Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio e in grado di appello iscritta al n. 617 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...] ( ); Controparte_1 C.F._2
, nata ad [...] il [...] ( ); CP_2 C.F._3
, nato a [...] il [...] ( ; Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Annibale Conforti per procura allegata all'atto di citazione ex art. 392 c.p.c.;
- appellanti in riassunzione -
E
; Controparte_4
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno;
( ); Controparte_5 C.F._5
); CP_6 C.F._6
; CP_7 C.F._7
contumaci;
- appellati in riassunzione -
OGGETTO: giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1317/2020, pubblicata il 3.12.2020.
CONCLUSIONI
1
Sezione civile - in parziale riforma nel merito, secondo il motivo di diritto dell'appello incidentale, riportato al motivo Unico di diritto della presente citazione come motivo specifico di appello, della sentenza definitiva (di primo grado) del Tribunale ordinario di Salerno, Sezione civile prima, in persona del
Giudice unico dott.ssa Giulia Carleo, n. 1504/2014 pubblicata il 29 marzo 2014 -, accogliere le domande proposte con la comparsa di intervento volontario di primo grado e reiterate con la comparsa di appello con appello incidentale, e pertanto - e in applicazione del principio di diritto affermato nell'ordinanza della Corte di
Cassazione, Sezione civile terza, n. 5769/2024 pubblicata il 4 marzo 2024 - (voglia) così giudicare: (voglia) condannare il (già Controparte_4 Controparte_8
), in persona del suo Ministro pro tempore, ai seguenti adempimenti: 1°) al
[...]
risarcimento a favore di ognuno dei citanti in riassunzione e già appellati- appellanti incidentali sig.ri e , in proprio, in Parte_1 Controparte_1
qualità di prossimi congiunti (fratelli) del (deceduto) sig. , dei Persona_1
danni non patrimoniali patiti e patiendi dagli appellanti stessi (risarcibili ai medesimi iure proprio), e segnatamente di un (omnicomprensivo) danno non patrimoniale patito in conseguenza della morte del (defunto) fratello (dal punto di vista descrittivo, comprensivo delle componenti del c.d. danno morale soggettivo, del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, ecc.), nonché degli altri danni non patrimoniali patiti e patiendi dai medesimi appellanti, nell'entità provata in corso di causa, o comunque in quella meglio ritenuta da codesta Ecc.ma Corte anche in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla sorte capitale (secondo la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni civili unite, n.
1712 del 1995), a decorrere dalla data dall'evento dannoso e sino al saldo;
2°) al risarcimento a favore di entrambi i citanti in riassunzione sig.ri e CP_2
, in qualità di eredi del (deceduto) sig. , prossimo Controparte_3 CP_9
congiunto (fratello) del (deceduto) sig. dei danni non Persona_1
patrimoniali patiti dal defunto sig. stesso (risarcibili al medesimo CP_9
iure proprio), e segnatamente di un (omnicomprensivo) danno non patrimoniale patito in conseguenza della morte del (defunto) fratello sig. (dal Persona_1
punto di vista descrittivo, comprensivo delle componenti del c.d. danno morale soggettivo, del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, ecc.), nonché degli altri danni non patrimoniali patiti dal medesimo defunto sig. , CP_9
nell'entità provata in corso di causa, o comunque in quella meglio ritenuta da
2 codesta Ecc.ma Corte anche in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali sulla sorte capitale (secondo la sentenza della Corte di
Cassazione, a Sezioni civili unite, n. 1712 del 1995), a decorrere dalla data dall'evento dannoso e sino al saldo;
3°) al pagamento, da distrarsi a favore del suindicato difensore antistatario, delle spese e dei compensi professionali dei giudizi di primo grado, di appello, di cassazione e di rinvio”.
Per il : “rigettare ogni domanda proposta nel presente grado di CP_4
giudizio nei confronti del , in quanto infondata in fatto e in Controparte_4
diritto per le ragioni desumibili dai precedenti scritti difensivi (anche relativi ai precedenti gradi di giudizio) qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- spese vinte”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1504/14, depositata il 29.3.2014, il Tribunale di Salerno affermò, sulla scorta di una consulenza tecnica d'ufficio, che la morte di _1
(in data 13.9.2005) era stata causata, in origine, da un'infezione da HCV,
[...]
epatite di tipo C, contratta a seguito di una trasfusione di sangue infetto nel 1976 e condannò il al risarcimento del danno non patrimoniale in Controparte_4
favore della moglie ( e dei figli ( e Controparte_5 CP_6 CP_7
), liquidato per ciascuno in via equitativa in € 60.000,00 oltre interessi legali
[...]
dal fatto e sino al soddisfo.
Il Tribunale rigettò, invece, la domanda risarcitoria proposta dagli intervenuti (i fratelli del defunto, , e , “per non Parte_1 Controparte_1 CP_9
essere gli stessi portatori di un interesse specifico al risarcimento del danno, in quanto non conviventi con il . _1
Avverso la sentenza di primo grado proposero appello, sia CP_5
e (in via principale), sia
[...] CP_7 CP_6 CP_9
e (in via incidentale). Parte_1 Controparte_1
Con sentenza n. 1317/2020, pubblicata il 3.12.2020, la Corte di appello di
Salerno, dopo aver premesso che il giudice di prime cure aveva liquidato alla moglie e ai figli il solo danno morale iure proprio, accolse parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma della impugnata sentenza, liquidò anche il danno non patrimoniale iure hereditatis in favore di Controparte_5 CP_6
e (€ 172.120,00 ripartito secondo quote ereditarie) e
[...] CP_7
rideterminò il danno non patrimoniale iure proprio, liquidando la somma di €
3 190.000,00 in favore di € 166.000,00 in favore di Controparte_5 CP_6
ed € 166.000,00 in favore di
[...] CP_7
Rigettò, invece, l'appello incidentale proposto da , Parte_1 CP_1
e (capo 5), esponendo che i fratelli del defunto erano
[...] CP_9
intervenuti nel giudizio di primo grado, dopo il maturarsi delle preclusioni probatorie, formulando nei confronti del una domanda di risarcimento dei CP_4
danni, patrimoniali e non patrimoniali iure proprio, deducendo di aver subito un
“danno non patrimoniale morale soggettivo” inteso come grave turbamento dell'animo conseguente alla morte del proprio germano e un danno patrimoniale da lucro cessante per il ritardato conseguimento delle somme loro dovute a titolo di risarcimento;
che, mentre la sussistenza del danno non patrimoniale iure proprio può presumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, con riguardo al nucleo familiare ristretto, per i soggetti che si trovino in rapporto parentale meno diretto con il deceduto, invece, il danno-conseguenza deve essere allegato e provato;
che
“nella specie, la mancata allegazione di elementi diversi dalla sussistenza della relazione parentale (qualità di fratelli) e l'assenza di elementi di riscontro probatorio in merito agli asseriti pregiudizi (grave turbamento dell'animo e danno da lucro cessante) non consente di ritenere la risarcibilità di detti danni”; che,
“essendo i fratelli intervenuti dopo il rinvio della causa per la _1
precisazione delle conclusioni, è rimasta loro preclusa ogni possibilità di dedurre prove volte a sostenere quanto asserito, soprattutto con riferimento all'esistenza di una relazione affettiva e della sua intensità con il defunto, presupposto per la liquidazione e quantificazione dei pregiudizi lamentati”; che, pertanto, l'appello incidentale deve essere respinto, con la conferma del rigetto della loro domanda.
Accogliendo il (primo motivo del) ricorso proposto da , Parte_1 CP_1
e (gli ultimi due quali eredi di
[...] CP_2 Controparte_3 CP_9
, nel quale ritenne assorbito il secondo motivo, la Corte di Cassazione, con
[...]
ordinanza n. 5769/2024, pubblicata il 4.3.2024, cassò la sentenza di secondo grado, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, “che tornerà ad esaminare la domanda risarcitoria proposta da , Parte_1
, e (gli ultimi due in qualità di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 eredi dell'originario interventore, ), attenendosi agli enunciati CP_9 principi”.
La Suprema Corte osservò che il giudice d'appello non si era attenuto al principio, reiteratamente ribadito, “secondo il quale la morte di una persona
4 causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare
“successiva” (coniuge e figli della TT), anche ai membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la TT ed il ER non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che TT e ER fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”. Affermò l'ulteriore principio per cui “la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare”.
Alla luce degli illustrati principi, “il rilievo della Corte di merito, secondo cui il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, pur essendo dedotto tra membri appartenenti alla famiglia nucleare “originaria” (fratelli), avrebbe dovuto essere specificamente provato da coloro che ne invocavano il risarcimento, deve, dunque, ritenersi erroneo in iure, in quanto la circostanza che questo pregiudizio integrasse un danno-conseguenza (ovverosia, una conseguenza – non patrimoniale – risarcibile dell'evento lesivo) non intaccava (quanto meno limitatamente alla componente interiore di tale conseguenza risarcibile, costituita dalla sofferenza morale) la presunzione, sia pure iuris tantum, della sua sussistenza, in base alla quale gravava sul danneggiante l'onere di fornire la prova contraria”.
Riassunta la causa, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., , Parte_1 CP_1
e chiedono, in accoglimento del loro
[...] CP_2 Controparte_3
appello incidentale e in riforma della sentenza di primo grado, la condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per Controparte_4
la morte del fratello , comprensivo delle componenti del c.d. Persona_1
danno morale soggettivo e del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, oltre
5 rivalutazione monetaria e interessi legali sulla sorte capitale a decorrere dalla data dall'evento dannoso e sino al saldo.
Deducono che, secondo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, il danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti, appartenenti alla famiglia nucleare originaria, tra cui i fratelli, è risarcibile a prescindere dalla convivenza con il defunto, dovendosi presumere, in assenza di prova contraria, l'esistenza di una relazione affettiva tra la TT e i suoi fratelli;
che, con la comparsa di intervento volontario nel giudizio di primo grado, avevano allegato un danno non patrimoniale consistente nel turbamento conseguente al dolore per la morte del proprio germano, avendo sofferto molto per la sua perdita, e un danno patrimoniale da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno stesso;
che, in particolare, i quattro fratelli avevano deciso di vivere molto vicini gli uni agli altri, a poche centinaia di metri, come risulta dai certificati prodotti in giudizio;
che il danno non patrimoniale deve essere liquidato sulla base dei parametri elaborati dal Tribunale di Milano vigenti al tempo della liquidazione.
Gli appellanti chiedono anche l'aumento per personalizzazione del danno per
“l'intensità del vincolo affettivo tra i congiunti”, per “la profonda sofferenza per una morte non istantanea con un lento peggioramento della situazione psico-fisica della TT primaria” (come accertato dal Ctu, che ha scadenzato il progressivo aggravamento del “danno biologico permanente” patito in vita da _1
), per “la percentuale di riduzione dell'aspettativa di vita avuta dal
[...] congiunto” (il Ctu ha quantificato la riduzione dell'aspettativa di vita di _1
, causata dalla patologia post-trasfusionale, in una percentuale maggiore del
[...]
17%, cioè in 14,21 anni, accertando che la morte ebbe a verificarsi nel 65° anno di vita quando in Italia per gli uomini veniva indicata una aspettativa di vita alla nascita di anni 79,21), per “l'età del fratello e del congiunto al momento della sua morte”. Sostengono che, in considerazione dei criteri di personalizzazione, il danno da risarcire (comprensivo delle componenti del c.d. danno morale soggettivo, del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, ecc.) deve essere liquidato per ciascuno dei fratelli del defunto in una somma non inferiore ad € 80.000,00.
Il , costituitosi, risponde che gli appellanti non hanno Controparte_4
neanche allegato di aver patito un effettivo “sconvolgimento dell'esistenza”; che il giudice non è tenuto ad una liquidazione del danno basata sul sistema tabellare, ogni qualvolta la sussistenza del danno parentale non risulti adeguatamente supportata da specifiche allegazioni e prove, e ciò, a maggior ragione, qualora si tratti di vittime
6 “secondarie” dell'illecito, estranee al nucleo ristretto familiare costituito da genitori e figli;
che, in ogni modo, anche qualora si voglia fare una rigida applicazione della tabella elaborata dall'Osservatorio milanese, si dovrebbe certamente tener conto dei parametri oggettivi relativi all'età della TT e dei ricorrenti alla data del decesso, nonché a quello della presenza di ulteriori familiari in misura superiore a tre;
che, inoltre, quanto al parametro dell'intensità della relazione affettiva, per il quale le tabelle individuano un range volutamente variabile, compreso tra 0 e 30, gli appellanti non hanno allegato e dedotto alcuna circostanza utile a corroborare la sussistenza di una effettiva relazione affettiva ulteriore a quella presumibile sulla base del mero rapporto parentale;
che i meri richiami ai ricoveri, alla gravità della malattia e alla sofferenza del proprio congiunto, al pari di quelli afferenti alla potenziale aspettativa di vita al momento del decesso, sono elementi al più utili ad evidenziare l'intensità del danno patito direttamente dal de cuius, ma nulla dicono in ordine all'intensità del rapporto affettivo esistente tra questo e gli odierni riassumenti che, ad esempio, avrebbero dovuto produrre indizi utili a comprovarlo, quali fotografie di eventi condivisi, corrispondenza o testimonianze specifiche;
che da ciò non può che dedursene l'assoluta infondatezza della avversa richiesta di ottenere la liquidazione del danno.
e non costituitisi, sono Controparte_5 CP_6 CP_7
stati dichiarati contumaci con ordinanza del 8.11.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per giurisprudenza della Suprema Corte, la morte di una persona causata da un illecito può determinare per i congiunti superstiti un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e/o non patrimoniale, risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale.
In particolare, l'evento di danno (la morte del congiunto), comportando la lesione di interessi costituzionalmente protetti, può avere due possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili (danni-conseguenza), consistenti nel pregiudizio interiore di natura morale (la sofferenza provata per la perdita del congiunto e l'irreversibile venir meno degli affetti, della cura e amore verso la TT) e nel pregiudizio esteriore dinamico-relazionale (il mutamento del vivere quotidiano del congiunto, l'alterazione delle sue relazioni sociali e familiari per il venir meno di un sistema di vita condiviso con la TT).
Nel caso di specie, , e si Parte_1 Controparte_1 CP_9
costituirono in primo grado con comparsa di intervento volontario depositata in data
7 24.5.2013 (dopo il rinvio all'udienza del 19.6.2013 per la precisazione delle conclusioni) e chiesero il risarcimento dei “seguenti pregiudizi: A) danno non patrimoniale morale soggettivo iure proprio, inteso come “transeunte turbamento dell'animo consistente nello stato emotivo del dolore subito a causa dell'evento lesivo sofferto dal proprio congiunto” …….. B) danno patrimoniale (in particolare) da lucro cessante iure proprio ….. conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno come sarà accertato in corso di causa per il periodo intercorso dalla data dell'illecito (o, in difetto, quantomeno dalla data della domanda) alla decisione”. Nella loro domanda non vi era il minimo accenno al pregiudizio esteriore dinamico-relazionale, che viene, invece, richiesto nelle conclusioni dell'atto di riassunzione del giudizio (ove si chiede il risarcimento
“delle componenti del c.d. danno morale soggettivo, del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, ecc.”), mentre non è ribadita la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
La premessa serve a precisare che la domanda proposta in primo grado, ribadita nel giudizio di rinvio, era circoscritta al risarcimento, quanto al danno non patrimoniale, della sola componente del danno morale soggettivo, consistente nella sofferenza interiore per la morte del congiunto e nel patimento per la perdita degli affetti familiari. Non formava oggetto della domanda originaria, e non può essere introdotto in sede di rinvio, il danno-conseguenza iure proprio consistente in eventuali ripercussioni negative nel sistema di vita del coniuge ER
(dinamico-relazionale).
L'ordinanza della Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado, con rinvio, nella parte in cui ha rigettato l'appello incidentale proposto dai fratelli della TT , e avverso il rigetto in Parte_1 Controparte_1 CP_9
primo grado della loro domanda di condanna del al Controparte_4
risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, avendo ravvisato, con specifico riferimento al danno morale, un errore di diritto in tema di prova, poiché rispetto ai componenti della famiglia originaria (come i fratelli) la sussistenza del danno morale si presume iuris tantum anche in assenza di una relazione di convivenza.
Spetta, perciò, al giudice del rinvio riesaminare la loro domanda risarcitoria, circoscritta al solo danno morale, facendo applicazione del principio di diritto secondo cui tale voce di danno si presume iuris tantum per l'esistenza stessa dello stretto legame di parentela, in capo (oltre che ai membri della famiglia nucleare
8 “successiva”, coniuge e figli della TT, anche) ai membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando che la TT ed il ER non convivessero (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur), non essendovi alcuna prova che, al contrario, TT e ER fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato sofferenza morale al secondo.
La liquidazione equitativa del danno deve seguire criteri predeterminati e standardizzati, adottando una “tabella” uniforme, vigente al momento della decisione, che preveda, come chiarito dalla Suprema Corte, un sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella di liquidazione siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio “a punto variabile”; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della TT, l'età del ER, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi” (Cass., 21.4.2021, n. 10579).
Risponde a tali criteri la tabella elaborata dal Tribunale di Milano del 2022, aggiornata al 2024 (Cass., ord., 16.12.2022, n. 37009), nella quale l'assegnazione dei punti è ripartita in funzione dei cinque parametri: quattro di natura oggettiva (età della TT primaria e della TT secondaria, convivenza tra le due e sopravvivenza di altri congiunti) ed il quinto di natura soggettiva (qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta), tutti riguardanti sia gli aspetti morali che dinamico relazionali. La liquidazione varia da un minimo di € 28.301,23 ad un massimo di € 169.830,60 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli).
Facendo applicazione della tabella di Milano 2024, il danno non patrimoniale da perdita del fratello deve essere liquidato con i seguenti punteggi: 10 punti per l'età della TT primaria ( è deceduto in data 13.9.2005, all'età di 65 Persona_1
anni); 10 punti per l'età delle vittime secondarie (che alla data del Parte_1
13.9.2005 aveva 68 anni) e (61 anni) e 8 punti per la TT Controparte_1
secondaria (che aveva 72 anni); 0 punti per la convivenza;
12 punti CP_9
per la sopravvivenza di altri due fratelli;
10 punti per la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta (l'intervento volontario in giudizio dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie comporta la totale mancanza di prova in merito alla qualità e intensità della relazione affettiva tra i fratelli, sicché non può riconoscersi un punteggio superiore a 1/3 del punteggio massimo di 30). Il totale dei
9 punti è n. 42 per e e n. 40 punti per Parte_1 Controparte_1 CP_9
Conseguentemente, la liquidazione ammonta ad € 71.316,00 (n. 42 punti x €
[...]
1.698,00) per e per e ad € 67.920,00 (n. 40 punti Parte_1 Controparte_1
x € 1.698,00) per CP_9
Poiché la liquidazione standard comprende entrambe le componenti del danno non patrimoniale (sia il danno morale che quello dinamico-relazionale), va operata una riduzione percentuale del 50%, data l'insussistenza del danno dinamico- relazionale. Conseguentemente, per il danno morale patito spetta a Parte_1
e la liquidazione, all'attualità, di € 35.658,00 e agli eredi di Controparte_1 la liquidazione di € 33.960,00. La mancanza di elementi istruttori CP_9
sulla relazione affettiva tra la TT e i fratelli non permette di attribuire un punteggio superiore ad un terzo di quello massimo tabellare per tale specifico parametro e, a maggior ragione, esclude un incremento degli importi per la personalizzazione del danno morale, espressamente richiesta, il quale presuppone che la sofferenza morale per la morte del fratello sia di intensità straordinaria per circostanze specifiche ed eccezionali.
In definitiva, l'appello incidentale di , e Parte_1 Controparte_1
(per quest'ultimo, gli eredi e ) CP_9 CP_2 Controparte_3
avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno (n. 1504/14, depositata il 29.3.2014), deve essere accolto, nei limiti indicati, e liquidati in loro favore gli importi indicati.
Trattandosi di liquidazione all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Sono, invece, dovuti gli interessi legali dal momento dell'evento (dal 13.9.2005) fino al soddisfo, che devono essere calcolati sulla somma liquidata che, previa devalutazione fino alla data del 13.9.2005, deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma, già rivalutata.
Il regolamento delle spese processuali tra gli odierni appellanti in riassunzione ed il (con esclusione delle altre parti del processo, non Controparte_4
costituite) deve comprendere, non solo quelle del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità, come indicato dalla Suprema Corte, ma anche quelle di primo grado, stante l'accoglimento dell'appello incidentale, e del precedente giudizio di appello, per l'effetto espansivo che la cassazione della sentenza d'appello produce anche sul capo relativo alle spese (Cass., ord., 7.2.2022, n. 3798). Il regolamento segue il
10 principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna del al rimborso delle spese e degli CP_4
onorari di difesa in favore degli appellanti in riassunzione, che si liquidano come in dispositivo (valore € 35.658,00). Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in sede di rinvio e in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 617/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello incidentale di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
[...] Controparte_3
Tribunale di Salerno n. 1504/14, depositata il 29.3.2014, condanna il
[...]
al risarcimento del danno morale in loro favore, che liquida CP_4 all'attualità in € 35.658,00 per , in € 35.658,00 per Parte_1 CP_1
e in € 33.960,00 per e (quali eredi di
[...] CP_2 Controparte_3
, oltre gli interessi legali dal 13.9.2005 da calcolare sulla somma CP_9
liquidata che, previa devalutazione fino al 13.9.2005, deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo sulla somma liquidata;
2. condanna il al rimborso delle spese processuali del Controparte_4
giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio in favore di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , che liquida in € 2.781,00 per spese vive (€ 450,00
[...] Controparte_3 per il primo grado, € 777,00 per il giudizio di appello, € 777,00 per il giudizio di legittimità ed € 777,00 per il giudizio di rinvio) ed € 15.000,00 per onorari di difesa (€ 3.500,00 per il primo grado, € 4.000,00 per il giudizio di appello, €
3.500,00 per il giudizio di legittimità ed € 4.000,00 per il giudizio di rinvio), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Annibale
Conforti, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 25/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott. Aldo GUBITOSI)
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