ottantanove) giorni al 50%.
In detto periodo risultano documentate quaranta sedute di fisiokinesiterapia ed il leso è stato in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano” ed inoltre è possibile ritenere che le attività quotidiane nel loro complesso e gli aspetti dinamico-relazionali sono stati limitati a causa della ridotta mobilità. Sono state altresì
pag. 25/39 previste medicazioni ogni 3-4 giorni ed è stato eseguito un intervento chirurgico in anestesia subaracnoidea. Inoltre, al leso risultano essere stati somministrati analgesici maggiori e lo stesso verosimilmente ha dovuto far ricorso all'aiuto di terzi nel periodo di immobilità. Residuano allo stato i postumi anatomo-disfunzionali delle predette fratture (esiti anatomici delle fratture con deficit di 1/3 della flesso-estensione del collo piede e limitazione di ½ dei movimenti di abduzione-adduzione ed inversione-eversione, in associazione con la presenza di una vasta soffusione emorragica in corrispondenza della caviglia con plus perimetrico perimalleolare di circa 2 cm rispetto all'arto controlaterale e con evidenza radiografica di sovrapposizione dei monconi della frattura tibiale con perdita del corretto asse longitudinale)”, stimando pertanto il danno biologico permanente in misura del 12 %.
Lo stesso CTU ha, peraltro, dato conto del fatto che TE
, al momento del sinistro per cui è causa, presentava i postumi
[...]
di una precedente frattura sovracondiloidea del femore destro trattata con mezzi di sintesi, che il medesimo consulente valutava in misura almeno dell'8%.
In conclusione, quindi, il CTU stimava “complessivamente il danno biologico permanente in misura del 19%, specificando però che la quota di danno biologico permanente da riferire al sinistro per cui è causa è quindi pari al 12% (dodici per cento), da considerarsi ai fini della liquidazione economica del danno non nell'intervallo 0-12%, bensì nel range 7-19%”.
§ 11.
pag. 26/39 Tanto premesso, nel procedere alla liquidazione del danno, deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, è “una questione di diritto, e non di mero fatto, individuare secondo quale criterio giuridico debbano sceverarsi, dal novero delle conseguenze dannose provocate da una lesione della salute, quelle che, sole, possano dirsi risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c. Ai fini di una corretta liquidazione del danno risarcibile, quindi, occorre accertare se la condizione preesistente (o anche contemporaneamente determinatasi, ma per causa indipendente) del soggetto leso abbia o meno una incidenza causale sulla sua condizione finale, se cioè essa possa ritenersi concorrente, e non meramente coesistente .. Quel che rileva, al fine della stima percentuale dell'invalidità permanente, non sono né formule definitorie astratte ("concorrenza" o "coesistenza" delle menomazioni), né il mero riscontro della identità o diversità degli organi o delle funzioni menomati. Poiché si tratta di accertare un nesso di causalità giuridica, quel che rileva è il giudizio controfattuale, e dunque lo stabilire col metodo c.d. della "prognosi postuma" quali sarebbero state le conseguenze dell'illecito, in assenza della patologia preesistente. Se tali conseguenze possono teoricamente ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per una ipotetica vittima perfettamente sana prima dell'infortunio, dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana. In tal caso, pertanto, sul piano medico- legale il grado di invalidità permanente sofferto dalla vittima andrà determinato senza aprioristiche riduzioni, ma apprezzando l'effettiva incidenza dei postumi sulle capacità, idoneità ed abilità possedute dalla
pag. 27/39 vittima prima dell'infortunio” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 21261 del 2024).
In definitiva, quindi, in caso di coesistenza di una menomazione non imputabile al fatto illecito e di altra menomazione ad esso riconducibile, vi è spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale, soltanto nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, si accerti che le due tipologie di postumi (quella indipendente dal fatto illecito del terzo e quella provocata da quest'ultimo) siano in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, ovvero che la presenza della prima tipologia di postumi incida negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi del fatto dannoso del terzo.
Applicando i richiamati principi deve allora ritenersi che, nel caso di specie, la preesistente compromissione dell'integrità psicofisica, della quale era portatore il , sia meramente coesistente con TE
quella cagionata dal sinistro stradale.
Infatti, dalla CTU non emerge che, la preesistenza dei postumi di una precedente frattura sovracondiloidea del femore destro trattata con mezzi di sintesi abbia inciso, aggravandoli, sui postumi della frattura del terzo distale della tibia destra e del terzo prossimale e del malleolo del perone omolaterale, conseguenti al sinistro stradale provocato dal pirata della strada.
In tal senso depone, in maniera inequivoca, il dato per cui il CTU abbia operato una valutazione complessiva dei due danni (quello pag. 28/39 preesistente al sinistro e quello conseguente all'incidente stradale), senza, tuttavia, dare conto, nella stima del secondo, di alcuna maggiorazione dovuta alla preesistente menomazione.
Ne segue che la liquidazione del danno, conseguente all'evento dannoso oggetto di causa, debba effettuarsi come se la lesione fosse stata sofferta da una persona perfettamente sana.
Pertanto, non essendovi spazio per l'operare del criterio del danno differenziale, il danno biologico permanente causalmente riconducibile all'illecito va quantificato, in base alla CTU, nella misura del 12%.
§ 12.
Passando alla valutazione economica del pregiudizio in esame è appena il caso di rilevare che, alla fattispecie per cui è causa, non possa applicarsi, ratione temporis, il Decreto del Presidente della Repubblica
13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, con il quale è stato introdotto il
Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209.
Infatti, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai
pag. 29/39 sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, che è intervenuta il 5.3.2025.
Consegue a quanto appena detto che, ai fini della liquidazione necessariamente equitativa del danno non patrimoniale subito dall'appellante, debba continuarsi a fare ricorso al sistema elaborato dal Tribunale di Milano, nella sua più aggiornata versione risalente, allo stato, a quella pubblicata da ultimo in data 5.6.2024 (cfr. ex multis,
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5474 del 22/02/2023).
Quindi, muovendo dall'invalidità temporanea, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo tabellare di euro 115,00 e le proporzionali riduzioni per il periodo di ITP, va riconosciuta la somma di euro
4.600,00 per 40 giorni di ITT, di euro 5.117,50 per 89 giorni di ITP al
50%, per complessivi euro 9.717,50.
Riguardo al danno biologico permanente, tenuto conto della percentuale di invalidità (12%) e dell'età (57 anni) che il leso aveva al momento della cessazione del periodo di ITP, va accordato l'importo tabellare di euro 24.640,00, volto a ristorare il cd. danno biologico/dinamico-relazionale, nella specie, certamente sussistente in ragione dell'accertata lesione dell'integrità psicofisica dell'appellante.
Non compete, invece, il riconoscimento dell'ulteriore somma di euro
6.899,00, prevista dalla tabella di Milano al fine di ristorare il pregiudizio da “sofferenza soggettiva interiore”, per l'assorbente ragione che, né nella citazione di primo grado, né nella memoria ex art. 183 co, 6 n. 1 c.p.c., l'attore aveva specificamente allegato tale tipo di pregiudizio.
pag. 30/39 Ed invero, si deve rimarcare che, solo nelle conclusioni dell'atto di citazione, l'istante aveva genericamente domandato il risarcimento “di tutti i danni subiti per le lesioni personali riportate in conseguenza dell'evento descritto in premessa, patrimoniali e non patrimoniali, e, comunque, di nessuna voce di danno esclusa o eccettuata, anche se non espressamente richiamata, tra quelle costituzionalmente garantite ed individuate da consolidate Giurisprudenza e Dottrina”, con l'utilizzo di una locuzione che non consente, in difetto di più puntali allegazioni, di ritenere assolto l'onere, quantomeno assertivo, relativo al danno morale.
Come noto, infatti, secondo ormai consolidata giurisprudenza della
Cassazione, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del
21/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; conf. Sez. 3,
Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 secondo cui “in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-
pag. 31/39 presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”).
Non compete, inoltre, alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad esso residuati, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Né, invero, rileva, al fine in esame, la dedotta definitiva e parziale perdita della capacità lavorativa, cui l'appellante faceva riferimento nella comparsa conclusionale, sia in quanto la stessa non era stata tempestivamente allegata in primo grado (cfr. atto di citazione, nel quale alcun cenno era contenuto a tale profilo), sia perché, comunque, di essa il CTU non operava alcun riconoscimento.
Per quanto concerne, poi, la richiesta, formulata dall'appellante in sede di comparsa conclusionale di appello, di riconoscimento dell'importo di ben euro 65.000,00, a titolo di danno emergente e da perdita di chances, collegati alla definitiva e parziale perdita della capacità
pag. 32/39 lavorativa, in aggiunta a quanto si è dinanzi appena osservato, appare evidente che la domanda sia inammissibile perché nuova.
Ed invero, posto che con essa si intende, in sostanza, ottenere il riconoscimento di una posta di danno per una pretesa perdita di reddito, che il leso avrebbe sofferto nei dieci anni compresi tra il giorno dell'evento ed il conseguimento della pensione, appare evidente la tardività della richiesta, trattandosi di un pregiudizio che in primo grado non era stato affatto allegato.
Inoltre, la richiesta è, comunque, infondata, perché, svolgendo il
[...]
pacificamente l'attività di dipendente/custode di fabbricato Pt_1
condominiale (percettore del reddito annuo pari ad euro 12.719,00), secondo quanto dallo stesso allegato (cfr. memoria depositata in primo grado ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), l'attore avrebbe potuto domandare il danno da perdita del reddito, solo dimostrando che, a causa delle lesioni conseguenti al sinistro, aveva patito la perdita definitiva dell'impiego o, comunque, una contrazione dei propri introiti dovuti ad una riduzione della sua attitudine al lavoro.
Ma, dell'allegazione di tali circostanze, nel giudizio di primo grado, non vi è alcuna traccia.
In conclusione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, spetta all'appellante la complessiva somma di euro 34.357,5.
Trattandosi di una somma espressa in valori monetari risalenti al
5.6.2024, occorre rivalutare la stessa all'attualità, in conformità alla domanda originariamente formulata dal danneggiato, applicando gli pag. 33/39 indici di rivalutazione dell'Istat, il più aggiornato dei quali è, alla data di deliberazione della presente pronuncia, quello al 31.1.2025.
Ne segue che, operando l'indicato conteggio, il danno non patrimoniale sia pari, all'attualità, ad euro 34.769,79 (indice alla decorrenza: 119,5; indice alla scadenza: 120,9; raccordo Indici: 1, coefficiente di rivalutazione: 1,012; totale rivalutazione: euro 412,29).
All'istante compete, inoltre, a titolo di danno patrimoniale, la rifusione dell'importo di euro 462,39, per il rimborso delle spese medico- sanitarie documentate, trattandosi di un esborso giudicato congruo dal
CTU.
Trattandosi di esborsi che il leso ha sostenuto in un arco temporale compreso tra il 5.4.2019 ed il 24.6.2019, ai fini della relativa rivalutazione può considerarsi una data intermedia, identificabile in quella del 15.5.2019.
Quindi, applicando la rivalutazione, secondo indici Istat, dell'importo di euro 462,39, dal 15.5.2019 al 31.01.2025, il danno patrimoniale ristorabile ascende ad euro 544,23 (Indice alla Decorrenza: 102,7;
Indice alla Scadenza: 120,9; Raccordo Indici: 1; Coefficiente di
Rivalutazione: 1,177; Totale Rivalutazione: € 81,84).
§ 13.
Sommando le voci di danno, patrimoniale e non, dinanzi indicate, quindi, il risarcimento ascende a complessivi euro 35.314,02.
Su tale importo, costituente oggetto di un'obbligazione di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa pag. 34/39 domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici
Istat al 18/03/2019, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 18.3.2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
§ 14.
L'accoglimento dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Considerata la riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell'appellata, al pari di quelle relative alla CTU, che, come liquidate da questa Corte con separato decreto depositato il 25.10.2024, debbono porsi a definitivo carico di . Controparte_1
La liquidazione delle spese processuali viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, secondo il criterio del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, stante l'accoglimento della domanda in misura pag. 35/39 significativamente inferiore al petitum, indicato dall'istante in una somma non inferiore ad euro 100.000,00.
Deve, poi, rigettarsi la richiesta, avanzata dall'appellante sin dalla citazione di primo grado, di rifusione delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, in applicazione del principio secondo cui
“In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 21402 del 06/07/2022).
Nella specie, infatti, l'istante non ha documentato in alcun modo l'esborso sostenuto per l'acquisizione della consulenza tecnica di parte depositata in primo grado, essendosi, solo nella conclusionale di appello, limitato ad affermare di avere effettuato una spesa di euro
1.000,00.
Merita, invece, accoglimento la richiesta, pure formulata dall'appellante, di condanna della controparte alla rifusione della spesa, pari ad euro 200,00, sostenuta a titolo di imposta per la registrazione della sentenza di primo grado.
Al riguardo, premesso che l'appellante ha provato l'avvenuta esecuzione di siffatto esborso, come da documentazione (copia del modello di pagamento) allegata alla comparsa conclusionale depositata il 19.2.2025, merita rammentare che “Le spese di registrazione della sentenza, in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rientranti tra le spese di lite, senza che nel provvedimento di condanna
pag. 36/39 della parte soccombente sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 25680 del 15/10/2018).
Ne segue che , in quanto soccombente, debba ritenersi Controparte_1
tenuta a rifondere all'appellante il ridetto esborso.
Le spese processuali, come dinanzi liquidate, ad eccezione delle spese di registrazione della sentenza sostenute dal in proprio, TE
vengono distratte in favore dell'avv. Paolo Coppola, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da TE
, con atto notificato a in data primo
[...] Controparte_1
febbraio 2023, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna quale Impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a pagare, in favore di , a titolo di risarcimento dei danni, TE
l'importo di euro 35.314,02, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 18/03/2019, da calcolarsi sul predetto importo, previamente devalutato secondo gli indici
Istat alla medesima data ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 18/03/2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali al medesimo tasso, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale pag. 37/39 rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) condanna quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese processuali, che, in relazione al primo grado di giudizio, liquida in euro 786,00 per esborsi, euro
3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 1.165,50 per esborsi, euro
4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre le spese di CTU come liquidate da questa Corte con separato decreto, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Coppola;
c) condanna, altresì, quale Impresa designata Controparte_1
per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione, in favore di
, dell'importo di euro 200,00, quale spesa TE
sostenuta per la registrazione della sentenza di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14.3.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott. ) Persona_4
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