Sentenza 19 ottobre 2006
Massime • 1
Il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso. (Fattispecie relativa alla impugnazione di un provvedimento dell'E.N.C.I. - Ente Nazionale Cinofilia Italiana - ritenuta inammissibile dalla Corte di merito con decisione confermata dalla S.C., in quanto l'errore denunciato, riguardando l'applicazione di una norma statutaria che regola il procedimento di impugnazione interna delle pronunce disciplinari, costituiva un errore di giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/10/2006, n. 22374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22374 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 162, presso l'avvocato LUCIA SCALONE DI MONTELAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIGOTTI FRANCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
E.N.C.I. - ENTE NAZIONALE CINOFILIA ITALIANA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIA 66, presso lo studio TRAVERSO-GIUFFRÈ, rappresentato e difeso dagli avvocati TRAVERSO MAURIZIO, GIUFFRÈ BRUNO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2706/02 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 15/11/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2006 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SCALONE DI MONTELAURO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato QUATTROCCHI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione del 3 giugno 1999, DI HI conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano l'E.N.C.I. ed i membri della sua Commissione di disciplina (LI, SI, DE B.), esponendo di aver subito, nella sua qualità di socio e presidente del predetto ente, un procedimento disciplinare conclusosi con un provvedimento di sua sospensione dall'esercizio dei diritti sociali per un periodo di anni tre.
Aggiungeva che l'impugnazione avverso quel provvedimento, da lui pur tempestivamente inoltrata, a mezzo raccomandata spedita entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 36 del Regolamento dell'Ente, era stata, invece, a torto, ritenuta tardiva dalla Commissione disciplinare d'appello, sul presupposto che quella impugnazione dovesse non già essere spedita ma pervenire, ad essa Commissione, nei trenta giorni dalla notifica della decisione di prima istanza. Chiedeva, quindi, il HI accertarsi la nullità e comunque l'invalidità di entrambe le riferite decisioni disciplinari, con condanna dei componenti della Commissione d'Appello al risarcimento dei danni, in suo favore, da liquidarsi in separata sede.
2. Con sentenza del 2 aprile 2001, l'adito Tribunale riteneva ammissibile la domanda - per presupposta sua attinenza non al merito della pronuncia di responsabilità del socio, bensì allo specifico profilo sollevato dall'attore in ordine alla sussistenza di un vizio di eccesso dai limiti del mandato da parte degli arbitri in relazione alle norme procedimentali stabilite dallo Statuto - ma, nel merito, giudicava corretta la pronuncia di inammissibilità del ricorso interpretando la previsione di cui l'art. 56 del Regolamento dell'ente, che imponeva l'invio dell'atto di appello mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel senso che nel termine di 30^ giorni assegnato dalla stessa nona l'atto dovesse non solo essere spedito ma anche ricevuto dall'associazione, anche perché, secondo il Tribunale, la previsione dell'avviso di ricevimento avrebbe postulato la tutela dell'esigenza non già dell'appellante quanto piuttosto dell'associazione alla ricezione dell'atto nei termini stabiliti.
3. Su ulteriore gravame del HI, la Corte di Milano riteneva però in radica inammissibile la domanda da lui proposta davanti all'autorità giudiziaria. E ciò in relazione ai limiti della impugnabilità di decisioni di arbitri irrituali (quali pacificamente quelle adottate dalla Commissione di disciplina dell'E.N.C.I.), a suo avviso non estesa alla deducibilità di errori di giudizio, come l'errore nella specie in sostanza invece denunciato per il profilo interpretativo di norma del regolamento dell'ante.
4. Avverso quest'ultima sentenza, depositata il 15 novembre 2002, il HI ricorre ora per Cassazione.
Resistono, con controricorso, l'E.N.C.I., la LI, la SI e la NA DE.
Il Ricorrente ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierna impugnazione si compone di un unico motivo, con il quale il ricorrente - denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 ss. e 1426 ss. cod. civ.. E degli artt. 806 ss. c.p.c.", oltre a vizi di motivazione - sostanzialmente lamenta che la statuizione di inammissibilità delle proprie domande adottata dalla Corte di merito sia frutto della non percepita "distinzione fra norme sulla base delle quali deve essere emessa la decisione dei componenti della Commissione quali arbitri irrituali, la cui violazione non potrebbe formare oggetto di sindacato giurisdizionale, e norme invece che regolano e limitano i poteri degli arbitri, la cui violazione comporta l'invalidità della decisione arbitrale". E sostiene che nella specie a tale seconda categoria appartenga appunto la disposizione dell'art. 56 del Regolamento dell'Ente sul termine di impugnazione della decisione disciplinare di prima istanza, con la conseguenza che l'errata sua interpretazione (nel senso della riferibilità, di quel termine alla "ricezione" e non alla "proposizione" del ricorso) darebbe luogo ad una ipotesi di - sindacabile - "eccesso dai limiti del mandato".
2. È preliminare l'esame della eccezione pregiudiziale di inammissibilità del presente ricorso, per Cassazione, formulata dai resistenti in ragione della dedotta "indeterminatezza e totale genericità dei motivi di impugnazione".
L'eccezione, così prospettata, non può però trovare accoglimento. E ciò in quanto - ancorché con non puntuale indicazione delle specifiche norme asseritamente violate e con una certa approssimazione espositiva - il ricorso consente comunque di individuare la censura rivolta alla sentenza della Corte di merito, nei termini appunto come sopra riassunti.
3. Il ricorso è comunque infondato.
I provvedimenti della Commissione di disciplina dell'E.N.C.I. - quali "lodi arbitrali", per pacifica prospettazione di entrambe le parti - non sono infatti impugnabili (lo stesso ricorrente ne conviene) per errori di diritto, ma (in quanto nell'arbitrato rituale o libero le parti si affidano alla volontà espressa dagli arbitri quali loro mandatari, in sostituzione della volontà delle parti stesse) solo per i vizi, appunto, che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'orrore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti, che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso (cffr., per tutte, Cass. nn. 12725/92; 7654/03;
15353/04; 18577/04).
Nella fattispecie, l'errore denunciato dal HI avrebbe riguardato l'applicazione di una norma statutaria - quella, in particolare, dell'art. 56 dal Regolamento dell'ante - che regola, dettandone i tempi, il procedimento di impugnazione interna delle pronunzie disciplinari.
Per cui trattandosi, all'evidenza di un errore, comunque, di giudizio, correttamente la Corte territoriale ne ha ritenuto l'insindacabilità, in ragione della quale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione delle decisione arbitrali in parola. Non rileva in contrario, la natura "procedurale", su cui fa leva il ricorrente, della clausola in discussione, poiché l'errata interpretazione (quale si denuncia) di clausola siffatta, si risolve pur sempre, nella prospettazione di un error in procedendo, non suscettibile, come tale, di invalidare un lodo irrituale. Insussistente essendo, per altro, anche il collegamento, che il HI tenta di operare, tra la violazione di regola procedurale e l'eccesso dai limiti del mandato (suscettibile, esso si, di invalidare la decisione: cfr. n. 595/92).
È ravvisabile, infatti, un tale "eccesso" a fronte di decisioni adottate in materia non deferita all'arbitro dalle partii mentre l'errata interpretazione ed applicazione, da parte dell'arbitro, di regola del giudizio fissata dalle parti medesime, potrebbe, al limite, ricondursi alla figura dell'"abuso di mandato" (per avere l'arbitro decampato dalla istruzioni ricevute) rifluente però anch'essa, comunque, sul contenuto del lodo, in termini di errore non sindacabile (cfr. n. 2741/98) e che non inficia neanche la riferibilità ai mandanti del "decisum" oggetto del lodo stesso, posto che questi ultimi ebbero a conferire agli arbitri proprio il potere di dare contenuti non impugnabili alle loro decisioni (n. 13114/04).
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano cose in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2006