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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1888/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1888/2022
avente ad oggetto: proprietà promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Roberto Zoller attore contro
(C.F. ) P_ C.F._2 con l'avv. Katia Azzani
(C.F. ) CP C.F._3 con l'avv. Michele Busetti
(C.F. Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
(C.F. Controparte_5 C.F._6 tutti con l'avv. Katia Azzani, estromessi con ordinanza di data 11 ottobre 2023]
convenuti e
Controparte_6 con l'avv. Michele Busetti
intervenuto posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18 dicembre 2024.
1 CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “voglia l'ecc.mo Tribunale di Trento: nel merito:
1. accertare e dichiarare che l'attore è proprietario esclusivo per maturata usucapione, dell'immobile così descritto: deposito attrezzi agricoli, ripostiglio e due terrapieni nell'interrato, frigo, wc, portico e cortile a piano terra, un terrazzo al primo piano, come precisamente individuati con la p.m. 8 nel piano di casa materialmente divisa p.ed. 200/1, altresì terrapieno al piano interrato, wc e portico al piano terra della
p.ed. 200/2 come precisamente individuati dalla p.m. 2 inserita nel neo costituito piano di casa materialmente divisa della p.ed. 200/2, piani di casa allegati e a firma del perito industriale 2. accertare e dichiarare che l'attore ha acquisito il Testimone_1
diritto di servitù di passo a piedi, per maturata usucapione, per accedere ai locali della neo costituita p.m. 8 e al vano scala delle pp. mm. 3-4-5-6-7 per arrivare al quadro contatori, gravante l'andito consortile delle pp. mm. 1-2-3-4-5-6-7 del piano terra della
p.ed. 200/1, la servitù a carico della rampa p.m. 1 al piano interrato della p.ed. 200/2 per accedere al deposito attrezzi agricoli e ripostiglio, ricompresi nella consistenza della
p.ed. 200/1, la duplice servitù a carico del cortile a piano terra della p.m. 1, la prima per accedere al cortile p.m. 7, ricompreso nella consistenza della limitrofa p.ed. 200/1 e
l'altra per accedere al negozio p.m. 1 quest'ultimo, poi, gravato dal diritto di passo per accedere al ripostiglio, al portico p.m. 2 della p.ed. 200/2 e alla cella p.m. 7 ricompresi nella consistenza della p.ed 200/1, come risultante dalle planimetrie allegate all'atto introduttivo;
3. conseguentemente, ordinare, previa – se necessario - opportuna identificazione planimetrica, l'intavolazione dei relativi diritti;
4. con rifusione delle spese di lite, comprese forfettarie e accessori di legge.”.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO : “Nel merito: in via P_
principale: respingersi le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che l'attore occupa senza titolo gli enti della p.m.
7 della p.ed. 200/1 in C.C. Zambana oggetto della domanda di usucapione, indicati in narrativa di comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale dd.
15.11.2022, condannare al rilascio immediato degli stessi in favore del Parte_1
convenuto . - Con vittoria di compensi e spese di lite oltre al rimborso P_ forfettario 15% sull'importo dei compensi;
C.N.A.P. e I.V.A. rifusi;
con condanna dell'attore anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.”.
2 CONCLUSIONI DEL CONVENUTO BAGGIO RENATO: “Nel merito: respingere per
i motivi di cui alla narrativa del presente atto le azioni e le domande tutte proposte da parte attrice”
CONCLUSIONI DI PARTE INTERVENUTA: “Nel merito: respingere per i motivi di cui alla narrativa del presente atto le azioni e le domande tutte proposte da parte attrice”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 1 agosto 2022, l'attore ha agito nei Parte_1 confronti di , , , e Controparte_3 P_ Controparte_4 Controparte_5
al fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e CP dichiarare che l'attore è proprietario esclusivo per maturata usucapione, dell'immobile così descritto: deposito attrezzi agricoli, ripostiglio e due terrapieni nell'interrato, frigo, wc, portico e cortile a piano terra, un terrazzo al primo piano, come precisamente individuati con la p.m. 8 nel piano di casa materialmente divisa p.ed. 200/1, altresì terrapieno al piano interrato, wc e portico al piano terra della p.ed. 200/2 come precisamente individuati dalla p.m. 2 inserita nel neo costituito piano di casa materialmente divisa della p.ed. 200/2, piani di casa allegati e a firma del perito industriale Testimone_1
2. accertare e dichiarare che l'attore ha acquisito il diritto di servitù di passo a piedi, per maturata usucapione, per accedere ai locali della neo costituita p.m. 8 e al vano scala delle pp. mm. 3-4-5-6-7 per arrivare al quadro contatori, gravante l'andito consortile delle pp. mm. 1-2-3-4-5-6-7 del piano terra della p.ed. 200/1, la servitù a carico della rampa p.m. 1 al piano interrato della p.ed. 200/2 per accedere al deposito attrezzi agricoli e ripostiglio, ricompresi nella consistenza della p.ed. 200/1, la duplice servitù a carico del cortile a piano terra della p.m. 1, la prima per accedere al cortile p.m. 7, ricompreso nella consistenza della limitrofa p.ed. 200/1 e l'altra per accedere al negozio
p.m. 1 quest'ultimo, poi, gravato dal diritto di passo per accedere al ripostiglio, al portico
p.m. 2 della p.ed. 200/2 e alla cella p.m. 7 ricompresi nella consistenza della p.ed 200/1, come risultante dalle planimetrie allegate all'atto introduttivo;
3
3. conseguentemente, ordinare, previa – se necessario - opportuna identificazione planimetrica, l'intavolazione dei relativi diritti”.
L'attore ha dedotto di abitare e possedere stabilmente – in via esclusiva, pacifica ed ininterrotta e in qualità di unico proprietario – sin dagli anni Novanta del secolo scorso, e comunque da oltre 25 anni, alcune porzioni sui diversi piani delle p.ed. 200/1 e p. ed.
200/2 attigue tra loro, nel comune di 38097 Terre d'Adige, frazione Zambana, in via
Verona 2 e in via XXV novembre 4 e 4/a. L'attore ha rappresentato, in particolare, di aver posseduto le seguenti porzioni di casa: un deposito attrezzi agricoli, un ripostiglio e due terrapieni nell'interrato, un frigo, un wc, un portico e un cortile a piano terra, un terrazzo al primo piano, come individuati con la p.m. 8 nel piano di casa materialmente divisa della p.ed. 200/1, nonché un terrapieno al piano interrato, un wc e un portico al piano terra, come precisamente individuati con a p.m. 2 nel piano di casa materialmente divisa della p. ed. 200/2. L'attore ha, altresì, rappresenato di aver liberamente e contestualmente esercitato il diritto di servitù di passo a piedi per accedere ai locali della neocostituita p.m.
8 e per accedere al vano scala delle pp. mm. 3-4-5-6-7, ove si trova il quadro contatori comune.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti , P_
, e , preliminarmente eccependo Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
l'improcedibilità delle domande attoree per violazione dell'articolo 5, comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, non avendo l'attore esperito il procedimento di mediazione obbligatoria previsto per la materia oggetto del contendere, e chiedendo il rigetto di quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte attrice in quanto infondato sia in punto di fatto che in punto di diritto. Con la propria costituzione, i convenuti hanno altresì svolto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di al rilascio Parte_1
immediato degli immobili oggetto di causa, rispettivamente, di , Controparte_3 _4
e (relativamente alla p.m. 2) e di
[...] Controparte_5 P_
(relativamente alla p.m. 7). I convenuti hanno rappresentato che gli enti oggetto della domanda di usucapione erano parte di beni immobili che nel 2010 erano stati oggetto di giudizio divisionale (sub R.G. 571/2010 Tribunale di Trento) e, pertanto, ne hanno eccepito l'inammissibilità, stante l'incompatibilità tra la domanda di divisione e quella di usucapione.
4 Si è costituito in giudizio anche il convenuto contestando quanto dedotto, CP eccepito e richiesto da parte attrice, deducendone l'infondatezza sia in punto di fatto che in punto di diritto. In particolare, il convenuto ha contestato la ricorrenza degli CP elementi costitutivi dell'usucapione – sia sotto il profilo del possesso continuo ed indisturbato per un ventennio – che sotto quello dell'animus possidendi. Inoltre, lo stesso ha dedotto l'inopponibilità, allo stesso, della pretesa maturata usucapione da parte dell'attore, dal momento che egli ha acquisito la proprietà della p.m. 1 in p.ed. 200/1 in
P.T. 146 II in CC Zambana (con contratto di compravendita di data 16 ottobre 2020) e della p.ed. 200/2 in P.T. 475 II in (in forza del decreto di trasferimento di Persona_1 data 4 giugno 2019) con atto intavolato in buona fede.
Alla prima udienza di comparizione, di data 13 aprile 2023, il Giudice, constatato il mancato previo esperimento del tentativo di mediazione come previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, vertendo la domanda su materia di diritti reali, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, rinviando a tal fine l'udienza.
L'attore ha, pertanto, tempestivamente proposto domanda di mediazione, alla quale hanno aderito tutte le parti, che ha avuto esito negativo.
Nelle more del procedimento, , e , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 hanno venduto alla società le rispettive quote di Controparte_6 CP comproprietà della porzione materiale 2 della p.ed. 200/1 in P.T. 146 II in C.C. Zambana
I.
Con intervento volontario, si è costituita in giudizio la società Controparte_6
contestando tutte le allegazioni, in fatto ed in diritto, di parte attorea e
[...] accogliendo tutte le difese ed eccezioni proposte dai propri danti causa, , Controparte_3
e . In particolare, la parte intervenuta ha rappresentato Controparte_4 Controparte_5 che l'attore è stato cancellato dall'anagrafe di Zambana il 24 settembre 1979, tornando a risiedere in detto comune solo il 29 giugno 2006, ma venendo successivamente definitivamente cancellato dalla predetta anagrafe a causa di irreperibilità dichiarata in data 19 dicembre 2022.
Con ordinanza resa a verbale dell'udienza di data 11 ottobre 2023, il Giudice, ha estromesso dal giudizio i convenuti , e ex art. 111, co. _3 _4 Controparte_5
3 c.p.c. e ha concesso alle altre parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c..
5 La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 18 dicembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le domande attoree vanno rigettate per i motivi di seguito esposti.
I beni oggetto della domanda di usucapione insistono in parte all'interno della p.ed. 200/1
e in parte all'interno della p.ed. 200/2. Tali immobili consistono in due edifici attigui, sorti dal frazionamento, nel 1983, dell'originaria p.ed. 200 di proprietà di (padre Persona_2 dell'attore e dei convenuti).
Ai fini che occupano, va osservato che sono circostanze pacifiche, da un lato, che la p.ed.
200/1, alla morte di (avvenuta in data 30 maggio 2001) venne intavolata pro Persona_2 quota in forza di certificato ereditario sub G.N. 910/2002 ai suoi figli ed eredi Parte_1
, , , (che con atto dd. 03.07.2008 sub G.N.
[...] _3 P_ _4 CP_7 Per_3
1442/2008 cedette la sua quota a ), e (cfr. doc. 6 P_ CP_8 CP convenuto ); dall'altro lato, che nel 2010 la sorella P_ Parte_2 promosse giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, all'esito del quale la p.ed.
200/1 venne divisa in quattro porzioni materiali assegnate, rispettivamente, la p.m. 1 a
, la p.m. 2 a , , e che si erano Parte_1 Controparte_3 P_ _4 CP commassati, la p.m. 3 a e la p.m. 4 a . Parte_2 Parte_3
Successivamente, la p.m. 1 venne sottoposta a procedura esecutiva immobiliare e trasferita con decreto dd. 06.05.2019 sub G.N. 936/2019 dall'esecutato ai Parte_1 signori e che poi la cedettero all'odierno convenuto ER _5 CP
, mentre la p.m. 2 venne ulteriormente divisa in neo p.m. 2 assegnata a
[...] _3
, e con 1/3 ind. ciascuno, e neo p.m. 6 e 7 assegnate a
[...] _4 CP P_
.
[...]
Ciò posto, osserva questo Giudice che, secondo condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, la divisione accerta i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postulando necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione (cfr. Cass. 4730/2015: “L'atto di divisione, in ragione della sua natura meramente dichiarativa, non è idoneo a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi, mentre assume rilevanza probatoria nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, giacché la divisione,
6 accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione.”). Ne discende che il compartecipe convenuto in un giudizio di divisione, ove rimasto contumace ovvero ove non abbia contestato il diritto alla divisione di quel bene, non può successivamente opporre l'usucapione al condividente cui il bene sia stato assegnato, o al terzo aggiudicatario: “Il compartecipe, il quale si ritenga proprietario per usucapione di un bene in comunione, non può iniziare il giudizio di divisione e, qualora sia stato in questo convenuto da uno o più degli altri comproprietari, deve fare valere l'avvenuta usucapione in tale giudizio poiché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, presuppone il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione;
ove egli, al contrario, non contesti il diritto alla divisione di quel determinato cespite o resti contumace, non può opporre successivamente l'usucapione al condividente cui detto bene sia stato assegnato o al terzo aggiudicatario dello stesso in seguito a vendita all'incanto, salvo che non possa impugnare la divisione contestandone il presupposto e deducendo un titolo di possesso diverso da ogni altro che possa derivargli dalla disciolta comunione” (cfr. Cass.
15504/2018).
Orbene, nel caso che occupa l'attore è rimasto contumace nel giudizio di Parte_1 divisione della p.ed. 200/1 e non consta che egli abbia impugnato la detta divisione contestandone il presupposto – al riguardo, va osservato che l'attore, a fronte delle deduzioni avversarie relative all'orientamento giurisprudenziale richiamato, nulla ha dedotto –, sicché egli non può in questa sede pretendere di far valere l'usucapione del cespite p.m. 8 p.ed. 200/1 essendo la p.ed. 200/1 già stata oggetto di giudizio di divisione nel 2010, sul necessario presupposto dell'appartenenza dell'intero bene alla comunione.
Passando alla domanda di usucapione relativa alla p.m. 2 della p.ed. 200/2, va osservato che la p.ed. 200/2 fu venduta, nel 1983, da alla società Persona_2 Parte_4
modificata nel 2004 in e nuovamente nel 2009 in
[...] Parte_5
in seguito tale bene fu sottoposto a procedura esecutiva Parte_6 immobiliare. Con decreto di trasferimento di questo Tribunale di data 4 giugno 2019, reso nella procedura esecutiva immobiliare n. 336/2010, è stata trasferita al convenuto CP
la piena proprietà della p.ed. 200/2 in CC Zambana I (cfr. doc. 4 convenuto
[...]
). CP
7 Orbene, osserva questo Giudice che il convenuto , sin dalla comparsa di CP costituzione, ha eccepito l'inopponibilità della pretesa usucapione, ai sensi dell'art. 5 della legge tavolare, rappresentando di aver acquistato il bene in buona fede.
Al riguardo, giova evidenziare che l'art. 5, ult. co. R.D. 499/1929 (legge tavolare) prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, facendo salvi i diritti del terzo che abbia intavolato diritti sul bene prima della intavolazione dell'acquisto per usucapione (o per altro titolo di acquisto a titolo originario). Ne discende che l'acquisto effettuato in base alle risultanze del libro fondiario si presume avvenuto in buona fede, gravando su chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione l'onere di provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario fosse in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell'usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta, o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso dell'ordinaria diligenza (cfr., tra le molte, Cass. 29089/2017: “Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il conflitto tra
l'acquirente per atto fra vivi dall'intestatario tavolare e chi abbia acquistato il bene per usucapione si risolve in base all'art. 5 del r.d. n. 499 del 1929, che prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, per cui l'acquisto effettuato in base a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede, ed è onere del terzo che sostiene di aver acquistato il bene per usucapione provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario era in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell'usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta,
o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso dell'ordinaria diligenza.”).
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione del convenuto – proprietario della p.ed. CP
200/2 in forza di decreto di trasferimento di data 4 giugno 2019, intavolato giusto decreto di data 8 luglio 2019-GN1346/1 (doc. 6 ) – l'attore (su cui grava l'onere della CP relativa prova) nulla ha dedotto al riguardo né ha articolato alcuna prova orale volta a dimostrare che l'acquisto del convenuto sia avvenuto in mala fede, ossia CP nella consapevolezza della pretesa maturata usucapione in capo a . Parte_1
Alla luce di quanto sopra, va rigettata la domanda attorea di usucapione della p.m. 8 p.ed.
200/1 e della p.m. 2 della p.ed. 200/2.
Passando alla domanda attorea di usucapione del diritto di servitù di passo, ritiene questo
Giudice che la stessa non possa trovare accoglimento stante la genericità delle relative
8 deduzioni, che non permettono di accertare la sussistenza dei presupposti utili per l'usucapione della servitù di passo.
In particolare, da un lato, va osservato che l'attore non ha individuato in modo certo e preciso il dies a quo del possesso utile ad usucapire, limitandosi a dedurre di aver
“liberamente esercitato contestualmente il diritto di servitù di passo a piedi” (cfr. pag. 1 citazione), sicché non è possibile accertare se sia o meno trascorso il ventennio necessario per il maturare della pretesa usucapione del diritto di passo;
dall'altro lato, va osservato che l'attore non ha neppure svolto alcuna deduzione in ordine alla frequenza e continuità del passaggio, elementi rilevanti atteso che la sussistenza della relazione di fatto corrispondente al diritto di servitù, pur non essendo impedita dall'esercizio saltuario del passaggio, deve essere determinata “in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante” (cfr. Cass. 3076/2005).
La domanda non può, dunque, trovare accoglimento, evidenziandosi, altresì,
l'inammissibilità delle relative prove orali, stante la loro genericità (capitoli 3 e 4 II memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.).
Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dal convenuto , la stessa può P_ trovare accoglimento.
Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che le realità oggetto della domanda di usucapione della p.m. 8 della p.ed. 200/1 fanno parte della p.m. 2 e della p.m. 7, quest'ultima oggetto della domanda riconvenzionale di rilascio in favore di P_
.
[...]
Ciò posto, la domanda va accolta, risultando provato che è proprietario P_ intavolato della p.m. 7 della p.ed. 200/1 e non avendo l'attore – su grava il relativo onere probatorio – dimostrato l'esistenza di un titolo che ne legittimi il relativo godimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valore della causa da 5.201,00 a 26.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, ridotti per la fase decisionale, con aumento per presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa:
1. rigetta tutte le domande attoree;
9 2. condanna l'attore al rilascio della p.m. 7 p.ed. 200/1 in C.C. Parte_1
Zambana in favore del convenuto;
P_
3. condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese Parte_1 P_ di lite che liquida in complessivi euro 5.495,10, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. condanna l'attore a rimborsare al convenuto e Parte_1 CP all'intervenuto le spese d lite che liquida in complessivi euro 5.495,10, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 9 maggio 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1888/2022
avente ad oggetto: proprietà promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Roberto Zoller attore contro
(C.F. ) P_ C.F._2 con l'avv. Katia Azzani
(C.F. ) CP C.F._3 con l'avv. Michele Busetti
(C.F. Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
(C.F. Controparte_5 C.F._6 tutti con l'avv. Katia Azzani, estromessi con ordinanza di data 11 ottobre 2023]
convenuti e
Controparte_6 con l'avv. Michele Busetti
intervenuto posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18 dicembre 2024.
1 CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “voglia l'ecc.mo Tribunale di Trento: nel merito:
1. accertare e dichiarare che l'attore è proprietario esclusivo per maturata usucapione, dell'immobile così descritto: deposito attrezzi agricoli, ripostiglio e due terrapieni nell'interrato, frigo, wc, portico e cortile a piano terra, un terrazzo al primo piano, come precisamente individuati con la p.m. 8 nel piano di casa materialmente divisa p.ed. 200/1, altresì terrapieno al piano interrato, wc e portico al piano terra della
p.ed. 200/2 come precisamente individuati dalla p.m. 2 inserita nel neo costituito piano di casa materialmente divisa della p.ed. 200/2, piani di casa allegati e a firma del perito industriale 2. accertare e dichiarare che l'attore ha acquisito il Testimone_1
diritto di servitù di passo a piedi, per maturata usucapione, per accedere ai locali della neo costituita p.m. 8 e al vano scala delle pp. mm. 3-4-5-6-7 per arrivare al quadro contatori, gravante l'andito consortile delle pp. mm. 1-2-3-4-5-6-7 del piano terra della
p.ed. 200/1, la servitù a carico della rampa p.m. 1 al piano interrato della p.ed. 200/2 per accedere al deposito attrezzi agricoli e ripostiglio, ricompresi nella consistenza della
p.ed. 200/1, la duplice servitù a carico del cortile a piano terra della p.m. 1, la prima per accedere al cortile p.m. 7, ricompreso nella consistenza della limitrofa p.ed. 200/1 e
l'altra per accedere al negozio p.m. 1 quest'ultimo, poi, gravato dal diritto di passo per accedere al ripostiglio, al portico p.m. 2 della p.ed. 200/2 e alla cella p.m. 7 ricompresi nella consistenza della p.ed 200/1, come risultante dalle planimetrie allegate all'atto introduttivo;
3. conseguentemente, ordinare, previa – se necessario - opportuna identificazione planimetrica, l'intavolazione dei relativi diritti;
4. con rifusione delle spese di lite, comprese forfettarie e accessori di legge.”.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO : “Nel merito: in via P_
principale: respingersi le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che l'attore occupa senza titolo gli enti della p.m.
7 della p.ed. 200/1 in C.C. Zambana oggetto della domanda di usucapione, indicati in narrativa di comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale dd.
15.11.2022, condannare al rilascio immediato degli stessi in favore del Parte_1
convenuto . - Con vittoria di compensi e spese di lite oltre al rimborso P_ forfettario 15% sull'importo dei compensi;
C.N.A.P. e I.V.A. rifusi;
con condanna dell'attore anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.”.
2 CONCLUSIONI DEL CONVENUTO BAGGIO RENATO: “Nel merito: respingere per
i motivi di cui alla narrativa del presente atto le azioni e le domande tutte proposte da parte attrice”
CONCLUSIONI DI PARTE INTERVENUTA: “Nel merito: respingere per i motivi di cui alla narrativa del presente atto le azioni e le domande tutte proposte da parte attrice”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 1 agosto 2022, l'attore ha agito nei Parte_1 confronti di , , , e Controparte_3 P_ Controparte_4 Controparte_5
al fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e CP dichiarare che l'attore è proprietario esclusivo per maturata usucapione, dell'immobile così descritto: deposito attrezzi agricoli, ripostiglio e due terrapieni nell'interrato, frigo, wc, portico e cortile a piano terra, un terrazzo al primo piano, come precisamente individuati con la p.m. 8 nel piano di casa materialmente divisa p.ed. 200/1, altresì terrapieno al piano interrato, wc e portico al piano terra della p.ed. 200/2 come precisamente individuati dalla p.m. 2 inserita nel neo costituito piano di casa materialmente divisa della p.ed. 200/2, piani di casa allegati e a firma del perito industriale Testimone_1
2. accertare e dichiarare che l'attore ha acquisito il diritto di servitù di passo a piedi, per maturata usucapione, per accedere ai locali della neo costituita p.m. 8 e al vano scala delle pp. mm. 3-4-5-6-7 per arrivare al quadro contatori, gravante l'andito consortile delle pp. mm. 1-2-3-4-5-6-7 del piano terra della p.ed. 200/1, la servitù a carico della rampa p.m. 1 al piano interrato della p.ed. 200/2 per accedere al deposito attrezzi agricoli e ripostiglio, ricompresi nella consistenza della p.ed. 200/1, la duplice servitù a carico del cortile a piano terra della p.m. 1, la prima per accedere al cortile p.m. 7, ricompreso nella consistenza della limitrofa p.ed. 200/1 e l'altra per accedere al negozio
p.m. 1 quest'ultimo, poi, gravato dal diritto di passo per accedere al ripostiglio, al portico
p.m. 2 della p.ed. 200/2 e alla cella p.m. 7 ricompresi nella consistenza della p.ed 200/1, come risultante dalle planimetrie allegate all'atto introduttivo;
3
3. conseguentemente, ordinare, previa – se necessario - opportuna identificazione planimetrica, l'intavolazione dei relativi diritti”.
L'attore ha dedotto di abitare e possedere stabilmente – in via esclusiva, pacifica ed ininterrotta e in qualità di unico proprietario – sin dagli anni Novanta del secolo scorso, e comunque da oltre 25 anni, alcune porzioni sui diversi piani delle p.ed. 200/1 e p. ed.
200/2 attigue tra loro, nel comune di 38097 Terre d'Adige, frazione Zambana, in via
Verona 2 e in via XXV novembre 4 e 4/a. L'attore ha rappresentato, in particolare, di aver posseduto le seguenti porzioni di casa: un deposito attrezzi agricoli, un ripostiglio e due terrapieni nell'interrato, un frigo, un wc, un portico e un cortile a piano terra, un terrazzo al primo piano, come individuati con la p.m. 8 nel piano di casa materialmente divisa della p.ed. 200/1, nonché un terrapieno al piano interrato, un wc e un portico al piano terra, come precisamente individuati con a p.m. 2 nel piano di casa materialmente divisa della p. ed. 200/2. L'attore ha, altresì, rappresenato di aver liberamente e contestualmente esercitato il diritto di servitù di passo a piedi per accedere ai locali della neocostituita p.m.
8 e per accedere al vano scala delle pp. mm. 3-4-5-6-7, ove si trova il quadro contatori comune.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti , P_
, e , preliminarmente eccependo Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
l'improcedibilità delle domande attoree per violazione dell'articolo 5, comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, non avendo l'attore esperito il procedimento di mediazione obbligatoria previsto per la materia oggetto del contendere, e chiedendo il rigetto di quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte attrice in quanto infondato sia in punto di fatto che in punto di diritto. Con la propria costituzione, i convenuti hanno altresì svolto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di al rilascio Parte_1
immediato degli immobili oggetto di causa, rispettivamente, di , Controparte_3 _4
e (relativamente alla p.m. 2) e di
[...] Controparte_5 P_
(relativamente alla p.m. 7). I convenuti hanno rappresentato che gli enti oggetto della domanda di usucapione erano parte di beni immobili che nel 2010 erano stati oggetto di giudizio divisionale (sub R.G. 571/2010 Tribunale di Trento) e, pertanto, ne hanno eccepito l'inammissibilità, stante l'incompatibilità tra la domanda di divisione e quella di usucapione.
4 Si è costituito in giudizio anche il convenuto contestando quanto dedotto, CP eccepito e richiesto da parte attrice, deducendone l'infondatezza sia in punto di fatto che in punto di diritto. In particolare, il convenuto ha contestato la ricorrenza degli CP elementi costitutivi dell'usucapione – sia sotto il profilo del possesso continuo ed indisturbato per un ventennio – che sotto quello dell'animus possidendi. Inoltre, lo stesso ha dedotto l'inopponibilità, allo stesso, della pretesa maturata usucapione da parte dell'attore, dal momento che egli ha acquisito la proprietà della p.m. 1 in p.ed. 200/1 in
P.T. 146 II in CC Zambana (con contratto di compravendita di data 16 ottobre 2020) e della p.ed. 200/2 in P.T. 475 II in (in forza del decreto di trasferimento di Persona_1 data 4 giugno 2019) con atto intavolato in buona fede.
Alla prima udienza di comparizione, di data 13 aprile 2023, il Giudice, constatato il mancato previo esperimento del tentativo di mediazione come previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, vertendo la domanda su materia di diritti reali, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, rinviando a tal fine l'udienza.
L'attore ha, pertanto, tempestivamente proposto domanda di mediazione, alla quale hanno aderito tutte le parti, che ha avuto esito negativo.
Nelle more del procedimento, , e , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 hanno venduto alla società le rispettive quote di Controparte_6 CP comproprietà della porzione materiale 2 della p.ed. 200/1 in P.T. 146 II in C.C. Zambana
I.
Con intervento volontario, si è costituita in giudizio la società Controparte_6
contestando tutte le allegazioni, in fatto ed in diritto, di parte attorea e
[...] accogliendo tutte le difese ed eccezioni proposte dai propri danti causa, , Controparte_3
e . In particolare, la parte intervenuta ha rappresentato Controparte_4 Controparte_5 che l'attore è stato cancellato dall'anagrafe di Zambana il 24 settembre 1979, tornando a risiedere in detto comune solo il 29 giugno 2006, ma venendo successivamente definitivamente cancellato dalla predetta anagrafe a causa di irreperibilità dichiarata in data 19 dicembre 2022.
Con ordinanza resa a verbale dell'udienza di data 11 ottobre 2023, il Giudice, ha estromesso dal giudizio i convenuti , e ex art. 111, co. _3 _4 Controparte_5
3 c.p.c. e ha concesso alle altre parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c..
5 La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 18 dicembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le domande attoree vanno rigettate per i motivi di seguito esposti.
I beni oggetto della domanda di usucapione insistono in parte all'interno della p.ed. 200/1
e in parte all'interno della p.ed. 200/2. Tali immobili consistono in due edifici attigui, sorti dal frazionamento, nel 1983, dell'originaria p.ed. 200 di proprietà di (padre Persona_2 dell'attore e dei convenuti).
Ai fini che occupano, va osservato che sono circostanze pacifiche, da un lato, che la p.ed.
200/1, alla morte di (avvenuta in data 30 maggio 2001) venne intavolata pro Persona_2 quota in forza di certificato ereditario sub G.N. 910/2002 ai suoi figli ed eredi Parte_1
, , , (che con atto dd. 03.07.2008 sub G.N.
[...] _3 P_ _4 CP_7 Per_3
1442/2008 cedette la sua quota a ), e (cfr. doc. 6 P_ CP_8 CP convenuto ); dall'altro lato, che nel 2010 la sorella P_ Parte_2 promosse giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, all'esito del quale la p.ed.
200/1 venne divisa in quattro porzioni materiali assegnate, rispettivamente, la p.m. 1 a
, la p.m. 2 a , , e che si erano Parte_1 Controparte_3 P_ _4 CP commassati, la p.m. 3 a e la p.m. 4 a . Parte_2 Parte_3
Successivamente, la p.m. 1 venne sottoposta a procedura esecutiva immobiliare e trasferita con decreto dd. 06.05.2019 sub G.N. 936/2019 dall'esecutato ai Parte_1 signori e che poi la cedettero all'odierno convenuto ER _5 CP
, mentre la p.m. 2 venne ulteriormente divisa in neo p.m. 2 assegnata a
[...] _3
, e con 1/3 ind. ciascuno, e neo p.m. 6 e 7 assegnate a
[...] _4 CP P_
.
[...]
Ciò posto, osserva questo Giudice che, secondo condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, la divisione accerta i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postulando necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione (cfr. Cass. 4730/2015: “L'atto di divisione, in ragione della sua natura meramente dichiarativa, non è idoneo a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi, mentre assume rilevanza probatoria nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, giacché la divisione,
6 accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione.”). Ne discende che il compartecipe convenuto in un giudizio di divisione, ove rimasto contumace ovvero ove non abbia contestato il diritto alla divisione di quel bene, non può successivamente opporre l'usucapione al condividente cui il bene sia stato assegnato, o al terzo aggiudicatario: “Il compartecipe, il quale si ritenga proprietario per usucapione di un bene in comunione, non può iniziare il giudizio di divisione e, qualora sia stato in questo convenuto da uno o più degli altri comproprietari, deve fare valere l'avvenuta usucapione in tale giudizio poiché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, presuppone il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione;
ove egli, al contrario, non contesti il diritto alla divisione di quel determinato cespite o resti contumace, non può opporre successivamente l'usucapione al condividente cui detto bene sia stato assegnato o al terzo aggiudicatario dello stesso in seguito a vendita all'incanto, salvo che non possa impugnare la divisione contestandone il presupposto e deducendo un titolo di possesso diverso da ogni altro che possa derivargli dalla disciolta comunione” (cfr. Cass.
15504/2018).
Orbene, nel caso che occupa l'attore è rimasto contumace nel giudizio di Parte_1 divisione della p.ed. 200/1 e non consta che egli abbia impugnato la detta divisione contestandone il presupposto – al riguardo, va osservato che l'attore, a fronte delle deduzioni avversarie relative all'orientamento giurisprudenziale richiamato, nulla ha dedotto –, sicché egli non può in questa sede pretendere di far valere l'usucapione del cespite p.m. 8 p.ed. 200/1 essendo la p.ed. 200/1 già stata oggetto di giudizio di divisione nel 2010, sul necessario presupposto dell'appartenenza dell'intero bene alla comunione.
Passando alla domanda di usucapione relativa alla p.m. 2 della p.ed. 200/2, va osservato che la p.ed. 200/2 fu venduta, nel 1983, da alla società Persona_2 Parte_4
modificata nel 2004 in e nuovamente nel 2009 in
[...] Parte_5
in seguito tale bene fu sottoposto a procedura esecutiva Parte_6 immobiliare. Con decreto di trasferimento di questo Tribunale di data 4 giugno 2019, reso nella procedura esecutiva immobiliare n. 336/2010, è stata trasferita al convenuto CP
la piena proprietà della p.ed. 200/2 in CC Zambana I (cfr. doc. 4 convenuto
[...]
). CP
7 Orbene, osserva questo Giudice che il convenuto , sin dalla comparsa di CP costituzione, ha eccepito l'inopponibilità della pretesa usucapione, ai sensi dell'art. 5 della legge tavolare, rappresentando di aver acquistato il bene in buona fede.
Al riguardo, giova evidenziare che l'art. 5, ult. co. R.D. 499/1929 (legge tavolare) prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, facendo salvi i diritti del terzo che abbia intavolato diritti sul bene prima della intavolazione dell'acquisto per usucapione (o per altro titolo di acquisto a titolo originario). Ne discende che l'acquisto effettuato in base alle risultanze del libro fondiario si presume avvenuto in buona fede, gravando su chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione l'onere di provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario fosse in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell'usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta, o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso dell'ordinaria diligenza (cfr., tra le molte, Cass. 29089/2017: “Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il conflitto tra
l'acquirente per atto fra vivi dall'intestatario tavolare e chi abbia acquistato il bene per usucapione si risolve in base all'art. 5 del r.d. n. 499 del 1929, che prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, per cui l'acquisto effettuato in base a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede, ed è onere del terzo che sostiene di aver acquistato il bene per usucapione provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario era in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell'usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta,
o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso dell'ordinaria diligenza.”).
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione del convenuto – proprietario della p.ed. CP
200/2 in forza di decreto di trasferimento di data 4 giugno 2019, intavolato giusto decreto di data 8 luglio 2019-GN1346/1 (doc. 6 ) – l'attore (su cui grava l'onere della CP relativa prova) nulla ha dedotto al riguardo né ha articolato alcuna prova orale volta a dimostrare che l'acquisto del convenuto sia avvenuto in mala fede, ossia CP nella consapevolezza della pretesa maturata usucapione in capo a . Parte_1
Alla luce di quanto sopra, va rigettata la domanda attorea di usucapione della p.m. 8 p.ed.
200/1 e della p.m. 2 della p.ed. 200/2.
Passando alla domanda attorea di usucapione del diritto di servitù di passo, ritiene questo
Giudice che la stessa non possa trovare accoglimento stante la genericità delle relative
8 deduzioni, che non permettono di accertare la sussistenza dei presupposti utili per l'usucapione della servitù di passo.
In particolare, da un lato, va osservato che l'attore non ha individuato in modo certo e preciso il dies a quo del possesso utile ad usucapire, limitandosi a dedurre di aver
“liberamente esercitato contestualmente il diritto di servitù di passo a piedi” (cfr. pag. 1 citazione), sicché non è possibile accertare se sia o meno trascorso il ventennio necessario per il maturare della pretesa usucapione del diritto di passo;
dall'altro lato, va osservato che l'attore non ha neppure svolto alcuna deduzione in ordine alla frequenza e continuità del passaggio, elementi rilevanti atteso che la sussistenza della relazione di fatto corrispondente al diritto di servitù, pur non essendo impedita dall'esercizio saltuario del passaggio, deve essere determinata “in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante” (cfr. Cass. 3076/2005).
La domanda non può, dunque, trovare accoglimento, evidenziandosi, altresì,
l'inammissibilità delle relative prove orali, stante la loro genericità (capitoli 3 e 4 II memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.).
Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dal convenuto , la stessa può P_ trovare accoglimento.
Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che le realità oggetto della domanda di usucapione della p.m. 8 della p.ed. 200/1 fanno parte della p.m. 2 e della p.m. 7, quest'ultima oggetto della domanda riconvenzionale di rilascio in favore di P_
.
[...]
Ciò posto, la domanda va accolta, risultando provato che è proprietario P_ intavolato della p.m. 7 della p.ed. 200/1 e non avendo l'attore – su grava il relativo onere probatorio – dimostrato l'esistenza di un titolo che ne legittimi il relativo godimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valore della causa da 5.201,00 a 26.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, ridotti per la fase decisionale, con aumento per presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa:
1. rigetta tutte le domande attoree;
9 2. condanna l'attore al rilascio della p.m. 7 p.ed. 200/1 in C.C. Parte_1
Zambana in favore del convenuto;
P_
3. condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese Parte_1 P_ di lite che liquida in complessivi euro 5.495,10, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. condanna l'attore a rimborsare al convenuto e Parte_1 CP all'intervenuto le spese d lite che liquida in complessivi euro 5.495,10, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 9 maggio 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini
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